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TRIBUNALE TORINO, 17 marzo 2009, sez. IV - dott. Marco CICCARELLI, in funzione di Giudice unico.

Risarcimento danni - sinistri stradali – danno non patrimoniale – danno biologico – personalizzazione danno biologico – danno morale o “da sofferenza” – liquidazione danni patrimoniali – criteri di liquidazione

 

Non può disconoscersi che, in determinati casi, l’apprezzamento della sofferenza psichica e morale nell’ambito del danno biologico non sia possibile. La definizione che del danno biologico danno gli art. 138 e 139 C.d.A. è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale cui fanno riferimento le Sezioni Unite. Infatti, nell’ambito di quest’ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale; mentre è innegabile che l’accertamento medico legale dell’entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. In altri termini: non pare che in ogni caso in cui esista una lesione fisica o psichica in essa sia compresa (quale “parte” di un “insieme” più grande) la sofferenza insita in tale lesione. O, quantomeno, gli attuali criteri medico-legali per la valutazione della lesione non sono adeguati a tener conto di tale sofferenza. Costituisce dato di comune esperienza il fatto che alcune lesioni, che comportano esiti permanenti di entità minima, si accompagnino a sofferenze fisiche – senza valutare quelle psicologiche – molto intense; e che non vi sia quindi necessaria correlazione fra entità della menomazione psico-fisica (percentualmente indicata) ed entità della sofferenza.

La valutazione della sofferenza deve allora essere adeguatamente “recuperata” dal giudice, in fase di liquidazione del danno, attraverso diversi sistemi: p. es. aumentando il valore del punto-base; o attraverso un aumento percentuale dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, ma anche, ove necessario, ristorando la sofferenza mediante valutazione equitativa del tutto svincolata dall’entità monetaria riconosciuta a titolo di danno biologico. Tutto ciò a condizione che tali valutazioni siano supportate da adeguata istruttoria e motivazione in punto esistenza ed entità del pregiudizio che si va a liquidare.

Svolgimento del processo

OMISSIS

Motivi della decisione

1. Le modalità del sinistro riferite dall’attore possono ritenersi, all’esito dell’istruttoria, pienamente provate. [omissis]

Può pertanto concludersi che il M., in manovra di retromarcia con la propria auto, abbia urtato il ciclomotore su cui era seduto il C., in sosta al margine della strada, provocando la caduta dell’attore. Nessuno dubbio quindi sul fatto che il M. (a carico del quale è stata concretamente accertata una condotta colposa), in solido con la sua assicurazione ALFA s.p.a., sia tenuto

all’integrale ristoro dei danni subiti dall’attore.

2. I danni subiti da C. M. vanno così liquidati.

DANNI NON PATRIMONIALI

Danno biologico da invalidità permanente. Poiché l’entità del danno biologico è stata determinata dal CTU in misura non superiore al 9%, e il pregiudizio trova causa in un sinistro stradale verificatosi dopo l’entrata in vigore della l. 57/2001, i danni permanenti all’integrità psicofisica della persona devono essere liquidati sulla base dei criteri di cui all’art. 139 C.d.A. (aggiornati da ultimo con DM del 24.6.08). Il pregiudizio biologico che viene risarcito in base a tale norma consiste nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” (art. 139 comma 2° C.d.A.). Il CTU – con motivazione esaustiva e coerente – ha accertato l’esistenza di postumi stabilizzati di frattura del collo astragalico con sublussazione posteriore dell’articolazione sottoastragalica del piede sinistro, consistenti in: artralgie con limitazione funzionale della caviglia (articolazioni tibio-tarsisca e sotto-astragalica) e sfumata zoppia da alterazione dello schema del passo; ed ha quantificato percentualmente la lesione alla integrità fisica nella misura dell’8%. Tenuto conto dell’età del danneggiato all’epoca del fatto (36 anni) e in applicazione del criterio legale sopra richiamato, va liquidata la somma di € [omissis]. Il 3° comma dell’art. 139 prevede che l’ammontare del danno biologico come sopra liquidato possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. L’aumento in questione trova la propria ragion d’essere nell’esigenza di tener conto dei riflessi che la lesione ha determinato sulla sfera del leso: dell’incidenza su sport e attività fisiche, della maggiore usura al lavoro, della compromissione di relazioni sociali, e via dicendo. In altri termini, di tutto ciò che costituisce il portato della lesione fisica o psichica in sé considerata, e che può essere apprezzato solo tenendo conto delle concrete condizioni del singolo danneggiato. Nel caso di specie vanno adeguatamente considerate le maggiori usura e affaticabilità rispetto all’attività lavorativa svolta dal C.. Osserva infatti il CTU che “I postumi residuati determinano un attendibile disagio ed usura nell’espletamento di attività lavorative della stessa categoria di quella svolta prima del sinistro (artigiano edile) e categorie affini (operaio edile), che richiedano la stazione eretta, o la deambulazione, prolungata e la movimentazione di gravi”. Di tali circostanze ha dato conto anche il teste A. attuale datore di lavoro del C. E’ bene precisare che il disagio lavorativo non è conseguenza (soltanto) della meniscopatia di cui l’attore soffre, e il cui rapporto causale con il sinistro in oggetto è stato escluso dal CTU; è, invece, conseguenza (anche) della limitazione funzionale della caviglia e della zoppia, che sono state accertate – come si è visto sopra – fra i postumi dell’evento. Si ritiene dunque che questa rilevante incidenza sulla attività lavorativa giustifichi l’aumento nella misura massima prevista dalla legge (20%) e, dunque, il riconoscimento dell’ulteriore somma di € [omissis].

