Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500
Svolgimento del processo
Con atto
notificato il 1.4.1996, Giorgio Vitali conveniva davanti al Tribunale di
Firenze ilComune di Fiesole per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
conseguenti al mancato inserimento, nel pianoregolatore generale adottato dal
Comune con deliberazione del 16.7.1971, tra le zone edificabili, dell'area
diproprietà dell'istante oggetto di convenzione di lottizzazione stipulata con
l'ente locale il 3/6/1964.Deduceva che il detto P.R.G. era stato annullato dal
Consiglio di Stato, con decisione del 22/1/1990, per difettodi motivazione
circa le ragioni che avevano indotto l'amministrazione a disattendere la
convenzione. Sostenevache, pur essendo venuta meno, per effetto di successiva variante
del P.R.G. adottata nel 1984, la possibilitàdi realizzare la convenzione,
dovevano essere risarciti i pregiudizi economici subiti nel periodo di vigenza
delpiano originario, che aveva illegittimamente impedito la realizzazione della
lottizzazione.
Il Comune
resisteva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel corso del
giudizio il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
Ha resistito
con controricorso il Vitali.
Entrambe le
parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con
l'istanza di regolamento preventivo deduce il ricorrente che la domanda di
risarcimentodel danno conseguente al mancato inserimento nel P.R.G. del Comune
di Fiesole, adottato nel 1971, tra le zone edificabili,dell'area di proprietà
del resistente oggetto di precedente convenzione di lottizzazione, stipulata
nel1964, E’ improponibile per difetto assoluto di giurisdizione.
Premette il
ricorrente, in punto di fatto, che, giusta variante al P.R.G. approvata nel
1984,per l'area di proprietà del Vitali era stata prevista destinazione
incompatibile con l'attuazione dellalottizzazione; che il P.R.G. del 1971 era
stato riadottato dal Comune, per la parte annullata dal Consiglio diStato, con
deliberazione del 20/3/1990, con specifica motivazione relativa al mancato
inserimento dell'area diproprietà del Vitali oggetto della convenzione di
lottizzazione del
Tanto
precisato, osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il
privato cheaspiri alla realizzazione di iniziative edificatorie è titolare, nei
confronti della P.A., di una posizionedi mero interesse
legittimo [1], e non già di diritto soggettivo perfetto, poiché a
fronte della posizione del privato visono le potestà pubblicistiche della P.A.
in materia di disciplina dell'assetto del territorio. Tale posizionenon muta
neppure a seguito della stipula di convenzione di lottizzazione, poiché questa
non determina lanascita di un diritto soggettivo nei confronti del Comune, che
mantiene il potere di mutare la disciplina dell'assettodel territorio, e quindi
di eliminare, con successive varianti dello strumento urbanistico generale, le
possibilitàedificatorie previste dalla convenzione di lottizzazione. Consegue
che, anche dopo la stipula della convenzionedi lottizzazione, l'aspettativa del
privato ad edificare concretamente (previo rilascio della concessione
edilizia)è sempre da qualificare in termini di interesse legittimo, sicché
l'eventuale illegittimo eserciziodel potere di pianificazione del territorio
deve essere denunciato davanti al giudice amministrativo. In tal sensorichiama
le sentenze di questa S.C. n. 4587/76; n. 4833/80; n. 2951/81; n. 442/88;
n.1589/90.
Osserva ancora
che non rileva l'avvenuto annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del
P.R.G.del 1971, nella parte in cui non recepiva la convenzione di
lottizzazione, destinando la relativa area a verdeagricolo, poiché, per
giurisprudenza costante, l'annullamento dell'atto amministrativo, denunciato
dal privatocome lesivo di un interesse legittimo, non è di per sé idoneo a
mutare la qualificazione della posizionedel privato nei confronti del potere di
cui l'atto è espressione, che, essendo all'origine di interesselegittimo, resta
tale. In tal senso richiama le sentenze n. 4833/80; n. 2951/81; n. 442/88; n.
1589/90; n. 3963/94;n. 10800/94.
Sostiene,
conclusivamente, che, avendo incontestabilmente natura di interesse legittimo
la posizionegiuridica soggettiva dedotta dell'attore a fondamento della domanda
di risarcimento dei danni, in applicazionedel remoto e costante orientamento
della S.C., che esclude la risarcibilità degli interessi legittimi, devenegarsi
la sussistenza di una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento e va
dichiarato il difetto assolutodi giurisdizione per improponibilità della
domanda. In tal senso richiama le sentenze n. 442/88; n. 7213/86;n. 4944/91; n.
3963/94.
2. Il ricorso
ripropone la questione della risarcibilità degli interessi legittimi, omeglio
il problema della configurabilità della responsabilità civile, ai sensi dell'art.
2043 c.c. [2], della P.A.per il risarcimento dei danni derivanti ai
soggetti privati dalla emanazione di atti o di provvedimenti
amministrativiillegittimi, lesivi di situazioni di interesse legittimo.
E’ noto che
questa S.C., con giurisprudenza definita dalla dottrina "monolitica"
oaddirittura "pietrificata", è costante da vari decenni nel fornire
una risposta sostanzialmentenegativa al quesito.
Ritengono
tuttavia queste S.U. di dover riconsiderare il proprio orientamento. Non
possono infattiessere ignorati: a) il radicale dissenso sempre manifestato
dalla quasi unanime dottrina, che ha criticato i presuppostidell'affermazione,
individuati nella tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c. e denunciato come
iniqua la sostanzialeimmunità della P.A. per l'esercizio illegittimo della
funzione pubblica che essa determina; b) il progressivoformarsi di una
giurisprudenza di legittimità volta ad ampliare l'area della risarcibilità ex
art.2043 c.c., sia nei rapporti tra privati, incrementando il novero delle
posizioni tutelabili, che nei rapporti traprivati e P.A., valorizzando il nesso
tra interesse legittimo ed interesse materiale sottostante (elevato ad
interessedirettamente tutelato); c) le perplessità più volte espresse dalla
Corte costituzionale circa l'adeguatezzadella tradizionale soluzione fornita all'arduo
problema (sent. n. 35/1980; ord. n. 165/1998); d) gli interventilegislativi di
segno opposto alla irrisarcibilità, culminati nel d.lgs. n. 80 del 1998, che,
nell'operareuna cospicua ridistribuzione della competenza giurisdizionale tra
giudice ordinario e giudice amministrativo inbase al criterio della
giurisdizione esclusiva per materia, ha attribuito in significativi settori al
giudice amministrativo,investito di giurisdizione esclusiva (comprensiva,
quindi, delle questioni concernenti interessi legittimi e dirittisoggettivi),
il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del"danno ingiusto".
