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Cassazione civile, sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756 - Pres. Giuliano - Rel. Segreto - P.M. Iannelli (conf.) - Cassa rurale artigiana Caluso Società cooperativa a rl c. Di Figlia ed altri

Svolgimento del processo

Con autonomi atti di citazione, notificati il 31 gennaio 1992, Di Figlia Giuseppe, Vota Giuseppe; Barengo Elisabetta Gemma, Boggio Giovanni, Clara Mariuccia, Abagian Giorgio, Mondino Ivana, Guglielmo Gianni, Romana Bianco, Laura Aseglio Giannet, convenivano davanti al tribunale di Ivrea la Cassa rurale ed artigiana di Caluso per sentirla condannare a restituire le somme da ciascuno rispettivamente indicate, oltre gli interessi pattuiti del 24 per cento (o in subordine oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat).

Assumevano gli attori che nel 1983, funzionari della Cassa (Coscia Luciano, Cassiere ed addetto all’ufficio titoli, Giacometto Adolfo, vicepresidente, Raimondo Giorgio, vicedirettore, Ponzetti Giancarlo) si erano loro rivolti, suggerendo di prelevare i fondi dai loro depositi ed affidarli alla Cassa che avrebbe impiegato il denaro in operazioni finanziarie, corrispondendo gli interessi del 24 per cento annui, mentre sui conti correnti percepivano interessi annui tra il 18 ed il 20 per cento; che essi avevano consentito che la banca emettesse assegni circolari sui loro conti; che solo nell’estate del 1984 la Cassa, sollecitata per la regolarizzazione formale, aveva riconosciuto di aver concesso le somme ad alcune imprese in difficoltà.

Resisteva la Cassa, assumendo che le operazioni erano state effettuate dal Panzetti e dal Coscia in proprio, essendo la Cassa stessa rimasta estranea.

Con sentenza del 30 gennaio 1997, il tribunale accoglieva le domande, condannando la convenuta alla restituzione delle somme, oltre agli interessi legali.

Proponeva appello la Cassa.

Gli attori proponevano appello incidentale, chiedendo che le somme loro dovute fossero anche rivalutate.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 maggio 1998 confermava l’impugnata sentenza e disponeva che le somme dovute fossero anche rivalutate nella misura del 3 per cento annuo fino al 15 dicembre 1990 e dall’1 gennaio 1997.

Riteneva la Corte di merito che nella fattispecie si vertesse in tema di mandato nei riguardi della Cassa per la gestione delle somme; che ai fini di detta conclusione fosse rivelante la circostanza che le operazioni di finanziamento, di cui si erano occupati i funzionari, fossero state compiute nelle ore di lavoro e nei locali della banca; che non risultava che i clienti della Cra fossero stati messi al corrente, al momento del versamento, circa l’assunta estraneità della banca rispetto all’operazione di finanziamento né che avessero ricevuto indicazioni che consentissero loro di individuare la società a cui era destinato il finanziamento; che, solo dopo vari mesi, erano stati informati che non si era instaurato alcun rapporto con la banca e che, solo successivamente, su richiesta del personale della banca la società Lavagna aveva rilasciato a garanzia assegni postdatati, firmati in bianco; che l’impiegata Scapino aveva provveduto a compilarli ed a consegnarli ai finanziatori; che la mancanza di tracce nella contabilità bancaria non era sufficiente a dimostrare l’estraneità della Cassa all’operazione e che la mancanza di qualunque prova documentale si giustificava considerando il rapporto di conoscenza e di fiducia intercorrente con i funzionari, potendo la banca essere interessata all’utilizzo di denaro liquido senza che l’utilizzo fattone fosse suscettibile di controllo; che i funzionari avevano contattato i clienti nella loro veste di funzionari della banca e che "si erano comportati in modo da lasciare intendere che l’operazione avveniva in nome e per conto della banca".

Riteneva la Corte che a norma dell’articolo 1224, comma 2, C.c. fosse dovuto il maggior danno da svalutazione nella misura indicata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa.

Resistono gli attori con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 1228 C.c. ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della banca per l’operato dei suoi funzionari.

