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Cass. civ. sez. III 10 giugno 1999 n. 5701

Prescrizione e decadenza civile Reato - Risarcimento danni - Termine di prescrizione - Legittimità - Presupposti
Prescrizione e decadenza civile Risarcimento danni - Decorrenza dal giorno dell'evento dannoso - Condizioni

Svolgimento del processo


Con citazione regolarmente notificata Chirulli Maria Giuseppa, in proprio e per il minore Ripepi Ivani, (*) Ripepi Massimiliano, Annunziata e Vincenzo convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Genova la UAP ITALIANA e la ditta Chiofalo Giuseppe s.n.c..
Esponevano che l'11 agosto 1986, sull'autostrada del sole, l'auto sulla quale essi viaggiavano era stata tamponata dall'automezzo di proprietà della ditta Chiofalo, assicurata per la r.c. presso l'anzidetta compagnia, e ne chiedevano la condanna in solido a l risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la sola UAP la quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dagli attori e contestava poi al merito la domanda sia in ordine all'an che al quantum.
Con sentenza in data 5.3/20.4.1993 l'adito Tribunale le dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il diritto degli attori in base al rilievo che la prescrizione applicabile era quella biennale e non quella quinquennale: onde, dovendosi avere riguardo alla data del fatto che si era verificato l'11.8.1996, essa, poiché non erano intervenuti atti interruttivi prima della raccomandata del 19.3.1991, si era maturata l'11.8.1998.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione tutti gli originali attori alla quale resisteva soltanto la UAP ITALIANA.
Con sentenza in data 6.12.1995/26.1.1996 la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido al rimborso delle ulteriori spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Chirulli Maria Giuseppa, Ripepi Vincenzo, Massimiliano, Annunziata ed Ivan, affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria.
Resiste con controricorso l'U.A.P.
A seguito di ordinanza di questa Corte del 29.5.1998 veniva effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della s.n.c. Chiofalo Giuseppe e c. alla quale non risultava notificato il ricorso.

Motivi della decisione

Denunciano con il primo mezzo i ricorrenti "violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c." sostenendo che erroneamente la Corte territoriale, dopo avere rilevato che il reato ipotizzabile nella specie era quello di lesioni colpose, perseguibile a querela ai sensi dell'art. 590 c.p. aveva affermato che poiché la querela non era stata presentata nei termini da alcuno dei danneggiati e l'azione penale nei confronti de conducente l'autoveicolo investitore non era quindi più esperibile, il termine prescrizionale applicabile era quello di cui al secondo comma di detto articolo e non più il più ampio termine del terzo comma.
Osservano che mentre è ineccepibile l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui, in mancanza di querela, l'azione penale non è più esperibile, il ragionamento della stessa che mostra di identificare il concetto di "fatto considerato della (*) legge come reato" con quello di "fatto penalmente perseguibile" non può essere assolutamente condiviso; che la mancanza e/o della querela, non solo non hanno incidenza sulla configurabilità del fatto reato, ma non ne costituiscono nemmeno causa di estinzione; che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che "nel caso in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale non sia stato promosso, la prescrizione del reato più lunga dell'illecito civile si applica anche all'azione di risarcimento purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri un'entità considerata dalla legge come reato in tutti i suoi estremi costitutivi, soggettivi ed oggettivi".
Ritiene questa Corte che certamente apprezzabili sono i rilievi critici dei ricorrenti secondo cui l'art. 2947 3° comma c.c. ha un ambito di applicazione generale - a tutti i casi in cui nella condotta dell'agente siano ravvisabili gli estremi di un reato - e trova come uniche eccezioni l'ipotesi di sussistenza di una causa di estinzione del reato diversa dalla prescrizione ovvero di intervento, nel processo penale, di sentenza irrevocabile.
É indubitabile che diversa cosa è la remissione della querela, che estingue il reato, dalla mandata presentazione della stessa, che è causa di improcedibilità. Mentre la prima, per chiaro dettato normativo, non consente alcuna indagine al giudice civile, la seconda la rende possibile.
Questo, d'altronde, è quanto ripetutamente affermato da questa Corte con una molteplicità di pronunce (cfr. fra le tante: Cass. 15.2.1980 n. 1147; Cass. 17.2.1986 n. 945; Cass. 30.3.1988 n. 2680) nelle quali ha precisato che "nel caso in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale non sia stato promosso, la prescrizione del reato, più lunga di quella dell'illecito civile, si applica anche all'azione di risarcimento, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri un'entità considerata dalla legge come reato in tutti i suoi estremi costitutivi, soggettivi ed oggettivi". E con più recente decisione (Cass. 15 aprile 1996 n. 3535), per altro nella scia di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 726/89 e Cass. 4245/90), ha ulteriormente chiarito che "qualora in ordine al fatto generatore del danno sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non sussiste in sede civile alcuna preclusione all'accertamento della responsabilità anche ai fini della prescrizione applicabile ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c.".
Quindi, non la perseguibilità del reato ma l'accertamento della sua esistenza, ancorché effettuata incidenter tantum del giudice civile, rende applicabile il più ampio termine prescrizionale.
Alla prospettata esigenza logico - giuridica di armonizzare i due termini prescrizionali (dell'azione civile e di quella del reato) onde evitare che la punibilità sopravviva alla risarcibilità, espressa da alcune recenti pronunce di questa Corte (Cass. 6.4.1998 n. 3548 e Cass. 7.10.1998 n. 9910) altra deve aggiungersene, che ad essa si antepone, e cioé quella di consentire, comunque, in presenza di un fatto costituente anche reato, il più lungo termine di prescrizione.
La chiara lettera della legge a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile" non consente infatti differenti interpretazioni e non autorizza l'affermazione che tale maggiore termine sia da porre in relazione con la perseguibilità del reato.
Ma se tanto è esatto va però precisato che questa Corte con le ricordate pronunce ha puntualizzato che il giudice civile deve accertare la sussistenza di una fattispecie che integri un'entità considerata dalla legge come reato in tutti i suoi estremi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, sottolineando la necessità di un'approfondita indagine sull'elemento psicologico in considerazione - in caso di danni da circolazione stradale - della diversa intensità fra la colpa penale e quella più ampia considerata dall'art. 2054 c.c.".
Una siffatta indagine è del tutto mancata nella specie essendosi la Corte di merito limitata ad "ipotizzare" la ricorrenza di un reato di lesioni colpose e ciò, all'evidenza, non è sufficiente. Né, per altro verso, i ricorrenti hanno denunciato il mancato svolgimento di tale indagine a fondamento della loro censura che è pertanto insuscettibile di accoglimento.
Con il terzo mezzo, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2947 c.c. - insufficiente motivazione", sostengono i ricorrenti chela (*) Corte d'Appello, non affrontando minimamente il problema, da loro prospettato con il proposto gravame, della determinazione della insorgenza dei postumi invalidanti - intesi come effetti conseguenziali alle lesioni - avrebbe erroneamente affermato che tutti gli infortunati ebbero contezza dell'evento lesivo loro occorso al momento dell'incidente stesso e non alla data delle relazioni mediche che quantificarono per ognuno degli infortunati i postumi derivati dal trauma.
Essa avrebbe dovuto invece distinguere tra menomazione residuata agli infortunati e lesione prodotta al momento del fatto: il che le avrebbe consentito di cogliere - in particolar modo per Massimiliano Ripepi, il cui ultimo intervento operatorio subito datava 8 gennaio 1990 - che la esteriorizzazione del danno e quindi la sua conoscibilità si era verificata in un momento successivo a quello del sinistro e di giungere alla conclusione che a tale momento doveva aversi riguardo come inizio della prescrizione.
Anche tale motivo è infondato.
Come questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato (cfr. tra le tante Cass. 1306/89 e Cass. 3444/89) l'art. 2947 c.c. prevede che il termine decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato sicché coincidono il momento in cui è commesso l'illecito ed il momento in cui si verifica il danno, salvo che il momento di danno non sia stato immediatamente conseguente all'illecito.
Nel caso in esame, come ha esattamente osservato la Corte distrettuale, tale coincidenza c'é stata in quanto le lesioni si produssero contestualmente all'atto e di esse le parti lese ebbero immediata coscienza e conoscenza. Diversa cosa è l'entità dei postumi dei quali, chiaramente, poterono avere contezza solo in momento successivo, diverso nel tempo.
É cioé manifesto, come rilevato dai giudici del merito, che i ricorrenti hanno finito col confondere il giorni in cui il fatto si é verificato - intendendosi per fatto quello generativo del danno - con il momento in cui le lesioni si sono consolidate in postumi ed il perito medico - legale ne ha potuto quantificare le conseguenze.
Diversamente si dovrebbe infatti riconoscere che nel caso in cui il soggetto danneggiato si vedesse costretto a subire, anche in epoca molto lontana dal fatto, interventi operatori o cure mediche della più diversa natura, ciò determinerebbe lo slittamento a data "da destinarsi" dell'inizio della prescrizione, con conseguenze chiaramente inaccettabili.
Ben distinta è invece l'ipotesi indicata nella ricordata giurisprudenza che è appunto quella in cui della stessa esistenza del danno e non della sua entità e/p degli eventuali postumi il danneggiato abbia conoscenza in un successivo momento.
Con il terzo motivo, infine - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. - difetto di motivazione - i ricorrenti si dolgono della violazione della norma in esame.
Trattasi di censura del tutto sfornita di motivazione e quindi insuscettibile di accoglimento.
Il ricorso va pertanto rigettato ma sussistono tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19.1.1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 10 GIU. 1999 .