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Corte d’Appello di Milano, sez. I, 2 ottobre 2002 (data di decisione) - Pres. Trombetti - Est. Lamanna - Teresio Busi c. Alessandro Penne
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 1999, il Sig. Teresio Busi convenne in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio il Sig. Alessandro Penne, medico oculista che lo aveva sottoposto il 3 aprile 1997 presso la clinica "Le Betulle " di Appiano Gentile ad un intervento di PRK all’occhio destro (cheratectomia fotorefrattiva con laser ad eccimeri) per la correzione di un risalente difetto visivo (astigmatismo ipermetropico composto) onde affrancarlo dall’uso di lenti correttive. Assumeva l’attore che tale intervento era stato definito dal convenuto, durante le visite effettuate prima della sua esecuzione, come un intervento di routine da effettuarsi in ambito ambulatoriale senza anestesia e senza rischi; che prima dell'intervento l'acutezza visiva dell'occhio destro del paziente era di 0,05 naturale e di 0,8 (8/10) con la migliore correzione con lenti per occhiali; che solo il giorno stesso dell'intervento, poco prima che esso fosse eseguito, era stata sottoposta al paziente la modulistica di informazione e consenso all'intervento, nella quale si avvertiva che "modesti scostamenti dal risultato ricercato sono possibili e non debbono essere considerati come insuccessi" e che come effetto secondario potevano insorgere "opacità transitorie" tali da determinare iniziali riduzioni dell'efficienza visiva soggette a progressiva regressione in un arco di tempo oscillante intorno a sei mesi; che dopo l'intervento l’attore aveva constatato che la visione era nettamente peggiorata rispetto a quella precedente, tanto che lo stesso chirurgo, resosi conto dell'esito negativo dell'intervento, gli aveva consigliato un ulteriore intervento correttivo dello stesso tipo del precedente, laddove invece, secondo il parere medico legale reso su richiesta dell’attore dall'oftalmologo dr. Stefano Gambaro, egli aveva riportato una diminuzione dell'acutezza visiva (con lenti per occhiali) dell'occhio destro da 8/10 a 2/10 con conseguente insorgenza di difficoltà visive nell'ambito dell'attività lavorativa, esito che era da considerare a carattere permanente e non più suscettibile di miglioramento. Sulla base di tali premesse in fatto, l’attore chiedeva quindi al Tribunale di accertare la responsabilità del convenuto sia sotto il profilo della mancanza di consenso informato, sia sotto il profilo della colpa nell'effettuazione dell'intervento, colpa da ritenere presunta trattandosi, per ammissione dello stesso professionista, di un intervento di routine e di non difficile esecuzione; e conseguentemente chiedeva la condanna dello stesso convenuto al risarcimento dei danni subiti, e quantificati orientativamente nella misura di lire 42.038.000 sotto il profilo del danno biologico, di lire 21.000.000 per danno morale e di lire 137.641.000 per danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto resistendo all’avversa domanda, di cui deduceva l’infondatezza sia perché, a suo dire, era stato acquisito un valido consenso informato, sia perché l’esito negativo dell’intervento non era dipeso da sua colpa, ma dal sopravvenire di una rara complicanza.
Esperita C.T.U. medico legale ed assunte le prove orali ammesse, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1160/2001 pronunciata in data 28 luglio 2001 e depositata in data 29 agosto 2001, rigettava la domanda proposta dall’attore, condannandolo a rifondere al convenuto le spese di causa (liquidate in £. 12.000.000 oltre accessori e spese di c.t.u.).
Giudicava il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della esperita c.t.u., che, secondo le evidenze probatorie, il paziente era stato adeguatamente edotto dal dott. Penne, sin dalla visita del 13 marzo 1997, "circa la natura dell'intervento, inconvenienti e probabili rischi connessi "; che il peggioramento della capacità visiva andava ascritto al cd. "haze" (opacità dello stroma per formazione di fibrosi sottoepiteliale) insorto per un’abnorme reazione cicatriziale, da considerare insorgenza rara e quindi non prevedibile e comunque non correlabile con il comportamento del sanitario; che pertanto nessuna colpa poteva ascriversi a quest’ultimo.
Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame avanti a questa Corte d’Appello il Sig. Busi con atto di citazione notificato in data 14.11.2001 prospettando quattro motivi di censura, al cui accoglimento si è opposto, costituendosi in giudizio, l’appellato.
Precisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi – nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, la causa è stata infine trattenuta in decisione da questa Corte all’udienza del 4 giugno 2002, previa concessione alle parti - ex artt. 190 e 352 c.p.c. - dei termini rispettivamente di cinquanta e di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
L’appellante censura la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio sotto quattro distinti profili:
2. Così brevemente illustrato l’oggetto del tema devoluto mediante gravame alla cognizione di questa Corte, deve rammentarsi, con riferimento al primo motivo di censura, che effettivamente, in qualunque ipotesi di intervento chirurgico (da intendersi in senso lato), la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, onde nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto (Cass. nn. 9374/1997; 3604/1982; 1773/1981; 1950/1967).
In altri termini: sussiste la responsabilità del sanitario in difetto di detto consenso solo se, e per il semplice fatto che, dall'intervento siano derivati danni effettivi.
Si tratta peraltro di stabilire se nel concetto di lesione come danno, a questa stregua, rientri ogni e qualunque alterazione fisica determinata dall'intervento operatorio, o solo quella che, rispetto allo stato preesistente, costituisca un effettivo peggioramento dello stato di salute complessivo del malato.
Per dare risposta a tale quesito è opportuno ricordare alcuni altri principi che informano la materia.
Come insegna la S. Corte di legittimità (Cass. 364/1997), l'attività medica trova fondamento e giustificazione non tanto nel consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.), che incontrerebbe spesso l'ostacolo di cui all'art. 5 c.c., bensì in quanto essa stessa è attività legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute, cui il medico è abilitato dallo Stato. Dall'autolegittimazione dell'attività medica, anche al di là dei limiti dell'art. 5 c.c., non può trarsi, tuttavia, la convinzione che il medico possa, di norma ed al di fuori di taluni casi eccezionali (allorchè il paziente non sia in grado, per le sue condizioni, di prestare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 54 c.p.), intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. La necessità del consenso - immune da vizi e, ove comporti atti di disposizione del proprio corpo, non contrario all'ordine pubblico ed al buon costume - si evince, in generale, dall'art. 13 della Costituzione, il quale sancisce l'inviolabilità della libertà personale - nel cui ambito deve ritenersi compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica, - escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.
Per l'art. 32 comma 2 della Costituzione, soprattutto, "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge", la quale "non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" (...). La formazione del consenso presuppone una specifica informazione su quanto ne forma oggetto (è per questo che si parla, in proposito, di consenso informato), che non può che provenire dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione professionale.
L'obbligo di informazione da parte del sanitario assume rilievo nella fase precontrattuale, in cui si forma il consenso del paziente al trattamento o all'intervento, e trova fondamento nel dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.; Cass. 26 marzo 1981, n. 1773; Cass. 12 maggio 1982, n. 3604; Cass. 25 novembre 1994, n. 10014).
Nell'ambito degli interventi chirurgici, in particolare, il dovere di informazione concerne la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi.
L'obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit, non potendosi disconoscere che l'operatore sanitario deve contemperare l'esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento. Assume rilevanza, in proposito, l'importanza degli interessi e dei beni in gioco, non potendosi consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo statistico, che il paziente non venga edotto di rischi, anche ridotti, che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo della vita.
L'obbligo di informazione si estende, inoltre, ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente, con l'ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa determinarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi.
