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SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 1928
 
DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

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Istituzione degli ordini professionali
per le professioni della sanità

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Onorevoli Senatori. – La volontà politica dell’attuale Governo ha permesso di riaprire il dialogo sull’annoso problema degli ordini professionali, attuando da una parte un ragionamento razionale e moderno che mira a salvaguardare i princìpi fondamentali della tutela dei cittadini in un campo delicato quale è quello della sanità, riconoscendo pienamente la professionalità degli operatori del settore e dall’altra estendendo anche agli «informatori scientifici» il diritto ad essere inclusi in un proprio ordine professionale, per garantire la società da eventuali operatori impreparati che, con la loro attività, danneggiano l’industria farmaceutica stessa.

    Il Governo, ha chiesto alle Commissioni affari costituzionali, un parere sulla riforma degli ordini, tenendo conto però dei professionisti che operano nella sanità a tutela di quanto dettato dall’articolo 32 della Costituzione, non trascurando i valori assunti nel corso degli anni dagli specifici ordini e collegi professionali che hanno sviluppato, al loro interno, cambiamenti profondi e di primissimo piano anche rispetto ad altri Paesi europei e d’oltre oceano.
    Quindi in una visione attenta alle problematiche professionali che emergeranno in futuro per lo sviluppo di nuove esigenze dei vari settori, in particolare ovviamente per quello della sanità, occorre considerare positivamente il percorso di completamento della istituzione degli ordini per le professioni sanitarie che la Commissione sanità del Senato vuole affrontare nei prossimi mesi.
    Si deve tenere conto, tra l’altro, che grazie al lavoro della Commissione sanità si sono potute approvare importantissime leggi di riforma per le professioni sanitarie, come la legge 18 agosto 2000, n. 251, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dare corso ad uno sviluppo internazionale delle stesse sotto tutti i punti di vista.
    Per questi motivi l’impegno della Commissione è apprezzato dai rappresentanti dei collegi e delle associazioni professionali, che riconoscono ai membri il merito di non aver posto condizioni alcune alla loro opera, se non quelle di garanzia del rispetto del ruolo di ognuna delle professioni che operano nel comparto della sanità, il medico in primis e naturalmente il paziente nella sua centralità per i bisogni cui tutti dobbiamo dare risposte concrete.
    I punti fondamentali da tenere presenti per la costituzione di una tesi di sostegno a questo disegno di legge per l’istituzione degli ordini professionali per le professioni della Sanità sono i seguenti:

        1. Il primo presupposto di base è che tutte le professioni denominate «sanitarie» sono oggi istituite e riconosciute con singoli decreti del Ministero della salute in cui è definito lo specifico profilo professionale che, a sua volta, ne descrive gli atti e le competenze, componendo quindi un quadro omogeneo di professionisti della salute.

        2. La loro formazione è assicurata da un’unica appartenenza alla facoltà di Medicina o facoltà contigue, con percorsi del tipo «tre anni più due», o con solo quattro anni e altre con cinque o sei anni, cui vanno collegati i vari master, specializzazioni e dottorati di ricerca.
        3. Lo svolgimento della professione sanitaria in Italia è oggi comprensivo di tutte e due le forme principali: quella libero professionale e quella di dipendenza pubblica o privata.
        4. Sono state ampiamente superate le condizioni di «ausiliarità» rispetto ad altre categorie sia per legge sia, di fatto, per il lungo e complesso sviluppo della formazione di base e quella permanente, nel rispetto reciproco delle diverse competenze professionali.
        5. È importante, a tale proposito, leggere in termini numerici e tipologici l’esistente relativamente ad ordini e collegi dell’area sanitaria.
    La popolazione delle professioni sanitarie raggiunge il numero di circa un milione di professionisti sanitari titolati, tra questi:

        a)  ordine dei medici;

        b)  Federazione collegi IPASVI;
        c)  ordine odontoiatri;
        d)  ordine farmacisti;
        e)  ordine psicologi;
        f)  ordine biologi;
        g)  ordine chimici;
        h)  ordine fisici;
        i)  ordine veterinari;
        l)  ordine assistenti sociali;
        m)  Federazione assistenti ostetriche;
        n)  Federazione collegi tecnici sanitari radiologia;
        o)  altri in ordine o collegio (ad esempio informatori scientifici);

            pari a circa 850.000 iscritti ai quali vanno aggiunti:
        a)  tecnici di laboratorio biomedico;

        b)  fisioterapisti;
        c)  altre categorie non iscritte a collegi o ordini;

            per un totale di 980.000 professionisti sanitari.
    Quindi solo il 13 per cento o 14 per cento dei professionisti della salute è fuori dal sistema ordinistico e questo va a scapito della salute dei cittadini, mentre lo sforzo per completare il sistema è sicuramente minimo e fattibilissimo.
        6. Le professioni senza ordine professionale sono, infatti, disponibili all’istituzione di ordini per area, quindi due ordini nella sostanza, aggregando in albi separati le stesse.

        7. Non dimentichiamo che nel campo della Sanità molti soggetti operano abusivamente, in modo assolutamente incontrollato e probabilmente incontrollabile.
        8. Nel settore della riabilitazione terapeutica si contano circa 100.000 operatori con o senza titolo.
        9. Il costo dei controlli del nucleo antisofisticazione (NAS) della Guardia di finanza è altissimo, mentre le aziende sanitarie locali non sono in grado di esercitare anche questo compito di controllo, dato che le attività ordinarie assorbono tutte le risorse a loro disposizione.
        10. Il problema della rappresentatività delle professioni sanitarie si ripete in ogni ambito, con preoccupazione anche dei rappresentanti delle istituzioni: dalle commissioni d’esame fino a quelle relative ai confronti con le istituzioni, creando tensioni e confusioni tra le diverse regioni, tra le diverse aziende sanitarie per il ripetersi di conflitti ingestibili.
        11. Infine, nessuna professione sanitaria accetterebbe mai l’istituzione di registri regionali tenuti da amministrativi dell’ente regione, almeno sino a questo momento tutte hanno rifiutato la nascita di situazioni difformi da quelle esistenti, volendo ottenere, non un qualche cosa in più ma solo ciò che le altre professioni sanitarie hanno a tutt’oggi.

    Questi e altri ancora sono le motivazioni fondamentali che devono far riflettere le forze politiche sull’argomento degli ordini, perchè la riforma sarà in grado di porre valide e forti indicazioni per chiarire il futuro quadro in cui le professioni stesse si dovranno muovere. L’invito è quindi allargato anche ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie centrali e periferiche, degli apparati delle forze di controllo e di regolamentazione dell’esercizio professionale che hanno il compito di verificare il corretto svolgimento dell’esercizio professionale in sintonia con quanto previsto dai rispettivi codici deontologici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie)

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella Sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 229, nonchè dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

    2. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia» e sono collocati in albi separati all’interno di un unico ordine.

    3. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

Art. 3.

(Ordine e albi delle professioni
della riabilitazione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

Art. 4.

(Ordine e albi delle professioni
tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)

    1. Per tutte le professioni dell’area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

    2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine delle altre professioni di quest’area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

Art. 5.

(Ordine e albi delle professioni
della prevenzione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della prevenzione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.