stampa questa pagina

Tribunale di Trani 17 gennaio 2000, n. 47 - Gudice Unico Catalani - Sarcinelli Ruggiero, c. Sarcinelli Luigi e Sarcinelli Filippo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.2.1996 Sarcinelli Ruggiero conveniva in giudizio i germani Luigi e Filippo, la Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., Bandini Rino e la S.A.I. S.p.A. esponendo che in data 2.11.1993, mentre si trovava a bordo dell'autocarro tg. BA/D85163 di proprietà di Sarcinelli Luigi e condotto dal fratello Filippo, sull'autostrada A/14 presso Forlì si verificava un incidente causato dall'eccessiva velocità del predetto mezzo che, dopo uno sbandamento, si ribaltava e si posizionava in senso trasversale sulla carreggiata autostradale, venendo così tamponato dall'autovettura tg. FO/755930, guidata dal proprietario Bandini Rino che sopraggiungeva ad elevata velocità. L'attore lamentava che nella circostanza rimaneva incastrato nell'autocarro e subiva lesioni personali che ne imponevano l'immediato ricovero presso l'Ospedale di Faenza in stato comatoso, con successivi lunghi ricoveri ospedalieri e gravissimi postumi permanenti. Assumeva altresì di avere in corso con l'Assicurazione Nationale Suisse una polizza infortuni e che la suddetta compagnia garantiva altresì il mezzo di proprietà del germano Luigi per la responsabilità civile, mentre l'autovettura condotta dal Bandini - a seguito delle indagini fatte nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro - risultava priva di garanzia assicurativa.

In ragione di ciò Sarcinelli Ruggiero chiedeva al giudice adito che, dichiarati il fratello Filippo e Bandini Rino entrambi responsabili dell'incidente stradale e riconosciuta la S.A.I. S.p.A. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per la Regione Emilia Romagna, i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in dipendenza del sinistro e l'assicurazione Nationale Suisse anche al pagamento di quanto dovuto secondo le previsioni della polizza infortuni per l'invalidità permanente, le spese e diarie mediche, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese processuali.

Nel costituirsi in giudizio la Nationale Suisse si opponeva all'avversa pretesa, deducendo che l'attore nella circostanza era trasportato sul mezzo del fratello a titolo di cortesia, di talché non operava nei suoi confronti la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. e che il sinistro in argomento si era verificato a causa dello scoppio di un pneumatico, ciò che integrava gli estremi del caso fortuito; escludeva, inoltre, la responsabilità del Sarcinelli Filippo, dal momento che i pneumatici dell'autocarro erano stati montati poco tempo prima ed avevano già presentato difetti, al punto che uno di essi era scoppiato appena dopo il montaggio.

Ritenendo una responsabilità del produttore, il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Michelin Italia, quale responsabile del sinistro stradale in argomento.

Relativamente all'azione contrattuale proposta dall'attore, la Nationale Suisse eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o., dal momento che l'art. 39 delle condizioni generali di polizza prevedeva la compromissione in arbitrato irrituale.

Sarcinelli Luigi e Filippo, nel costituirsi, chiedevano di essere tenuti indenni dalla Nationale Suisse, relativamente ad ogni richiesta risarcitoria avanzata dall'attore ed il primo, sostenendo una responsabilità concorsuale del Bandini nella causazione del sinistro, chiedeva in via riconvenzionale che quest'ultimo e la S.A.I. fossero condannati in solido al pagamento in suo favore della quota parte dei danni subiti dall'autocarro in occasione dell'incidente stradale, quantificati in complessive L. 14.859.800, nonché alla rifusione delle spese processuali.

A sua volta, la S.A.I. S.p.A., costituendosi per il Fondo di Garanzia, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (in senso sostanziale), non avendo l'attore provato che al momento dell'incidente l'autovettura tg. FO/755930 fosse sprovvista di regolare copertura assicurativa, nonché l'improponibilità della domanda perché non preceduta dalla richiesta prevista dall'art. 22 legge n. 990/1969. Nel merito affermava l'infondatezza della domanda attorea, dal momento che il sinistro era ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente di Sarcinelli Filippo e che la presenza del furgone ribaltato sulla carreggiata autostradale costituiva ostacolo imprevedibile per il Bandini.

