![]() |
Tribunale di Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2003 – Est. Castaldi – Della Moglie Ugo, Cacace Giorgio c. R.B.A. s.r.l., Piemme s.p.a., Edi.me. s.p.a.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23 – 27 febbraio 2001, Ugo Della Moglie, premesso che nel luglio del 2000, mentre era in cerca di lavoro, aveva letto un’inserzione sul quotidiano Il Mattino con cui un’azienda leader nel settore della comunicazione ricercava operatori di età compresa tra i 25 ed i 35 anni, con buona capacità dialettica e conoscenza della lingua inglese; che detta azienda veniva poi identificata nella R.B.A. S.r.l., con sede in Milano; che seguendo le indicazioni contenute nell’inserzione aveva quindi fissato un colloquio per il giorno 21 luglio 2000, alle ore 9,30, presso l’hotel Royal di Napoli; che, ivi giunto, era stato ricevuto da un addetto il quale lo aveva intrattenuto nei modi e nelle forme soliti dei colloqui di selezione di personale; che, all’improvviso, la poltrona sulla quale era stato fatto accomodare aveva avuto un sobbalzo, con contemporaneo clamore; che solo allora il personale presente lo aveva informato che si era trovato al centro di una rappresentazione televisiva appositamente filmata, rientrante nei cosiddetti programmi di "candid camera"; che a tal fine gli era stato proposto di firmare una liberatoria per la messa in onda del pezzo, cosa che egli però aveva rifiutato; che la pubblicità pubblicata risultava per quanto detto ingannevole, e comunque nella fattispecie ricorreva la violazione della legge sul trattamento dei dati personali; che di tali violazioni dovevano rispondere solidalmente l’imprenditore committente, la casa editrice e la concessionaria di pubblicità; che aveva pertanto diritto alla cancellazione dei dati acquisiti senza il suo consenso, mediante dimostrazione dell’avvenuta distruzione dei dati stessi, ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; ciò premesso, ha convenuto innanzi a questo Tribunale la R.B.A. S.r.l., la Edi.Me. S.p.A. e la Piemme S.p.A. per sentir condannare la prima alla distruzione dei dati e delle immagini acquisite e per sentir condannare le convenute in solido ovvero per quanto di ragione in base ai rispettivi titoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in £. 50.000.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la RBA, premesso che nessuna coartazione era stata posta in essere nei confronti del Della Moglie, il quale era stato invitato a scegliere se consentire o meno l’utilizzo del filmato realizzato col sistema della candid camera; che il Della Moglie aveva deciso di non sottoscrivere l’apposita autorizzazione; che a fronte di tale rifiuto i dati dell’attore non erano stati in alcun modo utilizzati, e le immagini realizzate non erano state neppure montate; che la pubblicità posta in essere non era ingannevole, in quanto l’opportunità di impiego era effettiva e non si era concretizzata solo in quanto l’attore non presentava le caratteristiche richieste; che, quanto alla cancellazione dei dati, essa convenuta era sempre stata disponibile; che, quanto ai danni invocati, la pretesa era del tutto infondata; che, al contrario, era stato il Della Moglie ad aver provocato danni con l’infondata azione giudiziaria; ciò premesso, ha concluso per il rigetto della domanda o per il suo accoglimento nei limiti di giustizia e, in via riconvenzionale, per la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni, quantificati in £. 50.000.000, con vittoria delle spese di lite.
La Piemme S.p.A., costituitasi in giudizio, premesso che la disciplina invocata dall’attore circa il trattamento dei dati personali poteva essere riferita unicamente a chi quei dati avesse trattato; che essa convenuta, nella sua qualità di concessionaria della pubblicità, non aveva effettuato alcuna registrazione o raccolta dei dati personali dell’attore, essendosi limitata a pubblicare il messaggio richiestole dalla RBA; che, pertanto, sotto tale profilo era del tutto carente di legittimazione passiva, onde andava estromessa dal giudizio; che neppure vi era stata pubblicità ingannevole, nel senso previsto dalla disciplina vigente volta a tutelare i comportamenti economici dei consumatori; che, comunque, la domanda era anche infondata nel merito; ciò premesso, ha chiesto di essere estromessa dal giudizio o comunque il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi a propria volta in giudizio, la Edime S.p.A., premesso che la legge sulla pubblicità individua come soggetti eventualmente responsabili il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore e solo nel caso in cui costoro non siano identificati il proprietario del mezzo con cui il messaggio è diffuso; che nel caso di specie l’autore del messaggio era ben noto all’attore; che, quanto alla legge sul trattamento dei dati personali, essa convenuta non aveva avuto alcun ruolo nella raccolta e nel trattamento di quei dati; che, comunque, la domanda era anche infondata nel merito; ciò premesso, ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
A tale giudizio, è stato riunito quello promosso da Giorgio Cacace contro i medesimi convenuti.
Con atto notificato in data 23 – 24 febbraio 2001, infatti, Giorgio Cacace, premesso di aver letto sul quotidiano Il Mattino la medesima inserzione di ricerca di personale; di essersi dunque recato ai medesimi colloqui; che nel corso di un’audizione, inaspettatamente, i protagonisti dell’incontro avevano mutato il loro contegno con l’ingresso sulla scena di un personaggio femminile in succinto costume che aveva operato in modo da coinvolgerlo in finzione scenica dagli aspetti "boccacceschi"; che solo alla fine era venuto a sapere che si trattava di una candid camera, per la quale gli era stata anche richiesta la firma di una liberatoria per la messa in onda; che solo successivamente si era reso conto di essere stato raggirato ed aveva pertanto sporto denuncia querela presso il Commissariato P.S. di S. Ferdinando; che nella fattispecie, a suo dire, erano ravvisabili le medesime violazioni lamentate dal Della Moglie; ciò premesso, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale i medesimi convenuti formulando le medesime richieste dell’altro attore.
Si sono costituiti anche in questo giudizio tutti i convenuti svolgendo le medesime difese; la RBA, peraltro, ha spiegato in fatto che la candid camera non aveva avuto nulla di boccaccesco, dal momento che una assistente dell’intervistatore, che non era in abiti succinti, si era limitata a togliere le scarpe all’attore.
Dopo l’udienza di trattazione, nella quale sono stati liberamente interrogati gli attori ed è stata tentata, inutilmente, la conciliazione bonaria della lite, sono state visionate nel contraddittorio delle parti le videocassette prodotte in atti dalla RBA e contenenti i filmati relativi ai colloqui avuti dai due attori. . Quindi, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Motivi della decisione
Occorre, preliminarmente, individuare l’esatto contenuto ed il fondamento delle pretese azionate dai due attori.
Ugo Della Moglie e Giorgio Cacace, dopo aver risposto al "finto" avviso pubblicato dal Mattino di Napoli, in cui si dava notizia di una selezione di personale, finalizzata, in realtà, alla ripresa di una "candid camera" di varia ambientazione, hanno agito in giudizio contro l’inserzionista dell’avviso, la RBA, contro la società editrice del Mattino, la Edime, e contro la società concessionaria per la pubblicità sul detto quotidiano, la Piemme, sostenendo che nei fatti esposti fossero ravvisabili da un canto la violazione delle disposizioni dettate dal d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, di attuazione della direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e, dall’altro, la violazione delle norme della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (cd. legge sulla privacy).
Queste, dunque, e non altre sono le prospettazioni attoree, analiticamente indicate e richiamate anche nelle conclusioni esposte.
Ora, come è noto, il Giudice non è vincolato dalle qualificazioni giuridiche che una parte abbia fornito; e, tuttavia, il vincolo costituito dalla necessaria coincidenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., va inteso rettamente non solo in riferimento al petitum, ma anche con riguardo alla causa petendi. In questo senso, la Suprema Corte ha spiegato che "per causa petendi debbono intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze" (Cass., sez. I, 27 ottobre 2000, n. 14142; cfr. anche Cass.., sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908 in merito alla necessità che l’esercizio del potere dovere di interpretazione e qualificazione della domanda non esorbiti nella sostituzione d’ufficio di una domanda diversa a quella proposta dalla parte).
Dunque, nel caso di specie, la precisa individuazione delle disposizioni normative che si assumono violate dai convenuti; l’indicazione delle conseguenti pretese come riconducibili a quelle disposizioni (la cancellazione dei dati personali; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla ipotizzata utilizzazione dei dati medesimi senza autorizzazione); l’assenza di qualsiasi ulteriore, sia pur generica, richiesta sganciata da quei precisi ambiti; individuano con chiarezza il thema decidendi con riferimento ad una ben determinata causa petendi con esclusione di ogni altra ipotesi pur astrattamente configurabile. In particolare, non pare consentito al Giudice, a fronte di una così chiara enunciazione delle ragioni anche di diritto poste a fondamento della pretesa, valutare se nei fatti esposti sussistano comunque gli estremi di condotte colpose e/o dolose astrattamente idonee a generare danni ingiusti sotto il generale profilo di cui all’art. 2043 c.c., eventualmente in riferimento ad altri tipi di precetto (se del caso, in relazione a tutele poste da norme di rango anche costituzionale, quali quelle volte a tutelare la personalità umana in ogni sua esplicazione).
Così delimitata la "domanda", va innanzitutto evidenziata la carenza di legittimazione passiva delle due convenute Edime e Piemme.
L’editrice del quotidiano Il Mattino e la concessionaria della pubblicità sulla medesima testata, infatti, pacificamente non hanno alcun coinvolgimento nella questione relativa all’eventuale trattamento dei dati personali degli attori: le due convenute, infatti, si sono limitate a raccogliere l’inserzione pubblicitaria della RBA ed a pubblicarla sul quotidiano napoletano, e non sono entrate in alcun contatto con i dati dei due istanti. Ma neppure possono essere coinvolte nelle questioni relative al carattere asseritamente ingannevole della pubblicità: "operatore pubblicitario", ai sensi del d. lgs. 74/’92, sono, infatti, unicamente il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, mentre il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso assume la suddetta qualità solo nel caso in cui non consenta all’identificazione dei primi (art. 2, lett. c). Risulta dunque evidente che la Piemme neppure in astratto avrebbe potuto in nessun caso essere convenuta in giudizio a tale titolo, mentre la legittimazione della Edime è in fatto esclusa dall’esatta identificazione nella RBA del committente del messaggio pubblicitario.
Può, a questo punto, esaminarsi la posizione della RBA.
Con riferimento al carattere asseritamente ingannevole della pubblicità, giova evidenziare che secondo la lettera a) dell’art. 2 della legge invocata, per "pubblicità" deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualunque modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi"; e che ai sensi della lett. b) del medesimo articolo può definirsi ingannevole "qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".
È dunque evidente, dalle definizioni riportate, che la legge ha avuto di mira innanzitutto quei messaggi che, nelle intenzione degli operatori, siano diretti ad incrementare il volume di affari degli inserzionisti, promuovendo vendite o comunque conclusioni di contratti, rispetto ai quali si è posta l’esigenza di tutela dei consumatori o comunque dei destinatari dei messaggi pubblicitari, intendendo evitare che il loro "comportamento economico", e dunque in primo luogo la loro propensione a determinati consumi, possa risultarne pregiudicato. Sul punto, la RBA ha sostenuto che il messaggio pubblicitario non fosse ingannevole, e che l’opportunità di impiego per i due attori non si erano concretizzate solo per la loro inidoneità.
Tale affermazione, per la verità, risulta assolutamente contraddetta dalla semplice visione delle videocassette: presso l’albergo sul lungomare di Napoli la RBA non aveva alcuna intenzione di effettuare colloqui finalizzati all’assunzione di giovani diplomati, ma solo ed esclusivamente lo scopo di realizzare filmati "buffi", o quanto meno ritenuti tali, da montare e rivendere ad emittenti televisivi nell’ambito dei noti programmi di candid camera.
Ma, nonostante la palese non veridicità delle affermazioni della convenuta sul punto, nel caso di specie da un canto non si individua un messaggio pubblicitario, nell’accezione sopra vista, nelle inserzioni che la RBA fece pubblicare sul quotidiano napoletano (azienda leader nel settore delle comunicazioni cerca operatrici ed operatori), che non miravano a quegli scopi indicati dalla legge; dall’altro, non vi è alcun condizionamento del "comportamento economico" dei destinatari del messaggio, che potranno (avrebbero potuto) dolersi dell’inganno, di eventuali offese sopportate, della speculazione condotta sul loro stato di persone in cerca di lavoro, ma non certo di essere stati condizionati o pregiudicati nei loro liberi comportamenti economici.
E ciò, sia detto per concludere sul punto, non senza considerare che la tutela apprestata dalla legge invocata è una tutela innanzitutto amministrativa, da perseguire rivolgendosi al garante per la concorrenza del mercato, e solo in seconda istanza una tutela giurisdizionale, riservata tuttavia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 7 legge cit.).
