![]() |
Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 1993, n. 1384, Pres. De Rosa, Rel. Francabandera - Di Fabio c. Cattolica Assicurazioni COOP S.r.l.
Danni - Compensatio lucri cum damno - Applicazione automatica al vantaggio eventualmente tratto contraendo nuove nozze dal coniuge dalla persona deceduta in un sinistro - Esclusione - Conseguenze.
Danni - Futuri - Liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto - Criteri - Probabili incrementi di guadagno dovuti allo sviluppo della carriera - Rilevanza.
&nbs p; Fatto
Con atto di citazione del 16.12.1978 la Societa' Cattolica Assicurazioni, Cooperativa a.r.l. con sede in Verona, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pescara Salvatore Di Fabio, in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore Maria Pia Di Fabio. Espose che il 5 luglio 1969, a seguito di un incidente stradale tra una autovettura guidata da Tullio Santarelli e altra autovettura guidata da Teresa Longo, moglie del Di Fabio, quest'ultima aveva perso la vita, lasciando a se superstiti il marito e la figlia sopraindicati; in sede penale, con sentenza del 19.11.1975, la Corte di appello di L'Aquila aveva determinato nella misura del 50% la colpa del Santarelli e in pari misura quelle della Longo, assolvendo una terza persona rimasta coinvolta nel sinistro. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale essa Societa', assicuratrice del Santarelli, aveva inutilmente tentato di risarcire il danno ai superstiti in via stragiudiziale, finche' il 12.9.1978 aveva effettuato una offerta reale di Lit. 16.000.000.=, al netto della provvisionale gia' versata, a Maria Pia Di Fabio e di Lit. 2.500.000.=, anche queste al netto della provvisionale, al Di Fabio. Quest'ultimo non aveva accettato ne' per se' ne' per la figlia, per cui le suddette somme erano state versate in banca con atto del notaio del 26.10.1978, regolarmente notificato. Pertanto la Compagnia Assicuratrice, avendone interesse, chiese che il tribunale dichiarasse valida l'offerta, assolvendole da ogni pretesa risarcitoria. Costituitosi in giudizio, Salvatore Di Fabio, anche in rappresentanza della figlia, contesto' la congruita' delle somme offerte e, di fronte alle precisazioni dell'attrice secondo cui l'offerta doveva ritenersi a saldo dopo l'integrazione di Lit. 7.799.800.= con la quale veniva esaurito il massimale di Lit. 30.000.000.=, sostenne che il danno patrimoniale da risarcire ammontava, detratto il 50% per il concorso di colpa, a circa Lit. 87.000.000.=, in considerazione dello stipendio annuo della moglie e della sua eta' al momento della morte e chiese, inoltre che gli fosse liquidato anche il danno non patrimoniale. Il predetto convenuto, poi, propose istanza per la chiamata in giudizio di Tullio Santarelli perche' fosse condannato in solido con l'assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni cosi' come sarebbero stati accertati in corso di causa, con rivalutazione e interessi. Il Santarelli, a sua volta costituitosi, contesto' le domande contro di lui proposte, assumendo che il danno dovesse essere contenuto nei limiti del massimale di polizza. Espletati i mezzi di prova richiesti, tra cui una consulenza medio legale in persona di Maria Pia Di Fabio, affetta da gravi menomazioni che la rendevano inabile a qualsiasi proficuo lavoro, il Tribunale di Pescara rigetto' la domanda proposta dalla compagnia di assicurazione, rifiutando la convalida dell'offerta reale; accolse la domanda del Di Fabio contro la compagnia e il Santarelli e li condanno' in solido al pagamento il suo favore della somma di Lit. 27.385.236, oltre alla rivalutazione secondo incidi ISTAT dal 1 dicembre 1979 e agli interessi dal giorno del sinistro. La sentenza fu impugnata dal Di Fabio e dalla figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, i quali lamentarono che il tribunale aveva determinato in somma irrisoria il danno morale da ciascuno di essi subito e con errati criteri quello patrimoniale e chiesero percio' la riliquidazione di tutti i danni. L'appellata compagnia Cattolica di Assicurazione contesto' le ragioni addotte e propose appello incidentale sostenendo che la domanda di risarcimento nei suoi confronti era inammissibile perche' il fatto era avvenuto prima dell'introduzione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che comunque il danno liquidato appariva eccessivo e che il danno derivante dal mancato apporto della vittima alle necessita' della famiglia andava limitato all'anno 1971, avendo in tale epoca il Di Fabio contratto nuovo matrimonio, annullato nel 1974, ed avendo poi contratto un terzo matrimonio nel 1979. Sostenne ancora che una volta indotti gli importi liquidati i limiti di giustizia, l'offerta reale appariva congrua e quindi da convalidare. Anche il Santarelli propose appello incidentale chiedendo che la Corte riducesse a cifre piu' eque le somme liquidate. Con sentenza 7.12.1987, la Corte d'Appello dell'Aquila preliminarmente dichiaro' inammissibili gli appelli incidentali proposti dalla Cattolica Assicurazioni e dal Santarelli perche' riguardanti punti della decisione non investiti dagli appelli principali e quindi tardivi. Accolse quindi per quanto di ragione le impugnazioni dei Di Fabio e determino' in Lit. 25.000.000 (in termini monetari dell'epoca della sentenza) di danni non patrimoniali, con interessi dalla data del sinistro; in Lit. 450.000 annue il danno da mancato apporto economico con decorrenza dal sinistro sino al 30 luglio 1979, data del terzo matrimonio del Di Fabio, da rivalutare secondo indici ISTAT; in Lit. 500.000.= annue il danno da mancato apporto lavorativo, dalla data del sinistro fino alla data del 2 matrimonio e dal 1974 al 30 luglio 1979, da rivalutare secondo indici ISTAT. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Salvatore Di Fabio e Maria Pia Di Fabio sviluppando sei motivi. LA Societa' Cattolica e Tullio Santarelli hanno resistito con separati controricorsi, proponendo entrambi ricorso incidentale con tre motivi. La Societa' Cattolica ha anche depositato memoria.
