|
|
Cass. civ.,
sez. III, 9 maggio 2000 n. 5913
Responsabilità
civile Danni indiretti e mediati - Risarcibilità - Condizioni
Prescrizione e decadenza civile Risarcimento del danno da fatto illecito -
Prescrizione - Decorrenza
Svolgimento del processo
Con
citazione notificata il 27.9.1989, Fernanda Frangipane conveniva davanti al
Tribunale di Milano rispettivamente Raffaello Viganò, Renato Calvi e la s.r.l.
Centro odontoiatrico Polispecialistico COP, chiedendone la condanna solidale al
risarcimento dei danni subiti per inadeguate cure al proprio apparato dentario
fornite dapprima dal Viganò (applicazioni di protesi di ortodonzia, consulenza,
manutenzione di apparecchi, estrazione di tre denti) e poi anche da Calvi
(applicazione di protesi ortodontica fissa, estrazione di un conoide) e da ultimo
presso la COP, senza diagnosticare la grave forma di paradontite, che era stata
seriamente aggravata dalle predette cure.
Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda.
In particolare il Calvi eccepiva di non aver trattato direttamente con la
Frangipane, avendo trattato solo con i medici ed, in ogni caso, eccepiva la
prescrizione.
Con sentenza depositata il 5.11.1992, il Tribunale di Milano respingeva la
domanda nei confronti del Calvi e della COP e condannava il Viganò solo alla
restituzione della somma avuta dalla Frangipane.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Frangipane.
Resistevano gli appellati.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27.5.1997, condannava i
convenuti in solido al pagamento nei confronti della Frangipane della somma di
L 34.100.000 per danni patrimoniali ed alla persona, nonché Viganò e Calvi
anche per il danno morale, liquidato in L 4 milioni, nonché alle spese
processuali del doppio grado.
Riteneva la corte di appello che il Viganò ed il Calvi, che non erano
odontoiatri, (in particolare il Calvi era un odontotecnico) avevano effettuato
interventi sull'apparato dentario della Frangipane, che erano riservati ai
medici o agli odontoiatri; che, in particolare, quanto al Calvi, ciò era
provato dalle sue stesse affermazioni, rese nel corso dell'interrogatorio
formale, nonché dalla deposizione di due testi; che, come emergeva dalle due
consulenze tecniche d'ufficio, per effetto del trattamento imperito, imprudente
e negligente (mancata diagnosi di una paradontite, mancata applicazione di
apparecchiature di contenzione per permettere ai denti mobilizzati di
consolidarsi, mancata interruzione della cura ai primi accenni di mobilità
dentaria) del Viganò e del Calvi, la Frangipane ebbe conseguenze dannose costituite
sostanzialmente nell'aggravarsi del processo patologico già in atto, con
anticipazione ed accelerazione dell'espulsione dei denti; che detto
comportamento del Calvi integrava un fatto illecito.
Riteneva la corte che il diritto al risarcimento non era prescritto, poiché la
prescrizione decorreva solo dalla data in cui il danno si era manifestato, e
cioé nel 1983, con la caduta del primo dente, e che era intervenuta
l'interruzione di detta prescrizione, con la lettera della Frangipane del 1986.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Calvi.
Resiste con controricorso la Frangipane, che ha anche presentato ricorso
incidentale condizionato e memoria.
Motivi della decisione
1.1. Anzitutto vanno riuniti i ricorsi.
Preliminarmente ritiene questa Corte che è infondata l'eccezione, sollevata
dalla resistente di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4 c.p.c., in
quanto non reca la specifica indicazione delle singole censure mosse alla
sentenza impugnata e delle norme che si assumono violate.
1.2. osserva in proposito questa Corte che l'indicazione, ai sensi dell'art.
366 n. 4 c.p.c., delle norme che si assumono violate, non si pone come
requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per
Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle
censure formulate ed identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la mancata
o erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta
l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente,
valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di
diritto che si assumano violati e rendano possibile la delimitazione del quid
disputandum (Cass. 28.9.1994,n.