Danno biologico da invalidità temporanea. Richiamati i criteri di cui all’art. 139 C.d.A. (aggiornati con DM del 24.6.08) vanno liquidate le seguenti somme: [omissis].

Ulteriori danni non patrimoniali. Il C. domanda il risarcimento degli ulteriori pregiudizi causati dal sinistro, indicati nel ricorso (seguendo terminologia e metodo di allegazione all’epoca ampiamente diffusi) come “danno morale” e “danno esistenziale”. All’udienza di discussione l’attore ha rinunciato alla richiesta di danno esistenziale, insistendo, invece, per il riconoscimento del danno morale. Tale domanda rende necessario chiarire, in primo luogo, se, dopo la recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 26972 dell’11 novembre 2008), sia ancora configurabile quel tipo di pregiudizio che veniva, in precedenza, riconosciuto e risarcito col nome di “danno morale”; in secondo luogo, se tale pregiudizio abbia natura e consistenza differenti rispetto a quelle che sono state sino ad oggi riconosciute al danno morale; in terzo luogo, quali debbano essere i criteri per la sua liquidazione, in particolare nel caso di lesioni di lievi entità (c.d. micropermanenti). Ritiene questo giudice che alla prima domanda non possa che darsi risposta positiva, alla luce delle univoche e molteplici indicazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte. Chiarissimo al riguardo il par. 2.10, ove si afferma che “nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. Anche laddove la Corte censura la lettura restrittiva del “danno morale” data da certa giurisprudenza (limitata al c.d. danno morale soggettivo transeunte: par. 2.1 e 2.10 della sentenza), esplicitamente riconosce l’esistenza di un pregiudizio “da sofferenza” (non necessariamente transeunte), che deve essere considerato e ristorato nella sua integralità. D’altra parte le S.U. “condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all’art. 2059 c.c.” (par. 2.2); e tale lettura, incontestabilmente, riconosceva il pieno diritto al risarcimento del danno da sofferenza fisica e psichica (allora indicato, con “sintesi descrittiva” universalmente utilizzata, come “danno morale”). Più delicata la questione della ricognizione dei confini di questo tipo di pregiudizio; cioè dei “contenuti lesivi” che rientrano nell’ambito di questa sintesi descrittiva (danno “morale” o “da sofferenza”). La lettura offerta dalle Sezioni Unite non pare introdurre elementi di novità nella parte in cui annette rilevanza ad ogni sofferenza, fisica o psichica, transitoria o permanente, patita dalla vittima, così definitivamente superando la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte. Una simile lettura infatti emergeva chiaramente già dalle sentenze del 2003, ed era ormai recepita dalla grande maggioranza della giurisprudenza di merito. Un significativo elemento di novità per l’apprezzamento del danno da sofferenza emerge invece dal par. 4.9 della sentenza, ove si legge che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”. La Corte delinea quindi un ambito del danno da sofferenza più limitato rispetto a quello del danno morale come sino ad oggi inteso; e sembra escludere la possibilità di valutare autonomamente (in sede liquidatoria) questo pregiudizio in tutti i casi in cui esista un danno biologico, cioè in tutti i casi in cui la sofferenza degeneri in patologia fisica o psichica. E’ opportuno chiarire che il tentativo (che si sta qui operando) di individuare e distinguere i pregiudizi che, nell’ambito dell’unica categoria del “danno non patrimoniale”, vengono ristorati come danno da lesione dell’integrità psico-fisica dai pregiudizi ulteriori e non riducibili a questa definizione, non è ovviamente dettato dalla volontà di introdurre categorie e sotto-categorie di danno; ma dall’esigenza di dar conto – con procedimento motivazionale congruo e con (almeno un minimo di) uniformità nell’apprezzamento delle condizioni soggettive dei singoli danneggiati – delle somme che vengono riconosciute all’interno della “voce risarcitoria” del danno non patrimoniale. Tale necessità appare stringente per le lesioni di lieve entità, ove le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico sono determinate in misura fissa (salva la possibilità di aumento fino al 20% prevista dal 3° comma dell’art. 139 C.d.A.) in base a criteri normativamente fissati. E’ chiaro quindi che “estendere” l’area del danno biologico fino a ricomprendervi ogni sofferenza fisica o morale che ad esso si accompagni, comporta la conseguenza che il ristoro di tale tipo di sofferenza deve ritenersi compreso nelle somme normativamente determinate. Una simile conseguenza non pare tuttavia accettabile per più ordini di ragioni. In primo luogo, non sembra che la recente sentenza delle Sezioni Unite imponga, come unico corretto criterio di liquidazione, di considerare il danno da sofferenza compreso nell’ambito del danno biologico. La sentenza infatti, in ogni sua parte, pone l’accento sull’esigenza che il pregiudizio venga interamente ristorato, senza indebite duplicazioni. In quest’ottica deve essere letto il par. 4.9 della sentenza, laddove afferma: “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. Questo passaggio infatti va letto in stretta correlazione con quello precedente, ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale: “deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti ... senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano state dedotte siffatte conseguenze [cioè quando la sofferenza “diventa malattia”, n.d.a.], si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”. In altri termini: se la sofferenza è stata già considerata e liquidata nell’ambito del danno biologico, se cioè tale voce di danno è stata già determinata (attraverso l’accertamento medico-legale e/o, in fase liquidatoria, mediante l’individuazione del valore monetario del punto) in modo tale da considerare e ristorare il pregiudizio derivante dalla sofferenza, allora il riconoscimento, quale autonoma “posta risarcitoria” del danno morale, costituisce una duplicazione. Non può tuttavia disconoscersi che, in determinati casi, l’apprezzamento della sofferenza psichica e morale nell’ambito del danno biologico non sia possibile. La definizione che del danno biologico danno gli art. 138 e 139 C.d.A. (“lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...”) è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale cui fanno riferimento le Sezioni Unite. Infatti, nell’ambito di quest’ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale; mentre è innegabile che l’accertamento medico legale dell’entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. In altri termini: non pare che in ogni caso in cui esista una lesione fisica o psichica in essa sia compresa (quale “parte” di un “insieme” più grande) la sofferenza insita in tale lesione. O, quantomeno, gli attuali criteri medico-legali per la valutazione della lesione non sono adeguati a tener conto di tale sofferenza. Costituisce dato di comune esperienza il fatto che alcune lesioni, che comportano esiti permanenti di entità minima, si accompagnino a sofferenze fisiche – senza valutare quelle psicologiche – molto intense; e che non vi sia quindi necessaria correlazione fra entità della menomazione psico-fisica (percentualmente indicata) ed entità della sofferenza.

