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Tribunale di Modena, sez. I civile, 21 ottobre 2003 - Giudice Pagliani
In caso di abuso sessuale su figlia minorenne, che abbia determinato un disturbo post traumatico da stress, sono risarcibili, ove separatamente provati, diversi titoli di danno: - il danno patrimoniale, individuato, nella fattispecie, nel costo della psicoterapia, ritenuta necessaria da una consulenza tecnica, per trattare il trauma; - la lesione della salute conseguente ad una patologicizzazione delle conseguenze dello stress o del trauma, che, accertato mediante consulenza tecnica, è valutabile con i criteri risarcitori del danno biologico (nella specie, nella misura del 25% di invalidità permanente); - il danno morale, che in tal caso va completamente svincolato dalla liquidazione del danno biologico, e valutato con criteri puramente equitativi.
Il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, all’interno della quale il danno morale subiettivo va distinto dagli altri pregiudizi, diversi ed ulteriori, che conseguono alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di reato. Questo danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto inerente la persona non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata all’articolo 185 Cp e non presuppone la qualifica di illecito come reato.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 25 Febbraio 1999,..... ....., allora esercente la potestà genitoriale sulla minore ...... ......, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 320 Cc dal Giudice Tutelare addetto alla Pretura Circondariale di Modena, con decreto 4823/98 e previa ammissione al gratuito patrocinio con delibera n° 2 dell’8 giugno 1998, conveniva in giudizio ...... ...... al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia ...... ...... per violenza sessuale da parte del padre.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio all’udienza del 7 maggio 1999 il convenuto che, a mezzo del proprio procuratore, chiedeva preliminarmente la sospensione del processo civile fino al giudicato penale e, nel merito, il rigetto delle domande attore e perché infondate.
In data 10 marzo 2000 si costituiva in giudizio ...... ...... in proprio, la quale faceva proprie tutte le difese in precedenza svolte.
3. Veniva espletata l’istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta, acquisizione della sentenza penale, e consulenza tecnica d’ufficio affidata alla dottoressa G. S., del Servizio di P. Clin..... di ...città.
All’udienza del 22/5/03 venivano, quindi, precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
4. Nel merito, la materialità dei fatti è provata in base agli atti ed alla documentazione prodotta. In particolare, è certo che ...... ...... ha subito ripetuti abusi sessuali da parte del patrigno ...... ...... tra il 19.... ed il 19...; i fatti sono venuti alla luce nel 19... dopo un ennesimo episodio di violenza da parte del patrigno che, durante un litigio, le ha tirato un piatto in volto. Le predette circostanze formano oggetto dell’accertamento definitivo del giudice penale (cfr. sentenza 49/1998 del 16 febbraio 1998 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena in sede di giudizio abbreviato e sentenza 147/99 della Corte d’appello di Bologna), come risulta dal decreto del 11 aprile 2001 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato ...... ...... decaduto dalla potestà nei confronti di due figli minori.
Ai sensi dell’articolo 651, 2° comma, Cpp sono, dunque, certe la sussistenza del reato e la sua commissione da parte del convenuto, anche per gli effetti risarcitori verso la persona offesa.
...... ...... è stato condannato con giudizio abbreviato per atti di libidine violenta su persona infraquattordicenne (articoli 521-609quater-609bis Cp), violenza sessuale continuata su persona infreasedicenne convivente (articoli 81-609bis-609ter n° 2 e 5-609nonies Cp), per atti osceni in luogo pubblico, per lesioni volontarie (articolo 583-583-61 n° 2 Cp) guarite in dieci giorni e per maltrattamenti in famiglia.
Nella presente controversia non si discute, quindi, della responsabilità del convenuto nella determinazione dell’evento, né dell’obbligo risarcitorio in capo ai convenuti stessi, che è conseguenza di quanto sopra e non è oggetto di contestazione.
Ciò posto, occorre determinare l’ammontare del risarcimento dovuto, al quale è limitato l’oggetto del contendere.
5. Accertata la responsabilità di parte convenuta, occorre soffermarsi sulla liquidazione del richiesto danno alla persona, da qualificarsi senz’altro come ingiusto ai sensi degli articoli 32 Costituzione e 2043 Cc, perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.
