stampa questa pagina
 Tribunale di Agrigento, sez. pen., 4 giugno 2001 - Pres. Agnello - Est. Malato - M.F., M.S., M.A., M.R. c. D.A.A., V.S.

                                        &nbs p;                                Motivi della decisione

Omissis  

Appare opportuno sottolineare che con ordinanza emessa in data 1° marzo 2000, il Tribunale - rigettando le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati - ammetteva la costituzione di parte civile, oltre che della persona offesa M.F., anche dei prossimi congiunti con essa conviventi (in particolare: M.S., M.A. e M.R., rispettivamente padre, madre e sorella della persona offesa).

Ebbene, con il detto provvedimento ammissivo, il Collegio sottolineava che - in tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile - il c.d. danneggiato risarcibile, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, stricto sensu inteso, ma, piuttosto, con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile alla azione od alla omissione del soggetto attivo del reato (cfr. Cass., 25 giugno 1990, in Arch. pen 1991, 465).

In particolare, il Tribunale evidenziava - prendendo spunto dalle ormai numerose pronunce della Corte costituzionale in tema di riconoscimento del c.d. «danno biologico» - che anche i prossimi congiunti di una persona gravemente offesa da un reato possano subire danni diretti ed immediati dall’evento lesivo qualificabili in termine di perdita di qualità personali; ovvero, per utilizzare una terminologia ormai nota ed usuale in dottrina e, da alcuni anni, utilizzata anche dalla giurisprudenza - prima di merito e, da ultimo, anche di legittimità - in termini di c.d. «danno esistenziale», da intendersi come, qualsiasi danno che l’individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona.

Il Tribunale, pertanto, alla luce delle dette argomentazioni, riconosceva la legittimazione ad agire, quale necessario presupposto della costituzione di parte civile, dei prossimi congiunti di M.F.

Ciò premesso, al fine di addivenire ad una puntuale ricostruzione della categoria del c.d. «danno esistenziale» - e della ritenuta sua risarcibilità, ex artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., in capo ai prossimi congiunti della persona offesa dal reato - appare opportuno preliminarmente evidenziare il tragitto, prima di estrema chiusura e negli ultimi anni, invece, di ben maggiore apertura, percorso dalla giurisprudenza con riferimento alla problematica della legittimazione ad agire dei prossimi congiunti in caso di lesioni subite dai familiari.

Tradizionalmente il citato orientamento restrittivo, nell’argomentare il suo diniego, faceva leva da un lato sulla ritenuta derivazione soltanto mediata ed indiretta del danno subito dai congiunti e dall’altro sulla diversità dell’ipotesi di lesioni personali da quella di morte del familiare, in quanto soltanto in quest’ultimo caso le posizioni giuridiche dei richiedenti risulterebbero completamente soppresse e, quindi, meritevoli di tutela risarcitoria.

Illuminante, in tal senso, appare una pronuncia della Suprema Corte degli anni ‘70 che ben sintetizza le ragioni per le quali non aveva ritenuto di riconoscere il risarcimento dei danni non patrimoniali ai genitori di una minore vittima di un incidente stradale.

In particolare, i giudici di legittimità, con la citata sentenza sottolineavano: a) che non è risarcibile il danno non patrimoniale del genitore per lesioni da reato subito dal figlio minore, perché trattasi di una conseguenza mediata ed indiretta del fatto dannoso; b) che l’allargamento delle persone ammesse a lamentare l’affetto colpito ed il sentimento offeso dall’aggressione ai beni altrui, nonché le categorie di tali beni, rischierebbe di gravare l’istituto della responsabilità di una serie infinita di pretese, dilatando la legittimazione ad agire in favore di soggetti estranei a detti beni ed estendendola ai beni più svariati; c) che, in tale visuale, si colloca la limitazione del riconoscimento del diritto, sotto l’aspetto soggettivo alla categoria dei prossimi congiunti, e, sotto il profilo oggettivo, al solo bene della vita del congiunto, con esclusione non solo dei beni di natura spirituale ma anche di quelli relativi all’integrità dell’essere fisico (cfr. Cass., 21 maggio 1976 n. 1845). (... Omissis...)

