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Tribunale di Venezia 12 luglio 2000, n. 1641 - Giudice Simone - Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi S.p.a. c. Donà Gabriele
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1°.6.1996 le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi S.p.a. (d'ora innanzi indicate come Ferrovie dello Stato) evocavano, dinanzi alla Pretura Circondariale di Venezia, sezione distaccata di Mestre, Donà Gabriele. Esponeva l'attrice che il giorno 14.9.1994 alle ore 14,30 Povelato Fulvio, dipendente addetto al deposito locomotive di Mestre, mentre procedeva, terminato l'orario di lavoro, in sella alla sua bicicletta per via Torcello in località Oriago di Mira, nei pressi di alcuni terreni di proprietà del fratello, era aggredito da un cane pastore tedesco, riportando, a causa del morso dell'animale, una ferita lacero-contusa. Il Povelato, costretto a tornare a casa a piedi, era soccorso dalla moglie e da un vicino, tale sig. Di Massimo, per poi essere trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Dolo. A seguito del ridetto infortunio il Povelato, rimasto assente dal servizio dal 15.9.1994 al 19.12.1994, aveva comunque percepito la retribuzione pari a L. 17.104.030. Le Ferrovie dello Stato, inoltre, avevano sopportato le spese sanitarie pari a L. 487.000.
Considerato che il pastore tedesco era risultato di proprietà del Donà, proprietario altresì dell'immobile sito al civico 18 di via Torcello in località Oriago di Mira, nel cui giardino era abitualmente custodito, ma da dove l'animale era fuggito approfittando dell'apertura del cancello, le Ferrovie dello Stato chiedevano che, accertata la responsabilità del Donà nella determinazione dell'invalidità temporanea assoluta dal 15.9.1994 al 19.12.1994 cagionata al sig. Povelato Fulvio, lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi nella misura di L. 17.591.030, o nella maggiore o minore somma risultata, oltre interessi e rivalutazione dalle singole date di erogazione delle somme al saldo.
Si costituiva il Donà e resisteva alla domanda attorea. Deduceva il convenuto che l'assunto attoreo si fondava esclusivamente sulle affermazioni del Povelato in merito alle modalità, ai tempi ed ai luoghi oggetto di causa, senza che all'evento fosse stato presente altro soggetto. Ad ogni modo, osservava il convenuto che: 1) l'unità immobiliare di sua proprietà è posta al termine di una strada privata, senza possibilità di accesso da parte di terzi; 2) l'immobile è difeso da un'alta recinzione ed allo stesso si accede dalla strada privata attraverso un'ampia cancellata in ferro, dotata di sistema di chiusura automatica e del peso di oltre tre quintali; 3) il 14.9.1994 la cancellata era chiusa ed il cane si trovava all'interno della recinzione; 4) il Povelato aveva affermato, alla presenza di terzi, che, pur confermando tali ultime circostanze, il cane era riuscito ad uscire dopo aver aperto da solo la cancellata. Assumeva, pertanto, il convenuto che la condotta del Povelato si "era inserita nel processo eziologico come elemento, cosciente, con forza determinante ed esclusiva che ha assorbito l'intero rapporto causale".
In relazione all'entità della pretesa fatta valere, notava il convenuto che il periodo di invalidità indicato appariva del tutto sproporzionato e chiedeva, pertanto, procedersi a C.T.U. Ad ogni modo nell'ambito del danno risarcibile non poteva essere computato quanto versato al lavoratore per contributi assicurativi e previdenziali.
A seguito di istruttoria orale e documentale, disposta C.T.U. medico-legale, la causa, avvenuta la riassegnazione al nuovo istruttore, per effetto della soppressione dell'Ufficio del Pretore disposta dall'art. 1 d.lgs. 51/98, sulle conclusioni epigrafate era trattenuta in decisione all'udienza del 10.3.2000, previa concessione dei termini per il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Ferrovie dello Stato hanno evocato in giudizio il Donà per sentirlo condannare, quale responsabile dell'invalidità temporanea del proprio dipendente Povelato Fulvio, al risarcimento dei danni subiti, ragguagliati all'importo della retribuzione corrisposta ed ai correlativi contributi previdenziali obbligatori, nonché alle somme corrisposte per spese sanitarie. Alla base della doglianza attorea, sotto il profilo del fatto generatore della responsabilità, si colloca l'essere il Donà proprietario del cane pastore tedesco, che in data 14.9.1994 procurava, per effetto di un morso, una ferita lacero-contusa al Povelato. Di qui, la forzata assenza dal servizio del Povelato dal 15.9 al 19.12.1994.