1. Ripercorrendo la
giurisprudenza di questa S.C., può constatarsi che il principio
dellairrisarcibilità degli interessi legittimi si è formato e consolidato con
il concorso di due elementi,l'uno di carattere formale (o meglio processuale),
l'altro di carattere sostanziale: a) il peculiare assetto delsistema di riparto
della giurisdizione nei confronti degli atti della P.A. tra giudice ordinario e
giudice amministrativo,incentrato sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse
legittimo e caratterizzato dall'attribuzione ai due giudicidi diverse tecniche
di tutela (il giudice amministrativo, che conosce degli interessi legittimi,
può soltantoannullare l'atto lesivo dell'interesse legittimo, ma non può
pronunciare condanna al risarcimento in relazionealle eventuali conseguenze
patrimoniali dannose dell'esercizio illegittimo della funzione pubblica, mentre
il giudiceordinario, che pur dispone del potere di pronunciare sentenze di
condanna al risarcimento dei danni, non puòconoscere degli interessi
legittimi); b) la tradizionale interpretazione dell'art. 2043 c.c., nel senso
che costituisce"danno ingiusto" soltanto la lesione di un diritto
soggettivo, sul rilievo che l'ingiustizia del danno,che l'art. 2043 c.c. assume
quale componente essenziale della fattispecie della responsabilità civile,
vaintesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra
ius; non iure, nel sensoche il fatto produttivo del danno non debba
essere altrimenti giustificato dall'ordinamento giuridico; contraius,
nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e
garantita dall'ordinamentomedesimo nella forma del diritto soggettivo perfetto
(sent. n.4058/69; n.2135/72; 5813/85; n. 8496/94; n. 1540/95).
3.1 Il tema
della irrisarcibilità degli interessi legittimi è stato in primo
luogoaffrontato ed esaminato, da queste S.U., sotto il profilo del difetto di
giurisdizione.
In relazione a
fattispecie in cui il privato, ottenuto dal giudice amministrativo
l'annullamentodell'atto lesivo di una posizione avente la originaria
consistenza di interesse legittimo, aveva proposto davantial giudice ordinario
domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione di detta posizione
giuridica soggettiva(rimasta immutata nel suo originario spessore malgrado
l'annullamento del provvedimento negativo, poichéquesto si limita a
ripristinare la situazione antecedente), le S.U., in sede di regolamento
preventivo, hanno costantementedichiarato il difetto assoluto di giurisdizione.
Hanno invero
tratto argomento dall'avvenuto esaurimento della tutela erogabile in
virtùdell'ordinamento, poiché il giudice amministrativo aveva ormai fornito la
tutela rimessa al suo potere,mentre davanti al giudice ordinario non poteva
essere proposta domanda di risarcimento del danno da lesione diposizione avente
la consistenza dell'interesse legittimo, non essendo prevista dall'ordinamento,
alla stregua delquale doveva essere vagliata la pretesa secondo il criterio del
c.d. petitum sostanziale (costantementeapplicato da questa S.C.),
l'invocata tutela, perché riservata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ai soli
dirittisoggettivi (in tal senso: sent. n.1484/81; n. 4204/82; n. 6776/83; n.
5255/84; n. 436/88; n. 2723/91 n. 4944/91;n. 7550/91; n. 1186/97).
In senso
critico si è osservato, peraltro, che l'adozione di una pronuncia siffatta
ecioè di una decisione che afferma l'inesistenza del diritto azionato, resa in
sede di regolamento preventivodetermina, di fatto, una anticipata decisione
sfavorevole sul merito.
Va ancora
ricordato che, nella diversa ipotesi in cui la pretesa risarcitoria fosse stata
azionatadavanti al giudice ordinario prima di aver ottenuto dal giudice amministrativo
l'annullamento dell'atto lesivo,la giurisprudenza di queste S.U. ha invece
dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosidi fronte
al provvedimento autoritativo solo interessi legittimi (in tal senso: sent.
n.1917/90; n.8586/91; n.2857/92; n.10800/94; n.5520/96; n.9478/97).
I noti limiti
della giurisdizione amministrativa determinavano tuttavia la necessaria
limitazionedella successiva pronuncia del giudice amministrativo alla sola
pronuncia di annullamento, con conseguente riproposizionedella situazione
dianzi illustrata.
3.2. Secondo
un diverso indirizzo di queste S.U., manifestatosi in tempi pi— recenti, la
questionerelativa alla risarcibilità degli interessi legittimi non attiene
propriamente alla giurisdizione, bensìcostituisce questione di merito.
Si è infatti
affermato che con la proposizione di una domanda di risarcimento la
parteistante fa valere un diritto soggettivo, sicché bene la domanda é proposta
davanti al giudice ordinario,che, in linea di principio, è giudice dei diritti
(a parte i casi di giurisdizione esclusiva), al qualespetta stabilire,
giudicando nel merito, sia se tale diritto esista e sia configurabile, sia se
la situazione giuridicasoggettiva dalla cui lesione la parte sostenga esserle
derivato danno sia tale da determinare, a carico dell'autoredel comportamento
illecito, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria (in tal senso: sent.
n.10453/97; n. 1096/98;ma già in precedenza, per l'affermazione che si tratta
di questione di merito e non di giurisdizione, sent.n.6667/92; n.8836/94;
n.5477/95; n.1030/96).
Va comunque
rilevato che, in forza di tale indirizzo (che appare essenzialmente rivolto a
delimitare,restringendoli, i confini del regolamento preventivo, e non già ad
incidere sul tema di fondo della risarcibilitàdegli interessi legittimi), la
decisione rimessa al giudice di merito risulta comunque vincolata (e di segno
negativo),in ragione della persistente vigenza del principio che vuole limitata
la risarcibilità ex art. 2043 c.c.al solo danno da lesione di diritti
soggettivi (non espressamente contrastato dalle dette decisioni).
3.3. Può
constatarsi, quindi, che i due menzionati orientamenti approdano entrambi
almedesimo risultato negativo circa la questione della risarcibilità dei danni
conseguenti alla lesione dell'interesselegittimo: a) nel primo caso, è la
stessa S.C., in sede di regolamento preventivo, a negare
(anticipatamente)l'accesso alla tutela; b) nel secondo, la decisione negativa è
soltanto differita, essendo rimessa al giudicedel merito l'adozione di una
pronuncia dal contenuto già prefigurato.
Ed in entrambi
i casi, in definitiva, l'ostacolo insormontabile è costituito da una ragionedi
ordine sostanziale, e cioè dalla tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c., che
identifica il "dannoingiusto" con la lesione di un diritto
soggettivo.