La categoria concettuale utilizzata, in primo luogo, per negare la tutela dei congiunti è stata quella della c.d. «causalità giuridica», per cui si è affermato che i danni subiti dai familiari non possono essere considerati in rapporto di causalità immediata e diretta con il fatto illecito, ma piuttosto come conseguenze mediate ed indirette dello stesso e, pertanto, non risarcibili.

Ne è disceso, nel corso degli anni, che la giurisprudenza favorevole alla risarcibilità di detti danni abbia giocoforza utilizzato le stesse categorie argomentative, seppur in senso inverso, addivenendo invece alla conclusione che il danno ai congiunti è conseguenza immediata e diretta e come tale risarcibile (Trib. Milano, 13 maggio 1982, cassata da Cass. 16 dicembre 1988, n. 6854).

Accanto a questa argomentazione principale utilizzata dai giudici di merito per confutare l’orientamento tradizionale, però, si sono affiancate, di volta in volta, altre tesi argomentative al fine di conferire maggiore efficacia e capacità persuasiva alla manifesta volontà di «cambiamento e revisione» del detto orientamento.

Ed invero, una prima argomentazione in tal senso utilizzata, al fine di supportare la pretesa risarcitoria dei congiunti, si è sostanziata nel tentativo di assimilare lo stato di morte della vittima - come detto unica ipotesi di tutela risarcitoria dei prossimi congiunti all’epoca riconosciuta dalla giurisprudenza tradizionale in generale e di legittimità in particolare - a quello di vita meramente vegetativo della stessa.

Il detto ragionamento, in particolare, è stato compiuto, peraltro, proprio dalla Suprema Corte che, pur non rinnegando l’orientamento tradizionale, ha però ritenuto di parificare il trattamento giuridico dei congiunti in caso di invalidità permanente totale del familiare a quello del suo decesso (cfr. 9 giugno 1983).

Su questa falsariga si poneva anche la giurisprudenza di merito che ha applicato la tesi «de qua» - riconoscendo il diritto al risarcimento del danno morale - ai genitori di un bambino che aveva subito delle gravissime lesioni personali con postumi invalidanti (cfr. Trib. Verona 4 marzo 1991, confermata dalla Corte d’appello di Verona con sentenza dell’11 febbraio 1993).

In particolare, i detti giudici dell’appello così testualmente scrivevano «... Ritiene, però, questa Corte che il Tribunale sia addivenuto, a questo proposito, ad una giusta conclusione: infatti nel caso di lesioni talmente gravi da annullare completamente la personalità dell’individuo, rendendolo completamente dipendente dalle cure e dall’assistenza dei suoi familiari, non pare dubbio che ai suddetti familiari sia derivato un danno immediato e diretto dal fatto illecito che ha pesantemente inciso negativamente anche sulla loro vita personale... A tale conclusione si può giungere anche più facilmente considerando il danno personalmente subito dai genitori sotto l’aspetto del danno alla vita di relazione in quanto appare evidente che la vita dei suddetti è stata letteralmente sconvolta in ogni sua manifestazione dall’evento lesivo subito dal loro figlio...» (cfr. App. Verona 11 febbraio 1993).

Interessante appare l’introduzione da parte dei giudici veronesi del concetto di «danno alla vita di relazione» quale strumento per pervenire alla tutela risarcitoria dei congiunti.

