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Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1986 n. 4927, Pres.Quaglione, Rel. Laudato - Piccioli c. Meie Assicurazioni

Danni - Valutazione e liquidazione - Invalidità permanente  e temporanea - Impedimento o riduzione dell'attività di  prostituta conseguente ad invalidità sofferta per il  fatto illecito del terzo - Danno risarcibile - Esclusione  - Guadagno conseguito per detta attività - Equiparazione  a reddito da lavoro subordinato o autonomo -  Inammissibilità

                                                                 &nb sp;  Fatto      

 Piccioli Impera, assumendo di aver subito incidente stradale ad opera della vettura guidata da Francolanci Fiorenzo assicurata presso la Società "MEIE Assicurazioni", conveniva i predetti innanzi al Tribunale di Firenze per il risarcimento dei danni materiali e morali.

In particolare, l'attrice sosteneva che le lesioni riportate le avevano dapprima impedito e, poi, ridotto la sua normale attività di prostituta, dalla quale ricavava un reddito di L. 87.096 al giorno, di cui chiedeva il rimborso. 

Il Tribunale adito, con sentenza del 15 ottobre 1980, accoglieva la domanda integralmente, ma a seguito di impugnazione del Francolanci e della MEIE, la Corte d'appello di Firenze con sentenza 17 gennaio 1982 riformava parzialmente la prima decisione, ritenendo che il risarcimento andava commisurato al reddito medio di una casalinga, determinato in L. 600.000 mensili. 

Sul punto, la Corte riteneva che l'attività' di prostituzione, anche se penalmente irrilevante, costituisce sempre un'attività' illecita, perché contraria al buon costume e che, in conseguenza, l'impedimento o la riduzione di tale attività, quando ascrivibile a fatto colposo del terzo, non costituisce danno risarcibile in quanto il guadagno della prostituta e' conseguenza di rapporti che non hanno tutela legale per illiceità della causa.  Piccioli Impera ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo di annullamento.  La "MEIE Assicurazioni" resiste con controricorso, illustrato con memoria.

                                        & nbsp;                               Diritto           &n bsp;                   

Con l'unico mezzo di annullamento, la ricorrente, denunziati violazione dell'art. 2054 C.C. in relazione alla omessa applicazione dell'art. 4 D.L. 23.12.76 ed alla erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1343 e 1344 C.C., nonche' vizio di motivazione, deduce che l'attivita' di prostituzione non e' contraria ne' alla morale ne' al buon costume, e che a base del risarcimento deve porsi il reddito di lavoro comunque qualificabile.  La censura e' infondata, e, va, pertanto, rigettata.  La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa attraverso i seguenti passaggi argomentativi: a) nei fatti umani si ravvisano un illecito morale ed un illecito giuridico, il quale comprende, a sua volta, un illecito civile ed un illecito penale; b) in ipotesi di risarcimento danni occorre che sussista un illecito giuridico che sia stato causa del danno, e che il danno riguardi la violazione di un bene garantito dalla legge, e comporti una pretesa tutelata dalla norma; c) se il danno e' espressione di un illecito morale, di un'attivita' contraria a norme imperative, al buon costume, siffatto illecito, siffatta attivita' non trova tutela nell'ordinamento giuridico, e non puo', pertanto, costituire parametro per un risarcimento danni; d) l'esercizio della prostituzione, ora, e' un'attivita' illecita, moralmente, perche' contraria al buon costume, anche se non e' vietata dalla norma penale; e) "il cedere per denaro il proprio corpo costituisce un rinnegare i principi del diritto naturale, di cui e' principio l'onesto vivere; la prostituzione e' attivita' contraria alla morale media, al buon costume, alla stregua della coscienza media del popolo italiano anche nel presente periodo storico"; f) "l'impedimento dello esercizio della prostituzione o una riduzione di esso esercizio per effetto di un fatto ascrivibile all'opera colpevole di un terzo non costituisce danno risarcibile, perche' il guadagno della prostituta e' conseguenza di rapporti che non hanno tutela legale per la illiceita' della causa".  La ricorrente, ora, censura la sentenza impugnata particolarmente nell'affermazione illustrata sub f), sotto il profilo che la stessa si presenta come convincimento strettamente personale di un solo componente il popolo italiano e non come espressione di un'obiettivo e certo dato di fatto della "morale media" e "della coscienza media" del popolo italiano.  Va, pero', osservato che se il buon costume (boni mores) e' il complesso dei principi che corrono sotto il nome di morale sociale (norme sociali), cioe' quel che, di regola, si pratica dalla generalita' delle persone, in un determinato ambiente ed in un determinato momento, quella che potrebbe - con altra espressione -chiamarsi la morale corrente,e che e' ben distinta anche dalla giuridicita', non puo' certo tale morale corrente trovare il suo riscontro in un dato certo ed obiettivo, in un concetto quasi statistico di morale piu' o meno seguita.  Quindi, nel riferimento ai buoni costumi da osservare, se il legislatore ha opportunamente ritenuto di fare un rinvio, non lo ha fatto a delle vaghe opinioni, piu' o meno diffuse, o seguite dai piu' o meno boni homines, bensi' a quel complesso di norme etiche che, per l'assenza stessa della civilta' in cui viviamo, viene avvertito o almeno conosciuto da tutti.  Tale complesso di norme, che informa di se' la nostra societa', rimane fisso anche se muta il criterio di adeguamento alla vita, anche se la determinazione dello scandalo che ne puo' derivare e' in rapporto con il costume. Non e' la regola che si modifica, in quanto la morale non e' un concetto variabile. In relazione ai tempi, cioe', appunto secondo i costumi, mutano le circostanze per le quali i fatti si presentano in concreto come lesivi della regola. E questo vale specialmente in quei campi nei quali la morale si riferisce ad un costume di vita, ammettendo relativita' di applicazione; cosi' e' del resto per lo stesso concetto di scandalo, il quale non esiste di per se', ma con riferimento alla sensibilita' dei soggetti che lo subiscono.  Applicandosi, ora, le predetto osservazioni all'attivita' di prostituzione, e' certo, in conformita' di quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, che essa e' contraria al buon costume, in quanto e' avvertita dalla generalita' delle persone come violatrice di quella mortale corrente che rifiuta, sulla scorta di quelle norme etniche che rappresentato ancora il patrimonio della civilta' in cui viviamo, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, rendendolo disponibile a soddisfare ogni istinto sessuale di qualsiasi partner.  Assolutamente estraneo al tema dibattuto e', poi, il richiamo fatto dalla ricorrente al disposto dell'art. 2035 c.c., in quanto, nella specie, non si discute della irrepetibilita' da parte dei diversi soggetti di quanto versato ad essa ricorrente per la prestazione sessuale dalla stessa fornita, ma del risarcimento del danno da atto illecito conseguito ad essa ricorrente a seguito dell'impedimento o della riduzione dell'esercizio della prostituzione.  E', infine, appena il caso di accennare che l'ulteriore richiamo fatto dalla ricorrente all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nessun contributo positivo apporta alla risarcibilita' di esso danno, in quanto e' assolutamente inconciliabile con il concetto di reddito "comunque qualificabile", dipendente da lavoro autonomo o dipendente, di cui alla citata norma, il guadagno conseguito da una prostituta a seguito della sua attività, contraria al buon costume.  Il ricorso, va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio di cassazione.

                                           ;                                    P.Q.M          &nbs p;                     

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti  le spese di questo giudizio di cassazione.    Roma, 13 novembre 1985.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 01 08 1986