7886).
Nella fattispecie, per quanto il ricorrente non indichi le norme violate, dal
complesso del ricorso si intende chiaramente che lo stesso muove alla sentenza
impugnata due censure: la prima attiene al vizio di motivazione dell'impugnata
sentenza, quanto all'individuazione della sua responsabilità, sia sotto il
profilo della condotta che del nesso causale tra la stessa ed il danno subito
dalla ricorrente, nonché sotto il profilo della violazione dei principi, che
regolano detto nesso causale.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione dei principi
espressi dall'art. 2947 c.c., in tema di decorrenza della prescrizione.
Ne consegue che, emergendo con chiarezza quali siano le censure mosse alla
sentenza impugnata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso é infondata.
2. Il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la
sua responsabilità nella produzione del danno subito dalla ricorrente, in
quanto la stessa attrice aveva dichiarato al tribunale che aveva avuto rapporti
solo con il Viganò ed aveva negato che il Calvi avesse commesso alcun illecito
nei suoi confronti. Assume il ricorrente che egli si limitò ad eseguire una
protesi su commissione del sig. Viganò ed a dare consulenze a quest'ultimo su
come applicare detta protesi, senza mai effettuare interventi nella bocca della
Frangipane.
Ritiene, quindi, il ricorrente che la sentenza impugnata ha violato i principi
in tema di nesso causale tra la suddetta sua condotta e l'evento dannoso patito
dalla Frangipane.
3.1. La censura è infondata e va rigettata.
Osserva questa corte che la ricostruzione fattuale rientra nei compiti di
accertamento e di valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione, se adeguatamente motivata.
A tal fine va rilevato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione
delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle
prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le
risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto
della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e
disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con
l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a
valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare
singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella
valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente
disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
6 settembre 1995, n. 9384).
3.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che il Calvi, tecnico
dentista, ha provveduto a fare interventi nella bocca della Frangipane, che,
invece, potevano essere compiuti solo da un medico o da un odontoiatra.
La prova di detti interventi il giudice di appello l'ha tratta
dall'interrogatorio formale del Calvi (che dichiarava "dopo l'ultimo
intervento sulla bocca non ho più visto la signora...), nonché dalle
deposizioni dei testi Piccolo e Testori.
Ne consegue che le censure in merito del ricorrente si risolvono in una diversa
ricostruzione dei fatti, fondata su una diversa lettura delle risultanze
processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
4.1. Quanto alla censura di mancanza del nesso causale tra l'attività del Calvi
ed i danni subiti dalla Frangipane, sia materiali che biologici, ritiene questa
Corte che essa sia egualmente infondata.
Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 c.c.
regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale
sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con
conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura
dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità
giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli
artt. 2056-1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio
in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o
dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai
fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel
risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto
normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale Cass. 6.3.1997,n.
2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n.
6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609).
Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme
restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del
secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è
sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente
rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare
rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante
non appaiono del tutte inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o
della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente
osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione
del danno).
4.2. Ribadito, quindi, che ai fini del sorgere dell'obbligazione di
risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento, può essere
anche indiretto e mediato (Cass. n.65/1989, cit.), la sentenza impugnata
correttamente ha ritenuto, sulla base delle risultanze delle due consulenze
tecniche d'ufficio, che per effetto del trattamento imperito, imprudente E
negligente (mancata diagnosi di una paradontite, mancata applicazione di
apparecchiature di contenzione per permettere ai denti mobilizzati di
consolidarsi, mancata interruzione della cura ai primi accenni di mobilità
dentaria) del Viganò e del Calvi, che non erano neppure legittimati all'esercizio
della professione odontoiatrica, l'attrice ebbe conseguenze dannose costituite
sostanzialmente nell'aggravarsi del processo patologico già in atto, con
anticipazione ed accelerazione dell'espulsione dei denti.