Resta da esaminare la domanda che Ugo Della Moglie e Giorgio Canale hanno proposto nei confronti della RBA in relazione al trattamento dei dati personali.
Con riguardo a tale domanda, può effettivamente ritenersi che l’effettuazione di riprese, per altro di un soggetto previamente identificato, e la registrazione delle relative immagini, integri una delle ipotesi di "trattamento" di dati di cui all’art. 1 della l. 675/’96. La legge, infatti, definisce trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti, tra l’altro, la raccolta o la registrazione di dati, e considera dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione …".
A questo riguardo, del resto, l’Autorità Garante ha avuto modo di chiarire che, in linea di massima, "le registrazioni effettuate mediante l’uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l’ampiezza dell’angolo visuale, la qualità degli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le persone inquadrate. Tuttavia, la legge n. 675/1996 definisce dato personale qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Pertanto, non è necessario … che le persone siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificabili attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive" (Autorità Garante 21 ottobre 1999).
Da ciò discende chiaramente che la ripresa filmata di un soggetto già identificato (tali erano i due odierni attori, che rispondendo all’inserzione, prima, e nei colloqui preliminari, poi, avevano dato i rispettivi nominativi) è da considerare trattamento di dati personali, come tale sottoposta alla rigorosa disciplina di cui alla citata legge. In particolare, la ripresa con il sistema cd. della "candid camera", se ed in quanto rivolto non ad un soggetto anonimo (un passante, un frequentatore di luoghi pubblici, ecc., per il quale potrebbe non sussistere il requisito dell’identificabilità), ma ad una persona nota, appare ontologicamente in contrasto con le disposizioni di legge, che prevedono, al contrario, il preventivo consenso al trattamento dei dati.
In questo senso, dunque, la richiesta di cancellazione dei dati appare senza dubbio fondata, in quanto rispondente al generale diritto che l’art. 13 della legge riconosce all’interessato; su questo punto, del resto, la RBA si è sempre detta disponibile sin dall’avvio della causa.
Restano da valutare le domande risarcitorie, che gli attori hanno formulato ai sensi degli artt. 18 e 29 della stessa legge.
L’art. 18 dispone che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile; l’art. 29, al n. 9, prevede invece che in caso di violazione della disposizione dell’art. 9 – riguardante le modalità di raccolta dei dati ed i requisiti dei dati personali – è risarcibile anche il danno non patrimoniale.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, la domanda così formulata è infondata. Il riferimento che l’art. 18 compie all’art. 2050 c.c., vale a dire alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, se vale ad introdurre il meccanismo di inversione dell’onere probatorio tipico di quella forma di responsabilità, non esime il preteso danneggiato dal fornire la dimostrazione o almeno l’allegazione dei danni che assume gli siano derivati dal trattamento dei dati, cosa che nel caso di specie è del tutto mancata.
Non ricorre, poi, nel caso di specie l’ipotizzata violazione dell’art. 9 della legge, ma solo dell’art. 10 in merito al consenso preventivo: l’art. 9, infatti, è relativo alle modalità di raccolta dei dati, e prevede che siano trattati in modo lecito, per scopi determinati, che siano esatti, completi, non eccedenti lo scopo, ecc. Nel caso di specie, non si ravvisa una violazione di tali modalità di raccolta, ma unicamente un trattamento non assistito dal preventivo consenso, per il quale è data la strada della cancellazione dei dati stessi. In conclusione, mentre va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Edime e della Piemme, le domande di Ugo Della Moglie e di Giorgio Cacace nei confronti della RBA vanno accolte limitatamente alla sola richiesta di cancellazione dei dati in possesso della convenuta.
Discende da quanto sin qui esposto l’infondatezza della pretesa avanzata in via riconvenzionale dalla RBA di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., atteso che – sia pure parzialmente e nei soli limiti illustrati – le domande attoree appaiono fondate.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Edime S.p.A. e della Piemme S.p.A.;
accoglie la domanda nei confronti della RBA S.p.A. limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati personali, e per l’effetto condanna RBA S.p.A. alla cancellazione dei dati personali relativi agli attori Ugo Della Moglie e Giorgio Cacace;
rigetta ogni altra domanda;
rigetta la riconvenzionale spiegata dalla RBA;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.