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Tribunale di Milano 3 marzo 2002 - Pres. Bruno - Rel. Bonfilio - Lauretano Vincenzo c. Violi Giovanna
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.01.1996, ritualmente notificato alla controparte in data 28.02.1996, il sig. Vincenzo Lauretano, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Porto Venere in data 24.04.1993 con la sig.ra Giovanna Violi, di aver scelto con la moglie il regime della separazione dei beni e di avere concepito con lei un figlio, probabilmente nato quindi verso la fine del mese di marzo del 1996, assumeva che fra i coniugi fosse venuta tuttavia gradualmente meno la comunione materiale e spirituale a causa di incompatibilità caratteriali progressivamente manifestatesi, sicché a mezzo del suo difensore aveva perciò manifestato alla controparte già con lettera raccomandata A.R. in data 20.09.1995 l’intento di ottenere la separazione personale. Chiedeva pertanto assumersi già in sede presidenziale tutti i provvedimenti provvisori opportuni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta, non opponendosi all’iniziativa assunta dal ricorrente ai fini della pronuncia di separazione personale tra i coniugi, chiedendo tuttavia addebitarsi al marito la responsabilità della frattura dell’unione coniugale. Riferiva in specie che i coniugi avevano contratto matrimonio dopo sette anni di fidanzamento nell’intento di avere in breve tempo un figlio, sicché ella aveva accolto con gioia, nel luglio del 1995, la notizia di essere in stato di gravidanza, che aveva subito comunicato al marito, che tuttavia aveva manifestato in seguito crescente ostilità ed indifferenza nei suoi confronti, giungendo infine a dichiarare, dopo soli tre mesi di gestazione della moglie, di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, invitandola ad interrompere la gravidanza, opponendo quindi un inspiegabile silenzio alle sue sollecitazioni ad una discussione in merito. Assumeva quindi che il marito aveva iniziato da allora ad assentarsi da casa, anche sino a notte fonda o per più giorni, senza preavviso e senza indicare recapiti, ingenerando grave preoccupazione nella moglie, giunta perciò in un’occasione a denunciare ai Carabinieri la scomparsa del coniuge. Riferiva inoltre che per mesi il marito aveva comunicato con lei solo con rari e laconici messaggi scritti, rendendosi irreperibile anche in momenti di bisogno della moglie, facendole mancare ogni assistenza affettiva, psicologica e materiale nel corso della gravidanza, non preoccupandosi minimamente delle sorti del nascituro, sicché ella era incorsa perciò in grave stato depressivo. Assumeva inoltre di avere in seguito appreso che il marito intratteneva in effetti una relazione extraconiugale già da almeno un anno, constatando che il sig. Lauretano, che neppure aveva minimamente concorso al pagamento delle spese mediche e di altro genere necessarie in vista della nascita del figlio, limitandosi a concorrere in misura minima e solo sporadica alle spese di casa, pur proseguendo la coabitazione con la moglie, prelevando piuttosto danaro per uso personale dal conto corrente del coniuge, manifestava comunque evidente disinteresse verso il figlio neonato, risolvendosi infine ad allontanarsi dall’abitazione familiare il 17.04.1996 per intraprendere la convivenza con la nuova compagna. Allegava altresì l’esponente di avere gravemente risentito del difficile assetto relazionale nel rapporto con il marito, dovendo perciò sottoporsi a continui controlli medici in corso di gravidanza, nonché a parto cesareo, con ulteriore aggravamento del suo stato di sofferenza psicologica e di ansia, riportando perciò un danno patrimoniale in relazione alle spese sostenute per esami e visite mediche per un importo complessivo pari ad oltre £ 1.350.000 ed inoltre danno biologico e morale. Evidenziava peraltro che il marito, che pur millantava di aver conseguito una laurea in architettura, svolgeva comunque attività lavorativa quale venditore-progettista alle dipendenze della Damiano Due Milano s.r.l., con un reddito fisso mensile di circa £ 2.000.000 ed un’integrazione variabile "in nero" pari ad almeno £ 500.000, nonché una percentuale pure variabile in relazione all’ammontare delle vendite mensili, disponendo così di un reddito annuale di circa £ 50.000.000 al netto delle imposte, potendo così far fronte, nel corso della convivenza matrimoniale, al pagamento di rate mensili di £ 416.700 per la restituzione di un finanziamento contratto per l’acquisto di un’autovettura e riuscendo a versare inoltre sul suo conto corrente e su quello della moglie, su cui operava con delega, risparmi mensili di circa £ 2.000.000, pur mantenendo un elevato tenore di vita, disponendo peraltro di un’abitazione a titolo gratuito.
Assumeva per contro di disporre, quale impiegata alle dipendenze della Stefano Assicurazioni s.r.l., di un reddito annuo lordo di circa £ 30.500.000, dovendo peraltro sostenere spese ingenti sia per gli spostamenti necessari per la sua attività lavorativa, sia per oneri di locazione relativi all’abitazione familiare, pari ad oltre £ 1.200.000 al mese, sia per far fronte alle necessità di vita ed all’accudimento del figlio, non potendo contare a tal fine sul sostegno di familiari. Chiedeva pertanto affidarsi il figlio Luca alla madre ed assegnarsi in suo favore la casa coniugale con i relativi arredi, nonché porsi a carico del ricorrente l’obbligo di corrisponderle in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese per dodici mesi l’anno, quale contributo al mantenimento del figlio, un importo non inferiore a £ 1.800.000, da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT, oltre alle somme corrispondenti agli assegni familiari, e di pagare il 50% delle spese mediche straordinarie per il figlio, ordinandosi al datore di lavoro del marito di versarle direttamente tali importi prelevandoli dagli emolumenti dovuti al dipendente sig. Lauretano ovvero emettendosi ogni opportuno provvedimento cautelare. Chiedeva inoltre condannarsi il ricorrente a corrisponderle un’indennità od a risarcirle i danni patrimoniali e non da lei subiti in conseguenza del comportamento doloso o colposo del coniuge, da liquidarsi anche in via equitativa, e comunque disporsi che il sig. Lauretano potesse visitare il figlio, dell’età di soli due mesi, unicamente presso l’abitazione materna, dalle ore 20 alle ore 21 nei giorni feriali e nel pomeriggio del sabato o della domenica previi accordi tra le parti e conferma degli appuntamenti stabiliti con un anticipo di almeno ventiquattr’ore, imponendosi al ricorrente di comunicarle il suo esatto recapito.
All’udienza in sede presidenziale in data 5.06.1996 comparivano personalmente entrambi i coniugi ed il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, disponeva in via provvisoria che il figlio minore fosse affidato alla madre, con facoltà per il padre di vederlo tre volte alla settimana presso l’abitazione coniugale, previi accordi telefonici con la madre nel giorno precedente alle visite e compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti; disponeva inoltre l’assegnazione della casa coniugale alla moglie e poneva a carico del sig. Lauretano l’obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie, a decorrere dal mese di giugno 1996, un assegno di £ 1.200.000 quale contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT e da versarsi direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato entro il quinto giorno di ogni mese, dando atto che il ricorrente aveva dichiarato di aver percepito sino a breve tempo prima emolumenti mensili pari a circa £ 4.000.000, offrendo quindi di pagare un assegno dell’importo come sopra liquidato a decorrere dal mese di luglio del 1996, provvedendo infine per la prosecuzione del giudizio in sede istruttoria.
