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Tribunale di Trani 7 giugno 2000, n. 834 - Giudice Mastrorilli - De Bari Antonio ed altri c. Assitalia S.p.A.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1997 De Bari Antonio e Pasculli Anna Maria, in proprio e quali esercenti la potestà nei confronti di De Bari Piero, convenivano avanti a questo Tribunale De Bari Martino e l'Assitalia, le Assicurazioni d'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

che, in data 30 giugno 1996, alle ore 15.30 circa, in agro di Molfetta, il De Bari Martino a bordo della sua autovettura, garantita dalla compagnia di assicurazioni convenuta, percorreva la strada statale 16 nel tratto tra Molfetta e Giovinazzo, in direzione di quest'ultima località;

che lo stesso De Bari Martino, che trasportava nella autovettura De Bari Antonio, Pasculli Anna Maria, Albanese Mariangela, nonché i minori De Bari Emilio, De Bari Graziana, De Bari Piero e De Bari Anna, ad un tratto aveva perso il controllo dell'autovettura andando ad impattare contro il muretto a secco posto sulla destra della carreggiata;

che, a seguito di ciò i passeggeri avevano subito gravi danni, al punto da essere trasportati d'urgenza al pronto soccorso;

che, mentre tutti gli altri passeggeri subivano lesioni variamente guaribili, per le quali si rinviava ai referti medici, il minore De Bari Emilio, in data 5.7.1996, a seguito delle gravi ferite, era deceduto;

che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta unicamente al De Bari Martino;

che i solleciti inviati in data 16.7.1996, 14.10.1996 e 25.6.1997 alla INA Assitalia rimanevano infruttuosi;

tanto premesso concludevano chiedendo, previa declaratoria di esclusiva responsabilità di De Bari Martino, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento: a) dei danni patrimoniali, quantificati in L. 20.000.000, quanto alle spese sostenute, e da quantificarsi in corso di causa, quanto al danno patrimoniale futuro subito per la morte del figlio minore Emilio; b) dei danni morali da calcolarsi in via equitativa; c) del danno biologico, iure proprio e iure hereditatis, pure da calcolarsi in via equitativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro, con condanna alle spese e competenze del giudizio.

Chiedevano, altresì, l'assegnazione di una provvisionale nella misura di L. 400.000.000.

Si costituiva la società Le Assicurazioni d'Italia, in persona del legale rappresentante, esponendo:

che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta non al De Bari Martino, bensì ad altro veicolo che precedeva quest'ultimo sulla strada statale 16 e che, giunto all'altezza del ristorante "Adriatico", si era improvvisamente arrestato a centro strada per svoltare a sinistra, costringendo il De Bari ad una manovra di emergenza che aveva determinato la perdita di controllo del veicolo;

che, pertanto, poiché il veicolo che precedeva era rimasto sconosciuto, doveva essere chiamata in giudizio, per rispondere a titolo di garanzia, la compagnia di assicurazioni incaricata della gestione del "Fondo di Garanzia per le vittime della Strada";

che, in ogni caso le richieste attoree erano del tutto sproporzionate, in quanto non sussisteva il diritto al risarcimento del danno biologico per la morte del piccolo Emilio, né iure proprio né iure hereditatis;

che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisionale ex art. 24 l. 990/69;

tanto premesso, chiedeva - ed otteneva - la chiamata in garanzia della società incaricata della gestione del Fondo di Garanzia, e concludeva, nel merito, per il totale rigetto delle pretese attore.

Si costituiva con comparsa depositata in cancelleria la terza chiamata, RAS Ass.ni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale designata alla gestione del Fondo di Garanzia, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improponibilità della domanda di garanzia nei suoi confronti, in quanto non preceduta dalla prescritta richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata ed in quanto l'azione nei confronti del Fondo poteva essere instaurata solo dal danneggiato direttamente e non da altra società assicuratrice; nel merito, chiedeva, invece, il rigetto della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti, in quanto la responsabilità dell'infortunio andava ascritta al solo De Bari Martino, essendo del tutto non provata la tesi della presenza di altro veicolo.

All'udienza del 13 maggio 1998 il G.I., rilevata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione a De Bari Martino, dichiarava la sua contumacia.

