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Giudice di Pace di Foggia del 28 maggio 1999 - Giudice Carrillo - La Nave Anna Maria c. Assitalia Assicurazioni S.p.A.
Nesso di causalità -Danno biologico - Debito di valore e interessi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.7.1998, notificato il 15.7.1988 La Nave Anna Maria esponeva:
- che il giorno 6.7.1997 era a bordo dell'autovettura Audi 80 targata FG 493801 di proprietà di Limosani Michele e da questi condotta;
- che la predetta auto percorreva la SS 89 Mattinata-Vieste, allorché, giunta all'altezza della frazione Vignanotica, veniva investita frontalmente dall'autovettura Fiat Tempra Targata VC 631453, assicurata con Assitalia Assicurazioni S.p.a., di proprietà e condotta da Cautela Antonio il quale, nell'abbordare una curva, invadeva la corsia di marcia destinata ai veicoli provenienti in senso opposto ed in quel momento impegnata dall'autovettura Audi FG 493801;
- che, a causa della violenta collisione, riportava gravi lesioni tanto da essere ricoverata presso gli OO.RR. di Foggia ove le veniva fatta diagnosi di "contusione parietale sx, trauma contusivo gamba dx e IV dito mano sx";
- che, dopo un'invalidità temporanea protrattasi per venti giorni, sono residuati postumi permanenti invalidanti nella misura del 4/5%;
- che Assitalia Assicurazioni S.p.a. aveva integralmente risarcito il danno relativo all'autovettura Audi 80 FG 493801, ammettendo così l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato Cautela;
- che sia ad Assitalia Assicurazioni S.p.a. che a Cautela Antonio veniva formulata, senza esito, richiesta risarcitoria ex art. 22 legge 990/69 con racc. A/R del 5.9.1997, relativamente ai danni alla persona patiti da essa attrice.
Tanto premesso, citava innanzi a questo Giudice di Pace Assitalia Assicurazioni S.p.a. e Cautela Antonio per sentirli condannare, previa declaratoria della responsabilità esclusiva di Cautela nella causazione del sinistro, al pagamento in favore di essa attrice della somma di L. 14.680.000, o nella misura risultante in corso di causa, oltre a svalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, entro i limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.
Si costituiva ritualmente Assitalia S.p.a. la quale non contestava la responsabilità esclusiva del proprio assicurato (Cautela) in ordine alla dinamica del sinistro descritta dall'attrice, ma contestava il nesso causale tra l'assunto evento e le lesioni che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'incidente stradale tra l'autovettura di Cautela e quella del Limosani su cui l'attrice assumeva di viaggiare quale trasportata.
Contestava altresì la quantificazione dei danni richiesti, evidenziando che, dal certificato medico del Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia, risultava che l'attrice aveva riportato solo qualche contusione da cui non potevano, ovviamente, essere derivati postumi.
Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia di Cautela Antonio e non aveva esito il tentativo di conciliazione della lite.
Veniva disposta ed espletata ctu medica per determinare l'entità dei danni sulla persona dell'attrice e la congruità delle spese mediche sostenute dalla stessa.
Sulle conclusioni delle parti costituite, come sopra riportate e come risultanti dai rispettivi atti difensivi, all'udienza del 25.4.1999, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, va accolta nei limiti che stanno per precisarsi.
Dalla relazione di consulenza medica del CTU dott. Lallo emerge che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, ha riportato "contusione parietale sinistra, trauma contusivo gamba destra e IV dito mano sinistra"; che le lesioni sono di natura traumatica e sono in rapporto di causalità con il fatto oggetto del giudizio.
La durata dell'inabilità temporanea è stata fissata in giorni dieci per la totale e giorni dieci per la parziale.
Come esiti delle lesioni sono residuati postumi permanenti valutati nella misura del due per cento, postumi che non producono alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica di La Nave che è dottore commercialista.