Parte attrice svolge domanda risarcitoria in ordine, genericamente, a tutti i danni subiti e da subirsi, ma individua anche alcuni distinti titoli di danno, e precisamente:
a) danno morale, da reato;
b) danno biologico;
c) danni fisici.
La terza voce di danno richiesta non appare comprensibile in termini di autonomia rispetto al danno biologico. In ogni caso, sulla natura e la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva quanto segue.
6. Quanto ai danni alla salute globalmente intesa, vanno distinti i danni prodottisi a seguito dell’episodio di lesioni personali del 2 ottobre 1997 da quelli, di più complessi individuazione ed apprezzamento, derivati dagli abusi sessuali subiti a più riprese tra l’età di undici a quella di sedici anni.
I danni subiti dall’attrice per effetto delle lesioni personali conseguite all’essere stata colpita con un piatto sono documentati, in base alle produzioni in atti, dal referto medico rilasciato dal pronto soccorso in data 2 ottobre 1997, con diagnosi di “contusione sottocutanea sinistra con ferita lacero contusa”, e “con prognosi di giorni 8” (doc. n° 3). Pertanto , senza necessità di particolari indagini peritali sul punto, può ragionevolmente ritenere fondata la domanda in riferimento ad un danno biologico con invalidità temporanea di otto giorni e senza postumi permanenti. Il che, in applicazione delle attuali tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico, può equitativamente essere quantificato in €. 206,58 al valore attuale.
7. Quanto al danno alla salute dell’attrice conseguito agli abusi sessuali, la domanda è fondata nel senso di seguito indicato.
Simile pretesa è inerente alla lesione della salute sofferta dal soggetto passivo del reato di abuso sessuale, non per effetto delle conseguenze immediate sul piano fisico dell’aggressione subita, ma per effetto delle conseguenze psicologiche che, a medio o lungo termine, si determinano a seguito degli abusi, incidendo per un periodo più o meno lungo sulla stessa personalità della vittima.
La particolarità del reato di violenza sessuale consiste, infatti, nel fatto che tale condotta se, da un lato, spesso produce un danno fisico, definibile in termini di danno biologico, alquanto limitato o addirittura inesistente, d’altro lato provoca conseguenze valutabili in termini di danno morale di enorme rilevanza. Pertanto, non sono minimamente applicabili i criteri più o meno diffusi nella giurisprudenza civile che calcolano il danno morale in termini percentuali variamente riconducibili al danno biologico (come ad es. in caso di incidente stradale), e per la valutazione del danno morale vanno usati, appunto, criteri equitativi svincolati ed autonomi da quelli del danno biologico.
Peraltro, in certi casi, le conseguenze psicologiche che conseguono al reato non si limitano a ciò che viene propriamente definito come danno morale, in quanto il soggetto passivo subisce una vera e propria patologizzazione del processo di interiorizzazione dell’illecito subito, che conduce a conseguenze che non sono più definibili solo in termini di danno morale (non altrimenti obiettivabile), ma diventano apprezzabili come autonomo danno alla salute psicoifsica.
Trattandosi, in quest’ultimo caso, di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione dell’integrità fisica, ma ad esiti patologici di una afflizione spirituale quale quella conseguente ad un trauma, simile dimostrazione è subordinata - analogamente, ad esempio, alle conseguenze patologiche di un evento luttuoso, ma con la differenza che, nel caso in esame, il soggetto che risente delle conseguenze psicologiche è il medesimo soggetto passivo del reato - non soltanto, sul piano probatorio, ad un rigoroso vaglio critico (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal “semplice” danno morale subiettivo), ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 2043 Cc, con particolare riferimento non soltanto al nesso causale ma soprattutto all’elemento soggettivo.
8. A livello teorico la distinzione è, sulla base del diritto vivente, ormai agevole, essendo acquisito che la lesione della salute conseguente ad una patologicizzazione delle conseguenze dello stress o di un trauma incidenti a livello psichico, è un fenomeno riconosciuto sia dalla medicina che dalla giurisprudenza. È evidente, cioè, che la distinzione tra il danno morale e la vera e propria lesione della salute conseguente ad un’evoluzione non fisiologica, ma patologica, delle conseguenze di un trauma, comporta necessariamente la diversità di titoli risarcitori, essendo diversi i beni della vita compromessi dalle conseguenze dannose del medesimo evento lesivo.
