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Cass. civ., sez. III, 16 marzo 1995, n. 3072, Pres. Romagnoli, Rel. Favara - Vicoli ed altri c. Zimbelli ed altri.

Obbligazioni e contratti - Debito di valore o di valuta -  Risarcimento danni da fatto illecito - Debito di valore -  Configurabilità - Svalutazione monetaria verificatasi  fino alla decisione - Interessi compensativi sulla somma  rivalutata - Obbligo di liquidazione

Danni - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria  - Danno causato dal fatto illecito - Adeguamento della  rivalutazione al momento della decisione d'appello -  Mutamento della domanda - Esclusione - Liquidazione  d'ufficio - Ammissibilità

                                                                       &nb sp;                   Fatto

Con citazione del 28.5.1984 Aldina Smorgon ed i figli Zambelli Mauro, Maria Teresa, Francesco, Carla e Pio convenivano dinanzi al Tribunale di Rovigo Nicoli Giovanni e Bena' Isetta, nella qualita' di legali rappresentanti del figlio minore Paolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso di Zambelli Marino avvenuto il 27.5.1979 in un incidente stradale provocato dal predetto minore Paolo.  Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. 

Con sentenza del 26.8.1986 il Tribunale di Rovigo condannava i convenuti a pagare agli attori L. 1.067.400 per spese, L. 500.000 per assistenza, L. 15.000.000 per danno morale alla vedova, L. 6 milioni per danno morale in favore del figlio convivente e L. 2.500.000 per ciascun figlio non convivente. 

Avverso detta sentenza proponevano impugnazione i Nicoli insistendo per la riforma della sentenza del Tribunale mentre gli appellati chiedevano il rigetto della impugnazione ed, in via incidentale, chiedevano la liquidazione del danno patrimoniale.  La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 24.3.1991 rivalutava le somme liquidate in primo grado accordando gli interessi dal sinistro al saldo. 

Osservava, tra l'altro, la Corte che le somme liquidate dal primo giudice, trattandosi di debito di valore, andavano rivalutate fino alla data della decisione con gli interessi al saggio legale.  Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Nicoli e la Rena' affidandolo a due motivi.  Hanno resistito con controricorso gli Zambelli e la Smorgon che hanno presentato memoria.

                                           ;                                           Diritto  

 Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata dai resistenti per irritualita' della procura apposta a margine del ricorso stesso non essendo necessario il riferimento espresso al grado di cassazione potendosi, come in concreto, desumere la specialita' della procura stessa dalla circostanza che il mandato e' a margine dell'atto contenente il ricorso (Cass. 4667-83). 

Con il primo motivo di impugnazione i Nicoli, denunziata la violazione degli artt. 112 e 345 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, nonche' la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento all'art. 360 n. 5 C.P.C., lamentano che la Corte di Appello abbia erroneamente rivalutato di ufficio le somme liquidate in primo grado.  La doglianza non ha fondamento.  Secondo la giurisprudenza di questa Corte (12054-93) l'obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito integra un debito di valore, in quanto tende alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione in grado di appello non costituisce mutamento della domanda e puo' essere compiuto dal giudice di ufficio anche nella ipotesi in cui si proceda alla liquidazione con valutazione equitativa non facendo venire meno quest'ultima la esigenza di una effettiva rispondenza del risarcimento alla entita' del danno.  Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte veneta ha rivalutato le somme secondo gli indici istat fino alla data della decisione accordando gli interessi come richiesto in sede di gravame.  La decisione dei secondi giudici e', quindi, corretta e motivata in modo appagante e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura dei ricorrenti. 

Con il secondo mezzo di annullamento i Nicoli, denunziata la violazione dell'art. 1224 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente cumulato interessi e rivalutazione, quest'ultima da accordarsi solo in caso di effettiva prova del danno da parte del creditore per effetto della svalutazione monetaria. 

La doglianza non ha fondamento. 

La obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito configura un debito di valore con la conseguenza che il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della decisione in quanto la integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso alla quale il risarcimento e' preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione. 

Sulla somma come liquidata vanno, poi, accordati gli interessi compensativi che costituiscono una componente della obbligazione risarcitoria e come tali spettano di pieno diritto al danneggiato anche in assenza di una espressa domanda (sen. 3888-85).  Correttamente ed in adesione alla giurisprudenza di legittimità la Corte veneta ha sia rivalutato le somme che accordato gli interessi vertendosi in tema di obbligazione da fatto illecito nella quale la rivalutazione e gli interessi assolvono a funzioni diverse. (Funzione reintegrativa del patrimonio e funzione compensativa, Cass. 5287-87).  Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo.

                                                                               P.Q.M                                

La Corte rigetta il ricorso.   

Condanna i ricorrenti in  solido  al  pagamento  delle  spese  che liquida in Lire 256.800, e degli onorari che liquida in Lire 2.500.000.   

Così deciso in Roma il 28.9.1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 03 1995.