Ebbene, la commistione tra il danno morale ed il c.d. danno alla vita di relazione dei congiunti per la lesione di un loro familiare, troverà spazio anche in altre pronunce (cfr., ad esempio, la sentenza del Trib. Treviso 13 marzo 1986). Ed ancora, altre pronunce hanno tentato di superare le sopra riportate argomentazioni della giurisprudenza tradizionale richiamandosi ai principi della ragione e dell’equità; tra queste si annovera, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Brescia che - in una decisione riguardante l’investimento stradale di un minore dal quale era derivata una invalidità parziale pari all’80% - perveniva alla conclusione che anche il reato di lesioni colpose viene ad incidere direttamente sugli obblighi dei genitori nei riguardi del figlio infortunato con conseguente maggiore estensione temporale-quantitativa del dovere di assistenza incombente sui predetti.

Ed ancora, in una ulteriore pronuncia del 1990, il Tribunale di Milano - nell’ottica innovativa testé evidenziata - precisava che una corretta applicazione del «principio di uguaglianza» imponeva il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale del prossimo congiunto, in quanto - in caso contrario - si sarebbe pervenuti ad una inspiegabile disparità di trattamento tra il caso di morte e quello di lesioni gravi della vittima.

Anche in questo caso, i giudici milanesi individuano l’oggetto della tutela risarcitorio nell’impossibilità di ripristinare il «menage» familiare preesistente al fatto illecito «... in relazione alle condizioni sociali, economiche e culturali del nucleo familiare...».

Ne discende, pertanto, che «... legittimati a richiedere il danno non patrimoniale in esame siano i prossimi congiunti che compongono il nucleo familiare...» (cfr. Trib. Milano 18 giugno 1990).

Ed ancora, assume particolare rilievo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 15 ottobre 1990, che - per fondare la ritenuta risarcibilità dei danni subiti dai congiunti - si è richiamata alla valenza plurioffensiva dell’illecito. Appare invero interessante il ragionamento svolto dal Tribunale, a sostegno della propria decisione, che costituisce un ulteriore ed importante sforzo logico-giuridico nel tentativo, effettuato dalla giurisprudenza più recente, di scardinare le cennate tradizionali posizioni restrittive («... se si accoglie la tesi che il danno biologico della vittima è il «danno evento» e che danno morale e danno patrimoniale costituiscono forme di «danno-conseguenza» dell’illecito, si percepisce che il fatto illecito ha una potenzialità plurioffensiva in quanto provoca lesioni di diversi beni giuridici e di diverso livello. Ma «danno-conseguenza» dell’illecito, è anche la sofferenza procurata ai prossimi congiunti, non meno che l’alterazione della loro vita di relazione, definitivamente compromessa dalla presenza di un essere umano ridotto ad uno stato di vita pressoché vegetativo. È di tutta evidenza che... la malattia di cui è portatrice la figlia, ha sconvolto l’esistenza della famiglia in modo tale da annullare o gravemente compromettere, secondo l’id quod plerumque accidit, la c.d. vita di relazione.

L’attribuzione ai prossimi congiunti del diritto autonomo al risarcimento dei danni, può essere spiegata osservando che la violazione del bene giuridico di cui sono portatori gli attori, si verifica contestualmente al momento in cui viene compromessa, ad esempio, la capacità lavorativa della vittima. Come si è accennato l’illecito può essere plurioffensivo e la lesione è immediata e diretta se è conseguenza del danno-evento (cioè del danno biologico della vittima), senza che occorra aggiungere un ulteriore anello di congiunzione...» (cfr. Trib. Verona 15 ottobre 1990 nonché Trib. Genova 5 luglio 1993).

Ed ancora, il Tribunale di Milano - la cui particolare sensibilità sulla tematica in oggetto appare evidente - in una pronuncia del 1988, nel decidere in ordine ad una richiesta di risarcimento dei danni subiti dai genitori di una bambina vittima di un incidente stradale, espressamente scriveva: «... Si deve, invece, ritenere che gli stretti congiunti della vittima di sinistro stradale che abbia subito rilevanti lesioni abbiano un titolo autonomo, svincolato dalla figura del danno morale, da far valere in giudizio per ottenere il ristoro del danno subito costituito dalla violazione del diritto alla c.d. «serenità familiare» nei casi in cui la stessa sia notevolmente compromessa in conseguenza delle gravi lesioni subite dal congiunto, qualora vi siano effettivi e permanenti legali di comunanza di vita. Trattasi, pertanto, non di danno riflesso ma di danno diretto ed immediato che trova la propria causa nella rilevante menomazione subita dal congiunto...» (cfr. Trib. Milano 16 maggio 1988).

