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Cass. civ. sez. lav. 2 giugno 2000 n. 7392
Infortuni sul lavoro e malattie professionali Inabilità permanente - Diritto alla rendita - Prescrizione - Decorrenza
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30.4.1996 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello di Mastrocesare Vito nei confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'accoglimento della eccezione di prescrizione
dell'azione diretta ad ottenere la rendita per infortunio, essendo decorsi al momento della proposizione della domanda il termine triennale di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 ed i 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa.
Escludeva in motivazione che ai 150 giorni dovessero sommarsi altri 120 per la medesima finalità di definizione amministrativa della rendita. Escludeva anche che il ricorso amministrativo, proposto dall'assicurato, avesse interrotto il decorso del
termine della speciale prescrizione in quanto riteneva che esso fosse interrotto solo dall'esperimento dell'azione giudiziaria secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, essendo rimasta isolata la contraria pronuncia della Cassazione di cui
alla sentenza n. 2904 del 1984.
Riteneva poi che la data di inizio della decorrenza del termine della prescrizione fosse da considerarsi quello della data di consolidamento dei postumi fissato dalle sentenze di primo e secondo grado nel 26 ottobre
1990. Concludeva, pertanto, che, essendo decorsi tra questa data e quella di proposizione del ricorso più dei tre anni e 150 giorni, doveva confermarsi la prescrizione del diritto dell'appellante e respingersi l'appello.
Propone ricorso per
cassazione affidato ad un unico complesso motivo il Mastrocesare, resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la insufficiente motivazione della sentenza nonché l'erronea valutazione dei fatti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) il Mastrocesare censura: 1 - la determinazione del
termine complessivo necessario per l'esperimento delle procedure amministrative che secondo il ricorrente sarebbe di 150 gg. ex art. 111 T.U.1124/1965 ai quali andrebbero sommati i 120 gg. ex art. 104 del medesimo T.U.; 2 - la ritenuta inapplicabilità ad
un termine definito dalla legge di prescrizione dell'istituto generale della interruzione, ciò in relazione alla domanda amministrativa proposta il 7.6 1991; 3 - la statuizione della decorrenza della prescrizione dal consolidamento dei postumi ritenuto
per avvenuto il 26.10.1990 senza tener conto di due certificazioni ospedaliere che protrassero la invalidità temporanea, prima di 20 e poi di 30 giorni, e dell'elemento soggettivo necessario per il decorso della prescrizione.
Il profilo di censura
che attiene la determinazione del termine complessivo necessario per la definizione amministrativa e che preclude il decorso del termine di prescrizione, profilo che precede anche logicamente gli altri, è infondato. La costante giurisprudenza di questa
Corte ha rilevato che la preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria sino all'esaurimento delle pratiche prescritte dal titolo V contenuta nell'art. 111, primo comma, del T.U.n.1124/65, comprende anche il ricorso amministrativo di cui al precedente
art. 104, con il doppio termine di 60 gg. e cioé i 120 gg. invocati dal ricorrente; consegue che la fissazione di un termine massimo di cui al terzo comma per la liquidazione di 150 gg. per il procedimento previsto dall'art. 104 è necessariamente
comprensiva del doppio termine previsto da questo articolo, (cfr. Cass nn. 2515 del 1997, 12968 del 1995, 8232 del 1994, 2662 del 1991).
Segue logicamente l'esame del terzo profilo di censura, con il quale si critica la sentenza impugnata per avere
fatto decorrere il termine di prescrizione dal consolidamento dei postumi senza tener conto delle certificazioni ospedaliere che hanno prolungato la invalidità temporanea oltre il termine del ritenuto consolidamento (26.10.1990) e che ponevano in dubbio,
almeno sul piano soggettivo, l'avvenuto consolidamento.
La censura è fondata. In tema di decorso del termine di prescrizione la giurisprudenza di questa Corte, adeguandosi ai principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del
1988, ha ritenuto che esso prenda a decorrere solo ove vi sia certezza dell'esistenza dello stato morboso, ovvero, per gli infortuni, del consolidamento dei postumi, del superamento della soglia invalidante ed infine della conoscibilità da parte
dell'assicurato delle predette circostanze, cfr. Cass. nn. 4916 del 1997, 10249 e 11364 del 1995. La motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente in quanto fissa la data del consolidamento dei postumi in data anteriore a due certificazioni
mediche che protraevano la invalidità temporanea ed escludevano implicitamente il consolidamento, senza alcuna motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere dette certificazioni. Alle insufficienze dell'accertamento sul piano
oggettivo si aggiunge l'assoluta carenza della motivazione sul piano soggettivo, e cioé sulla conoscibilità del consolidamento dei postumi da parte del Mastrocesare già il 26.10.1990, malgrado che proprio il certificato rilasciatogli in detta data ed
altro successivo, prescrivessero ulteriori cure, escludendo con ciò l'avvenuto consolidamento. Essendo il punto decisivo, l'insufficienza della motivazione vizia la sentenza ex art 360 n. 5 c.p.c..
Anche fondato è il terzo profilo della censura con
il quale si denuncia l'errore di diritto di avere ritenuto che ai fini della prescrizione di cui all'art. 112 T.U. n. 1124 del 1965 l'istituto della interruzione del decorso del termine, di cui all'art. 2943-2945 c.c., operi solo per effetto dell'inizio
dell'azione giudiziaria.
Va al riguardo premesso che alla data della sentenza impugnata la tesi dell'applicabilità delle norme ordinarie sulla interruzione alla speciale prescrizione in oggetto era stata sostenuta non soltanto dalla sentenza di
questa Corte n. 2904 del 1984, indicata come isolata dal Tribunale, ma anche dalle sentenze n. 4367 del 1984, n. 5038 del 1989, n. 12604 del 1991, ed ulteriormente confermata dalle sentenze n. 516 e 3765 del 1998. Infine, componendo il contrasto, le
SS.UU. della Corte con sentenza del 16.11.1999 n. 783 hanno affermato: "La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice
civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva (prevista dall'art. 111 secondo comma del citato decreto) escluda l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione
dei procedimento amministrativo di liquidazione." A questo principio, non essendo state esposte ragioni contrarie, si uniforma il Collegio.
In conclusione in accoglimento del secondo e terzo profilo del motivo la sentenza impugnata, che ha motivato
insufficientemente in ordine alla data del consolidamento dei postumi dell'infortunio sul lavoro ed ha omesso di motivare sulla conoscenza ovvero sulla normale conoscibilità di detto evento da parte dell'assicurato, punto decisivo in ordine
all'accertamento del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965, e che inoltre ha erroneamente ritenuto che il medesimo termine non sia soggetto alle cause di interruzione di cui all'art. 2943
c.c., va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro tribunale, quale giudice di appello, che si designa nel dispositivo. Il Tribunale nel giudicare si atterrà al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella massima sopra
trascritta.
Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385 terzo comma c.p.c di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN
DATA 2 GIU. 2000.