Ritiene la ricorrente che la responsabilità del debitore per fatto dell’ausiliario non sussiste allorché l’ausiliario abbia agito per finalità proprie, cui il debitore è estraneo, quando la natura e le modalità dell’atto compiuto dall’ausiliario denuncino chiaramente l’eccesso dell’ausiliario; che nella fattispecie la Cassa non poteva rispondere dell’operato dei suoi funzionari, in quanto gli attori clienti non avevano ricevuto alcuna documentazione o ricevuta circa il denaro versato o l’incarico conferito.

Secondo la ricorrente la sua responsabilità sarebbe esclusa anche ai sensi dell’articolo 1227, C.c., in quanto gli attori creditori avrebbero potuto evitare il danno, usando l’ordinaria diligenza ed in ogni caso vi sarebbe un concorso colposo degli stessi nella produzione del danno.

Ritiene poi la ricorrente che la Corte di appello ha omesso l’esame dell’ingente documentazione probatoria (segnatamente le sentenze del pretore di Strambino e del tribunale di Ivrea in tema di licenziamento della Scapino, del direttore Ponzetti e del collega Coscia; nonché la sentenza penale da cui emergerebbe che gli attori avevano fatto prestiti ai Lavagna direttamente, ottenendone assegni) e delle risultanze testimoniali, da cui emergerebbe l’assoluta estraneità della banca alle operazioni in questione.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è infondato e che lo stesso va rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che il principio sancito dall’articolo 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l’estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute nell’articolo 2048-2049 c.c. (Cassazione 5150/95; 185/76).

Si tratta, quindi, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1228 C.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cassazione 9100/95).

Il dolo o la colpa vanno infatti valutati con riferimento al solo fatto dell’ausiliario e non al comportamento del debitore.

Infatti non ha sostanzialmente significato diverso l’orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che parla di presunzione assoluta di colpa (Cassazione 2734/94).

Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa, dell’imputazione della responsabilità (Cassazione 1343/72).

Infatti detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa.

Presupposti per l’applicazione dell’articolo 1228 C.c. sono:

a) l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario;

b) l’esistenza di un rapporto tra "ausiliario" e "debitore-committente" (definito rapporto di preposizione);

c) la relazione tra il danno e l’esercizio delle incombenze dell’"ausiliario" (cosiddetta occasionalità necessaria).

L’oggetto della censura attiene appunto all’elemento sub c), e cioè alla ritenuta esistenza della responsabilità del debitore, anche quando l’ausiliario – secondo l’assunto della ricorrente – abbia posto in essere il fatto fuori dalle incombenze e per finalità proprie.

2.2. Sennonché la sentenza impugnata non ha affermato la responsabilità della Cassa per fatto degli ausiliari, pur avendo gli stessi agito fuori delle proprie incombenze e per finalità proprie, ma ha ritenuto in punto di fatto che, sulla base degli elementi probatori raccolti, esistesse detta relazione tra il danno degli attori e le incombenze degli impiegati della Cassa.

Infatti ritiene la sentenza impugnata che nella fattispecie gli attori avessero incolpevolmente ritenuto di concludere un mandato di gestione dei loro capitali con la Cassa, per il tramite dei funzionari che appunto rappresentavano l’istituto di credito.

Non sussiste, quindi, la lamentata violazione dell’articolo 1228 c.c., avendo la Corte di merito, così operando, ritenuto che sussistesse un affidamento incolpevole degli attori, sulle incombenze dei funzionari della Cassa, con cui avevano trattato, e quindi, avendo implicitamente fatto applicazione dei principi in tema di apparenza del diritto.

Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole può invocarsi in presenza di elementi obiettivi atti a giustificare l’opinione del terzo in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale; tale opinione deve essere ragionevole e cioè non determinata da un comportamento colposo del terzo medesimo il quale non attenendosi ai dettami della legge o a quelli della normale diligenza trascuri di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si affidi, invece, alla mera apparenza incorrendo in errore (Cassazione civile, Sez. III, 11186/98).

3.1. Diventa poi una questione che attiene esclusivamente alla motivazione della sentenza se gli elementi probatori raccolti giustificassero in punto di fatto detta conclusione.

Il giudice di appello ha ritenuto determinante ai fini di detta conclusione in fatto la circostanza che le operazioni di finanziamento, di cui si erano occupati i funzionari, fossero state adempiute nelle ore di lavoro e nei locali della banca; che non risultava che i clienti della Cra fossero stati messi al corrente, al momento del versamento, circa l’assunta estraneità della banca rispetto all’operazione di finanziamento, né che avessero ricevuto indicazioni che consentissero loro di individuare la società a cui era destinato il finanziamento; che la mancanza di tracce nella contabilità bancaria non era sufficiente a dimostrare l’estraneità della Cassa all’operazione e che la mancanza di alcuna prova documentale si giustificava considerando il rapporto di conoscenza e di fiducia intercorrente con i funzionari; che i funzionari avevano contattato i clienti nella loro veste di funzionari della banca e che "si erano comportati in modo da lasciare intendere che l’operazione avveniva in nome e per conto della banca".

In buona sostanza la Corte di appello ha ritenuto che le circostanze erano tali da far ritenere agli attori che essi stessero effettivamente effettuando l’operazione finanziaria con la Cassa.

4. Quanto al lamentato vizio motivazionale, osserva questa Corte che l’articolo 116, comma 1 c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell’efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l’impiego di massime di esperienze.

Nella fattispecie la ricorrente non lamenta né che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, né il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.

La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cassazione 9384/95).

5. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha correttamente motivato la conclusione cui è pervenuta, nei ristretti termini in cui è sindacabile il vizio di motivazione in sede di legittimità.

Infatti, avendo la Corte di merito ritenuto che i funzionari della banca avevano operato nei locali della banca e nell’orario di lavoro e che "si erano comportati in modo da lasciare intendere che l’operazione avveniva in nome e per conto della banca", ciò era logicamente sufficiente per far ritenere l’incolpevole affidamento degli attori sulla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, con conseguente responsabilità della banca, mentre il fatto accertato in sede di licenziamento dal giudice del lavoro, e cioè che detta operazione era in effetti "extrabancaria", pur potendo aver rilievo in quella sede interna, cioè nel rapporto Cassa-sui funzionari, non altrettanto doveva necessariamente averne in questo giudizio attinente ai diversi rapporti tra la Cassa ed i suoi clienti, in cui ciò che rilevava era quanto i clienti della Cassa avessero percepito incolpevolmente e non la situazione reale.

Quanto al punto che gli attori si erano insinuati nel passivo fallimentare delle società Ciel Blu e dei Lavagna, la sentenza impugnata non esclude che, a finanziamento avvenuto già da tempo, gli attori (nell’estate del 1984) ebbero notizia che i finanziamenti erano stati effettuati non alla Cassa ma a società in difetto di liquidità, ed ottennero assegni in garanzia dalle stesse, sennonché ciò costituisce un posterius rispetto al danno già verificatosi.

6. Quanto all’assunta omessa valutazione di deposizioni testimoniali e registrazioni di colloqui, a parte quanto già sopra detto in merito al potere del giudice di merito in tema di individuazione della fonte del proprio convincimento, va osservato che la censura, così come proposta, è inammissibile per genericità, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta riportato il contenuto di dette registrazioni e deposizioni, in modo da permetterne a questa Corte la valutazione della decisività.

Ne consegue che le censure attinenti al vizio di motivazione vanno rigettate.

7. Egualmente infondata è la censura relativa alla violazione dell’articolo 1227 c.c., prospettata sia sotto il profilo della violazione del 1 comma che del 2.

Secondo la più autorevole dottrina il primo comma dell’articolo 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.

Quindi l’articolo 1227 C.c. disciplina due ipotesi distinte: il primo comma concerne il rapporto tra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento; il secondo comma concerne il rapporto tra evento e danno, ossia il contenuto dell’obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell’evento dannoso si sia esaurito e subentri un’autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o ridurre i danni, non l’abbia fatto (Cassazione 1203/84; 2655/87).

La prima fattispecie comporta un giudizio di imputazione causale del danno, la seconda un giudizio sul dovere di correttezza (articolo 1175 c.c.), che impone al danneggiato (creditore) di comportarsi diligentemente per evitare o ridurre il danno causato dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui, per cui non sono risarcibili i danni che potevano esser evitati usando l’ordinaria diligenza.