Ora, non può
negarsi che dal descritto stato della giurisprudenza deriva una
notevolelimitazione della responsabilità della P.A. nel caso di esercizio
illegittimo della funzione pubblica cheabbia determinato diminuzioni o
pregiudizi alla sfera patrimoniale del privato. Ma una siffatta isola di
immunitàe di privilegio, va ancora rilevato, mal si concilia con le più
elementari esigenze di giustizia.
Queste S.U.
ritengono quindi di dover affrontare alla radice il problema, riconsiderando la
tradizionaleinterpretazione dell'art. 2043 c.c., che identifica il "danno
ingiusto" con la lesione di un dirittosoggettivo.
Interpretazione
che, è bene precisarlo subito, pur costantemente riaffermata in terminidi
principio, è stata poi frequentemente disattesa (o meglio aggirata) da una
cospicua giurisprudenza, cheha realizzato, di fatto, un notevole ampliamento
dell'area della risarcibilità dei danni ex art. 2043 c.c.,ponendo così le
premesse per il definitivo abbandono dell'interpretazione tradizionale.
Di tale
percorso è opportuno ripercorrere i punti salienti.
4. E’ noto che
la giurisprudenza di questa S.C. ha compiuto una progressiva erosione
dell'assolutezzadel principio che vuole risarcibile, ai sensi dell'art. 2043
c.c., soltanto la lesione del diritto soggettivo,procedendo ad un costante
ampliamento dell'area della risarcibilità del danno aquiliano, quantomeno
neirapporti tra privati.
Un primo
significativo passo in tale direzione è rappresentato dal riconoscimento dellarisarcibilità
non soltanto dei diritti assoluti [3], come si riteneva
tradizionalmente, ma anche dei diritti relativi (va ricordataanzitutto la sent.
n. 174/71, alla quale si deve la prima affermazione del principio,
successivamente ribaditada varie pronunce, che esprimono un orientamento ormai
consolidato: sent. n. 2105/80; n. 555/84; n. 5699/86; n.9407/87).
E’ quindi
seguito il riconoscimento della risarcibilità di varie posizioni giuridiche,che
del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di
volta in volta elevava alladignità di diritto soggettivo: è il caso del c.d.
diritto all'integrità del patrimonio o allalibera determinazione negoziale, che
ha avuto frequenti applicazioni (sent. n. 2765/82; n. 4755/86; n. 1147/92;n.
3903/95), ed in relazione al quale è stata affermata, tra l'altro, la
risarcibilità del dannoda perdita di chance, intesa come probabilità
effettiva e congrua di conseguire un risultato utile,da accertare secondo il
calcolo delle probabilità o per presunzioni (sent. n. 6506/85; n.6657/91;
n.781/92;n.4725/93).
Ma ancor più
significativo è stato il riconoscimento della risarcibilitàdella lesione di
legittime aspettative di natura patrimoniale nei rapporti familiari (sent. n.
4137/81; n. 6651/82;n. 1959/95), ed anche nell'ambito della famiglia di fatto
(sent. n. 2988/94), purché si tratti, appunto,di aspettative qualificabili come
"legittime" (e non di mere aspettative semplici), in relazione siaa
precetti normativi che a principi etico-sociali di solidarietà familiare e di
costume.
Siffatta
evoluzione giurisprudenziale è stata condivisa nella sostanza dalla
dottrina,che ha apprezzato le ragioni di giustizia che la ispiravano, ma ha
tuttavia avuto buon gioco nel rilevare che laS.C., pur riaffermando il
principio dell'identificazione del "danno ingiusto" con la lesione
del dirittosoggettivo, in pratica lo disattendeva sempre più spesso,
"mascherando" da diritto soggettivosituazioni che non avevano tale
consistenza, come il preteso diritto all'integrità del patrimonio, le
aspettative,le situazioni possessorie.
La via maestra
che la dottrina suggeriva era invece quella di prendere atto che l'art. 2043
c.c.non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie
(di divieto), ma racchiude in séuna clausola generale primaria, espressa dalla
formula "danno ingiusto", in virtù della qualeè risarcibile il danno
che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi
aiquali l'ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili
(esulanti dalle tematiche del risarcimento),attribuisce rilevanza.
5. Maggior
resistenza ha mostrato invece la giurisprudenza di questa S.C. in riferimento
allarisarcibilità degli interessi legittimi.
Ma anche sotto
tale profilo risulta che la soluzione negativa ha visto progressivamente
ristrettoil suo ambito di applicazione, grazie ad operazioni di trasfigurazione
di alcune figure di interesse legittimoin diritti soggettivi, con conseguente
apertura dell'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., a
questiultimi tradizionalmente riservata.
Ciò è stato
possibile focalizzando l'attenzione sull'interesse materiale sotteso(o
correlato) all'interesse legittimo. L'interesse legittimo non rileva infatti
come situazione meramente processuale,quale titolo di legittimazione per la
proposizione del ricorso al giudice amministrativo, del quale non sarebbequindi
neppure ipotizzabile lesione produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche
natura sostanziale, nel sensoche si correla ad un interesse materiale del
titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificioo di
insoddisfazione) può concretizzare danno.
Anche nei
riguardi della situazione di interesse legittimo l'interesse effettivo che l'ordinamentointende
proteggere è pur sempre l'interesse ad un bene della vita: ciò che caratterizza
l'interesselegittimo e lo distingue dal diritto soggettivo è soltanto il modo o
la misura con cui l'interesse sostanzialeottiene protezione.
L'interesse legittimo
va quindi inteso (ed ormai in tal senso viene comunemente inteso) comela
posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della
vita oggetto di un provvedimentoamministrativo e consistente nell'attribuzione
a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto eserciziodel potere,
in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene.
In altri
termini, l'interesse legittimo emerge nel momento in cui l'interesse del
privato adottenere o a conservare un bene della vita viene a confronto con il
potere amministrativo, e cioè con ilpotere della P.A. di soddisfare l'interesse
(con provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell'istante),o di
sacrificarlo (con provvedimenti ablatori).
Si delinea
così, in riferimento alle diverse forme della protezione, la distinzione,
ormaiacquisita e di uso corrente, tra "interessi oppositivi" ed
"interessi pretensivi", secondoche la protezione sia conferita al
fine di evitare un provvedimento sfavorevole ovvero per ottenere un provvedimentofavorevole:
i primi soddisfano istanze di conservazione della sfera giuridica personale e
patrimoniale del soggetto;i secondi istanze di sviluppo della sfera giuridica
personale e patrimoniale del soggetto.