Pur non avendo una diretta incidenza sull'esito del giudizio, attesi i risultati dell'istruttoria compiuta come si dirà più avanti, mette conto sottolineare che i fatti oggetto di causa non possono essere inquadrati nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., con il conseguente regime di responsabilità oggettiva, posto che l'esonero della responsabilità in capo al proprietario dell'animale presuppone la dimostrazione del caso fortuito e, quindi, di un fatto interruttivo del nesso di causalità, ma nel quadro di quella disciplinata dall'art. 2043 c.c. La ragione di un siffatto inquadramento nasce dalla valutazione degli elementi costitutivi della domanda attorea. Infatti, le Ferrovie dello Stato, in conseguenza della forzata assenza dal lavoro del Povelato, si dolgono in primo luogo per essere state costrette ex lege a versare la retribuzione (ex art. 2110 c.c.) ed i correlativi contributi previdenziali, aggiungendo di aver sostenuto un esborso per le prestazioni erogate dal S.S.N.
In altri termini, una volta accertata l'esistenza di un fatto colposo (nella specie, l'inadeguata sorveglianza da parte del Donà sul cane pastore tedesco), l'esistenza del nesso di causalità fra la ferita riportata dal Povelato e la sua assenza dal lavoro, con la correlativa erogazione "a vuoto" della retribuzione e dei contributi previdenziali, la presente controversia, comunque, potrà trovare una soluzione coerente con la narrazione dei fatti operata dall'attrice.
Così stando e cose, appare di tutta evidenza, come peraltro confermato dai precedenti giurisprudenziali citati (Cass. sez. III, 25.6.1993, n. 7063, ma insieme ad essa meritano di essere indicate sez. un. 12.11.1988, n. 6132, per l'operato componimento dei diversi orientamenti emersi tra le sezioni semplici a seguito di Cass. 11.7.1978, n. 3507, nonché 26.8.1985, n. 4550, connotata da una lettura economicistica delle questioni) che, in realtà, l'attrice abbia inteso far leva su quella che, secondo una terminologia da tempo invalsa nella dottrina, a suo tempo impegnata nella ridefinizione del concetto di ingiustizia del danno, e nello stesso Supremo Collegio, quantomeno a far data dal c.d. caso "Meroni" (sez. un. 15.1.1971, n. 174), è definita la tutela aquiliana del credito, in quanto diretta ad esplicitare la rilevanza non meramente bipolare del rapporto obbligatorio.
Siffatto inquadramento, motivato dalla difficoltà di ravvisare nel patrimonio in quanto tale un possibile oggetto di tutela aquiliana e, quindi, dall'inconfigurabilità come ingiusto del c.d. pure economic loss, cui si aggiunge l'ostracizzazione di quell'orientamento diretto a configurare il datore di lavoro quale assicuratore del rischio coperto dall'art. 2110 c.c., con conseguente applicazione analogica dell'art. 1916 c.c., proprio perché imperniato nel collegamento dell'ingiustizia del danno all'alterazione del sinallagma contrattuale, atteso il pagamento a vuoto della retribuzione, non manca, a dispetto dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio, di riverberarsi, come si dirà più avanti, sul piano della selezione delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili. Selezione, quest'ultima, cui si lega tutta la elaborazione in punto di art. 1223 c.c., applicabile al campo della responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo fatto nell'art. 2056 c.c.
Prima di procedere all'analisi dei risultati dell'istruzione probatoria, s'impone prendere in esame l'eccezione svolta dal convenuto in merito all'incapacità del Povelato a mente dell'art. 246 c.p.c. ad essere sentito come teste.
L'eccezione è infondata.
Non può non rilevarsi come parte convenuta abbia di fatto rinunciato alla ridetta eccezione nello stesso momento in cui ha chiesto di sentire il Povelato a prova contraria ed a prova diretta. Al riguardo, si veda la memoria istruttoria del 23.9.1997, dove, pur affermata l'incapacità del teste Povelato, si chiede l'audizione a prova contraria di quelli già indicati a prova diretta in comparsa di costituzione, fra cui v'è per l'appunto il Povelato. Ad ogni modo, come già osservato dal precedente istruttore, si osserva che, proprio perché l'oggetto del presente giudizio riguarda solo ed esclusivamente un pregiudizio subito dalle Ferrovie dello Stato sia pur in via riflessa, il Povelato non è portatore di un interesse giuridico concreto ed attuale, tale legittimare il suo intervento sub specie di intervento adesivo dipendente. Infatti, fra il Povelato e l'odierna attrice non sussiste un rapporto sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che la seconda sostiene contro il Donà, per essere stato il primo interamente risarcito per il lucro cessante connesso all'evento oggetto causa.
