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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2003

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,

n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge

12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti

nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla

persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati

annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in

misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato

dall'ISTAT;

Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il

quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge

5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese

di aprile 2002;

Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del

19 maggio 2003;

Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto

ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla

variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese

di aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma

2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente

aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono

ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:

Euro 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del

primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

Euro 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno

di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro: Marzano