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Trib. Milano, sez. III, 20 aprile 2000 - Giud. Ferrero - Argentieri Generoso c. Canevari Daniele e la Previdente Assicurazioni

                                           ;                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ritualmente il signor Argentieri Generoso conveniva in giudizio Canevari Daniele e La Previdente Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale avvenuto il 14.11.1995 fra l'autovettura WV Golf tg. xxx di proprietà e condotta da Daniele Canevari ed assicurata La Previdente ed il proprio autocarro Ford Transit tg. xxx, previa dichiarazione dell'esclusiva responsabilità.

Si costituivano i convenuti non contestando la responsabilità e chiedendo l'accertamento e la quantificazione del danno subito dall'attore.

Alla prima udienza il procuratore dell'attore formulava istanza di liquidazione di provvisionale ex art. 24 L. 990/69. Veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, e veniva versato un acconto di L. 20.000.000 che determinava la rinuncia alla provvisionale. Veniva disposta CTU integrativa medico legale di natura psichiatrica, su richiesta del medico legale inizialmente nominato, per connessione delle lesioni con patologia psichica.

Venivano ammesse ed espletate prove sul quantum debeatur e convocati i CTU a chiarimenti sulla relazione. Su istanza dei procuratori delle parti veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti.

La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 14.12.1999 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza il Giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle conclusionali fissava, come da istanza del procuratore del convenuto, udienza per la discussione orale al 29.2.2000. A tale udienza, a seguito di discussione, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giorno 14.11.1994 in Agognate, si verificava il sinistro per cui vi è causa. I convenuti, costituendosi, non hanno contestato la responsabilità del sinistro e la ricostruzione riportata nel rapporto redatto dalla Polizia stradale di Novara. Risulta provato, pertanto, che il Canevari, percorrendo la SS 299 in direzione Novara, "a velocità non commisurata alle condizioni di scarsa visibilità determinata dalla nebbia in atto (20-30 mt) iniziava manovra di sorpasso di altri veicoli. Durante tale manovra si avvedeva in ritardo dello spazio insufficiente per rientrare nella propria corsia, siccome nel senso opposto sopraggiungevano opposti veicoli.

Pertanto rientrava repentinamente urtando con la parte laterale posteriore destra del veicolo da lui condotto contro la parte anteriore sinistra dell'autocarro Ford... in marcia regolare. Dopo aver provocato il predetto urto perdeva il controllo del mezzo ed invadeva l'opposta corsia di marcia urtando contro la fiancata sx" di altro veicolo "che veniva proiettato fuori dalla carreggiata, nella risaia sottostante. Continuando la corsa nella corsia opposta, la WV di Canevari urtava contro la parte anteriore sx del Ford Transit che terminava con la parte anteriore fuori dalla sede stradale, sulla banchina erbosa". Il Canevari è stato contravvenzionato ex art. 148 commi 10-16, 141 commi 3-8 del c.d.s.

I convenuti andranno, pertanto, condannati in solido al risarcimento del danno subito dal signor Argentieri, conducente del Ford Transit.

La causa ha avuto un lungo decorso istruttorio proprio in relazione ai danni riportati dall'Argentieri nel sinistro, alla loro natura ed alla riconducibilità causale al sinistro medesimo.

Nel corso dell'espletamento della CTU medico legale, il perito, come si legge nella sua relazione preliminare, ha evidenziato che nel corso della visita medico legale dell'attore "si è verificata la presenza di elementi di valutazione tecnica organica inesplorabili se non con mezzi specialistici (alterazione della motilità oculare di rilevante entità). Pertanto, concordemente con i consulenti delle parti, il sottoscritto CTU ha richiesto un accertamento tecnico specialistico oculistico.... Si è quindi provveduto a tale indagine che ha evidenziato la presenza di disturbo di assai rara osservazione e di assai complesso inquadramento che, sulla scorta delle attuali conoscenze cliniche, può prevalentemente essere espressione di alterazioni della sfera psichica". Il perito ha quindi chiesto di essere affiancato da "un esperto in psicopatologia forense al fine di poter procedere al completamento delle indagini ed alla motivata risoluzione del caso. In particolare, nella certificazione della visita oculistica cui era stato sottoposto l'Argentieri in sede di operazioni peritali, si legge: "Il sig. Argentieri riferisce che il giorno 14.11.1994 veniva coinvolto in incidente stradale nel quale batteva la testa. Trasportato all'ospedale di Novara veniva posta la diagnosi di "contusione toracica, contusione cranio, contusione cervicale" ma il paziente rifiutava il ricovero.

