![]() |
Tribunale di Milano 1 marzo 2002 - Giudice Saresella - ric. F.G. e F. E.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
A seguito di richiesta ritualmente effettuata al sensi dell'articolo 438 c.p.p. e della conseguente ordinanza con la quale ha disposto il giudizio abbreviato, all'esito dello svolgimento del giudizio nei modi di cui all'articolo 441 c.p.p., le parti concludevano come da verbale d'udienza. Il Giudice si avvale degli atti legittimamente acquisiti nel fascicolo del PM, e comunque di quelli richiamati dall'articolo 442, comma 1 bis, c.p.p. Orbene, risulta dalla comunicazione di notizia di reato 7.9.1999 di C.O.L., coniuge di C. M. M., che a parere di questi, il decesso della moglie, avvenuto il 6.9.1999, era stato causato da situazioni pregiudizievoli per lo stato di salute delle stessa: " nella specie, negli ultimi mesi, operava in luoghi insalubri, saturi di fumo di sigaretta. mentre precedentemente la defunta operava in locali più idonei (ufficio del personale ) nello stesso stabile della società P.".
Il C. sosteneva che i primi uffici dove lavorava la coniuge erano areati ed idonei allo stato di salute della stessa, mentre la condizione generale era degenerata con il cambiamento del luogo di lavoro, fatto che era stato evidenziato direttamente ai superiori, ma con esito negativo.
Lo stato precario di salute della C. era dovuto al fatto che la stessa soffriva sin dalla nascita di asma bronchiale allergica, condizione di salute che si era aggravata nell'ottobre 1991 a seguito di una trombosi venosa cerebrale con connesso stato di coma per circa quattro giorni e conseguente conoscimento di invalidità civile al 46 per cento.
Assumeva il denunciante che tali condizioni di salute erano state denunciate molteplici volte ai superiori gerarchici della consorte fino a che la stessa ebbe un episodio accessuale sul luogo di lavoro, fu trasportata in ospedale e li decedette ad ore 15,20 del 6.9.1999.
Si evidenziava così il problema dell'esposizione a fumo passivo in ambiente di lavoro e si poneva la questione relativa alla gestione di tale fattore nel momento valutativo del rischio aziendale.
Il PM, investito della conoscenza dei fatti, iniziava l'indagine preliminare escutendo le prime persone informate e disponendo poi consulenza tecnica collegiate sulle cause della morte di C. M., sulla loro attribuibilità alle condizioni dei luoghi di lavoro (fumosità, difetto di areazione- ventilazione) e la loro incidenza sul processo patologico.
In data 23.9.1999 veniva nuovamente sentito dalla PG. su delega del PM, C. L. O. il quale ribadiva quanto in precedenza dichiarato ed attribuiva a spostamento della moglie ad ambiente insalubre al capo ufficio signor F., mentre il responsabile dell'ufficio personale era il signor F.. Infatti, il C. precisava che M. subito dopo il trasferimento di ufficio al primo piano della sede della P. " cominciò a lamentarsi con i suoi superiori ( non sapeva bene dire con chi ) che l'ambiente di lavoro in cui stava le creava problemi respiratori a causa del fumo di sigarette chiedendo di essere applicata ad altro ufficio. Considerato che il trasferimento non avveniva, si recò dal suo medico curante che le certificò il rischio di aggravamento della sua asma bronchiale a causa dell'esposizione al fumo di sigaretta. La presentazione del certificato medico al signor F., pero, non sortì alcun effetto. Verso i primi giorni di giugno si rivolse disperata al signor C. M.. sindacalista interno alla banca. Tutti e due insieme si recarono allora dal F. il quale convocò in ufficio il F. Qualche giorno dopo, la moglie fu convocata dal F. stesso il quale disse che per ulteriori problemi si sarebbe dovuta rivolgere direttamente a lui., evitando 1'intervento dei sindacati". Aggiungeva che, per quanto ne sapeva lui, i colleghi della moglie menzionati sopra erano a conoscenza della patologia da cui era affetta, anche perché M. era stata avviata al lavoro il 3.7.1995 come invalida civile. Assumeva che la moglie gli aveva detto che a seguito del trasferimento il suo ufficio era su un pianerottolo che si affacciava sulla tromba delle scale dove si fermavano a fumare i dipendenti. Precisava che M., subito dopo il suo trasferimento al primo piano, vide aggravarsi le condizioni di salute a tal punto che la notte era costretta ad alzarsi più volte per fare uso degli spray specifici per la sua patologia, mentre prima del trasferimento ciò accadeva raramente.
Il 10.9.1999 veniva sentito dalla PG anche F. G.; questi effettuava la ricostruzione delle vicende aziendali di M. C., la quale, dal 20.5.1999. veniva trasferita alla reception, in compagnia dell'impiegata N. M. ed aveva proprio in quel periodo manifestato problemi legati alle ferie incombenti; nel frattempo veniva informato da C. M., sindacalista, e S. N., RSPP, che la C. si trovava in una condizione di disagio per esposizione a fumo passivo; infatti la S. diceva al F. che M. si era lamentata con lei perché nel suo nuovo reparto sostavano persone che fumavano, cosa incompatibile con la sua salute e chiedeva, quindi, di essere nuovamente spostata. Dichiarava il F. che parlò del problema con F. E. ed insieme decisero che avrebbero spostato M. dopo le ferie. Il F. concludeva la sua deposizione assumendo di aver consigliato ai dipendenti, con relativa circolare interna, di astenersi dal fumare negli spazi aperti adibiti ad uffici e di farlo soprattutto, se necessario. nel pianerottolo del terzo piano, in quanto lì vi erano anche le macchinette per la ristorazione.
In pari data veniva sentito C. M., il quale confermava che M. si lamentava perché dove stava lei, i colleghi fumavano e questo accentuava il sua male. Le chiese di dimostrare che era asmatica e quella rispose che la direzione era già in possesso dei relativi certificati. A quel punto si recò nuovamente dal F. con un certificato medico della C. chiedendo 1'immediato spostamento, ma quello disse che aveva già parlato con il F. decidendo di provvedere allo spostamento dopo le ferie.
N. M., sentita dalla PG sempre in data 10.9.1999, confermava che durante l'intero orario di lavoro si soffermavano molti colleghi a fumare e M. si lamentava con qualcuno di loro, soprattutto con quelli con i quali era maggiormente in confidenza. Molto spesso, dopo che la teste era ritornata da altri uffici, M. le comunicava che aveva mandato via gente, che fumava.
C. L., che soccorse M. nel momento accessuale dal quale derivò la morte della stessa, raccontava alla PG che la stessa M., il giorno 6.9.1999, aveva avuto una crisi di asma, aveva inalato lo spraà e ricordava che si era spesso lamentata con F. e F. del fatto che dove lavorava non vi erano finestre e molta gente si fermava a fumare: la stessa, al suo rientro dalle ferie, le aveva detto che durante le vacanze era stata bene e che subito dopo aver ripreso a lavorare, a causa del fumo, la sua asma era peggiorata.