5. ricorrente lamenta, altresì, che la sentenza impugnata ha ritenuto che la
prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorresse dalla data in cui
Frangipane si rese conto dell'esito negativo delle cure ortodontiche ricevute e
cioé dal 1983, mentre detta prescrizione doveva decorrere, a norma dell'art.
2947 c.c., dalla data del fatto assunto illecito e cioé dal 1980, con l'effetto
che nella fattispecie sarebbe maturata la prescrizione, ritenuta, invece,
interrotta dalla sentenza impugnata in conseguenza della costituzione in mora,
avvenuta con lettera del 1986.
6.1. Ritiene questa Corte che la censura è infondata.
É vero che l'art. 2947, c. 1^, c.c. statuisce che "il diritto al
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si prescrive in cinque anni
dal giorno in cui il fatto si è verificato", per cui esaminando
atomisticamente detta norma sembrerebbe che il dies a quo della prescrizione
decorre dalla data del fatto.
Sennonché detta norma (che stabilisce la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno aquiliano) va letta nel sistema in cui si pone e cioé va
coordinata con le norme cardini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.)
e della decorrenza della prescrizione in generale (art. 2935 c.c.).
L'art. 2043 c.c. statuisce che "qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno".
In altri termini, come è assolutamente pacifico, il diritto al risarcimento del
danno sorge non per effetto della sola esistenza del fatto illecito, e quindi
della condotta (commissiva o omissiva) dell'agente, ma per l'effetto del danno
che questa condotta ha causato.
6.2. Nel danno patrimoniale tipico, previsto dall'art. 2043, vi sono, quindi
più componenti: il "comportamento", ovvero l'atto in sé riconducibile
alla volontà dell'agente, "l'evento naturalistico", legato da un
nesso causale al comportamento, e "le conseguenze dannose
patrimoniali", in senso proprio, a loro volta connesse con l'evento.
Sono proprio queste conseguenze dannose che vanno risarcite a norma dell'art.
2043.
Pertanto nella struttura della responsabilità civile, quale delineata dall'art.
2043 c.c., non c'é risarcimento se non c'é perdita e, perché ci sia perdita,
occorre che essa sia conseguenza di una lesione giuridica soggettiva (Corte
Cost. 27.10.1994, n. 372).
6.3. Lo stesso danno biologico, che è ritenuto non un danno - conseguenza, ma
un danno - evento, inteso come lesione del bene salute, costituzionalmente
garantito (Corte Cost. 14.7.1986, n. 184), ed a cui si applica solo per analogia
iuris l'art. 2043 c.c., in quanto si prescinde dalla perdita (conseguenza) di
tipo patrimoniale, richiede pur sempre che vi sia l'evento della menomazione
della salute (C. Cost. 22.6.1990, n. 307).
Ne consegue che se non vi è danno patrimoniale (= perdita patrimoniale
conseguenza della lesione di una posizione giuridica) o biologico (menomazione
del bene salute) non vi è diritto al risarcimento, per il solo fatto che sia
stato compiuto un fatto illecito.
6.4. Senza entrare nel merito della questione dibattuta in dottrina se la
prescrizione attenga all'azione o al diritto, che può essere fatto valere con
l'azione, va osservato che l'art. 2935 c.c. statuisce che " la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere". Ne consegue che: se non c'é (ancora) il danno, non c'é (ancora)
il diritto al risarcimento e, consequenzialmente non decorre alcuna
prescrizione, anche se l'agente abbia già compiuto il fatto illecito.
Pertanto, allorché la norma di cui all'art. 2947 statuisce che il termine
prescrizionale di anni cinque decorre dalla data del fatto, essa va intesa nel
senso che detta prescrizione decorre dalla data del danno, per il necessario
coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c., salve le specificazioni che si
effettueranno in seguito.