Il 28.11.1994 l'Argentieri veniva ricoverato presso l'ospedale di Melegnano ove veniva sottoposto a RMN-encefalo che risultava nella norma.

Il giorno 3.1.1995 veniva effettuato un nuovo ricovero durante il quale era sottoposto a diversi accertamenti clinici.

Il 19.3.1995 l'Argentieri, poiché lamentava una diplopia, veniva sottoposto ad un controllo presso l'Istituto Besta di Milano ove veniva rilevata una alterazione della motilità oculare ed uno stato fobico. Il 13.11.1995 il paziente era ricoverato presso l'istituto Besta ove veniva rilevata una dissociazione dei movimenti oculari con insorgenza di uno spasmo di convergenza più marcato nello sguardo verso sinistra e verso l'alto.

Il 21.12.1995 l'Argentieri veniva sottoposto a visita oculistica che rilevava in OS un nistagmo orizzontale con deficit del muscolo retto esterno e spasmo di convergenza".

Tali annotazioni sono state riportate in questa sede per meglio evidenziare i disturbi dell'attore. Lo specialista oculista illustra "lo spasmo accomodativo è di grado elevato e si accompagna ad un eccesso di convergenza. Questa forma è assai rara e quasi sempre riconducibile ad un terreno neuropatico o ad uno stato isterico. Va detto in proposito che all'Istituto Besta sono state rilevate delle turbe nervose con stato fobico.... E' anche particolare la monolateralità dell'alterazione in quanto in genere l'accomodazione e la convergenza sono fenomeni uguali nei due occhi. Probabilmente l'OS dell'Argentieri aveva una predisposizione anatomico-funzionale alle alterazioni della motilità oculare. In conclusione è quindi probabile che lo spasmo accomodativo sia conseguenza indiretta del trauma... che potrebbe aver agito scatenando un meccanismo psichico che si sarebbe manifestato in un occhio già predisposto e non nell'altro". Tali conclusioni hanno determinato, come detto, il CTU nominato a richiedere la nomina di altro esperto.

Deve rilevarsi che tutte le annotazioni anamnestiche riportate dallo specialista oculista trovano riscontro nelle produzioni documentali di parte attrice.

Si rileva, in particolare, attese le osservazioni di parte attrice che tendono a negare qualsiasi natura psichica del disturbo, che dalla relazione del medico curante dell'Istituto Besta relativa al ricovero dal 13.11.1995 al 21.11.1995 si legge "il paziente è stato trattato (in precedenza) per parecchio tempo con ansiolitici ed antidepressivi per correggere gli attacchi di panico che saltuariamente insorgono quando il paziente sale su un automezzo.... Durante la degenza è stata ripetuta NMR-cerebrale che è risultata nella norma.... Si consiglia trattamento con Valium gocce".

Nel corso delle operazioni peritali svolte dall'esperto di psicopatologia forense, le cui capacità non possono in alcun modo essere poste in dubbio, si è proceduto a esami psicodiagnostici e oculistici. Si legge nella relazione: "Il test di Rorschach non ha evidenziato segni della serie psicotica, ma solo qualche inibizione depressiva. Il test MMPI si presenta invece valido, ed evidenzia una rilevante patologia depressiva. Sono inoltre presenti significative preoccupazioni ipocondriache ed una strutturazione di personalità di stampo isteriforme con captatività e tendenze dimostrative". In relazione agli accertamenti oculistici "Non è emerso nessun deficit del visus, risultato di 10 decimi naturali in entrambi gli occhi. Sintomatico è risultato il fatto che il paziente ha denunciato una variazione dell'acuità visiva a sinistra anche quando gli è stato applicato un vetro neutro. L'esame del campo visivo è apparso ristretto concentricamente in modo variabile in tre esami eseguiti in successione di tre giorni diversi. Anche questo reperto, incompatibile con un atteggiamento sincero del paziente, denuncia una non autenticità delle sue risposte.... In conclusione: l'obiettività oculare è caratterizzata da alterazioni della motilità oculare estrinseca a sinistra, evidenziata soprattutto nei movimenti di lateroversione sinistra e caratterizzata da movimenti nistagmiformi e da uno spasmo di convergenza altamente dissociato. Si può concludere che il difetto rilevato durante l'esecuzione dei movimenti oculari può essere condizionato dal paziente, le cui condizioni psichiche riescono a determinare un'alterazione della binocularità. L'importanza della componente psichica volontaria nell'esecuzione dei tests psicovisivi è confermata dalla variabilità della riduzione concentrica del campo visivo". Nella parte relativa alle considerazioni medico-legali e psichiatrico-forensi, vengono sottolineate da un lato la modestia dei postumi delle lesioni organiche derivanti dai traumi riportati nel sinistro, dall'altro la non attribuibilità "ad una lesione organica e diretta del sistema nervoso centrale" dei disturbi visivi, dell'equilibrio e nervosi che sono andati sorgendo nei tempi successivi al trauma. I periti, con un'ampia motivazione che viene pienamente condivisa e fatta propria dal giudicante, passano poi a confutare il diverso orientamento risultante da alcune delle certificazioni mediche prodotte dall'attore in cui si riportava "sofferenza mesencefalica esito di trauma cranico" riscontrata nel novembre 1995 e sospetto di deficit di tipo centrale da compromissione di un'area cerebrale denominata "fascicolo longitudinale mediale". I periti osservano "da questi giudizi ha tratto ulteriore alimento il convincimento dell'attore che i disturbi denunciati, che si erano intanto sempre più aggravati, derivavano da una lesione cerebrale provocata dal trauma de quo... va in proposito chiaramente affermato che tutti i nostri accertamenti escludono la fondatezza di quei sospetti diagnostici". Si rimanda all'elaborato per la diffusa motivazione sul punto, come per quella relativa alla ricomprensione delle alterazioni della motilità oculare in un disturbo di natura isterica, in cui possono comprendersi anche le anomalie del quadro obiettivo neurologico "che non rispondono a nessuna logica anatomo-funzionale".