Sul piano pratico, però, a fini probatori, ad avviso del giudicante è fondamentale che questo ulteriore titolo di danno sia oggettivamente riscontrabile e riscontrato, cioè che la compromissione della salute si sia tradotta in un insieme di elementi obiettivamente apprezzabili e valutabili, in sostanza, con le metodologie e le tecniche diagnostiche utilizzate per il c.d. danno biologico. Altrimenti pare inevitabile la conclusione che le conseguenze stesse restano da collocare nell’area del danno morale.
Pertanto, è, sul piano pratico, se non imprescindibile quanto meno opportuno, salvo casi particolari, il ricorso ad una consulenza tecnica, al fine di riscontrare la sussistenza di conseguenze certe sull’integrità psicofisica, ed il nesso causale.
9. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie. Già dalla sentenza penale del Giudice per le indagini preliminari di Modena si ricava che, a proposito delle condizioni della ragazza, l’assistente sociale M. O., ha dichiarato: «durante il dialogo ... è apparsa molto sofferente, ha pianto spesso, domandandosi quali erano le cause di quanto le era accaduto, asserendo di sentirsi in colpa e di avere vergogna ...». In ogni caso, sul punto è stata effettuata una specifica consulenza tecnica d’ufficio, affidata alla Dr.ssa G. S., psicologa e psicoterapeuta del Servizio di Psicologia Clinica di Ferrara, con il seguente quesito: «Accerti e descriva il consulente tecnico, effettuate tutte le necessarie operazioni peritali anche senza la presenza dell’Ufficio, ivi compresa la somministrazione di test di personalità, eventualmente anche con ricorso ad ausiliari, e sottoposta a visita la perizianda,
1) la sussistenza di un trauma riconducibile agli eventi per cui vi è stato processo penale;
2) la sussistenza di esiti del trauma eventualmente riscontrato influenti sulla personalità della perizianda;
3) se la perizianda abbia subito conseguenze psicofisiche tali da integrare un’effettiva compromissione della salute, eventualmente descrivibile con i criteri utilizzati per il danno biologico».
10. L’indagine peritale ha evidenziato la sussistenza di una lesione dell’integrità psicofisica, consistente in esiti stabili di una alterazione sensibile delle condizioni preesistenti ed integrante una situazione diversa e distinta da quella definibile in termini di normalità fisiologica, ed ha altresì evidenziato la derivazione dall’evento delittuoso.
La consulenza tecnica d’ufficio, particolarmente elaborata sia con riferimento ai presupposti teorico-scientifici che all’analisi anamnestica e familiare, sia in relazione all’approfondimento della discussione clinica ed all’espletamento di “test” di personalità, ha evidenziato vari elementi.
Secondo quanto accertato dal consulente si tratta di un soggetto senza precedenti neuropsichiatrici di rilievo; la/il ragaz.. all’esame psicodiagnostico si presenta collaborativa ma al tempo stesso preoccupata di dover ricordare episodi della sua vita dolorosi ed ancora attuali, ed attualmente è normalmente inserita nella società, in quanto lavora come impiegata e contribuisce al mantenimento della famiglia, vive con la madre, il nuovo compagno di questa e due fratelli minori. Con la madre i rapporti sono tuttora difficili. Non ha più rapporti con ........, dalla presenza del quale è disturbata e angosciata per il solo fatto di averlo talora intravisto di lontano in paese. Presenta parecchi sintomi di tendenza alla bulimia, disturbi d’ansia con spunti persecutori, insicurezza, insonnia, forti momenti di depressione.
L’analisi del materiale clinico e delle risultanze dei test conducono il consulente, con procedimento pienamente condivisibile, compiutamente motivato ed esente da censure logico-formali nonché ampiamente documentato sulla base, in particolare, dei colloqui clinici e delle prove grafiche (disegni liberi ed a tema) ad affermare la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress; patologia che è definita come disturbo d’ansia che si distingue da altre entità cliniche per la presenza di un evidente agente eziologico ed insorge dopo l’esposizione ad un grave evento traumatico di varia natura. La perizia, in sintesi, così conclude: «in ...... è presente una situazione psicologica collegabile ad un Disturbo da Stress Post traumatico (DSM-IV) di cui presenta parecchi sintomi, con carattere di cronicità. Questo disturbo inficia molte aree di realizzazione del sé, e blocca le potenzialità di espressione in molte aree in particolare quella dell’espressione emotiva e della sessualità (nei confronti della quale Tania ha espresso una forte negazione). Nel prevedere in via ipotetica la necessità di un lavoro psicoterapeutico per affrontare e risolvere i vissuti che hanno causato l’instaurarsi di questo disturbo nonché la possibilità di trovare correttivi esistenziali più adeguati ad un affermazione più armonica ed equilibrata delle potenzialità della personalità. Questa necessità è quantificabile in una psicoterapia di almeno tre anni con cadenza almeno settimanale per permettere a ..... di superare le sue inibizioni e per lavorare sui meccanismi di difesa in modo da utilizzarli in maniera meno rigida e limitativa».