Infine, veniva sentita S. N., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la quale dichiarava che nel luogo di lavoro di M. le pareti erano rivestite di materiale ignifugo che assorbe gran parte del fumo (?), ma non vi erano finestre. Diceva che le persone che si fermano a fumare in quel luogo erano quasi tutte in procinto di recarsi in direzione e pertanto non si trattenevano molto. Ricordava che nel giugno 1999 venne fermata da M. C. la quale le fece presente che il medico le aveva rilasciato una certificazione con la quale la esortava a non frequentare luoghi a rischio fumo. Rammentava che precedentemente la C. si era lamentata dello stesso problema con M. N.. Assumeva di essersi rivolta al F. che si dimostrò molto attento al problema.
In data 18.10.1999 veniva sentito anche P. F., medico della C., il quale asseriva che nel mese di maggio 1999 M. gli chiese di valutare il fattore di rischio del fumo passivo sulla sua malattia bronchiale perché le provocava attacchi asmatici sul lavoro, riferendogli che lavorava in una posizione che esponeva al fumo di altri. In quella occasione non costatò un aggravamento significativo delle condizioni generali delle signora ed in particolare all'esame toracico auscultatorio: su sua richiesta, però, rilasciò un certificato medico, segnalando il rischio di aggravamento di asma bronchiale. Allegava sei certificati medici attestanti prognosi cliniche per malattia nell'arco dell'anno.
Il PM disponeva CTU collegiale finalizzata ad accertare le cause e le modalità della morte dl C. M. M.. Chiedeva specificamente di appurare se tali cause fossero da attribuirsi alle condizioni dei luoghi di lavoro (fumosità, difetto di areazione- ventilazione) ed, ove queste fossero individuabili come concause, quale ne fosse l'incidenza nel processo patologico.
Concludevano i consulenti, con atto depositato il 30.5.2000, assumendo che le cause della morte di C. M. erano da identificarsi in una acuta insufficienza respiratoria in stato di male asmatico in soggetto affetto da poliallergia. Dall'esame della documentazione integrata dalle valutazioni allergologiche e di medicina del lavoro si evinceva che l'esposizione al fumo passivo - legata principalmente al non rispetto delle disposizioni aziendali riguardanti il fumo di sigaretta - insieme con l'inadeguatezza del posto di lavoro avevano avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'aggravamento di un quadro patologico asmatico, di per sé già in equilibrio precario, con successiva fatale evoluzione.
Consideravano specificamente i consulenti del PM quanto di seguito merita di essere interamente trasposto per chiarezza.
"Occorre spiegare le caratteristiche fisiopatologiche e cliniche alla base della condizione morbosa da cui era affetta C. M. e che costituiscono il substrato che ha condotto il soggetto alla morte.
In particolare dall'esame della documentazione clinica e dal verbali della Procura della Repubblica si rilevano le seguenti problematiche:
1) Asma allergico dall'infanzia con poliallergia: pollini (graminacee, ambrosia, artemisia), acari della polvere (Dermatofagoide pteronissinus e farinae), muffe (Cladosporium herbarrum e Alternaria), pelo animale (gatto, cane, cavallo), alimenti (sintomatica accertata per pesce, noce, crostacei, uovo; positività intensa ai test in vivo e in vitro, ma non chiaro dalla documentazione in nostro possesso se associate a sintomi, per: latte, caseina, lievito, pomodori, riso integrale, grano, granoturco, nocciole. arachide).
2) Omocistinuria eterozigote (come la madre) probabile cause della trombosi dei seni venosi cerebrali che all'età di 27 anni ha provocato emisindrome motoria sinistra regredita successivamente esitando solamente sindrome emicranica cronica.
3) Collocazione lavorativa di C. M. dal marzo 1999 in ambiente in cui la stessa era esposta a fumo passivo per la presenza di colleghi che si fermavano in prossimità della sua postazione lavorativa a fumare, nonostante il divieto fosse stato ribadito con circolare interna dalla Direzione Aziendale. La stessa postazione lavorativa è stata, successivamente al decesso di C. M. oggetto di sopralluogo da pane della U.0. Prevenzione della ASL di Milano, che ha rilevato una inadeguatezza del sistema di ventilazione in quanto non era garantito un ricambio di aria secondo le norme vigenti, e ha sottolineato come in presenza di inquinamento ambientale da fumo di sigaretta non era affatto adeguato il "lavaggio" dell'aria nella suddetta postazione; per tali motivi ne ha disposto lo smantellamento" Proseguivano i CTU con le seguenti osservazioni:
"Entrando più specificatamente nei dettagli circa il quadro clinico di C. M. ed il suo aggravamento, soprattutto in relazione all'inquinamento ambientale da fumo di sigaretta sul pasta di lavoro, va detto, facendo riferimento alla poliallergia, che: C. M. era sicuramente da considerare come esposta passivamente a inquinamento ambientale da fumo di sigaretta. La letteratura medica non definisce un valore soglia, in termini di concentrazione nell'aria e/o di tempo dl esposizione, sotto il quale il fumo passivo non provoca deterioramento della funzione respiratoria in soggetti asmatici; al contrario un lavoro sperimentale di esposizione per 3 ore al fumo passivo di adulti asmatici (controllati in doppio cieco con pazienti asmatici esposti a placebo) ha dimostrato un peggioramento dei sintomi respiratori significativo dal punto di vista statistico, pur, non essendo accompagnato da modificazioni evidenti della spirometria di base (già alterata), del broncolavaggio alveolare e del lavaggio nasale. Un altro studio prospettico di Corte sottolinea come per i soggetti asmatici vada considerato un elevato livello di esposizione a fumo passivo di sigaretta un periodo di tempo uguale o maggiore a 3 ore alla settimana (periodo di esposizione sicuramente superato nell'ambito lavorativo da C. M.). In questo stesso studio si evidenzia come i soggetti asmatici esposti passivamente a fumo di sigaretta ambientale presentano in modo statisticamente significativo un più elevato grado di severità dell'asma, un peggioramento della qualità della vita valutato specificamente per l'asma, e un peggioramento delle condizioni cliniche generali, rispetto agli asmatici non esposti. Parallelamente presentano, sempre in modo statisticamente significativo, un maggior ricorso a visite in Pronto Soccorso, a visite mediche urgenti c a ricoveri ospedalieri."
Lo scrivente Giudice evidenzia, sul punto, la sussistenza di certificati medici prodotti agli atti e redatti dal medico curante della C.. Concludevano sul punto i CTU nella loro analisi:
"Se questi asmatici esposti a fumo passivo ambientale cessano l'esposizione, tutti i dati suddetti tendono nel tempo a ritornare uguali a quelli degli asmatici non esposti a fumo passivo. Gli stessi dati emergono da altri due lavori scientifici di grosso impatto, pubblicati recentemente."
