stampa questa pagina

Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
dott. Vittorio DUVA Presidente
dott. Ugo FAVARA Consigliere
dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere
dott. Michele LO PIANO Consigliere rel.
dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Trappoli Astorre, Ottaviani Domizia, Trappoli Valeria, Trappoli Silvia, elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avv. Benito Piero Panariti, che li difende, unitamente all'avv. Angelo Raffaele Beatrice, giusta delega in atti.
ricorrenti
contro
Assicurazioni Generali S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. Adriano Porri e dott. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Antonio Bernardini, che la difende, unitamente all'avv. Gianfranco Nucci, giusta delega in atti.
controricorrente
contro
Cevoli Luigi.
intimato
avverso la sentenza n. 1073/98 della Corte d'appello di Bologna, emessa il 29 maggio 1998 e depositata il 2 novembre 1998 (R.G. 780/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Benito Panariti;
udito l'avv. Antonio Bernardini;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                                        & nbsp;                                 Svolgimento del processo

Trappoli Astorre e Ottaviani Domizia, in proprio e quali esercenti la potestà sulle figlie minori Trappoli Valeria e Trappoli Silvia, convennero in giudizio, davanti il Tribunale di Rimini, Cevoli Luigi e la S.p.A. Assicurazioni Generali per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati per la morte del figlio Marco di nove anni, il quale era stato investito da un furgone di proprietà del Cevoli e da questo condotto.
I convenuti contestarono la domanda, sostenendo che l'investimento del minore era da ascrivere a colpa esclusiva di quest'ultimo.
Il Tribunale di Rimini attribuì la responsabilità dell'incidente per due terzi al minore e per un terzo al Cevoli e determinò il danno come segue:
- L 10.000.000 ai genitori per danno morale jure hereditario;
- L 100.000.000 agli stessi genitori per danno morale proprio;
- L 15.000.000 a ciascuna delle sorelle minori per danno morale;
- L 6.000.000 per spese ed esborsi.
Contro la sentenza proposero appello Trappoli Astorre e Ottaviani Domizia, lamentando tra l'altro la non congruità della somma liquidata a titolo di risarcimento per il danno morale e il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento per la perdita degli aiuti che i genitori potevano sperare dal figlio una volta che questi avesse raggiunto la capacità lavorativa.
La Corte d'appello respinse l'impugnazione osservando:
- quanto al danno morale che la somma liquidata dal Tribunale doveva ritenersi adeguata in ragione del grado e della consistenza della colpa del Cevoli;
- quanto al "danno da aspettativa futura" che esso non spettava poiché non era stata fornita alcuna prova né in merito alla sua esistenza né in merito alla sua entità.
Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ricorso, illustrato da memoria, Trappoli Astorre, Ottaviani Domizia, Trappoli Valeria e Trappoli Silvia.
Ha resistito con controricorso la S.p.A. Assicurazioni Generali, mentre Cevoli Luigi non ha svolto attività difensiva.

                                        & nbsp;                               Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia: Erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 2056 e 1227 c.c.
Si deduce l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui nella determinazione del danno morale dovrebbe tenersi conto anche del grado e della consistenza della colpa dell'autore del fatto illecito. Si afferma in contrario che il grado e la gravità della colpa "incidono esclusivamente sulla sua diminuzione così come prevede l'art. 1227 c.c.". Operando così come ha fatto la Corte di merito si è avuta una doppia diminuzione dell'entità del risarcimento fondata su un unico presupposto (grado di colpa), accertato nella misura del 30%, con statuizione non impugnata e pertanto passata in giudicato.
La censura è infondata.
Premesso che la determinazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, deve riconfermarsi quanto già altre volte ritenuto da questa Corte e cioé che tra gli elementi di cui il giudice può tenere conto v'é quello della gravità del reato.
Per la determinazione della gravità del reato può farsi riferimento agli elementi indicati nell'art. 133 c.p., che al n. 3 richiama l'intensità del dolo ed il grado della colpa.
Legittimamente quindi la Corte d'appello nel ritenere adeguata la somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno morale, ha fatto riferimento al grado di colpa del Cevoli, nella specie considerato di scarsa entità.
Né può condividersi l'opinione del ricorrente secondo cui in tale modo si sarebbe tenuto conto due volte del grado di colpa del danneggiante, una volta per determinare l'entità del danno risarcibile ed una seconda volta per determinare la somma dal predetto dovuta in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Invero ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. non si tiene conto del grado della colpa (inteso nel senso di livello di colpa) ma dell'incidenza causale che le condotte delle parti hanno avuto nella determinazione dell'evento.
Una cosa è, infatti, l'accertamento della quantità del contributo causale della condotta delle parti nella produzione dell'evento (rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) altra cosa è il grado della colpa, che può essere elevato anche in caso di contributo causale minimo e viceversa. L'entità dell'apporto causale costituisce, invero, un aspetto che prescinde dal grado della colpa nel suo complesso, in quanto i due concetti non sono omogenei, ben potendo una colpa lieve avere una maggiore rilevanza eziologica rispetto ad una colpa grave di minore incidenza nella determinazione dell'evento.
Con il secondo motivo si denuncia: Erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.
Premesso che la Corte di merito aveva respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dei genitori per la morte del figlio argomentando che non era stata data la prova della sua entità, si deduce che, essendo molto arduo se non impossibile quantificare il detto danno, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 1226 c.c.
La censura è infondata.
Invero, è stato ritenuto da questa Corte che l'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra un danno futuro risarcibile, in quanto sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (Sez. III, sent. n. 10085 del 12 ottobre 1998, Giardina c. Ministero del tesoro rv 519628), e che i genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (Sez. III, sent. n. 12756 del 17 novembre 1999, Cadamuro c. Lloyd Adriatico rv 531238).
Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che sul punto gli appellanti non avevano fornito alcuna prova né in ordine alla esistenza del danno né in ordine alla sua entità.
Nel ricorso non si indica se siano stati forniti al giudice di merito elementi che questi non abbia valutato anzi si ammette implicitamente di non aver fornito alcun elemento di valutazione laddove si deduce che in mancanza di detti elementi la Corte d'appello avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1226 c.c.
In contrario deve ricordarsi che il potere discrezionale, riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226 cod. civ., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dall'onere di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno.
Nella specie, ciò non è stato fatto, come ritenuto dalla Corte d'appello, e pertanto questa non aveva il potere di ricorrere alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del processo di Cassazione tra i ricorrenti e le Assicurazioni Generali S.p.A., mentre nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato nei confronti del Cevoli il quale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

                                           ;                                       P. Q. M.

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del processo di Cassazione tra i ricorrenti e le Assicurazioni Generali S.p.A..
Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 OTT. 2002.