Con memoria depositata in data 14.10.1996 la sig.ra Violi lamentava tuttavia la scarsa assiduità e puntualità del marito nelle visite al figlio, peraltro sempre brevissime, nonché ritardi ed inadempimenti del ricorrente all’obbligo di contribuzione impostogli per il mantenimento del figlio, assumendo altresì di aver subito una notevole contrazione dei propri redditi nel periodo di maternità, dovendo anche far fronte agli oneri scolastici per l’inserimento del figlio all’asilo-nido, evidenziando nel contempo ormai estinto il finanziamento contratto dal sig. Lauretano con oneri mensili di restituzione pari a £ 416.000. Chiedeva pertanto ex art. 708, u.c., c.p.c. disporsi, in parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, che il ricorrente potesse visitare il figlio presso l’abitazione coniugale nelle serate del martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 20 alle ore 21, ed ogni domenica, dalle ore 18 alle ore 20, ed aumentarsi a £ 1.600.000 il contributo mensile dovuto dal sig. Lauretano per il mantenimento del figlio, imponendosi al datore di lavoro del ricorrente, tenuto al pagamento diretto, di prestare idonea garanzia per il puntuale adempimento.
All’udienza ex art. 183 c.p.c. in data 5.12.1996 il ricorrente depositava a sua volta istanza ex art. 708, u.c., c.p.c., costituendosi nel contempo a mezzo di nuovo difensore, chiedendo ridursi il contributo mensile impostogli per il mantenimento del figlio ad almeno £ 1.000.000, disponendo in effetti di un reddito mensile di sole £ 2.000.000. Concordava peraltro per la disciplina delle sue facoltà di visita al minore in conformità alle istanze della controparte. Il G.I., esperito senza esito un tentativo di conciliazione fra i coniugi, comparsi personalmente in udienza, assunto altresì il libero interrogatorio delle parti, disponeva quindi che il datore di lavoro del ricorrente, tenuto al versamento diretto dell’assegno imposto a carico del sig. Lauretano per il mantenimento del figlio in favore della sig.ra Violi, provvedesse puntualmente al pagamento entro il decimo giorno di ogni mese, poneva altresì a carico del ricorrente l’obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche straordinarie non mutuabili necessarie per il figlio, purché previamente concordate dai genitori, salvi i casi d’urgenza, e confermava per quant’altro i provvedimenti presidenziali in vigore, assegnando termini alle parti per produzioni documentali e deduzioni istruttorie, ordinando ad entrambe di produrre dichiarazioni fiscali per i redditi relativi all’anno 1995 e buste paga relative all’anno 1996. Il G.I. ammetteva quindi parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, rigettando ogni ulteriore istanza istruttoria.
Con istanza ex artt. 156 c.c. e 708, u.c., c.p.c. depositata in data 23.12.1997 la convenuta riferiva quindi di aver ricevuto comunicazione con lettera raccomandata A.R. in data 9.12.1997 dal datore di lavoro del marito, Damiano Due s.r.l., delle dimissioni rassegnate dal sig. Lauretano con decorrenza dal 5.12.1997, assumendo altresì che il ricorrente seguitasse comunque a prestare attività lavorativa presso la medesima società; chiedeva pertanto disporsi il sequestro ex art. 156 c.c. di tutte le somme ancora dovute dalla Damiano Due s.r.l. al sig. Lauretano in conseguenza del pregresso rapporto di lavoro ed ordinarsi comunque al ricorrente di indicare in giudizio la sua nuova attività lavorativa ovvero di dare mandato al suo nuovo datore di lavoro di provvedere direttamente al pagamento del contributo dovuto alla moglie per il mantenimento del figlio.
Allegava per contro il ricorrente di aver rassegnato le dimissioni dall’impiego presso la Damiano Due s.r.l. per giusta causa dopo aver preso utili contatti per una nuova assunzione lavorativa presso la Arredamenti Grittini corrente a Robecco sul Naviglio, in effetti mai perfezionata per contrazione dell’attività gestita dalla suddetta ditta, trovandosi così in difficoltà economiche tali da non consentirgli di adempiere all’obbligo impostogli in sede presidenziale; chiedeva pertanto ridursi l’onere di contribuzione per il mantenimento del figlio a suo carico nella misura di £ 500.000 mensili. Sentite le parti in merito e con il consenso del sig. Lauretano il G.I. disponeva quindi che la Damiano Due s.r.l. seguitasse a versare mensilmente l’assegno dovuto dal ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio, come già determinato in sede presidenziale salva rivalutazione, fino ad esaurimento del credito vantato nei riguardi di detta società dall’obbligato per trattamento di fine- rapporto, tredicesima ed emolumenti comunque conseguenti al pregresso rapporto di lavoro.
La parte convenuta chiedeva quindi termine per formulare deduzioni istruttorie in merito alle capacità reddituali attuali del ricorrente, riservandosi comunque di riproporre all’atto della precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie già respinte in corso di causa. Il G.I. concedeva quindi termine alla convenuta per deduzioni istruttorie in ordine all’attività lavorativa attuale del ricorrente, nonché termine alla controparte per controdeduzioni; provvedeva poi all’assunzione dell’interrogatorio formale del sig. Lauretano e, all’esito, ammesse le nuove prove dedotte dalla convenuta, ordinava altresì al ricorrente di produrre in giudizio libretto di lavoro, dichiarazione fiscale dei redditi resa nell’anno 1997 e fatturazioni o buste paga relative ai periodi di lavoro recentemente svolti dopo le dimissioni dalla Damiano Due s.r.l.; in parziale accoglimento dell’istanza di parte attrice ex art. 708, u.c., c.p.c., con provvedimento in data 2.07.1998, riduceva inoltre l’onere contributivo imposto al sig. Lauretano per il mantenimento del figlio a £ 900.000 mensili, confermando per quant’altro i provvedimenti provvisori in vigore. Il G.I. provvedeva quindi all’escussione dei testi sigg. Roberta Rovida, Celso Affini, Daniele Nassiacos e Giovanna Casazza; dava atto inoltre della mancata comparizione del ricorrente per rendere interrogatorio formale sui nuovi capitoli di prova dedotti dalla convenuta. Il ricorrente rinunziava peraltro all’audizione della teste sig.ra Jolanda Montefusco, mentre la convenuta rinunziava all’escussione della teste sig.ra Margherita Violi. Il G.I. rinnovava altresì un tentativo di conciliazione fra le parti, all’esito del quale il sig. Lauretano dichiarava di svolgere attività lavorative saltuarie e comunque non formalizzate in un rapporto di lavoro come intermediario nella vendita di mobili e di percepire compensi "in nero" variabili di circa £ 1.500.000/2.000.000 al mese; si impegnava quindi a corrispondere alla moglie un contributo mensile di £ 500.000 per il mantenimento del figlio, che la controparte accettava senza rinunziare alle ulteriori pretese svolte nel giudizio, chiedendo idonea garanzia per l’adempimento futuro dell’obbligo assunto dal sig. Lauretano, non opponendosi nel contempo acché il figlio trascorresse autonomamente con il padre la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 15.30 alle ore 18.00, preannunziando entro la sera precedente eventuali impedimenti.
All’esito dell’istruttoria orale la parte convenuta chiedeva disporsi indagini sulle capacità reddituali del ricorrente, ma il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ordinava alle parti di produrre dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti negli anni 1995/2000 e le autorizzava alla precisazione della conclusioni, che esse formulavano infine all’udienza dell’8.06.2001 come in epigrafe riportate. Dopo il deposito di comparse conclusionali, acquisito il parere del P.M. in data 25.09.2001, la causa perveniva infine in decisione nella camera di consiglio del 24.10.2001.