In particolare, gli indicati giudici di primo grado affermavano - alla luce degli artt. 2 e 29 Cost., della legge sull’aborto interpretata «a contrario» e della Convenzione europea sui diritti dell’uomo - che anche il c.d. diritto alla «serenità familiare» faceva parte del novero dei diritti inviolabili e tutelabili nei confronti dei terzi.

Ed ancora, il percorso evolutivo in questione raggiunge una importante tappa di avvicinamento al superamento dell’orientamento tradizionale, con la pronuncia della Corte di cassazione del 7 aprile 1991 che - attraverso la nuova argomentazione in termini di «danni riflessi» - affermava il principio della risarcibilità in astratto della lesione dei c.d. «diritti riflessi» di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima del fatto illecito.

In questo caso, però, il termine «danni riflessi» viene impiegato, per la prima volta, in senso positivo al fine di superare le precedenti opinioni restrittive in termini di «conseguenze non immediate e dirette ma soltanto riflesse del fatto illecito».

Ed invero, la Suprema Corte - nel decidere in ordine alla richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dal marito di una donna che al fine di assistere la moglie, colpita da postumi invalidanti lievi in seguito ad un incidente stradale, si era visto costretto ad un pensionamento anticipato derivante dalle dimissioni dal proprio impiego - affermava: «... che l’ordinamento positivo non contiene il principio secondo cui l’autore del fatto illecito sarebbe obbligato a risarcire unicamente i danni, alla persona ed al patrimonio, arrecati al soggetto, e rimasti a carico del soggetto, immediatamente offeso dalla sua azione, e non anche i danni riverberanti a carico dei familiari offesi... Dottrina e giurisprudenza concordano nell’escludere siffatta limitazione all’obbligazione risarcitoria extracontrattuale sia nei confronti dei terzi... sia nei confronti del familiare o congiunto della vittima dell’illecito in virtù dei vincoli di solidarietà e di assistenza (anche materiale ed a rilevanza economica) tra di loro intercorrenti e non preteribili, ex artt. 143, 147, 433 e seguenti c.c. ... Ma - senza attardarsi in ulteriori esemplificazioni - può ritenersi ormai acquisito, dalla coscienza sociale e dall’esperienza giurisprudenziale, il dato dell’ammissibilità, sulla base del disposto dell’art. 1223 richiamato dall’art. 2056 c.c., del risarcimento della lesione dei c.d. «diritti riflessi» (o di rimbalzo, secondo l’incisivo appellativo usato dalla dottrina francese) di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiunto altrui...» (cfr. Cass. 7 gennaio 1991, n. 60).

Ciò detto, dall’esame complessivo della citata sentenza emerge: a) che con il termine «danni riflessi» vengono individuati i danni subiti da soggetti legati da un rilevante rapporto giuridico, in particolare i familiari, con la vittima iniziale; b) che tali danni sono in astratto risarcibili; c) che i congiunti, pertanto, godono in linea di principio della relativa legittimità di agire; d) che la causalità immediata e diretta riguarda la ulteriore e conseguenziale questione della individuazione dei danni risarcibili all’interno di ogni sfera soggettiva, secondo il principio della c.d. «regolarità causale», specificato nei criteri di necessarietà, proporzionalità, adeguatezza e consecutività temporale (cfr. Cass. 7 gennaio 1991, n. 60).

Il definitivo riconoscimento della legittimazione ad agire dei congiunti, sulla base degli indicati concetti di «danno riflesso» e di «regolarità casuale», si è compiuto in una recente sentenza della Suprema Corte in data 23 aprile 1998.