Alla medesima udienza, rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra il presente giudizio ed altra causa, del tutto analoga, iscritta al n. 3988/97 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti, per il medesimo sinistro, dagli altri passeggeri dell'autovettura condotta dal De Bari Martino, e segnatamente, Albanese Mariangela, in proprio e quale esercente la potestà nei confronti dei minori De Bari Anna e De Bari Graziana, il G.I. ne disponeva la riunione.

All'udienza del 2 dicembre 1998, il G.I. rigettava la menzionata richiesta di provvisionale ex art. 24 L. 990/69, rilevando la carenza dei presupposti richiesti dalla norma in questione.

La causa, istruita a mezzo di prove documentali, disattese le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, veniva riservata per la decisione all'udienza del 19 gennaio 2000.

Motivi della decisione

In via del tutto preliminare vanno risolte le questioni in rito sollevate dalla Ras Assicurazioni.

Questo Giudice ritiene che dette eccezioni vadano rigettate.

A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che "non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire della Società Assicuratrice convenuta, nei confronti del Fondo di Garanzia e per esso della Impresa designata, avuto riguardo ai fatti, così come sono stati prospettati nella detta domanda di garanzia, del tutto irrilevante essendo, ai fini di tale legittimazione, la rispondenza o meno al vero dei fatti allegati, dal momento che ogni valutazione in ordine a questi ultimi attiene esclusivamente al giudizio di merito.

Infatti, in presenza dell'allegazione della Società convenuta circa il coinvolgimento di più veicoli - uno identificato ed un altro non - nell'incidente de quo, e della eventuale corresponsabilità di più soggetti nella causazione dell'evento dannoso, deve ritenersi ammissibile, anche nei confronti del Fondo di Garanzia, l'azione di regresso, dal momento che l'Impresa assicuratrice, che sia designata al risarcimento del danno prodotto da veicolo non identificato, ai sensi degli artt. 19 e 20 l. 990/69, quando vi siano più corresponsabili del fatto, non si sottrae al principio della solidarietà nel debito risarcitorio, fermo restando il limite costituito dal "massimale" di legge.

Diversamente si verificherebbe una ingiusta "sperequazione" a danno del conducente identificato, che sarebbe costretto a subire l'intero risarcimento del danno, anche nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, in misura minima, della produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 643/99).

E' altresì pacifico, in giurisprudenza, che la chiamata in garanzia del Fondo per le vittime della strada non è soggetta alla condizione di proponibilità di cui all'art. 22 della L. n. 990 del 1969, essendo la richiesta di risarcimento - da inviare mediante lettera raccomandata - imposta solo al danneggiato (cfr. Cass. 10.3.1994 n. 2313).

Passando, dunque, all'esame del merito della controversia, si osserva che la dinamica dell'incidente, secondo la ricostruzione proposta da tutti gli attori, si esaurisce nella sostanziale perdita di controllo del veicolo da parte del conducente De Bari Martino, che viene addebitata alla elevata velocità tenuta dallo stesso.

Di contro, mentre il convenuto De Bari è sintomaticamente rimasto contumace, così rinunciando a far valere qualsivoglia difesa ed omettendo di fornire eventuali contributi ad una diversa ricostruzione, l'Assitalia ha ipotizzato, facendo leva, evidentemente, sulle dichiarazioni rese dal predetto conducente, nella immediatezza dell'incidente, ai Carabinieri intervenuti, che un altro veicolo, che precedeva il De Bari, e segnatamente una Fiat 126, "si sarebbe arrestata improvvisamente al centro strada per svoltare sulla propria sinistra, onde immettersi nell'area del ristorante Adriatico" (v. capitolo di interrogatorio articolato nelle note istruttorie depositate il 16.4.1999).

Tale circostanza, tuttavia, risulta sfornita di adeguato supporto probatorio, essendo state disattese le richieste istruttorie dell'Assitalia, peraltro limitate al solo interrogatorio formale dagli attori.

Siffatto provvedimento, inoltre, non appare meritevole di revoca: ed invero, a ben vedere, da un lato, dal rapporto dei Carabinieri (v. doc. sub 3 della produzione degli attori De Bari e Pasculli), tempestivamente accorsi sul luogo del sinistro, emerge che "dalle indagini effettuate non è stata rinvenuta l'autovettura che il De Bari Martino aveva dichiarato aver visto svoltare per il ristorante"; dall'altro, esaminando le dichiarazioni rese dal De Bari Martino, allegate al suddetto rapporto, si evince che, a suo dire, tale presunto veicolo "con manovra veloce, si spostava a centro strada e poi svoltava di colpo a sinistra per immettersi nel ristorante".

Da tali generiche dichiarazioni raccolte dai Carabinieri di Molfetta, peraltro non supportate dal benché minimo elemento indiziario, emerge, dunque, che lo stesso De Bari Martino non ha chiaramente prospettato né che la Fiat 126 si sia improvvisamente "arrestata a centro strada", come assume la compagnia convenuta, né che la manovra intrapresa dalla predetta non sia stata segnalata per tempo sì da rendere l'impatto inevitabile; sicché anche a voler ammettere l'esistenza della Fiat in questione, tanto non può mitigare l'esclusiva responsabilità del De Bari Martino nella causazione dell'incidente, quanto meno per non aver tenuto la prescritta distanza di sicurezza e, comunque, per l'elevata velocità, come rilevata dagli stessi Carabinieri sulla scorta delle tracce di frenata e mai contestata dalla stessa compagnia convenuta.

Le considerazioni che precedono rendono, quindi, legittima le decisione del giudice istruttore di non far luogo ad una prova, che, così come articolata, risulta connotata da un inammissibile carattere dilatorio (sull'inammissibilità dell'interrogatorio formale che, sulla base delle risultanze di causa o del comportamento processuale delle parti, si riveli defatigatorio o dilatorio, v. Cass. 9.5.1987 n. 4926).

Solo in sede di precisazione delle conclusioni, la compagnia convenuta ha altresì eccepito l'illecita condotta del De Bari "per aver consentito un trasporto di persone superiore a quello - di cinque persone - consentito dalla carta di circolazione, "con la conseguente inoperatività della garanzia assicurativa per i terzi trasportati", senza, tuttavia, produrre la polizza, onde provare il fondamento di tale eccezione e senza articolare mezzi di prova idonei ad appurare il reale contenuto della carta di circolazione.

In sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, ha poi eccepito la concorrente responsabilità dei genitori dei minori per aver fatto occupare ai figli "un mezzo di trasporto inadeguato al numero degli occupanti e senza adottare i sistemi di ritenuta - seggiolino - prescritti dall'art. 172 n. 5 C.S." omettendo in toto, anche in questo caso, di provare tale ultimo assunto.

In conclusione, si deve rilevare, relativamente all'an debeatur, che, dalle allegazioni degli attori, non contestate dai convenuti, risulta comprovato che, in data 30.6.1996, tutti gli attori si trovavano a bordo dell'auto condotta dal De Bari Martino, allorquando quest'ultimo perdeva il controllo del mezzo, uscendo conseguentemente di strada ed andando ad impattare sul muretto a secco posto alla destra della carreggiata.

In tal modo, risulta assolto l'onere probatorio che incombeva sugli attori in ordine alla loro presenza a bordo dell'auto condotta dal convenuto, posto che, alla stregua del più recente orientamento giurisprudenziale, la presunzione di responsabilità gravante ex art. 2054 sul conducente del veicolo trova applicazione in relazione ai danni sofferti da tutti i trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto, ossia di cortesia o contrattuale (Cass. Civ., Sez. III, 26.10.1998, n. 10629).

Ne consegue che incombeva sui convenuti offrire la prova che il De Bari Martino avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno e, in assenza di elementi in tal senso, la pretesa risarcitoria degli attori deve essere accolta.

In ordine al nesso di causalità, le lesioni subite dagli attori e documentate dalle certificazioni mediche in atti (v. certificazioni dell'ospedale civile di Molfetta della produzione attorea) appaiono pienamente compatibili con la dinamica del sinistro, quale diretta conseguenza dello stesso.

La quantificazione delle singole voci di danno merita una premessa, giustificata dal recentissimo intervento legislativo in subiecta materia attraverso il D.L. n. 70 del 28 marzo 2000.

Come è noto il detto provvedimento ha fornito agli operatori del diritto delle indicazioni vincolanti circa la liquidazione del danno biologico, sia nella forma permanente, sia pure per le lesioni c.d. "micropermanenti", sia nella forma della invalidità temporanea totale e parziale.

E' noto, altresì, il dibattito accesosi, in particolare, sulla necessità, nel silenzio della legge, di immediata applicazione del D.L. anche ai giudizi in corso, ivi compresi quelli, come il caso presente, già riservati per la decisione.

Questo giudice ritiene che il provvedimento legislativo d'urgenza vada applicato ai giudizi in corso.

A tale riguardo deve farsi riferimento a quella giurisprudenza che, in relazione alla retroattività delle nuove leggi, opera una divisione, distinguendo tra norme che regolano gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, indipendentemente dal fatto o dall'atto giuridico che li generò, e norme che per regolare gli effetti incidono sul fatto o sull'atto generatore del rapporto; la giurisprudenza della Suprema Corte, dunque, ritiene che solo nel secondo caso sussista l'irretroattività, esclusa nel primo (Cass. 3 aprile 1987, n. 3231; Cass. 28 maggio 1979, n. 3111; Cass. 29 gennaio 1973, n. 271; Cass. 4 maggio 1966, n. 1115).

Sotto questo profilo non può negarsi che la mera monetizzazione del danno biologico rappresenta un'aspetto del tutto disgiunto dal fatto illecito generatore, sicché la sua quantificazione per legge ben può applicarsi ai danni cagionati da eventi prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Tanto premesso, deve trattarsi la quantificazione analitica dei danni, distinguendo, per dare ordine alla trattazione, per primo il gruppo familiare composto da De Bari Antonio, sua moglie Pasculli Annamaria ed il loro figlio minore, De Bari Piero.

Alla luce delle indicazioni prospettate dagli attori in citazione quanto ai giorni di invalidità temporanea parziale, di cui ai referti medici, tutti provenienti da strutture pubbliche, vanno liquidati i seguenti importi:

De Bari Antonio:

Danno Biologico temporaneo: L. 50.000 (fissata dal D.L. 70/2000) per n. 7 gg. per I.T.T. = L. 350.000; nonché L. 25.000 per n. 3 gg. per I.T.P. (calcolata al 50% di quella totale) = L. 75.000, oltre L. 100.000 per danno morale, per un totale di L. 525.000;

Pasculli Anna Maria:

Danno Biologico temporaneo: L. 50.000 (fissata dal D.L. 70/2000) per n. 10 gg. per I.T.T. = L. 500.000; nonché L. 25.000 per n. 5 gg. per I.T.P. (calcolata al 50% di quella totale) = L. 125.000, oltre L. 150.000 a titolo di danno morale, per un totale di L. 775.000.

De Bari Piero:

Danno Biologico temporaneo: L. 50.000 (fissata dal D.L. 70/2000) per n. 3 gg. per I.T.T. = L. 150.000; nonché L. 25.000 per n. 2 gg. per I.T.P. (calcolata al 50% di quella totale) = L. 50.000, oltre L. 50.000 per danno morale, per un totale di L. 250.000.

Da notare che tali importi appaiono congrui anche con riferimento all'epoca del sinistro (giugno 1996), avuto riguardo alla loro esiguità, alla natura delle lesioni quale risulta dalla citata documentazione medica ed alla scarsa incidenza dell'inflazione intervenuta medio tempore, e tale congruità, per le medesime ragioni, appare apprezzabile pure a prescindere dall'eventuale inapplicabilità o illegittimità costituzionale del citato decreto legge.

Quanto al danno biologico per postumi permanenti richiesto da Pasculli Annamaria, De Bari Antonio e De Bari Piero, in seguito alla morte del piccolo De Bari Emilio, vantato sia iure proprio che iure hereditatis, questo giudice ritiene di rigettare entrambe le domande.

Infatti, quanto al danno biologico iure proprio, si deve rammentare che, secondo l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale (sentenza 24-27 ottobre 1994 n. 372), cui questo giudice ritiene di aderire, "all'estinzione dei rapporti di parentela della persona deceduta non inerisce necessariamente una lesione della salute dei parenti superstiti".

Ne consegue che incombeva su questi ultimi l'onere di provare in modo adeguato che il turbamento dell'equilibrio psichico - che indubbiamente v'è stato e che sostanzia il danno morale soggettivo (di cui si parlerà in seguito) - "anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, sia degenerato in un trauma fisico o psichico permanente" (v. Corte Cost. 372/94 cit.).

Nello stesso senso depone, peraltro, la recentissima formulazione dell'art. 3 del D.L. 70/2000, laddove definisce il danno biologico come la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale.

Tale prova non è stata fornita, non avendo gli attori né allegato, né tanto meno provato (neppure a livello indiziario, tramite idonea documentazione medica) che il tragico incidente per cui è causa abbia determinato l'insorgenza di patologie invalidanti, tali da giustificare una richiesta risarcitoria a titolo di danno biologico iure proprio.

Quanto al danno biologico iure hereditatis devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale.

Premesso che nel caso in cui la morte sia contestuale all'azione dannosa, nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, in quanto questi non ha subito alcun "danno biologico" rigorosamente inteso (cfr. Cass., 10 settembre 1998, n. 8970; Cass., 25 agosto 1997, n. 7975), è maturato in giurisprudenza l'orientamento, ormai pacifico, secondo cui "ai fini del risarcimento, è sempre necessario che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria" (cfr. Cass., 28 novembre 1998, n. 12083).

In particolare, il principio fissato dalla Suprema Corte è nel senso che "il danno biologico, quale lesione al diritto alla salute postula necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso, in condizioni di menomata integrità psico-fisica, tali da non consentirgli la piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, sicché la configurabilità del detto danno e la trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio devono escludersi quando la morte segua l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute"; in tal modo, solo "qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile, nei confronti del danneggiato, con riferimento al detto periodo intermedio di permanenza in vita, un danno biologico, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psico-fisica da lui patita sino al momento del decesso, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti dell'autore dell'illecito iure hereditatis" (Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass., Sez. III, 25 agosto 1997, n. 7975; Cass., Sez. III, 12 ottobre 1995, n. 10628; Cass., Sez. III, 2 marzo 1995, n. 2450).

Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza dell'apprezzabile lasso di tempo, rimessa al giudice del caso concreto, deve tenere conto non solo del mero calcolo numerico dei giorni intercorsi tra l'evento lesivo o la morte, ma anche delle condizioni della vittima durante detto lasso di tempo.

Significativo è il pronunciato della Cassazione (sent. 9471/97) in riferimento ad un caso in cui la morte della vittima dell'incidente era intervenuta tre giorni dopo l'evento, in cui si legge che, in questo caso, il pregiudizio alla salute è in sostanza inquantificabile.

Non dissimile è la vicenda che oggi ci occupa, nella quale il piccolo De Bari Emilio, a seguito dell'infortunio del 30 giugno 1996, ore 15.00 circa, riportava un gravissimo trauma cranico (v. referto medico in atti), cui seguiva l'immediato stato di coma profondo, che ne consigliava, dopo la prima assistenza presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Molfetta, il trasferimento presso l'Ospedale di Andria, reparto rianimazione, dove decedeva, a seguito di "stato comatoso post-traumatico", il 5 luglio successivo (v. annotazione di servizio CC Andria del 6 luglio 1996, sub. doc. 3) della produzione attorea).

I cinque giorni trascorsi dal piccolo Emilio, di appena un anno d'età, in uno stato di coma profondo, senza mai riprendere conoscenza, non consentono di ritenere sorto, in capo allo stesso, o comunque di quantificare, avuto riguardo al brevissimo periodo di sopravvivenza, il diritto al risarcimento per danno alla integrità fisica.

Ne consegue che non essendo sorto in capo al De Bari Emilio alcun diritto risarcitorio, nulla è dovuto agli eredi a tale titolo.

Quanto al danno patrimoniale, esso può essere riconosciuto esclusivamente nella specie del danno emergente e nei limiti delle spese funerarie documentate, pari a L. 2.600.000 (v. lettera di costituzione in mora dell'impresa funebre Humanitas del 2.9.1998 sub. doc. 15 della documentazione attorea), cui vanno aggiunti l'acconto di L. 1.000.000 versato l'11.7.1996 (doc. 12) e gli esborsi sub. doc. 13 per ulteriori L. 166.100, il tutto per complessive L. 3.766.000.