Motivi della decisione
Rileva anzitutto il Tribunale che, non sussistendo neppure controversia al riguardo tra le parti, merita certamente di trovare accoglimento la domanda principale attorea per la declaratoria della separazione personale tra i coniugi, laddove peraltro, alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria processuale, risulta altresì fondata la domanda pure promossa in via riconvenzionale dalla parte convenuta per la declaratoria di addebito del fallimento dell’unione coniugale al marito.
Risulta infatti che la convivenza coniugale tra le parti si è ormai definitivamente risolta, come risulta dalle stesse allegazioni dai coniugi, sin dall’aprile del 1996, allorché il sig. Lauretano si è allontanato dalla casa coniugale, né comunque è intervenuta a seguito dell’udienza presidenziale in data 5.06.1996, alcuna riconciliazione tra le parti, sicché non vi è dubbio che siano intervenuti ormai, a prescindere dall’addebitabilità della frattura dell’unione coniugale ad una della parti, fatti tali da rendere comunque intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Dalle risultanze dell’istruttoria svolta nel giudizio si è peraltro acquisita prova adeguata e sufficiente della condotta soprattutto omissiva assunta dall’odierno ricorrente in aperto contrasto con i doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione con il coniuge nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. sin dal periodo immediatamente successivo all’avvio della gravidanza della moglie e sino al suo allontanamento da casa, tale da giustificare pienamente a suo carico la declaratoria di addebito della separazione ex art. 151, comma 2, c.c.
Da un lato infatti la convenuta ha prodotto già in allegato all’atto di costituzione in giudizio una scrittura olografa senza data sottoscritta dal marito e mai disconosciuta in giudizio dal sig. Lauretano nella quale egli dichiara, in epoca evidentemente antecedente alla nascita del figlio, "di non provare nessun sentimento per mia moglie Violi Giovanna e per il figlio che abbiamo concepito insieme", nonché di rifiutare e di non avere alcun interesse per il figlio che doveva nascere". La convenuta ha altresì prodotto dichiarazione scritta sottoscritta dal Dott. Antonello R. Corbo, non contestata dalla controparte, in cui il dichiarante attesta che, dalle visite da lui stesso svolte sulla sig.ra Violi, ella risultava avere avviato sin dal dicembre del 1994 la ricerca consapevole di una gravidanza, iniziata quindi nel giugno del 1995, e che sin da una visita ostetrica in data 28.09.1995 "e nei successivi controlli la Sig.ra Violi si è sempre presentata da sola, riferendo problemi nella relazione di coppia iniziati contemporaneamente alla diagnosi di gravidanza", aggiungendo inoltre che "per tutta la durata della gestazione la paziente ha manifestato sindrome depressiva reattiva alle difficoltà relazionali col partner" e che dalle ecografie eseguite sulla paziente nel corso della gravidanza risultava "una crescita fetale rallentata e asimmetrica", sicché "per tale iposviluppo e per la sindrome depressiva viene eseguito in data 22/3/96 taglio cesareo conservatore". Ritiene al riguardo il Collegio che tale dichiarazione, pur proveniente da terzo estraneo al giudizio e non confermata in sede testimoniale ed integrante perciò prova atipica, valga comunque ad offrire un indizio di prova significativo, soprattutto se valutato nel contesto del quadro probatorio globalmente assunto in causa, che univocamente avvalora in effetti l’attendibilità delle doglianze esposte dalla convenuta in merito alla condotta assunta dal marito nell’ultimo periodo della convivenza coniugale. La convenuta ha peraltro altresì prodotto copie di una serie di biglietti manoscritti e sottoscritti dal marito, riconosciuti del resto come propri dal ricorrente stesso in sede di interrogatorio formale, che attestano nella loro laconicità, freddezza e povertà di contenuto come la convivenza tra le parti fosse ormai scaduta, "da fine settembre ’95 fino a gennaio ‘96" – come dichiarato nell’interpello dal sig. Lauretano – in una mera coabitazione e come l’odierno ricorrente si disinteressasse totalmente in quel periodo della evoluzione della gravidanza e delle condizioni di salute della moglie, che pure versava allora – come rilevato - in stato di depressione tale da influire negativamente sullo sviluppo della gestazione. Il ricorrente ha del resto ammesso in sede di interrogatorio formale di essersi sovente allontanato da casa in quel periodo, lasciando appunto alla moglie le laconiche informazioni di cui ai citati biglietti, precisando di aver sempre fatto rientro a casa anche se in ora tarda, smentendo peraltro tale assunto nell’affermare di non poter escludere che la moglie si fosse rivolta in talune circostanze anche alle forze dell’ordine per rintracciarlo, riconoscendo di essersi "allontanato da casa per qualche giorno sia nel novembre del ’95 che nel successivo dicembre", pur assumendo di averlo fatto per essere stato malmenato dal coniuge, circostanza peraltro non provata in alcun modo in causa e finanche inverosimile tenuto conto dello stato di salute fisica e psichica dell’odierna convenuta all’epoca.
A fronte dei plurimi indizi così emersi in ordine alla condotta assunta dal ricorrente nell’ultima fase della convivenza coniugale tra le parti, è emerso peraltro dalle prove testimoniali assunte nel giudizio che il sig. Lauretano – che pure in sede di interpello ha ammesso che i coniugi avevano da tempo maturato il progetto di avere un figlio, tanto da trasferirsi perciò in un alloggio più ampio - ebbe in effetti a disinteressarsi totalmente in quel periodo dei bisogni e delle condizioni della moglie, privandola di ogni conforto morale ed affettivo e di ogni pur minima assistenza materiale, limitandosi a visitarla una volta soltanto al momento del parto, pure programmato perché effettuato per taglio cesareo.
Al riguardo il teste sig. Daniele Nassiacos, pure legato da vincolo di affinità alla convenuta in quanto cognato, ha dichiarato in giudizio di avere appreso dalla sig.ra Violi sin dalla fine di agosto del 1995 che ella era in gravidanza "ma che il marito diceva invece di voler interrompere la relazione con lei e di non essere interessato al figlio nascituro", riconoscendo di non aver mai assistito quindi a discussioni tra i coniugi in merito, ma riferendo che "il giorno già fissato per l’interruzione della gravidanza la cognata telefonò dicendo di non voler più sottoporsi all’intervento, mentre (...) il marito ribadiva la sua scelta abortiva". Il teste ha riferito quindi che nell’autunno-inverno del 1995 l’odierna convenuta lo informò ripetutamente che il marito non era rientrato a casa o non era reperibile e ciò anche per più giorni consecutivi soprattutto in occasione delle festività natalizie del ’95, aggiungendo di essersi trattenuto a lungo con la moglie in tali circostanze presso la cognata fino a tarda sera e confermando che la sig.ra Violi denunciò quindi in almeno due situazioni la scomparsa del marito alle forze dell’ordine. Il teste ha pure affermato di aver più volte accompagnato la cognata ai controlli medici nel corso della gravidanza, rivelatasi difficile, alternandosi con un’amica della sig.ra Violi, mentre il sig. Lauretano era del tutto assente in tali frangenti, come pure in occasione del parto, riferendo di averlo anzi informato egli stesso a mezzo fax della nascita del figlio e di averlo visto quindi visitare la moglie ed il figlio in ospedale, insieme alla madre, solo il giorno stesso del parto, aggiungendo di avere appreso poi che qualche volta era passato in seguito in ospedale fuori orario, finché da metà aprile del 1996 egli si allontanò definitivamente da casa "senza dare spiegazioni né recapiti", limitandosi a versare solo £ 1.000.000 sino al giugno del ’96 per i bisogni di vita del figlio.
