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TRIBUNALE PIACENZA, 4 Giugno 2009, Dott. Morlini in funzione di Giudice unico.
Risarcimento del danno – danno non patrimoniale – danno biologico – danno morale – autonomia liquidativa – personalizzazione
Svolgimento del processo
Nella presente controversia, P. G. (conducente) e G. E. (proprietario e trasportato), esponevano che l’autovettura da loro occupata, nella tarda sera del 16/7/2001, era stata coinvolta in un sinistro autostradale andando ad urtare un autoarticolato che si trovava fermo di traverso sulla carreggiata, a seguito di un precedente sinistro intercorso tra detto autoarticolato ed altro mezzo pesante.
Deducendo l’esclusiva responsabilità dell’autoarticolato, convenivano in giudizio il suo conducente P. I., il suo proprietario E., s.r.l. e l’assicurazione G., chiedendo la loro condanna solidale a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Resistevano i tre convenuti (E. e G. costituendosi tempestivamente a ministero di un unico difensore, P. costituendosi tardivamente con un diverso difensore), sul presupposto di una responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente del mezzo pesante con il quale l’autoarticolato si era scontrato prima che sopraggiungesse il veicolo degli attori. Per tale motivo, E. e G. chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa del proprietario di tale mezzo, En. s.r.l., e della sua assicurazione, R. s.p.a.
A loro volta costituitisi in giudizio, En. e R. deducevano l’assenza di responsabilità del conducente del mezzo pesante e la responsabilità invece degli altri mezzi coinvolti, e quantomeno di un concorso di colpa di parte attrice, instando quindi per il rigetto della domanda.
La causa era istruita dal Giudice allora procedente con una CTU medico legale sulle persone degli attori, ed all’udienza del 26/5/2009 veniva decisa con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. dopo discussione con i procuratori delle parti.
Motivi della decisione
a) Le risultanze documentali prodotte agli atti consentono ascrivere la responsabilità nella causazione del sinistro, in parti uguali, all’autoarticolato condotto dal P. ed al mezzo pesante di proprietà En..
Invero, è pacifico che il mezzo pesante di proprietà En., fermo in una piazzola di sosta, ha iniziato la manovra di immissione nella carreggiata adibita a scorrimento lento; che in tale carreggiata è sopraggiunto l’autoarticolato condotto dal P., con il quale si è verificato il primo scontro; che a seguito di tale scontro, l’autoarticolato del P. si è posizionato trasversalmente rispetto all’asse stradale, e contro di esso è poi finito il veicolo attoreo.
Ciò posto, dal verbale della PS agli atti, emerge che il mezzo pesante di proprietà En. ha “iniziato la manovra di immissione senza adottare le necessarie cautele”, e perciò ha causalmente contribuito a provocare il sinistro. D’altro canto, l’autoarticolato condotto dal P., sia pure “di poco”, ha“superato la striscia longitudinale di delimitazione della carreggiata”, così andando parzialmente ad invadere la corsia di emergenza al momento dell’impatto, con ciò contribuendo anch’esso alla causazione del sinistro.
Nessun rilievo può invece essere mosso al veicolo attoreo, atteso che, a seguito dello scontro tra il mezzo pesante e l’autoarticolato, quest’ultimo si è repentinamente posizionato di traverso sulla carreggiata, e quindi l’ostacolo che si è posto innanzi all’autovettura guidata dal P., si è manifestato come inaspettato ed “improvviso” (cfr. sempre verbale della PS), come tale sostanzialmente non evitabile. Né è stato provato, ed in verità nemmeno offerto di provare, che la velocità di guida del P. fosse superiore a quanto consentito o comunque inadeguata allo stato dei luoghi.
In ragione di tutto ciò e conclusivamente sul punto, deve ritenersi che il sinistro subito dagli attori sia addebitabile alla concorrente e paritaria responsabilità dell’autoarticolato di parte convenuta e del mezzo pesante di parte terza chiamata (che sono risultati inizialmente sanzionati dalla PS, pur se con provvedimento successivamente annullato in un caso in via amministrativa e nell’altro caso in via giurisdizionale).
Pertanto, in ragione della solidarietà passiva posta dall’articolo 2055 c.c., i tre convenuti ed i due terzi chiamati devono essere solidalmente chiamati a rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori; nei rapporti interni, invece, il danno va diviso per il 50% in parti uguali tra i tre convenuti, e per il rimanente 50% in parti uguali tra i due terzi chiamati.