Diritto
1) - Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. 2) - Col primo motivo del ricorso principale Salvatore e Maria Pia di Fabio lamentano contraddittorieta' della sentenza in punto di danno non patrimoniale. Assumono che la corte del merito, pur avendo ritenuto incongrua la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di 1 grado in complessive Lit. 3.500.000.= oltre rivalutazione e interessi, nel procedere alla riliquidazione di esso lo aveva determinato in complessive Lit. 25.000.000; alla data della sentenza, cioe' in somma inferiore a quella che si sarebbe ottenuta procedendo al calcolo della svalutazione secondo gli indici ISTAT della somma di Lit. 2.500.000.=. La censura va disattesa. La Corte d'Appello, senza definire congrua o incongrua la liquidazione effettuata dal tribunale, ha autonomamente proceduto ad una nuova liquidazione del danno morale, tenendo conto delle osservazioni delle parti, equitativamente determinandone l'ammontare in valori monetari attuali, cioe' al momento della sentenza e, contrariamente a quanto affermato dal tribunale che aveva determinato il "petitum doloris" piu' alto per la figlia della vittima che per il marito, ha invertito la decisione liquidando maggior somma a quest'ultimo. Nessuna contraddizione e' quindi rilevabile nella motivazione della sentenza. 3) - Del pari infondato e' il secondo motivo del ricorso principale col quale si denunzia la violazione dell'art. 4 della Legge n. 39 del 1977 in punto di lucro cessante. I ricorrenti sostengono in proposito che la Corte ha ignorato la norma suddetta secondo la quale, quando ai fini del risarcimento si deve considerare l'incidenza dell'inabilita' temporanea e della invalidita' permanente sul reddito dei lavoratori, tale reddito si determina - per i lavori dipendenti - sulla base del reddito stesso maggiorato dai redditi esenti e dalle detrazioni di legge. Infatti qui non si tratta di stabilire il "quantum" di una invalidita', cioe' l'incidenza di questa sul reddito, ma di stabilire - come correttamente ha affermato il giudice di merito - con criterio equitativo quale parte dello stipendio, in concreto riscossi dalla vittima, venisse messo a disposizione della famiglia, perche' questo e', in concreto, il danno da "lucro cessante" che e' derivato dalla morte del congiunto alla famiglia stessa. Ne' si puo' parlare di lucro cessante in relazione a quelle somme delle quali mai la famiglia ha in precedenza tratto alcuna utilita'. 4) - Col terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 C.C. in relazione all'incidenza sul risarcimento delle seconde e delle terze nozze del Di Fabio. I ricorrenti sostengono che erroneamente il giudice di appello ha escluso il risarcimento per il tempo successivo alle seconde nozze e, poi, alle terze, non essendovi prova alcuna che tali fatti abbiano determinato il venir meno del danno, tanto piu' che si tratta di fatti non legati da alcun rapporto causale con l'evento generatore del danno. Il motivo e' fondato. La Corte del merito ha affermato apoditticamente essere "evidente" che il danno derivante dalla mancata disponibilita' per la famiglia della parte di reddito della moglie e madre defunta dovesse essere nel momento un cui il vedovo si fosse risposato perche' in tale momento la famiglia veniva a disporre di parte del reddito della nuova moglie. Sulla base di tale ragionamento la corte ha escluso il danno a partire dalla data del terzo matrimonio essendo risultato che la terza moglie ha un reddito, mentre non vi sono prove che l'avesse la seconda. Il ragionamento della Corte non puo' essere seguito perche' in contrasto col consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di "compensatio lucri cum damno". Nella determinazione del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, la regola secondo la quale deve tenersi conto dell'eventuale vantaggio il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un arricchimento, e' applicabile solo in quanto il vantaggio di cui trattasi sia determinato dal fatto illecito ovvero dall'inadempimento. Il lucro, cioe', deve essere conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto produttivo del danno, il quale abbia in se la normale idoneita' a produrre l'effetto vantaggioso (cfr. Cass. 29.5.1990 n. 5045). In tema di nuove nozze cio' certamente non si verifica. Infatti, se e' vero che esse in tanto sono possibili in quanto il soggetto, a seguito del fatto illecito, ha riacquistato lo stato libero, e' pure vero che esse non sono legate con nesso causale alla morte del coniuge in modo occasionale, trattandosi di un fatto relativo alla persona che trae la sua origine e le sue motivazioni nella sfera piu' personale e intima della persona stessa. Quindi non si puo' seguire il sillogismo della corte acquiliana secondo la quale il nuovo matrimonio determina "tout court" la cessazione del danno. Le nuove nozze dovranno essere, invece, valutate caso per caso dal giudice del merito al fine di accertare in concreto in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dal fatto illecito sia stato eliminato, tenendo conto tuttavia che nessuna rilevanza esse potranno comunque avere in relazione all'ammontare del risarcimento in favore dei figli (cfr. Cass. 11.7.1977 n. 3112). La sentenza impugnata non si e' ispirata a tali principi e deve essere quindi, per questa parte, cassata. 