La teste sig.ra Giovanna Casazza, legata da un rapporto di amicizia ad entrambe le parti, ha da un lato confermato che i coniugi "si trasferirono in una abitazione più grande perché intenzionati ad avere un figlio" e che "per tale intento si sottoposero ad esami e visite per un paio d’anni", riferendo quindi che "quando la Violi era al terzo mese di gravidanza il marito le disse di non volerne più sapere né di lei, né del nascituro, invitandola ad interrompere la gravidanza", aggiungendo di avere avuto perciò uno "scambio piuttosto acceso" con lui, che ebbe tuttavia a ribadire la sua posizione.
La teste ha riferito quindi di essere stata molto vicina alla sig.ra Violi in quel periodo, aggiungendo che ella "dal novembre 1995 accusò crisi di pianto, stati ansiosi e malesseri" ed "era molto provata dall’atteggiamento del marito", che "era spesso via anche per la notte e anche per più giorni consecutivi", tanto che "nel novembre e dicembre 1995 per due volte la Violi denunciò ai Carabinieri la scomparsa del marito che per più giorni non era tornato a casa". Ella ha pure riferito che la sig.ra Violi le raccontava che il marito non rispondeva alle sue richieste di assistenza e di aiuto nel corso della gravidanza, rammentando peraltro un episodio specifico cui ella ebbe personalmente ad assistere, allorché si trovava "a casa della Violi per assisterla, visto che era stata male tutto il giorno", riferendo che "il marito tornò a casa dopo il lavoro, si fece una doccia, mangiò qualcosa e le disse che sarebbe comunque uscito visto che con la moglie c’era lei", nonostante ella avesse spiegato che non poteva fermarsi a lungo e lo avesse invitato a restare in casa. Ella ha pure confermato, al pari del teste sig. Nassiacos, di aver incontrato una sola volta il sig. Lauretano in visita alla moglie in ospedale dopo il parto e di aver appreso dalla sig.ra Violi che quella era stata l’unica visita del marito nel periodo della degenza.
In ordine ad una supposta relazione extraconiugale del sig. Lauretano nel periodo della gravidanza della moglie i testi escussi in giudizio hanno in effetti reso informazioni per lo più apprese de relato, tali comunque da offrire, seppur non una prova piena, almeno indizi molteplici, precisi e concordanti a conforto delle allegazioni in merito esposte dalla convenuta. Il teste sig. Nassiacos ha riferito infatti di avere appreso da conoscenti, ed in particolare da un amico dei coniugi, tale Gianluca che il sig. Lauretano "frequentava una donna ed era spesso nella zona di via Pietramellara", aggiungendo di aver personalmente constatato in quel periodo che l’auto del cognato era in effetti nella zona indicatagli e che la sig.ra Violi ebbe a ricevere, verso la fine del ’95 e l’inizio del ’96 numerose telefonate da parte di una donna che l’insultava. La teste sig.ra Casazza ha pure riferito di avere appreso casualmente da alcuni ragazzi in un bar vicino alla casa dei coniugi "di una relazione tra il Lauretano e tale Roberta Russo", confermando che la sig.ra Violi, nel periodo dal dicembre 1995 alla primavera del 1996 "riceveva spesso telefonate mute e anche telefonate nelle quali la Violi e il figlio venivano insultati da una donna", ciò che le fu riferito dalla odierna ricorrente e che ella stessa constatò, essendo presente ad alcune di queste telefonate in casa dell’amica.
Valutate dunque le risultanze così emerse, il Tribunale ritiene che, pur non essendosi acquisita prova piena di una condotta infedele del sig. Lauretano nell’ultimo periodo della convivenza coniugale, sussistano comunque i presupposti per l’addebito a suo carico della responsabilità della frattura dell’unione coniugale tra le parti in considerazione del comportamento da lui assunto quale reazione alla notizia della gravidanza della moglie e nel corso di tutto il periodo della gestazione ed in quello immediatamente successivo alla nascita del figlio, nel disinteressarsi persino ostentatamente del disagio e dei bisogni anche assistenziali e materiali del coniuge, omettendo di prestarle alcun conforto ed aiuto, assumendo dapprima un atteggiamento clamorosamente incoerente con i progetti di vita familiare elaborati in precedenza dai coniugi, tentando di indurre ostinatamente la moglie ad interrompere la gravidanza, e rifiutandole quindi ogni collaborazione e sostegno nel corso della gestazione, dichiarandole apertamente il suo disinteresse per il figlio concepito e mostrandosi del tutto indifferente al disagio anche psicologico del coniuge ed alle possibili ripercussioni di tale stato di sofferenza sul nascituro, seguitando peraltro a negare ogni collaborazione e sostegno alla moglie ed al figlio anche dopo la nascita del minore.
Venendo quindi alla disamina delle ulteriori e conseguenti istanze pure promosse dalle parti in causa, rileva anzitutto il Tribunale che non vi è in effetti controversia alcuna fra le parti in ordine al regime di affido del figlio minore Luca, giacché l’odierno ricorrente non ha mai revocato in dubbio l’opportunità che il bambino, attualmente dell’età di cinque anni, resti affidato alla madre. Peraltro anche in ordine alla disciplina dei rapporti del minore con il padre, pure a fronte di richieste non del tutto concordi delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale ravvisa comunque un sostanziale accordo tra i coniugi, quale del resto emerso già nel corso del giudizio, laddove a fronte dell’istanza svolta dalla sig.ra Violi per una più puntuale regolamentazione delle visite infrasettimanali del marito al figlio, lo stesso sig. Lauretano ha aderito alla richiesta, dichiarando di accettare di visitare il figlio nelle serate del martedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, sicché l’istanza promossa quindi all’atto della precisazione delle conclusioni, di estendere la durata di tali incontri, autorizzando le visite sin dalle ore 19.30 pare doversi disattendere, anche al fine di salvaguardare le esigenze di accudimento del minore stesso in concomitanza con il momento del pasto serale, tenuto conto del fatto che tali visite paterne avvengono presso l’abitazione della sig.ra Violi. In corso di causa, all’udienza del 2.11.2000, a fronte delle istanze dell’odierno ricorrente ed in adesione ad una proposta conciliativa formulata dal G.I., la sig.ra Violi ha peraltro dichiarato di non opporsi acché Luca trascorresse autonomamente con il padre la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, preavvisando la sera del giorno precedente eventuali impedimenti. Considerato dunque che il minore sperimenta ormai da circa un anno spazi significativi di rapporto esclusivo con il padre, né è mai emerso alcun significativo disagio del bambino in tale nuovo regime, nell’auspicabile prospettiva di un utile consolidamento ed approfondimento della relazione affettiva ed educativa fra il sig. Lauretano ed il figlio e tenuto conto dell’età attuale del minore, tale da consentirgli di affrontare serenamente brevi periodi di distacco dalla figura materna, pare quindi opportuno, allo stato, accogliere l’istanza svolta dal ricorrente perché gli sia consentito di tenere con sé Luca per un fine settimana al mese, da concordarsi tra i genitori, dal sabato mattina sino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino, nonché per dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. Al fine di favorire l’instaurazione di un’utile ed ineludibile collaborazione fra i coniugi nella gestione del loro ruolo genitoriale appaiono del resto meritevoli di accoglimento anche le istanze ulteriori rispettivamente formulate in causa, ed in specie la domanda promossa dal ricorrente al fine di essere autorizzato a visitare il figlio anche quando il bambino fosse in vacanza con la madre, previi accordi con la sig.ra Violi, tenuto conto del fatto che, in attuazione del regime innanzi prospettato, il minore trascorrerà la massima parte delle sue vacanze con il genitore affidatario, nonché le istanze pure svolte dall’odierna convenuta, affinché sia imposto al marito di concordare con lei con congruo anticipo i luoghi ed i periodi di permanenza del minore con il padre anche per il pernottamento ovvero per più giorni consecutivi, e comunque di comunicarle gli esatti recapiti ove il minore sia reperibile allorché affidato al sig. Lauretano, anche per consentire alla madre di mantenere contatti telefonici quotidiani con il bambino.