La valutazione della sofferenza deve allora essere adeguatamente “recuperata” dal giudice, in fase di liquidazione del danno, attraverso diversi sistemi: p. es. aumentando il valore del punto-base; o attraverso un aumento percentuale dell’importo liquidato a titolo di danno biologico (operazioni che, in pratica, realizzano il medesimo risultato); ma anche, ove necessario, ristorando la sofferenza mediante valutazione equitativa del tutto svincolata dall’entità monetaria riconosciuta a titolo di danno biologico. Tutto ciò a condizione che tali valutazioni siano supportate da adeguata istruttoria e motivazione in punto esistenza ed entità del pregiudizio che si va a liquidare. Non pare infatti che il significato ultimo delle indicazioni contenute nella più volta citata sentenza delle Sezioni Unite vada colto nel divieto di “liquidazione in percentuale” (del “morale” rispetto al “biologico”), quanto nel divieto di liquidazioni automatiche e immotivate. Ciò posto, va osservato che qualora la lesione biologica (intesa in senso tradizionale) non superi il limite del 9%, la valutazione e liquidazione del danno da sofferenza mediante un aumento del valore punto non è praticabile, poiché tale valore è fissato dalla legge. E non è evidentemente sostenibile che i valori siano stati fissati dal legislatore già tenendo conto della sofferenza; poiché il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (all’epoca di emanazione dell’art. 139 codice delle assicurazioni, e del suo “antecedente” normativo, cioè della l. 57/2001) era nel senso che la sofferenza dovesse essere ristorata “a parte” attraverso il riconoscimento del danno morale.