Sotto un altro profilo è noto che interventi particolarmente complessi, specie nel lavoro in équipe, ormai normale negli interventi chirurgici, presentino, nelle varie fasi, rischi specifici e distinti. Allorché tali fasi assumano una propria autonomia gestionale e diano luogo, esse stesse, a scelte operative diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi, l'obbligo di informazione si estende anche alle singole fasi ed ai rispettivi rischi.
Sulla scorta di tali principii interpretavi, di cui è innegabile la persuasività, è giocoforza concludere che il consenso informato non dev’essere riguardato come un valore in sé, ma solo come un modo per contemperare il diritto alla autodeterminazione del paziente con l'obbligo del medico di intervenire a tutela della sua salute.
Quando dunque il consenso manchi sarebbe semplicemente irragionevole farne derivare automaticamente l'illiceità della condotta del medico, occorrendo invece caso per caso valutare in concreto se il consenso non sia stato raccolto per ragioni di urgenza, o per altro impedimento, oppure valutare se, anche in caso di pura e semplice omissione, il paziente avrebbe ragionevolmente rifiutato il suo consenso pur sapendo dei rischi cui sarebbe andato incontro se l'intervento non fosse stato effettuato (Cass. 12621/1999).
In questo giudizio ipotetico da effettuarsi con valutazione ex ante, hanno ovviamente un ruolo non secondario i vari elementi indiziari che possono trarsi da ogni singola fattispecie sostanziale.
Applicando tali criteri al caso di specie non può che rilevarsi, de plano, e prioritariamente, come, ad ogni buon conto, il sig. Busi effettivamente abbia sottoscritto un modulo di "consenso informato", cosicché la questione posta dall’appellante all’attenzione di questa Corte si riduce a stabilire soltanto se tale informativa, in quanto funzionale ad una consapevole espressione del consenso, sia stata tempestiva e completa, requisiti che, in effetti, possono ritenersi implicitamente condizionare l’efficacia del suddetto atto, sia perché in generale il difetto di essi impedirebbe il raggiungimento dello scopo verso cui detta informativa era indirizzata, sia per ragioni di coerenza sistematica.
Non può, infatti, trascurarsi di considerare che, oltre ai principi costituzionali ed a quelli interpretavi prospettati dalla giurisprudenza, una vasta congerie di provvedimenti normativi, sia di diritto interno che di fonte internazionale, sia giuridici che deontologici, tendono ormai da alcuni anni per più profili a ricostruire la definizione ed i requisiti del consenso informato.
Al riguardo specifici suggerimenti provengono non solo per affinità di materia dalla varia normativa che, con maggior precisione e completezza, ha posto una disciplina positiva del consenso informato in materia di sperimentazioni cliniche (v. ad es. il d.m. 27 aprile 1992, colto ad integrare il D.Lgs. 29 maggio 1991 di recepimento delle direttive CEE in materia di specialità medicinali per uso umano, richiamante la Direttiva CEE n. 91/507 a sua volta tributaria dei principi deontologici della Dichiarazione di Helsinki del 1964, ed in particolare del principio per cui è necessario l'assenso informato documentato di ogni persona coinvolta nelle prove cliniche; nonché il d.m. 15 luglio 1997, dedicato al "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", ove si richiede un’informazione completa e si pone l'onere di lasciare al paziente il tempo necessario per decidere e per informarsi; ed anche il d.m. 18 marzo 1998, concernente le "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici", ove si ripropongono e si specificano ulteriormente tali requisiti), ma in maniera ancor più specifica e diretta dalle fonti orientate a disciplinare il consenso informato ai fini dei trattamenti terapeutici in generale.
Così ad esempio è assai significativo il tenore logico e letterale della "Convenzione Europea per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina", stipulata il 4 aprile 1997, che detta al Capitolo II, artt. 5-9, i principi in materia di consenso, a partire da quello che proclama la necessità del consenso libero e informato per qualsiasi intervento nell'ambito della salute (art. 5), prevedendo la necessità di un’informazione "adeguata" riguardo a scopi e natura dell'intervento, conseguenze e rischi.