Non vi è peraltro neppure opposizione del ricorrente all’accoglimento dell’istanza promossa in via riconvenzionale dalla controparte per l’assegnazione della casa coniugale, sita in Cornaredo, via Sempione n. 5, condotta in locazione, che merita, dunque, di trovare accoglimento, sussistendone palesemente i presupposti in conseguenza della conferma dell’affido del figlio delle parti alla madre.
Residuano dunque all’esame del Collegio le sole istanze promosse in via riconvenzionale dalla parte convenuta per la conferma e la determinazione degli obblighi di contribuzione a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore e per il risarcimento del danno che ella assume subito in conseguenza della condotta assunta dal marito in violazione dei doveri coniugali nell’ultima fase della convivenza tra le parti.
Muovendo quindi dalla disamina della prima delle domande in oggetto, il Tribunale rileva previamente come non possano trovare accoglimento le istanze istruttorie pure ribadite dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, nel sollecitare l’ammissione della prova contraria già dedotta nella memoria di replica depositata in data 24.03.1997 sul capitolato di prova testimoniale attoreo ammesso, di fatto in realtà neppure menzionata nell’ordinanza del G.I. in data 19.04.1997, verosimilmente per mero errore materiale, ma allo stato ormai superflue in considerazione delle risultanze già acquisite dall’assunzione delle prove ammesse, e l’ammissione del capitolo di prova testimoniale sub n. 11 della memoria istruttoria depositata in data 14.02.1997, ritenuto inammissibile dal G.I. "perché contenente giudizi tecnici non consentiti ai testi", secondo una valutazione pienamente condivisa e perciò fatta propria anche da questo Collegio. Deve peraltro evidenziarsi che la parte convenuta, che aveva rinunziato all’udienza del 2.11.2000 all’escussione della teste sig.ra Margherita Violi, neppure aveva censurato in alcun modo il provvedimento del G.I. in data 6.04.2000 con cui si era disposta la riduzione delle liste testimoniali delle parti, ammettendosi a deporre tre soli testi su ciascun capitolo di prova ammesso, né si era attivata quindi per citare in giudizio ulteriori testi rispetto a quelli di fatto escussi nell’istruttoria, sicché anche l’istanza promossa all’atto della precisazione delle conclusioni, affinché sia disposta l’audizione dei testi indicati nelle memorie rispettivamente depositate in data 14.02.1997 e 9.06.1998 deve essere perciò disattesa.
Del pari non possono trovare accoglimento le ulteriori istanze istruttorie pure già formulate dalla convenuta nella citata memoria depositata in data 14.02.1997 e già respinte dal G.I. perché generiche, nel sollecitare l’emissione di un ordine di esibizione documentale nei confronti della Banca di Legnano Ag. n. 15 di Milano in relazione agli "estratti conto" del conto corrente personale del sig. Lauretano n. 150351759 acceso presso detto istituto "quantomeno dal 1994 all’aprile 1996" e nei confronti dei Servizi Interbancari-CartaSì in relazione "ai tabulati riguardanti i prelevamenti effettuati dal Lauretano durante tutto il 1995 e sino all’aprile 1996". Si tratta infatti di istanze formulate ex art. 210 c.p.c. in termini palesemente generici ed a fini meramente "esplorativi", tali da non consentire alla controparte un’adeguata difesa, siccome proposte non già in funzione della prova di fatti e circostanze specifici, ma del tenore di vita che si assume avuto dal ricorrente nell’ultimo periodo della convivenza coniugale e dunque di una serie imprecisata ed ampia di vicende ed eventi neppure enunciati dalla parte deducente.
Ritiene peraltro il Tribunale che la stessa istanza promossa dalla convenuta già in corso di causa e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, perché si disponga "ogni indagine anche fiscale sulla situazione economica-finanziaria dell’attore quantomeno a partire dal 1998" e si "assuma d’ufficio ogni informazione si rendesse opportuna e necessaria", siccome formulata in termini del tutto generici e vaghi, non possa trovare accoglimento, laddove peraltro l’istruttoria svolta nel giudizio ha già di fatto consentito di acquisire elementi adeguati e sufficienti per una compiuta valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali del ricorrente in funzione della determinazione degli obblighi di contribuzione al mantenimento del figlio.
Al riguardo il Tribunale rileva anzitutto che l’odierno ricorrente aveva in effetti ammesso in sede presidenziale in data 5.06.1996 – come pure in seguito contestato, ma chiaramente attestato nel verbale di causa – di avere avuto fino a pochi mesi prima introiti mensili pari a £ 4.000.000 ed aveva quindi offerto di pagare una somma mensile di £ 1.200.000 per il mantenimento del figlio purché la decorrenza del pagamento fosse posticipata al luglio 1996.
All’epoca il sig. Lauretano prestava attività lavorativa alle dipendenze della Damiano Due s.r.l., allorché pure risultava percettore di un reddito dichiarato di £ 26.000.000 netti circa ( v. mod. 101 per i redditi del 1995 in atti sub doc. n. 1 e busta paga del marzo 1996 sub doc. n. 2 nel fascicolo del ricorrente ).
Risulta peraltro che il sig. Lauretano si è quindi dimesso volontariamente dall’impiego assunto presso la Damiano Due s.r.l. con effetto dalla data del 5.12.1997, asserendo di averlo fatto "per giusta causa" e nella prospettiva di essere quindi assunto presso la Magazzini Grittini s.n.c. con sede in Robecco sul Naviglio dal gennaio 1998, prospettiva di fatto non realizzatasi per mancato ampliamento dell’attività della società che avrebbe dovuto disporre l’assunzione ( v. memoria difensiva del ricorrente in atti in data 20.01.1998 e deposizione del teste sig. Celso Affini ). Il ricorrente ha peraltro dichiarato in sede di interrogatorio formale in data 5.05.1998 di avere "percepito dal 1995 fino al dicembre 1997 £ 1.970.000 al mese più tredicesima e quattordicesima mensilità in qualità di dipendente della Damiano Due", aggiungendo di ricevere "dal gennaio 1998 un sostegno dai genitori presso i quali" si recava "spesso a mangiare" e di fare "dei lavori saltuari per poter pagare il canone di locazione ( di £ 600.000 al mese ) e per soddisfare le sue esigenze personali", con guadagni comunque non superiori a £ 1.000.000 al mese.
Il ricorrente ha inoltre dichiarato all’udienza del 2.11.2000, in sede di libero interrogatorio dinanzi al G.I. ai fini della rinnovazione di un tentativo di conciliazione fra le parti, di "svolgere attualmente attività lavorative saltuarie e comunque non formalizzate in un rapporto di lavoro come intermediario nella vendita di mobili e di percepire compensi in nero e sempre variabili di £ 1.500.000/2.000.000 al mese", offrendo perciò di corrispondere alla moglie un contributo mensile di £ 500.000 per il mantenimento del figlio, peraltro neppure regolarmente pagato in seguito.
