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Tribunale di Venezia, sez. III, 20 gennaio 2003 - Giudice Simone - Mazzon Mirko e Boz Mara c. Ministero della pubblica istruzione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2000 Mazzon Mirko e Boz Mara, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Mazzon Michela, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero della Pubblica Istruzione per sentire pronunciare sentenza di condanna al pagamento della somma di Lire 13.810.000, o di quella diversa determinata di giustizia, a titolo di risarcimento danni.

Esponevano gli attori che il 9 gennaio 1997 la figlia Michela, all’epoca frequentante la scuola elementare "G. Ancillotto" di Soligo (TV), durante l’ora di educazione motoria, mentre stava eseguendo un esercizio sotto la direzione e la sorveglianza dell’insegnante, era scivolata sul pavimento della stanza adibita a palestra ed aveva urtato con il corpo contro una parete vetrata, sì da frantumare il vetro; l’aula utilizzata per l’attività motoria altro non era che un locale di fortuna munito di ampie vetrate, ma del tutto privo di sistemi di prevenzione; a causa della caduta la minore aveva riportato, come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Conegliano, un "Trauma contusivo alla regione nasale con dubbia infrazione e duplice ferita lacero/contusa".

Tanto esposto, gli attori chiedevano la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., al pagamento della somma ridetta a titolo di risarcimento del danno biologico (permanente e temporaneo), morale e patrimoniale per spese mediche pari a Lire 400.000.

Si costituiva il Ministero della Pubblica Istruzione e contestava sia l’an sia il quantum della pretesa azionata dagli attori.

A seguito di istruttoria documentale e orale, espletata c.t.u. medico legale, la causa, sulle conclusioni epigrafate, era trattenuta in decisione all’udienza del 21giugno 2002, previa concessione dei termini per il deposito degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

1) L’esperita istruttoria ha permesso di accertare che l’incidente oggetto di causa si è verificato nel corso dell’ora di educazione motoria. In particolare, come appreso dalla teste Fabris, mentre era intenta ad eseguire un gioco sotto la sua direzione, la bambina inciampò durante la corsa e finì contro una finestra rompendo un vetro. Subito dopo l’incidente, ha proseguito la teste, la bambina fu portata dal dr. Socol, anch’egli sentito come teste, il quale ha confermato la circostanza, e poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Conegliano.

Riguardo al luogo dove si è verificato l’incidente, la Fabris ha confermato che a sua memoria, avendo iniziato a lavorare presso l’istituto Ancillotto dall’anno scolastico 1989/1990, l’aula era sempre stata utilizzata per l’attività motoria, ma che da circa un anno è stata destinata a sala mensa, impiegando per l’attività ginnica altro salone o il cortile. La Fabris nel fornire siffatta indicazione ha precisato di aver lasciato l’istituto in questione alla fine dell’anno scolastico 1999/2000.

Il teste De Vido, premesso di essersi interessato dal 1995 quale reggente della Direzione Didattica di Farra di Soligo, ha confermato che, sebbene in base al progetto dovesse fungere per la refezione, la sala teatro dell’incidente era sempre stata utilizzata per l’attività ginnica. Il De Vido ha precisato altresì che una volta insediatosi fece rimuovere un lavandino collocato vicino alle finestre (a 90 cm. da terra come riferito dalla teste Fabris) e che, a seguito di precedente segnalazione della Direzione Didattica, l’amministrazione comunale di Farra di Soligo ha provveduto ad installare (nella sala) dei vetri anti-sfondamento. In merito all’attuale destinazione, il De Vido ha confermato che la sala in questione attualmente è adibita a mensa, mentre l’attività motoria si svolge in una nuova palestra.

In ultimo, mette conto rilevare che il luogo dell’incidente è stato identificato concordemente dai testi nell’ambiente riprodotto nelle fotografie allegate alla memoria istruttoria attorea del 15 gennaio 2001.

2) Tanto premesso in punto di fatto, deve escludersi, data l’allegazione effettuata dagli attori, che il caso oggi in esame possa essere ricondotto all’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., ossia quello della responsabilità da cosa in custodia (nella specie, il salone dove si è svolto l’incidente).

L’applicabilità dell’art. 2051, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, esige due presupposti: 1) la produzione di un danno derivante dal dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto sulla stessa (ma da tempo la dottrina ha rilevato che quest’ultima precisazione altro non sia che la sintetica espressione dell’esistenza di una relazione causale tra la cosa e la lesione, non autorizzando la norma alcuna distinzione in funzione della natura della prima, cfr. al riguardo Cass. 3 agosto 2001, n. 10687; 28 marzo 2001, n. 4480); 2) l'esistenza di un potere fisico implicante il dovere di custodia sulla cosa, ossia di vigilare e di mantenere il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. ex plurimis Cass. 20 maggio 1998, n. 5031).

Anche a voler ammettere l’esistenza di un potere di custodia dell’amministrazione convenuta rispetto all’intero edificio e non solo, quindi, in relazione all’ambiente teatro dell’incidente, manca nel caso in esame un danno provocato, per usare un linguaggio di tipo animistico, dalla cosa in custodia secondo la duplice consolidata elaborazione pretoria. In altri termini, la caduta della minore non è stata determinata da una qualche anomalia riscontrata all’interno del salone scolastico (espressione del rischio connesso alla posizione del custode), quale ad esempio la scivolosità del terreno per la presenza di liquidi fatti cadere e non rimossi o da una qualche alterazione della continuità del piano (ossia una buca) o per la presenza accidentale di un ostacolo abbandonato nel corso della giornata. Per converso, come si dirà più avanti, l’addebito a carico della convenuta consiste non tanto nello scivolamento, trattandosi di un fatto normale nel corso di una lezione di educazione motoria, quanto in una carenza strutturale dell’organizzazione scolastica, che ha portato all’urto della minore contro una delle finestre presenti nel locale.

In ordine alla prospettata invocazione dell’art. 2048, comma 2, c.c., il quale, comunque, non esclude la legittimazione passiva in via esclusiva dell’amministrazione convenuta in base all’art. 61, comma 2, legge 312/80, questo giudicante deve prendere atto del dictum di Cass. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346. Con questa sentenza la Cassazione ha inteso dirimere il conflitto insorto all’interno della Suprema Corte in merito all’applicabilità della regola de qua anche al caso del danno inflitto dal minore a se stesso durante il periodo di affidamento all’istituto scolastico. Conflitto, quest’ultimo, risolto dalle Sezioni Unite optando per una soluzione contraria all’interpretazione estensiva della norma, posto che il presupposto della responsabilità vicaria del precettore è dato dal fatto illecito commesso dall’allievo. Detto altrimenti, poiché l’art. 2048, comma 2, c.c. è stato concepito come norma di propagazione della responsabilità dall’allievo al soggetto preposto alla sua sorveglianza ed a tutela dei terzi danneggiati, il meccanismo in parola non può trovare applicazione quando manchi la stessa possibilità di configurare un fatto illecito dell’allievo. Infatti, nel caso di danno autoinferto dall’allievo viene meno la stessa illiceità della condotta e con essa la responsabilità vicaria del precettore.

Questo giudicante, nonostante l’affermazione, anche se espressa in obiter dalle Sezioni Unite, della natura contrattuale del rapporto intercorrente tra l’amministrazione e l’allievo poggiante sul dato dell’accettazione della domanda di iscrizione (tesi peraltro avanzata da tempo da una parte della dottrina), con il correlativo obbligo accessorio di protezione, propende, come si dirà tra breve, per un inquadramento extracontrattuale del caso in rassegna, non solo perché aderendo all’indicato indirizzo si finirebbe per dar luogo ad una sentenza "da terza via", è evidente che in questa evenienza non viene in rilievo un problema di inquadramento giuridico dei fatti, ma si incide profondamente sul regime probatorio (si pensi alla diversa distribuzione correlata all’art. 1218 c.c. in punto di prova liberatoria), ma anche per l’impossibilità di configurare un rapporto contrattuale sia pure di origine legale ex art. 1173 c.c.

È pur vero che in un ambito affatto diverso, si allude alla responsabilità delle strutture ospedaliere (siano esse pubbliche o private), l’ormai granitico orientamento della giurisprudenza e della dottrina è per la natura contrattuale del rapporto sul presupposto della reciprocità di diritti e di doveri (di cura, di prestazione di idonea organizzazione con correlativo obbligo di protezione), con la conseguente piena autonomizzazione della responsabilità, nel campo della pubblica istruzione si è al cospetto della prestazione di un servizio pubblico peraltro obbligatorio dal lato dei destinatari.

Sempre a proposito della progressiva riduzione dell’ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale dopo decenni di dilatazione, si pensi ancora all’orientamento espresso di recente dal Supremo Collegio in tema di responsabilità ex legge 89/2001 dove si è optato per un inquadramento in termini di obbligazione ex lege in base all’art. 1173 c.c. (cfr. Cass. 26 luglio 2002, n. 11046).

Se nel campo della responsabilità delle strutture ospedaliere la contrattualità del rapporto trae origine dal diritto alla prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale a tutela dell’interesse positivo alla cura, ma soprattutto dall’estensione alla struttura della disciplina in tema di contratto d’opera (salvo poi affermarsi l’idea del contratto atipico di spedalità), cui si contrappone il dovere dell’istituzione di erogazione delle prestazioni terapeutiche necessarie, nel caso dell’istruzione pubblica appare difficilmente prospettabile un diritto soggettivo che si spinga oltre la mera pretesa alla fruizione del servizio, la cui organizzazione è funzione delle risorse disponibili.

In altri termini, l’origine legale dell’obbligazione finisce per condizionare l’oggetto della prestazione gravante sul soggetto tenuto alla sua erogazione e la stessa possibilità di configurare in capo all’utente una posizione soggettiva in termini di diritto soggettivo ad una prestazione dal contenuto predeterminato.

Per tornare alla prospettiva aquiliana, nel caso oggi all’esame del Tribunale non vi sarebbe neppure ragione per applicare l’art. 2048, comma 2, c.c., ossia del meccanismo presuntivo della responsabilità volto ad agevolare la posizione di chi per essere assente al momento del fatto (cioè i genitori dell’allievo) nulla sarebbe in grado di allegare in merito alla dinamica dei fatti. Infatti, in base a quanto allegato e provato dagli attori è possibile ipotizzare una responsabilità diretta dell’amministrazione inquadrabile nello schema generale dell’art. 2043 c.c. Sulla base dell’espletata istruttoria è possibile ritenere che si sia al cospetto di un fatto illecito eziologicamente collegato al danno patito dalla minore ed imputabile a titolo di colpa all’amministrazione. Più in chiaro, salvo quanto si dirà a proposito del danno morale da lesione personale, l’amministrazione convenuta non è chiamata a rispondere del fatto illecito del proprio dipendente ex art. 2049 c.c. per una supposta violazione del dovere di sorveglianza, previsto dall’art. 350 r.d. 1928/297, del precettore sull’allievo volto a garantirne l’incolumità fisica, ma l’addebito che può essere mosso all’amministrazione è configurabile come illecito ex art. 2043 c.c. per un fatto proprio, ossia per una carenza strutturale dell’organizzazione scolastica.

Dal teste De Vido si è appreso che il locale in fatto adibito a palestra in base al progetto dell’edificio era destinato a sala refezione, come poi solo di recente è avvenuto, tant’è che sul presupposto della evidente pericolosità si provvide a rimuovere un lavandino posto vicino alle finestre. Quel che si vuole evidenziare è che un ambiente originariamente destinato a sala refezione, presentante tre finestre ad un’altezza di 90 cm. da terra (cfr. la dichiarazione della Fabris) con altrettanti elementi radianti, non offriva punto il livello di sicurezza esigibile in funzione dell’attività svolta. D’altro canto la pericolosità del salone è stata confermata a posteriori dalla stessa amministrazione convenuta, la quale già in precedenza aveva sollecitato l’applicazione di vetri anti-sfondamento (cfr. il teste De Vido). Ma non basta, l’indicata destinazione, sia pure impressa in via di mero fatto, è stata mutata solo di recente, finendo per utilizzare il locale in questione come sala mensa.

Del prospettato fatto illecito sussiste, non solo l’omessa strutturazione dell’organizzazione in linea con uno standard di diligenza esigibile, ma anche la ben nota violazione della destinazione d’uso stabilita nel progetto. Circostanza, quest’ultima, di per sé inconferente qualora fosse stata dimostrata l’adozione di particolari misure di sicurezza. Dimostrazione nella specie insussistente, poiché l’unico correttivo attuato (per fortuna) è stato lo spostamento di un lavandino posto sotto le finestre, mentre l’applicazione di vetri anti-sfondamento, sebbene in precedenza sollecitata, è avvenuta solo dopo i fatti di causa. Entrambe le misure adottate semmai servono a corroborare la prevedibilità dell’evento oggetto di causa, portando così a completare sul piano soggettivo il requisito della colpa a carico dell’amministrazione, sia pure attraverso la sua articolazione territoriale, ossia la Direzione Didattica.

