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Corte d’appello di Milano, sez. II, 19 ottobre 2001 - Pres. Vaglio - Rel. D'Antonio - Lippi Elisanna c. A.T.M. ed altri
Motivi della decisione
Le doglianze sollevate dall'appellante non hanno pregio.
La dinamica dell'incidente, quale si desume dal rapporto e dalla planimetria acquisiti agli atti, nonché dalle prove orali espletate, consente di affermare con assoluta tranquillità che l'irresponsabile comportamento del pedone si pone quale causa esclusiva ed assorbente dell'investimento dal medesimo subito in quell'ormai lontano 24 giugno 91.
E' d'uopo rammentare che il sinistro si verificò in viale Certosa, allorché la vettura tranviaria n. 1535 della linea 14 procedente in direzione Piazzale Accusio/Cimitero Maggiore urtava la Lippi che attraversava la sede tranviaria in un punto dove la transennatura in ferro eretta a protezione sui due lati risultava interrotta. Giova puntualizzare come tale interruzione nella continuità della transennatura è stata abusivamente praticata dal malcostume dei pedoni, i quali preferivano servirsi di tale anomalo passaggio, anziché delle regolamentari strisce pedonali tracciate rispettivamente a 105 e 130 metri rispetto al luogo dell'incidente (cfr. planimetria agli atti).
Assume la Difesa dell'appellante che l'eccessiva velocità impressa alla vettura dal manovratore gli avrebbe impedito di frenare ed, all'occorrenza, di arrestare la corsa in tempo utile.
Orbene, anche dato per ammesso che in quel segmento stradale la velocità del tram non fosse particolarmente moderata (come sembra desumersi dalla deposizione dei testi Napolitano e Pelle; peraltro il teste Feudale qualifica 'ridotta' la velocità della vettura in quel tratto), reputa il Collegio che questa circostanza non abbia spiegato nel determinismo dell'evento alcun ruolo causale, alla stregua degli ulteriori elementi in fatto.
E' pacifico che la parte lesa è sbucata da una delle piante poste sul lato destro della linea tranviaria.
Lo confessa candidamente la stessa nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 15 marzo 1995: "Mi ero sporta per scorgere oltre la pianta se sopraggiungesse il tram. Nello stesso momento in cui ho guardato, il tram mi si è parato davanti. Per reazione ho alzato la mano.... La pianta oltre la quale mi sono sporta è subito prima dell'interruzione".
Il dato logistico è peraltro confermato dai testi ("alla destra dei binari, cioè dal lato da cui proveniva la signora vi sono delle piante": teste Napolitano), e si rileva dalle fotografie prodotte dalla stessa appellante.
Non solo, quindi, la Lippi si è avventurata a compiere l'attraversamento della linea tranviaria attraverso un passaggio fortuito, tutt'altro che regolarmente (pur se, in allora, abitualmente adoperato dai pedoni), quanto ha omesso di considerare che l'ingombro della pianta avrebbe reso vieppiù difficile l'avvistamento della sua piccola sagoma da parte del manovratore. Il quale tuttavia, allorché la scorse, azionò tosto il segnale acustico (testi Pelle, Rossi, Feudale). Particolarmente significative appaiono le precisazioni fornite dal Rossi, seduto sulla vettura tranviaria in questione a fianco dell'autista: "... il tram si trovava ad una distanza di circa 150 metri ed il conducente azionò il segnale acustico quando la signora era ferma a lato della carreggiata e non aveva ancora iniziato l'attraversamento e si trovava prima della transenna rispetto al tram.... Sembrò che la signora stesse per fermarsi, invece proseguì".
Siffatta incertezza nel comportamento del pedone si comprende alla luce della affermazione della Lippi di non aver sentito il predetto segnale a cagione del "molto frastuono" di viale Certosa (cfr. interr. formale, ivi).
Ordunque, proprio perché la circolazione stradale era convulsa, e il passaggio sulla sede tranviaria abusivo, l'appellante avrebbe dovuto farsi carico di prudenza ed attenzione particolari, accertandosi che nessuna vettura tranviaria sopraggiungesse in quel mentre.
Nessuna imputazione può invece elevarsi al Cavallo che "Contemporaneamente al segnale acustico... rallentò" l'andatura del mezzo... "e vedendo che la signora non si fermava... azionò i dispositivi di frenatura" (teste Rossi, ivi); manovra d'emergenza che trova riscontro obiettivo nel rapporto d'incidente redatto dai VV.UU., là dove si precisa "Sulle rotaie di percorrenza della vettura tranviaria investitrice, erano visibili degli accumuli di sabbia dovuti alla frenata rapida messa in atto dal conducente".
Del pari va confermata l'esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Ente Pubblico.
Erroneamente ed apoditticamente la Difesa dell'appellante invoca il disposto dell'art. 2051 c.c. "per omessa manutenzione del tratto di strada dove si è verificato l'incidente", traendo argomento dall'attivarsi del Comune nel chiudere la transennatura in data successiva all'incidente (atto d'appello, pag. 5).
In realtà, la natura certamente abusiva del passaggio utilizzato dalla Lippi e ricavato da tempo, come dimostra la circostanza "che l'area interessata si presentava completamente battuta dal frequente calpestio e quindi priva d'erba" (cfr. citato rapporto) esclude in radice che nella fattispecie sia configurabile un'insidia nel significato ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che abbia colto alla sprovvista la malcapitata. La quale, anzi, era pienamente consapevole dello stato dei luoghi, spingendosi persino ad affermare che la transennatura era ivi interrotta apposta per consentire l'attraversamento dei pedoni (cfr. dichiarazioni raccolte dai VV.UU. nell'immediatezza del sinistro).
Né può delinearsi una responsabilità concreta della P.A. ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi nesso causale diretto ed immediato tra la mancata riparazione della transennatura ed il prodursi dell'evento lesivo, imputabile - come s'è detto - in via esclusiva al comportamento irriflessivo ed altamente imprudente del pedone.
Le esposte considerazioni conducono al rigetto dell'impugnazione.
Le spese del grado sostenute dall'A.T.M. e dal Cavallo, nonché dal Comune di Milano - nei cui confronti la Lippi è soccombente - vanno poste a carico di quest'ultima; tali spese si liquidano congiuntamente a favore dei primi due in complessive lire 4.690.000 (di cui lire 590.000 per esborsi, lire 1.600.000 per diritti di procuratore e lire 2.500.000 per onorari di avvocato) ed in complessive lire 4.200.000 (di cui lire 230.000 per esborsi, lire 1.470.000 per diritti di procuratore e lire 2.500.000 per onorari a favore del Comune di Milano).
Tra la Milano Assicurazioni - verso cui la Lippi non ha assunto conclusioni in questo grado, dichiarando espressamente di fare acquiescenza alla declaratoria del primo Giudice di carenza di legittimazione attiva di essa attrice riguardo alla Compagnia di Assicurazione - e l'appellante le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente, pronunziando sulla proposta impugnazione, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da Elisanna Lippi avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano in data 22 gennaio-26 febbraio 1998;
CONDANNA la Lippi a rifondere le spese del grado alla A.T.M., al Comune di Milano ed al Cavallo, come sopra rispettivamente liquidate;
DICHIARA interamente compensate tra la Lippi e la Milano Assicurazioni le spese del grado.