Passando ad analizzare il rapporto causale fra il trauma e l'insorgenza di tali disturbi, i consulenti si sono espressi, nella relazione, in termini probabilistici. Per tale motivo è stata disposta una riconvocazione a chiarimenti di entrambi i periti d'Ufficio in contraddittorio con le parti ed i loro periti, al fine altresì di meglio chiarire le conclusioni in tema di conseguenze permanenti, attesa la assenza di evoluzione migliorativa dei sintomi, certificata da relazione di parte.

Nella relazione si legge "gli unici elementi che possono dirsi inequivocabili per la formulazione di un giudizio su questo aspetto sono la relazione cronologica e sindromica (progressiva instaurazione della conversione organica a far tempo dall'epoca dell'incidente), l'accertamento di una struttura di personalità antecedente che non stupisce possa condurre a quadri del genere, l'assoluta aspecificità dell'evento, una componente simulatoria unita ad alterazioni che non possono, invece, essere simulate". Nell'udienza il CTU ha chiarito il punto 4 delle conclusioni della relazione nei seguenti termini: "visto il tempo trascorso, e la mancanza di miglioramenti dopo il breve intervento psichiatrico eseguito, l'entità dei postumi residuati possono stabilizzarsi nella misura di un terzo, così come indicato nel punto 4 delle conclusioni, da intendersi come danno biologico permanente. Per quanto attiene al nesso di causa ribadiamo che una certezza scientifica non può esprimersi, ma il danno biologico sopraindicato tiene conto delle condizioni preesistenti di personalità e, nel rapporto concausale verificatosi fra evento esogeno e situazione pregressa della personalità, è da attribuirsi al trauma un terzo della efficienza causale".

La lunga esposizione delle risultanze e degli accertamenti peritali si è resa necessaria, e doverosa, per la complessità del caso di specie.

Le conclusioni medico legali cui sono giunti i periti, sono, come detto, condivise e fatte proprie dal giudicante, con la seguente precisazione. Per quanto attiene al rapporto di causalità, che è sicuramente la questione di maggiore rilevanza del presente giudizio, l'esperto si è pronunciato in termini medico-legali di natura psichiatrica, fornendo elementi per consentire di impostare correttamente la risoluzione del problema del nesso eziologico in termini giuridici. In materia di responsabilità extracontrattuale per l'accertamento del nesso di causalità giuridicamente rilevante, le norme che trovano applicazione sono quelle di cui agli artt. 40 e 41 c.p. In particolare, l'art. 41 recita "il concorso di cause preesistenti (o simultanee), anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione... e l'evento". Il legislatore penale ha adottato la teoria della "par condicio", che determina una presunzione di pari valenza delle concause. Deve osservarsi, tuttavia, che le teorie della causalità e del rapporto fra le concause trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui si discuta sull'apporto causale di azioni od omissioni comunque riferibili alla condotta dell'uomo.

L'orientamento sul punto della giurisprudenza della Suprema Corte è fermo nel ritenere che una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti possa instaurarsi solo fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già fra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. 5924/95). Da quanto sopra esposto discende che non può determinarsi e quantificarsi l'incidenza causale del fattore naturale ai fini di ridurre in percentuale l'obbligo risarcitorio (Cass. 17492/89).

