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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO,
BUTTI, COLA, GIORGIO CONTE, FOTI, FRAGALA', GIRONDA VERALDI,
LO PRESTI, MIGLIORI, ONNIS, PATARINO, PEZZELLA, PORCU,
TRANTINO


Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di
risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati


Presentata il 16 gennaio 2002
 
XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2184



Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge, senza modificare l'impianto base della normativa oggi in vigore, intende adeguare le norme sulla responsabilità civile dei magistrati alle esigenze di professionalità richieste ai magistrati dalla società moderna. Infatti la legge n. 117 del 1988, per i limiti, i vincoli e gli sbarramenti che prevede, non ha avuto alcuna attuazione e, sostanzialmente, ha vanificato gli effetti del referendum che l'aveva preceduta.
La presente proposta di legge elimina la limitazione ai soli danni derivanti da privazione della libertà personale prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, estende la responsabilità dei magistrati all'imperizia grave, modifica l'articolo 3 della legge n. 117 del 1988, anche per il necessario adeguamento all'articolo 11 della Costituzione definendo meglio l'ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti ed elimina il riferimento, del tutto ingiustificato, alla sollecitazione della parte interessata al provvedimento.
L'articolo 3 della proposta di legge, abrogando il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 117 del 1988, elimina il riferimento, indicato quale condizione dell'azione, alla non esperibilità di strumenti rivolti alla modificazione o alla revoca del provvedimento.
Si stabilisce inoltre (articolo 4) che nel giudizio di rivalsa possa fare stato la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato anche se il magistrato abbia ritenuto, per sua libera scelta, di non intervenire personalmente nel giudizio medesimo.
Infine, considerata l'incidenza dei magistrati onorari nell'amministrazione della giustizia, vengono eliminate le differenze e la limitazione di responsabilità in favore di questi ultimi (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE
 
Art. 1


1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole:"che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la grave violazione di legge determinata da imperizia o negligenza".

 

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Diniego di giustizia). 1. Costituiscono diniego di giustizia la grave violazione dei princìpi indicati all'articolo 111 della Costituzione, il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto devono decorrere inutilmente trenta giorni dalla data in cui l'atto è stato richiesto o avrebbe dovuto essere depositato.
2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato di ulteriori trenta giorni. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato, adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri trenta giorni il termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili".

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente nel giudizio" sono soppresse.

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo" sono soppresse.