Deve infatti ritenersi che la domanda attorea, pur se inizialmente proposta nei confronti dei soli convenuti, vada estesa ai terzi chiamati sia in ragione dell’espresso petitum così come modificato sin dalla memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.; sia comunque in ragione del fatto che essa sarebbe comunque ed in ogni caso, anche in assenza di istanza espressa, automaticamente estesa al terzo chiamato in base ai principi generali processualcivilistici, trattandosi di chiamata in causa per garanzia propria.
Invero, si osserva che per pacifica giurisprudenza, laddove la domanda di garanzia spiegata dal convenuto attenga ad una garanzia propria - e sia quindi spiegata al fine di ottenere la liberazione del chiamante e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, essendo unico il fatto generatore prospettato con la domanda principale e con quella accessoria- si ha estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato senza bisogno di espressa istanza (Cass. n. 17954/2008, Cass. n. 1748/2005, Cass. n. 2471/2000).
b) Ciò detto in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, deve procedersi alla quantificazione del danno subìto dalle parti.
Sul punto, va peraltro preliminarmente scrutinata l’eccezione della difesa dei convenuti E. e G., per i quali nulla sarebbe dovuto agli attori, essendo il sinistro già stato indennizzato da INAIL in quanto riconosciuto quale infortunio in itinere (cfr. pag. 2 comparsa di risposta).
Invero, è noto che l’art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 prevede la copertura assicurativa INAIL anche per il danno biologico, pur se con l’esclusione delle menomazioni inferiori al 6% e del danno biologico temporaneo.
Occorre allora capire se rimane possibile per l’assicurato richiedere il cd. Danno differenziale al responsabile del sinistro, oltre che nel caso di differenziale cd. qualitativo, relativo a voci comunque non coperte, quali lesioni biologiche inferiori al 6%, invalidità temporanea e danno morale; anche nel caso di differenziale cd. quantitativo, in relazione alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle INAIL rispetto a quella operata dalla giurisprudenza.
La risposta positiva si impone, così come ha chiarito la giurisprudenza del tutto prevalente (App. Torino n. 1639/2004, Trib. Siena n. 446/2008 e 414/2008, Trib. Vicenza n. 231/2007, Trib. Bassano del Grappa 59/2006, Trib. Monza 16/6/2005 n. 1828, Trib. Treviso 31/5/2006, Trib. Torino n. 4779/2005, Trib. Rovereto 21/4/2005, Trib. Ravenna 22/3/2005, Trib. Pordenone 20/1/2005, Trib. Genova 27/9/2004, Trib. Pinerolo n. 296/2004, Trib. Cagliari 20/2/2003; contra Trib. Vicenza n. 96/2005 e n. 82/2004, Trib. Torino n. 3393/2003), e ciò per una molteplicità di ragioni.
Da un primo punto di vista e sotto un profilo letterale, infatti, la norma parla della corresponsione di un “indennizzo”, concetto che nella teoria generale del diritto è ben distinto dalla nozione di “risarcimento”, perché non copre tutte le voci di danno scaturite dall’evento.
Da una seconda angolazione e sotto un profilo sistematico, l’indennizzo deve essere erogato “in luogo della prestazione di cui all’art. 66 primo comma n. 2 del TU” 1124/1965, e l’art. 10 di detto TU prevede il risarcimento del danno differenziale “per la parte che eccede la indennità liquidata a norma degli artt. 66 e seguenti”, con la conseguenza che il danno differenziale comprende anche il danno biologico.
Da una terza angolazione e sotto un profilo logico-interpretativo, diversamente opinando, ne conseguirebbe un’evidente riduzione di tutela tra la situazione del lavoratore ante D.Lgs. 38/2000, ove il danno doveva essere risarcito integralmente, e la situazione successiva, ove il danno va solo indennizzato; una disparità di trattamento tra la attuale situazione del lavoratore che subisce un danno del 5%, integralmente risarcito dal datore, e quello che subisce un danno superiore al 6%, solamente indennizzato dall’INAIL; ed un’ulteriore disparità di trattamento tra il lavoratore che subisce un danno biologico, solo indennizzato dall’INAIL, ed il non lavoratore che subisce lo stesso danno, integralmente risarcito dall’autore del danno stesso, in palese contraddizione non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con il favor lavoratoris che permea il nostro ordinamento giuridico.
Il danno differenziale deve poi essere liquidato non distinguendo le singole poste di danno, atteso che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per danni occorso al lavoratore infortunato... riguarda indifferentemente le componenti di danno coperte dall’assicurazione obbligatoria” (Cass. n. 9909/2003, Cass. n. 2357/2003, Cass. n. 114/2002, Cass. n. 81812/2001, Cass. n. 10405/1998).
Pertanto, occorre determinare il risarcimento del danno secondo le regole civilistiche, e poi detrarre quanto percepito da INAIL, onde verificare l’esistenza del danno differenziale senza che possa operarsi un raffronto riferito alle singole voci del danno che lo compongono (Trib. Pisa n. 1012/2008 e 19/2008, Trib. Vicenza n. 321/2007 e 80/2007, Trib. Siena n. 541/2008, Trib. Terni n. 148/2008, Trib. Arezzo n. 235/2007 e 22/2007, Trib. Bassano del Grappa. 24/2007 e 59/2005 Trib. Milano n. 5298/2005).
c) Può ora muoversi alla quantificazione del danno subìto dagli attori, iniziando dalla posizione del P..
Ha al proposito chiarito il CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, sul punto nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che a causa del sinistro per cui si procede, il P. ha sofferto un periodo di ITP al 75% di giorni 15, ed un periodo di ITP al 40% di giorni 20 (cfr. pag. 3 perizia). Pertanto, rientrandosi all’evidenza nell’ambito delle lesioni micropermanenti, sulla base di un’invalidità temporanea assoluta di € 42,06 giornaliere, spetta al P., a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 809,66 (ed in particolare, € 473,18 per 15 giorni di ITP al 75%, € 336,48 per 20 giorni di ITP al 40%).
Inoltre, essendo la spesa stata dichiarata congrua dal CTU (cfr. integrazione perizia), spetta altresì al P. la somma di € 180,76, quale danno patrimoniale emergente per spese mediche sostenute.
Nulla è invece dovuto all’attore a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, non avendo l’attore non solo provato l’esistenza di tale voce di danno, ma in realtà nemmeno dedotto in cosa esso consista (cfr. pag. 2 citazione).
Pertanto, complessivamente è dovuta al P. la somma di € 990,42. Avendo peraltro l’attore già ricevuto da INAIL € 735,97 (cfr. riconoscimento a pagina 2 della citazione), il danno differenziale spettante ed addebitabile ai convenuti ed ai terzi chiamati sulla base dei criteri di cui supra, è pari ad € 254,45.
Su tale somma capitale, all’evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est il 16/7/2001, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).
d) Circa invece la posizione del G., occorre distinguere il danno non patrimoniale da quello patrimoniale.
Relativamente al danno non patrimoniale, ha chiarito il CTU, sempre con motivazione convincente e pienamente condivisibile nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che le lesioni subite dal G. consistono nel 16% di danno biologico permanente, in 60 giorni di ITT, in 60 giorni di ITP al 75%, in 60 giorni di ITP al 50% ed in altri 125 giorni di ITP al 25% (cfr. pag. 6 perizia).
Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all’attualità, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, tenuto conto di un’età di 34 anni al momento del sinistro, spetta al ricorrente un complessivo risarcimento per danno biologico di € 44.941,53 (ed in particolare, € 33.447 per danno biologico permanente del 16%; sulla base teorica di euro 69,14 giornaliere per 60 giorni di ITT, € 4.148,4 per 60 giorni di ITT, € 3.111,3 per 60 giorni di ITP al 75%, € 2.074,2 per 60 giorni di ITP al 50%, € 2.160,63 per 125 giorni di ITP al 25%).
Circa il richiesto danno morale, è ben vero che esso, secondo il recente insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, cui questo Giudice ritiene di dovere prestare adesione in ragione dell’autorevolezza del precedente e per il rispetto della funzione di nomofilachia della Suprema Corte, non rappresenta un’autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale; e che pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed oggetto di un autonomo accertamento. Tuttavia, è altrettanto vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni; e che nel caso di specie, appare certamente possibile presumere una sofferenza morale connessa al dolore patito per la rilevante lesione oggetto di causa, che ha provocato, oltre che un significativo danno biologico, anche molteplici e rilevanti cicatrici sul corpo del G., oltre che “soggettività vertiginosa” e “apprezzabile sindrome algo-disfunzionale artuale destra in destrimano” (cfr. pag. 5 e 6 perizia).
D’altronde, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, ha ribadito la “autonomia ontologica del danno morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008; cfr. anche Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che recentissimamente ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (cfr. DPR n. 37 del 3/3/2009).
Pertanto, alla stregua dell’insegnamento della stessa Cass. Sez. Un. n. 26972- 5/2008, il danno morale può essere liquidato personalizzando le tabelle del danno biologico tramite il cosiddetto appesantimento del punto. Tenuto allora a mente che, ai sensi degli artt. 138 e 139 Cod. Ass., la personalizzazione del danno biologico non può superare il 20% nelle micropermanenti ed il 30% nelle macro; che nel caso che qui occupa, in tutta evidenza si è in presenza di lesione macropermanente; che il danno biologico è compensato con la complessiva somma di € 44.941,53; in ragione di tutto ciò, appesantendo il punto del 30%, stimasi equo valutare in complessivi € 58.423,99 il danno non patrimoniale, comprensivo delle voci di danno biologico e morale.