Solo in questa maniera si evita l'assurdo per cui se tra il fatto ed il danno
intercorre un periodo superiore ai cinque anni, il danneggiato in effetti
sarebbe privo di tutela, in quanto, prima del danno non avrebbe diritto a risarcimento,
proprio per l'assenza del danno, nonostante il fatto illecito, e dopo
l'insorgenza del danno, egli si troverebbe con il diritto al risarcimento già
estinto per prescrizione.
6.5. In effetti la norma di cui all'art. 2947 c.c. non riveste carattere di
specialità, e non ha quindi efficacia prevalente e derogatoria rispetto a
quella di cui all'art. 2935 c.c.: le due disposizioni si collocano infatti su
diversi piani di operatività giuridica, in quanto la prima attiene alla
determinazione del termine prescrizionale applicabile a una delle tante
specifiche ipotesi che il legislatore ha assoggettato a prescrizione più breve
rispetto a quella ordinaria decennale, mentre l'altra disciplina la decorrenza
della prescrizione con riferimento a qualsivoglia termine applicabile,
escludendone il periodo durante il quale non sia possibile far valere il
diritto, onde fra l'una e l'altra non può configurarsi un conflitto che possa
essere risolto in termini di prevalente specialità.
7.1. Ricollegato quindi, il dies a quo della decorrenza della prescrizione,
anche ai sensi dell'art. 2947, al momento in cui il diritto al risarcimento può
essere esercitato, e cioé al momento in cui si è verificato il danno
(patrimoniale o biologico nei sensi sopra detti), va specificato cosa si
intenda per il "verificarsi del danno".
Come è stato già osservato da questa Corte (Cass. 5.7.1989, n. 3206; Cass.
4.1.1993,n. 13; Cass. 12.8.1995, n. 8845) la legge riconnette il sorgere di una
responsabilità extracontrattuale ad una modificazione dannosa della realtà
esteriore in rapporto di causalità con l'azione del danneggiante e che si renda
causa, quale conseguenza immediata e diretta, di una diminuzione della sfera
patrimoniale altrui o integri una menomazione del bene salute.
Non è quindi sufficiente una semplice oggettiva realizzazione del danno, ma è
necessaria una sua esteriorizzazione, conoscibilità ed acquisto di rilevanza
giuridica, momento questo cui l'ordinamento ricollega la nascita del diritto al
risarcimento e quindi la facoltà di esercitare i poteri connessi.
Diverse, poi, possono essere le conseguenze del comportamento illecito, a
seconda che questo perduri nel tempo o si esaurisca in un solo atto, con
conseguenze che possono essere temporanee o permanenti.
In ogni caso è la manifestazione del danno che assume rilievo, e non solo la
sua ontologica esistenza, iniziandosi soltanto con essa la lesione della sfera
giuridica altrui (Cass. 1716/1979; Cass. 1442/1983).
7.2. Va subito specificato che detto principio va coordinato con quello secondo
cui la semplice ignoranza del proprio diritto non preclude il decorso della
prescrizione né l'interrompe (Cass. 13.6.1975, n. 2406).
Conseguentemente non sarà la semplice ignoranza del danneggiato sull'esistenza
di un danno da lui subito a precludere il decorso della prescrizione, in quanto
gli stati di ignoranza soggettiva in cui versi il titolare del diritto
costituiscono un mero impedimento di fatto.
Ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione è l'oggettiva
impercepibilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioé l'oggettiva sua
esteriorizzazione.
Conseguentemente. e per quello che qui interessa, l'art. 2947, coordinato con
gli artt. 2043 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a
decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito o dal
momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui
diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta
all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
8. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di
questi principi, osservando, con valutazione in fatto, incensurabile in questa
sede se non nei ristretti limiti del sindacato di legittimità sul vizio
motivazionale, che solo a seguito della caduta del primo dente, nel 1983, fu
possibile rendersi conto della negatività delle cure ortodontiche ricevute
dalla Frangipane da parte del Calvi e degli altri.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento del ricorso incidentale
condizionato, proposto dalla Frangipane.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute
dalla ricorrente e liquidate come in dispositivo.