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Giudice di Pace di Afragola 25 luglio 2000, n. 457 – Giudice Dulvi Corcione – P.d.C.V.Srl c. G.C., D.A., C.A., A.F. e F.F. ed altri
& nbsp; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società P. delle C.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio i proff. G.C., D.A., C.A., A.F., F.E., G.G. e P.M.G. per sentirli condannare, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, alla restituzione della somma di L. 1.087.000 pari a 3.700 franchi, previa dichiarazione degli stessi responsabili ex art. 2048 c.c. del comportamento di un gruppo di alunni durante il viaggio di istruzione a Parigi per i giorni 14-19 aprile 1997, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Deduceva la società attrice che a seguito di gara indetta dal Liceo Scientifico Statale ... di Afragola, aveva organizzato nel mese di aprile 1997 un viaggio d'istruzione a Parigi per i giorni 14-19 aprile 1997; che gli studenti in uno ai professori accompagnatori furono ospitati a Parigi all'Hotel B.; che durante la notte tra il 17 e il 18/04/97 gli alunni del Liceo, eludendo la sorveglianza dei professori ed accompagnatori, avevano prodotto in albergo notevole schiamazzo, tanto che la direzione dell'albergo fu costretta a chiedere l'intervento della vigilanza notturna, al fine di ripristinare l'ordine tra gli studenti; che a seguito di tale intervento la direzione dell'albergo ha preteso il pagamento di 3.700 franchi per il pregiudizio dell'albergo stesso; che la somma fu versata dai professori accompagnatori, i quali pretesero al ritorno dal viaggio la restituzione da parte della s.r.l. P. della predetta somma, ritenendo la trattenuta operata dall'albergo ingiustificata; che la s.r.l. P., pur contestando tale pretesa, fu comunque costretta a versare la somma di lire 1.087.800 pari a 3.700 franchi, con riserva di riscontrare la responsabilità ed il diritto delle parti; che, nonostante gli inviti rivolti (a.r. in atti), non era stato possibile ottenere la restituzione della somma. Radicatasi la lite, si costituivano i convenuti a mezzo dei difensori e procuratori, i quali contestavano ed impugnavano la domanda. In particolare, l'avv. O. per i sigg. C.G., A.D., A.C., F.A. ed E.F., e l'avv. D.d'A., per i sigg. P.M.G. e G.G., tutti insegnanti della scuola, chiedevano il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e l'autorizzazione a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c. il Liceo Scientifico ... di Afragola in persona del Dirigente scolastico p.t. Questo Giudicante si riservava; deinde, sciogliendo la riserva autorizzava la chiamata in causa del Liceo Scientifico ... di Afragola, in persona del dirigente scolastico prof. S.S.; autorizzava, altresì, la chiamata in causa del Provveditorato agli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., da parte della società attrice; alla stessa veniva ordinato, infine, di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti F., C. e V. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Ammesse ed assunte le prove dedotte sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa è stata assegnata a sentenza, essendo stata ritenuta sufficientemente istruita e perciò matura per la decisione.
& nbsp; MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene questo Giudicante di dover estromettere, come in effetti estromette, dal presente giudizio il Provveditorato agli Studi di Napoli; in persona del legale rappresentante e il ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., contumaci, quantunque regolarmente citati, per carenza di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, va rigettata la domanda proposta contro gli insegnanti A.D., F.A., E.F., G.G., G.G.; C.G., A.C. per carenza di legittimazione passiva, in quanto non responsabili del verificarsi dell'evento dannoso per la inosservanza del dovere di sorveglianza degli alunni. Infatti, non può trovare ingresso il richiamo all'art. 2048 c.c., perché i convenuti, per i quali non si può parlare di culpa in vigilando, avevano adottato tutte le precauzioni necessarie, per evitare qualsiasi inconveniente di qualsivoglia natura. Nella fattispecie, lo schiamazzo fonte dell'illecito avvenne di notte, quando bisognerebbe riposare per le fatiche delle cosiddette 'gite di istruzione', che con un certo malvezzo, nei fatti spesso si traducono in una scampagnata priva di qualsiasi finalità culturale. N‚ si può ipotizzare un turno di sentinelle svolto dagli stessi insegnanti con un'immagine veramente triste del docente che passeggia nei corridoi, per vigilare sul sereno riposo degli ospiti dell'albergo e per scongiurare manifestazioni, diciamo così, goliardiche e certamente sconvenienti. Occorre, poi, sottolineare che l'accompagnamento delle scolaresche a spettacoli, manifestazioni, gite ecc., Š compito degli insegnanti in base al Regolamento interno adottato dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 6, punto a), del D.P.R. 416/74.