In particolare, la Corte, con la detta pronuncia, nel ribadire e fare proprio il concetto di «danni riflessi», evidenzia che, sebbene la problematica dei danni riflessi si sia sviluppata con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., non vi sono ostacoli a concepire anche un danno non patrimoniale riflesso ed aggiunge che «risulterebbe estremamente arduo oltre che iniquo negare consistenza teorica ad un danno che nella realtà è unanimamente riconosciuto esistente».

In buona sostanza, la citata sentenza, con il motivare in termini di «danni riflessi» e di «regolarità casuale», consente di superare le tesi argomentative riconducibili al c.d. orientamento tradizionale ed, in particolare, di «vincere» l’indirizzo che nega il risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti in quanto soggetti terzi rispetto al fatto illecito del responsabile.

Ciò premesso, non si può non farsi riferimento, seppur brevemente - al fine di una corretta ricostruzione del percorso del c.d. danno esistenziale - all’esperienza del c.d. danno biologico.

Dopo circa un decennio di accese discussioni sulla risarcibilità del danno biologico (inteso come menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto a prescindere dalla eventuale perdita o diminuzione di reddito), la Corte costituzionale interveniva con la nota pronuncia del 14 luglio 1986, n. 184 sancendo la restrizione della portata dell’art. 2059 c.c. al solo «danno morale subiettivo», e così tracciando per il risarcimento dei danni alla persona lo schema risarcitorio tripartito: danno biologico (danno evento, risarcibile a prescindere da qualsiasi compromissione reddituale); danno patrimoniale e danno morale subiettivo (entrambi qualificati come danni conseguenza).

La novità del detto modello risarcitorio, così come tracciato nella citata sentenza, consisteva, principalmente, nel definitivo riconoscimento della risarcibilità ex art. 2043 c.c. (oltre che ex art. 32 Cost.) del danno alla salute, figura comprendente qualsiasi tipo di violazione della integrità psico-fisica della persona.

Alla definitiva affermazione della figura del danno biologico è poi scaturita un complessa operazione di riempimento di siffatta nuova categoria.

Nel corso del tempo, infatti, si è progressivamente ritenuto di fare rientrare nell’alveo del danno biologico - pur di fatto mantenendo una loro autonomia concettuale rilevante, in special modo, in sede di liquidazione del danno - una sequela di figure risarcitorie, già in precedenza elaborate, tra le quali: il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno alla vita sessuale, l’incapacità lavorativa generica, ecc. (c.d. «fenomeno dell’assorbimento»).

Nel contempo - al citato fenomeno dell’assorbimento - si è andato delineando l’espansione del concetto giuridico di danno alla salute, con un progressivo allargamento del danno biologico ben al di là della sua matrice medico-legale.

Ed invero, al fine di assicurare la tutela di alcuni aspetti esistenziali della vita dei singoli danneggiati, che sarebbero invero rimasti al di fuori della tutela assicurata dall’art. 2059 c.c., si è cercato di estendere il concetto di danno biologico oltre i suoi contenuti definitori tipici, individuando la sussistenza di siffatta categoria pur in assenza di una patologia fisica o psichica accertata, finendo di fatto con il farla coincidere con quella del danno alla salute.

Nell’ambito del delineato contesto giurisprudenziale, nonché dottrinario, si inserisce la sentenza della Corte costituzionale del 27 ottobre 1994, n. 372.

In detta pronuncia la Consulta, infatti, chiamata a pronunciarsi sul problema dei danni da uccisione ha finito per incentrare il suo esame, in realtà, sul fronte dell’espansione della categoria del danno biologico e del concetto di «lesione della salute».