Disposta la chiamata in causa, si costituiva la Michelin Italia S.p.A., eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, avendo la società sede in Torino ed essendosi verificato il sinistro in Forlì; inoltre, escludeva una propria responsabilità poiché i pneumatici dell'autocarro coinvolto nel sinistro risultavano prodotti in Francia, laddove la Michelin Italia non aveva alcuno stabilimento e sosteneva che lo scoppio della gomma doveva ritenersi una conseguenza e non già la causa del sinistro, come desumibile dall'assenza di tracce sul manto stradale, mentre nessuna prova era stata offerta a sostegno dell'ipotesi di difetti di fabbricazione dei suddetti pneumatici.

Stante la mancata costituzione e la regolare notifica della vocatio in ius, veniva dichiarata la contumacia del Bandini e concessa ex art. 24 legge n. 990/1969 una provvisionale di L. 100.000.000 in favore dell'attore ed a carico dei convenuti in solido.

Quindi, acquisiti i documenti prodotti ed ammessi gli interrogatori formali del Bandini e di Sarcinelli Filippo e Luigi, nonché la prova testimoniale articolata dalle parti, si procedeva all'espletamento di consulenza medico-legale e di accertamento tecnico finalizzato a verificare le modalità dell'incidente e l'incidenza dell'eventuale scoppio di un pneumatico; infine, all'udienza del 23.9.1999 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla Nationale Suisse relativamente alla domanda proposta dall'attore di pagamento delle somme dovute in base al contratto di assicurazione contro gli infortuni sottoscritto dalle parti il 15.10.1991. Infatti, l'art. 39 delle condizioni generali della polizza n. 1047803 prevede esplicitamente che "la valutazione del danno ed i criteri d'indennizzabilità" siano concordati tra le parti o demandati, a richiesta di una di esse, per iscritto ad un collegio di tre medici.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la devoluzione ad un collegio di periti della valutazione del danno costituisce arbitrato irrituale, ossia accordo intercorso per definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole (cfr. Trib. Perugia sent. 13.3.1996 Patasce c. La Previdente Assicurazioni, Cass., sez. I, 24.7.1997, n. 6928).

L'esistenza di un arbitrato irrituale determina non già un difetto di competenza o di giurisdizione - così come erroneamente sostenuto dal convenuto per negare il potere del g.o. di decidere sulla relativa controversia - bensì l'improponibilità della domanda (cfr. Cass., sez. II, 6.10.1996, n. 9357 e sez. III, 12.10.1998, n. 10086).

A tal proposito nessun rilievo ha la connessione oggettiva e soggettiva evidenziata dall'attore tra la domanda di risarcimento danni per responsabilità aquiliana e quella avente il proprio titolo nel contratto di assicurazione per infortuni e ciò sia perché l'attrazione nel giudizio ordinario non opera nell'ipotesi di arbitrato irrituale, in cui le parti hanno preventivamente rinunziato all'intervento del giudice nell'insorgenda controversia (cfr. Cass., 18.1.1990, n. 231), sia perché per effetto del disposto dell'art. 819 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 11 legge n. 25/1994 in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio e quindi applicabile allo stesso in virtù del principio "tempus regit actum"), la connessione non opererebbe pur laddove la clausola contrattuale in oggetto dovesse qualificarsi come arbitrato rituale.

La relativa domanda del Sarcinelli va pertanto dichiarata improponibile.

Priva di fondamento è viceversa l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalla Michelin Italia: nel caso di chiamata in garanzia impropria (laddove il convenuto, al fine di essere garantito, deduce la responsabilità del terzo, fondata su un titolo diverso rispetto a quello della domanda principale), qualora sussista una stretta connessione ed interdipendenza delle controversie - nella fattispecie derivante dalla necessità dell'accertamento nel medesimo giudizio delle cause del sinistro - all'opportunità di un simultaneus processus consegue il radicamento della competenza nel luogo in cui è stato citato il convenuto (cfr. Trib. Roma 12.5.1993 Branduardi c. Soc. Buitoni, in Nuova Giur. Civ., 1994, I, 814).