Nel caso di specie la pregressa (e sconosciuta) malattia o predisposizione psichica dell'Argentieri non assume rilevanza ai fini eziologici quale concausa, configurandosi tale stato psichico quale fattore naturale, in quanto non imputabile al soggetto.

Ne consegue che il sinistro si pone quale unica causa giuridicamente rilevante delle lesioni subite dall'Argentieri ed i convenuti dovranno essere condannati, in solido, al risarcimento dell'intero danno, senza abbattimenti per incidenza di concause.

Per la liquidazione del danno si applicano i criteri di liquidazione del danno elaborati dalla giurisprudenza di questo Tribunale e recentemente rivalutati con le seguenti precisazioni:

Il danno biologico subito dall'Argentieri ampiamente descritto nell'esposizione che precede, viene determinato nella misura del 30%, con pari incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. In proposito si osserva che non può condividersi l'assunto di parte attrice di perdita totale della capacità lavorativa, in quanto l'Argentieri è sicuramente in grado di svolgere attività lavorative in altri settori, ugualmente lucrative rispetto a quella svolta in precedenza. Per il calcolo del danno patrimoniale il reddito viene determinato in L. 23.000.000 annui, sulla base del valore medio fra le dichiarazioni dei redditi del 1993 (redditi 1992) e 1994 (redditi 1993) prodotte, ed il reddito netto del 1994 calcolato sulla base delle fatture prodotte, nonché dalla deposizione del teste Savi.

Il danno da invalidità temporanea viene riconosciuto per il periodo di un anno, tenuto conto della documentazione medica prodotta che attesta l'insorgere della patologia oculistica successivamente al sinistro ed in modo progressivo, patologia curata oltre un anno dopo il sinistro.

Vengono pertanto liquidate le seguenti somme:

L. 145.709.000 per danno biologico;

L. 25.550.000 per il periodo di invalidità temporanea totale e parziale;

L. 50.000.000 per danno morale;

L. 6.858.018 per spese mediche documentate e rivalutate ad oggi.

L. 101.151.031 per il danno patrimoniale in moneta attuale.

Il danno risarcibile ammonta pertanto a complessive L. 329.268.049.

Parte convenuta, nelle conclusioni, chiede di darsi atto di due versamenti effettuati in favore dell'attore, uno di L. 10.000.000 nel maggio 1995 e uno di L. 20.000.000 nel luglio 1996. Quanto al primo versamento, osserva questo giudice che la parte non ha prodotto copia della quietanza o di altro documento attestante il pagamento e la causale (risulta già risarcito il danno auto, non oggetto di domanda nel giudizio), né risulta alcunché a verbale, diversamente per quanto riguarda l'acconto di L. 20.000.000. Pertanto non si procederà all'imputazione dell'acconto di L. 10.000.000.

Occorre ora imputare l'acconto di L. 20.000.000 pagato nel luglio 1996. Il capitale, devalutato al momento del fatto, ammontava a L. 289.396.031. Rivalutato al luglio 1996 ammontava a L. 312.473.210 e, dal fatto alla data dell'acconto erano maturati interessi medi compensativi che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di questo Tribunale alla sentenza n. 1712/95 della Suprema Corte, maturano progressivamente su una somma che anno per anno si rivaluta, per L. 50.299.569 (tasso del 9,679). Imputando l'acconto il capitale si riduce a L. 292.473.210, capitale che, rivalutato ad oggi, ammonta a L. 307.925.459. Su tale importo, dal mese successivo all'acconto alla data di pubblicazione della sentenza, sono dovuti gli interessi medi compensativi maturati per L. 48.001.895 (tasso 4,922). Gli interessi dovuti ammontano a complessive L. 98.301.464.

Dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo saldo maturano gli interessi legali sulla somma liquidata, al netto dell'acconto, di L. 307.925.459.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido, precisando che le spese sostenute per CTP, richieste quali voci di danno, vengono invece ricomprese nelle spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva di Canevari Daniele;

2) In accoglimento della domanda proposta da Argentieri Generoso condanna Canevari Daniele e La Previdente Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, in solido ed a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 307.925.459 a titolo di residuo capitale, già imputato l'acconto, oltre a interessi medi compensativi maturati sul capitale, previa imputazione dell'acconto, dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza per L. 98.301.164. Dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo saldo sono dovuti gli interessi sulla somma di L. 307.925.459;

3) condanna i convenuti, come sopra indicati e rappresentati, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 27.289.000 di cui L. 5.265.000 per spese (già comprensive di CTP), L. 6.024.000 per diritti, L. 16.000.000 per onorario e L. 2.200.000 per spese generali, oltre I.V.A. e CPA.