Dall'esperita istruttoria è emerso pacificamente che il 14.9.1994 verso le ore 14,30 il Povelato, mentre in sella alla propria bicicletta percorreva via Torcello in località Oriago di Mira, era aggredito da un cane pastore tedesco, il quale aveva approfittato della momentanea apertura del cancello (per circa un metro) della villa del convenuto. Il Povelato, nella sua narrazione, ha aggiunto che, pur morso sulla gamba sinistra all'altezza del polpaccio, era riuscito a non cadere dal mezzo e ad allontanare l'animale, per poi proseguire a piedi verso casa sua, dove, una volta telefonato al convenuto per informarlo dell'accaduto (il teste ha precisato che già in precedenza sapeva che l'immobile da cui era uscito il cane era del Donà), era soccorso dal vicino Di Massimo. Quest'ultimo ha poi confermato la circostanza del ferimento del Povelato alla gamba sinistra, provocato dal morso di un cane, come appreso dalla stessa vittima, ed il successivo trasporto all'Ospedale di Dolo.
Alla luce di quanto emerso da siffatta narrazione, non appare revocabile in dubbio la sussistenza del nesso eziologico fra l'invalidità temporanea assoluta dal Povelato e l'aggressione da parte del cane del Donà, rinviando al seguito della motivazione la valutazione del collegamento causale tra la ridetta assenza dal servizio e le conseguenze pregiudizievoli oggetto della presente controversia.
Tale conclusione non può essere vinta in base all'osservazione, fatta dal convenuto, secondo cui la condotta del Povelato avrebbe interrotto il nesso di causalità (materiale). L'assunto difensivo mira a concentrare l'attenzione sulla supposta condotta della vittima, che, inopinatamente, avrebbe attraversato una strada privata, ossia quella che dà l'accesso alla proprietà del convenuto. Al riguardo si osserva che, quand'anche abusivo il passaggio del Povelato (ma la circostanza appare smentita dall'esistenza di un transito, anche veicolare, da parte di terzi), non è in alcun modo ravvisabile un fatto colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., posto che il dovere di custodia incombente sul Donà, in relazione ad una fonte di pericolo (tale è per l'appunto il suo cane da guardia), imponeva l'esercizio di una sorveglianza, al fine di scongiurare che i terzi, anche se inopinatamente attraversanti beni in proprietà esclusiva, potessero essere esposti al pericolo di aggressione da parte dell'animale. Solo in questi termini è possibile leggere l'argomento difensivo, mentre appare assai arduo sostenere, come desumibile dalla lettura della comparsa di risposta del convenuto, che la condotta del Povelato possa essere riguardata alla stregua di una causa prossima, ex art. 41, comma 2, c.p., di per sé sufficiente, tale da escludere il nesso eziologico fra l'evento e gli altri antecedenti.
In merito al quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice, come già detto poc'anzi, la scelta di campo in favore della tutela aquiliana del credito, secondo la ricostruzione ormai invalsa presso il Supremo Collegio, impone di circoscrivere l'ambito delle conseguenze risarcibili all'ammontare della retribuzione corrisposta "a vuoto" dal datore di lavoro ed alle somme versate per cure sanitarie erogate dal Servizio Sanitario. Invero, l'espressione contenuta nell'art. 1223 c.c. non deve essere considerata nel suo significato letterale, ben potendo prendersi in esame quelle conseguenze pregiudizievoli che, sebbene mediate ed indirette, siano ricollegabili al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale (cfr. Cass. 19.5.1999, n. 4852; 6.3.1997, n. 2009; 10.11.1993, n. 11087; 18.7.1987, n. 6325), non essendovi nel nostro ordinamento alcuna preclusione alla risarcibilità dei danni c.d. riflessi (cfr. Cass. 19.5.1999, n. 4852; 7.1.1991, n. 60).
Infatti, se la funzione della responsabilità civile è quella di impedire che i danni rimangano lì dove cadono, o, come altrimenti si usa dire, di internalizzazione delle esternalità, va da sé che, per essere il pregiudizio patrimoniale connesso all'invalidità temporanea di un lavoratore sopportato dal datore di lavoro, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2110 c.c., quest'ultimo può legittimamente dolersi nei confronti del danneggiante, ferma restando la necessità di circoscrivere l'ambito delle conseguenze risarcibili in base al criterio della regolarità causale.