Nel merito, la domanda proposta dall'attore nei confronti di tutti i convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale avvenuto il 2.11.1993 è fondata e merita accoglimento sulla base del principio del neminem ledere.

Sul punto è necessario preliminarmente affermare l'operatività nella fattispecie dell'art. 2054 c.c. per i danni subiti dall'attore, terzo trasportato, in conseguenza della circolazione del mezzo, indipendentemente dal titolo del trasporto: la Cassazione, superando un precedente orientamento, ha infatti ritenuto anche nell'ipotesi residuale di trasporto gratuito l'invocabilità del citato articolo per far valere la presunzione relativa di colpa a carico del conducente e del proprietario del mezzo (Cass., sez. III, 26.10.1998, n. 10629). Ne consegue che tutte le questioni sollevate dalle parti sulla diversa natura del trasporto (di cortesia, a titolo oneroso, conseguente ad un rapporto di lavoro ecc.) sono prive di rilievo ai fini della decisione.

Analogamente infondate sono le eccezioni di merito sollevate dalla S.A.I. S.p.A. per negare la risarcibilità del danno da parte del Fondo di Garanzia e l'inammissibilità dell'azione ex art. 22 legge n. 990/1969.

Quanto alla prima, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, attraverso la produzione del rapporto della polizia giudiziaria intervenuta al momento del sinistro, dal quale si desume che il convenuto è stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 193 C. della S., ossia per aver circolato con l'autovettura tg. FO 755930 "sprovvista della assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, scaduta in data 17.10.1992, come da accertamenti esperiti presso la compagnia di assicurazione LATINA, agenzia di Forlì" con conseguente sequestro amministrativo del mezzo.

A fronte di tale documento di fede privilegiata non è dato comprendere quale ulteriore prova avrebbe dovuto offrire il Sarcinelli di un fatto negativo, quale la carenza di copertura assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro, anche in considerazione della condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice prima dell'instaurazione del sinistro (si veda missiva trasmessa dalla S.A.I. in data 23.1.1996).

L'attore ha inoltre dimostrato l'ammissibilità della domanda risarcitoria attraverso l'esibizione della raccomandata inviata all'impresa designata per il Fondo di Garanzia per l'Emilia Romagna il 30.5.1995, sette mesi prima dell'instaurazione del giudizio, nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 22 legge n. 990/1969.

Quanto alla dinamica del sinistro, entrambe le compagnie assicuratrici convenute, al fine di vincere la presunzione relativa prevista dall'art. 2054 c.c. hanno per un verso affermato l'esistenza del caso fortuito per l'improvviso scoppio di un pneumatico del furgone di Sarcinelli Luigi e per altro verso negato reciprocamente l'addebitabilità dell'evento dannoso alla condotta dei conducenti dei rispettivi mezzi, mentre la Nationale Suisse ha, da ultimo, dedotto la responsabilità della Michelin Italia per difetto di produzione dei pneumatici in argomento.

In realtà, alla stregua delle risultanze istruttorie non può ritenersi comprovato che la causa dello sbandamento e del ribaltamento sulla sede autostradale del furgone sia ravvisabile nell'improvviso scoppio di un pneumatico: invero, attraverso i rilievi eseguiti dalla Polstrada di Forlì si è evidenziata nell'immediatezza del fatto l'assenza di tracce di frenata, di scarrocciamento di pneumatico e di abrasioni metalliche sul piano viabile.

Lo stesso conducente Sarcinelli Filippo, in sede d'interrogatorio formale, ha concluso di aver avvertito lo scoppio di un pneumatico ed analoga dichiarazione è stata resa dal teste Corvasce Antonio.

Sotto questo profilo il diverso contenuto delle deposizioni rese da entrambi alla polizia giudiziaria ed alla Nationale Suisse appare evidentemente influenzato dall'opportunità di negare una responsabilità penale del conducente del furgone nell'ipotesi di decesso dell'attore, a lungo in prognosi riservata.