11. La conclusione del consulente, quindi, è del tutto priva di incertezza nell’individuare una situazione patologica definibile in termini diagnostici precisi, e nell’individuarne la derivazione dall’evento delittuoso; detta situazione, inoltre, si è cronicizzata nel tempo, comportando la necessità di un non indifferente intervento terapeutico per rimuoverla.
Per quanto in particolare concerne l’aspetto causale, nella specie l’individuazione dei criteri di ricerca del nesso causale tra il citato danno alla salute e l’evento lesivo appare facilitata, non essendovi seri e ragionevoli elementi di dubbio sulla riconducibilità eziologica della situazione riscontrata in capo alla persona offesa al reato per il quale il convenuto ha subito condanna penale. Maggiore attenzione, se mai, può richiedere l’individuazione e l’adozione dei criteri di accertamento di esiti psicologico-psichiatrici (quando non addirittura fisiologici) stabili, riconducibili cioè ad una patologia mentale o disturbo psicologico noti e classificati. Nel caso esame gli elementi a disposizione consentono di formulare valutazioni attendibili e soddisfacenti.
Sulla base delle conclusioni peritali, infatti, ad avviso del giudicante la situazione patologica riscontrata si caratterizza per una condizione ben diversa da quella di una normale reazione all’evento delittuoso, definibile in termini di semplice danno morale, qualificando come normale, in quanto riveste funzione adattativa nei confronti della situazione predetta, una reazione che, anche se connotata da episodi depressivi ed ansiosi, si risolve in un arco temporale definito (anche se con una certa variabilità riconducibile ad elementi soggettivi e culturali) senza integrare un vero e proprio disturbo dell’umore, e senza condurre ad una vera e propria sindrome clinica.
La differenza tra le due forme di evoluzione si apprezza, ovviamente, anche dal punto di vista terapeutico, risolvendosi nel primo caso anche in assenza in interventi psicoterapeutici, o con interventi limitati, e rendendosi, viceversa, necessario nel secondo caso un intervento farmacologico specifico o, quanto meno, una lunga ed idonea psicoterapia.
12. Occorre, poi, effettuare una traduzione della diagnosi medica sopra riportata in termini medico-legali, ai fini della risposta alle concrete necessità di liquidazione del danno per equivalente. Questa esigenza non è direttamente soddisfatta dall’indagine peritale ma, ancora una volta, gli elementi a disposizione sono idonei a formulare le necessarie valutazioni.
Si tratta, infatti, dello specifico problema di calcolare in termini di lesione della salute una sindrome di disturbo post traumatico da stress.
In proposito, sulla base dei dati forniti dalla consulenza sulla classificazione del DSM-IV, e della prassi giudiziaria in caso di riscontro di depressioni maggiori e stati assimilabili, cioè con riferimento a quelle situazioni patologiche che comportano un “inaridimento” dell’attività psicofisica dei soggetti in esame (espressione usata per rappresentare il prosciugamento della fonte delle energie vitali connesso ad un dolore che pare non superabile, ad un punto fermo inamovibile nella propria esistenza, se non con adeguata terapia, e con comprensibile incidenza sulla sfera di rapporti personali, sociali, sessuali), si può determinare nel caso concreto, sia pure con le dovute cautele e precisazioni del caso, il danno alla salute come un danno biologico in termini di invalidità permanente, nella percentuale del 25%.