In quest'ordine di idee, pertanto, una volta superata la logica della necessaria dimostrazione da parte del datore di lavoro della sostituzione della prestazione lavorativa venuta meno, dovendo, per contro, valorizzarsi la colposa alterazione del sinallagma contrattuale, non appaiono computabili, unitamente alla retribuzione, le somme versate a titolo di contribuzione necessaria, posto che queste ultime non hanno funzione retributiva, ma dipendono ex lege, dall'esistenza del rapporto di lavoro. In ogni caso, rispetto a queste ultime non è ipotizzabile quel nesso eziologico sopra indicato, proprio perché, comunque, dovute anche in assenza della prestazione lavorativa, mancando nella specie quella relazione di corrispettività da valutarsi in concreto e non già in termini di ordinarietà. Ben diversamente si atteggerebbe il caso in cui il datore di lavoro lamenti la necessità di aver dovuto provvedere temporaneamente alla sostituzione del lavoratore infortunato. In tale evenienza, invero, lo stesso sarebbe tenuto ad una spesa contributiva, cui, in assenza del fatto illecito del terzo, non sarebbe esposto.
Considerato che la C.T.U. ha valutato la congruità del periodo di temporanea invalidità del Povelato e che il conteggio predisposto dall'attrice non è stato contestato dal convenuto in sede di comparsa di costituzione se non in relazione alla computabilità dei contributi previdenziali, né potendo in questa sede esaminarsi i rilievi svolti in comparsa conclusionale dal Donà, l'importo da quest'ultimo complessivamente dovuto si determina in L. 12.021.303, di cui L. 11.534.303 (a titolo di competenze retributive) e L. 487.000 per spese sanitarie.
Attesa la natura di debito di valore dell'obbligazione ricadente sul convenuto, sulla somma così indicata, da rivalutarsi anno per anno, in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, debbono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
A tal proposito, questo giudice, sulla scorta dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, (cfr. 17.2.95 n. 1712), al fine di adeguare il risarcimento allo specifico caso concreto, intende fare ricorso ad un criterio equitativo, richiamato del resto dalla stessa Suprema Corte nella sentenza citata, con riguardo alla necessità di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento in ritardo rispetto al sorgere del credito della disponibilità di una somma di denaro. In altri termini, nell'ambito di una valutazione equitativa, si ritiene di dover riconoscere all'attrice, a titolo di interessi compensativi, per il periodo di vigenza del tasso legale di interessi del 10% introdotto con legge 353/90, una percentuale che si discosta da quella del predetto tasso legale, per avvicinarsi, invece, a quella (media del periodo preso in considerazione e forfetizzata) applicata in caso di impiego del denaro in titoli pubblici e che si individua nell'8%. In tal modo, si tende ad evitare quell'ingiustificato arricchimento del creditore che ha condotto la Corte di Cassazione alla predetta pronuncia.
Pertanto, il Donà va condannato al pagamento della somma di L. 12.021.303, oltre agli interessi compensativi all'8% annuo, dalla data dei singoli versamenti fino all'entrata in vigore della legge 662/96 e poi al saggio legale, di volta in volta in vigore, per il periodo successivo, fino al saldo, da computarsi sulla somma rivalutata anno per anno.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3, ponendo i residui 2/3, liquidati come da dispositivo, a carico del convenuto.
Le spese di C.T.U. debbono essere poste a definitivo carico del convenuto.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara Donà Gabriele responsabile dell'invalidità temporanea assoluta dal 15.9.1994 al 19.12.1994 occorsa al sig. Povelato Fulvio, dipendente delle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi s.p.a., e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore delle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di L. 12.021.303, oltre agli interessi compensativi dell'8% annuo, dalla data dei singoli versamenti fino all'entrata in vigore della legge 662/96 e poi al saggio legale di volta in volta in vigore, per il periodo successivo, fino al saldo, da computarsi sulla somma rivalutata anno per anno;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto alla rifusione, in favore delle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., dei residui 2/3, che liquida in complessive L. 4.810.000, di cui L. 300.000 per spese, L. 1.000.000 per diritti, L. 3.100.000 per onorari e L. 410.000 per spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;
3) spese di C.T.U. a carico definitivo di parte convenuta;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva.