![]() |
Cass., sez. II, 25 febbraio 2002, n. 2724 - Pres. Spadone - Rel. Bucciante - P.M. Destro (conf.) - Colanera c. Giordano
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Recesso - Del cliente - Prestazione ritenuta inadeguata - Conseguenze - Eliminazione dei difetti - Diritto del committente - Insussistenza - Obbligo di accettazione - Insussistenza - Applicabilità dell'eccezione: "inadimplendi non est adimplendum" - Sussistenza.
(c.c. artt. 2233, 2237, 1460)
Il committente di una prestazione di opera intellettuale (nella specie, progettazione di edificio da destinare ad attività alberghiera) rivelatasi inadeguata, non ha il diritto di pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma, neppure, è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di modificarla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione "inadimplendi non est adimplendum" e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito.
Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere - Prova della sussistenza di un danno - Esclusione - Successiva fase di liquidazione - Necessità - Accertamento di potenziale idoneità del fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli - Sufficienza.
(c.p.c. art. 278)
La condanna generica al risarcimento del danno (art. 278 c.p.c.) integra un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, non l'accertamento del danno effettivo, la cui prova è riservata alla fase successiva di liquidazione.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17 febbraio 1989 Fausto Giordano citò davanti al Tribunale di Roma l'architetto Franco Colanera, esponendo di averlo incaricato di redigere il progetto di un albergo da realizzare in via delle Capannelle a Tivoli, che non era stato poi approvato a causa di varie difformità dalla disciplina urbanistica vigente; chiese quindi che fosse dichiarata non dovuta la somma di lire 39.650.866, pretesa come compenso dal professionista e che inoltre costui fosse condannato al risarcimento dei danni, da liquidare in un separato giudizio.
A tali domande il convenuto oppose che la mancata approvazione del progetto era dipesa dall'erronea interpretazione, da parte della Commissione edilizia, delle disposizioni urbanistiche vigenti, ma che comunque la questione era stata superata dall'avvenuta compilazione, ad opera di lui stesso, di una variante che il committente aveva rifiutato ingiustificatamente di presentare al Comune; chiese pertanto, in via riconvenzionale, che il Giordano fosse condannato a pagargli l'onorario per entrambe le prestazioni professionali, oltre agli interessi.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 19 maggio 1993 il Tribunale respinse le domande dell'attore, correlativamente accogliendo la riconvenzionale, nei limiti del compenso corrispondente al primo progetto, pari a lire 33.194.000, con gli interessi nella misura stabilita dalla legge professionale.
Impugnata da Fausto Giordano, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 30 luglio 1998 ha pronunciato la risoluzione del contratto di prestazione d'opera per inadempimento del Colanera e ha dichiarato non dovuto il relativo onorario, ma ha anche confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni proposta dall'originario attore. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: poiché aveva assunto un'obbligazione di risultato, il professionista avrebbe dovuto elaborare un progetto idoneo al conseguimento della concessione edilizia, che invece non fu ottenuta; è irrilevante la successiva redazione della variante, che non era stata richiesta dal committente, il quale neppure era tenuto ad accettarla, in quanto avrebbe comportato un ulteriore esborso, come è dimostrato dalla relativa domanda, proposta dal Colanera; anche dall'ulteriore consulenza tecnica di ufficio, disposta e svolta in appello, è rimasto confermato che solo la presentazione del secondo progetto, che peraltro recepiva soltanto alcune delle varie osservazioni negative formulate dalla commissione edilizia, avrebbe consentito il rilascio della concessione; nessuna prova è stata fornita dall'appellante, in ordine all'an e al quantum del danno che lamenta di aver subìto.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Franco Colanera, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. Fausto Giordano si è costituito con controricorso, formulando anche un motivo di impugnazione in via incidentale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso Franco Colanera, denunciando "difetto di motivazione per errata ed incongruente motivazione di emergenze istruttorie circa un punto decisivo della controversia - conseguente falsa applicazione degli artt. 1460 e 1375 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.)", lamenta che la Corte di appello ha desunto "dalle C.T.U. conclusioni diametralmente opposte a quelle rassegnate dal Consulente, cedendo all'errore e al travisamento del dato probatorio", poiché ha ritenuto "che la mancata approvazione del progetto dipendesse... dalla inidoneità tecnica del medesimo, ovvero dalla sua non conformità agli strumenti urbanistici vigenti", in contrasto con ciò quanto si ricava "dai due elaborati peritali, i quali invece espressamente affermano la piena regolarità urbanistica del progetto respinto dal Comune".
La censura non può essere accolta, in quanto, come riconosce lo stesso ricorrente, "implica necessariamente un vaglio delle risultanze" istruttorie. Comporta infatti un riesame del loro contenuto, non consentito a questa Corte, vertendosi nel campo di accertamenti e apprezzamenti prettamente di merito, insindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, dato che il giudice di secondo grado non si è sottratto al compito di esaminare e valutare le argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio, invocate dal Colanera a suffragio della sua tesi, ma proprio sulla loro base ha ritenuto che "solo la presentazione della variante, che peraltro recepiva solo alcuni dei motivi ostativi evidenziati dal Comune, avrebbe potuto determinare il rilascio della concessione", in precedenza negato a causa delle varie irregolarità riscontrate dalla commissione edilizia nel progetto originario, pur considerato dallo stesso consulente come "astrattamente meritevole" di approvazione. La diversità di questa interpretazione delle suddette argomentazioni e conclusioni, rispetto a quella patrocinata dal ricorrente, non può evidentemente costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso Franco Colanera si duole di "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e conseguente falsa applicazione degli artt. 1460 e 1375 c.c. sotto diverso profilo, nonché dell'art. 10 legge 2 marzo 1949, n. 143 (art. 360 comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.", lamentando che la Corte di appello ha "totalmente negletta" la tesi secondo cui il rifiuto di Fausto Giordano, di accettare il progetto di variante tempestivamente approntato e di presentarlo al Comune, era stato contrario a buona fede, sicché erano ingiustificate sia l'eccezione di inadempimento opposta al professionista, sia la revoca dell'incarico, la quale ne aveva impedito il compimento e comunque non aveva fatto venire meno il diritto al pagamento dell'indennità dovuta per il caso di recesso.
Anche questa censura è infondata. Il giudice di secondo grado non ha affatto mancato di tenere conto della circostanza della redazione della variante, ma l'ha presa invece in considerazione, ritenendola "del tutto irrilevante", in base alla considerazione che il diniego del committente - a fronte del pregresso inadempimento del professionista e della prospettiva di dover corrispondere l'ulteriore compenso che ha poi formato oggetto della domanda riconvenzionale - era stato "del tutto legittimo". In effetti, così come il destinatario di una prestazione di opera intellettuale, rivelatasi inadeguata, non ha il diritto (a differenza dell'appaltante: art. 1668 c.c.) di pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, neppure è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di eseguirla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi, anche in questo caso, dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum. A proposito poi dell'indennità prevista dalla legge professionale per l'ipotesi di revoca dell'incarico, è sufficiente rilevare che l'assunto non è pertinente alla fattispecie in esame, quale è stata ricostruita in sede di merito, non essendosi trattato del recesso da un rapporto in corso di regolare svolgimento, ma di prestazioni professionali malamente eseguite, in modo tale da comportare un inadempimento di non scarsa importanza.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale Fausto Giordano lamenta "contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360, n. 5 c.p.c.", osservando di aver chiesto la condanna di Franco Colanera al risarcimento dei danni in forma generica, sicché non occorreva che il pregiudizio subìto fosse dimostrato, né nella sua esistenza né nel suo ammontare.
La doglianza è fondata. In effetti l'appellante, nel rinnovare anche in secondo grado la domanda di cui si tratta, aveva chiesto che la liquidazione avvenisse "in separata sede". Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, non era necessaria, come invece ha ritenuto la Corte di appello, la prova dell'an e del quantum del pregiudizio in concreto, bastando invece l'accertamento che il fatto fosse idoneo a cagionarlo in astratto (v., per tutte, Cass. 6 novembre 2000, n. 14454).
Rigettato quindi il ricorso principale e accolto l'incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie l'incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.