Il rilievo di tale principio è senza dubbio notevole, poiché pone una condizione generale paradigmatica che consente una valutazione equilibrata e funzionale delle modalità di prestazione del consenso informato.
Il riferimento al criterio dell’"adeguatezza" (da valutare rispetto a scopo, natura, conseguenza e rischi dell’intervento) consente infatti una disamina non astratta e formalistica delle caratteristiche con cui il consenso risulti prestato, ma concreta e sostanziale.
Applicando tale criterio funzionale al caso di specie, sembra allora difficile negare che l’informativa offerta al Sig. Busi sia stata completa e tempestiva.
L’appellante ha cercato di dimostrare il contrario enfatizzando il fatto che il modulo di consenso informato fu da lui sottoscritto lo stesso giorno dell'intervento, situazione però che non soltanto – come è notorio - appare verificarsi alquanto frequentemente per i ristretti ed esigui tempi che qualunque struttura sanitaria in Italia nelle attuali situazioni socio-economiche può dedicare ai pazienti, specie poi quando l’intervento da effettuare sia di tipo meramente ambulatoriale e non preveda quindi il ricovero presso la struttura clinica uno o più giorni prima dell’intervento medesimo, sì da permettere la programmazione anche di un congruo periodo di riflessione sulle informazioni ricevute; ma che, di per sé, non avrebbe affatto l’autonoma attitudine a provare che, proprio nel caso di specie il Sig. Busi non avesse ugualmente ricevuto informazioni adeguate, e con un anticipo tale da poter meditare con calma sui rischi operatorii, visto che ogni utile informazione avrebbe potuto essergli offerta anche verbalmente ed anche nel corso delle visite mediche anteriori e preordinate all’intervento. E tale situazione sembra proprio quella verificatasi concretamente nella specie, considerato che lo stesso sig. Busi ha dichiarato ammissivamente al C.T.U., secondo quanto riferito da quest’ultimo, di aver ricevuto ampie informazioni verbali dal dott. Penne nel corso delle suddette visite pre-operatorie.
E tuttavia è anche evidente che la tempestività dell’informazione potrebbe essere nella specie correttamente valutata solo in quanto riferita all’intera serie di dati informativi necessari a consentire una scelta ponderata da parte del paziente, rispetto al tipo di intervento che avrebbe dovuto essere effettuato; si tratta quindi di valutare se nelle occasioni antecedenti, in cui furono date al Sig. Busi le informazioni in oggetto, il dott. Penne aveva anche l’onere di chiarire che tra i rischi operatori vi era quello di insorgenza di un’opacità non meramente transitoria della cornea, opacità perdippiù specificamente dipendente da un’abnorme reazione cicatriziale del paziente stesso (specificazione aggiuntiva che, in ipotesi, avrebbe dovuto considerarsi puramente consequenziale, visto che il C.T.U. ha individuato appunto in tale fattore la causa fondamentale dell’evento dannoso), e, in caso positivo, se tale informazione sia stata data effettivamente.
Quest’ultima eventualità sembra peraltro ragionevolmente da escludere giacché, secondo la deposizione del teste Perone, il Sig. Busi chiese ed ottenne chiarimenti dal dott. Penne proprio in ordine ai rischi di opacità, ma solo con riferimento a quella transitoria, quando già era di fronte al team operatorio; ha soggiunto il teste che il medico tranquillizzò il Sig. Busi dicendo che si trattava di eventualità possibile ma assai rara nei soggetti ipermetropi come era lui. Ciò indurrebbe a ritenere che di una opacità non transitoria non si sia mai parlato, e stabilire a questo punto se il medico abbia o meno fatto credere al paziente che la sua situazione soggettiva (ipermetropia) lo poneva in una posizione per così dire privilegiata, e se ciò avesse o meno attitudine a indurre il paziente in errore, è privo di concreto rilievo, di fronte alla constatazione che il danno finale non fu quello di un’opacità transitoria, ma tendenzialmente duratura o stabilizzata, in ordine alla cui possibile insorgenza non si rinviene alcuna traccia di informativa scritta nel modulo firmato dal paziente, né altra traccia indiretta di informativa verbale.