5) - Col successivo mezzo i ricorrenti, denunziando la violazione dell'art. 2697 C.C., censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto cessato il diritto al risarcimento del danno, sia per il marito che per la figlia, all'epoca della celebrazione delle terze nozze da parte del Di Fabio, indipendentemente dalla esistenza di prove sia sul reddito della terza moglie sia sull'apporto in concreto da essa conferito alla famiglia, pari o superiore a quello dato dalla defunta. L'esame di questo motivo deve ritenersi assorbito in relazione all'accoglimento del precedente mezzo. Invero s'e' gia' detto che il fatto di cui trattasi deve essere valutato dal giudice in ordine ai suoi riflessi sul danno futuro dei danneggiati. E' ovvio che in proposito il giudice dovra' tener conto delle prove che le parti gli avranno fornite in merito e potra' giovarsi anche di prove presuntive, secondo il suo prudente apprezzamento. 6) - Con il quinto motivo del ricorso principale, si denunzia la violazione degli artt. 82 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 e dell'art. 2967 C.C.. Si sostiene che la corte d'appello ha erroneamente escluso, in favore della figlia della vittima, il danno derivante dalla mancata percezione della pensione di reversibilita', pur riconoscendo errati i motivi sui quali l'analoga esclusione era stata decisa dal giudice di primo grado, per aver ritenuto necessaria la prova della nulla tenenza della danneggiata, essendo questa una condizione indispensabile stabilita dalla legge per aver diritto alla pensione di reversibilita' da parte dei figli, anche maggiorenni, inabili a proficuo lavoro (art. 82 D.P.R. 1092). La ricorrente assume invece che l'onere della prova della circostanza incombe al responsabile, trattandosi di circostanza impeditiva dell'obbligo di risarcimento. La censura e' infondata. Non e' esatto infatti che la nulla tenenza costituisca un fatto impeditivo del sorgere dell'obbligazione di risarcimento che, come tali, debba essere provato dal debitore. Essa e' invece una condizione cui la legge subordina il sorgere del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni inabili al lavoro. Secondo la regola generale in tema di onere probatorio, (art. 2697 C.C.) tale circostanza deve essere provata da chi afferma di aver diritto alla pensione (o, come nella specie, da chi avrebbe avuto diritto alla pensione ove la vittima avesse raggiunto l'eta' pensionabile) perche' trattasi di un fatto cui e' subordinato proprio il sorgere del relativo diritto. 7) - Con l'ultimo motivo, infine, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia proceduto alla liquidazione del danno sulla base dello stipendio annuo netto goduto dalla defunta Teresa Longo al tempo del sinistro, senza tener conto che la stessa avrebbe in seguito ottenuto la nomina a insegnante a tempo indeterminato e, successivamente ancora, ad insegnante di ruolo, cosi' conseguendo incrementi di stipendio non solo in rapporto all'aumento del costo della vita ma anche in rapporto allo sviluppo della carriera. Di tali vantaggi economici, secondo l'"ed quod plerumque accidit" avrebbe sicuramente beneficiato la famiglia e, in particolare, la figlia inabile. Il motivo e' fondato. Questa Suprema Corte, in materia di risarcimento del danno futuro per la morte di un congiunto dovuta a fatto illecito, premesso che la risarcibilita' e' ammessa solo in presenza di una situazione di certezza o quanto meno di rilevante grado di probabilita' che il congiunto della cui morte si tratta avrebbe elargito durevoli e costanti sovvenzioni ai superstiti i quali gia' ne avessero beneficiato, ha affermato il principio che nella liquidazione di esso il giudice deve tener conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuto per gli impiegati a eventuale immissione in ruolo, allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi, tutti da considerarsi con prudente apprezzamento e in base all'id quod prelunque accidit" (cfr. in proposito Cass. 6.2.1976 n. 420; 15.4.1978 n. 1787). Anche su questo punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio dovra' procedere a nuova liquidazione del danno tenendo conto dei fatti, dei quali e' stata fornita la prova, e cioe' che la vittima aveva al momento del sinistro i requisiti per ottenere la nomina a tempo indeterminato e che tale nomina avrebbe avuto effetto retroattivo e incidentale sullo stipendio; inoltre il giudice dovra' tener conto del probabile sviluppo di carriera della Longo e degli incrementi di reddito relativi. 