Inoltre detta omissione del comportamento diligente, cui è tenuto il creditore a norma dell’articolo 1227, comma 2, c.c., non rientra nella fattispecie causativa del danno derivato al creditore medesimo, concorrendo con l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore (fattispecie, invece, configurata nel 1° comma del citato articolo), ma incide solo sulla persistenza o sulla misura del danno, rapportabile esclusivamente all’inadempimento del debitore, poiché quel comportamento, se fosse stato tenuto dal creditore, avrebbe eliso in tutto o in parte il danno già causato.

8.1. Nella fattispecie, quindi, non si ravvisa, né è esplicitato nel ricorso, in cosa si substanzi l’erronea applicazione dell’articolo 1227, comma 2, c.p.c., non risultando indicato quale è il comportamento omesso dagli attori per ridurre o elidere il danno quando questo si era già verificato con il finanziamento avvenuto (anzi la sentenza impugnata e la stessa ricorrente osservano che gli attori, in forza di assegni ottenuti per il tramite dei funzionari dalla società dei Lavagna dopo alcuni mesi in garanzia si insinuarono nel passivo fallimentare della società).

8.2. Quanto all’assunta erronea applicazione dell’articolo 1227, comma 1, C.c., egualmente essa va esclusa.

Infatti, come sopra detto, la sentenza impugnata ha escluso un comportamento colpevole degli attori, ritenendo da una parte che i funzionari della banca agirono all’interno della Cassa e nell’orario di lavoro, comportandosi in modo da far intendere che l’operazione avveniva in nome e per conto della banca e dall’altra che gli attori non avevano seri motivi per sospettare di illiceità un’operazione che, se prometteva interessi bancari del 24 per cento, a fronte di quelli praticati correntemente dalla Crac del 19 per cento, teneva per contro vincolati i versamenti per vari mesi.

Trattasi di valutazioni fattuali, rientranti nei poteri del giudice di merito, nei confronti delle quali le censure della ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

9. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1710, 1856 e 1227 c.c. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della banca.

Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie si fosse trattato di un mandato di gestione del denaro conferito da parte degli attori alla banca, mentre si trattava di una cogestione e di rischio consapevolmente accettato che escludeva il diritto al risarcimento di danni, posto che gli attori avrebbero potuto evitarlo, usando l’ordinaria diligenza. Sostiene la ricorrente che gli attori erano a conoscenza che il loro denaro veniva investito non in titoli di Stato, ma in finanziamenti ad imprese e che vi era l’eventualità che l’imprenditore cadesse in crisi economica, con un’esclusione della mala gestio da parte del mandatario.

Secondo la ricorrente tanto emergeva dalla sentenza penale omessa dal giudice istruttore nei confronti dei funzionari, assolti dal reato di truffa.

10.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Anzitutto, avendo la Corte di merito ritenuto in punto di fatto che la Banca, per il tramite dei propri dipendenti, si era impegnato ad utilizzare in investimenti il denaro ricevuto in modo da corrispondere l’interesse stabilito nel 24 per cento, esattamente ha ritenuto che nella fattispecie si era concluso un contratto di gestione del denaro conferito (cfr. Cassazione 2336/99).

Inquadrata la questione nell’ambito del mandato, ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità della Cassa per non essersi attenuta alle istruzioni dei mandanti.

Ne deriva (fermo restando che il comportamento posto in essere da un dipendente di un istituto di credito è a quest’ultimo riferibile se compiuto nell’esercizio delle incombenze a detto dipendente affidate nell’ambito dell’attività propria della banca) la responsabilità dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’articolo 1176 e 1710 C.c., come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, per mancata diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli.

La responsabilità di un istituto di credito, infatti, deve essere rigorosamente valutata, in quanto connessa all’espletamento dell’attività bancaria in senso tipico, come "raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito" riservata a determinati enti, sottoposti ad un sistema particolare di autorizzazioni, vigilanza, controllo e trasparenza (si veda D.Lgs. 385/93), con riferimento alla natura (ex articolo 1176, comma 2, C.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento in essi rientrante nell’ambito del rapporto ente-bancario cliente.