Peraltro, avendo il G. già ricevuto la somma di € 12.642,86 da parte dell’INAIL a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale (in particolare, l’attore ha dato atto di avere ricevuto dall’Istituto tre versamenti per € 5.982,46, € 338,97 ed € 6.321,43: cfr. pag. 3 citazione e memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c.), la somma dovuta a titolo di danno differenziale è di € 45.781,13.
Su tale somma capitale, che integra all’evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 16/7/2001, al saldo.
Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all’attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all’insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/6/2005.
d1) Quanto poi al danno patrimoniale del G., certamente dovuta è la somma di € 7.856,7 per i danni subiti dall’autovettura, atteso che detta somma è stata con precisione dettagliata a pagina 3 dell’atto di citazione e non è stata oggetto di contestazione ad opera delle controparti.
Invero, l’onere di contestazione deve ritenersi un principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non solo su specifiche norme, ma soprattutto sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena; sulla generale organizzazione delle preclusioni; sul dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.; infine, sul generale principio di economia processuale ricavabile dall’art. 111 Cost. Ovviamente, per essere rilevante, la non contestazione deve riguardare fatti storici, non già la ricostruzione giuridica degli stessi o l’applicazione di norme giuridiche, che spettano sempre al Giudice.
Questo è infatti il condivisibile approdo cui ormai da anni è giunta la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto come, in ragione del generale principio di non contestazione da ritenersi vigente nell’ordinamento processualcivilistico, debba ritenersi provato un fatto dedotto da una parte e non contestato dalle controparti: Cass. Sez, Un. n. 761/2002, Cass. Sez. Un. n. 11353/2004, Cass. n. 23638/2007, Cass. n. 5356/2009.
Sulla somma capitale di € 7.856,7, debito di valore in quanto posta risarcitoria, come da domanda ed in base ai principi generali vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est il 16/7/2001, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva
giurisprudenza di legittimità).
Nulla è invece dovuto per il danno patrimoniale derivante da riduzione della capacità lavorativa, essendo lo stesso integralmente ristorato da INAIL, che si è detto avere riconosciuto la natura di infortunio in itinere del sinistro.
d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti e terzi chiamati, in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, ed a favore della vittoriosa parte attrice. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei soccombenti convenuti e terzi chiamati, in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni,
P.Q.M.
In composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti/nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza disattesa
- accerta e dichiara che il sinistro che il 16/7/2001 ha coinvolto l’autovettura di proprietà di G. E. condotta da P. G., è avvenuto per concorsuale e paritaria responsabilità dell’autoarticolato di proprietà E. s.r.l., condotto da P. I. ed assicurato da G. s.p.a., nonché del mezzo pesante di proprietà En. s.r.l. ed assicurato da R. s.p.a.;
- dichiara tenuti e condanna E. s.r.l., P. I., G. s.p.a., En. s.r.l. e R. s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni, a pagare a P. G. a titolo di risarcimento del danno, € 254,45 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 16/7/2001 al saldo, ponendo la somma nei rapporti interni per la metà a carico dei tre convenuti in parti uguali, e per la rimanente metà a carico dei due terzi chiamati sempre in parti uguali;
- dichiara tenuti e condanna E. s.r.l., P. I., G. s.p.a., En. s.r.l. e R. s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni, a pagare a titolo di danno non patrimoniale a G. E. € 45.781,13 oltre rivalutazione ed interessi legali dal 1/6/2005 al saldo, ponendo la somma nei rapporti interni per la metà a carico dei tre convenuti in parti uguali, e per la rimanente metà a carico dei due terzi chiamati sempre in parti uguali;
- dichiara tenuti e condanna E. s.r.l., P. I., G. s.p.a., En. s.r.l. e R. s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni, a pagare a titolo di danno patrimoniale a G. E. € 7.856,7 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 16/7/2001 al saldo, ponendo la somma nei rapporti interni per la metà a carico dei tre convenuti in parti uguali, e per la rimanente metà a carico dei due terzi chiamati sempre in parti uguali;
- dichiara tenuti e condanna E. s.r.l., P. I., G. s.p.a., En. s.r.l. e R. s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, a rifondere a P. G. e G. E., in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 500,00 per rimborsi, € 7.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di E. s.r.l., P. I., G. s.p.a., En. s.r.l. e R. s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separati decreti 8/3/2005.