Con questa decisione la Corte, in particolare, ha finito con l’affermare: a) che il danno biologico è risarcibile solo come pregiudizio effettivamente conseguente ad una lesione (previa, quindi, necessaria dimostrazione della sussistenza di una patologia); b) che il danno morale si esaurirebbe «in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte» mentre il danno psichico altro non sarebbe che «il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo» e che degenera in un «trauma fisico o psichico». Ebbene, appare indubbio che la ricostruzione operata dalla Consulta con la sentenza in oggetto abbia finito con il ridimensionare di molto - alla luce, per di più, delle sopra esposte spinte evolutive della giurisprudenza (soprattutto di merito) - il quadro dei danni risarcibili.

In particolare, la Consulta bloccando per un verso l’espansione del danno biologico e circoscrivendo, per altro verso, i contenuti del danno morale - nei termini sopra precisati - ha di fatto contribuito a creare una vera e propria «zona grigia di confine» tra il danno biologico ed il danno morale.

Ed è proprio in questo contesto che ha trovato ingresso giurisprudenziale la figura del c.d. danno esistenziale - peraltro già da qualche anno delineata e proposta dalla più attenta dottrina del settore - e che ha avuto il suo primo ed esplicito riconoscimento dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7713 del 7 giugno 2000 (dopo essere già stata richiamata, come detto, in alcune pronunce della giurisprudenza di merito). Ebbene, con tale termine si intende qualsiasi danno che l’individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona.

Il «danno esistenziale», in buona sostanza, altro non è che la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali. Ovvero, ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento; e ciò, anche se non corrisponda al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.

Tale particolare categoria di danno è risarcibile - se di natura extracontrattuale - ex art. 2043 c.c. e si pone come terzo rispetto al danno patrimoniale ed a quello morale (pur condividendo con quest’ultimo la caratteristica della non patrimonialità).

Ciò detto, occorre ulteriormente specificare - onde evitare di incorrere in possibili confusioni e sovrapposizioni concettuali e contenutistiche - la distinzione che insiste tra il danno esistenziale di origine psichica ed il danno morale in senso stretto.

Ed invero, il c.d. danno esistenziale di origine psichica consiste in tutte le alterazioni, generate dalla malattia mentale, della vita quotidiana della vittima in tutte le sue componenti relazionali (impossibilità di agire, interagire, parlare, camminare, stare in compagnia, ecc.), mentre il danno morale appartiene alla sfera interiore di chi ha subito il torto.

Ciò detto, quindi, ben numerosi possono essere gli illeciti di natura civile e penale che possono dare origine al risarcimento del danno esistenziale: trasmissione di malattie, discriminazioni sessuali o religiose, costrizione alla prostituzione, abusi sessuali, furto o danneggiamento di oggetti particolarmente cari, lesione del diritto alla riservatezza, disastri ambientali, danni a vacanza rovinata, lesioni alla riservatezza e all’onore, danni conseguenti a lesioni di un congiunto, ecc.,

A tale proposito, assume particolare rilievo la recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21 ottobre 1999, il quale intervenuto su una vicenda di immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità elencava quali ulteriori esempi di danno esistenziale - oltre a quello, per l’appunto, da inquinamento acustico - anche il «danno esistenziale da disastro» (crollo di un edificio per fuga di gas, caduta di un aereo, ecc.), il «danno esistenziale da divorzio» con addebito della colpa ad uno dei coniugi, in caso di alterazione della personalità di uno dei soggetti in rapporto di diretta connessione casuale con l’allontanamento di uno dei coniugi conseguente al divorzio con colpa.

Ed ancora, sono state ritenute dalla giurisprudenza più recente ulteriori ipotesi di danno esistenziale risarcibile: la lesione del diritto all’immagine (cfr. Trib. Verona 26 febbraio 1996), la perdita del frutto del concepimento (Giudice di Pace di Casamassima 10 giugno 1999), il danno derivante dall’uccisione di un congiunto (Trib. Torino 28 giugno 2000), l’elevazione di un protesto illegittimo (Trib. Milano 8 giugno 2000).

Una volta riconosciuta la risarcibilità del danno esistenziale, un ulteriore problema che si profila è quella della sua «valutabilità».

