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Giudice di Pace di Sora 10 luglio 2000 - Giudice Costantini - Di Vona Vincenza e Mammone Gina c. Alviani Fabio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Vona Vincenza e Mammone Gina, con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano dinanzi a questo Giudice, per l'udienza del 22/2/2000, Alviani Fabio, esponendo:
a) di essere eredi di Alonzi Antonia per essere figlie di Alonzi Restituta e Alonzi Italia, sorelle premorte della stessa;
b) che il giorno 1/5/93 Alonzi Antonia rimaneva vittima di un sinistro stradale, causato da Alviani Fabio alla guida della Fiat-Tipo targata MI8U4196, e che cessava di vivere dopo soli tre giorni a seguito dell'investimento;
c) che l'Alviani, tratto a giudizio per rispondere di omicidio colposo, era stato condannato dal Pretore di Sora alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, attrici nel presente giudizio, da determinarsi in sede civile;
d) che la Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto all'attuale convenuto la colpa dell'80% nel sinistro de quo;
e) che, avverso la sentenza d'appello, Alviani Fabio aveva proposto ricorso per Cassazione, rigettato il 6/10/98 con sentenza di conferma delle precedenti decisioni;
f) che, a seguito del giudicato penale, alle istanti competeva il giusto risarcimento di tutti i danni subiti a causa del decesso della zia Alonzi Antonia, consistenti nel danno biologico, nel danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., consistito nelle spese funeralizie, nonché nel danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.;
g) che le attrici, non avendo potuto conseguire il risarcimento dei danni suddetti, si erano viste costrette ad agire giudizialmente.
Concludevano come da verbale d'udienza del 5/6/2000, producendo documenti vari tra cui le copie delle sentenze penali. Costituitosi alla prima udienza, il convenuto impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto.
In particolare sosteneva che le pretese apparivano infondate sia in fatto che in diritto e che le istanti, non possedendo la qualità di "prossimi congiunti", non erano legittimate quali nipoti a svolgere alcuna domanda nei suoi confronti.
Eccepiva che, al di là di tutto, in conseguenza del decesso di Alonzi Antonia, i di lei prossimi congiunti, e cioè le sorelle Alonzi Anna, Fiorina, Giulia, Maria, Assunta e Lucia, assistite dell'avv. Domenico Vani, avevano richiesto ed ottenuto dalla Nuova Maa il risarcimento dei rispettivi danni in ragione di L. 11.000.000 pro capite, comprendenti anche il danno patrimoniale, come attestato dalla consegna dei documenti di spesa inerenti gli oneri funeralizi e dalle relative quietanze prodotte in copia.
Deduceva, infine, che alle attrici nulla competeva per la mera e generica qualità di eredi di altre sorelle premorte alla vittima del sinistro.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva altresì, con intervento adesivo autonomo, la Nuova Maa s.p.a., con il dichiarato intento di manlevare l'assicurato Alviani Fabio da ogni e qualsiasi pretesa attorea, così come lo aveva a suo tempo manlevato dalle richieste risarcitorie avanzate dai più prossimi congiunti della vittima.
Chiedeva, di conseguenza, l'estromissione del giudizio del detto convenuto.
Nel merito, formulava le medesime deduzioni e doglianze proposte da Alviani Fabio, concludendo come da verbale d'udienza del 5/6/2000.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, dopo l'istruttoria, consistita nella prova testimoniale, venivano precisate le conclusioni nell'udienza citata e, al termine della decisione, all'udienza del 19/6/2000 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'estromissione dal giudizio di Alviani Fabio ai sensi dell'art. 108 del c.p.c.
Come del resto pacifico tra le parti, va altresì attribuita allo stesso Alviani, nella misura dell'80%, la responsabilità dell'incidente in cui rimase vittima Alonzi Antonia.
Ciò in dipendenza del giudicato penale che, per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, rimetteva le stesse alla determinazione del giudice civile.
Quanto al fatto che Di Vona Vincenza e Mammone Gina (figlie di germane premorte alla defunta Alonzi Antonia) abbiano la qualità di eredi, a tutti i fini, della vittima del sinistro, basta fare riferimento al combinato disposto degli artt. 565 e 572 nonché all'art. 467 del codice civile.
Il vero problema è, dunque, di stabilire se le attrici abbiano o meno diritto, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2059 del c.c., ad essere risarcite dei danni ingiusti patiti per colpa di Alviani Fabio; in via gradata, se la Nuova MAA spa, con il pagamento ed atto di quietanza individuale, alle restanti sei germane coeredi di Alonzi Antonia, della somma di L. 11.000.000 comprensiva di ogni danno, debba ritenersi liberata ex art. 1189 del codice civile nei confronti delle attrici o, comunque, se quel pagamento sia opponibile ai terzi e, nella fattispecie, alle restanti coeredi rimaste estranee alla transazione e che avevano spiegato autonoma richiesta di risarcimento.
In proposito è opportuno premettere quanto segue.
I) Anzitutto, non si ritiene che la compagnia Nuova Maa possa essere esentata dal ristoro di quanto sarà eventualmente dichiarato dovuto alle attrici, perché la stessa non ignorava la situazione reale, il numero complessivo degli eredi con il relativo titolo e, comunque, l'opinione che la situazione apparente corrispondesse alla realtà è stata determinata da colpevole negligenza o imprudenza della compagnia stessa (cfr. anche Cass., 24/9/1986, n. 5741, e 28/1/1985, n. 484).
Invero, dagli atti allegati ai fascicoli di parte convenuta, risulta che il documento più tardivo, relativo a spese funerarie, reca la data del 9/10/1993 e la dichiarazione sostitutiva della qualità di eredi è stata resa da Alonzi Anna al funzionario del Comune di Sora il 10/1/1994.
Tali documenti, unitamente a quelli, pure allegati, afferenti alle altre spese funeralizie, furono consegnati alla Maa Assicurazioni (divenuta nel frattempo Nuova Maa) sicuramente prima dell'emissione, da parte di quest'ultima, delle quietanze di risarcimento in favore delle germane della defunta Alonzi Antonia, ed avvenuta, è ragionevole pensare, solo dopo lo svolgimento di una trattativa tra le parti.
Da quanto allegato al fascicolo di parte attrice, si rileva poi che, con lettera del 15/10/1993 pervenuta all'ufficio sinistri della Maa Assicurazioni (ora Nuova Maa) il 19/10/1993, l'avv. Domenico Lecce, in nome e per conto delle altre eredi concorrenti, ex sororibus premorte di Alonzi Antonia ed attrici nel presente giudizio, aveva rivolto formale richiesta di risarcimento danni spettante alle stesse.
Di conseguenza, è di tutta evidenza che la compagnia di assicurazioni, al momento dell'accordo con l'avv. Vani, che aveva il patrocinio delle sei sorelle Alonzi rimaste in vita, e dell'emissione delle predette quietanze a saldo, doveva essere ben consapevole che non stava tacitando giuridicamente tutti gli eredi della defunta ma solo parte di essi.
Tanto è sufficiente per ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1189 c.c. e, per gli stessi motivi, non sono opponibili alle attrici le dette trattative e tanto meno il pagamento risarcitorio alle altre coeredi.
La Nuova Maa, pertanto, avendo manlevato Alviani Fabio con esplicita dichiarazione in giudizio, va dichiarata obbligata a corrispondere alle attrici il risarcimento dei danni, se il giudicante riterrà essere stati da costoro subiti a seguito della morte della zia Alonzi Antonia.
II) In ordine, poi, all'accertamento dell'esistenza dei danni patiti dalle attrici e della relativa risarcibilità, occorre evidentemente operare un approfondito esame di tutta la materia risarcitoria da illecito aquiliano, distinguendo il grado di parentela delle coeredi.
In proposito, si osserva che, mentre i convenuti sostengono che non vi sia spazio per la richiesta di danni, questo giudice ritiene, al contrario, che alle attrici competa un qualche risarcimento danni a seguito dell'evento morte della zia.
Per pervenire ad un tale convincimento il giudicante ha effettuato un'attenta analisi dell'attuale sistema risarcitorio da fatto illecito sia sul piano dottrinale che giurisprudenziale.
Ebbene, accanto alla scontata constatazione che tale sistema è principalmente fondato sulla tricotomia danno patrimoniale-danno biologico-danno morale, emerge che da qualche tempo, per il congiunto lodevole sforzo di qualche giurista e di alcune decisioni giurisprudenziali, di merito e di legittimità, sotto diversi aspetti innovative o, rectius, evolutive, sono stati introdotti nel prefigurato regime risarcitorio una miglior e più ampia tutela a favore dei parenti di persone colpite da eventi mortali anche attraverso l'introduzione di danni di genus altro e diverso da quelli fino ad oggi riconosciuti e consolidati nelle sopraddette categorie.
Tanto per esemplificare, si fa riferimento al risarcimento del danno biologico iure hereditatis in ogni caso di morte, sia immediata che non; al "danno esistenziale"; al "danno edonistico"; al danno che questo giudice indica come "danno da affettività parentale".
La soluzione adottata sarà, perciò, in linea con tale nuovo i orientamento, cui questo giudice aderisce appieno per motivi di ordine logico-giuridico ed etico, ma anche per non creare disparità di trattamento tra gli eredi delle vittime di un evento letale, a seconda che lo stesso abbia cagionato subito o meno la morte delle medesime.