13. Per intendere correttamente la natura del descritto danno, va fatta qualche ulteriore considerazione. La circostanza che, come prospettato nella consulenza tecnica d’ufficio, ad esito di una non breve ed intensa psicoterapia, la situazione psicologica dell’attrice abbia a mutare e, forse, il trauma venga superato o comunque elaborato, non esclude la configurabilità delle conseguenze subite come lesione permanente della salute. Nel caso di specie, infatti, occorre distinguere gli effetti ormai irreversibilmente prodottisi a seguito delle condotte subite dall’attrice sul suo sviluppo psichico ed affettivo, e in generale sulla formazione della sua personalità e, specificamente, sull’identità sessuale, da determinati esiti del trauma che possono, ancora, essere rimossi od attenuati. I primi sono effetti che, nei termini come sopra valutati, si sono, ormai, stabilizzati con aspetti patologici e che connotano la personalità del soggetto passivo di tali condotte. Il fatto che, poi, con adeguata terapia, determinati esiti del trauma possano essere (forse, perché il risultato non è certo) in futuro elaborati, attiene ad una dimensione diversa, non di effettiva guarigione come “restituito in integrum”, ma di un pur sempre possibile ed auspicabile miglioramento delle condizioni generali dell’esistenza che possono derivare, nello sviluppo progressivo della personalità e nel progredire della vita, dal condurre un’esistenza più serena e da uno specifico ausilio terapeutico, che aiuti a convivere col trauma. Senza, però, che questo diminuisca l’entità dei mutamenti ormai irreversibilmente prodottisi nella salute psichica, oltre che nel carattere e nell’affettività del soggetto, e in un arco di tempo tale di incidere sull’intera sua vita.
14. Una volta stabilito che sussistono postumi permanenti di compromissione della salute valutabili alla stregua del danno biologico, esso va ritenuto liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell’età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.
Per la valutazione equitativa ai sensi dell’articolo 2056 Cc, preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cassazione 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione).
Detta tabella, com’è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell’età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l’insegnamento della Corte di cassazione - con l’utilizzo di altri parametri equitativi (quali il ricorrere di menomazioni aventi diversa natura, incidenti sul piano estetico ovvero che impediscono funzioni più specifiche; oppure l’incidenza della lesione su soggetto già affetto da invalidità preesistente) ovvero pienamente valido; o, ancora, la diversa età della vittima, ove essa appaia significativa in relazione al tipo di lesione, tenuto conto che i correttivi tabellari inerenti all’età non presentano variazioni significative in ampie fasce di età).
Tenuto quindi conto degli elementi sopra indicati, nella fattispecie concreta l’invalidità parziale permanente, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, come già osservato, viene stimata nel 25%. Nel caso concreto, dunque, secondo il predetto criterio del calcolo di valutazione a punto, tenuto conto del grado di invalidità e dell’età della vittima all’epoca dell’evento dannoso (anni 16), la determinazione della cifra per detto titolo di danno consta dunque in €. 68.883,87.
La predetta somma, rivalutata in moneta attuale (€. 8.005,74), e con gli interessi dovuti per il ritardo nella liquidazione (€. 13.160,81) ammonta complessivamente ad €. 82.159,89.
15. La risarcibilità ai sensi dell’articolo 2059 Cc postula, secondo l’interpretazione tradizionale, la ricorrenza degli elementi di reato, nel caso di specie accertati come sopra illustrato, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articolo 2059 Cc e 185 Cp (di recente, si veda: Cassazione, sezione seconda, 10393/02: secondo cui «il danno morale, tradizionalmente definito come pretium doloris viene generalmente ravvisato nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito»; Cassazione, sezione terza, 10980/01, che lo definisce “sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso”; Cassazione, sezione terza, 7075/01).
Secondo questa ricostruzione, il danno morale subiettivo, che poggia sul carattere personale della responsabilità per colpa, si presenta per sua natura diverso ed aggiuntivo rispetto ai danni “tout court” derivanti dalla specifica lesione di un interesse patrimoniale o personale del danneggiato e risarcibili direttamente in base all’articolo 2043 Cc, assumendo così una funzione autonoma e collegata, come esplicitamente avverte la Relazione, ai casi in cui «è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo». Funzione che, nel caso di specie, appare particolarmente pregnante.
16. Secondo una ricostruzione evoluta, espressa da recente giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte costituzionale con sentenza 233/03, il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, all’interno della quale il danno morale subiettivo va distinto dagli altri pregiudizi, diversi ed ulteriori, che conseguono alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di reato (Cassazione, sezione terza, 8827 ed 8828/03). Questo danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto inerente la persona non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata all’articolo 185 Cp e non presuppone la qualifica di illecito come reato (Cassazione 8827/03 e 8828/03 cit.).
