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XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2979
 
Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilita' civile dei magistrati


Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della proposta di legge è quello di consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli ha eventualmente causato attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo, o in caso di diniego di giustizia.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel 1987 si tenne un referendum (il cosiddetto "referendum Tortora") che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato - con dolo o colpa grave - un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, che impedivano al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80 per cento dei cittadini votò "sì", indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.
Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto DC-PCI-PSI) "rapinò" il risultato del referendum votando la cosiddetta "legge Vassalli" (legge n. 117 del 1988) che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La "legge Vassalli", infatti, prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo - si badi - entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La "legge Vassalli" ha così raggiunto il suo scopo: ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un regime di irresponsabilità per i magistrati.
Attraverso l'approvazione della proposta di legge, invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che ha errato dolosamente o per colpa grave.
La proposta di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da: "Radicali italiani", per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei "Radicali italiani".

 PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. L'azione civile per il risarcimento del danno è regolata dalle norme ordinarie".
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
"1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che la medesima non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell'azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione".