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App. Genova, sez. I, 21 marzo 2002, n. 281 - Pres. Ferro - Rel. Proto - Comune di Finale Ligure c. Martino e Cerisola
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22 aprile 1995 Martino Sergio e Cerisola Carla convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Savona, il Comune di Finale Ligure per chiederne la condanna al risarcimento di tutti i danni provocati all'immobile di loro proprietà in Varigotti, via Strada Vecchia 16, dall'acqua fuoriuscita da un tombino comunale e infiltratasi nell'immobile.
Il Comune si costituiva e contestava che i danni lamentati potessero essere conseguenza di fuoriuscita di acqua dalla conduttura comunale ed eccepiva l'anteriorità delle lesioni lamentate rispetto ai fatti dedotti in citazione; chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicurazione Allsecures s.p.a., presso la quale era assicurato per la responsabilità civile.
La Allsecures s.p.a., chiamata in causa, si costituiva contestando l'operatività della polizza sia per la mancata regolazione del premio sia perché il rischio non poteva ritenersi assicurato in quanto l'assicurazione copriva i soli rischi derivanti da rotture accidentali delle tubazioni o fognature, nella specie non provate; contestava inoltre la quantificazione dei danni.
In primo grado venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste dalle parti e veniva disposta C.T.U.
Il C.T.U. accertava che i danni erano stati provocati da un lieve assestamento dell'edificio a causa di un anomalo imbibimento del terreno di fondazione a monte del fabbricato, a sua volta causato dalla perdita avvenuta nella condotta idrica comunale e specificamente nel tombino comunale posto a monte dell'ingresso del fabbricato, tombino che, all'epoca dei fatti, risultava colmo di acqua; lo stesso C.T.U. provvedeva a descrivere i danni riconducibili all'evento e a stimare il costo delle relative riparazioni in lire 32.746.000.
Il Tribunale di Savona, sulla base delle prove testimoniali raccolte e della C.T.U., con sentenza n. 442 del 28/2-3/4/2001, ritenuta provata la responsabilità del Comune, lo condannava al pagamento della somma indicata nella C.T.U., oltre a rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, per un totale di lire 62.524.952 (Euro 32.291,44) e dichiarava inammissibile la chiamata in causa della AXA Assicurazioni s.p.a. (già Allsecures Assicurazioni s.p.a.) per difetto di capacità processuale del Sindaco in quanto non autorizzato alla chiamata in causa.
Interponeva appello il Comune di Finale Ligure che insisteva per l'accoglimento della domanda di manleva rilevando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non autorizzata; nel merito assumeva che:
- l'evento dannoso, conseguente ad imbibimento del terreno, non era stato tempestivamente segnalato dagli attori che mentre avevano constatato la perdita di acqua sin dal Dicembre 1992, avevano atteso fino al 7 Gennaio del 1993 per segnalarla;
- non era stata data adeguata spiegazione del calcolo, effettuato dal giudice, per la determinazione degli importi dovuti per rivalutazione interessi;
- gli interessi non erano dovuti in quanto la percentuale di rivalutazione superava il tasso di interesse.
Si costituivano il Martino e la Cerisola che chiedevano l'integrale conferma della sentenza appellata.
La AXA Assicurazioni (già Allsecures Assicurazioni s.p.a.) si costituiva e, pur dando atto di rinunciare all'eccezione di difetto di capacità processuale del Sindaco in ordine alla domanda di manleva (posto che era stata prodotta la delibera autorizzativa), eccepiva che l'appello era stato proposto dal Sindaco che aveva conferito una nuova procura alle liti in difetto di delibera autorizzativa; quanto al merito della chiamata in causa, ribadiva le precedenti contestazioni sull'inoperatività della polizza e quanto al merito della domanda degli attori, contestava la risarcibilità dei danni alle parti condominiali dell'edificio in quanto gli attori non rappresentavano i condomini; contestava infine la debenza dell'i.v.a. sull'importo dei lavori di ripristino da effettuare in quanto non era stato provato il relativo pagamento.
All'udienza del 6 dicembre 2001 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e all'udienza del 28 febbraio 2002 la causa veniva assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
Occorre premettere che il C.T.U. ha svolto accurate indagini, avvalendosi (debitamente autorizzato) anche dell'apporto delle conoscenze specialistiche di un geologo, al fine di stabilire la causa delle lesioni al fabbricato degli attori.
All'esito delle sue indagini ha concluso che tali lesioni sono conseguenza di un assestamento verticale del fabbricato, verificatosi per un cedimento del terreno a monte del fabbricato stesso, a sua volta provocato dall'anomala saturazione idrica del terreno, quale conseguenza della perdita di acqua dalla condotta comunale, perdita che è ampiamente provata e neppure contestata.
Stabilito con assoluta certezza che il cedimento del terreno si è verificato per l'infiltrazione di acqua, il C.T.U. ha indagato anche sul possibile rilievo causale delle abbondanti piogge, ma ha escluso tale possibilità con argomenti del tutto convincenti:
- precedenti eventi meteorici, anche di rilevante entità, non avevano arrecato alcun pregiudizio alle condizioni di stabilità dell'edificio;
- la parte di edificio maggiormente danneggiata era situata nella zona immediatamente antistante il tombino che alloggiava la tubazione comunale.
Sulla base di tale consulenza, correttamente motivata e immune da vizi logico-giuridici, deve individuarsi la causa del danno proprio nella fuoriuscita di acqua dalla conduttura comunale e sul punto la sentenza appellata deve pertanto essere confermata.
La sentenza appellata deve, invece, essere riformata nella parte in cui ha statuito l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dal Comune di Finale per difetto di autorizzazione a stare in giudizio del Sindaco.
Infatti, come riconosce la stessa AXA e come risulta dalla delibera autorizzativa prodotta in atti, il Sindaco, per il primo grado, era stato regolarmente autorizzato con delibera di Giunta Comunale alla proposizione della domanda di manleva; è appena il caso di precisare che, al punto 1 della deliberazione, la Giunta Comunale aveva deliberato di resistere all'azione promossa da Martino e Cerisola e di chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni e solo per un evidente errore materiale risultante sia dal tenore letterale del deliberato (che non avrebbe alcun senso se il verbo chiamava non fosse inteso come chiamare) sia dal contenuto delle premesse (dove veniva specificato che si riteneva di chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione) il Comune aveva espresso la sua volontà con la formula "delibera di resistere all'azione legale promossa dai sigg. Martino e Cerisola... e, contestualmente, chiamava in causa la Compagnia di Assicurazioni Allsecures" invece che con la corretta formula "e, contestualmente, chiamare in causa la Compagnia di Assicurazioni Allsecures".
La Axa, tuttavia, eccepisce che, per il grado di appello, il Sindaco del Comune di Finale Ligure non sarebbe stato autorizzato a conferire il nuovo mandato difensivo.
L'eccezione è infondata perché l'autorizzazione a stare in giudizio (con la quale veniva anche individuata la persona del difensore, coincidente con il difensore del Comune anche in questo grado) conferita con la predetta delibera di Giunta, in mancanza di espressioni limitative, deve presumersi conferita anche per il giudizio di appello (Cass. n. 8924/98) e la nuova procura, conferita dal soggetto regolarmente investito dai necessari poteri allo stesso difensore indicato nella delibera di Giunta è pienamente valida.
L'appello, con riferimento alla domanda di manleva, è altresì fondato nel merito.
Il sinistro si è verificato nel Dicembre 1992, quando la garanzia non poteva considerarsi sospesa a termini di polizza.
Infatti, ai sensi della polizza in atti, il premio dovuto era costituito da un importo fisso e predeterminato e da un importo variabile calcolato in percentuale sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, ammontare che doveva essere comunicato dallo stesso Comune, come sicuramente avvenuto, posto che in data 15/10/1992 la Compagnia ha emesso l'appendice di polizza liquidando il premio consuntivo e proprio sulla base del dato relativo all'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Comune ai dipendenti (informazione che non poteva essere fornita da altri se non lo stesso Comune) per il periodo dal 23/7/1991 al 23/7/1992 in lire 9.655.085, con una differenza a proprio credito di lire 1.490.137 oltre oneri fiscali.
Il termine di 75 giorni per la comunicazione dei dati iniziava a decorrere dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo (art. 17, comma 2, delle condizioni generali) e siccome il periodo assicurativo annuo era scaduto il 23 luglio 1992 (v. polizza in atti) il termine di adempimento del predetto obbligo scadeva il 6 ottobre 1992.
Il Comune non ha fornito la prova di avere rispettato il predetto termine, ma anche a volere ammettere che la Compagnia abbia emesso l'appendice di regolazione premio lo stesso giorno nel quale gli è pervenuta la comunicazione del dato necessario per la regolazione del premio, l'inadempimento dell'obbligo di informazione avrebbe determinato la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi del comma 5 del citato art. 17, solo fino alla data in cui il Comune si è reso adempiente, ossia solo fino al 15 ottobre 1992, data entro la quale, come detto, la comunicazione di competenza del Comune è stata sicuramente effettuata.
Poiché il danno coperto da assicurazione è stato accertato nel dicembre 1992 e comunque non v'è alcun elemento dal quale possa in qualche modo presumersi che la rottura della tubatura comunale, produttiva del danno, possa essersi verificata proprio in quel limitato periodo di tempo di quei nove giorni di Ottobre nel quale era sospesa la garanzia assicurativa; anzi è ragionevole ritenere per via presuntiva che tale rottura non possa essersi verificata a tanta distanza di tempo dalla constatazione delle lesioni da parte dei proprietari del fabbricato, avvenuta nel dicembre 1992.
In ogni caso, l'eccezione della Compagnia è fondata sul tardivo pagamento del premio e non sulla tardiva comunicazione delle informazioni.
L'assicurato doveva infatti provvedere al relativo pagamento entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione da parte della Compagnia (art. 17, comma 3 delle Condizioni Generali di contratto: le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società [nel testo della clausola la Compagnia viene indicata con il termine la Società, in contrapposizione con l'assicurato]).
Siccome il comma 5 del menzionato art. 17 prevedeva la sospensione della garanzia assicurativa nel solo caso in cui l'assicurato non avesse adempiuto all'obbligo di tempestiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini della liquidazione del premio a percentuale (obbligo che, come detto è stato invece adempiuto, sia pure con un ipotetico, ma comunque limitatissimo, ritardo) o non avesse provveduto al pagamento del relativo premio nei 15 giorni dalla comunicazione del premio consuntivo da parte della Compagnia, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la prova del fondamento della sua eccezione di sospensione della garanzia per ritardato pagamento del premio, ossia la prova della comunicazione al Comune (quest'ultimo, d'altra parte, non avrebbe certamente potuto provare il fatto negativo dell'omessa comunicazione) della differenza a proprio credito, dalla quale sarebbero decorsi i 15 giorni per il pagamento, non essendo sufficiente la semplice indicazione della data del pagamento (17 febbraio 1993), non accompagnata neppure dalla mera affermazione, da parte dell'assicuratore, dell'esecuzione di quell'adempimento contrattualmente previsto, a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di pagamento.
Tale prova è totalmente mancata, con la conseguenza che il Comune non può essere considerato inadempiente e la garanzia non era, dunque, sospesa al momento del sinistro.
Queste assorbenti considerazioni rendono del tutto irrilevante l'esame delle ulteriori eccezioni, sul punto, del Comune di Finale e l'espletamento delle prove orali da questo dedotte.
La garanzia per i danni provocati dalla rete fognaria era, a termini di polizza, limitata ai danni conseguenti a rotture accidentali.
La limitazione deve intendersi come diretta ad escludere la garanzia per tutte le rotture derivanti da atti volontari (ad esempio in coincidenza di lavori effettuati sulle condotte) e non certamente per circoscriverla al caso fortuito, posto che, in tal caso, l'assicurazione non avrebbe alcuna ragione di essere in quanto il caso fortuito esclude la responsabilità dell'assicurato.
Nella fattispecie il sinistro si è verificato a seguito del cedimento del dispositivo di chiusura di un tubo della condotta idrica, come riferito dal teste Olindo Simonetti (che ha confermato gli accertamenti effettuati in loco in funzione della relazione di perizia: il tubo antincendio ormai aveva un dispositivo di chiusura del tutto inefficace), e siccome il venir meno della tenuta del dispositivo di chiusura non è in alcun modo collegabile ad un atto volontario dell'assicurato o di terzi, la garanzia assicurativa non può essere esclusa.
La Compagnia formula inoltre alcune contestazioni, in reciproco contrasto tra loro, quali quelle relative alla causa del cedimento, ravvisato, alternativamente, o nei colpi e vibrazioni provocati durante i lavori alle vicine tubazioni del gas o nella vetustà del dispositivo di chiusura, ma queste contestazioni si risolvono nella mera allegazione di fatti ostativi all'operare della garanzia che avrebbero dovuto essere provati da chi li deduce (in particolare, la contestazione riguardante il difetto di interventi di manutenzione sulla conduttura si risolve nell'eccezione di inadempimento dell'obbligo, imposto dall'art. 1914 c.c., di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, inadempimento che deve essere provato da chi lo eccepisce, anche in relazione alla causa del cedimento e alle concrete possibilità di tempestivo accertamento; quanto ai lavori eseguiti sulle tubature del gas, non v'è prova del nesso causale) mentre, in causa, nessun elemento di prova supporta tali deduzioni.
Il Comune risponde del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. avendo un potere di fatto sulla conduttura sotterranea, che esclude ogni possibile ingerenza o intervento di terzi e che, in particolare, non subisce interferenze per effetto di utilizzo da parte della comunità, posto che questa non esercita alcun uso materiale della conduttura; pertanto non sussiste incompatibilità tra la colpa presunta del Comune e l'operare della garanzia per la mancata prova dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Infine, l'esclusione della garanzia non può trovare fondamento neppure nella clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, che alla lettera f) esclude i danni a fabbricati dovuti ad assestamento o cedimento del terreno in quanto il cedimento del terreno, in questo caso, non è la causa prima del danno, ma la conseguenza del cedimento del dispositivo di chiusura dalla condotta d'acqua, cedimento che, dunque, nel meccanismo causale, si pone come evento determinativo della serie causale ed è, quindi, qualificabile come causa del danno, secondo gli usuali principi in tema di nesso causale, bene espressi con il noto brocardo causa causae est causa causati.
Il Comune appellante continua a sostenere la tesi per la quale la colpa dell'evento andrebbe addebitata agli stessi attori che, consapevoli delle infiltrazioni di acqua sin dal dicembre 1992, avrebbero informato il Comune solo il 7 gennaio 1993.
La tesi è infondata perché, anche dato per ammesso che gli attori avessero riscontrato sin dal dicembre 1992 le infiltrazioni di acqua nel piazzale antistante l'ingresso del fabbricato, solo a seguito dell'intervento di un perito, da loro stessi incaricato sin dai primi giorni di Gennaio e a seguito del sopralluogo effettuato dal Martino il 7 gennaio 1993, tra tutte le possibili cause delle infiltrazioni, veniva accertato che queste erano dovute dalla fuoriuscita di acqua dal tombino (v. la testimonianza del Simonetti, che ha confermato non solo le valutazioni, ma anche i fatti descritti nella perizia del 4 maggio 1993); non appena individuata la causa delle infiltrazioni, gli attori con assoluta tempestività hanno informato il Comune competente per le riparazioni.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, le contestazioni dell'assicuratore e del Comune sono così articolate:
a) gli attori hanno agito per il risarcimento del danno arrecato alla loro proprietà e non avrebbero titolo per pretendere anche il danno arrecato alle parti condominiali dell'edificio in quanto sarebbero proprietari di due soli piani e non dell'intero fabbricato, asseritamente composto da quattro piani (eccezione sollevata dall'assicuratore);
b) non sarebbe dovuto il rimborso dell'i.v.a. in quanto gli attori non hanno dimostrato di averla versata (eccezione sollevata dall'assicuratore);
c) il calcolo della rivalutazione e degli interessi sarebbe erroneo, non sarebbero state evidenziate le modalità di calcolo e, infine, la rivalutazione non sarebbe dovuta perché eccedente il tasso legale degli interessi (eccezione sollevata dal Comune).
Tutte le eccezioni sono destituite di fondamento salvo che per quanto riguarda la debenza dell'i.v.a. sui lavori già eseguiti (v. infra, sub 2):
1. come risulta dall'atto di acquisto prodotto, il fabbricato era composto dal piano terra, da un primo piano e da un secondo piano, quest'ultimo confinante, nella parte superiore, con il tetto; nel grafico della sezione trasversale dell'edificio, allegata alla relazione della geologa Angela Balbi, si nota anche sul piano seminterrato, ma, come si chiarisce nella stessa relazione, quest'ultimo è stato realizzato a seguito di lavori di sbancamento (eseguiti evidentemente dagli stessi proprietari) per la realizzazione di box seminterrati (che si devono presumere destinati al servizio degli stessi proprietari); sempre dall'atto notarile di acquisto risulta che il piano terra era di proprietà comune della stessa Cerisola Carla e di Cerisola Giuliana, con la conseguenza che la prima (quale creditore solidale) ben poteva agire per il risarcimento dell'intero danno provocato alla proprietà comune e che gli attori, nella veste di proprietari dell'intero fabbricato, hanno legittimamente agito per il risarcimento di tutti i danni arrecati all'edificio;
2. l'i.v.a. sui lavori ancora da eseguire costituisce una voce di danno futuro rispetto al momento della liquidazione, sicuramente risarcibile, trattandosi di esborso necessario (in quanto dovuto per legge) per la riparazione del danno; non è, invece, dovuta l'i.v.a. sui lavori già eseguiti e dettagliatamente elencati ai punti 4°, 5°e 9° della relazione peritale in quanto esborso che avrebbe dovuto essere già sostenuto al momento della liquidazione e che quindi poteva e doveva essere provato dagli attori; l'importo dei predetti lavori è stato stimato in lire (755.000 + 2.640.000 + 6.432.000) 9.827.000; deve pertanto escludersi la debenza dell'i.v.a. su tale importo capitale;
3. le modalità del calcolo della rivalutazione e degli interessi sono state, sia pure succintamente, illustrate dal giudice di prime cure che ha specificato che gli interessi venivano calcolati sulle somme via via rivalutate (con chiaro riferimento alla rivalutazione anno per anno che costituisce usuale criterio di calcolo della rivalutazione), mentre la mera contestazione dell'esattezza dei conteggi o dei criteri di calcolo senza alcuna specificazione del motivo di contestazione o dei criteri e conteggi ritenuti invece corretti, è inammissibile per inosservanza dell'onere di specificità del motivo di appello, imposto all'appellante dall'art. 342 c.p.c.;
4. quanto alla cumulabilità, per i crediti di valore come quello derivante da responsabilità extracontrattuale, di interessi e rivalutazione, basti osservare che la seconda svolge non già una funzione risarcitoria, ma solo la funzione di aggiornare il valore del danno risarcibile al momento in cui questo viene liquidato, mentre gli interessi rappresentano una autonoma voce di danno risarcibile, corrispondente al danno subito per la mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno, presumendosi la naturale fruttuosità del denaro; pertanto non v'è alcuna duplicazione di risarcimento nel cumulo tra interessi e rivalutazione.
La pretesa dell'assicuratore di ottenere dal Comune la rifusione delle spese sostenute per la difesa in primo grado è fondata sul presupposto per il quale la deliberazione della Giunta relativa alla chiamata in causa della Compagnia sarebbe stata prodotta tardivamente, solo con le note di replica del primo grado. Anche questa pretesa è infondata non solo perché il difetto di legitimatio ad causam, è stato a sua volta eccepito solo con la comparsa conclusionale, ma soprattutto perché l'intempestività della produzione non ha comportato per la terza chiamata alcun onere difensivo aggiuntivo, se non quello, di scarsissima rilevanza ai fini delle spese, connesso alla formulazione della relativa eccezione nel contesto delle più ampie difese contenute nella conclusionale e nelle repliche.
Al contrario, la valutazione complessiva dell'esito della lite nei due gradi del giudizio, totalmente negativo per la terza chiamata, impone la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del Comune di Finale Ligure, delle spese del doppio grado liquidate come in dispositivo.
Il Comune, soccombente nei confronti degli attori Martino Sergio e Cerisola Carla, deve essere condannato al pagamento, in loro favore, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta dal Comune di Finale Ligure contro la AXA Assicurazioni s.p.a., quest'ultima deve essere condannata a rimborsare al Comune di Finale Ligure tutte le somme che quest'ultimo ha pagato o pagherà a Martino Sergio e Cerisola Carla in esecuzione della sentenza di primo grado e/o della presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
- condanna il Comune di Finale Ligure a pagare a Martino Sergio e Cerisola Carla la somma di Euro 32.291,44 (lire 62.524.952), comprensiva di rivalutazione e interessi, oltre i.v.a. nelle aliquote di legge sull'importo di Euro 11.836,66 (lire 22.919.000), stimato necessario per l'esecuzione dei lavori di ripristino, a titolo di risarcimento danni;
- dichiara tenuta e condanna la AXA Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne e manlevare il Comune di Finale Ligure per tutte le somme dovute dallo stesso Comune a Martino Sergio e Cerisola Carla per le causali di cui in motivazione, comprese le spese di lite, quelle di C.T.U. e quelle per il collaboratore del C.T.U., geologo Angela Balbi;
- condanna il Comune di Finale Ligure a rimborsare a Martino Sergio e Cerisola Carla le spese dei due gradi del giudizio che si liquidano:
a) per il primo grado, in conformità alla liquidazione effettuata dal primo giudice, in Euro 152,14 (lire 294.580) per esborsi, Euro 1.277,20 (lire 2.473.000) per diritti e Euro 1.642,33 (lire 3.180.000) per onorari;
b) per questo grado in Euro 72,01 (lire 139.500) per esborsi, Euro 882,84 (lire 1.709.500) per diritti e Euro 3.000 (lire 5.809.000) per onorari, oltre 10% su diritti e onorari per rimborso spese generali e oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge;
- pone a carico del Comune di Finale Ligure le spese di C.T.U., comprese quelle del collaboratore geologo Angela Balbi, già liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
- condanna la Axa Assicurazioni s.p.a. a rimborsare al Comune di Finale Ligure le spese da questo sostenute per entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano:
a) per il primo grado in Euro 149,77 (lire 290.000) per esborsi, Euro 865,07 (lire 1.675.000) per diritti e Euro 1.136,21 (lire 2.200.000) per onorari;
b) per questo grado in Euro 232,41 (lire 450.000) per esborsi, Euro 1.300 (lire 2.517.000) per diritti e Euro 3.000 (lire 5.809.000) per onorari, oltre 10% su diritti e onorari per rimborso spese generali e oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge.