stampa questa pagina

Cass. civ. sez. III 12 agosto 1995 n. 8845

Procedimento civile Disciolti enti ospedalieri - Debiti - Controversie - Legittimazione passiva del comune - "Ius superveniens" - Effetti - Prescrizione e decadenza civile Danni - Risarcimento - Fatto illecito - Termine - Decorrenza - Professioni intellettuali Medico chirurgo - Responsabilità per colpa lieve o per colpa grave - Presupposti - Danni in materia civile Danno non patrimoniale - Fatto illecito costituente reato - Risarcibilità - Presupposti

Svolgimento del processo

Con citazione del 31.7.81 Menci Gigliola conveniva dinanzi il Tribunale di Arezzo Oggioni Gianluigi, la U.S.L. 20/A ed il Comune di Montevarchi, quest'ultimi quali successori ex lege dell'Ospedale di Montevarchi, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un errato trattamento terapeutico praticatole nell'ottobre 1975, artrosi vertebrale, mentre si trattava di frattura del femore destro riportata a seguito di caduta in data 21.8.75 presso l'Ospedale Psichiatrico di Arezzo.
Radicatosi il contraddittorio, rimanevano contumaci il Comune e l'Oggioni, mentre la U.S.L. eccepiva la prescrizione e, nel merito, la infondatezza della domanda.
All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 21.10.88 condannava il Comune e l'Oggioni al pagamento in favore della Menci di lire 44.300.000 ed il solo Oggioni ai danni morali liquidati in lire venti milioni.
Rigettava la domanda nei confronti della U.S.L. perché non legittimata.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione il Comune di Montevarchi al quale resistevano la Menci, la U.S.L. e l'Oggioni.
La Menci e l'Oggioni proponevano anche impugnazione incidentale. Con sentenza del 2.10.91 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale condannando il Comune e l'Oggioni alle spese in favore della Menci ed il solo Comune alle spese in favore della U.S.L..
Osservava, tra l'altro, la Corte che andava disattesa la eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comune di Montevarchi avendo la legge 833/78 trasferito ai Comuni i beni ed i pregressi rapporti giuridici degli enti ospedalieri soppressi, mentre l'art. 21 della legge regionale n. 68/80 fa riferimento alla liquidazione da parte della U.S.L. di attività di assistenze sanitarie per le quali "é maturato il titolo alla riscossione o pagamento delle somme oggetto dei rapporti stessi mentre, in concreto, il credito vantato dalla Menci ha titolo nella sentenza del Tribunale del 27/4/88 onde vertesi in tema di ipotesi non regolamentate dalla legge regionale.
In ordine alla eccezione di prescrizione, il giudice di appello rilevava che la stessa prescrizione aveva iniziato a decorrere non dalla data dell'infortunio, ma dal momento in cui la Menci ebbe la reale e concreta percezione della esistenza del danno, 13.5.77, onde la prescrizione di durata quinquennale non era decorsa alla data della notifica della citazione, 9.9.81.
In tema di responsabilità, la Corte fiorentina rilevava che gli esami radiografici eseguiti in ospedale in data 8.10.75, dovevano consentire all'Oggioni di rilevare la frattura la cui mancata diagnosi portò, come conseguenza, una terapia errata ed inadatta.
Palese, pertanto, fu l'errore dell'Oggioni anche perché in seguito la diagnosi venne esattamente fatta in occasione di ulteriori esami radiografici onde la inapplicabilità di quanto previsto dall'art. 2235 c.c..
Trattandosi di fatto illecito astrattamente previsto come reato di lesioni colpose gravi, la Corte di Appello confermava, di poi, l'importo di lire venti milioni per danni morali da porsi a carico del solo Oggioni trattandosi di responsabilità personale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Montevarchi affidandolo ad un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso la U.S.L. e la Menci. Ha proposto ricorso incidentale l'Oggioni affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria.

Motivi della decisione


Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale il Comune di Montevarchi, denunziata la violazione dell'art. 66 della l. 833/78, dell'art. 12 della l. 456/87 (NDR: D.L. 19.09.1987 n. 382 art. 12) in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva di essa ricorrente, legittimazione invece, spettante alla U.S.L. 20/A. La censura non ha fondamento.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (4713/92 e 11067/93) in tema di adempimento dei debiti dei disciolti enti ospedalieri non incide sulla legittimazione processuale del Comune - convenuto in giudizio per il pagamento in forza dell'art. 66 della l. 833/78, in quanto soggetto passivo delle pregresse posizioni debitorie di detti enti soppressi - né lo "jus superveniens" di cui al d.l. 382/87, convertito in legge 456/87 che attribuito alle Regioni il compito di estinguere i predetti debiti, né la novella di cui al d.l. 30.12.92 n. 502 attuativa della legge delega al governo sul riordino della materia sanitaria (l. 23.10.92 n. 421) che ha esplicitamente trasferito al patrimonio delle U.S.L. tutti i rapporti ad essi inerenti già di pertinenza dei Comuni, in quanto relativi ad enti sanitari soppressi.
Il principio della continuazione del processo tra le parti originarie, allorché sia trasferito il diritto controverso (art. III° c.p.c.) determina, infatti, la non influenza, rispetto ai termini della controversia, delle vicende attinenti a posizioni giuridiche attive e passive, successive all'inizio della controversia stessa che prosegue tra le parti individuate nella loro originaria posizione giuridica.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte fiorentina ha escluso la legittimazione passiva della U.S.L. 20/A ritenendo legittimato il Comune di Montevarchi sul rilievo che il credito vantato dalla Menci ha titolo nella sentenza resa dal Tribunale di Arezzo, onde si è fuori dalla previsione dell'art. 21 della L.R. 68/80 e dell'art. 27 della L.R. 63/79.
La decisione sul punto resa dalla Corte territoriale è, comunque, esatta anche se può esserne corretta la motivazione alla stregua dell'enunciato principio che trova, in concreto, applicazione sulla base dell'art. 384 c.p.c. essendo la decisione conforme al diritto e tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del ricorrente.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Oggioni, denunziata la violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2947 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non essere maturata la prescrizione del diritto fatto valere dalla Menci essendo trascorsi più di cinque anni tra la data dell'infortunio e la notifica della citazione.
La doglianza non ha fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (3206/89) il termine della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di appello ha rilevato che la prescrizione ha iniziato a decorrere non dal momento dell'infortunio, ma dal momento in cui la Menci ha avuto la reale e concreta percezione della esistenza e gravità del danno e cioé dal 13.5.77 allorché apprese di avere riportato la frattura del femore destro, frattura che non era stata diagnosticata presso l'Ospedale di Montevarchi.
In tale modo argomentando, la Corte di Appello ha operato corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, onde la decisione sul punto, peraltro motivata in modo appagante, si sottrae ad ogni critica.
Con il secondo mezzo di annullamento l'Oggioni, denunziata la violazione degli artt. 2230, 2236 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 350 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale abbia tralasciato di accertare quando l'evento lesivo si fosse verificato ed altresì abbia apoditticamente affermato la responsabilità di esso ricorrente ex art. 2236 c.c..
La doglianza non ha fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (2428/90) la responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento tra i quali quello di diligenza che va, a sua volta, valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico-chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.
Né consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nella esecuzione di un intervento operatorio od una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché ancora non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire.
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte fiorentina ha evidenziato che l'Oggioni doveva essere in condizioni di rilevare la frattura, in quanto poco dopo la stessa venne esattamente individuata dal Prof. Corinaldesi e successivamente dai sanitari dell'istituto Dal Pozzo. Trattandosi di problemi tecnici di non particolare difficoltà non era, quindi, invocabile l'art. 2236 c.c..
La motivazione fornita dai giudici di seconde cure è esaustiva e corretta, costituendo applicazione della giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla individuazione della data dell'infortunio, la Corte fiorentina ha fatto riferimento alla consulenza tecnica nella quale il perito Fallani ha con appagante motivazione ritenuto che la frattura si fosse verificata solo poco prima della rilevazione radiografica dell'ottobre 1975.
Con il terzo mezzo di impugnazione l'Oggioni, denunziata la violazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia condannato esso ricorrente al pagamento dei danni morali in assenza di prova degli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose.
La censura è infondata.
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri, in concreto, un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tale fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale con la conseguenza che il suddetto danno non patrimoniale deve essere riconosciuto anche con riguardo al fatto configurabile astrattamente come reato (sul punto Cass. III98/90).
Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte fiorentina ha rilevato che il fatto commesso dall'Oggioni è astrattamente configurabile come reato di lesioni colpose gravi anche se non procedibile per difetto di querela.
In tale modo argomentando, la Corte di Appello ha operato corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte e con articolata e logica motivazione ha concluso riconoscendo alla Menci il risarcimento del danno non patrimoniale.
Va, in definitiva, disatteso anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso incidentale.
Le spese processuali vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti principale e incidentale in solido al pagamento delle spese e degli onorari che liquida rispettivamente in lire 293.600 ed in lire 2.500.000 in favore della U.S.L. 20/A di Montevarchi ed il lire 147.900 e lire 2.000.000 in favore della Menci. Così deciso in Roma il 22.2.95.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 AGOSTO 1995