stampa questa pagina

Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2002, n. 15289

Svolgimento del processo


Il 12.4.1992 un ciclomotore condotto dalla minore Nappi Sara venne a collisione con un'autovettura condotta dal proprietario Giocondo Salvatore ed assicurata dal Lloyd Nazionale in liquidazione coatta amministrativa. Per effetto dello scontro la minore subì lesioni personali, onde i suoi genitori (Nappi Raffaele e Lodato Giuseppina), esercenti la potestà, convennero dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il Giocondo, il Lloyd Nazionale in liquidazione e la Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per conseguire il risarcimento dei danni.
Contumaci il Giocondo e la Assicurazioni Generali, il Lloyd in liquidazione resistette alla domanda. Assunte una prova testimoniale ed una consulenza medico-legale, il Tribunale, con sentenza del 25.10.1996, rigettò la domanda. Su appello della Nappi Sara, nel frattempo divenuta maggiorenne, e dei suoi genitori la Corte di Salerno, nella persistente contumacia della Assicurazioni Generali, sentiti nuovamente i testi escussi in primo grado, con sentenza del 30.7.1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva del Giocondo, lo ha condannato, in solido con la Assicurazioni Generali, al pagamento, in favore della Nappi Sara, della somma di L. 38.125.000, di cui L. 34.125.000 per danno biologico e L. 4.000.000 per danno morale, oltre agli "interessi sulla somma iniziale di L. 30.649.000, annualmente rivalutata", osservando che la percentuale di invalidità della infortunata, stimata dal consulente nel 18%, andava ridotta al 10%, onde assumeva rilevanza solo per la liquidazione del danno biologico. Ricorrono i Nappi e la Lodato con sette motivi, illustrati anche da memoria. Il Lloyd. Nazionale in liquidazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione


Con i primi due motivi della impugnazione principale che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti lamentano che senza adeguata motivazione la Corte di merito abbia ritenuto che i postumi delle lesioni subite dalla Nappi Sara avessero determinato una percentuale di invalidità dell'infortunata pari al 10%, anziché la percentuale del 18% stimata dal consulente medico di ufficio. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale, considerando gli esiti delle lesioni descritti dal consulente, ha, con congrua e approfondita motivazione, ritenuto che essi non potessero considerarsi invalidanti nella misura stabilita dal consulente e le considerazioni con cui i ricorrenti intendono contrastare le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame di merito non possono assumersi in considerazione, essendo intese ad ottenere una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Col terzo motivo i ricorrenti principali lamentano che la Corte di merito, nel determinare l'importo del risarcimento col criterio del c.d. "punto di invalidità", non abbia tenuto conto della media dei precedenti giudiziari. La doglianza è priva di fondamento, giacché il criterio applicato è basato proprio sulla media dei precedenti giudiziari (Cass. 24.5.2001 n. 7084; Cass. 8.5.2001 n. 6396).
Con lo stesso motivo i ricorrenti principali lamentano che, nel prescegliere il valore del punto di invalidità, la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle particolarità del caso concreto. La doglianza è infondata, giacché la Corte di merito, con motivazione succinta ma esauriente, ha fatto esplicito riferimento al punto di invalidità previsto dalle tabelle valutative per lesioni analoghe a quelle subite dalla infortunata Nappi.
Col quarto motivo i ricorrenti principali lamentano che la Corte territoriale abbia immotivatamente denegato alla Nappi Sara il risarcimento del danno patrimoniale. La doglianza è infondata, giacché, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20.7.1993 n. 8066; Cass. 21.1.1995 n. 699) i postumi permanenti di piccola entità (cosiddetta "micropermanente"), i quali, cioé, non superino - come nella specie - la percentuale del 10% (Cass. 25.9.1997 n. 9399), hanno rilevanza non già come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute psicofisica della persona in sé considerata e rientrano, quindi, nella categoria del danno biologico.
Con lo stesso motivo i ricorrenti principali lamentano che la Corte distrettuale abbia liquidato il danno morale in misura esigua.
La doglianza è inammissibile per genericità, giacché i ricorrenti non chiariscono affatto le ragioni per cui il danno in argomento, che é suscettibile di valutazione meramente equitativa, avrebbe dovuto essere liquidato in misura maggiore.
Col quinto e col settimo connesso motivo i ricorrenti principali denunziano violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ., nonché vizi di motivazione. Lamentano che la Corte di merito non abbia liquidato, almeno equitativamente, le spese da loro sostenute. nell'occorso. La doglianza è infondata, perché la Corte di merito ha rigettato la domanda proposta al riguardo dai Nappi e dalla Lodato sull'esaustivo rilievo che di tali spese gli istanti non avevano fornito alcuna prova.
Col sesto e col settimo connesso motivo i ricorrenti principali denunziano violazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., nonché vizi di motivazione. Lamentano che la Corte territoriale non abbia attribuito all'infortunata gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, rivalutata con riferimento ai valori monetari correnti al momento della decisione. La doglianza è infondata. La Corte distrettuale si è in proposito attenuta alla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma definitivamente rivalutata, ma vanno calcolati con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si è incrementata nominalmente nel tempo (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712; Cass. 15.1.2001 n. 492; Cass. 10.3.2000 n. 2796; Cass. 26.4.1999 n. 4156).
Con gli stessi motivi i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia loro attribuito gli interessi legali al tasso corrente al momento della decisione, anziché al tasso corrente al momento del sinistro. La doglianza è priva di fondamento, giacché il danno da ritardo nella corresponsione del risarcimento può essere liquidato dal giudice attraverso la attribuzione degli interessi ad un tasso equitativamente decurtato rispetto alla misura legale (Cass. 27.7.2001 n. 10300; Cass. 14.2.2000 n. 1633) e tale liquidazione equitativa sfugge, per sua natura, al controllo di legittimità.
Col ricorso incidentale il Lloyd Nazionale in liquidazione denunzia violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella sua originaria formulazione). Lamenta, per quanto attiene alle modalità del sinistro, che la Corte di merito abbia indebitamente esaminato "ex novo" i testi escussi nel precedente grado ed abbia ammesso l'interrogatorio formale deferito al Giocondo dai Nappi e dalla Lodato nel giudizio di appello, quantunque quest'ultimo mezzo istruttorio fosse inteso all'acquisizione di una prova destituita del requisito della novità. Le doglianze sono infondate. La rinnovazione della prova testimoniale in grado di appello rientra nel potere discrezionale del giudice, che non può essere sottoposto ad alcun controllo in sede di legittimità (Cass. 4.3.1981 n. 1272; Cass. 28.7.1983 n. 5212). L'interrogatorio formale dedotto per la prima volta in appello era inteso all'acquisizione di una prova nuova, dovendo il requisito della novità della prova in appello ritenersi soddisfatto anche quando venga chiesta - come è avvenuto nella specie - l'ammissione in appello di un mezzo di prova di tipo nuovo in relazione a circostanze di fatto sulle quali sia stato espletato in primo grado un diverso mezzo probatorio (Cass. 30.5.1975 n. 2198).
Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.


La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 9.4.2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTT. 2002.