Ogni diversa interpretazione presterebbe il fianco a censure di illegittimità costituzionale, in quanto precluderebbe, nei casi rientranti nella previsione dell’art. 139 C.d.A., l’integrale ristoro del danno alla persona. D’altra parte non è plausibile, a fronte di definizioni normative del danno biologico identiche (tali sono quelle dell’art. 138 2° comma e dell’art. 139 2° comma C.d.A.), che si ritenga escluso da tale nozione il danno da sofferenza per le lesioni macropermanenti (liquidandolo mediante uno dei sistemi sopra indicati) e lo si ritenga invece incluso per le micropermanenti. Né la più volte citata sentenza delle Sezioni Unite definisce il danno non patrimoniale in modo diverso a seconda dell’entità della lesione; al contrario, lo definisce in termini unitari e comprensivi, sempre, del danno da sofferenza fisica e psichica (la cui entità e durata nel tempo – precisa la Corte – non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento). Alla luce di tali considerazioni si ritiene che, anche nel caso di lesioni micropermanenti, possa (non già debba) esistere un pregiudizio “da sofferenza”, non incluso nella liquidazione effettuata mediate i criteri dettati dall’art. 139 C.d.A. Tale pregiudizio consiste nel patimento interiore (temporaneo o no) causato dall’illecito: sia per il turbamento e per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la vittima. E la sua dimostrazione potrà essere data mediante prova documentale, testimoniale o presuntiva, assumendo proprio quest’ultima particolare rilievo, e potendo anzi costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (chiaramente in questo senso il par. 4.10 della citata sentenza delle S.U.).

Con riferimento al caso in esame è possibile ritenere provato un danno “da sofferenza” consistente per un verso nei patimenti che normalmente si accompagnano a una lesione dell’integrità fisica di entità medio-bassa, ma con lunga durata (9 mesi) della malattia temporanea e necessità di deambulare con tutori. Va poi considerato il disagio derivante dal non poter attendere per lungo tempo alla propria attività lavorativa; il dispiacere nel veder “sfumare” l’occasione di costituire una società edile con altri soggetti; la sofferenza e il senso di inadeguatezza dovuti al fatto che la propria famiglia, durante il periodo di malattia, dovette essere mantenuta dalla madre dell’attore. Tali sofferenze sono strettamente legate alla lesione fisica (pur essendo del tutto al di fuori di essa e non riducibili a mere proiezioni o riflessi del danno biologico); appare pertanto congruo un criterio di liquidazione – necessariamente equitativa – rapportata al pregiudizio biologico subito dall’attore. Si stima quindi equo liquidare tale danno nella misura di € [omissis] pari al 25% di quanto sopra riconosciuto a titolo di danno biologico (sia da invalidità permanente che da invalidità temporanea, ma con esclusione dell’aumento riconosciuto ai sensi del 3° comma dell’art. 139 C.d.A.)

Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva misura di € [omissis], calcolata in base al d.m. 24 giugno 2008. Questa somma deve essere riportata ai valori dell’epoca del sinistro, al fine di determinare l’importo unitario dovuto a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), sul quale calcolare poi la rivalutazione e gli interessi. Effettuata questa devalutazione (sulla base degli indici Istat / Costo della vita), la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale viene determinata, all’epoca del fatto, in € [omissis].

DANNI PATRIMONIALI

Spese mediche e di cura. Le spese sostenute dall’attore per cure e terapie devono essere risarcite nella misura in cui sono state ritenute congrue e necessarie dal nominato CTU. La relazione peritale – che non è stata fatta oggetto, sul punto, di alcuna contestazione, e che risulta congruamente motivata – ha valutato necessarie in relazione alla accertata patologia le spese sostenute dall’attore e documentate nella misura di € [omissis].

Danno da perdita di emolumenti lavorativi. L’attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno durante il periodo di invalidità temporanea. La domanda merita di essere accolta, ma entro limiti diversi rispetto alle richieste attoree [omissis].

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. M. nei confronti di M. A. e ALFA s.p.a., con ricorso depositato il 22.6.07, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuti e condanna M. A. e ALFA s.p.a., in solido fra loro, al pagamento in favore di C. M. di € [omissis] (già detratti gli acconti versati), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; dichiara tenuti e condanna i convenuti all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di C. M., [omissis].