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Giudice di Pace di Foggia 9 dicembre 1999 - Giudice Carrillo - Biasco Ettore c. Llyod Adriatica s.p.a. e Grifa Danila

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.12.1998 Biasco Ettore esponeva:

- che il 21.4.1998, alle ore 16.30 circa, in Foggia, mentre alla guida dell'autovettura Fiat Punto targata AN 088 VT, era fermo in Via Bari per dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto prima di effettuare una svolta a sinistra, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Renault 5 targata TE 233648 di proprietà e condotta da Grifa Daniela la quale, a sua volta, veniva tamponata dalla Saab 900 targata FG 493305 di proprietà e condotta da Brescia Paolo:

- che, in conseguenza dell'urto riportava lesioni personali per cui veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso ove gli veniva riscontrato "Cefalea cervicale da contraccolpo - trauma contusivo ginocchio dx - trauma lombo sacrale, con prognosi di gg. 6";

- che, successivamente, si sottoponeva a visita di controllo, all'esito della quale gli veniva consigliato l'applicazione di collare ortopedico;

- che la durata della malattia era stata di giorni 50, di cui 25 per ITT e 25 per ITP e che erano residuati postumi permanenti del 4-5%;

- che, conseguentemente, il danno alla persona patito ammontava a L. 17.782.500;

- che senza esito era rimasta la richiesta risarcitoria avanzata, con raccomandata n. 1873 del 28.4.1998, a Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. Società assicuratrice per la RCA del veicolo di Grifa.

Tanto premesso, citava innanzi a questo Giudice di pace il Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. e Grifa Daniela per sentirle condannare, in solido, previa declaratoria di responsabilità di Grifa Daniela nella causazione del sinistro, al pagamento, in favore di esso attore, della somma di L. 17.782.500 a titolo di ristoro dei danni per le lesioni dallo stesso patite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati, con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.

Veniva chiesto ed autorizzato il rinnovo dell'atto di citazione a Grifa.

Si costituiva ritualmente la convenuta Lloyd Adriatico S.p.a. la quale impugnava unicamente il quantum, denunziando la speculatività e la temerarietà dell'azione intrapresa giacché l'attore, attentamente sottoposto ad indagine medico legale, aveva riportato una malattia traumatica di gg. 41 di invalidità temporanea, con riconoscimento dell'1% di invalidità permanente e che, tempestivamente e prima dell'inizio del giudizio, aveva ricevuto la somma di L. 5.500.000 ritenuta però non satisfattiva.

Chiedeva il rigetto della domanda perché del tutto infondata nel quantum preteso, con vittoria di spese.

Non aveva esito il tentativo di conciliazione della lite, veniva dichiarata la contumacia di Grifa Daniela e disposta ctu medica sulla persona dall'attore e sulle conclusioni delle parti costituite come sopra riportate e come risultanti dai rispettivi atti processuali, all'udienza del 6.12.1999, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità della domanda avendo la parte attrice ottemperato all'obbligo della preventiva richiesta risarcitoria in via stragiudiziale e darsi atto che la domanda è stata proposta nel rispetto del termine dilatatorio previsto dalla legge.

La domanda è infondata nel quantum preteso e va rigettata.

La convenuta Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. ha contestato solo il quantum quindi non vi è dubbio sull'an debeatur e sull'accadimento dell'incidente che si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore.

Il giudizio verte unicamente sull'esame del quantum.

In ordine alla valutazione dei danni alla persona deve dirsi che emerge dalla relazione di consulenza medica del CTU dott. Vincenzo Ciampone che Biasco Ettore, nato a Foggia il 5.7.1972, in conseguenza dell'incidente, ha riportato "cervicalgia da contraccolpo di lieve grado"; che la durata dell'inabilità temporanea è stata di giorni quindici per la totale e di giorni dieci per la parziale e che, come esiti delle lesioni, sono residuati postumi permanenti valutati nella misura dell'1-2%, senza incidenza sull'attitudine al lavoro.

Il giudicante segnala che i traumi di lieve entità che interessano l'encefalo non sono rilevabili strumentalmente ed i postumi sono ritenuti esistenti non su dati obiettivamente riscontrati ma su supposizioni probabilistiche del CTU il quale fonda essenzialmente il suo convincimento sulle dichiarazioni del periziando.

Va detto che questi si trova nella particolarissima situazione di essere oggetto della perizia, ma di essere altresì soggetto del processo e portatore di interessi economicamente apprezzabili nel processo stesso.

Pertanto si ritiene equo "mediare" i postumi all'1.50%.

Ai fini della quantificazione del danno, Biasco Ettore ha diritto al risarcimento del danno biologico consistente nella compromissione dell'integrità psico-fisica della persona in sé per sé considerata, incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione che si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell'ambiente in cui la sua vita si esplica, con rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica e del tutto indipendente da ogni incidenza del fatto illecito sulla capacità lavorativa e reddituale dell'infortunato.

Per tale voce di danno il giudicante fa riferimento al noto criterio differenziale del valore di punto, utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano, che, con l'applicazione del coefficiente di demoltiplicazione, quantificano la liquidazione in relazione all'età del danneggiato ed alla gravità delle lesioni riportate.

Trattandosi di micropermanenti, che non incidono sulla capacità lavorativa, nulla è dovuto per danno patrimoniale da invalidità permanente.

Infatti "una volta riconosciuta la risarcibilità del danno biologico, al giudice non è più consentito procedere, aprioristicamente, ad un'ulteriore liquidazione della cosiddetta micropermanente, ove non sia dimostrato che la stessa abbia inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto. (Cass. 9.12.1994 n. 10539).

Ha diritto l'attore al risarcimento del danno morale non potendosi dubitare che il fatto sia astrattamente configurabile come reato e che egli abbia sofferto per le lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro.

In via equitativa si liquida il danno morale nella misura del 30% del danno biologico.

Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro Biasco Ettore aveva 26 anni e che le micropermanenti sono valutate in ragione del 1.50%, il danno biologico può essere determinato nella misura di L. 2.200.000 cioè nella media (L. 1.400.000 + 3.000.000 = 4.400.000 : 2 = 2.200.000) tra le risultanze dei conteggi dell'1% e del 2%, come da calcoli di seguito riportati e precisamente:

a) per l'1% = valore punto = L. 1.600.000 x 1 = L. 1.600.000; età 26 = 0.875 : 1.600.000 x 0.875 = L. 1.400.000).

b) per il 2% = valore punto = L. 1.700.000 x 2 = L. 3.400.000; età 26 = 0.875 : 3.400.000 x 0.875 = L. 2.975.000 arrotondato a L. 3.000.000).

Il danno di invalidità temporanea, di natura patrimoniale, si concretizza nel pregiudizio subito dal danneggiato per lucro cessante, la cui rigorosa prova va data dal danneggiato stesso.

Il lucro cessante corrisponde alle utilità che sarebbero state acquisite al patrimonio del danneggiato, ma che non lo sono state per il verificarsi del fatto dannoso. In altri termini non è un dato di fatto ma rappresenta un qualcosa che non si è verificato e che ha pregiudicato l'accrescimento patrimoniale del danneggiato.

Nel caso in esame, per l'inabilità temporanea nulla può essere liquidato, a titolo di lucro cessante, non avendo l'attore dimostrato di svolgere un'attività lavorativa e quindi non ha provato di aver perduto, in conseguenza del sinistro, emolumenti di alcun genere.

Tuttavia nulla vieta che la liquidazione del danno da invalidità temporanea possa avvenire in via equitativa come danno biologico temporaneo.

Vale a dire che nelle ipotesi in cui il danno tipico patrimoniale non è autonomamente risarcibile, la durata dell'invalidità temporanea concorre come circostanza specifica del danno biologico (Cass. 3675/81; 2396/83; 2422/84; 1130/85; 2113/86).

Ed ancora.

"La liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente del danneggiato, non comporta duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma adozione di un criterio di liquidazione ammissibile, se il riferimento alla inabilità temporanea ed alla invalidità permanente non è finalizzato alla individuazione della diminuita capacità di guadagno del danneggiato, (criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico), ma alla individuazione di periodi diversi, che corrispondono ad una diversa intensità della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha di per se immediata natura patrimoniale" (Cass. 15.9.1995, n. 9725).

Si ritiene giusto, per il predetto danno, liquidare, in via equitativa la somma di L. 1.100.000 (gg. 15 x L. 55.000 = L. 825.000 + gg. 10 x 27.500 = 275.000).

Con criterio di equità, il danno morale, può essere valutato nella misura di L. 660.000 (30% di L. 2.200.000).

Sono ancora dovute all'attore le spese mediche sostenute in L. 720.000.

In conclusione, a Biasco Ettore vanno liquidate, a titolo di ristoro dei danni, le seguenti somme:

- per danno biologico L. 2.200.000;

- per danno da inabilità temporanea L. 1.100.000;

- per danno morale L. 600.000;

- per spese mediche sostenute L. 720.000: per un totale di L. 4.620.000, oltre gli interessi.

Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attorea risulta:

- che in data 3.12.1996, a mezzo fax diretto a Lloyd Adriatico Assicurazioni, lo Studio Castello, nell'interesse di Biasco, accusa ricezione della somma di L. 5.500.000 che non ritiene satisfattiva per cui "l'importo viene trattenuto ed incassato a titolo di acconto";

- che, come risulta dalla specifica delle spese indicate dall'Ufficio ricevente, in data 7.12.1998 è stato depositato per la notifica l'atto di citazione;

- che la notifica del predetto è avvenuta alla convenuta Lloyd Adriatico S.p.a. in data 9.12.1998 ed a Grifa (a seguito di autorizzata rinnovazione) in data 20.4.1999.