Altre
distinzioni sono certamente configurabili, in relazione a diversi profili -
atteso chela categoria dell'interesse legittimo si palesa unitaria solo con
riferimento all'accesso alla giurisdizione generaledi legittimità del giudice
amministrativo, e cioè ai fini dell'annullamento in sede giurisdizionaledel
provvedimento illegittimo, mentre si diversifica ed assume varie configurazioni
se considerata a fini diversi,ivi compreso quello della eventuale tutela
risarcitoria - ma soltanto a quella suindicata ritiene il Collegio dilimitare
la sua attenzione, in ragione della rilevanza che ha assunto, come subito si
vedrà, nel tema inesame.
5.1 Con
riferimento agli interessi legittimi, la giurisprudenza di questa S.C., pur
riaffermandonein linea di principio la irrisarcibilità (non già per ragioni
inerenti alla sua essenza, ma) qualenecessario corollario della lettura
tradizionale dell'art. 2043 c.c., ha manifestato una tendenza
progressivamenteestensiva dell'area della risarcibilità (dei danni derivanti
dalla lesione di alcune figure di interesselegittimo) nel caso di esercizio
illegittimo della funzione pubblica mediante attività giuridiche.
Nessun limite
è stato invece ravvisato, come è noto, in relazione ai comportamentimateriali
della P.A., indiscussa fonte di responsabilità aquiliana (possono ricordarsi le
seguenti pronunce:sent. n. 737/70; n. 2851/76; n. 9550/92; n. 3939/96).
Ed ulteriore
estensione del principio ha riguardato la violazione dei c.d. limiti esterni
delladiscrezionalità, ravvisata in ipotesi in cui
La tecnica è
stata assai simile a quella, già descritta, utilizzata per ampliarel'area della
risarcibilità ex art. 2043 c.c. nei rapporti tra privati, e cioè l'elevazione
di determinatefigure di interessi legittimi (diversificate per contenuto e
forme di protezione) a diritti soggettivi.
Ciò si
verifica, infatti, quando si ammette la risarcibilità del c.d. diritto
affievolito,e cioè dell'originaria situazione di diritto soggettivo incisa da
un provvedimento illegittimo che sia statopoi annullato dal giudice
amministrativo con effetto ripristinatorio retroattivo (in tal senso, tra le
pronuncerisalenti: sent. n. 543/69; n. 5428/79; tra quelle più recenti: sent.
n. 12316/92; n. 6542/95). La vicendapuò invero essere anche intesa in termini
di tutela di un "interesse legittimo oppositivo", considerandoche il
provvedimento illegittimo estingue il diritto soggettivo, ed il privato riceve
tutela grazie alla facoltàdi reazione propria dell'interesse legittimo, prima
davanti al giudice amministrativo, per l'eliminazione dell'atto,e
successivamente davanti al giudice ordinario che dispone del potere di condanna
al risarcimento, per la riparazionedelle ulteriori conseguenze patrimoniali
negative.
L'esigenza di
ravvisare un diritto soggettivo che rinasce è palesemente dettata
dallanecessità di muoversi nell'area tradizionale dell'art. 2043 c.c.
Ed analoga
considerazione può valere in relazione all'ipotesi (che costituisce sviluppodi
quella precedente) della c.d. riespansione della quale beneficia anche il
diritto soggettivo (non originarioma) nascente da un provvedimento
amministrativo, qualora sia stato annullato il successivo provvedimento
caducatoriodell'atto fonte della posizione di vantaggio (tra le più rilevanti
decisioni che accolgono tale ricostruzione,apparsa alla dottrina alquanto
"barocca, possono ricordarsi: sent. n. 5145/79; sent. n. 5027/92; sent.
n.2443/83; sent. n. 656/86; sent. n. 2436/97; sent. n. 3384/98). Anche
nell'ambito di tale vicenda può inverorilevarsi che il privato, una volta
acquisita in forza del provvedimento amministrativo (di concessione,
autorizzazione,licenza, ammissione, iscrizione e così via) la posizione di
vantaggio, risulta titolare di un "interesselegittimo oppositivo"
alla illegittima rimozione della detta situazione, del quale si avvale
utilmente siaper eliminare l'atto, sia per ottenere la reintegrazione
dell'eventuale pregiudizio patrimoniale sofferto (rivolgendosiin successione ai
due diversi giudici, poiché nessuno dei due è titolare di giurisdizione
piena:ed è palese la macchinosità del sistema che, di regola, richiede tempi
lunghissimi). Vale, anchein riferimento a tale ulteriore ipotesi,
l'osservazione già svolta circa le ragioni che imponevano di ravvisareun
diritto soggettivo.
5.2. Da quanto
detto emerge un assetto giurisprudenziale caratterizzato dalla limitazione
dellatutela piena (di annullamento e, successivamente, risarcitoria, nelle due
diverse sedi) ai soli "interessilegittimi oppositivi" (elevati a
diritti soggettivi mediante operazioni di trasfigurazione), con
esclusione,quindi, dei soli "interessi legittimi pretensivi" (che
invece una autorevole dottrina avrebbe voluto"promuovere",
considerandoli come "diritti in attesa di espansione"). E’ questo il
caso, emblematico,della c.d. aspettativa edilizia: la giurisprudenza di questa
S.C. dopo aver ravvisato nello ius aedificandiuna posizione di diritto
soggettivo (sent. n. 1324/61; n. 800/63), ha infatti successivamente
qualificato comeinteresse legittimo (pretensivo) la posizione del privato che
aspiri al rilascio della licenza edilizia (possonoricordarsi, ad esempio: sent.
n. 1589/90; n. 2382/92; n. 3732/94). Posizione che non muta la sua originaria
consistenzaanche nel caso in cui il provvedimento di diniego venga annullato,
poiché l'eliminazione dell'atto negativoriproduce la situazione preesistente,
suscettiva di evolversi in senso favorevole o sfavorevole in relazione
all'eserciziodel potere amministrativo di accogliere o disattendere le istanze
di sviluppo della sfera giuridica dell'istante.
Ma anche
l'affermazione testé enunciata, circa l'irrisarcibilità degli
interessilegittimi pretensivi va rettificata, per negarne l'assolutezza. Nella
giurisprudenza di questa S.C. è datoinfatti individuare anche ipotesi nelle
quali è stata riconosciuta la risarcibilità di interessilegittimi pretensivi:
si tratta dei casi, puntualmente segnalati dalla dottrina, degli interessi
legittimi pretensivilesi da fatto-reato (sent. n. 5813/85 e n. 1540/95,
entrambe relative ad ipotesi di aspettative di avanzamentodi carriera o di
assegnazione di funzioni superiori da parte di pubblici dipendenti, frustrate
da procedure concorsualiirregolari nelle quali era stata ravvisata ipotesi di
reato: in tal caso il limite tradizionale dell'art. 2043c.c. è stato superato
applicando l'art. 185 c.p., che non richiede l'ingiustizia del danno).