L'art. 61 della L. 312/80, recante norme sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha disciplinato - argomenta il Giudicante - la nuova posizione giuridica della legittimazione passiva in tema di responsabilità per culpa in vigilando degli insegnanti. Sicché la Corte di Cassazione, a più riprese e più recentemente con la pronuncia n. 6331 del 26/06/1998, sez. III, ha affermato il seguente principio: 'Il ministero della pubblica istruzione è tenuto a risarcire il danno che si dimostri essere stato subito da terzo ad opera di minore affidato a personale scolastico da esso dipendente o dal minore stesso in conseguenza di atto da lui compiuto nel periodo del suo affidamento alla scuola, sempre che non dimostri l'impossibilità di impedire l'evento'. Perciò: 'La Corte ha evidenziato che la tendenza legislativa è nel senso della sostituzione dell'amministrazione come soggetto passivo dell'azione del danno. La Legge 312 del 1980, infatti, concede al danneggiato di procedere nei confronti della sola amministrazione, con esclusione dell'azione verso il personale scolastico, ma con previsione della rivalsa dell'amministrazione stessa, limitatamente all'ipotesi di dolo o colpa grave del detto personale. L'amministrazione scolastica, dunque, è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagiona a terzi o a sé medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente e cioè dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali della scuola a quello della loro uscita, compreso il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione dell'obbligo di vigilanza assume connotati diversi in rapporto al grado di maturità degli alunni. Pertanto, l'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui l'alunno è rimasto affidato alla scuola, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione che non è stato possibile impedire il fatto dannoso malgrado sia stata esercitata una sorveglianza idonea', in 'La Scuola e l'Uomo', n. 6 anno LVII, giugno 2000, pag. 183.
La decisione della Suprema Corte è saggia ed illuminante ed apre una pista nuova per andar oltre, secondo lo schema filosofico-giuridico del decentramento amministrativo, che, nel caso della scuola, nell'ultimo biennio ha offerto un quadro di riferimento decisamente rivoluzionato con l'assunzione del Capo d'Istituto alle funzioni di Dirigente. Ed è proprio questa figura dell'antico Preside, che oggi si firma 'Il Dirigente Scolastico', che autorizza - osserva questo giudicante - ad individuare nello stesso il responsabile di tutto ciò che succede nell'ambito della scuola e delle sue molteplici attività, ivi comprese quelle delle gite scolastiche, o meglio delle 'gite d'istruzione con finalità culturali'. Sicché lo stesso dirigente scolastico, sulla scia della precitata sentenza della Suprema Corte, si sostituisce nel nuovo quadro dei principi dell'autonomia scolastica, al Provveditorato agli Studi ed al Ministero della Pubblica Istruzione, nella responsabilità, di sicuro diffusa, verso terzi, anche per un illecito commesso da un allievo, con salvezza di ogni azione di rivalsa per dolo o colpa grave verso i responsabili del fatto, siano essi personale scolastico e amministrativo, alunni (se maggiorenni) ed esercenti la patria potestà sugli stessi (se minorenni).
Soccorre a questo proposito, tutto il ricco dibattito sull'autonomia scolastica che ha interessato il nostro Paese in maniera appassionata e convinta sul nuovo ruolo della Scuola nella società italiana, sulle nuove funzioni degli operatori scolastici, sulla nuova figura di dirigente-manager dell'antico Capo d'Istituto. Ne è testimonianza una preziosa bibliografia sull'argomento, che benissimo può fare da guida a chi si avventura nel variegato mondo dell'istruzione. Alcuni testi sono apparsi al Giudicante degni di essere presi in considerazione, a conforto delle tesi esposte.