Competeva, quindi, alla Cassa fornire la prova che da una parte essa aveva rispettato le istituzioni del mandante e dall’altra che essa aveva adempiuto agli oneri di informazione e di comunicazione inerenti a tutte le operazioni di gestione del risparmio, e segnatamente che essa aveva informato gli attori che l’investimento era in capitale di rischio.

10.2. La doglianza, secondo cui, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che dalla sentenza penale di assoluzione dei funzionari dal reato di truffa emergeva che gli attori erano a conoscenza del rischio relativo all’investimento, si risolve non in una censura di errata applicazione di norma di diritto, ma di vizio di motivazione.

Sennonché, anzitutto, la sentenza di merito ha ritenuto provato che gli attori, al momento dell’erogazione del danaro, non erano a conoscenza della rischiosità dell’investimento e, come sopra detto, questa motivazione è immune da censure rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità.

Quanto all’assunto mancato esame della sentenza penale di proscioglimento emessa dal Gi nei confronti dei funzionari della Cassa, va osservato che solo la sentenza penale di assoluzione passata in giudicato ha efficacia nel giudizio civile di danno, quando questo venga proposto nei confronti dell’imputato, contro il quale sia stata azionata una pretesa il cui riconoscimento dipenda dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del processo penale (Cassazione civile, Sez. I, 6081/96), mentre nella fattispecie si tratta di sentenza di proscioglimento istruttorio emessa nei confronti di soggetti che non sono parti di questo giudizio. Detta sentenza rappresenta un documento liberamente valutabile dal giudice, con la conseguenza che questi può anche implicitamente disattenderlo, ove ritenga che le prove raccolte portino a diversa conclusione.

Ne consegue che il motivo va rigettato.

11. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1224, 2697 c.c., nonché dell’articolo 112 c.p.c. ed il vizio di omessa motivazione in relazione alla statuizione con cui la Corte di appello, in accoglimento dell’appello incidentale avversario, aveva riconosciuto agli attori, oltre agli interessi legali, il maggior danno a mente dell’articolo 1224, comma 2, c.c.

Assume la ricorrente che, proposta genericamente domanda diretta al ristoro del danno proveniente da svalutazione monetaria con riguardo ad un credito qualificato come debito di valore, non può il giudice, ritenendo il debito di valuta, applicare d’ufficio il disposto dell’articolo 1224, comma 2, c.c.

In ogni caso, secondo la ricorrente non sarebbe stato provato il maggior danno da svalutazione.

12. Il motivo è fondato sotto il primo profilo.

Infatti va ribadito il principio già affermato da questa Corte suprema (Cassazione 1338/94; 7656/90; 3607/95), secondo cui la domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell’importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflattivo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivo connesso a quell’inadempimento, il ristoro dell’asserito ulteriore e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell’una non può equivalere a quella dell’altra.

Nella fattispecie gli attori avevano richiesto la rivalutazione delle somme versate, ritenendo che nella fattispecie si trattasse di debito di valore, e tanto hanno continuato a ritenere nel controricorso.

Essi non hanno proposto una domanda di "maggior danno" a norma dell’articolo 1224, comma 2, c.c., applicabile solo in tema di obbligazioni pecuniarie e, quindi di valuta, ma solo di adeguamento dell’equivalente pecuniario al valore del bene perduto, per cui fanno riferimento nel controricorso ad un danno in re ipsa.

Avendo (ed esattamente) la Corte di merito ritenuto che si trattasse di obbligazione pecuniaria, quindi debito di valuta e non di valore, in ogni caso non poteva liquidare il maggior danno da svalutazione a norma dell’articolo 1224, comma 2, C.c., in assenza di una domanda in tal senso, tempestivamente proposta.

La mancanza di detta domanda comporta che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata vada cassata sul punto della concessa rivalutazione (3 per cento fino al 15 dicembre 1990 e successivamente all’1 gennaio 1997) senza rinvio.

Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione, mentre va confermato il regolamento delle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione, confermando il regolamento delle spese del giudizio di merito.