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Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, 30 luglio 2001, n. 780 – Pres. De Filippis - Est. Orefice – Procura Regionale c. Bernardi, Facchini, Ferrara, Marasco, Turone.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 298/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei sigg. Domenico BERNARDI, Giuseppe FACCHINI, Angelo FERRARA, Gaetano MARASCO e Girolamo TURONE.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e gli avv. Fabio DELL’ANNA, difensore del sig. Bernardi; Alessandro SCIOLLA, difensore del sig. Facchini; Marco CASAVECCHIA, difensore del sig. Ferrara; Claudio D’ALESSANDRO, difensore del sig. Marasco.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

In data 19.12.96 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino richiedeva il rinvio a giudizio di numerosi imputati, tra cui l’ex Sindaco, alcuni ex Assessori ed ex Consiglieri del Comune di Grugliasco, nonché funzionari della Regione Piemonte e del CO.RE.CO. di Torino, per illeciti connessi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per il Centro Commerciale "Le Gru" di Grugliasco, fatti verificatisi nell’anno 1992.

La vicenda processuale sfociava poi nelle seguenti decisioni:

- sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 19/9/97, pronunciata ex art. 444 c.p.p., con la quale venivano comminate pene da 7 mesi ad 1 anno e 4 mesi di reclusione nei confronti di Domenico Bernardi, Giuseppe Facchini, Angelo Ferrara, Gaetano Marasco, Albino Rossello e Girolamo Turone per i reati loro ascritti.

- sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 19/9/97 pronunciata ex art. 531 c.p.p., con la quale veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Capusotto Pietro, per essere il reato estinto per amnistia, ai sensi del D.P.R. 12.4.90 n. 75.

In merito a quest’ultima posizione, si osserva che è stato accertato l’avvenuto decesso in data 7 dicembre 1999 dell’interessato.

Per quanto riguarda il Consigliere comunale Visentin Lina, accusata di aver ricevuto da Alberto Milan la somma di Lit. 100.000.000, si osserva che il procedimento penale nei di lei confronti è tuttora in corso e che il P.M., nel corso della requisitoria del 19 settembre 2000, ha chiesto il non luogo a procedere per prescrizione del reato.

Secondo la prospettazione della Procura regionale, in ordine agli specifici episodi delittuosi oggetto di condanna penale e alla quantificazione delle illecite dazioni di denaro percepite, dagli atti processuali emergono le seguenti singole posizioni:

- Bernardi Domenico, Sindaco del Comune di Grugliasco dal 4.12.1991 al 31.5.1993, riceveva da Ferrara Angelo Lit. 65.000.000, somma corrisposta da Alberto Milan - amministratore delegato della soc. Shopville Le Gru spa

- Facchini Giuseppe, Consigliere e Assessore all’Urbanistica, riceveva da Alberto Milan Lit.50.000.000 per sé e Lit. 50.000.000 destinati ad altri consiglieri, nonché Lit. 30.000.000 per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in ordine alle violazioni riscontrate nella costruzione del centro Le Gru;

- Ferrara Angelo, Presidente di Sezione del CO.RE.CO, riceveva per sé e per altri consiglieri comunali Lit. 330.000.000 da Alberto Milan e di tale somma consegnava Lit. 65.000.000 a Bernardi e Lit 35.000.000 a Rossello;

- Marasco Gaetano, Assessore al Commercio e Turone Girolamo, funzionario della Regione Piemonte, ricevevano da Alberto Milan Lit. 500.000.000;

- Rossello Albino, nella qualità di Assessore del Comune, riceveva da Alberto Milan, tramite Angelo Ferrara, Lit. 35.000.000;

Con delibera della Giunta municipale n. 268 del 10/4/97, il Comune di Grugliasco si costituiva parte civile nei confronti dei sopra menzionati soggetti, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, ambientale e non patrimoniale.

Con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 470 del 19/6/97 il Comune prendeva atto che da parte di Albino Rossello e di Girolamo Turone erano pervenuti versamenti a titolo di risarcimento del danno del rispettivo ammontare di Lit. 30.000.000 e Lit. 5.000.000 e revocava la costituzione di parte civile nei confronti del solo Rossello.

In relazione ai fatti di cui sopra la Procura regionale, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico dei menzionati amministratori e funzionari per danno all’immagine del Comune di Grugliasco, ha emesso nei loro confronti (ad eccezione di Albino Rossello) l’invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19.

Entro il termine assegnato nell’invito, i sigg.ri Angelo Ferrara, Girolamo Turone e Lina Visentin hanno fatto pervenire deduzioni difensive e sono stati sentiti, su loro richiesta, in audizione personale da parte del Pubblico Ministero.