Proseguivano i consulenti tecnici del PM asserendo che: "la letteratura medica e molto ricca per quanta concerne i danni da fumo passivo sulla popolazione pediatrica, e mostra come vi sia una più elevata morbilità e mortalità legata all'esposizione ambientale al fumo passivo; la mortalità e morbilità risulta ulteriormente più accentuata nei gruppi di pazienti pediatrici asmatici. Studi analoghi sulla popolazione di asmatici adulti non sono numerosi, per cui è difficile conoscere l'incidenza del fumo passivo come fattore di rischio per la mortalità negli asmatici adulti, e non è possibile trasporre in modo automatico alla popolazione degli asmatici adulti i dati noti per la popolazione pediatrica, anche se è razionalmente ipotizzabile, considerati gli studi sugli adulti già citati, che l'incidenza di questo fattore di rischio sulla mortalità sia tendenzialmente simile." Osservavano inoltre i CTU che " ogni anno in Italia vi sono circa 1500 decessi per asma, e quindi questo evento non può assolutamente essere considerato nè raro, nè eccezionale, ma semplicemente, purtroppo, possibile nella naturale storia della malattia asmatica. Questi eventi non correlano con la severità abituale dell'asma, potendo accadere anche in soggetti con asma abitualmente moderata, e quindi non è possibile prevedere quali saranno i soggetti asmatici ad alto rischio. La storia clinica di C. M. e le rilevazioni spirometriche riportate orientano per una forma asmatica di severità lieve- moderata, con un peggioramento negli ultimi mesi di vita, testimoniato dal ripetuti ricorsi a visite urgenti."
Il Giudice , come sopra si e già detto, evidenzia la presenza in atti di numerosi certificati medici relativi alle crisi suddette dalla persona offesa. Proseguono pero i CTU prendendo in considerazione la presenza di cofattori ed asserendo quanto segue.
"Va pero sottolineato come proprio nei mesi in cui è peggiorata fossero presenti nell'ambiente i pollini a cui risultava allergica (graminacee da aprile a luglio con un nuovo picco di fioritura a settembre, artemisia e ambrosia da agosto a settembre), e come in agosto, quando in ferie e migliorata, le pollinosi da graminacee non diano solitamente sintomi e quelle da artemisia e ambrosia diano pochi sintomi in località marine, o dove non esistano aree incolte che facilitano la loro diffusione.
Va inoltre ricordato che la paziente risultava allergica anche agli acari della polvere, che sono ubiquitari e perenni durante tutto l'anno, e nulla è noto circa la loro concentrazione nell'ambiente di lavoro in cui C. M. operava, anche in considerazione della cattiva ventilazione ivi presente, Un dato che non è chiaro dalla storia clinica e dai verbali analizzati e se C. M. avesse avuto in passato crisi asmatiche causate dalla nota allergia alimentare, in quanto episodi anche letali di allergia alimentare possono presentarsi con il quadro clinico che ha condotto al decesso la paziente. Non e possibile evincere dal verbali che cosa C. M. avesse mangiato il giorno del decesso. In termini di tempo, poiché le reazioni allergiche alimentari più severe iniziano entro un'ora dall'assunzione dell'alimento responsabile, potrebbe, nel caso in esame, avere importanza conoscere che cosa avesse mangiato a pranzo la paziente, considerato che il peggioramento dei sintomi è avvenuto subito dopo la pausa pranzo. L'intensa positività dei test allergometrici in vivo ed in vitro per alcuni alimenti di uso comune (latte e derivati, uova, pesce, lievito, etc.), invita, ad un approfondimento in tale direzione, approfondimento che non sembra vi sia stato quando la paziente era ancora in vita.
Infine va precisato che gli asmatici allergici di fase di attività della malattia presentano anche una iperreattivita bronchiale aspecifica, per cui sostanze inquinanti, in cui e compreso anche il fumo, possono potenzialmente evocare una crisi asmatica."
Concludevano i CTU che: " quindi in tale contesto diventa importante anche l'esposizione al fumo passivo ed a eventuali altre sostanze inquinanti presenti nel locale in cui C. M. svolgeva la propria attività lavorativa nel determinismo del peggioramento del quadro respiratorio con conseguente rapida evoluzione fatale" I consulenti del PM in sintesi affermavano che:
1) C. M. soffriva di allergia respiratoria a pollini. acari della polvere. muffe e pelo animate: poteva quindi presentare sintomi perenni (acari) associati a sintomi stagionali (pollini da aprile a settembre),
2) soffriva inoltre di allergia alimentare sicuramente sintomatica, ma non è noto che cosa avesse mangiato a pranzo prima del decesso:
3) sicuramente era sottoposta ad esposizione ambientale a fumo di sigaretta in termini di tempo significativa per poter peggiorare e precipitare l'asma di cui soffriva;
4) lavorava in una postazione con inadeguato ricambio d'aria, riconosciuto tale dall'U.O. Prevenzione dell'ASL, che ne ha disposto lo smantellamento proprio per tale motivo; ciò prefigura la possibilità di un elevato inquinamento ambientale da fumo e, forse, anche da acari, agenti potenzialmente entrambi molto pericolosi per C. M..
5) I punti di cui sopra fanno ritenere probabile una con causalità nell'aggravamento e nel precipitare dell'insufficienza respiratoria, piuttosto che riconoscere uno solo dei detti agenti come principale responsabile della situazione che ha condotto all'insufficienza respiratoria letale del 6-9-99.
In definitiva. i CTU evidenziano l'alta probabilità, concetto rilevante in terra di nesso etiologico per la giurisprudenza ormai consolidata anche del Supremo Collegio, che il fumo passivo, se anche non sia stato da solo causa dell'evento, ne è stato pero una concausa giuridicamente rilevante. Infatti, in data 2.4.2001, in un supplemento di CTU disposta dal PM, in risposta alle considerazioni medico-legali effettuate dai consulenti di parte degli imputati, gli esperti del PM evidenziavano ancora il quadro di sussistenza di una pluralità di fattori concausali nella morte di C. M. M.. ma ribadivano "il ruolo concausale e non di contorno del fanno passivo quale fattore aggravante il quadro clinico di C. M., peraltro già caratterizzato da precario equilibrio".
Riaffermavano quindi che "la morte di C. M. era da ricondursi ad un'acuta insufficienza respiratoria in soggetto affetto da stato di male asmatico e portatore di una condizione poliallergica. Sicuramente il fumo passivo e le condizioni del luogo di lavoro hanno dato un contributo concausale nel determinismo del quadro finale, anche se non possono essere invocati quali unici elementi causali. Pertanto non esiste un unico fattore "colpevole", bensì numerosi fattori tutti gravati da una quota di responsabilità nei determinismo della morte di C. M.." Concludevano i consulenti di ufficio dei PM che "non è possibile quantificare con precisione matematica il peso di ciascun fattore; sicuramente una maggiore attenzione nei confronti del fumo avrebbe potuto contribuire ad un miglioramento sia pure parziale delle condizioni di salute dei soggetto".
I consulenti della PO intervenivano in coerenza con quanto sopra ritenuto. Risulta infatti dalla relazione di consulenza tecnica di parte che la causa di morte di C. M.M. va individuata in una crisi di insufficienza respiratoria acuta in stato di male asmatico, in soggetto poliallergico. Osservavano i consulenti che "l'asma cronica ingravescente, associata allo stato di reattività allergica a pollini, polveri ed alimenti, ha determinato un quadro di reattività respiratoria molto precaria. L'esposizione a fumo passivo sul luogo di lavoro e la non idoneità al posto di lavoro stesso sono da considerarsi una concausa nel quadro di deterioramento di un terreno patologico asmatico, caratterizzato da particolare precarietà clinica, e della sua evoluzione finale.
Consideravano i consulenti di parte quanto di eseguito si evidenzia in relazione all' ipotesi di asma fatale : "la revisione della letteratura medica internazionale mette in, evidenza che la maggior parte dei casi di asma fatale si verifica in soggetti affetti da asma moderata ( il giudice rammenta quanto sopra considerato sul punto dal CTU in relazione alla patologia di M. C. ), con precedenti di esacerbazioni gravi e che utilizzarono steroidi sistemici. Prevalgono i casi in cui i sintomi sono presenti da oltre 48 ore dall'evento (spesso fino a 7 giorni).
I casi sono accomunati da una particolare refrattarietà alle terapie d'urgenza e spesso coesiste una componente emozionale".
Il giudice considera sul punto anche la sussistenza dello stress lamentato dalla C., che viveva la condizione di lavoro al limite del "mobbing". Proseguivano i C T della PO considerando sul punto che "una spiegazione viene data anche dalla scarsa percezione che alcuni pazienti asmatici hanno delle proprie condizioni respiratorie, e che li porta a sottovalutare la gravità di una crisi , sopportando livelli critici di male senza avvertire un'adeguata sintomatologia ."
Osservavano i CT che "l'evoluzione dei disturbi che hanno portato al decesso della Sig.ra C. M. M. sembra avere molte analogie con la casistica della letteratura: asma cronico con esacerbazioni severe, componente emozionale, persistenza dei sintomi da qualche giorno prima del precipitare della crisi fatale."
Quest'ultimo aspetto è avvalorato da due testimonianze: quella della Sigra C. L., che riferisce di aver notato un colorito strano sul viso della defunta fin dal mattino del 06/09/99 - segno evidente che non stava motto bene come era capitato altre volte e quella del marito, che nella denuncia alla Questura di Milano dichiara che nei giorni precedenti al decesso, precisamente in data 02/09/99 - rientrava in ufficio e in portineria si sentiva male per difficoltà respiratorie.
Dunque, osservano i CT " la crisi fatale del 06/09/99 appare "annunciata", e determinata dall'aggravarsi di una esacerbazione asmatica in atto da qualche giorno. Il ruolo, come fattore precipitante, di una reazione allergica non può essere escluso, data la presenza di uno stato atopico ed il quadro allergico generate. Va tuttavia sottolineato che dal documenti clinici risulta che le ricerche allergologiche in vita si sono limitate alle prove cutanee e al RASI, che testimoniano semplicemente la presenza di anticorpi di tipo IGE specifiche per l'allergene, senza che necessariamente il soggetto presenti un'allergia a quel cibo o a quell'allergene. Per una diagnosi precisa di allergia agli alimenti è necessario il test di provocazione in doppio cieco . La percentuale di positività ai test allergologici nella popolazione generale infatti è molto elevata, e solo la metà circa dei soggetti positivi alle prove allergologiche si dimostra realmente allergico. La presenza di un'allergia alimentare, per quanto suggerita dall'anamnesi personale della defunta, risulta indeterminabile nella patogenesi dell'evento luttuoso".
In tema di asma e fumo passivo i consulenti della PO, citando dottrina medica, osservavano quanto segue, ribadendo le considerazioni già effettuate dai CTU: "mentre l'impatto negativo dei fumo passivo sui bambini asmatici e ben noto da tempo, studi convincenti sulla morbidità nell'adulto asmatico esposto al fumo passivo sono più recenti e raccolti nella review di Coultas".
Sulla base di lavori epidemiologici e su studi di esposizione sperimentale in cabina al fumo passivo, l' autore conclude che "l'esposizione al fumo passivo è associata con un peggioramento dei sintomi respiratori e della funzione polmonare nei soggetti adulti asmatici".
Più recenti sono i dati dei Sapaldia Study, che ha osservato l'impatto dei fumo passivo su oltre 3.500 soggetti: i risultati dimostrano che, a fronte di una sostanziale neutralità nei confronti dei soggetti non asmatici, il fumo passivo condiziona un peggioramento della funzionalità respiratoria statisticamente significativo, e particolarmente marcato nel sesso femminile" .
I consulenti di parte degli imputati giungevano ad una conclusione parzialmente diversa in relazione alla natura del fumo passivo come cofattore nella determinazione della morte di M. C., pur concordando su alcuni aspetti salienti della problematica e facendo riferimento anche alle stesse fonti di dottrina medica. Azzardavano, però, una ricostruzione storica dei fatti che portarono alla morte di M. che però, considera chi scrive, è opera specifica del giudice all'esito dell'esame degli atti.
Precisavano, infatti, i consulenti di parte che desideravano trarre la sintesi attraverso il riesame tempistico degli eventi che caratterizzarono la giornata del decesso di M. C..
Dichiaravano testualmente gli stessi che "è, doveroso premettere che siamo convinti che M. C. non abbia quel giorno inalato fumo passivo. Se ciò fosse avvenuto, la concentrazione di questo sarebbe stata del tutto irrisoria e non in grado di determinare alcun fenomeno irritativo bronchiale nella C.. Ma diamo per uri momento per buone le indimostrate ed indimostrabili assunzioni dei consulenti del Pubblico Ministero. In questo caso, M. C. avrebbe potuto inalare fumo passivo, al limite entro le 12.30. Se una modestissima irritazione bronco spasmigena fosse avvenuta per caso proprio a quell'ora, essa si sarebbe esaurita assai presto, e cioè non oltre le 13, al massimo alle 13 e 15. Ci sforziamo come si vede - dichiarano i periti della difesa degli imputati - di dar il massimo possibile spazio all'ipotesi dei consulenti, fino alla soglia dell'autolesionismo. La realtà chiarisce, invece, che la C. non stava gia bene fin dalla mattina. e dai giorni precedenti per il contatto con i pollini di ambrosia, rispetto ai quali era fortemente allergica. Dopo le 13.30 rientra intensamente e direttamente in contatto con g1i stessi allergeni cui si aggiungono potenti allergeni alimentari, che prima delle 14 e 30 sono già passati in circolo ed hanno innescato quella che si rivelerà una brutale crisi da liberazione dl mediatori massimamente e massivamente originati dalle numerosissime cellule eosinofile che da sempre caratterizzano la flogosi asmigena della paziente. Nell'esatto medesimo lasso di tempo e con particolare intensità nel periodo che va dalle 14 alle 14.30, a tale esplosiva e progressivamente crescente disponibilità di allergene alimentare in circolo e nei bronchi si aggiungevano, sì, altri elementi, con effetti disfunzionali devastanti fino alla determinazione della morte". Spiegavano i periti di parte testualmente quanto segue (pag, 14 della consulenza vogliamo qui fare poche considerazioni sul fumo passivo: a prescindere dal fatto che non e dimostrato che la C. ne abbia quel giorno inalato tra le 9 e le 12.30, a prescindere dal fatto che il dosaggio del metabolica nicotinico detto cotinina (espressamente voluto dal consulenti tecnici del Pubblico MInistero) abbia dato risultato negativo, a prescindere dal fatto che: non è pensabile che il vasto locale nel quale la C. lavorò in quelle ore fosse un fumoir con concentrazioni di fumo passivo significative, restano comunque alcune risolutive considerazioni che ne escludono la rilevanza come: possibile cofattore del decesso della C.
Il fumo passivo è, innanzitutto, ben diverso da quello attivo, affermazione ben comprensibile se si pensa alla diversa "camera di diluizione" dei due: ambiente dove si soggiorna nel primo caso, cavità naso-boccali nel secondo, un rapporto spaziale dell'ordine di 1.000.000 : 1, con una conseguente concentrazione dell' ordine di un milionesimo tra il fumo passivo e quello attivo, ciò che fa immaginare quanto modesta possa risultare la reazione dell'organismo in riferimento al primo rispetto al secondo.
In secondo luogo, tra i tanti fattori scatenanti, alcuni dei quali dimostratamente presenti negli eventi terminali che caratterizzarono la giornata del decesso (sforzo, ansia. concitazione. stress. forse reflusso), il fumo passivo non è compreso dalla letteratura se non per quanto riguarda l'età infantile in termini di incertezza e per il resto in termini ambigui e controversi".
Si confronti però sul punto specifico, considera chi scrive, la conclusione alla quale pervengono i CTU ed i CT della PO.
Proseguivano i C.T. della difesa considerando che "la letteratura certo non aiuta chi voglia stiracchiare qualche concetto fino a dimostrate, nel caso della C., l'attività di fattore asmigeno collaterale del fumo passivo. La più recente Review (M De Palma, LM Fabbri e C. Grassi: Rapporto sull'asma2001- Sintagma, Milano 2001) testualmente recita: "Il fumo di tabacco negli adulti determina l'inalazione di una quantità significativa di funo di tabacco nei bambini. Alcuni studi hanno dimostrato che i bambini con genitori fumatori hanno, soprattutto durante i primi due anni di vita e se è la mamma a fumare, un aumentato rischio di sviluppare malattie respiratorie, sintomi asmatici (tosse e wheezing), asma bronchiale e riacutizzazioni asmatiche. Il fumo materno durante la gravidanza, associato al fumo di un altro componente familiare, aumenta il rischio per i bambini di sviluppare asma e respiro sibilante: tale incremento si osserva nell'adolescenza indipendentemente dal fatto che l'esposizione al fumo passivo sia avvenuta durante la gravidanza o nel periodo postnatale".
"Ne qui, ne in alcun'altra parte del testo citato, osservano i CTU di parte, privo, comunque, di connotazioni scientifiche e di soddisfacenti basi indicative, nemmeno una parola è stata detta sull'effetto del fumo passivo negli asmatici adulti".
Si vedano ancora, però, le considerazioni svolte sul punto dal C T della PO.
"Uno solo è il lavoro,-osservano i CT della difesa.- in cui si prende in dettagliata considerazione la letteratura sul fumo passivo nell'asmatico adulto (DB Coultas. Thorax 1998, 53:381-7), menzionato anche dal consulenti del Pubblico Ministero. In questa Review l'autore:
a) non riferisce di sperimetazioni dirette;
b) ma si limita ad una dettagliata rassegna dei singoli lavori pubblicati sul fumo passivo sia relativi al bambino che all'adulto;
c) rende conto che tali lavori si occupano esclusivamente ed ovviamente del fumo passivo inteso come fenomeno reale, intenso, continuo e dichiarato ed accertato nella sua intensità e continuità: mentre non prendono in alcuna considerazione contatti di natura sporadica con possibili fonti di fumo di tabacco.
L'autore si ripromette di dimostrare il potere asmigeno del fumo passivo (nelle condizioni di reale e continua esposizione al fenomeno) ed arriva alle seguenti testuali affermazioni: "In una Review del 1994, Tredaniel e coll. (Eur Respir J 1994. 7:173-85) hanno riassunto i risultati degli effetti del fumo nell'ambiente sui sintomi respiratori e sulla funzione polmonare da quattro studi osservazionali di pazienti con allergie respiratorie e da cinque studi sperimentali di pazienti con asma. Gli autori concludono che l'evidenza relativa all'associazione tra esposizione a fumo ambientale e comparsa di sintomi e anormalità funzionali negli asmatici adulti risulta controversa (e così pure contraddittorie, lo si ripete, risultano gli effetti sulla loro responsività bronchiale). E tali lavori hanno tutti per oggetto lo studio dell'esposizione al "fumo passivo" inteso come fenomeno reale, intenso e dichiarato e non certamente la valutazione degli effetti derivanti dal fatto che qualcuno avesse fumato una sigaretta in presenza della C.. I Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero - osservano i CT di parte privata - non riescono a fornire il minimo sostegno di logica clinica alla inverosimile affermazione secondo cui: un'esposizione quotidiana al fumo
passivo, proprio perché continuativa nell'arco della settimana, anche se costituita da singoli brevi periodi ripetuti, costituisce un fattore aggravante la condizione asmatica".
I consulenti della difesa si abbandonano però a considerazioni storico ricostruttive dei fatti che non è opera loro: sulla ricostruzione dei fatti si à già dilungato il Giudice scrivente, che ritornerà sul punto in seguito. Continuavano i consulenti degli imputatati considerando la cosa "inverosimile perché ove l'assunzione del fumo passivo si potesse anche ritenere rilevante ai fini di scatenare il fugace broncospasmo, non si riuscirebbe in alcun modo a riconnettere alla stessa una rilevanza diversa da quella -appunto- scatenante; vale a dire che non si riuscirebbe in alcun modo a riconnettere alla stessa assunzione del fumo un ruolo potenziale di un intervento di lesività latente e "per accumulo" idonea a determinare una sorta dl cronica maggior predisposizione alla precipitazione broncospastica."
Insistevano i C T degli imputati ribadendo che: "sembra doveroso ribadire -infatti- che i Consulenti del Pubblico Ministero non collegano la loro perentoria affermazione ad alcun ragionamento d'ordine logico-clinico e men che meno ad alcun dato sperimentale."