Anche, comunque, nell’ottica di questa seconda lettura, costituzionalmente orientata, dell’articolo 2059 Cc, nel caso di specie non sussistono dubbi sulla risarcibiilità dell’illecita lesione degli interessi della persona; nel caso concreto, comunque, come si è visto, ricorrono gli estremi di reato.
17. La valutazione di detto danno é da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell’articolo 1226 Cc e con riferimento a vari criteri, attinenti: alla gravità del fatto e della colpa, all’entità del dolore o patema d’animo inflitto alla vittima, all’età ed alle condizioni personali degli stessi danneggiati (cfr. anche Cassazione, sezione terza, 6035/01, secondo cui «il danno morale va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, mentre è inammissibile una liquidazione che faccia riferimento ai “valori medi” liquidati dall’ufficio giudiziario per i casi consimili»).
Con riferimento, quindi, ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza (cfr. Cassazione, 774/67, 2731/68, 1228/81, 2396/83, 4947/83, 9430/87), per valutare e quantificare l’entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l’entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev’essere parametrato ad un fatto dannoso particolarmente offensivo quale quello descritto nel capo d’imputazione di seguito riportato (cfr. atti del giudizio penale):
«A. del delitto di atti di libidine violenta p.p. articolo 521 Cp, ora dall’articolo 609quater in relaz. Articolo 609bis Cp, perché induceva .........., di anni undici, a masturbarlo, guidandole la mano, dopo averla toccata nelle parti intime e detto che « ... lo faceva per il suo bene e per insegnarle come si faceva...».
Con l’aggravante (519 n. 1, 609quater n. 1 Cp) per aver commesso il fatto su persona infraquattordicenne
Fatto commesso in. ...........; estate1992-
B. Delitto di violenza sessuale- continuata p.p. articoli609bis, 609ter n. 5; 609nonies Cp, 1 cpv Cp perché, con violenza o minaccia consistite nel tenerla stretta, nel divaricarle le cosce, nell’afferrarla per i capelli; nel maltrattarla, nel minacciarla di percosse e di altre vessazioni, costringeva la minore ..............., nata il ........., a compiere o subire atti sessuali (e, precisamente: a subire baciamenti del seno e della vulva; a compiere un coito orale; a subire penetrazioni vaginali; a compiere masturbazioni manuali)
Con l’aggravante p.p. articolo 609quater n. 2 per aver commesso parte dei fatti (fino al 5 luglio 1997) su persona infrasedicenne, e in ogni caso convivente.
Con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (articolo 81 cpv Cp)
In condizioni per l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (articoli 28 e ss. 199 e ss Cp 609nonies Cp)
Fatti commessi in ......... dal giugno 1997 fino alla metà di settembre 1997.
C. delitto p.p. articolo 527 Cp perché compiva atti osceni in luogo pubblico obbligando la minore ........... a masturbarlo con una mano a bordo dell’auto Fiat .... parcheggiata sulla pubblica via.
In ........ la sera dell’8 settembre 19.....
D. delitto di lesioni volontarie aggravate p.p. articoli 582 in relazione all’articolo 583 Cp, 61 n. 2 Cp perché, colpendola con un piatto cagionava alla minore ........... lesioni personali dalle quali derivava una malattia (contusione sottorbitale sx con ferita L.C.) nel corpo guarita entro dieci giorni.
Con l’aggravante indicata per aver commesso il fatto allo scopo di conseguire. l’impunità per altro delitto.
Fatto commesso in ........... il 2 ottobre 1997
E. delitto di maltrattamenti in famiglia p.p. articolo 572 Cp perché maltrattava una persona della famiglia e precisamente la minorenne convivente ............, rimproverandola e vessandola, intimorendola in continuazione ed umiliandola per obbligarla a subire attenzioni sessuali.
In ........., da epoca imprecisata fino al 2 ottobre 1997».