Ai sensi dell’art. 5 c. 1 della legge 14.1.1994, n. 19, così modificato dall’art. 1 c. 3 bis della legge 20.12.1996, n. 639, con istanza in data 10 settembre 2000, la Procura regionale ha richiesto, poi, la proroga del termine per emettere l’atto di citazione.

Questa Sezione, peraltro, con ordinanza n. 055/R/00, depositata in data 19 ottobre 2000, ha rigettato la relativa istanza

L’atto di citazione veniva quindi adottato in data 27.11.2000 nei confronti dei sigg. Bernardi, Facchini, Ferrara, Marasco e Turone con richiesta di condanna in solido, per danno non patrimoniale, a complessive £ 925.000.000 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Nel corso dell’udienza odierna le parti hanno sostanzialmente ribadito le conclusioni scritte, sottolineando in specie le difese dei convenuti il difetto di giurisdizione per danno causato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, la nullità della citazione per intervenuta decadenza, la prescrizione dell’azione di responsabilità, l’insussistenza del danno all’immagine atteso anche l’alto valore dell’investimento realizzato e comunque l’erronea quantificazione del danno, sovrastimato nei documenti della Procura.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente questo Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni sollevate dalle difese dei convenuti in ordine alla prescrizione ed alla decadenza dell’azione di responsabilità.

Premesso che il fatto materiale di cui si discute appare temporalmente collocato al 1992 (.."fino all’ottobre 1992"..), ai fini della verifica del decorso dei termini prescrizionali per fattispecie coperta da prescrizione quinquennale ai sensi dell’allora vigente art. 58, comma IV, della legge 8.6.1990, n. 142, occorre far riferimento alla costituzione di parte civile effettuata dal Comune di Grugliasco con delibera n. 268 del 14 aprile 1997 nell’ambito del procedimento penale a carico anche degli odierni convenuti.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, 15.11.1995 n. 11835; 20.9.1996, n. 8367) il riconoscimento dell’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale, con l’ulteriore corollario, per altrettanto riconosciuto dalla giurisprudenza (inter alia Corte dei conti, Sez. Veneto 19.1.1999, n. 18), che la costituzione di parte civile nel processo penale da parte della P.A. è idoneo atto interruttivo della prescrizione non solo nei confronti dei coimputati, ma anche, per l’unicità del vincolo debitorio, nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al giudizio penale e di coloro che sono stati prosciolti in primo grado da addebiti penali.

Appare quindi evidente come, nel suo senso generale, l’eccezione sollevata non possa trovare riscontro nella cronologia dei fatti così come testé evidenziati.

Peraltro, sostiene la difesa di alcuni dei convenuti che il danno sarebbe stato causato anteriormente alla data di entrata in vigore della norma che manda esente da responsabilità il soggetto che abbia posto in essere una condotta dannosa a detrimento di altra Amministrazione prima dell’entrata in vigore della legge n. 20/1994.

In realtà, il problema va riguardato sotto il duplice aspetto della legittimazione passiva di alcuni dei convenuti (nel caso di specie il Turone ed il Ferrara, rispettivamente funzionario della Regione e componente del CO.RE.CO.), e la individuazione del momento integrativo della fattispecie dannosa, tenuto conto che nel caso in esame l’unica contestazione mossa riguarda una ipotesi di danno non patrimoniale.

Riguardo al primo aspetto va precisato che alla disposizione (art. 3, lett. c)-bis d.l. 1996/543, conv. in l. 1996/639) che ha modificato la originaria previsione della giurisdizione della Corte a conoscere delle responsabilità per danni arrecati anche ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza stabilendo che questa competenza si ha solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge 1994/20 (e cioè dal 14 gennaio 1994) è stata riconosciuta natura di norma interpretativa, per cui in ordine ai fatti anteriori non esiste la giurisdizione della Corte (Cass. civ. Sez. Un. 14 maggio 1998, n. 4874; 10 ottobre 1997, n. 9858; Corte dei Conti Sez. III, 9 agosto 1999, n. 195; Sez. reg. Calabria, 7 ottobre 1998, n. 19; Sez. reg. Sicilia, 27 aprile 1998, n. 159), senza che possa invocarsi il principio della perpetuatio jurisdictionis stante la precisata natura della norma del 1996 (Cass. civ. Sez. Un. n. 9858 del 1997; Corte dei Conti Sez. III, 18 febbraio 1999, n. 26; Sez. reg. Calabria, 7 ottobre 1998, n. 19; Sez. reg. Campania, 23 aprile 1998, n. 29).