La difesa Assitalia ha criticato le risultanze della ctu ponendo in evidenza:
- che il CTU aveva richiesto un'ecografia della mano sinistra la quale, in presenza di una lesione obiettivata, avrebbe potuto permettere di escludere una sua origine congenita (o di altra natura della menomazione) ed accertare una sua origine traumatica;
- che il medico del Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia aveva solo riscontrato una contusione al quarto dito della mano sinistra e non aveva rilevato "lesione tendinea a carico del dito";
- che il danno interessante il IV dito della mano sinistra dell'attrice è anatomico e non comporta alcuna valutazione in quanto il danno biologico a carattere permanente è un disturbo funzionale obiettivabile;
- che, pur ammettendo, per sola ipotesi, una lesione traumatica iniziale, questa doveva ritenersi troppo esigua per giustificare l'attuale menomazione a carico del IV dito della mano sinistra e che una lesione tendinea si sarebbe manifestata a breve tempo dal trauma e non a distanza di circa tre mesi;
- che, in ogni caso, la quantificazione dei postumi era da ritenersi sproporzionata alla lesione.
La difesa dell'attrice, all'udienza del 13.4.1999 ha prodotto la relazione medica del Consulente di parte dott. Scillitani (contestata solo genericamente dalla convenuta Assitalia) dalla quale risulta che, in data 13.2.1999, La Nave è stata sottoposta (presso lo studio Troia) ad ecografia del IV dito della mano sinistra con diagnosi di "Lesione traumatica subtotale dell'estensore del quarto dito, in corrispondenza della interfalangea prossimale, con secondario atteggiamento in flessione".
Evidenziava il Consulente di parte che la natura della lesione patita dall'attrice era traumatica e non congenita e spiegava anche che una tale lesione, in quanto sottocutanea e mascherata dalla locale tumefazione, non è rilevabile radiologicamente e può passare inosservata anche all'esame di un medico di pronto soccorso e finanche di uno specialista ortopedico.
Pertanto doveva ritenersi giustificato il comportamento dell'attrice in merito al suo mancato tempestivo ricorso a visita ortopedica.
La Nave, infatti, era stata rassicurata, nel corso della prima visita medica (presso il Pronto soccorso degli OO.RR. di Foggia), sulla scarsa entità della lesione (diagnosticata contusione) per cui non si era preoccupata di sottoporsi ad ulteriori accertamenti ed ha atteso, invano, che il dolore, la tumefazione e la limitazione funzionale del IV dito regredissero con il tempo, cosa che non poteva avvenire stante la presenza della lesione.
Quanto al nesso causale va detto che l'indagine sulla causalità fra fatto illecito ed il danno è demandata al giudice di merito, che deve eseguire la relativa valutazione caso per caso, senza che tale valutazione sia soggetta a sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto.
Infatti la Cassazione ha ripetutamente affermato (Cass. n. 1462/1984; Cass. n. 1504/1983 e Cass. n. 6183/86) il principio che la ricostruzione delle modalità del fatto generatore (incidente) del danno, la valutazione dei soggetti che vi sono coinvolti e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità tra i comportamenti accertati e l'evento si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, purché adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità.
La causalità esige quindi sempre un giudizio, una valutazione, un apprezzamento, teso a scoprire, al di là della mera successione temporale tra due avvenimenti, (cioè tra il fatto illecito ed il danno), se esiste o meno il nesso eziologico giuridico che consenta di qualificare il danno come conseguenza risarcibile del fatto illecito.
Occorre effettuare un giudizio di probabilità ex ante (una prognosi postuma) per verificare se il danno si presenti come conseguenza normale del fatto illecito.
Nel caso in esame due medici (il CTU ed il CTP) concordano sulla natura traumatica della lesione e dissentono soltanto in ordine alla quantificazione dei postumi.
Concorre, infine, a formare il convincimento del giudice, anche il ricorso dell'attrice alle cure mediche presso gli OO.RR. di Foggia nell'immediatezza del fatto, pur se queste non hanno consentito una diagnosi certa a causa di omessi accertamenti ecografici dai quali soltanto (come affermato dalla stessa difesa Assitalia) è stato possibile accertare la presenza della lesione.
In ordine al quantum il giudicante condivide parzialmente le risultanze del CTU nel senso che ritiene di natura "traumatica" l'origine della lesione ed in rapporto di causalità con l'incidente di cui è causa, ma, facendo riferimento alla letteratura specialistica in materia, relativamente al caso specifico, riduce i postumi della lesione all'uno per cento.
Ai fini della quantificazione del danno La Nave Anna Maria ha diritto al risarcimento del danno biologico consistente nella compromissione dell'integrità psico-fisica della persona in sé per sé considerata, incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell'ambiente in cui la sua vita si esplica, con rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica e del tutto indipendente da ogni incidenza del fatto illecito sulla capacità lavorativa e reddituale dell'infortunato.
Per tale voce di danno il giudicante fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, che quantificano la liquidazione in relazione all'età del danneggiato ed alla gravità delle lesioni riportate.
Trattandosi di micropermanenti, che non incidono sulla capacità lavorativa, nulla è dovuto per danno patrimoniale da invalidità permanente.
Infatti "una volta riconosciuta la risarcibilità del danno biologico, al giudice non è più consentito procedere, aprioristicamente, ad un'ulteriore liquidazione della cosiddetta micropermanente, ove non sia dimostrato che la stessa abbia inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto" (Cass. 9.12.1994 n. 10539).
Ha diritto l'attrice al risarcimento del danno morale, non potendosi dubitare che il danno sia astrattamente configurabile come reato e che ella abbia sofferto per le lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro.
In via equitativa si liquida il danno morale nella misura del 30% del danno biologico.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro La Nave Anna Maria aveva 36 anni (nata il 4.4.1961/sinistro 6.7.1997) e che le micropermanenti sono valutate in ragione dell'1%, il danno biologico può essere valutato nella misura di L. 1.320.000 (valore punto ( L. 1.600.000 x 1 ( L. 1.600.000; età 36 ( 0,825; 1.600.000 x 0,825 ( L. 1.320.000).
Il danno da invalidità temporanea, di natura patrimoniale, si concretizza nel pregiudizio subito dal danneggiato per lucro cessante, la cui rigorosa prova va data dal danneggiato stesso.
Il lucro cessante corrisponde alle utilità che sarebbero state acquisite al patrimonio del danneggiato, ma che non lo sono state per il verificarsi del fatto dannoso. In altri termini non è un dato di fatto ma rappresenta un qualcosa che non si è verificato e che ha pregiudicato l'accrescimento patrimoniale del danneggiato.
Nel caso in esame, per l'inabilità temporanea nulla può essere liquidato, a titolo di lucro cessante, non avendo l'attrice provato di aver perduto, in conseguenza del sinistro, emolumenti di alcun genere.
Tuttavia nulla vieta che la liquidazione del danno da invalidità temporanea possa avvenire in via equitativa come danno biologico temporaneo.
Vale a dire che nelle ipotesi in cui il danno tipico patrimoniale non è autonomamente risarcibile, la durata dell'invalidità temporanea concorre come circostanza specifica del danno biologico (Cass. 3675/81; 2396/83; 2422/84; 1130/85; 2112/86).
Ed ancora, "La liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente del danneggiato, non comporta duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma adozione di un criterio di liquidazione ammissibile, se il riferimento all'inabilità temporanea ed all'invalidità permanente non è finalizzato all'individuazione della diminuita capacità di guadagno del danneggiato, (criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico), ma all'individuazione di periodi diversi, che corrispondono ad una diversa intensità della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha di per sé immediata natura patrimoniale" (Cass. 15.9.1995 n. 9725).
Si ritiene equa, per il predetto danno, la somma di L. 800.000.
Con criterio di equità, il danno morale, può essere valutato nella misura di L. 400.000 (30% di L. 1.320.000 arrotondato).
Sono state ritenute dal CTU congrue e necessarie le spese mediche sostenute dall'attrice e pari a L. 370.000 e vanno riconosciute.
In totale è dovuta a La Nave Anna Maria la complessiva somma di L. 2.890.000 ( (1.320.000 + 800.000 + 400.000 + 370.000).
Per quanto attiene alla corresponsione degli interessi giova precisare che la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712) ha stabilito che nella liquidazione del danno va escluso che gli interessi possano essere calcolati automaticamente dalla data dell'illecito, atteso che tale voce di danno, che costituisce il "danno da ritardo o lucro cessante", oltre ad essere provata (sia pure per presunzioni), va determinata in concreto, prescindendo dal tasso legale che potrebbe comportare un'ingiusta locupletazione in favore del danneggiato. L'attribuzione di detti interessi costituisce una delle modalità della liquidazione in via equitativa del danno poiché non costituiscono un'obbligazione accessoria dei debiti di valore, e ciò perché non è applicabile, per le obbligazioni di tale natura, l'automaticità della corresponsione di essi essendo l'art. 1224 c.c., prevista solo con riferimento alle obbligazioni pecuniarie (interessi di mora) e non potendosi configurare, neppure giuridicamente la categoria degli interessi c.d. "compensativi".
Mentre con riferimento ai danni alla persona il lucro cessante è costituito dal ritardo nel pagamento di una somma di denaro (risarcimento per equivalente che costituisce un bene fruttifero), per quanto riguarda il danno ai veicoli esso è costituito dal mancato utilizzo degli stessi.
Ciò premesso, considerando tale pregiudizio ed il rendimento medio che il denaro può fruttare nei confronti di un risparmiatore occasionale (investimento in Titoli di Stato), stimasi equo, determinare tale voce di danno calcolando gli interessi nella misura del due per cento all'anno, a decorrere dall'epoca del sinistro.
Va ricordato che, comunque, il criterio degli interessi - criterio di natura presuntiva - rimane uno dei criteri utili per la determinazione in concreto del danno da parte del giudice soprattutto in mancanza di elementi certi forniti dalle parti.
In considerazione dell'accoglimento della domanda per un importo di gran lunga inferiore alla somma richiesta (L. 14.680.000) in citazione (che, se contenuta in limiti accettabili, avrebbe potuto portare ad una definizione stragiudiziale ed evitare anche la lite) ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti i due terzi delle spese di giudizio, ponendosi l'altro terzo a carico dei convenuti, in solido, pur sempre soccombenti.
Tale regolamento investe anche il compenso liquidato al CTU (L. 380.000), il cui onere di pagamento è stato posto, in via provvisoria, a carico dell'attrice.
Relativamente all'I.V.A. ed al contributo a favore della Cassa degli Avvocati la difesa dell'attore ha diritto di rivalsa, a termine ed alle condizioni di legge, oltre al rimborso forfettario.
La liquidazione delle spese di causa viene fatta in riferimento alla somma attribuita (art. 6 D.M. 5.10.1994 n. 585).
La sentenza è esecutiva di diritto.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da La Nave Anna Maria nei confronti di Assitalia Assicurazioni S.p.a. e Cautela Antonio con atto di citazione del 13.7.1998 notificato il 15.7.1998, nella contumacia di Cautela Antonio e sulle conclusioni delle parti costituite, come sopra riportate e come risultanti dagli atti processuali, così provvede:
1) Dichiara che l'incidente stradale avvenuto il 6.7.1997 sulla SS 89 Mattinata-Vieste si è verificato per colpa esclusiva di Cautela Antonio.
2) Condanna i convenuti Assitalia Assicurazioni S.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Vizzone Michele e Cautela Antonio, in solido, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di La Nave Anna Maria della complessiva somma di L. 2.890.000, oltre interessi nella misura del due per cento annuo, dal dì del sinistro.
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice di un terzo delle spese e competenze di giudizio che si liquidano, per l'intero, in L. 1.514.700, di cui L. 250.700 per spese, L. 480.000 per diritti, L. 760.000 per onorario e L. 124.000 per spese generali ex art. 15 L.P., oltre IVA e CAP come per legge.
4) Dichiara compensate tra le parti costituite gli altri due terzi delle suddette spese, facendo obbligo ai convenuti di rimborsare all'attrice la quota parte delle spese e competenza (L. 380.000) liquidate al C.T.U. e poste provvisoriamente a totale carico dell'attrice.
5) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.