Detta impostazione, inoltre, appare in linea con ragioni di efficienza economica, intesa come equilibrio fra benefici e costi aggregati della società, posto che fa ricadere il costo dell’incidente sul soggetto che meglio è in grado di controllare il rischio e di adottare investimenti in precauzioni in grado di ridurlo, ferma restando la possibilità di ricorrere allo strumento assicurativo. In tale evenienza si otterrà una ripartizione del costo dell’incidente fra tutti gli utenti per effetto del prevedibile aumento del costo del servizio, ovvero una ripartizione di esso fra tutti i soggetti assicurati. Soluzioni, queste ultime, certamente preferibili rispetto a quella di mantenere il costo del sinistro lì dove cade, tanto più che il soggetto danneggiato nel caso di specie non sarebbe in grado di adottare alcun investimento precauzionale o, al più, per effetto una sovrastima del rischio finirebbe per optare per la mancata fruizione dell’insegnamento motorio. In ogni caso la soluzione sarebbe economicamente inefficiente.

3) Questo giudicante, per quanto concerne il danno alla persona, non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze narrative, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede (cfr. Cass. 3 marzo 1995, n. 2446).

Per quanto concerne il danno alla persona subito dalla minore vanno presi a riferimento i valori accertati in sede di consulenza d'ufficio medico-legale, dalla quale emerge in modo non contestabile il legame causale tra le lesioni e l’evento alla base del giudizio.

Va dunque, in primo luogo, determinato il danno biologico, inteso, secondo i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, come ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in Euro 2841,54 ai valori attuali l'entità del risarcimento spettante a titolo di danno biologico permanente, liquidando pertanto in Euro 1420,77 il valore del singolo punto di invalidità, alla stregua dei parametri più volte indicati ed adottati dal Tribunale di Venezia (percentuale di invalidità 2%, età - 9 anni - e natura dei postumi v. tabelle del triveneto), nonché dell'ineludibile valutazione equitativa.

Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di inabilità temporanea, va inoltre liquidato, quale danno biologico temporaneo, l'importo di Euro 372 ai valori attuali (Euro 31 al giorno X 2 giorni di ITT e Euro 15,5 X 20 giorni di ITP al 50%).

In ragione della rilevanza penalistica della condotta lesiva e dell'accertamento della colpa in concreto dell’autore, va altresì liquidato il danno morale che si indica nel caso concreto in Euro 1285,41 in moneta attuale, pari al 40% del danno biologico complessivo (permanente e temporaneo - v. tabelle del triveneto, tenuto conto del livello medio di sofferenza accertato dal c.t.u.).

Il prospettato inquadramento della responsabilità dell’amministrazione non esclude l’ipotizzabilità di una negligenza da parte del funzionario preposto al funzionamento del servizio, posto che, come già si è detto, l’esistenza di una situazione di pericolo era ben nota

Proprio in presenza di una siffatta condotta colposa, certamente ricollegabile alle incombenze gravanti sul proprio dipendente, anche se estraneo al presente giudizio, in base all’art. 2049 c.c. l’ente convenuto è chiamato a rispondere per il lamentato danno non patrimoniale, poiché l’art. 185, comma 2, c.p. prevede che l’obbligazione risarcitoria derivante da un fatto di reato grava non soltanto sul colpevole ma anche sul responsabile civile (cfr. sullo specifico punto Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; 15 novembre 1996, n. 10015).

A titolo di danno emergente, va riconosciuta sulla scorta della documentazione versata in causa e di una necessaria valutazione equitativa e forfetaria, per spese mediche specialistica (esame medico legale) e spostamenti, la complessiva somma di Euro 400, ai valori attuali.

Il danno fin qui calcolato ammonta dunque a Euro 4.898,95, in

moneta attuale. Su tale importo, inoltre, saranno dovuti gli interessi compensativi dalla data del fatto al saldo.

Pertanto, il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., va condannato al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 4.898,95, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge dalla data del fatto fino al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:

1) accertata la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, condanna quest’ultimo, in persona del Ministro p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Mazzon Mirko e Boz Mara, quali genitori esercenti la potestà su Mazzon Michela, della somma di Euro 4.898,95, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge dalla data del fatto fino al saldo;

2) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.722,72 , di cui Euro 332,7 per spese, Euro 1.049, 42 per diritti e Euro 2.340,60 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

3) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta;

4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.