Qualora esista, però, un rapporto di servizio tra ente e agente pubblico dipendente di altro ente non è a farsi questione di limiti temporali in quanto si radica la giurisdizione della Corte a prescindere dalla disposizione di cui trattasi (Cass. civ. Sez. Un. 14 maggio 1998, n. 4874; sent. n. 9858 del 1997; Corte dei Conti Sez. centrale III, 11 settembre 1998, n. 215).

Per ciò che concerne la fattispecie, e relativamente alla posizione del Ferrara, presidente di Sezione del CO.RE.CO., va sottolineato che l’attività di controllo non può derogare alla norma generale sulla responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici e, pertanto, anche il comportamento dei soggetti che la esplicano può essere esaminato sotto il profilo della responsabilità amministrativa (v. Corte dei conti, Sez. Sardegna 10 settembre 1998 n. 403).

Ciò stante, va anche ricordata l’affermazione (Corte dei Conti Sez. reg. Lombardia 24 marzo 1994, n. 31) secondo cui può configurarsi un rapporto di servizio, necessario perché un soggetto possa essere convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, non solo quando un soggetto, anche persona giuridica pubblica o privata, venga investito dello svolgimento di attività retta da regole "proprie" della P.A., ma anche in tutti i casi nei quali il predetto soggetto partecipi comunque all’attività propria dell’amministrazione, venendosi così ad inserire in essa con un atto o un comportamento che comunque acquisti una reale influenza nell’iter deliberativo di questa, anche nelle fasi che precedono, con autonoma rilevanza, l’adozione dell’atto deliberativo, incidendo concretamente sull’an, sul quantum e sul quomodo di questo.

Nel richiamare poi l’indirizzo della Cassazione secondo il quale è sufficiente un rapporto di servizio in senso lato tale da collocare il soggetto preposto "in posizione di compartecipe fattivo dell’attività amministrativa dell’ente" (Cassazione civile, SS.UU. 5 aprile 1993, n. 3358), questo Collegio ritiene, per la strumentalità dell’attività posta in essere dal Ferrara che, nel suo caso, non possa parlarsi di danno arrecato ad ente diverso dal quello di appartenenza.

Per ciò che concerne invece la posizione del Turone, funzionario della Regione, questo Collegio rileva che effettivamente trattasi di situazione non riconducibile ad alcun rapporto funzionale o strumentale con il danno arrecato al Comune di GRUGLIASCO, motivo per cui, ove il fatto debba collocarsi anteriormente al 1994, egli debba ritenersi escluso da ipotesi di responsabilità per danno arrecato ad ente diverso da quello di appartenenza.

Sul punto, peraltro, la Procura regionale insiste sull’aspetto tipico del danno de quo, e cioè che, trattandosi di danno all’immagine dell’Amministrazione, esso si sarebbe manifestato anche dopo il 1994 (il riferimento è specifico alla campagna-stampa operata sull’accaduto anche in periodi recentissimi), permettendo così l’applicazione delle norme in materia di responsabilità anche per danno arrecato ad Amministrazione diversa dalla propria.

Anche per questa circostanza va ricordato che per la determinazione del danno all’immagine la giurisprudenza è costante nell’indicare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., adeguatamente esplicitando e giustificando i parametri cui fa ricorso a tal fine (Corte dei Conti Sez. reg. Piemonte, 7 giugno 1999, n. 1041; Sez. reg. Basilicata, 28 luglio 1998, n. 272; Sez. II, 2 giugno 1998, n. 158; Sez. I, 12 maggio 1998, n. 131). In ordine a tali parametri troviamo affermato che vanno tenuti presenti tre profili: un criterio oggettivo basato sul danaro ricevuto per operare illeciti interventi; un criterio soggettivo con riguardo al tipo di servizio prestato dal convenuto; un criterio sociale fondato sulla negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica locale dal fatto illecito, favorite dal "clamor fori" e dalla diffusione e amplificazione datane dagli organi di stampa tale da suscitare un senso di sfiducia nei confronti della p.a., oltre che sull’offesa indiretta agli amministratori che operano con onestà, diligenza e correttezza (Corte dei Conti Sez. reg. Umbria, 24 febbraio 1999, n. 147; 18 dicembre 1998, n. 1087; Sez. reg. Friuli, 24 novembre 1998, n. 411; Sez. reg. Lazio, 23 novembre 1998, n. 2272; Sez. reg. Umbria, 29 giugno 1998, n. 627; 28 maggio 1998, n. 501; 14 aprile 1998, n. 381).