Ma pur volendo prescindere dal contenuto delle predette contraddittorie dichiarazioni, la consulenza tecnica espletata - le cui conclusioni, alle quali ci si riporta integralmente, appaiono immuni da vizi logici e tecnici - ha escluso che il pneumatico anteriore destro del mezzo condotto dal Sarcinelli Filippo sia scoppiato e che, quindi, abbia potuto incidere sul prodursi dell'incidente, soprattutto in ragione della doppia slabbratura dei bordi, interno ed esterno, sintomatico dell'urto violento della gomma contro un corpo rigido (guardrail laterale) che ne ha provocato lo sgonfiaggio.

Quanto ai dubbi insinuati dal consulente di parte convenuta (relativi alla teorica possibilità che:

a) l'assenza di frenata, di scarrocciamento e di abrasioni metalliche sull'asfalto siano conseguenza di un'omessa manovra di emergenza del conducente e della millimetrica aderenza dei bordi del cerchione alla faccia interna del pneumatico,

b) il tempo intercorso dall'istante in cui presumibilmente ebbe a verificarsi il presunto scoppio e la collisione con il guardrail sia stato inferiore al tempo di reazione - oltremodo lungo! - del conducente del veicolo,

c) la doppia slabbratura dei due bordi del cerchione sia derivata soltanto dal successivo urto proprio dello stesso pneumatico contro il guardrail,

d) il mezzo possa aver strisciato contro il guardrail con la parte anteriore destra, pur volendo prescindere dall'oggettiva inverosimiglianza di un tale simultaneo coacervo di circostanze idonee ad evitare che lo scoppio del pneumatico lasciasse sull'asfalto le tracce che solitamente si producono in occasione di simili eventi, la semplice prospettazione di una simile remota ipotesi non può certo assurgere al rango di prova del caso fortuito e, a fortiori, della pretesa responsabilità dell'impresa costruttrice dei pneumatici.

Nessun ulteriore elemento ha addotto la compagnia convenuta a fondamento della domanda di garanzia proposta nei confronti della chiamata in causa, non potendo attribuirsi valore neanche indiziario alle dichiarazioni rese da Sguera Raffaele, titolare di un esercizio per la vendita di pneumatici, il quale si è limitato esclusivamente a confermare lo scoppio di una gomma posteriore montata mesi prima sull'autocarro del Sarcinelli Luigi, senza fornire alcuna indicazione in ordine a pretesi difetti del pneumatico anteriore destro del veicolo che egli "prendeva atto" (sulla base di indicazioni rimaste assolutamente oscure) essere scoppiata in occasione dell'incidente. Appare evidente la strumentalità del documento sottoscritto da soggetto che non risulta essere stato testimone del sinistro, né aver compiuto alcun accertamento tecnico specifico idoneo a verificare l'effettivo scoppio del pneumatico ed è davvero paradossale che la dichiarazione provenga dal rivenditore che, ove mai avesse realmente dubitato dell'efficienza del treno di gomme, lungi dal procedere al relativo montaggio, si sarebbe dovuto personalmente adoperare per l'immediata sostituzione.

In ragione di tali carenze probatorie la domanda di garanzia impropria avanzata dalla compagnia convenuta nei confronti della Michelin Italia S.p.A. deve essere rigettata con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato in causa nella misura determinata in dispositivo.

La dinamica dell'incidente risulta, invece, oltremodo chiara alla stregua degli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale di Forlì e delle univoche dichiarazioni del Sarcinelli Filippo e del Corvasce (peraltro non contestate dal convenuto Bandini, la cui mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli, costituisce argomento di prova ex art. 232 c.p.c.).

Può dirsi perciò acclarato che nella circostanza il furgone viaggiasse in ora notturna a velocità molto sostenuta e sicuramente eccessiva se rapportata alle condizioni del fondo stradale, reso viscido ed insidioso dalla pioggia in atto, di modo che il conducente ebbe a perdere il controllo del mezzo che urtava il guardrail laterale destro e si rovesciava sulla sede autostradale in senso obliquo, "occupando la corsia di marcia lenta e parte della corsia centrale con la parte anteriore rivolta sul senso di marcia", così determinando un grave intralcio alla circolazione stradale.