Infatti, gli eredi di un soggetto deceduto istantaneamente non avrebbero diritto ad alcun risarcimento iure hereditatis, mentre gli eredi di colui che muore dopo solo qualche giorno ne avrebbero diritto nella percentuale massima, sia pure limitativamente rapportata al periodo di sopravvivenza della vittima.
A tale orientamento appare adeguato anche il Tribunale di Cassino (v. Temi di diritto trattati nella 1a riunione della Sezione Stralcio a cura del suo Presidente, pag. 9) che ha fissato il presente principio: "In ogni caso di morte (sia istantanea che non) e nella sussistenza degli elementi legittimanti la relativa pretesa risarcitoria, spetta alla vittima (oltre le altre eventuali voci di danno) il risarcimento del danno biologico nella misura massima (100%, misura questa da coordinarsi con l'età della vittima) di cui alla Tabella depositata presso la locale Cancelleria. Detta pretesa risarcitoria si trasmette in pari misura iure hereditatis agli eredi (non necessariamente coincidenti con i familiari della vittima) del soggetto deceduto".
Per le considerazioni sopra esposte la Nuova Maa deve essere dichiarata obbligata a risarcire il danno biologico in favore delle attrici.
III) Anche la domanda attrice sul danno patrimoniale deve trovare accoglimento.
Esso è stato richiesto, pro quota, nella misura corrispondente al totale delle spese funeralizie pagate dalle germane sopravvissute con i danari prelevati dal patrimonio della vittima e mai reintegrato, neppure dopo il loro ristoro da parte della Nuova Maa, tramite l'avv. Vani che le patrocinava.
La testimonianza resa da Alonzi Fiorina, una delle sorelle, è in proposito precisa ed esaustiva della questione.
Ella, infatti, dopo aver fatto altre precisazioni, essendole state mostrate tutte le fatture e ricevute relative alle spese funeralizie, ha dichiarato testualmente: "Posso confermare che tutte le spese per il funerale della mia povera sorella furono pagate con i suoi risparmi" e "Ho trattenuto per me, come penso abbiano fatto anche le altre sorelle, la somma pervenutami dall'assicurazione Maa. Intendo dire che non ho rimesso nulla nel gruzzolo dei risparmi della sorella Antonia".
Anche l'altra sorella, Alonzi Assunta, ha reso dichiarazioni ritenute influenti sull'accertamento del danno patrimoniale, ma sicuramente anche sulla valutazione operata ai fini della mancata applicazione dell'art. 1189 del codice civile.
Ella ha riferito che di tutte le spese funeralizie si interessò la sorella Alonzi Fiorina che pagò con i soldi lasciati dalla sorella morta e che, risultati sufficienti, nulla volle dalla teste come contribuzione.
In merito alle nipoti, attuali attrici, ha riferito che prima del risarcimento da parte della Nuova Maa, furono invitate ad unirsi al gruppo delle sei sorelle patrocinate dall'avv. Vani, ma che costoro erano già assistite da altro legale di fiducia.
Quindi la compagnia di assicurazioni avrebbe dovuto corrispondere una somma, a copertura di tale tipo di spese, anche alle attrici (avendone queste fatto richiesta), come si è verificato per le altre coeredi.
IV) In ordine, infine, al danno non patrimoniale è da escludersi il risarcimento di quello morale.
Non può peraltro escludersi che le nipoti abbiano risentito, e non si vuol dire sofferto, della dolorosa morte imprevista, sopravvenuta per la violenza e la gravità delle lesioni riportate dalla zia Alonzi Antonia a seguito dell'investimento stradale causato per colpa di Alviani Fabio.
Che uno stato emotivo e commotivo sia intervenuto per tale morte tragica e che un risentimento affettivo le attrici abbiano patito, stante anche i buoni rapporti con la vittima, è indubitabile dal momento che tale stato è riscontrabile anche, seppure in misura minima, in caso di morte preannunciata.
Di ciò, quindi, non v'è bisogno di prova alcuna, e poiché tale stato è insorto nelle attrici per colpa altrui, esso va risarcito alle stesse iure proprio, qualificandolo indicativamente come danno da affettività parentale.
Né vale obiettare, per concludere per la irrisarcibilità di questa categoria di danno (che non rientra in quella del danno morale, pur se normalmente vi si accompagna), che manca per essa ogni riferimento di legge, perché basta considerare che nell'ordinamento positivo vigente neppure il danno biologico risulta espressamente previsto (salvo che da disposizioni particolari), ma viene ormai universalmente riconosciuto, pur essendo stato pretoriamente introdotto come categoria a sé.
Ciò che invece sembra rilevante ed ineludibile per questo giudice, allorché si controverte di danno alla persona, è che vale sempre, in ogni sua pur minima sfaccettatura, il principio fondamentale del neminem laedere che, espressamente sancito dall'art. 2043 del c.c., va rapportato a tutti i diritti stabiliti dalla legge, lesi in qualche modo dall'altrui atto illecito, ed in primis a quelli costituzionali.
Si intende dire, specificamente, che tanto il danno patrimoniale che quello non patrimoniale hanno la medesima matrice, cioè un fatto illecito, che è appunto previsto nell'art. 2043.
In conclusione, la norma di cui al predetto articolo del c.c., ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilisce in via immediata la risarcibilità del complessivo "valore" della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva e, quindi, della lesione di diritti primari in quanto inerenti alla persona umana. E tra questi ultimi va annoverato indubbiamente il diritto a non vedersi privato, prima del tempo naturale, della presenza e dell'affetto di una parente per comportamento illecito di terzo.
V) In ordine al quantum debeatur per ogni categoria di danno risarcibile, si osserva che le attrici, pur avendolo indicato complessivamente in L. 15.000.000 ne hanno richiesto, in effetti, l'accertamento e la determinazione a seguito delle risultanze del giudizio o, comunque, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza del giudice adito (vedi conclusioni a pag. 4 della citazione).
Il giudicante, in verità, potrebbe riferirsi per la determinazione del risarcimento totale in favore delle attrici alla somma di L. 7.500.000 cadauna, proposta in via del tutto sommaria dalle stesse attrici, ma tale importo non appare congruo per difetto, in base alle osservazioni ed ai conteggi appresso riportati.
Conseguentemente, tenuto conto di ogni rilevante elemento ed in particolare del grado di parentela con la de cuius e dell'età della vittima, questo giudice ritiene di dover determinare le varie categorie di danno nella seguente misura:
1) Il danno biologico viene valutato sulla scorta delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano, da molti altri Uffici giudiziari ed anche da questo giudice, e della loro attualizzazione.
Il punteggio massimo di invalidità pari a 100 comporta un danno di L. 1.100.000.000 che, moltiplicato per il coefficiente 0.630 da applicarsi all'età della defunta, si riduce a 693 milioni di lire.
Tale importo va ulteriormente ridotto in rapporto alla residua aspettativa di vita ed al periodo di sopravvivenza della vittima dopo il sinistro. Allo scopo si ritiene equo applicare la percentuale di un ottavo, che riduce il danno a lire 86.625.000. Detta cifra va imputata alle attrici per 2/8 e così il danno biologico ammonta a L. 21.656.000, che va risarcito nella misura dell'80% e cioè in L. 17.325.000.
2) Il danno patrimoniale, consistente nelle spese funeralizie, dal riscontro degli atti di causa ammonta a complessive L. 4.271.900 di cui competono alle attrici i due ottavi ridotti poi all'80%, per cui la somma dovuta è pari a lire 854.000.
3) Il danno non patrimoniale, che il giudicante definisce, dal complesso dinamico di vari sentimenti, "da affettività parentale" per distinguerlo dal "morale", può essere calcolato equitativamente (in assenza di un preciso parametro di riferimento come, del resto, avviene per il "danno morale") nella percentuale minima di un ottavo del danno biologico e, quindi, viene determinato nella misura di L. 10.828.000.
Compete alle attrici l'80% dei due ottavi di tale importo che è pari alla somma di L. 2.166.000.
Pertanto, il complessivo importo di tutti i danni, patrimoniali e non, da risarcire in favore delle attrici ammonta a L. 20.345.000, somma che va divisa a metà tra le stesse. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi secondo le variazioni di legge succedutesi negli anni, dal giorno del verificarsi del sinistro fino all'effettivo pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Sora, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto del 12/1/2000 da Di Vona Vincenza e Mammone Gina contro Alviani Fabio e Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara Alviani Fabio responsabile all'80% nella causazione del sinistro a seguito del quale perdeva la vita Alonzi Antonia e, per l'effetto:
a) accertata la piena manleva della Nuova Maa S.p.a. in favore di Alviani Fabio dichiara l'estromissione di quest'ultimo dal processo;
b) condanna la compagnia di assicurazioni Nuova Maa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, intervenuta a totale garanzia di Alviani Fabio, al pagamento, in favore delle attrici, della somma complessiva di L. 20.345.000 (da
dividersi a metà per ciascuna di esse) a titolo di completo risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti per la morte che la loro zia Alonzi Antonia incontrò a seguito del sinistro de quo, oltre gli interessi legali dal giorno del
verificarsi dell'evento fino al soddisfo, nonché delle spese di giudizio che liquida in lire 6.830.000, di cui L. 230.000 per spese, L. 2.300.000 per diritti, L. 3.700.000 per onorari e L. 600.000 per rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15
T.P.