Così Alfonso Rubinacci: 'L'autonomia delle istituzioni scolastiche è lo sbocco di un laborioso processo, che da un lato si colloca nel quadro della razionalizzazione del sistema amministrativo iniziato con il Decreto Legislativo n. 29/93, modificato con il Decreto legislativo 80/98 e ripreso dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 1999, dall'altro riguarda l'elaborazione dello stesso concetto di 'sapere' che deve essere assicurato dalla scuola e che deriva in gran parte dalle trasformazioni dei modi di essere della società' in Dirigenza e Dirigenti, Editrice La Scuola Brescia, 1999, pag. 9. E più avanti: 'L'attribuzione dell'autonomia organizzativa alle istituzioni scolastiche favorirà l'ulteriore sviluppo di un processo di burocratizzazione e di valorizzazione delle autonomie locali'. Idem, pag. 23. Ancora Rubinacci: '(Nel piano di decentramento amministrativo)...Il passaggio dei compiti e delle funzioni dell'amministrazione centrale a quella periferica, dallo Stato agli Enti Locali, si realizza nel rispetto del principio di efficienza e di economicità e di quello di responsabilità e unicità dell'amministrazione. Ai sensi del primo principio può essere prevista la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, che giustifica la razionalizzazione della rete scolastica e l'accorpamento, la fusione e la soppressione di istituti e scuole.
Il secondo determina l'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni che e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un soggetto, anche associativo, della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa. Anche il principio di unicità dell'amministrazione appartiene alla sfera della efficienza e dell'economicità: si riferisce, tuttavia, in maniera più specifica alle modalità con cui queste si realizzano. Esso è un contributo alla chiarezza dell'azione amministrativa, ed è la condizione per l'enunciazione del principio di responsabilità, che costituisce un'innovazione radicale nei nostri ordinamenti.
I due principi - in particolare quello relativo alla responsabilità - sono il presupposto per la dirigenza scolastica.
Il concetto di responsabilità è molto esteso; comprende indubbiamente il raggiungimento dei fini e degli obiettivi a cui è preposta la Pubblica Amministrazione, come l'esecuzione e lo svolgimento di compiti e funzioni in quanto strumentali al raggiungimento dei fini. Esso tuttavia non può esprimersi se non è connesso alla potestà amministrativa, per la quale il servizio o l'attività amministrativa si svolge nelle modalità più consone al raggiungimento dei fini o all'espletamento dei compiti. Il tema è di grande rilievo per la scuola, in cui si assiste per la prima volta al passaggio dei capi d'istituto alla funzione di dirigenti. Sul piano pratico la transizione della figura di capo d'istituto a quella di dirigente comporta una radicale riscrittura della posizione, del ruolo, delle funzioni e dei compiti del responsabile dell'amministrazione pubblica scolastica, che non può avvenire se non nel quadro di una condivisa partecipazione di tutti i soggetti autonomi all'intero processo di riorganizzazione ed in quello di una generalizzata consapevolezza della portata dei principi, delle finalità che la ispirano', op. cit. pp. 30-31. Alla luce di questo nuovo rapporto tra amministrazione centrale e amministrazione periferica si è indotti ad individuare un 'luogo' ed un 'soggetto' che rappresentano e sostituiscono in toto l'Amministrazione centrale: nel nostro caso, l'istituzione scolastica e il dirigente. Viceversa ci troveremmo di fronte ad un dirigente dalle funzioni dimezzate, cioè un non dirigente.
Il decentramento amministrativo - suppone il Giudicante - è servito anche ad avvicinare al cittadino tempi e luoghi della Giustizia; sicché per le proprie ragioni non necessariamente bisognerà ricorrere al Giudice di Berlino. In particolare 'L'autonomia scolastica è stata introdotta dall'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59, che ha definito gli ambiti, i fini e i limiti.
Gli ambiti di applicazione dell'autonomia scolastica sono due: quello dell'organizzazione della vita dell'istituto e quello della didattica. L'autonomia organizzativa ha come fine primario l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico', A. Rubinacci, op. cit. pag. 61.