La parte ricorrente ha del resto totalmente disatteso l’ordine di produzione documentale emesso dal G.I. in data 22.02.2001, ad integrazione della documentazione già acquisita in atti, in ordine alle dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti negli anni dal 1995 al 2000. Le sole dichiarazioni fiscali – mod. 101 - già prodotte dal ricorrente e relative ai redditi percepiti negli anni 1995 e 1997, siccome relative al periodo in cui il sig. Lauretano lavorava alle dipendenze della Damiano Due s.r.l., risultano perciò del tutto ininfluenti ai fini della valutazione delle capacità reddituali attuali del soggetto, valendo semmai ed unicamente ad acclarare come esse fossero già inattendibili ai fini della prova dei redditi maturati dal ricorrente nei periodi in esse considerati, stante il tenore delle contrastanti ammissioni rese in merito dal ricorrente stesso in sede presidenziale.
E’ emerso peraltro dall’istruttoria esperita nel giudizio, ed in specie alla luce delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla teste sig.ra Roberta Rovida, che il sig. Lauretano, che pure ha asserito in sede di interrogatorio formale in data 6.05.1998, di aver svolto lavori solo saltuari dopo aver rassegnato le sue dimissioni dalla Damiano Due s.r.l. nel dicembre 1997, ha invece continuato ad esercitare con buona regolarità ed assiduità un’attività professionale verosimilmente analoga a quella già espletata per il precedente datore di lavoro. La teste ha riferito infatti di avere incontrato il sig. Lauretano una mattina in v.le Famagosta a Milano e di avere appreso da lui stesso che egli lavorava presso tale Ditta Folino; ella ha inoltre precisato di aver incontrato nuovamente e ripetutamente in seguito il sig. Lauretano, almeno sino all’estate del 1998 nella stessa zona verso le ore 19.30 ed al mattino verso le ore 9.00, ad orari presumibilmente coincidenti con il termine e l’inizio della sua attività lavorativa, che perciò risulta sin da allora estesa all’intera giornata e non già di carattere meramente saltuaria e discontinua come invece assunto dall’odierno attore. Risultano perciò solo di dubbia attendibilità anche le dichiarazioni pur spontaneamente rese dallo stesso attore nel corso del giudizio, ed in specie all’udienza del 2.11.2000, nel contesto del tentativo di conciliazione in quella sede esperito dal G.I., nell’affermare di svolgere allo stato attività lavorative saltuarie e comunque non formalizzate in un rapporto di lavoro come intermediario nella vendita di mobili e di percepire compensi in nero e comunque variabili di £ 1.500.000/2.000.000 al mese ( v. verbale di udienza in data 2.11.2000 ). Del resto il sig. Lauretano ha deliberatamente disatteso anche l’ordine di produzione documentale intimatogli dal G.I., omettendo di esibire in giudizio dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti negli anni 1995/2000, né ha offerto alcuna prova documentale o comunque obiettiva della sua situazione lavorativa e reddituale attuale.
Alla luce dei dati così acclarati il Tribunale ritiene dunque pienamente legittimo addivenire in via presuntiva alla valutazione delle capacità reddituali attuali dell’attore, senza necessità di disporre al fine, anche officiosamente, ulteriori indagini a mezzo di Polizia tributaria, disponendo, in relazione agli elementi in merito acclarati nel giudizio, di indizi chiari, plurimi, precisi e concordanti per la formulazione di un giudizio ragionevole ed attendibile al riguardo. Risulta infatti che il sig. Lauretano, attualmente dell’età di quarant’anni e – per quanto consta - in buone condizioni di salute, avendo svolto per lungo periodo con buoni risultati anche economici attività professionale di intermediazione per la vendita di mobili, soprattutto alle dipendenze di terzi, ma riuscendo comunque ad incrementare in misura consistente il reddito minimo garantitogli ( così da ammettere, all’udienza presidenziale, di percepire mediamente introiti per circa £ 4.000.000 a fronte di uno stipendio mensile fisso di £ 2.000.000 circa ), dispone certamente anche al presente di capacità lavorative e reddituali tali da consentirgli di mantenere mediamente il livello professionale ed il tenore di vita già in precedenza maturato. Egli ha del resto spontaneamente rassegnato le dimissioni dalla Damiano Due s.r.l. nel dicembre del 1997, scegliendo così di svolgere autonomamente o in ambiti lavorativi diversi la sua attività professionale, né rileva di per sé la circostanza, pure acclarata in sede istruttoria, che egli abbia svolto quindi un periodo di lavoro in prova di brevissima durata – una settimana – presso altra società senza riuscire ad ottenere una nuova assunzione lavorativa ( v. deposizione testimoniale del sig. Celso Affini ), ai fini della prova di una protratta impossibilità di un utile reimpiego delle sue capacità professionali, essendo peraltro ormai trascorsi dall’epoca oltre tre anni; né il fatto che egli non abbia quindi cercato od accettato di essere in seguito assunto con regolare contratto di lavoro, sottraendosi così anche ad ogni obbligo fiscale, di per sé prova in alcun modo che egli abbia comunque subito nel corso del presente giudizio una reale e persistente contrazione dei propri redditi, quali sommariamente ma attendibilmente già accertati sin dalla fase presidenziale del giudizio, laddove, a fronte dell’obiettiva impossibilità od estrema difficoltà per la parte convenuta di provare in alcun modo compiutamente la condizione reddituale e lavorativa attuale della controparte, l’attore si è sempre pervicacemente sottratto ad ogni utile collaborazione in sede processuale per consentire qualunque verifica in merito, omettendo nel contempo di assumere alcuna iniziativa istruttoria per provare positivamente la sua situazione di vita attuale.
Per contro la parte convenuta ha invece puntualmente ottemperato all’ordine di produzione documentale del G.I. depositando in atti modelli 101 e CUD relativi ai redditi percepiti negli anni 1995/2000, da cui risulta che ella dispone attualmente di un reddito annuo netto di circa £ 33.000.000, a fronte del reddito annuo netto di circa £ 27.000.000 percepito nel 1995, ed ha quindi maturato un ben limitato miglioramento della sua situazione economica nelle more del giudizio, tenuto conto del tempo trascorso, dovendo peraltro sostenere spese di locazione di £ 7.125.000 per la casa di abitazione oltre ai relativi oneri accessori.
Ritiene perciò il Tribunale che, in mancanza di prova alcuna di un reale e persistente deterioramento della situazione reddituale dell’attore in corso di causa ed a fronte degli elementi come innanzi accertati sin dall’inizio del presente giudizio, ben possano ragionevolmente confermarsi allo stato gli obblighi contributivi già imposti in sede presidenziale a carico del sig. Lauretano per il mantenimento del figlio Luca, ponendosi altresì a carico dell’attore l’obbligo ulteriore di pagare il 50% delle spese mediche straordinarie per il minore, siccome imprevedibili nell’an e tali da poter eventualmente comportare esborsi anche consistenti e perciò non sussumibili nei limiti dell’ordinario concorso al soddisfacimento dei bisogni del minore.
Tenuto conto dei reiterati inadempimenti maturati dall’odierno attore rispetto agli obblighi di contribuzione impostigli già in corso di causa per il mantenimento del figlio, considerato che egli si limita ormai sin dal novembre del 2000 a corrispondere per il suddetto titolo un assegno mensile di sole £ 500.000, accettato dalla controparte senza rinunzia ad ulteriori pretese sia per i crediti in precedenza maturati sia per i periodi successivi, avuto riguardo altresì alla condotta assunta dal sig. Lauretano anche in sede processuale, nell’omettere di fornire alcuna collaborazione per consentire una puntuale verifica della sua situazione lavorativa e reddituale attuale, dopo aver rassegnato spontaneamente le dimissioni dal rapporto di lavoro che intratteneva da anni con la Damiano Due s.r.l., tenuta in forza dei provvedimenti presidenziali a corrispondere direttamente alla sig.ra Violi i contributi mensili dovuti dall’odierno attore per il mantenimento del figlio, prelevandoli dagli emolumenti dovuti al proprio dipendente, il Tribunale ravvisa certamente in specie i presupposti ex art. 156, comma IV, cod. civ. per ordinare, in accoglimento dell’istanza al fine formulata dalla convenuta, al sig. Lauretano di prestare al fine, entro adeguato termine, che si stima congruo stabilire in giorni trenta dal deposito della presente sentenza, idonea garanzia, reale o personale, per l’adempimento degli obblighi confermati a suo carico con il presente provvedimento per il mantenimento del minore fino a concorrenza della somma di £ 200.000.000, ritenuta congrua in relazione all’entità del contributo liquidato a carico dell’attore per il titolo in esame ed all’età del figlio delle parti.
Palesemente inammissibile deve ritenersi invece l’istanza pure formulata dalla parte convenuta ex art. 148 c.c. in sede di precisazione delle conclusioni, perché sia ordinato ai genitori del sig. Lauretano, sigg. Gaetano Lauretano e Jolanda Montefusco, ovvero ad altri accertandi terzi debitorI dell’odierno attore, di corrisponderle tutte le somme da essi dovute al sig. Lauretano sino alla concorrenza dell’integrale o parziale ammontare degli assegni e contributi dovutile per il figlio. Trattasi infatti di domanda giudiziale tardivamente svolta in corso di causa, peraltro in termini non chiari e palesemente difformi dal dettato pure invocato ex art. 148 c.c., ben oltre i termini decadenziali ex art. 183 c.p.c. e comunque formulata nei confronti di soggetti del tutto estranei al presente giudizio.
Più ampia ed approfondita disamina merita infine la domanda risarcitoria tempestivamente formulata in via riconvenzionale dalla parte convenuta già nel contesto dell’atto di costituzione in causa e puntualmente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni per il ristoro di tutti i danni, anche esistenziali, sofferti in conseguenza della condotta assunta dal marito nell’ultimo periodo della convivenza coniugale tra le parti. Occorre infatti verificare al riguardo se la condotta assunta dal sig. Lauretano in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, quale innanzi accertata ai diversi fini della declaratoria di addebito a suo carico della separazione personale tra le parti, in quanto lesiva di una posizione giuridica soggettiva tutelata della controparte e produttiva di un danno apprezzabile a carico dell’altro coniuge, implichi perciò responsabilità extracontrattuale dell’agente ex art. 2043 c.c.
Orbene, in ordine alla natura dei doveri nascenti dal matrimonio, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare chiaramente come "la dottrina prevalente, desumendola anche dalle conseguenze che l’ordinamento ricollega alla loro violazione, riconosce la natura pienamente giuridica e non soltanto morale" di tali doveri, "dimodoché può affermarsi come da essi discenda una posizione giuridica tutelata o addirittura un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell’altro a comportamenti rispondenti a tali obblighi", non senza evidenziare che "non si tratta, quindi, di diritti in sé assoluti, ma, come è noto, perché possa configurarsi responsabilità aquiliana e darsi, conseguentemente, risarcibilità del danno, non occorre che il diritto pregiudicato dalla condotta dolosa o colposa dell’agente sia un diritto assoluto, come risulta dall’estensione dell’ambito normativo in esame anche ai diritti relativi (...) ed addirittura all’aspettativa legittima o chance e persino alle situazioni di mero fatto ( quali il possesso e la detenzione qualificata ) ad opera della giurisprudenza degli ultimi trent’anni, che ha affermato l’atipicità dell’illecito extracontrattuale e collegato l’art. 2043 al dovere di solidarietà proclamato dall’art. 2 della Costituzione" ( Trib. Milano 10.02.1999, in Fam. e dir. 2/2001, 187; v. anche giurisprudenza ivi citata ).
Né varrebbe invocare, per escludere la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale di un coniuge nei confronti dell’altro per lesione di alcuno dei doveri nascenti dal matrimonio, l’assunto pure tralaticio a lungo ribadito in materia secondo cui, sulla base del principio "lex specialis derogat legis generalis", il fatto stesso che i doveri coniugali e la loro violazione siano specificamente disciplinati nell’ambito del diritto di famiglia, imporrebbe di ritenere inapplicabile in specie la normativa generale ed in patricolare il disposto normativo ex art. 2043 cod. civ. E’ di tutta evidenza infatti che da un lato le sanzioni specificamente previste nel diritto di famiglia per la violazione di tali doveri sono strettamente settoriali, solo eventuali ed ormai di ben limitata portata anche sul piano giuridico, almeno a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del divorzio, ancor più come disciplinato ex lege 6.03.1987, n. 74, con la riduzione del termine triennale di durata della separazione necessario per la pronuncia divorzile, tanto più che tali sanzioni – ed in specie la declaratoria di addebito della separazione, con conseguente perdita del diritto alla percezione di un contributo di mantenimento per il coniuge responsabile del fallimento dell’unione che vi avrebbe avuto altrimenti diritto e perdita dei diritti successori - , proprio per la loro settorialità, risultano comunque prive di rilevanza pratica a fronte di modeste capacità economiche e finanziarie del coniuge altrimenti obbligato alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell’altro e finanche prive di alcun significato anche economico per il coniuge avente diritto alla contribuzione dell’altro. D’altra parte una lettura siffatta della normativa in tema di diritto di famiglia, quale disciplina anche sanzionatoria esclusiva ed esaustiva nell’ambito dei rapporti fra coniugi, risulterebbe comunque in palese contrasto con il dettato costituzionale, ove valesse a rendere inapplicabile in materia il disposto generale ex art. 2043 c.c. anche in caso di condotte lesive dei diritti inviolabili di ciascuno dei coniugi, tutelati in modo pieno ed assoluto ex art. 2 Cost. anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità" di ogni individuo, e quindi anche nell’ambito familiare, ovvero in caso di comportamenti dei coniugi in contrasto con il principio fondamentale di "uguaglianza morale e giuridica" di essi all’interno della famiglia, laddove manchi un esplicito dettato legislativo a limitare tale uguaglianza "a garanzia dell’unità familiare" (art. 29 Cost.).
Deve tuttavia evidenziarsi come non possa definirsi per sé illecita, e quindi fonte di responsabilità anche risarcitoria, qualunque violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che pure legittimi la declaratoria di addebitabilità della separazione. A tali fini, infatti, "il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione" ed inoltre "nel valutare il comportamento riprovevole di un coniuge, non potrà prescindere dall’esaminare anche la condotta dell’altro e procedere, dunque, ad una valutazione comparativa al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa pertanto considerarsi relativamente giustificato", sicché "eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell’addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell’ambito familiare di regole di condotta imperative e inderogabili o di norme di particolare rilevanza" (Cass., sez. I, 11 gennaio 2000, n. 279). Ai fini, invece, del riscontro di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali, il giudice deve piuttosto accertare, anzitutto, la obiettiva gravità della condotta assunta dall’agente in violazione di uno o più dei doveri nascenti dal matrimonio, pur nel contesto di una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi nel contesto familiare, ed in secondo luogo verificare con speciale rigore la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell’altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale, per sé di norma produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell’agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali.
Posta, dunque, la sicura applicabilità del disposto normativo ex art. 2043 c.c. anche nell’ambito dei rapporti tra coniugi, occorre peraltro vagliare in concreto se la condotta assunta da uno di essi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia anzitutto soggettivamente imputabile al suo autore, in quanto sorretta da dolo o colpa, se essa sia in concreto lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata dell’altro e produttiva di danno perciò ingiusto e se fra la condotta stessa ed il danno accertato sussista in effetti un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile nei termini innanzi precisati.