Consideravano peraltro i consulenti degli imputati che (pag. 31) "il fumo passivo non è un fattore della malattia asmatica giacché non è in grado né di determinarne la peculiare infammazione né di suscitarne la caratteristica broncoreattività che sono i due cardini che definiscono l'asma e, senza i quali, di asma non si può parlare. Si può e si deve parlare, al di là di una certa soglia di concentrazione, dei fenomeni irritativi già ricordati quali quelli (a tutti ben noti) che si manifestano, ad esempio, sulle mucose congiuntivali di chi ha la ventura di trovarsi spesso e a lungo in certe "camere a gas" rappresentate ancora, malgrado divieti sovente ignorati, da certi locali pubblici quali bar o discoteche, dove, è esperienza comune, la concentrazione di fumo nell'ambiente raggiunge talora livelli insopportabili."
Tali conclusioni però, osserva chi scrive, anche se finalizzate a tutelare le ragioni degli imputati, ne costituiscono comunque una giuridica ammissione di responsabilità fornita proprio dai loro CT. A prescindere infatti dalla impossibilità logica di trasporre le conclusioni circa la rilevanza del fumo passivo sui minori di anni due al campione più vasto della popolazione adulta, operazione che viceversa si consentono di effettuare i consulenti tecnici del PM e della PO e sulla quale il giudice, peritus peritorum, nulla obietta stanti i riferimenti puntuali e pertinenti anche ad altra letteratura medica che viene citata ( si confrontino gli studi di Corte, la Review di Coultas, la Sapaldia Study ed altro ), resta pur sempre il fatto che gli stessi consulenti degli imputati riconoscono al fumo passivo una rilevanza scatenante esterna alla patologia (pag. 19 della consulenza di pane ), e quindi una valenza giuridica etiologica nella determinazione dell'evento in sé, e ciò a prescindere dalla rilevanza medico scientifica di detto fattore come interno alla patologia della quale soffriva la signora C.: in sostanza, gli stessi CT di parte danno atto della valenza scatenante del fumo passivo in una patologia preesistente e conosciuta.
L'articolo 41 del codice penale, infatti, sotto la rubrica " concorso di cause", testualmente recita che il concorso di cause preesistente o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di concausalita fra l'azione od omissione e l'evento.
Nè è possibile ritenere che la preesistenza di fattori diversi dal fumo passivo, quali le poliallergie delle quali soffriva la signora C., fossero tali da determinare da sole l'evento. Infatti, è pur vero che la difesa degli imputati all'udienza del 3.12.2001 produceva vasta documentazione attestante i fattore di rischio allergico ai quali era esposta M., l'uso di creme a base di erbe, la presenza di notevoli quantità proprio in quei giorni ( dal 30 agosto 1999 al 6 settembre 1999 ) di pollini di ambrosia in Milano, e tentava di ridurre i tempi ed i modi di esposizione al fumo passivo della signora C. effettuando una mappatura dei fumatori e dei non fumatori nei luoghi di lavoro vicini a quello della predetta, ma resta sempre da considerare la situazione descritta nell'imminenza dei fatti dai primi testi sentiti, che confermano la sofferenza di M. a fronte dell'esposizione a fumo di altri soggetti che stazionavano incuranti delle sue condizioni di salute nei suoi pressi, nonché delle persone informate dei fatti e sentite dalla difesa della parte civile costituita, le quali tutte mettono in evidenza i disturbi lamentati da M. per esposizione a fumo passivo, nonchè le recriminazioni di questa per le incomprensioni dei capi per i suoi problemi di salute.
Si ribadiscono infatti sul punto due dichiarazioni rese nell'imminenza degli eventi alla PG, in data 10.9.1999, dichiarazioni particolarmente apprezzabili in quarto date in costanza dei fatti, da N. M. che confermava che durante l'intero orario di lavoro si soffermavano molti colleghi a fumare e M. si lamentava con qualcuno di loro, soprattutto con quelli con i quali era maggiormente in confidenza. Molto spesso, dopo che la teste era ritornata da altri uffici, M. le comunicava che aveva mandato via gente che fumava.
C. L., inoltre, che soccorse M. nel momento accessuale dal quale derivò la morte della stessa, raccontava alla PG che la stessa M., il giorno 6.9.1999, aveva avuto una crisi di asma, aveva inalato lo spray e ricordava che si era spesso lamentata con F. e F. del fatto che dove lavorava non vi erano finestre e molta gente si fermava a fumare: la stessa, al suo rientro dalle ferie, le aveva detto che durante le vacanze era stata bene e che subito dopo aver ripreso a lavorare, a causa del fumo, la sua asma era peggiorata.
Rammenta il Giudice che, valorizzando tali considerazioni, M. C. morì a seguito di crisi asmatica sorta sui luogo di lavoro il giorno 6.9.1999 ad ore 15,20.
A questo punto è necessario ricostruire il quadro normativo che costituisce il presupposto della contestazione del PM nei confronti di F. G., direttore della sede della P. di Milano, piazza San Fedele n 2. definito, ai fini della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro come dirigente nonché nei confronti di F. E., capo ufficio della C., qualificato a tali fini come, preposto.
Queste premesse permettono di prendere in considerazione un aspetto molto importante, in relazione al modello organizzativo dell'azienda in senso lato, e cioè l'aspetto delle deleghe di potere. A partire dal DPR degli anni `50 ( cfr. DPR 547/55, DPR 164156, DPR. 303156 ecc. ), il legislatore ha individuato il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, come i soggetti forniti di determinati poteri all'interno dell'azienda. Il datore di lavoro ( prima del D.Lgs. 626194 come modificato dal D.Lgs 242/96 ) veniva allocato, in modo univoco dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, al vertice dell'azienda, come soggetto che andava ad integrare la figura dell'imprenditore (vedi art 2086 CC ); il dirigente era, ed è alter ego" del datore di lavoro, colui che a nome e per conto suo sovrintende un determinato plesso organizzato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che il dirigente ai fini della sicurezza fosse, ad esempio, il direttore di uno stabilimento, di un supermercato, di un grande magazzino, di un cantiere con autonomia organizzativa, di un ufficio pubblico e privato, della sede secondaria dell'azienda. Il preposto è stato considerato, poi, il soggetto con il potere ed il dovere di dare attuazione alle norme di legge ed a quelle che in tema di sicurezza sono elaborate dal vertice aziendale nonché di controllarne il rispetto. Da questo modello normativo dobbiamo trarre una conseguenza: il soggetto responsabile all'interno di un'azienda non è solo il datore di lavoro, ma vi sono anche altri responsabili, e cioè il dirigente ed 11 preposto, per quanto a loro compete per legge ed in virtù di un atto di delega.
Occorre considerare, però, che il perno attorno al quale ruota tale sistema è costituito dalla valutazione dei rischi. Infatti, l'art. 4 del D.Lgs.626!94, cosi come aggiornato dal D.Lgs 242/96 sancisce: il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il secondo comma distingue fra valutazione e documento, evidenziando che trattasi di due concetti diversi, e cosi recita: " all'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente.....". Non deve, dunque, essere concettualmente confusa la sostanza con la forma: il documento è, infatti, il "contenitore" di una valutazione che deve sussistere come presupposto.
L'atto documentale deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nella quale siano specificati i criteri in base al quali è stata effettuata la valutazione (art. 4, comma secondo, lett. A).
Si richiede poi l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione lett B ).
Inoltre, e importante precisare che l'art.4, secondo comma, lettera c, del D.Lgs.626/94 richiede il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza. Lo stesso art. 4, poi. indicando il datore di lavoro, ne parla come dell'unico destinatario dell'obbligo della valutazione del rischio, tenuto conto che tale incombenza non può essere delegata a nessun altro soggetto, come recita espressamente l'articolo 1, comma quattro ter ("nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art.4, commi 1; 2, 4, lettera a, e 11, primo periodo").
E' necessario comprendere la ragione per la quale il legislatore effettua questa scelta: si tratta di individuare un soggetto che deve garantire gli obiettivi individuati nella suddetta lettera c) dell'art.4, secondo comma, e cioè 1' impegno sulla progettualità in tema di sicurezza con la conseguente necessità Di destinare risorse al ciclo produttivo finalizzate ad ottenere i miglioramenti richiesti dalla legge.
Nonostante l'ampia definizione data dal legislatore italiano agli obblighi valutativi del rischio in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, si deve rammentare che recentemente. con la sentenza della Corte di Giustizia Comunitaria 15 novembre 2001, l'Italia ha subito una condanna per inesatto recepimento della direttiva 89/391 /CEE e successive modifiche, recepita nel titolo primo del D.Lgs. 626/94, in quanto si è ritenuto dal giudice comunitario, tra 'altro, che la valutazione del rischio come trasposta nell'articolo 4 del D Leg. 626/94 sia riduttiva rispetto alla definizione data dalla direttiva comunitaria, con conseguente violazione del divieto di recepimento in peius (cfr. art. 118 A Trattato di Roma del 1957).
Prescindendo dal fatto che la sentenza citata non appare immediatamente esplicativa di effetti sulla normazione nazionale vigente, ma si limita ad impegnare il legislatore ad una modifica normativa coerente con la direttiva comunitaria, la stessa risulta però chiara nel pretendere un'interpretazione estensiva dei fattori di rischio, fra i quali rientra sicuramente anche l'esposizione dei singoli lavoratori al fumo passivo. Sul punto, in verità, già la dottrina più avanzata e la medicina del lavoro evidenziavano la sussistenza del rischio, in modo coerente con le problematiche medico legali sopra ricostruite, e quindi 1'esposizione a fumo passivo era già uno dei rischi oggetto di valutazione del datore di lavoro più accorto, confortato in ciò dal medico competente (art. 17 D.Lgs. 626/94).
Conferma di ciò si ha nella consulenza tecnica del PM, laddove si legge testualmente" almeno nell'ultimo ultimo decennio, 1' evoluzione della normativa in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha chiaramente indicato come non devono essere presi in considerazione solo ed esclusivamente i fattori di rischio "tabellati" (ad es. DPR 303/56, ecc.), ma anche tutti quei fattori di tipo fisico, chimico e biologico, che riguardano più in generate lo "stato di benessere psico-fisico" del lavoratore nel proprio posto di lavoro.
E' il posto di lavoro che deve quindi risultare "idoneo" a ricevere un lavoratore "idoneo" a quella mansione specifica.
Inoltre, le patologie che stanno assumendo un ruolo primario negli ultimi decenni sono patologie "correlate" al lavoro, ma in cui il lavoro non gioca un ruolo esclusivo, essendo spesso patologie multifattoriali in cui anche la vita extralavorativa assume un ruolo concausale importante."
Il giudice condivide tali considerazioni e conclusioni, ritenendo che l'attività valutativa del luogo di lavoro deve essere svolta ad ampio raggio ed in relazione alla specificità di ogni singolo lavoratore beneficiato della sorveglianza sanitaria (art. 16 D.Lgs. 626/94).
Del resto, come in più occasioni si è rilevato, il contenuto della valutazione dal rischio si compendia dei fattori della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento lesivo - infortunio e/o malattia professionale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a-b, D.Lgs. 626/94), in relazione ai quali notevole importanza hanno le considerazioni mediche attuali al momento della valutazione e le corrette prassi di organizzazione aziendale.
A ciò si deve poi aggiungere che il contenuto di prevedibilità medica e di prevenibilità della valutazione dal rischio giustifica l'ipotesi di colpa specifica nei reati colposi di cui agli articoli 589 c 590 c.p.
Conferma dal fatto che l'organizzazione aziendale della P. avesse consapevolezza della situazione ambientale sta nelle parole degli stessi imputati, i quali testimoniano di circolari ed ordini di servizio interni che regolamentavano le area a disposizione dei fumatori, nonché di ordini dati verbalmente ( ma in modo dal tutto formale ) da loro stessi di non fermarsi a fumare nei pressi dal luogo di lavoro di M. C., soggetto del quale i vertici aziendale sapevano delle precarie condizioni di salute per avere ricevuto certificati medici: si vedano sul punto tutte le dichiarazioni rese dai testi e dagli stessi imputati.
Se, dunque, una sostanziale valutazione dal rischio relativo all'esposizione a fumo passivo era stata effettuata in azienda e tale attività spettava ad un vertice aziendale (datore di lavoro) sovraordinato agli imputati, resta comunque il fatto che il F. in quanto dirigente ed il F., nella sua mansione di preposto, dovevano dare attuazione in modo concreto e rigoroso per quanto di loro rispettiva competenza agli obblighi di protezione nei confronti della salute della M. C. soggetto che gli stessi sapevano essere in condizioni di precarietà.
Appare persino tuzioristico precisare che una organizzazione aziendale si compendia di vari livelli operativi e decisionali, finalizzati a dare esecuzione alle strategie elaborate dal vertice e che passano attraverso l'individuazione da parte dal datore di lavoro dei dirigenti e preposti; dispone infatti l'articolo 1, comma 4 bis D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 242/96, il datore di lavoro esercita le sue prerogative previste dalla legge e " nell'ambito delle rispettiva attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni" del Decreto Legislativo, nonché agli ordini che, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, provengono dai vertici aziendale.
Orbene, a F. G. viene contestato il comportamento lesivo in quanto dirigente, essendo direttore di sede della P., ed a F. E. quello di preposto, essendo capo ufficio nel quale operava M. C.
Ai due soggetti, dunque, non vengono imputati fatti di carattere progettuale, valutativo o strategico che competevano a figure a loro sovraordinate (datore di lavoro), bensì rispettivamente comportamenti di direzione e sovraintendimento.