Al fine, inoltre, di adeguare il ristoro al caso particolare, va considerato che, nel caso di danni morali, non potendosi fornire al denaro funzione di corrispettivo del bene perduto, esso ha semplicemente funzione di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, di conseguire determinate utilità a lenimento di sofferenze (cfr. Cassazione 2336/64 e Cassazione 8827/03, dove si afferma che in questo caso la somma di denaro non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico), e nel caso di specie ciò va rapportato alle devastanti conseguenze esistenziali e psicologiche che conseguono ad una sessualizzazione precoce e violenta per effetto di abusi sessuali intradomestici, subiti tra gli undici ed i sedici anni. Va, poi, tenuto conto specificamente delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sopra ricordate.
18. Operando, quindi, una valutazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 Cc, ma al contempo il più possibile analitica alla luce dei sopra esposti criteri, per la quantificazione di tale voce di danno vanno, appunto, considerati vari elementi: l’età della vittima, che qualifica come particolarmente offensivo la violenza subita; la qualifica del soggetto attivo, in quanto patrigno convivente, il che conferisce un connotato ancor più innaturale ed inconsueto e rende anomalo l’“imprinting” dell’adolescente nel rapporto con l’altro sesso; l’intensità, inoltre, del dolo del soggetto attivo; gli esposti esiti, inoltre, dell’evoluzione del trauma sul piano fisico e psichico, per i quali si rimanda ancora alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Nella quantificazione del danno morale occorre rispettare l’esigenza di evitare duplicazioni con altri titoli di danno autonomamente risarciti (cfr. anche Cassazione 8827/03 che avverte dell’esigenza di tenere conto di quanto eventualmente già riconosciuto per altri titoli di danno, in relazione alla funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona); tuttavia, nel caso di specie, non sussistono simili rischi, in considerazione di quanto sopra rilevato in ordine alla diversa natura, esprimibile in termini di danno alla salute anche secondo specifico accertamento peritale, di alcune conseguenze dannose delle condotte illecite.
Tutto quanto sopra considerato, pare equo liquidare il danno in €. 300.000,00 - ai valori attuali -, ol-tre interessi legali dalla domanda al saldo.
19. Va, infine, liquidato il danno patrimoniale. Nel caso di specie, infatti, è stata fornita anche prova della sussistenza di conseguenze patrimoniali, qualificabili come danno emergente, per quanto riguarda le voci di spesa certe per la cura della salute della danneggiata. La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato come, date le condizioni attuali di salute dell’attrice, si renda necessario un lavoro psicoterapico per affrontare e risolvere i vissuti che hanno causato l’instaurarsi del disturbo e la possibilità di trovare correttivi più adeguati ad un’affermazione più armonica ed adeguata delle potenzialità della personalità della stessa. Questa necessità, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, è quantificabile in una psicoterapia di almeno tre anni con cadenza almeno settimanale.
Allo stato attuale, quindi, pur non essendo certo che la descritta psicoterapia sia sufficiente, deve, comunque, ritenersi provato un danno economico corrispondente all’ammontare dei costi necessari per sostenere simile terapia. Considerati i costi correnti ed utilizzando il criterio integrativo di cui all’articolo 1226 Cc, il danno è, quindi, quantificabile nella somma di €. 50.000,00. Trattandosi di esborsi non ancora sostenuti non sono dovuti interessi.
20. In conclusione, le somme da liquidare a favore di parte attrice sono le seguenti: €. 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale per danno emergente;
€. 206,58 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea;
€. 82.159,89 a titolo di danno alla salute;
€. 300.000,00 a titolo di danno morale.
Per un totale di €. 432.366,47.
Nei limiti sopra indicati in motivazione, le domande attoree sono risultate fondate e vanno accolte. Le spese seguono la soccombenza; essendo l’attrice ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell’articolo 82 e 133 Dpr 115/02, il convenuto dovrà versare il pagamento delle spese processuali direttamente allo Stato, liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara obbligato e condanna ........ a corrispondere ad ........... le seguenti somme: €. 50.000,00 a titolo di danno patrimoniale; €. 206,58 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea; €. 82.159,89 a titolo di danno alla salute; €. 300.000,00 a titolo di danno morale; oltre agli interessi legali su dette somme dalla data del deposito della presente sentenza a quella del saldo effettivo;
dichiara obbligato e condanna altresì ........... a rifondere ad ............ le spese processuali, da versarsi direttamente a favore delle stato ex articolo 133 Dpr 115/02, spese liquidate ai sensi dell’articolo 82 Dpr 115/02 come da separato decreto depositato contestualmente alla presente sentenza.