L'attore ha quindi riscosso la somma di L. 5.500.000 prima del deposito degli atti per la notifica dell'atto di citazione.

Per quanto attiene alla corresponsione degli interessi giova precisare che la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (22.4.1994-17.2.1995 n. 1712) ha stabilito che nella liquidazione del danno va escluso che gli interessi possano essere calcolati automaticamente dalla data dell'illecito, atteso che tale voce di danno, che costituisce il "danno da ritardo o lucro cessante", oltre ad essere provata (sia pure per presunzioni), va determinata in concreto, prescindendo dal tasso legale che potrebbe comportare un'ingiusta locupletazione in favore del danneggiato. L'attribuzione di detti interessi costituisce una delle modalità della liquidazione in via equitativa del danno poiché non costituiscono un'obbligazione accessoria dei debiti di valore: e ciò perché non è applicabile, per le obbligazioni di tale natura, l'automaticità della corresponsione di essi secondo l'art. 1224 c.c., prevista solo con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (interessi di mora) e non potendosi configurare, neppure giuridicamente la categoria degli interessi c.d. "compensativi".

Mentre con riferimento ai danni alla persona il lucro cessante è costituito dal ritardo nel pagamento di una somma di denaro (risarcimento per equivalente che costituisce un bene fruttifero), per quanto riguarda il danno ai veicoli esso è costituito dal mancato utilizzo degli stessi.

Ciò premesso, considerando tale pregiudizio ed il rendimento medio che il denaro può fruttare nei confronti di un risparmiatore occasionale (investimento in Titoli di Stato), stimasi equo, determinare tale voce di danno calcolando gli interessi nella misura del tre per cento all'anno, a decorrere dall'epoca del sinistro.

Va ricordato che, comunque, il criterio degli interessi - criterio di natura presuntiva - rimane uno dei criteri utili per la determinazione in concreto del danno da parte del giudice soprattutto in mancanza di elementi certi forniti dalle parti.

Gli interessi del 3% sono dovuti per giorni 226 perché dovranno decorrere dalla data del sinistro (21.4.1998) alla data del pagamento (3.12.1999), e risultano essere corrispondenti a L. 85.819 (4.620.000 x 3 x 226 : 36.500).

Detto ultimo importo va sommato a L. 4.620.000 portando, conclusivamente, il totale dovuto all'attore a L. 4.705.819.

La somma dovuta a Biasco, a titolo di ristoro dei danni alla persona è inferiore a quella riscossa con una differenza a suo favore di ben L. 794.181 (L. 5.500.000 - L. 4.705.819).

L'attore in comparsa conclusionale richiede la maggior somma di L. 1.600.000 "per prestazioni professionali-legali effettuate in favore dell'attore nella fase stragiudiziale", mentre nell'atto di citazione ha avanzato richiesta risarcitoria per L. 17.785.200 (per le causali indicate al punto cinque delle premesse).

Tale successiva richiesta, che ha il palese scopo di far "quadrare" i conteggi a seguito delle risultanze della relazione del CTU, deve intendersi domanda nuova e, quindi, inammissibile.

L'azione giudiziaria non doveva essere intrapresa, stante l'avvenuto integrale risarcimento del danno subito dall'attore la cui domanda va rigettata per essere infondata sul quantum.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione viene fatta in riferimento alla somma attribuita (art. 6 D.M. 5.10.1994 n. 585).

Uguale regolamento investe le spese di ctu poste provvisoriamente a totale carico dell'attore.

Relativamente all'I.V.A. ed al contributo a favore della Cassa degli Avvocati la difesa della convenuta Lloyd Adriatico S.p.a ha diritto di rivalsa, a termine ed alle condizioni di legge, oltre al rimborso forfettario.

La sentenza è esecutiva di diritto.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Biasco Ettore con atto di citazione notificato a Lloyd Adriatico S.p.a. in data 9.12.1998 ed a Grifa Daniela in data 20.4.1999, sulle conclusioni delle parti costituite, come sopra riportate e come risultanti dagli atti di causa e dagli scritti difensivi, così provvede:

1) Dichiara che l'incidente stradale di cui è causa, avvenuto in Foggia il 21.4.1998, si è verificato per colpa esclusiva di Grifa Daniela.

2) Dichiara che l'ammontare dovuto dalle convenute, in solido, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patiti, è di L. 4.705.819, comprensiva gli interessi come indicati in motivazione.

3) Dichiara che la somma di L. 5.500.000 riscossa dall'attore prima della notifica dell'atto di citazione è maggiore di quella dovutagli a titolo di risarcimento dei danni subiti e, conseguentemente, rigetta la domanda perché infondata sul quantum.

4) Condanna Biasco Ettore al pagamento, in favore di Lloyd Adriatico S.p.a. delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in L. 1.999.500, di cui L. 80.000 per spese, L. 1.105.000 per diritti, L. 640.000 per onorario e L. 174.500 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, ponendo a definitivo carico dell'attore le spese relative alla CTU espletata.

5) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.