Orbene, in data 24.9.2001, in sede di interrogatorio richiesto da F. G. nella fase dell'udienza preliminare., questi ammetteva che nel giugno 1999 egli veniva a conoscenza, proclamandosi addirittura datore di lavoro, che la signora C. si era lamentata per l'esposizione a fumo passivo ma, ciò nonostante, aveva rinviato il problema a settembre. Dichiarava che fu fatta una nota di servizio nella quale si vietava il fumo negli open space e ammetteva che la direttiva aziendale era comunque di non fumare. A domanda del PM rispondeva che in azienda vi era una organizzazione del lavoro che, tramite un preposto, controllava l'attuazione delle direttive aziendali, ma non vi era una persona specifica che girasse per gli uffici a controllare. Il F. era preposto a tale attività. Ammetteva che non. gli constavano provvedimenti disciplinari a carico di singoli lavoratori tabagisti, ma esistevano aree nelle quali era più frequente fumare, come al terzo piano davanti alla macchinette del caffè. Confermava che più riunioni erano avvenute nel suo ufficio ed avevano ad oggetto il fumo passivo al quale la C. era esposta.
L'imputato, nella sostanza, descriveva una situazione che è possibile così riassumere: il fumo passivo era considerato un fattore di rischio; il vertice aziendale aveva mostrato una attenzione al problema; dal punto di vista attuativo, però, non si era creata una organizzazione coerente per la gestione del fattore di rischio, ma ci si era limitati a suggerimenti privi di contenuti specifici ai quali, quindi, non conseguiva alcuna attività vincolante; ciò accadeva nonostante le reiterate proteste e richieste di aiuto di M. C.
Tali elusioni degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro stavano inequivocabilmente compresi nelle mansioni e nei poteri dirigenziali di F. G.
In data 7.11.2001, in sede di interrogatorio richiesto da F. E. nell'udienza preliminare, questi ammetteva di sapere dei problemi di salute di M. C. e di aver saputo dal signor C. che la predetta si lamentava, tra le altre cose, per l'esposizione al fumo passivo presente nel suo luogo di lavoro. Confermava che il F. gli aveva detto che solo a settembre avrebbe provveduto a trovare una nuova collocazione alla C.. Precisava che erano consapevoli, lui ed F., che la direttiva aziendale era di. divieto di fumo negli spazi comuni, ma l'ambiente era gestito bene ed in modo salubre, vi era un corretto impianto dell'aria. Consapevole a posteriori della gravità del problema, dichiarava testualmente, quasi come scusa non richiesta, " se la signora C. mi avesse evidenziato che aveva disturbi a causa del fumo passivo l'avremmo trasferita immediatamente."
Orbene, da tali affermazioni emerge la negligenza dell'imputato, in relazione alle sue mansioni di preposto, nella gestione degli aspetti operative connessi con il fumo in ambiente lavorativo.
Le dichiarazioni rese da entrambi gli imputati, poi, che dicevano di non avere ricevuto certificati medici relativi al rischio di esposizione a fumo passivo della signora C., nel contesto della problematica sopra ricostruita, sono ancora più emblematiche della disattenzione e della sufficienza dimostrata degli stessi nell'affrontare il fatto.
La minimizzazione dei fatti operata dal predetti emerge, infine, non solo dalle dichiarazioni rose da N. M. il 10,9,1999 e sopra riportate, ma anche dalle deposizioni dei conoscenti della C., raccolte dalla difesa della PO. che testimoniano della sofferenza di questa per l'esposizione a fumo di sigarette fumate da altri nei pressi del suo nuovo luogo dl lavoro. Alla luce di quanto detto, risulta provato dunque il rapporto etiologico in quanto cofattore, se non altro sotto il profilo della rilevante probabilità scientifica, fra esposizione a fumo passivo e morte di M. C.; la morte fu cagionata da comportamenti attribuibili alla negligenza, imprudenza, imperizia ed alla violazione di specifiche norme in tema di salute sui luoghi di lavoro degli imputati, e ciò in relazione a compiti per legge e per disposizione aziendale attribuiti al loro rispettivo ruolo di dirigente e di preposto; la prevedibilità dell'evento era nella disponibilità degli stessi, se è vero che la medicina del lavoro aveva in più occasioni evidenziato i rischi di esposizione a fumo passivo di soggetti asmatici la prevedibilità del fatto stava nella disponibilità degli imputati, i quali avevano i poteri di intervento, essendo il F. direttore della filiale P. di Milano ed il F. il diretto capo ufficio di M. C.
Per quanto sopra evidenziato, va ritenuta la penale responsabilità degli imputati stessi in relazione a quanto loro rispettivamente contestato. Ne consegue che, valutati i criteri di cui all'articolo 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, tenuto conto del comportamento processuale dei predetti nonché della loro incensuratezza. pena equa per entrambi i reati rispettivamente attribuiti agli imputati appare essere quella di mesi 6 di reclusione: tenuto conto che ad entrambi vanno concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la pena va ridotta a mesi 4 e giorni di reclusione: si deve quindi applicare la riduzione di un terzo per il rito e quindi gli imputati vanno condannati ad una pena in concreto di mesi tre di reclusione. Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali. Ai predetti, persone che soggettivamente possono goderne, ed essendo possibile presumere che si asterranno dal commettere ulteriori reati, vanno concesse i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
I comportamenti contestati costituiscono violazione degli obblighi che regolano il rapporto di lavoro (art. 2087 c.c.) e comunque integrano un fatto illecito colposo (art. 2043 c.c.) che ha cagionato la morte di M. C., con la conseguenza che gli imputati vanno anche condannati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali ( e non già di quelli alla salute non essendo gli stessi oggetto della richiesta da parte della parte civile ) per i quali, non essendo agevole la liquidazione, vanno rimessi gli atti al giudice civile sul "quantum".
Ai sensi dell'articolo 539, comma secondo, c.p.p. vista la richiesta della parte civile, gli imputati sono condannati in solido al pagamento di una provvisionale che, nei limiti di una valutazione equitativa, si indica nella misura di euro 50.000 a fronte dalla somma richiesta dalla parte civile, tenuto conto della valenza percentuale della concausa posta in essere dagli imputati.
Visto l'articolo 541 CP, si condannano gli imputati al pagamento in favore della parte civile della somma di lire 8.100 per le spese processuale da questa sostenuta
vista la nota spese depositata dal difensore e considera la stessa congrua e commisurata
alla difficoltà della presente causa.
Il Giudice
P.Q.M.
Visti gli artt.438 e segg.e 533 segg. C.p.p.
dichiara
F,G. e F.E. responsabili del reato a loro rispettivamente ascritto e pertanto li condanna concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, concessa la riduzione di un terzo della pena ex art 442, comma 3. cpp. alla pena di mesi tre di reclusione
concede
agli stessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; li condanna al pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce
dichiara
gli stessi civilmente responsabili in solido dei danni cagionati alla parte civile e, pertanto,
condanna
in solido al risarcimento degli stessi rimettendo le parti davanti Giudice civile per la liquidazione dei danni. Li condanna al pagamento di una provvisionale che determina in euro 50.000; li condanna altresì al pagamento delle spese processuali sostenute della parte civile, che liquida in euro 8.100.