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Tribunale di Bolzano del 15 maggio 2000 - Giudice Bisignano - Atzwanger s.p.a. c. Walter Oselini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1999 la Atzwanger SpA di Bolzano, corrente in Bolzano, convenne dinanzi a questo Giudice Walter Oselini chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di lire 12.862.855 ed accessori, oltre che alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno della domanda l'attrice espose che il proprio dipendente Emiliano Protti, il 30 luglio 1996, era rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi per colpa di detto convenuto, rimanendo inabile al lavoro fino a tutto il 21 gennaio 1997 con danni per essa nell'ammontare sopra esposto in quanto per tutto il periodo dell'invalidità e per l'obbligo contrattuale la retribuzione aveva continuato ad essere pagata al Protti medesimo.

Integratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto non contestò, se non per la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro de quo, la pretesa attorea, della quale, tuttavia, eccepì l'intervenuta prescrizione.

Essendo tale eccezione suscettibile di definire la causa, le parti furono invitate a precisare le rispettive conclusioni e la causa stessa, all'odierna udienza, fu trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul punto se la prescrizione del c.d. diritto di credito del datore di lavoro di un infortunato in conseguenza di un incidente stradale si compia nel periodo di due anni fissato dal secondo comma dell'articolo 2947 cod. civ., "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie", ovvero, qualora all'incidente stesso siano conseguite lesioni e quindi ci si trovi dinanzi ad un reato, con la conseguenza di cui alla prima parte del terzo comma di detto articolo, ossia che l'eventuale più lunga prescrizione stabilita per il reato si applichi anche a detto diritto di credito, si rinviene un solo precedente, almeno tra quelli editi (Trib. Reggio Emilia 20 novembre 1989 in Resp. Civ. e Prev. 1991 pag. 508 e segg.), favorevole alla tesi sostenuta con vigore dal convenuto.

Detta sentenza si dilunga sulla nozione di fatto illecito contenuta nel primo comma del già menzionato articolo 2947 con riferimento alla condotta e all'evento, richiamando Cass. Civ. 15 ottobre 1970 n. 2037, per arrivare alla conclusione che l'illecito civile commesso ai danni del datore di lavoro, pur avendo in comune con l'illecito penale subito dal lavoratore la condotta, è da questo concettualmente distinto, nel senso che per il lavoratore l'evento sono le lesioni riportate, mentre per il datore di lavoro l'evento è rappresentato dalla mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative e a conseguente esborso della retribuzione in assenza di controprestazione.

Tale ricostruzione appare a questo Giudice non condivisibile già per il motivo che tanto in linea di fatto, quanto in linea di diritto il reato come tale ha un solo evento, costituito dalle lesioni colpose, mentre i riflessi dello stesso sulla posizione patrimoniale del lesionato ed eventualmente del suo datore di lavoro ne sono mere conseguenze. In altri termini, quando nel terzo comma del menzionato art. 2947 si accenna ad un fatto considerato dalla legge come reato è ovvio che il riferimento è all'entità giuridica che riguarda e può riguardare esclusivamente l'autore delle lesioni e la vittima delle stesse, sicché appare concettualmente errato qualificare l'eventuale danno subìto dal datore di lavoro per la corresponsione di retribuzioni in assenza di sinallagmatiche prestazioni come secondo evento.

Questo danno è solo eventuale, essendo senz'altro pensabile - ed anzi fino a non molto tempo fa ciò era la regola - che il dipendente subisca in proprio anche la perdita della retribuzione e pretenda, perciò, dall'autore del reato anche il ristoro di tale danno. Nell'odierna realtà, peraltro, l'acquisizione di una coscienza sociale più avanzata ha portato ad accollare quasi sempre al datore di lavoro l'onere della corresponsione delle retribuzioni - per dirla con Totò - ...a prescindere, ossia senza che rivesta rilevanza alcuna la causa del venir meno della controprestazione. Ma se quest'ultima è venuta meno per "l'intrusione illecita di terzi nella sfera giuridica del lavoratore" (così Cass. Civ. 27 agosto 1985 n. 4373 in Il Foro ital. 1985 I, col. 2886 con ampia nota di Pardolesi) ecco che, sia pure in linea di fatto, il datore di lavoro subentra in locum e jus del suo dipendente e può recuperare le somme esborsate.

Per far ciò, tuttavia, egli, così come avrebbe dovuto fare il dipendente cui subentra, deve attendere che - attraverso l'accertamento dell'illiceità (così Cass. Civ. 4373 cit.) - si stabilisca l'effettiva responsabilità del presunto autore delle lesioni, nel che consiste la ratio del più lungo periodo di tempo dato per la prescrizione. Tale ratio si ricava indubitabilmente dalla previsione della ripresa del termine più breve nella ipotesi in cui il reato è estinta per causa diversa dalla prescrizione o quando sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, ossia, sostanzialmente, o quando vi è stata remissione della querela o quando l'accertamento è ormai definitivamente intervenuto.

Tanto premesso, e poiché sul quantum, dopo il riconoscimento da parte dell'attrice della relativa eccezione del convenuto circa la percentuale di responsabilità, non vi è più contestazione e la domanda deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive L. 6.000.000, oltre alle successive occorrende, peraltro con compensazione di un terzo in armonia con la pronuncia nel merito.

P.Q.M.

Il Giudice, nella causa civile instaurata dalla società Atzwanger SpA contro Walter Oselini, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, così decide:

condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di L. 8.575.237, maggiorata degli interessi di legge e rivalutata sulla base degli indici ISTAT con riferimento al periodo dalle date dei singoli esborsi al saldo, nonché a rifondere alla medesima le spese del presente giudizio, liquidate in complessive L. 6.000.000, oltre alle successive occorrende, salva compensazione di un terzo.

Si esegua nonostante gravame.