Orbene, ritiene il Collegio che il ricorso alla equità, ex art. 1226 c.c., costituisca il metodo maggiormente praticabile di determinazione quantitativa del danno esistenziale risarcibile.

Il ricorso all’equità, peraltro, non solo appare possibile e lecito, alla luce della citata fonte normativa, ma stante la particolare natura del danno risarcibile, oltremodo opportuno. Non può sottacersi, peraltro, che l’equità non possa certamente essere equiparata ad una sorta di libero arbitrio ma deve essere intesa, invece, quale modalità di determinazione del danno che prenda in considerazione tutte le specificità del caso concreto (qualità dell’interesse violato, ripercussioni sulla vita della vittima, eventuali costi da sostenere per superare o, comunque circoscrivere, le conseguenze dell’illecito, ecc.).

Orbene, la categoria del c.d. danno esistenziale finisce con il risolvere il problema della gestione dei danni riflessi dei familiari della vittima (sulle cui svariate soluzioni giurisprudenziali si è parlato nelle pagine che precedono).

Il danno esistenziale, infatti - consistente, come detto, nell’alterazione della quotidianità della vittima dell’illecito - è un danno diretto ed immediato, casualmente riferibile, sul piano giuridico, allo stesso illecito di cui è stata vittima una diversa persona.

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, sia astrattamente configurabile l’esistenza di un «danno esistenziale» risarcibile in capo a M.S., M.A. e M.R. - rispettivamente padre, madre e sorella conviventi di M.F. - conseguenza diretta ed immediata della violenza sessuale subita da quest’ultima (per di più soggetto, non solo minorenne all’epoca dei fatti in questione, ma, soprattutto, affetto da accertato deficit psichico).

Il gravissimo fatto delittuoso che ha colpito la propria congiunta - come detto con gli stessi conviventi - infatti, è stato certamente causa diretta di un’inevitabile alterazione del regolare andamento di vita dei predetti, sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria persona che avuto riguardo alla fisiologica dinamica delle relazioni familiari.

Ed invero, basta a tal proposito evidenziare che gli esperiti accertamenti sanitari posti in essere dal perito (prof. Antonio Petralia) nonché dal consulente tecnico del P.M. (dott.ssa Maria Cristina Valido) hanno consentito di riscontrare che nella M. sono presenti, a causa degli abusi sessuali subiti, tutta una serie di disturbi psichici rilevanti, quali: tristezza, forte riduzione della propria autostima, insonnia ed incubi notturni, incapacità a provare alcun piacere ed interesse nei confronti del mondo esterno, pianto immotivato, irascibilità, paura, sfiducia nei confronti delle figure maschili, ecc.

Orbene, osserva il Collegio, che non appare revocabile in dubbio che la condotta delittuosa de qua abbia di fatto comportato una grave, e forse irrimediabile, alterazione della quotidianità familiare dei congiunti della ragazza che, a causa degli enormi squilibri che l’illecito ha provocato - per di più intervenendo in un contesto familiare già ampiamente pregiudicato ed in stato di precario equilibrio a causa delle deficitarie condizioni psichiche della persona offesa - si ritrovano certamente lesi nella libera esplicazione della loro personalità e dei loro interessi.

Ed invero, il grave peggioramento delle condizioni psicofisiche della M., a causa dell’illecito de quo, si riverbererà necessariamente sulla ordinaria condotta di vita dei congiunti a causa delle maggiori cure ed attenzioni - sia a livello personale che economico - che dovranno essere indirizzate nei confronti della persona offesa, il tutto con correlativo, conseguenziale ed inevitabile detrimento - in termini di tempo, denaro, attenzione, ecc. - delle loro esigenze personali (sia ludiche che lavorative o di semplice riposo) e familiari lato sensu intese.

Senza considerare, inoltre, il grave vulnus che il reato in oggetto, per la sua evidente natura dirompente, ha cagionato alla serenità familiare ed alle relative dinamiche affettive personali ed interpersonali.

(... Omissis ...)