E' altresì pacifico che l'attore fu l'unico a rimanere imprigionato tra le lamiere dell'autocarro e che quest'ultimo fu violentemente tamponato dal veicolo condotto dal Bandini che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, ciò che aggravava notevolmente le conseguenze del sinistro.

Accertato il comportamento imprudente e imperito del Sarcinelli Filippo, responsabile di aver tenuto una velocità eccessiva con riguardo alle condizioni di tempo ed al tipo di veicolo condotto e di aver perso il controllo dello stesso, sbandando pericolosamente verso destra, va rimarcata la condotta colpevole del Bandini: prescindendo dalla valutazione della velocità (comunque eccessiva) dell'autovettura, lo stesso, viaggiando su una sede autostradale rettilinea a tre corsie di marcia e percorrendo quella centrale, non solo non si avvedeva tempestivamente dell'autocarro fermo che lo precedeva, ma addirittura attuava (a suo dire) un'incredibile manovra di emergenza, ossia tentava di superare l'ostacolo non già ponendosi sulla corsia di sorpasso di sinistra, bensì su quella di destra, salvo a rimettersi sulla corsia centrale ed a tamponare violentemente il furgone allorquando si accorgeva della presenza degli altri occupanti di quest'ultimo mezzo che tentavano di guadagnare a piedi la corsia di emergenza.

E' del tutto evidente che ove mai il Bandini avesse prestato la dovuta attenzione si sarebbe avveduto prima della situazione di pericolo esistente e ben avrebbe potuto evitare la collisione eseguendo una rapida frenata e/o una semplice manovra di sorpasso sulla sinistra dell'autocarro fermo.

Inoltre il tamponamento del veicolo che precede genera per consolidato orientamento giurisprudenziale una responsabilità a carico del conducente del veicolo per violazione dell'art. 149 C. della S. ed inosservanza dell'obbligo di tenere la distanza di sicurezza (cfr. Cass., sez. III, 17.8.1995, n. 8917 e sez. IV, 19.12.1996, n. 1260).

L'oggettiva situazione di pericolo determinata dalla condotta di guida del Sarcinelli con conseguente posizionamento dell'autocarro ribaltato sulla corsia centrale dell'autostrada e l'imperizia e la negligenza del Bandini che, viaggiando a velocità elevata in ora notturna, non si è avveduto tempestivamente del veicolo fermo che lo precedeva, tentando in ultimo un sorpasso a destra, inducono a ravvisare una responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli nel verificarsi del sinistro e ad escludere un maggior grado di colpa a carico di uno di essi, avendo entrambi contribuito con la loro condotta di guida in egual misura al verificarsi dell'evento dannoso.

Nondimeno, in virtù del principio di solidarietà previsto dall'art. 2055 c.c., l'attore ha diritto di chiedere la condanna di ciascun convenuto al risarcimento dell'intero pregiudizio economico sofferto, fatta salva la possibilità di regresso tra i coobbligati (cfr. Cass., sez. III, 26.10.1995, n. 11143 e sent. 3.4.1997, n. 1869).

In virtù della domanda riconvenzionale spiegata da Sarcinelli Luigi e Filippo, la Nationale Suisse, sulla base del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, va dichiarata obbligata a garantire i predetti convenuti dalle richieste risarcitorie avanzate nei loro confronti dall'attore.

Relativamente al quantum debeatur, non v'è alcun dubbio sul rapporto di causalità tra il sinistro stradale e le lesioni subite dal Sarcinelli Ruggiero.

In particolare, il consulente medico-legale, con argomentazioni pienamente condivisibili sotto il profilo logico e tecnico, ha evidenziato che nella circostanza l'attore, rimasto intrappolato nelle lamiere dell'autocarro, per effetto del violento urto provocato dall'auto del Bandini, ha subito una gravissima compromissione della funzionalità dell'arto superiore destro con amputazione del V dito della mano per il trauma da schiacciamento con segni di osteomielite cronica, trauma cranico facciale commotivo, ferite al volto con vasti segni cicatriziali e paresi del nervo oculomotore sinistro con ptosi della palpebra, incidente sulla capacità visiva del soggetto, tale da determinare un'inabilità temporanea assoluta di tredici mesi, temporanea relativa di un altro anno e postumi permanenti incidenti sia sulla vita di relazione, sia sulla capacità lavorativa nella misura del 75%.

Il maggior grado d'invalidità determinato dal consulente di parte attorea per le suddette patologie non è rispondente a corretti criteri medico-legali ed i successivi interventi chirurgici (per migliorare la vista e l'aspetto estetico) ai quali il Sarcinelli dovrà sottoporsi non incidono sull'invalidità permanente, valutata dall'ausiliare del giudice con riferimento all'attuale quadro clinico dell'attore.

Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di quest'ufficio, mutuato dalle c.d. tabelle di Milano, si reputa di determinare l'entità del pregiudizio economico sofferto dal Sarcinelli nei seguenti termini:

a) per danno biologico da inabilità temporanea assoluta L. 19.500.000 (L. 50.000 al giorno x gg. 390),

b) per danno biologico per inabilità temporanea relativa L. 9.000.000 (L. 25.000 al giorno x gg. 360),

c) per danno biologico da invalidità permanete L. 699.534.000 (ossia L. 10.599.000 a punto x 75 x 0,880 coefficiente relativo all'età all'esito dell'inabilità temporanea),

d) per danno morale L. 180.000.000, pari a 1/4 circa del danno biologico,

e) per danno patrimoniale da inabilità temporanea assoluta, determinata, in assenza della prova di un maggior reddito, in base ai criteri previsti dall'art. 4 D.L. n. 857/1976, L. 15.553.300 (ossia L. 335.150 ammontare mensile della pensione sociale all'epoca del sinistro x 3 x 13 mesi x 1,19 coefficiente di rivalutazione monetaria dal novembre 1993 ad oggi),

f) per danno patrimoniale da invalidità permanente L. 175.253.000 (pari a L. 13.070.850 triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale x 18,777 coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie relativo all'età del Sarcinelli dopo il periodo d'inabilità assoluta x 75% - 20% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa x 1,19 coefficiente di rivalutazione monetaria),

g) per spese mediche documentate (con esclusione di quelle relative alle consulenze mediche di parte ed a quelle per viaggi e soggiorni di parenti dell'attore) e per quelle future presumibili in relazione ai successivi interventi chirurgici, comunque eseguibili presso strutture convenzionate, L. 35.000.000,

per un ammontare complessivo di L.1.133.840.300.

Il danno biologico è frutto di una quantificazione equitativa, come tale riferito all'attualità e non rivalutabile. Lo stesso comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione della capacità di produrre reddito, di talché non è concettualmente diverso dal danno estetico o alla vita di relazione - specificamente richiesti dall'attore - che rappresentano dei risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto, di cui si è già tenuto conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato, senza che incomba sul giudicante l'onere dell'analitica indicazione delle relative singole componenti (cfr. Cass., sez. III, 12.1.1999, n. 256).

Considerato l'avvenuto versamento in favore del Sarcinelli di L. 30.000.000 prima dell'instaurazione del giudizio e di L. 100.000.000 a seguito dell'ordinanza ex art. 24 legge n. 990/1969, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento dell'ulteriore somma di L. 1.003.840.300, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.

Non sono stati addotti elementi concreti dai quali desumere che Sarcinelli Ruggiero, in conseguenza delle lesioni subite in occasione del sinistro, goda di trattamenti assistenziali INPS o di rendita INAIL, ragion per cui di tale eventuale vantaggio patrimoniale non è possibile tener conto ai fini della determinazione delle somme dovute all'attore: ovviamente laddove dovessero esservi simili erogazioni, i convenuti (specie in caso di rivalsa degli enti assistenziali o assicurativi) potranno chiedere ed ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al Sarcinelli.