E con simili valide proposizioni il volume indicato va avanti con i contributi di Paola Callegati e Flavio Quarantotto, i quali mettono in risalto il rapporto dirigenza-dirigente scolastico, dirigente scolastico-responsabilità. Come altrettanto valide argomentazioni sulla questione si possono rinvenire in Alessandro Pajno, L'autonomia delle scuole, Editrice La Scuola Brescia, 1999, che in maniera egregia possono essere chiamate a suggello di questo assunto.
Per cui - osserva ancora questo Giudicante - la culpa in vigilando non è da assumere come punto di partenza nella fattispecie che ci occupa; è da prendere - viceversa - in esame la responsabilità dell'illecito prodotto e dedotto in giudizio.
Ora, da quanto asserito non discende conforto alcuno nel seno della individuazione di responsabilità degli insegnanti; mentre viene acclarata una responsabilità certa del dirigente scolastico per la peculiarità delle sue funzioni e nella qualità di rappresentante p.t. dell'istituzione scolastica nella risposta alla richiesta risarcitoria per danni arrecati dagli alunni durante le fasi del viaggio (o gita), diciamo così, di istruzione con finalità più o meno culturali di cui è lite; come per ogni altra attività, ivi compresa quella di una scampagnata fuori porta, con salvezza di rivalsa nei confronti di chi ha competenza.
Appare pertanto a questo giudicante, in punto di fatto ed in punto di diritto, fondata e meritevole di accoglimento la domanda della società P.
Di converso, il Liceo Scientifico Statale ..., in persona del suo Dirigente Scolastico, prof. S.S., quantunque regolarmente citato, non è comparso; pertanto nella contumacia, nulla ha provato in contrario.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
- Il pregiudizio del ritardo legittima, altresì la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza.
Poiché il valore della causa non eccede i due milioni, questo Giudicante ritiene di dovere pronunciare sentenza a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, così come sostituito con l'art. 21 della legge 374/91.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- preliminarmente estromette dal presente giudizio il Provveditorato agli Studi di Napoli ed il Ministero della Pubblica Istruzione per carenza di legittimazione passiva;
- rigetta per carenza di legittimazione passiva la domanda della società attrice P. nei confronti degli insegnanti A.D., F.A., E.F., G.G., C.G., G.G., A.C.;
- Dichiara la esclusiva responsabilità dell'evento dannoso, di cui è causa, il Dirigente Scolastico prof. S.S. nella qualità di rappresentante legale p.t. del Liceo Scientifico Statale ... di Afragola;
- accoglie per quanto di ragione la domanda della società attrice P. e per l'effetto condanna lo stesso Dirigente Scolastico in solido con il Liceo Scientifico ... di Afragola, al pagamento della somma di lire 1.087.800 in favore della stessa società P., oltre interessi legali della domanda;
- condanna esso Dirigente Scolastico, in solido con il Liceo Scientifico ... di Afragola, al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore della società P., che determina in complessive L. 1.500.000, di cui L. 300.000 per spese, L. 600.000 per diritti e L. 600.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidare direttamente all'avv. N.L., per averne fatta espressa richiesta quale procuratore anticipatario;
- condanna esso Dirigente Scolastico, in solido con il Liceo Scientifico ... di Afragola, al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore degli insegnanti A.D., F.A., E.F., C.G., A.C. che determina in complessive L. 1.500.000, di cui L. 300.000 per spese, L. 600.000 per diritti e L. 600.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidare direttamente all'avv. M.O., per averne fatta espressa richiesta quale procuratore anticipatario.
Condanna esso Dirigente scolastico, in solido con il Liceo Scientifico ... di Afragola, al pagamento delle spese e competenze di causa, in favore degli insegnanti G.G. e G.G., che determina in complessive L. 1.500.000, di cui L. 300.000 per spese, L. 600.000 per diritti e L. 600.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidare direttamente all'avv. D.d'A., per averne espressamente fatta richiesta quale procuratore anticipatario.
Si esegue ex lege.