Si tratta quindi, in conclusione, di stabilire se tale informativa fosse davvero indispensabile.
Il Tribunale, in adesione a quanto ritenuto dal c.t.u., ha giudicato nel senso che "l'insorgenza del fenomeno nel caso di specie non poteva essere prevista all'atto della visita del paziente, essendo stata determinata da un fattore soggettivo quale l’"abnorme tendenza alla reazione cicatriziale " non rilevabile dai sofisticati apparecchi impiegati per eseguire le indagini preoperatorie "
Questa Corte reputa non irragionevole tale deduzione, e ancorchè sembri - giusta il parere reso dal c.t.u. - che l’evento lesivo di cui si tratta (opacità permanente quale conseguenza dell'intervento di cheratectomia) sia statisticamente possibile in una percentuale di circa l'1% dei casi, frequenza/rischio che ha un suo indubbio rilievo statistico e non può quindi a priori relegarsi nella sfera del caso fortuito, nondimeno essa non riguarda specificamente le situazioni in cui tale opacità dipenda da un’abnorme reazione cicatriziale del paziente operato, che deve reputarsi, anche secondo la ratio apparente del parere reso dal c.t.u., davvero un’eventualità talmente marginale ed obiettivamente non prevedibile alla luce dei dati anamnestici e clinici relativi al paziente stesso, da non potersi annoverare tra i rischi pur rari, ma comunque prevedibili in ragione di una frequenza statistica connotata da regolarità e quindi oggetto di un conseguente obbligo di informazione specifica nei confronti dei pazienti ai fini del loro consenso informato.
Priva di decisività a questo riguardo deve poi considerarsi l’obiezione svolta dall’appellante, secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una circostanza essenziale, omessa anche dal c.t.u., ancorché ricavabile sia dalla documentazione in atti, sia dalla deposizione del teste Perone, e cioè che il Sig. Busi aveva una ipermetropia elevata, cioè superiore alle 5/6 diottrie, con la conseguenza che, necessitando di una correzione di rilevante entità mediante ablazione di un'area importante della superficie corneale, ciò avrebbe prevedibilmente aumentato fortemente il rischio di cicatrizzazioni irregolari e di formazioni di leucomi.
L’argomento, infatti, è puramente ipotetico e non tiene conto del fatto che il C.T.U. ha ricollegato nella concreta situazione di specie l’"haze" non transitorio di cui è rimasto vittima il Sig. Busi non già, sic et simpliciter, alla correzione di una ipermetropia elevata, ma ad una "abnorme" reazione cicatriziale soggettiva del medesimo Sig. Busi, laddove il riferimento alla nozione di "abnormità", riferita specificamente ad un singolo soggetto, dovrebbe rendere chiaro il rapporto di eccezionalità, straordinarietà della reazione di cui si discute, qualunque fosse poi anche l’incidenza che poteva avere sul rischio di haze il grado di ipermetropia del paziente (incidenza peraltro nemmeno quantificata da alcuno).
Può dunque concludersi nel senso che il dott. Penne non aveva lo specifico onere od obbligo di informare il paziente anche del rischio di "haze" non transitorio connesso alla sua possibile abnorme reazione cicatriziale, nel che si è risolta la causa dell’evento lesivo individuato dal C.T.U. in base ad accertamento non smentito da altra più persuasiva evidenza clinica o valutazione tecnica.