Se tali appaiono i presupposti è chiaro che ai fini della ricostruzione sistematica della figura del danno all’immagine ed ai fini dell’affermazione della sua sussistenza, occorre far riferimento ai diversi criteri indicati, con ciò intendendo che non è sufficiente l’analisi della condotta ma è necessario che la manifestazione concreta di tale condotta negli effetti ricercati (il "clamor" o lo "strepitus") possa essere rilevata e dimostrata.

Pertanto se tale elemento integrativo della figura di danno di che trattasi finisce con il configurarsi nella vigenza dell’ art. 3, lett. c)-bis d.l. 1996/543, conv. in l. 1996/639, dobbiamo necessariamente ammettere che l’azione possa essere legittimamente esercitata e che nessun difetto di giurisdizione possa essere eccepito.

Pertanto e conclusivamente sul punto il Collegio ritiene che l’azione possa trovare piena legittimazione nei confronti di tutti gli odierni convenuti.

Tuttavia, eccepisce ancora la difesa dei convenuti, l’atto di citazione non sarebbe comunque ammissibile per il mancato rispetto del termine dei 120 giorni tra invito a dedurre e citazione in giudizio, posto dal legislatore a salvaguardia della posizione di certezza dell’invitato medesimo.

In proposito, dagli atti risulta che il termine fissato nell’invito a dedurre, ritualmente notificato, e concesso per la presentazione delle deduzioni difensive sia scaduto il 13 maggio 2000. Originariamente quindi il termine per l’adozione della citazione sarebbe dovuto scadere l’ 11 settembre 2000.

Peraltro risulta che con istanza in data 10 settembre 2000, la Procura regionale abbia richiesto, poi, la proroga del termine per emettere l’atto di citazione.

Questa Sezione, peraltro, con ordinanza n. 055/R/00, depositata in data 19 ottobre 2000, rigettava la relativa istanza.

Tenuto conto che a norma dell’art.5 del d.l. 453/1993 convertito con modificazioni in legge n. 19/94 "la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi 45 giorni", tale periodo deve ovviamente intendersi sommato a quello già stabilito per legge e computato successivamente al diniego di autorizzazione e cioè a far data dalla pubblicazione del rigetto dell’istanza di proroga. Essendo tale ultimo atto intervenuto in data 19 ottobre 2000, il 45° giorno è da ritenersi spirato il 4 dicembre successivo, determinandosi quindi, conseguenzialmente, l’ammissibilità dell’atto di citazione adottato il 27 novembre 2000.

Esaurite le questioni preliminari e pregiudiziali, occorre ora passare al merito della controversia.

Deve innanzitutto constatare il Collegio che sulla vicenda esistono sicuramente dei punti fermi.

In sede di audizioni svolte innanzi al Pubblico Ministero procedente infatti il Ferrara (audizione del 25 maggio 2000) ammette la tangente, quantificandola in 100 milioni e non nei 330 contestati, "girati" per 65 milioni al Bernardi e 35 milioni al Rossello.

Il Turone, dal canto suo, nella stessa sede (sempre audizione del 25 maggio 2000), non nega i fatti contestatigli ["ho preso questo finanziamento che era per la campagna elettorale"], pur sostenendo di aver trasferito le somme nelle mani del Marasco senza trattenere alcunché per sé.

Sulla questione poi assumono particolare rilevanza le testimonianze rese nell’ambito dell’istruttoria penale. Il Milan, il 6 dicembre 1993, ebbe a dichiarare, tra l’altro, al P.M. procedente : "Dopo varie riunioni ed incontri con il Ferrara questi mi fece la richiesta di tangente. Mi fece presente che la Giunta era in formazione, che sarebbe stato opportuno richiedere in Regione un nuovo nulla osta commerciale, che era assolutamente necessario che tutto fosse in regola dal punto di vista giuridico e che "purtroppo era necessario un supporto economico" per le persone che si stavano adoperando, anzi usò proprio l’espressione "bisogna fare un po’ di coraggio". Mi disse esplicitamente che il denaro era destinato a Bernardi (mi sembra che all’epoca fosse già stato nominato sindaco ma che non fossero ancora state rilasciate le deleghe) e di Rossello, spiegandomi che si trattava di una brava persona, operaio alla Comau in cassa integrazione. Come ho già detto la richiesta fu inizialmente di 270 milioni, portati poi a 330, per la questione relativa all’affitto del locale. Preciso che la Giunta Bernardi era quanto mai debole in quanto la maggioranza era solamente di due voti per cui l’appoggio del PDS era indispensabile. Le dazioni di denaro avvennero dal febbraio 92 al settembre 92, si trattò di importi piccoli derivanti dal nero prodotto dalle fatture false. [...] Ebbi un incontro immediatamente con il Marasco in un altro ufficio di corso Palestro, mi sembra quello a fianco del Tigani. Marasco parlò in termini generali e mi disse altresì che se fosse stato necessario avrei dovuto parlare con FIUMARA per le questioni trattate direttamente dalla Regione. Marasco mi disse anche che avrebbe avuto l’incarico di assessore al lavoro nella nuova Giunta. Con Marasco non parlammo esplicitamente di tangenti ma tutto il senso del discorso era in quella direzione. Invece di venire contattato dal Marasco o dal Tigani per la definizione dei dettagli fui chiamato da Angelo Ferrara il quale mi disse che la richiesta di tangente dei socialisti era di 700 milioni. Io mi stupii molto della cosa in quanto il Ferrara pur appartenendo alla stessa coalizione era di diverso partito. Il Ferrara quando mi parlò delle richieste dei socialisti mi aveva già fatto il discorso relativo alle tangenti del PDS. Il Ferrara mi disse che avrei dovuto parlare con TURONE, amico di Ferrara. Ci incontrammo tutti e tre al ristorante Antica Zecca dove Turone mi fece la richiesta di 700 milioni, richiesta che io riuscii a limitare a 500 milioni. Mi disse che una parte della somma serviva per il PSI di Torino e che una parte invece serviva per il PSI di Grugliasco, mi disse altresì che avevano urgente bisogno di denaro e che avrei dovuto subito pagare la somma 150 milioni. Ciò avvenne all’inizio del febbraio 1992 al Supermercato Auchan. I pagamenti furono effettuati fino all’Ottobre 92. Pezzi Antonella insistette come ho già detto in tre consegne di denaro, rimase in auto, ma credo abbia notato l’autovettura del Turone, un Audi grigio scuro. [...] Per quanto riguarda la posizione di Facchini faccio presente che nella Giunta Bernardi oltre ad essere vicesindaco era altresì assessore all’urbanistica. Il Facchini che non apparteneva a nessun gruppo—corrente del PSI locale si era accorto della questione relativa ai pagamenti al partito e per questo motivo si inserì credo a livello personale. Mi chiese 50 milioni per il suo atteggiamento in sede di Giunta; ricordo che la richiesta fu effettuata nel bar Platti. Diedi i soldi in più rate. Dopo la prima richiesta chiese 20 milioni per La Broca e 20 milioni per Caporaso. Chiese ancora 30 milioni per la sanatoria per le violazioni edili relative alla costruzione dell’albergo, infine mi chiese ancora milioni per il consigliere Partipilo. I pagamenti avvennero dal marzo 92 all’ottobre 92.

Tali dichiarazioni sono poi state confermate più volte dallo stesso Milan con dichiarazioni rese nell’ambito di diversi interrogatori presso la Procura della repubblica.

A sua volta il Bernardi dichiarava al Pubblico ministero in data 7.1.1994: "Non ricordo esattamente le occasioni in cui Ferrara mi consegnò il denaro; so solo che furono più occasioni e che il denaro mi fu consegnato in buste e contanti. All’incirca credo che fosse una cifra di 60 milioni. Il denaro veniva posto da me in un cassetto chiuso a chiave in una scrivania posta nella camera da letto di mio figlio."

Il Facchini a sua volta ammetteva (verbale di interrogatorio innanzi al P.M. del 17.12.1993): "non è vero quanto sostiene il Milan in ordine alla cifre che mi avrebbe dato: confermo di aver ricevuto in tutto per me 20 milioni e per i tre consiglieri Partipilo, La Broca e Caporaso 15 milioni in tutto (5 milioni per uno)".

Il Ferrara dichiarava ancora innanzi al P.M. il 14.12.1993: "Successivamente parlando nuovamente con il Milan questi mi disse che aveva raggiunto un accordo con loro nel senso che avrebbe effettuato una contribuzione di 100 milioni nei confronti del Bernardi e di 80 milioni nei confronti di Rossello. Il Bernardi mi chiese di interessarmi della ricezione delle contribuzioni [...] Ricevetti tutto il denaro in 4 rate, la prima di 40 milioni, la seconda di 20 milioni, la terza di 15 milioni e la quarta di 25. [...] In tutto come ho detto ho consegnato 65 milioni al sindaco Bernardi e 35 milioni a Rossello".

Il Marasco dichiarò al P.M. in data 15.12.1993 "Ho ricevuto denaro in contanti per un totale di 257 milioni da parte dell’arch. Milan. Il denaro mi è stato consegnato in quattro volte, in un’occasione in tre libretti al portatore di 19 milioni ciascuno [...] di tutte queste somme di denaro che ho ricevuto ho tenuto per me in totale 88 milioni di cui 57 facevano parte dei tre libretti e 31 milioni in contanti. I rimanenti 169 milioni sono stati da me consegnati a Giorgio Perinetti che si occupava della raccolta dei fondi per la campagna elettorale dell’on.le La Ganga".

Dichiara il Turone al P.M. l’1.2.1994: "Milan mi consegnò la busta [...] controllai successivamente la busta e notai che dentro vi era un libretto al portatore di 19 milioni ed inoltre 81 milioni in contanti. Consegnai questi 100 milioni al Marasco [...] era stato il Marasco a fissarmi l’appuntamento subito dopo il mio incontro con il Milan. Ho ricevuto denaro dal Milan una seconda volta presso il ristorante Antica Zecca; ero solo, il Milan mi diede una busta contenente 50 milioni in contanti [...] una terza volta ricevetti in una busta altri 50 milioni in contanti nel piazzale antistante il Jet Hotel. Ho ricevuto ancora una quarta volta del denaro dal Milan [...] in questa occasione notai che nella busta vi erano due libretti al portatore per circa 18-19 milioni ciascuno ed inoltre 19 milioni in contanti. [...] In tutto ho ricevuto 257 o 258 milioni; non ho trattenuto neppure una lira per me. Il mio ruolo in questa vicenda è stato semplicemente quello di mero ricettore del denaro; denaro che ho sempre consegnato subito al Marasco".

In data 20.12.1993 il Rossello dichiara al P.M.: "In questa occasione, prima che il Bernardi rientrasse, il Ferrara mi disse che, tenuto conto del ruolo che svolgeva e dei consigli giuridici che dava alla TREMÀ’, si era tenuto una parte del denaro datogli dal Milan; non mi disse quanto. A distanza di qualche mese, penso che fosse la primavera del 1992, ci incontrammo di nuovo a pranzo al ristorante Gigi eravamo io, Ferrara e Bernardi. Io giunsi al ristorante con Ferrara, e prima che arrivasse il Bernardi, nel posteggio e sulla sua autovettura Renaul Clio Ferrara mi consegnò un’altra busta, contenente 20 milioni. Il denaro che ho ricevuto, in tutto 35 milioni, non l’ho mai versato in banca; l’ho tenuto con me, custodito una parte nel borsello, che portavo con me, e una parte in una scatola che lasciavo nel box dell’auto e che alla sera ponevo nel bagagliaio in quanto aveva 1 ‘antifurto. Ho subito nel giugno del 1992 un furto nel box, ove era posteggiata la mia auto. Nella scatola messa nel bagagliaio avevo nascosto 15 milioni ; questo denaro mi fu rubato; ovviamente non ho denunciato il furto del denaro, mentre ho denunciato al Commissariato di via Stradella il furto nel box. La parte rimanente del denaro fu da me utilizzata per pagare delle cene a dipendenti del comune, facenti parte del mio assessorato, senza distinzioni di partito: inoltre effettuai delle sottoscrizioni alla sezione locale di Rifondazione per importi di circa 2 o 3 milioni in tutto. Infine usai un pò del denaro per mie spese personali (ricordo ad esempio di aver pagato l’acconto dell’IRPEF del 1992 per £700.000 circa ) e anche per la spesa di circa 1 milione per l’acquisto di sacchi a pelo da utilizzare per il gemellaggio di una squadra di calcio locale con una squadra spagnola). Non ho dato assolutamente del denaro proveniente dalla dazione di Ferrara, ad alcun esponente del mio partito".

Quanto precede dimostra ampiamente il disegno criminoso che ha caratterizzato gli illeciti di cui gli odierni convenuti si sono resi protagonisti.

E, se vi può essere dubbio circa l’utilizzabilità degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria penale nell’ambito del presente procedimento, è necessario ricordare come la stessa Corte costituzionale (19 marzo 1996, n. 92) abbia affermato che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo. Rispettivamente - dice ancora la Corte costituzionale – davanti alla giurisdizione amministrativa o davanti alle giurisdizioni speciali esistenti, i rispettivi ordinamenti processuali possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all’epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento.

E lo stesso concetto appare più recentemente espresso anche dalla Corte di cassazione (sentenza n. 6939/01), secondo la quale e con riferimento ad una giurisdizione speciale (quella tributaria) le regole previste dal processo penale hanno valore solo all’interno di tale procedimento e non possono essere estese ad altre sedi.

Ma assolutamente dirimente è, in materia di formazione delle prove, la nuova formulazione che il legislatore ha dato assumere alla norma-madre contenuta in Costituzione, e cioè all’art. 111.

In proposito, infatti, ciò che costituisce aspetto problematico è stabilire se nel giudizio innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione solo i principi indicati ai commi I e II dell’art. 111 della Costituzione novellato, che hanno una portata generale e che quindi si riferiscono anche al processo civile, oltre che a quello amministrativo e tributario; od anche quelli di cui ai commi successivi, riferentesi esclusivamente al processo penale.

Sembra fuori discussione l’immediata applicazione, al processo contabile, dei principi di cui al II comma ["ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"], stante la loro destinazione ad ogni tipo di processo come è imposto da una espressione certo non equivocabile quale è quella di "ogni processo".

Quello che in relazione al tema proposto è sufficiente osservare è che un potere del giudice che si ponga oltre i limiti della posizione di assoluta terzietà posti dalla Costituzione e che comporti assunzione di poteri di perseguimento di comportamenti individuali in luogo dell’organo specificamente preposto sicuramente non si concilia con tale dettato costituzionale. E certamente è un giudice terzo – come quello amministrativo-contabile – quel giudice che, nella propria attività, ha il vincolo di stretta attinenza al petitum ed alla causa petendi proposti da un pubblico ministero.

Rileva in proposito sottolineare come debba dedicarsi una specifica attenzione al sistema probatorio anche in relazione alle disposizioni di cui ai commi 3° e 4° del nuovo art. 111 Cost., ed in ordine al quale l’affermazione del potere sindacatorio ha sempre presentato un valore di sostanziale negazione, nel giudizio contabile, del principio dispositivo delle prove, proprio del giudizio civile, pur nella contestuale applicazione da parte della giurisprudenza dei principi in materia di onere probatorio.

Non interessa rilevare l’intima contraddittorietà tra la disapplicazione di un principio quale quello che riconosce alle parti del processo la piena ed esclusiva disponibilità delle prove – il cui fondamento è di carattere normativo - e l’applicazione giurisprudenziale delle regole sull’onere della prova. Si tratta, con ogni evidenza, di una delle tante disarmonie del sistema processuale contabile ed un prodotto della sua natura ambivalente.

Quel che forse più conta, in questa sede, è l’osservazione che il contrasto tra principio dispositivo e potere di acquisizione d’ufficio delle prove avrebbe una portata effettiva se la cosiddetta istruzione probatoria costituisse una fase reale del processo di responsabilità amministrativa.

La pratica giudiziaria, al contrario, ha ridotto a casi del tutto sporadici lo svolgimento di tale attività in sede dibattimentale ed ha sostanzialmente attribuito al pubblico ministero un potere esclusivo di acquisizione delle prove, che si concreta addirittura nell’affidare a tale organo l’esecuzione degli eventuali provvedimenti istruttori che il giudice ritenga necessari.

Né sarebbe corretto non ricordare come rilevante giurisprudenza di questa Corte (v. inter alia Sez. Abruzzo n. 114/2000 e n. 389/2001) abbia sostenuto che il ricorso al c.d. potere sindacatorio, di cui agli artt. 73 e segg. del T.U. 1214/1934, si presenta come indispensabile per riequilibrare la posizione dell’incolpato di danno erariale, non tanto con la pubblica accusa rappresentata dal Procuratore Regionale, bensì con la p.a. la quale potrebbe, con atteggiamenti non collaborativi, condizionare il processo in senso sfavorevole al convenuto (ad esempio con relazioni e/o inchieste amministrative che non evidenziano, in modo completo, tutte le responsabilità causative di danno).

Rimane poi il fatto che il c.d. potere sindacatorio, se correttamente utilizzato, non sembra discostarsi molto da quei poteri che il codice di procedura civile intesta al giudice ai sensi degli artt. 118 e 213, i quali consentono di poter disporre accertamenti ispettivi di persone e di cose (utili al fine di persuadere il giudice sull’esistenza o meno del fatto) e di richiedere informazioni alla p.a. (utili queste, al fine di acquisire elementi necessari per il processo che siano rinvenibili in atti e documenti conservati dall’amministrazione stessa).

Tutto quanto precede assume valore concreto alla luce della presente fattispecie per poter affermare che questo Giudice, al di fuori dei vincoli formali e sostanziali propri del Giudice penale, ben può utilizzare, ai fini dell’ accertamento della responsabilità amministrativa, le affermazioni e le dichiarazioni proprie dell’istruttoria condotta in altro procedimento.