8) - Col primo motivo dei ricorsi incidentali proposti rispettivamente dalla Societa' Cooperativa Cattolica di Assicurazione e da Tullio Santarelli, i ricorrenti si dolgono che la Corte, nella determinazione del danno abbia fatto riferimento a valori monetari attuali anziche' a quelli del 1969, epoca del sinistro e non abbia poi dichiarato valida l'offerta reale quanto meno entro i limiti del supplemento offerto nel corso del giudizio di primo grado, onde stabilire se il creditore avesse all'epoca legittimamente o meno rifiutato l'offerta. In relazione alla prima censura, questo Supremo collegio osserva che, al contrario di quanto affermato, nella sentenza impugnata si e' fatto riferimento a valori monetari del 1969. Infatti la Corte ha liquidato come danno da mancato apporto lavorativo la somma di Lit. 500.000.= annue (all'epoca lo stipendio di cui godeva la Longo era di Lit. 1.650.000.= annue) stabilendo che tale somma doveva essere rivalutata secondo gli indici ISTAT annualita' per annualita' dalla data del sinistro fino alla data del secondo matrimonio e dal 1974 fino alla data del terzo matrimonio. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata dichiarazione di validita' dell'offerta reale, deve osservarsi che la pronuncia e' conseguenziale al definitivo accertamento del quantum debeatur. Di tale mancanza dovra' occuparsi il giudice del rinvio; infatti, come si vedra' esaminando il terzo motivo dei ricorsi incidentali, il giudice suddetto dovra' esaminare gli appelli incidentali erroneamente dichiarati inammissibili dalla corte d'appello con i quali fu riproposta la questione della convalida dell'offerta. 9) - Col secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i debitori al pagamento degli interessi sulle somme liquidate a titolo di danno morale e far tempo dalla data del sinistro. Assumono che secondo la giurisprudenza dominante quando il danno sia stato liquidato con criterio equitativo e alla stregua dei valori monetari del tempo della liquidazione, gli interessi non possono che decorrere dalla data della sentenza. Il motivo e' infondato. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (cosi' come per quello patrimoniale) decorrono dal giorno in cui il fatto illecito si e' verificato, secondo i principi generali in materia di cui agli artt. 1224 e 1282 (cfr. Cass. 25.3.1970 n. 820; 28.5.1977 n. 2023; 20.7.1982 n. 1782; 20.7.1984 n. 5305). L'altra censura, contenuta nello stesso motivo, con la quale si lamenta che la corte del merito, dopo aver dichiarato non dovuto il danno per lucro cessante dalla data del secondo matrimonio, ha poi liquidato tale danno dalla data dell'annullamento di tale matrimonio fino alla data del terzo, e' assorbita in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale dei Di Fabio. 10) - Con l'ultimo motivo i ricorrenti incidentali denunziano l'erroneita' della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per tardivita' gli appelli incidentali. Il motivo e' fondato. Con sentenza n. 4640 del 7.11.1989 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo un conflitto insorto nella giurisprudenza di legittimita', hanno stabilito che l'art. 334 C.P.C., che consente alla parte contro cui e' stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 C.P.C.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, e' rivolto a rende possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dalla impugnazione principale. Pertanto va annullata la dichiarazione di inammissibilita' delle impugnazioni incidentali che dovranno percio' essere esaminate dal giudice di rinvio. 11) - E' opportuno rimettere al giudice di rinvio, che si indica nella Corte d'Appello di Perugia, di provvedere in merito alle spese di questo giudizio.
P.Q.M
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il terzo motivo nonche' il sesto del ricorso principale; accoglie altresi' il terzo motivo dei ricorsi incidentali; dichiara assorbito l'esame del quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi di tutti e tre i ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione addi' 24 febbraio 1992.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 04 02 1993