E va ancora
ricordato che, ritenendosi configurabile una posizione di interesse legittimo
(pretensivo)anche nei rapporti tra privati, questa S.C., va riconosciuto la
risarcibilità della lesione di tale posizioneper effetto dell'illegittimo
esercizio di "poteri privati" (nella specie nell'ambito di un
rapporto dilavoro con un ente pubblico economico) (sent. n. 5668/79).
5.3. Può
quindi concludersi, in esito alla compiuta rassegna (meramente
esemplificativa,e quindi senza pretese di completezza), che anche il principio
della irrisarcibilità degli interessi legittimi(pretensivi, in quanto per
quelli oppositivi il limite è stato superato con le tecniche sopra
descritte),malgrado sia tenacemente ribadito, risulta meno granitico di quanto
comunemente si ritiene.
Una nuova
lettura della giurisprudenza di questa S.C., più attenta a coglierne la
progressivaevoluzione, consente quindi di ritenere che il principio risulta
ormai vacillante, e che sono maturi i tempi peruna sua radicale revisione,
cogliendo l'intimo significato di una linea di tendenza già presente in
singolepronunce di questa S.C. (nella quale non sono mancate espresse
sollecitazioni a superare l'orientamento tradizionale:v., in tal senso, l'obiter
della sentenza n. 4083/96, al quale la dottrina ha dato particolare
risalto,leggendolo come sintomo di un disagio interno alla C.S. a fronte della
perdurante riaffermazione del principionegativo).
6. Concorrono
altresì a giustificare un ripensamento della soluzione negativa i vari
interventidi segno contrario all'affermato principio dell'irrisarcibilità degli
interessi legittimi che si rinvengononella recente legislazione.
6.1. Va
anzitutto ricordato il riconoscimento, sotto la spinta dell'ordinamento
comunitario,dell'azione di risarcimento (davanti al giudice ordinario previo
annullamento dell'atto ad opera del giudice amministrativo)ai soggetti che
abbiano subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto
comunitario in materiadi appalti pubblici di lavori o di forniture (art. 13
della legge n. 142 del 1990, di recepimento della direttivacomunitaria n.
665/89, la cui disciplina è stata successivamente estesa agli appalti di
servizi ed ai c.d.settori esclusi; la disposizione è stata peraltro abrogata
dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998).
Sul rilievo
che il diritto comunitario non conosce la distinzione tra diritti soggettivi ed
interessilegittimi e che nella suindicata materia il privato (secondo il nostro
ordinamento) è titolare di posizionidi interesse legittimo, si è sostenuto che
la menzionata normativa avrebbe introdotto nel nostro ordinamentouna ipotesi di
risarcibilità di interessi legittimi, e si è suggerito di riconoscerle forza
espansivaultrasettoriale, così conformando l'ordinamento interno a quello
comunitario (il cui primato è ormaiincontroverso) ed evitando disparità di
trattamento, nell'ordinamento interno, nell'ambito della generalefigura
dell'interesse legittimo.
Il
suggerimento non è stato tuttavia accolto da questa S.C., che ha ritenuto di
attribuirealla suindicata normativa carattere eccezionale, traendone conferma
del principio, costantemente affermato, dellairrisarcibilità, non suscettivo di
essere posto in discussione da una norma dettata con riferimento ad
unospecifico settore (sent. n. 2667/93; n. 3732/94; n. 10800/94).
Si tratta
tuttavia di un indirizzo formatosi in riferimento al contingente assetto del
dirittopositivo, suscettivo quindi di riconsiderazione a fronte di successive
modifiche dell'ordinamento: e modificheconsistenti si sono in effetti
verificate, come ora si vedrà.
6.2. In
contrapposizione al diniego, opposto da questa S.C. con le suindicate sentenze,
di rivedereil tradizionale orientamento negativo, si rinvengono anzitutto, sul
piano legislativo, ulteriori tentativi di ampliamentodella responsabilità
civile della P.A. per danni conseguenti all'esercizio illegittimo della
funzione pubblica.
Tra questi va
menzionato, a titolo esemplificativo, quello perseguito dall'art. 32 della
leggen. 109 del 1994, recante la previsione del rimedio risarcitorio, nelle
forme di cui al citato art. 13 della leggen. 142 del
Merita un
cenno anche l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 101 del 1993, che prevedeva la
responsabilitàdel soggetto responsabile del procedimento per i danni arrecati
al singolo per il ritardo nel rilascio della concessioneedilizia, ma che non
trovò conferma nella legge di conversione n. 493 del 1993 (un esauriente
catalogo degliinterventi legislativi, non approdati ad esito positivo, è
racchiuso nell'ord. n. 165 del 1998 della Cortecostituzionale, che ne
sottolinea comunque la natura "settoriale").
Non vale
opporre che si tratta di iniziative che, per varie ragioni, non hanno avuto
realizzazione,poiché anche tali interventi, solo tentati, dimostrano
l'esistenza di una situazione in via di evoluzione,contrassegnata dalla
consapevolezza del legislatore circa l'inadeguatezza della soluzione offerta
dalla giurisprudenzain materia di responsabilità civile della P.A. per
l'esercizio illegittimo della funzione pubblica.
6.3. In tale
quadro evolutivo si inserisce appunto, con indubbia forza innovativa, la
disciplinaintrodotta dal d.lgs. n. 80 del 1998, con il quale è stata data
attuazione alla delega contenuta nell'art.11, comma 4, lettera g), della legge
n. 59 del 1997, che aveva previsto la devoluzione al giudice ordinario ditutte
le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A. (già
attribuite alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo), e la
contestuale estensione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativoalle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle concernenti il risarcimentodei danni, in
materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici.
L'art. 29 del
d.lgs. n. 80 del 1998 (che ha sostituito l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993)
hainvero devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la
quasi totalità delle controversierelative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni (già riservate alla giurisdizioneesclusiva del
giudice amministrativo), con potere di disapplicazione, in via incidentale,
degli atti amministrativipresupposti, se illegittimi (con esclusione della c.d.
pregiudizialità amministrativa nel caso di contemporaneapendenza del giudizio
di impugnazione dell'atto davanti al giudice amministrativo: art. 68, comma 1,
nel nuovotesto), e di adozione di tutti i provvedimenti di accertamento,
costitutivi, estintivi e di condanna (art. 68,comma 2, nel nuovo testo).