Considerata, dunque, in tale prospettiva la condotta assunta dal sig. Lauretano nell’ultimo periodo della convivenza matrimoniale, ed in specie dall’inizio della gravidanza della moglie e sino all’instaurazione del presente giudizio, in violazione dei doveri di solidarietà, di collaborazione, di assistenza morale e materiale tra coniugi e del diritto stesso di fedeltà, inteso quest’ultimo in senso ampio, quale dovere di lealtà verso l’altro coniuge ed anche come capacità di "sacrificare gli interessi e le scelte individuali che si rivelino in contrasto con gli impegni e le prospettive della vita comune" (v. Cass. 18 settembre 1997, n. 9287), non vi è dubbio anzitutto che si tratti di un comportamento non certamente episodico ed occasionale, ma protrattosi per mesi ed accompagnato da esplicite affermazioni dell’agente di aperto disinteresse per le sorti ed i bisogni della moglie e del figlio nascituro, come risulta dal tenore dei laconici biglietti da questi lasciati alla sig.ra Violi in concomitanza con i suoi frequentissimi allontanamenti da casa ( v. documenti sub n. 19 nel fascicolo della parte convenuta ) e soprattutto nella dichiarazione scritta senza data sottoscritta dal sig. Lauretano e prodotta dalla controparte sub documento n. 1, sicché trattasi di condotta certamente dolosa dell’agente, perché pienamente consapevole e volontaria.
Si tratta del resto di condotta trasgressiva dei doveri coniugali specialmente grave, in quanto attuata dall’agente con modalità sprezzanti, apertamente e finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza, peraltro dapprima voluto e ricercato da entrambi i coniugi, tanto da risultare persino ingiurioso per la sig.ra Violi.
Ritiene peraltro il Tribunale, alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria processuale e dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, che sia in concreto ravvisabile in specie, quale conseguenza della condotta così assunta dal sig. Lauretano, un danno apprezzabile e rilevante a carico della sig.ra Violi, non già nei termini solo genericamente prospettati dalla convenuta di un danno economico in correlazione agli esami medici cui ella ebbe a sottoporsi in corso di gravidanza, quali in effetti documentati sub. nn. 4 e 5 nel fascicolo di parte convenuta, trattandosi, come si evince dalle ricevute relative al pagamento delle spese per tali esami, di accertamenti clinici che d’ordinario vengono comunque effettuati, secondo normale diligenza, in corso di gravidanza (ecografia ostetrica e studio morfologico, esame del liquido amniotico), quanto piuttosto quale modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto, intesa come il complesso di attività, ma anche di vissuti affettivi, emozionali e relazionali, in cui il soggetto esplica la sua personalità, ben più grave del mero disagio comunque conseguente alla frattura dell’unione coniugale. Si evince infatti dall’unica certificazione medica prodotta dalla convenuta a riprova delle sue condizioni psico-fisiche nel corso della gravidanza (v. documento n. 4 nel fascicolo di parte convenuta) che ella si presentò sempre da sola in occasione delle visite ostetriche cui ebbe a sottoporsi in corso di gestazione, "riferendo problemi nella relazione di coppia iniziati contemporaneamente alla diagnosi di gravidanza" e che "per tutta al durata della gestazione la paziente ha manifestato sindrome depressiva reattiva alle difficoltà relazionali col partner", sicché, a fronte della constatata "crescita fetale rallentata e asimmetrica", "per tale iposviluppo e per la sindrome depressiva" venne eseguito infine taglio cesareo conservatore" per il parto. Trattasi, come evidente, di stati di sofferenza psico-emozionale a carico dell’odierna convenuta, più che di patologie in senso proprio, laddove la sindrome depressiva del soggetto può ritenersi in via presuntiva almeno in parte correlabile al mero fatto del constatato deterioramento della sua relazione complessiva con il coniuge, nel contesto di una crisi coniugale come tale non addebitabile a responsabilità dell’altro coniuge, ed il vero principale effetto patologico constatato in sede clinica – la rallentata ed asimmetrica crescita fetale – non può invece con certezza ascriversi eziologicamente alla condotta del marito. Nondimeno tale diagnosi clinica evidenzia comunque uno stato di mancata serenità, inquietudine, senso di abbandono specificamente riferibile alla gravidanza del soggetto in atto, che non può non aver pregiudicato la qualità complessiva dello stato di vita del soggetto in un periodo di particolare rilevanza sul piano emotivo, affettivo, relazionale e progettuale quale è quello della gestazione, come del resto è emerso con chiarezza dal tenore delle deposizioni testimoniali rese in giudizio dalle persone che furono vicine alla sig.ra Violi nel periodo della gravidanza, ed in specie dei sigg. Giovanna Casazza e Daniele Nassiacos. Né può dubitarsi che tale stato di sofferenza abbia nella specie pregiudicato un’aspettativa del soggetto leso riconducibile ad una posizione giuridicamente tutelata, giacché la condotta censurata del marito ebbe proprio a manifestarsi e dispiegarsi, in costanza di matrimonio, in vista della preannunciata maternità della moglie, sicché, alla luce del chiaro disposto costituzionale ex artt. 29, commi 1 e 2, e 31, comma 2, Cost., essa risulta posta in essere in violazione dei principi fondamentali di necessaria tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da intendersi quale legittima aspettativa dei coniugi ad un pari benessere e ad una pari realizzazione personale nella vita coniugale pure in relazione alle diverse prerogative ed esperienze correlate alla specialità di genere di ciascuno, e di necessaria tutela della maternità.
Peraltro "la norma di cui all’art. 2043 c.c., ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilisce in via immediata la risarcibilità del complessivo valore della persona, nella sua proiezione non solo economica, ma anche soggettiva, e, quindi, della lesione di diritti primari, in quanto inerenti alla persona umana" (Cass. 21 maggio 1996, n. 4671).
Riscontrata, dunque, la sussistenza di un danno risarcibile a carico dell’odierna convenuta in conseguenza del comportamento illecito del coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, deve infine rilevarsi, ai fini della determinazione degli obblighi risarcitori a carico del ricorrente, come "il contenuto stesso del danno riconnesso ad un tal tipo di lesione ne comporta naturaliter la liquidazione equitativa", trattandosi, appunto, di danno non patrimoniale, seppur diverso dalla fattispecie del danno morale, unicamente ristorabile nei limiti normativi ex art. 2059 c.c. In tale prospettiva, considerata la durata limitata del periodo di tempo nel quale si è spiegata la condotta lesiva dell’agente, dai primi mesi di gravidanza della sig.ra Violi sino all’allontanamento del sig. Lauretano dall’abitazione coniugale, nonché il carattere meramente temporaneo della compromissione subita dall’odierna convenuta nella sfera esistenziale e relazionale, anch’essa contenuta nel medesimo periodo – per quanto allegato dalla parte lesa e per quanto comunque riscontrabile nella fattispecie secondo comune esperienza ed in mancanza di prova puntuale di una diversa evoluzione del disagio accusato dalla sig.ra Violi - il Tribunale ritiene in specie congruo determinare in complessive £ 10.000.000 l’entità della prestazione risarcitoria dovuta dal ricorrente alla controparte a ristoro del danno cagionatole, così liquidata secondo valori monetari attuali e già comprensiva di interessi dalla data di commissione dell’illecito sino al presente.
Le spese processuali seguono la preminente soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura, all’oggetto ed alla complessità della controversia, secondo valori medi di tariffa in relazione allo scaglione di riferimento ( valore della controversia: indeterminabile ).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, in contraddittorio fra le parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così statuisce:
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione IX civile del 24.10.2001.