Quanto precede appare, quindi, ampiamente sufficiente per valutare la condotta dei convenuti e per farne discendere la loro personale responsabilità.

D’altra parte, per quanto riguarda il valore delle ricordate ammissioni rese da parte dei convenuti, nonché da altri coimputati estranei al presente giudizio, ricorda il Collegio che la Corte di cassazione ha più volte affermato che la chiamata in correità non può essere qualificata come indizio, bensì è essa stessa un elemento di prova, non già indiziaria ma diretta, che costituisce prova piena ove accompagnata da altri elementi di prova, di qualsiasi tipo o natura, che valgano a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie; detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato, purché corroborativi dell’attendibilità delle dichiarazioni, cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito. Né è necessario che tali elementi convergano a far desumere direttamente da essi la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova, essendo invece sufficiente che essi costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro (Sez. II, 19 febbraio-26 aprile 1993, n. 4000).

L’elemento di riscontro estrinseco della chiamata in correità, cioè, non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo, ma in un dato certo che, pur avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obbiettive e certe circa l’attendibilità di chi lo ha riferito.

La Procura regionale collega le condotte così come descritte alla sussistenza di un danno che il Comune di GRUGLIASCO avrebbe subito relativamente alla propria immagine.

E che l’immagine del Comune esca non proprio bene dalla vicenda lo si desume con chiarezza dagli elementi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione.

Dai titoli giornalistici a forti tinte […"il Comune si costituisce parte civile: ridateci il malloppo"; "due ex sindaci a testa bassa"; "cacciato il sindaco di Grugliasco; il Pds: chiediamo scusa alla città"; "non solo mazzette anche doni a tutti"….]; alle dichiarazioni del Sindaco Turigliatto "non vedo l’ora che si chiuda il sipario su questa squallida vicenda. Ho paura che non sia del tutto servita a cambiare i costumi della politica. Il mio teorema è da sempre che lo scandalo Le Gru è il prodotto di un modo diffuso di intendere la politica. La doppia morale…prima il partito poi le istituzioni"; al chiaro legame emerso fra amministrazione comunale ed illeciti, tutto lascia intravedere anzi vedere con chiarezza quanto il rapporto fra istituzioni e cittadini sia uscito deteriorato dalla vicenda che ci occupa.

Da quanto precede non vi è chi non veda come la fattispecie non solo vada ad integrare quegli elementi tipici del danno all’immagine rinvenibili proprio nella perdita di credibilità dell’Amministrazione pubblica e nell’incrinatura se non nella rottura del rapporto di fiducia fra cittadino ed amministratori, ma vada anche a creare un nesso inscindibile fra diffusione dell’illecito e condotta ad altissima valenza lesiva dell’immagine pubblica stessa.

E di ciò, per le condotte loro ascritte, vanno ritenuti responsabili gli odierni convenuti.

Non può quindi esservi dubbio circa l’esistenza ontologica della predetta forma di danno non patrimoniale. Relativamente poi alla quantificazione di tale danno, non può che farsi riferimento all’art.1226 c.c. ed al suo generale principio assunto dall’ordinamento giuridico quale elemento surrogativo utilizzabile in caso di individuazione di un danno certo nella sua esistenza, ma non quantificabile nel suo preciso ammontare.

Circa la possibile parametrazione del richiamato criterio equitativo, si ritiene certamente richiamabile il principio giurisprudenziale di rapportare il pregiudizio subito dall’Ente alla utilità che il funzionario ha ricavato dalla sua attività illecita. E tale ultimo quantum può essere desunto in maniera certa nel suo minimum tenendo conto delle riportate ammissioni degli stessi convenuti.

In particolare il Ferrara ammette di aver ricevuto tangenti per 180 milioni, in parte trattenuti ed in parte girati al Bernardi ed al Rossello. Il Facchini a sua volta dichiara di avere ricevuto complessivamente la somma di 35 milioni, di cui 20 trattenuti e 15 versati ai tre consiglieri Partipilo, La Broca e Caporaso. Il Marasco ammette tangenti per 257 milioni in parte trattenuti ed in parte girati, ed analoga cifra ammette di avere ricevuto il Turone, che dichiara di non avere trattenuto nulla per sé.

Complessivamente si tratta quindi di tangenti effettivamente ammesse per £ 729.000.000 da imputare a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale arrecato al Comune di GRUGLIASCO, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, agli odierni convenuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Omissis