A loro volta gli
artt. 33 e 34 hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativotutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33)
nonché quelle aventi per oggetto gli atti,i provvedimenti ed i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (art.
34),mentre l'art. 35, comma
Risulta in tal
modo compiuta dal legislatore una decisa scelta nel senso del superamento
deltradizionale sistema del riparto della giurisdizione in riferimento alla
dicotomia diritto soggettivo-interesselegittimo, a favore della previsione di
un riparto affidato al criterio della materia. In particolare, per
quantoconcerne il giudice amministrativo, viene delineata una nuova
giurisdizione esclusiva su determinate materie (dirilevante interesse sociale
ed economico): nuova (rispetto a quella preesistente) perché nel contempo
esclusiva,nel significato tradizionale di giurisdizione amministrativa
indifferentemente estesa alla cognizione degli interessilegittimi e dei
diritti, e piena, in quanto non più limitata all'eliminazione dell'atto
illegittimo, maestesa alla reintegrazione delle conseguenze patrimoniali
dannose dell'atto, perché comprensiva del poteredi disporre il risarcimento del
"danno ingiusto" (già precluso dall'art. 7, comma 3, della leggen.
1034 del 1971, che riservava al giudice ordinario, anche nelle materie
attribuite alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, le questioni
relative ai diritti patrimoniali conseguenziali, comunemente identificaticon il
risarcimento del danno, e che è stato abrogato in tale parte dall'art. 35,
comma 4, con conseguenteestensione dei poteri del giudice amministrativo anche
nelle ulteriori ipotesi di giurisdizione esclusiva previsteda altre norme
precedenti).
Ora, non può
negarsi che la suindicata disciplina incide in modo significativo sul temadella
risarcibilità degli interessi legittimi, sia sotto il profilo strettamente
processuale, concernenteil riparto delle competenze giurisdizionali, sia sotto
il profilo sostanziale, in quanto coinvolge il generaletema dell'ambito della
responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Per quanto
riguarda il primo profilo, va osservato, in primo luogo, che l'opzione a favore
diuna estensione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, per la cui
individuazione rileva la materia e non giàla qualificazione della posizione
giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo o di diritto
soggettivo,determina una sensibile attenuazione della generale rilevanza della
distinzione tra le due figure (che pur permanenei settori non coperti dalla
giurisdizione esclusiva, sicché la categoria dell'interesse legittimo continuaa
porsi come figura essenziale - ed unitaria - ai fini dell'accesso alla
giurisdizione amministrativa di annullamento);in secondo luogo, che la scelta,
compiuta dal legislatore, di realizzare davanti al giudice amministrativo,
insede di giurisdizione esclusiva, con cognizione estesa indifferentemente agli
interessi legittimi ed ai dirittisoggettivi, in riferimento a vasti e rilevanti
settori della vita sociale ed economica (i pubblici servizi, l'urbanisticae
l'edilizia), la concentrazione di una tutela potenzialmente esaustiva per la
posizione soggettiva lesa dall'esercizioillegittimo della funzione pubblica,
sembra implicare la volontà di equiparare, quanto a tutela giurisdizionale,le
due posizioni (che, è bene ribadirlo, gli artt. 24 e 113 Cost. pongono su un
piano di pari dignità),e di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale,
evitando la necessità del successivo ricorsoa due giudici diversi (che
costituisce grave limitazione dell'effettività della tutela giurisdizionale,ed
il cui abbandono, espressamente ribadito anche in relazione alla nuova
giurisdizione del lavoro dall'art. 29del d.lgs. n. 80 del 1998, non può che
essere salutato con favore).
Quanto al
secondo profilo, va rilevato che di particolare interesse è il richiamo,
contenutonell'art. 35, comma 1, nella parte in cui estende la tutela anche al~
risarcimento dei danni, alla clausola "dannoingiusto". E’ infatti
inequivocabile il riferimento all'analoga espressione che si rinviene nell'art.
2043c.c., ma non può negarsi che l'effettuato richiamo si presta ad una duplice
lettura: a) nel senso che illegislatore abbia avuto presente il "danno
ingiusto" come inteso dalla giurisprudenza "pietrificata"della
S.C., e quindi come lesione dei soli diritti soggettivi; b) nel senso che la
formula "danno ingiusto"sia stata consapevolmente impiegata
nell'accezione più ampia, che pur vive nelle opinioni della generalitàdella dottrina
e che il legislatore aveva già in precedenza mostrato di voler fare propria,
con tentatividi scarsa efficacia.
Si conferma,
quindi, la già avvertita esigenza di affrontare alla radice il
problema,compiendo una scelta tra le due contrapposte letture dell'art. 2043
c.c., incentrate sulla diversa qualificazionedel "danno ingiusto".
7. Una
indiretta sollecitazione nel suindicato senso si può cogliere, d'altra parte,
anchenelle già ricordate pronunce con le quali
Il monito, o
l'invito, ancorché riferito al legislatore, non può infatti non coinvolgereanche
questa S.C., poiché anche alla giurisprudenza di legittimità è consentito di
intervenirecon efficacia nella dibattuta questione, nell'esercizio del suo
potere di interpretare le norme, procedendo a riconsiderarela tradizionale
interpretazione del concetto di "danno ingiusto".
8. E’ noto che
l'opinione tradizionale, formatasi dopo l'entrata in vigore del codice
civiledel 1942, secondo la quale la responsabilità aquiliana si configura come
sanzione di un illecito, si fondasulle seguenti affermazioni: l'art. 2043 c.c.
prevede l'obbligo del risarcimento del danno quale sanzione per unacondotta che
si qualifica come illecita, sia perché contrassegnata dalla colpa del suo
autore, sia perchélesiva di una posizione giuridica della vittima tutelata erga
omnes da altra norma primaria; l'ingiustiziamenzionata dall'art. 2043 c.c.
è male riferita al danno, dovendo piuttosto essere considerata attributodella
condotta, ed identificata con l'illiceità, da intendersi nel duplice senso
suindicato; la responsabilitàaquiliana postula quindi che il danno inferto
presenti la duplice caratteristica di essere contra ius, ecioè lesivo di
un diritto soggettivo (assoluto), e non iure, e cioè derivante da un
comportamentonon giustificato da altra norma.
In senso
contrario, aderendo ai rilievi critici che la dottrina assolutamente prevalente
ha mossoalle suindicate affermazioni, può tuttavia osservarsi, per un verso,
che non emerge dal tenore letteraledell'art. 2043 c.c. che oggetto della tutela
risarcitoria sia esclusivamente il diritto soggettivo (e tantomenoil diritto
assoluto, come ha convenuto la giurisprudenza di questa S.C. con la sentenza n.
174/71, con orientamentodivenuto poi costante); per altro verso, che la
scissione della formula "danno ingiusto", per riferirel'aggettivazione
alla condotta, costituisce indubbia forzatura della lettera della norma,
secondo la quale l'ingiustiziaè requisito del danno.
Non può
negarsi che nella disposizione in esame risulta netta la centralità deldanno,
del quale viene previsto il risarcimento qualora sia "ingiusto",
mentre la colpevolezza dellacondotta (in quanto contrassegnata da dolo o colpa)
attiene all'imputabilità della responsabilità.
L'area della
risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divietie quindi costitutive
di diritti (con conseguente tipicità dell'illecito in quanto fatto lesivo di
ben determinatesituazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì
da una clausola generale, espressa dallaformula "danno ingiusto", in
virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le
caratteristichedell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure, da
ravvisarsi nel danno inferto in difetto diuna causa di giustificazione (non
iure), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento(altra
opinione ricollega l'ingiustizia del danno alla violazione del limite
costituzionale di solidarietà,desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., in
riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiatogiuridicamente
rilevanti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente convergono).
Ne consegue
che la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria),volta a
sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma
(primaria) volta ad apprestareuna riparazione del danno ingiustamente sofferto
da un soggetto per effetto dell'attività altrui.
In definitiva,
ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana nonassume rilievo
determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal
soggetto, poichéla tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla
ingiustizia del danno, che costituisce fattispecieautonoma, contrassegnata
dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
Quali siano
gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori:
caratteristicadel fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso nei
sensi suindicati come norma primaria di protezione,è infatti la sua atipicità.
Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c.,è quindi
quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti,
poiché solola lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un "danno
ingiusto", ed a tanto provvederàistituendo un giudizio di comparazione degli
interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo delsoggetto che si
afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore
del fatto èvolto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio
dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o menogiustificazione nella
realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione
della suaprevalenza.
Comparazione e
valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalitàdel
giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di
accertare se, e con quale consistenzaed intensità, l'ordinamento assicura
tutela all'interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche
(cosìrisolvendo in radice il conflitto, come avviene nel caso di interesse
protetto nella forma del diritto soggettivo,soprattutto quando si tratta di
diritti costituzionalmente garantiti o di diritti della personalità),
ovverocomunque lo prende in considerazione sotto altri profili diversi dalla
tutela risarcitoria), manifestando cosìuna esigenza di protezione (nel qual
caso la composizione del conflitto con il contrapposto interesse èaffidata alla
decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del
"giusto"equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo
mediante il risarcimento).
In
particolare, nel caso (che qui interessa) di conflitto tra interesse
individuale perseguitodal privato ed interesse ultraindividuale perseguito
dalla P.A., la soluzione non è senz'altro determinatadalla diversa qualità dei
contrapposti interessi, poiché la prevalenza dell'interesse
ultraindividuale,con correlativo sacrificio di quello individuale, può
verificarsi soltanto se l'azione amministrativa èconforme ai principi di
legalità e di buona amministrazione, e non anche quando è contraria a
taliprincipi (ed è contrassegnata, oltre che da illegittimità, anche dal dolo o
dalla colpa, come piùavanti si vedrà).
9. Una volta
stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione
diriparazione del "danno ingiusto", e che è ingiusto il danno che
l'ordinamento non può tollerareche rimanga a carico della vittima, ma che va
trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi
giuridicamenterilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, ed in
particolare senza che assuma rilievo determinantela loro qualificazione in
termini di diritto soggettivo, risulta superata in radice, per il venir meno
del suopresupposto formale, la tesi che nega la risarcibilità degli interessi
legittimi quale corollario dellatradizionale lettura dell'art. 2043 c.c.
La lesione di
un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro
interesse(non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra infatti nella
fattispecie della responsabilitàaquiliana solo ai fini della qualificazione del
danno come ingiusto.
Ciò non
equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degliinteressi
legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento
soltanto se l'attivitàillegittima della P.A. abbia determinato la lesione
dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo,secondo il
concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che
risulta meritevole di protezionealla stregua dell'ordinamento. In altri
termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria,ma non
sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché
occorre altresìche risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e
colpevole) della P.A., l'interesse al bene dellavita al quale l'interesse
legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di
tutela allaluce dell'ordinamento positivo.
Per quanto
concerne gli interessi legittimi oppositivi, potrà ravvisarsi danno ingiustonel
sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di
vantaggio conseguente all'illegittimoesercizio del potere; così confermando,
nel risultato al quale si perviene, il precedente orientamento,qualora il detto
interesse sia tutelato nelle forme del diritto soggettivo, ma ampliandone la
portata nell'ipotesiin cui siffatta forma di tutela piena non sia ravvisabile e
tuttavia l'interesse risulti giuridicamente rilevantenei sensi suindicati.
Circa gli
interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo
diniego delrichiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua
adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenzadella protezione che
l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del
pretendente.
Valutazione
che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa
disettore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il
pretendente fosse titolare non giàdi una mera aspettativa, come tale non
tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare unoggettivo
affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che,
secondo la disciplinaapplicabile, era destinata, secondo un criterio di
normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindigiuridicamente protetta.
10. Occorre
ora chiedersi quali conseguenze comporta la nuova lettura della normativa sulla
responsabilitàaquiliana in tema di riparto di giurisdizione.
La questione,
dovendo
Ora, ritengono
queste S.U. che, alla stregua della nuova lettura dell'art. 2043 c.c., va
senz'altro confermato, con le necessarie precisazioni, l'indirizzo secondo il
quale non dà luogo a questionedi giurisdizione, ma attiene al merito, la
contestazione circa la risarcibilità degli interessi legittimi.
Deve infatti
ribadirsi, ai fini del giudizio sulla giurisdizione, in relazione ai giudizi
pendentialla data del 30/6/1998:
a) che
l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A.
per esercizioillegittimo della funzione pubblica bene è proposta davanti al
giudice ordinario, quale giudice al qualespetta, in linea di principio (secondo
il previgente ordinamento), la competenza giurisdizionale a conoscere
diquestioni di diritto soggettivo, poiché tale natura esibisce il diritto al
risarcimento del danno, che èdiritto distinto dalla posizione giuridica
soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (che puòavere,
indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle
sue varie configurazionicorrelate alle diverse forme della protezione, o di
interesse comunque rilevante per l'ordinamento);
b) che
stabilire se la fattispecie di responsabilità della P.A. per atti o
provvedimentiillegittimi dedotta in giudizio sia riconducibile nel paradigma
dell'art. 2043 c.c., secondo la nuova lettura,costituisce questione di merito,
atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse
legittimonon deve essere valutata ai fini della giurisdizione, bensì ai fini
della qualificazione del danno comeingiusto, in quanto lesivo di un interesse
giuridicamente rilevante;
c) che una
questione di giurisdizione è configurabile soltanto se sussiste, in
relazionealla materia nella quale è sorta la fattispecie, una giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo,estesa alla cognizione dei diritti
patrimoniali conseguenziali, e quindi delle questioni relative al
risarcimentodei danni (ipotesi che non si ravvisa nel caso in esame, poiché,
pur vigendo, ai sensi dell'art. 16 dellalegge n. 10 del 1977, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in tema di diniego di concessione
edilizia,tale giurisdizione non è estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali
in ragione del limite posto dall'art.7 della legge n. 1034 del 1971).
11. Per quanto
concerne, invece, il merito della pretesa, la nuova lettura dell'art. 2043
c.c.alla quale queste S.U. sono pervenute, impone di fornire alcune precisazioni
circa i criteri ai quali deve attenersiil giudice di merito.
Qualora sia
stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art.
2043c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione
pubblica, il detto giudice, onde stabilirese la fattispecie concreta sia o meno
riconducibile nello schema normativo delineato dall'art. 2043 c.c.,
dovràprocedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) in primo
luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) procederà
quindi a stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno
ingiusto,in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per
l'ordinamento, che può essere indifferentementeun interesse tutelato nelle
forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme
dell'interesselegittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla
protezione di un determinato bene della vita, poichéè la lesione dell'interesse
al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non elevato ad
oggettodi immediata tutela, ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in
considerazione dall'ordinamento a fini diversida quelli risarcitori, e quindi
non riconducibile a mero interesse di fatto);
c) dovrà
inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti
criterigenerali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o
omissiva) della P.A.;
d) provvederà,
infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo ocolpa
della P.A.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente
essenziale della fattispecie dellaresponsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; e
non sarà invocabile, ai fini dell'accertamento dellacolpa, il principio secondo
il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso
di esecuzionevolontaria di atto amministrativo illegittimo, poiché tale
principio, enunciato dalla giurisprudenza diquesta S.C. con riferimento
all'ipotesi di attività illecita, per lesione di un diritto soggettivo, secondola
tradizionale interpretazione dell'art. 2043 c.c. (sent. n. 884/61; n. 814/67;
n. 16/78; n. 5361/84; n. 3293/94;n. 6542/95), non è conciliabile con la più
ampia lettura della suindicata disposizione, svincolatadalla lesione di un
diritto soggettivo; l'imputazione non potrà quindi avvenire sulla base del mero
datoobiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il giudice
ordinario dovrà svolgereuna più penetrante indagine, non limitata al solo
accertamento dell'illegittimità del provvedimentoin relazione alla normativa ad
esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non
delfunzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia),
ma della P.A. intesa come apparato(in tal senso, v. sent. n. 5883/91) che sarà
configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'attoillegittimo
(lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole
di imparzialità,di correttezza e di buona amministrazione alle quali
l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi eche il giudice
ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla
discrezionalità.
Rispetto al
giudizio che, nei termini suindicati, può svolgersi davanti al giudice
ordinario,non sembra ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di
annullamento. Questa è statainfatti in passato costantemente affermata per
l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersionedel diritto
soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.,
riservata ai soli dirittisoggettivi, e non può quindi trovare conferma alla
stregua del nuovo orientamento, che svincola la responsabilitàaquiliana dal
necessario riferimento alla lesione di un diritto soggettivo. E l'autonomia tra
le due giurisdizionirisulta ancor più netta ove si consideri il diverso ambito
dei giudizi, ed in particolare l'applicazione,da parte del giudice ordinario,
ai fini di cui all'art. 2043 c.c., di un criterio di mutazione della
responsabilitànon correlato alla mera illegittimità del provvedimento, bensì ad
una più complessa valutazione,estesa all'accertamento della colpa, dell'azione
amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto.
Qualora (in
relazione ad un giudizio in corso) l'illegittimità dell'azione amministrativa(a
differenza di quanto è avvenuto nel procedimento in esame) non sia stata
previamente accertata e dichiaratadal giudice amministrativo, il giudice
ordinario ben potrà quindi svolgere tale accertamento al fine diritenere o meno
sussistente l'illecito, poiché l'illegittimità dell'azione amministrativa
costituisceuno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.
2043 c.c.
12. Esula
dall'oggetto del presente giudizio vagliare la coerenza degli affermati
principi inrelazione alle controversie instaurate a partire dal 1/7/1998, ma
non può non rilevarsi, per completezzadi esame, che la realizzata
concentrazione davanti al giudice amministrativo della giurisdizione piena (di
annullamentoe di risarcimento) nelle materie attribuite alla giurisdizione
esclusiva del detto giudice (sia essa "nuova"o "vecchia",
poiché la coerenza del sistema indurrebbe a ritenere che la tutela risarcitoria
siaerogabile dal giudice amministrativo in entrambi i casi, superando il limite
della lettera dell'art. 35, commi1, 4 e 5) risolve in radice il problema di cui
si è finora discusso.
Qualora,
peraltro, la fattispecie produttiva di danno sia insorta nell'ambito di materia
nonattribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovrebbe
ritenersi applicabile il principioaffermato in riferimento ai giudizi pendenti,
anche per quanto concerne l'accertamento diretto, da parte del
giudiceordinario, dell'illegittimità dell'atto amministrativo quale elemento
costitutivo della fattispecie dell'illecitocivile nei sensi definiti dalla
presente decisione, così realizzandosi anche su tale versante una sortadi
concentrazione di tutela (come del resto espressamente prevede l'art. 68, comma
1, del d.lgs. n. 29 del 1993,nel testo sostituito dall'art. 29, comma 1, del d.
lgs. n. 80 del 1998, per la materia del lavoro).
Si tratta,
tuttavia, con ogni evidenza, di questione che riguarda una disciplina ancora in
evoluzione(risulta alla Corte che è all'esame del Parlamento un disegno di
legge, n. 2934 del Senato, recante disposizioniin materia di giustizia
amministrativa, che sembra volto ad ampliare i poteri di tutela risarcitoria
del giudiceamministrativo), e comunque meritevole di approfondimento, sulla
quale queste S.U. si riservano di intervenirenon appena se ne presenterà
l'occasione.
Sussistono
giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte
diCassazione il 26.3.1999.
Depositata in
Cancelleria il 22 luglio 1999.