Le spese processuali sostenute dall'attore, ivi comprese quelle relative alle consulenze tecniche, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

Quanto alla domanda avanzata dal Sarcinelli Luigi nei confronti della S.A.I. S.p.A. e del Bandini per il risarcimento dei danni al mezzo ed alle cose trasportate, la stessa è fondata nei limiti del disposto degli artt. 19 legge n. 990/1969 e 31 legge n. 142/1972 e del concorso di colpa dei conducenti dei mezzi nella causazione del sinistro.

In proposito, il Sarcinelli non ha in alcun modo provato un danno ulteriore per la perdita della merce trasportata, oltre quello risarcitogli dalla Nationale Suisse sulla base della polizza assicurativa, non potendo attribuirsi valore probatorio alla semplice dichiarazione dello stesso convenuto sull'entità ed il valore dei capi di biancheria andati distrutti nell'incidente stradale.

Del pari nessuna concreta prova è stata offerta del danno da fermo tecnico e non si hanno neanche elementi presuntivi (legati ad esempio al periodico e continuativo utilizzo del veicolo) dai quali desumere il pregiudizio per la mancata disponibilità del mezzo, peraltro per un lasso temporale piuttosto limitato.

Viceversa, per quanto concerne i danni all'autocarro e quelli per il recupero del mezzo, comprovati dai rilievi fotografici in atti e dalle fatture prodotte, gli stessi possono quantificarsi sulla base della documentazione fiscale esibita in complessive L. 12.359.800, ben superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee.

Stante la corresponsabilità del conducente del furgone, la S.A.I. S.p.A. ed il Bandini devono essere condannati in solido al pagamento in favore di Sarcinelli Luigi della metà di tale importo, ossia L. 6.179.900 (esclusa per la compagnia assicuratrice la franchigia di legge pari a 500 unità di conto europee), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo.

In considerazione della pari responsabilità del Sarcinelli nel verificarsi del sinistro si reputa opportuna un'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

La provvisoria esecuzione di questa sentenza è regolata dagli artt. 5 bis legge n. 39/1977 e 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 legge n. 353/1990.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott. Gaetano Catalani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sarcinelli Ruggiero con atto di citazione notificato il 2.2.1996 a Sarcinelli Luigi, Sarcinelli Filippo, Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., Bandini Rino e S.A.I. S.p.A., nel giudizio in cui è stata chiamata in causa la Michelin Italiana S.p.A., così provvede nella contumacia di Bandini Rino:

1. dichiara Sarcinelli Filippo e Bandini Rino responsabili in ugual misura del sinistro stradale verificatosi il 2.11.1993 in agro di Forlì;

2. condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificato in ulteriori L. 1.003.840.300, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo;

3. dichiara la Nationale Suisse Compagnia di Assicurazioni S.p.A. obbligata a garantire Sarcinelli Luigi e Filippo per le richieste risarcitorie avanzate nei loro confronti dall'attore;

4. condanna Bandini Rino e la S.A.I. S.p.A. in solido al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di Sarcinelli Luigi della complessiva somma di L. 6.179.900, da ridursi per la S.A.I. S.p.A. dell'importo della franchigia, pari a 500 unità di conto europee, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro sino al soddisfo;

5. dichiara l'improponibilità della domanda di pagamento proposta da Sarcinelli Ruggiero nei confronti della Nationale Suisse Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in relazione al contratto assicurativo di cui alla polizza infortuni n. 1047803;

6. rigetta la domanda di garanzia proposta dalla Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni nei confronti della Michelin Italiana S.p.A.;

7. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, quantificate in complessive L. 28.000.000, di cui L. 5.000.000 per spese, ivi comprese quelle delle consulenze tecniche d'ufficio, L. 8.000.000 per diritti e L. 15.000.000 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;

8. condanna la Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore della Michelin Italiana S.p.A. delle spese processuali, quantificate in complessive L. 13.900.000, di cui L. 400.000 per spese, L. 3.500.000 per diritti e L. 10.000.000 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;

9. compensa le spese processuali tra Sarcinelli Luigi ed i convenuti Bandini Rino e S.A.I. S.p.A.;

10. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.