3. Esclusa la fondatezza del primo motivo di gravame, deve essere anche respinta la seconda censura svolta dall’appellante con riferimento alla pretesa omissione delle conseguenze retraibili sul piano probatorio dalla affermazione resa dallo stesso chirurgo operante sul carattere routinario dell’intervento, con conseguente presunzione - non superata - della sua colpa per i danni subiti dal Sig. Busi.
Al riguardo è infatti appena il caso di evidenziare che la prova della mancanza di colpa era finanche superflua una volta esclusa, ancor prima ed in via oggettiva, la sussistenza di un nesso di causalità rilevante tra la condotta del medico operante e l’evento dannoso, esclusione, questa, dipendente dall’accertata attribuibilità dell’evento lesivo (inteso come aggravamento dello stato morboso preesistente) ad una reazione cicatriziale abnorme del tutto soggettiva e non prevedibile con i mezzi diagnostici a disposizione e con riferimento ai dati anamnestici del paziente.
Può tuttavia anche soggiungersi che la mancanza di colpa era nella specie anche desumibile, per tabulas, ed in ogni caso in applicazione del principio di acquisizione probatoria, in ragione dell’esito dell’esperita c.t.u., avendo il consulente nominato dall’Ufficio evidenziato, appunto, come prima già si è ricordato, che non la condotta imperita, negligente o imprudente del dott. Penne causò l’effetto di "haze" non transitorio, ma la suddetta abnorme reazione cicatriziale, e che anche le terapie adottate nella fase post-operatoria, e consistenti nella somministrazione di cortisonici in gocce, erano adeguate al fine terapeutico.
Resta solo da specificare a questo proposito che l’appellante non ha svolto alcuna specifica critica alla c.t.u. sul peculiare ragionamento del consulente d’Ufficio al fine di individuare la causa dell’evento lesivo, limitandosi solo a richiamare le note del proprio consulente di parte ed il contenuto del verbale del 13 dicembre 2000 censurando il fatto che il c.t.u. abbia ritenuto sufficiente indicare il tipo di apparecchiatura utilizzato per l’intervento secondo le semplici risultanze della cartella clinica senza aver fatto alcun sopralluogo nè alcuna verifica sullo stato effettivo della macchina e sulla eventuale carenza di una sua adeguata taratura prima dell'intervento, riproducendo poi, quanto alla terapia post-operatoria, ciò che il dott. Penne aveva comunicato alla propria compagnia di assicurazione.
Si censura così un difetto di motivazione sostanzialmente ininfluente ai fini del decidere, poiché riferito ad un modus procedendi del c.t.u. la cui incidenza sull’esito del parere tecnico reso da costui resta del tutto ipotetica ed imprecisata, mancando, si ripete, qualunque obiezione diretta a smentire nel merito il ragionamento tecnico-scientifico posto dal consulente dell’Ufficio a fondamento della ritenuta ascrivibilità dell’evento lesivo ad una abnorme reazione soggettiva del paziente operato.
4. Esclusa in radice la responsabilità del medico operante, devono in via meramente consequenziale considerarsi assorbite le ulteriori censure prospettate dall’appellante in ordine alla natura più o meno permanente o reversibile dell’ "haze" ed alla pretesa valutazione sottostimata del danno con particolare riferimento all’invalidità lavorativa specifica.
5. Quale parte soccombente, l'appellante dovrà rifondere in via meramente consequenziale ai sensi dell'art. 91 C.P.C. le spese processuali sostenute dall'appellato in questo grado di giudizio nella misura che, per brevità, viene direttamente liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'appello confermando, per l'effetto, l’impugnata sentenza n. 1160/2001 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28 luglio 2001 e depositata in data 29 agosto 2001;
2) condanna l’appellante alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall’appellato nel presente grado, liquidate per tale fase in € 8.004,69 (di cui €. 304,69 per esborsi, €. 7.000,00 per diritti ed onorari ed €. 700,00 per spese generali), oltre ai competenti oneri fiscali e previdenziali.