Ed infatti, la "commissione Humanitas" sembra lasciare intendere che le ulteriori somme ivi indicate siano comprese nella successiva richiesta di pagamento del 2.9.1998 di cui sopra, né è dato rinvenire, negli atti prodotti, documentazione alcuna circa le allegate spese mediche.

Non può, invece, essere riconosciuto il danno patrimoniale futuro, richiesto da De Bari Antonio da una parte e De Bari Piero e Pasculli Annamaria dall'altra, rispettivamente genitori e fratello del deceduto De Bari Emilio, a fronte della "diminuzione di quei contributi patrimoniali che il minore Emilio, raggiunta l'età lavorativa, avrebbe apportato al nucleo familiare..." (v. atto di citazione).

Infatti, va rilevato che la S.C. ha chiarito che "con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto e, in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito" (Cass. 10 ottobre 1992, n. 11097; in senso sostanzialmente conforme, v. anche Cass. 17 novembre 1999, n. 12756).

Tanto premesso, va osservato che, nella fattispecie, nulla di preciso è dato sapere sull'eventuale attività lavorativa o comunque sulle effettive condizioni economico-sociali del nucleo familiare cui apparteneva il De Bari Emilio, così come nessun particolare elemento è stato fornito in ordine alle condizioni di salute dei congiunti di quest'ultimo.

Allo stato degli atti, pertanto, non sussistono elementi di prova idonei a consentire il ricorso al regime delle presunzioni (in base al quale soltanto, come è noto, è possibile pervenire, in casi come quello in questione, ad una liquidazione del danno futuro aderente al caso concreto); non riveste, infatti, alcun rilievo la documentazione, già prodotta a sostegno della richiesta di provvisionale ex art. 24 l. 990/69, in quanto, come già evidenziato nella ordinanza del 2 dicembre 1998, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non hanno alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile (Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10153).

Nessun dubbio sussiste invece in ordine al risarcimento del danno morale, vertendosi in ipotesi di responsabilità conseguente alla commissione di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato (cfr., tra le tante, Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).

Tenuto conto dello stretto vincolo di parentela e dell'intenso legame affettivo esistente tra gli attori (genitori e fratello gemello) e la vittima, caratterizzato anche dalla convivenza; considerata l'estrema gravità del fatto che ha determinato l'improvvisa scomparsa del piccolo Emilio ad appena un anno di vita; avuto, dunque, riguardo alla tenerissima età di quest'ultimo, nonché alla dimensione temporale, senza dubbio prolungata delle sofferenze psichiche patite dagli attori (sia i genitori, particolarmente sensibili sotto tale profilo, ma anche il fratello gemello che, pur in età quasi neonatale, subirà inevitabilmente nel tempo la sofferenza per la mancanza del fratello, in considerazione del legame non comune che lega i gemelli), i quali hanno tutti subito, in considerazione dell'evidenziato stretto vincolo di parentela la perdita di un effettivo e valido sostegno morale, tale voce di danno può essere liquidata, in via equitativa, con riferimento ai valori correnti all'epoca del sinistro, nella complessiva misura di L. 70.000.000 cadauno, quanto ai genitori De Bari Antonio e Pasculli Annamaria, e in L. 45.000.000 quanto al fratello, De Bari Piero.

Avendo il debito della compagnia convenuta natura valutaria, tutti i suddetti importi, in mancanza di validi elementi di prova in ordine all'allegato maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c., devono essere aumentati dei soli interessi legali a far data dalla scadenza dello spatium deliberandi di 60 giorni di cui all'art. 22 l. 990/1969 e, quindi, dal 16.9.1996.

Discorso diverso andrebbe fatto per il debito di valore del convenuto De Bari Martino; tuttavia, considerato che, per tale categoria di debiti, a seguito dell'intervento chiarificatore di Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712, è stato precisato che il riconoscimento degli interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del danno da ritardato pagamento, correlato all'impiego mediamente remunerativo del denaro, danno che non deve necessariamente coincidere con il saggio legale vigente pro tempore (v. anche Cass. 12.1.1999 n. 256), si ritiene conforme ad equità, in mancanza di particolari elementi di prova in ordine a tale danno ed alla luce della già evidenziata scarsa incidenza dell'inflazione medio tempore intervenuta, liquidare, in via equitativa, sulla sorte capitale, i soli interessi, ma al saggio legale temporalmente vigente, sempre a far data dal 16.9.1996.

In definitiva, pertanto, l'Assitalia ed il De Bari Martino vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 70.525.000 in favore di De Bari Antonio, di L. 70.775.000 in favore di Pasculli Anna Maria, di L. 45.250.000 in favore di De Bari Piero e di L. 3.766.000 in favore dei predetti coniugi; il tutto oltre agli interessi legali dal 16.9.1996 al soddisfo.

Discorso diverso va fatto in ordine all'altro nucleo familiare composto da Albanese Mariangela, madre dei minori De Bari Anna e De Bari Graziana (giudizio riunito n. 3988/1997 R.G.).

Ed infatti, le attrici Albanese Mariangela e De Bari Graziana hanno chiesto il riconoscimento rispettivamente del 6% e dell'8% di invalidità, così come attestato dalle consulenze tecniche di parte versate in atti.

Orbene, per quest'ultima voce di danno si ritiene indispensabile procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare, in modo adeguato, i postumi di cui si chiede il risarcimento.

Infatti, anche se dette attrici si sono mostrate disponibili ad una valutazione equitativa dei suddetti postumi pur di non andare incontro alla consulenza d'ufficio, la apprezzabile consistenza delle lesioni, così come obiettivamente descritte dal consulente di parte e dai certificati medici depositati, consiglia una quantificazione certa a mezzo c.t.u., che viene disposta con separata ordinanza.

Quanto alle spese del giudizio possono, pertanto, essere liquidate solo quelle relative alle domande sulle quali è intervenuta la decisione (giudizio n. 3987/1997), mentre quelle relative alle ulteriori domande di cui sopra verranno liquidate con la sentenza definitiva.

A tale riguardo, considerato l'accoglimento parziale della domanda attorea, stimasi equo compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra i coniugi De Bari ed i convenuti, ponendo i residui due terzi, da liquidarsi come da dispositivo, a carico dei convenuti medesimi, in solido tra loro.

Ragioni di equità, considerata anche l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla RAS, consigliano, invece, di compensare integralmente le spese processuali tra quest'ultima e la compagnia convenuta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da De Bari Antonio e Pasculli Annamaria, in proprio e quali esercenti la potestà nei confronti del minore De Bari Piero, contro De Bari Martino e la Assitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante, con atto notificato l'11 dicembre 1997 (giudizio n. 3987/1997) nonché sulla domanda proposta dalla predetta società convenuta nei confronti della terza chiamata in causa RAS Assicurazioni, quale designata a gestire il "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada", e non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Albanese Mariangela, in proprio e quale esercente la potestà nei confronti di De Bari Graziana e De Bari Anna, contro i medesimi De Bari Martino e Assitalia nonché sulla domanda di garanzia da quest'ultima spiegata nei confronti della RAS, nella causa iscritta al n. 3988/97 R.G.T., riunita alla presente ed introdotta con atto notificato l'11 dicembre 1997, così provvede:

- Accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto, accertata la responsabilità di De Bari Martino nella causazione dell'incidente per cui è causa, condanna la Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e De Bari Martino, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 70.525.000 in favore di De Bari Antonio, di L. 70.775.000 in favore di Pasculli Anna Maria, di L. 45.250.000 in favore dei predetti, quali genitori esercenti la potestà sul minore, De Bari Piero, e di ulteriori L. 3.766.000, sempre in favore dei due predetti coniugi; il tutto oltre agli interessi legali dal 16.9.1996 al soddisfo;

- rigetta la domanda di manleva spiegata dall'Assitalia S.p.a. nei confronti della RAS Assicurazioni;

- condanna la società Assitalia ed il De Bari Martino, sempre in solido tra loro, al pagamento di due terzi delle spese processuali, che si quantificano, per l'intero, in complessive L. 10.900.000 (di cui L. 7.200.000 per onorari, L. 3.300.000 per diritti e L. 400.000 per esborsi), oltre IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge, compensando tra le parti il residuo terzo;

- compensa integralmente le spese di lite tra l'Assitalia e la terza chiamata RAS;

- in ordine alle domande proposte da Albanese Mariangela, nella qualità in atti, dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, riservando all'esito ogni ulteriore statuizione, anche in punto spese.