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Trib. Roma, sez. lav. 21 giugno 2001

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18 6 1997 . D. G. ha convenuto in giudizio di fronte al Giudice del Lavoro l’X in persona del legale rappresentante chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di L. 177.223.667 di cui L. 100 milioni a titolo di danno biologico, L. 70 milioni a titolo di danno patrimoniale conseguente alla perdita di compensi e alla perdita di chances e L. 7.223.667 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario non corrisposte.

Ha a tal fine sostenuto di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell’Istituto convenuto, essendo stato assunto in data 2.4.1996 con regolare scrittura teatrale per la direzione tecnica degli spettacoli XXX , produzioni del XXXIV ciclo di spettacoli classici, da tenersi presso il teatro X di Y nel periodo maggio/giugno 1996.

Ha proseguito evidenziando di avere prestato l’attività in una situazione di estremo disagio a causa delle deficienze organizzative, che hanno comportato notevoli disservizi per tutti gli operatori addetti agli allestimenti teatrali e lo hanno costretto a far fronte alle innumerevoli carenze attraverso l’effettuazione di numerose ore di lavoro straordinario con necessità di rinuncia ai riposi e ai pasti al fine di garantire il risultato dell’opera cui era stato preposto ossia la regolare messa in scena degli spettacoli alle scadenze fissate.

Ha quindi specificato di essere stato costretto ad operare in una situazione di continua tensione psicologica, determinata dai tempi esigui di preparazione, dalla ritardata consegna di parte delle attrezzature e dalle precarie condizioni di sicurezza del lavoro nelle quali era costretto ad operare e a far operare i tecnici da lui diretti e dalla mancata adozione da parte della società convenuta degli accorgimenti necessari a migliorare le condizioni lavorative, sfociata in uno stato di malattia consistente in una articolata sintomatologia psichica riferibile ad uno stato d’ansia con manifestazioni somatoformi e spunti fobici e in una demodulazione in senso depressivo del tono dell’umore, valutata nella misura del 25,30% di invalidità permanente quale danno biologico.

Ha inoltre richiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della anticipata cessazione dell’attività di direttore tecnico delle rappresentazioni teatrali indicate nonché relativo alla perdita di chances e alle spese mediche sostenute.

Ha infine richiesto il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario svolto durante il periodo 11.4.96/21.5.1996 per 223 ore complessive.

Fissata l’udienza di discussione si è costituito l’istituto convenuto che ha contestato le pretese avanzate dal ricorrente chiedendo l’integrale rigetto della domanda.

La causa istruita con interrogatorio delle parti, prova testimoniale, produzione di documenti e C.T.U. sullo stato di salute del ricorrente, è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti.

Motivi della decisione

A seguito dell’istruttoria compiuta è rimasta pienamente dimostrata la esistenza del danno biologico dedotto dal ricorrente.

Come noto ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ai fini della configurabilità del danno biologico è necessario che si sia verificata una lesione alla salute intesa come bene personale costituzionalmente protetto ossia alla integrità psico-fisica del soggetto.

La risarcibilità del danno così inteso, quale conseguenza della responsabilità del datore di lavoro presuppone, quindi, l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento commissivo od omissivo del datore di lavoro e la causazione dell’evento dannoso in capo al lavoratore.

Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di uno stato patologico conseguente alle condizioni lavorative in cui ha operato.

L’espletata C.T.U. ha, infatti, provato che il disturbo psichico del ricorrente può essere inquadrato come un episodio psicopatologico acuto cui e’ seguita una nevrosi fobica che perdura tutt’ora con vissuti soggettivi di ansia intensa e spiccati atteggiamenti di esitamento.

Il C.T.U. ha altresì ritenuto che la situazione di disagio lavorativo descritta dal ricorrente e comprovata ampiamente dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni rese in sede istruttoria, possa essere ritenuta stressante in misura tale da assurgere a fattore concausale del disturbo psichico.

La prova testimoniale e i documenti prodotti hanno permesso di accertare che le condizioni di lavoro in cui operava il ricorrente erano effettivamente quelle descritte nel ricorso introduttivo e poste dal C.T.U. a fondamento del giudizio diagnostico formulato.

In particolare l’esame testimoniale ha evidenziato che le mansioni di direttore tecnico per gli spettacoli di XXX e YYY svolte dal ricorrente furono particolarmente impegnative durante la fase di allestimento scenico e durante le prove in quanto richiedevano la presenza costante e continua del D. B.

La necessità di eseguire la messinscena di due spettacoli contemporaneamente che dovevano essere rappresentati a giorni alterni, ha comportato per il ricorrente un notevole impegno professionale fisico, egli, infatti doveva sovrintendere al lavoro di montaggio e smontaggio quotidiano di una complessa ed articolata struttura scenografica che comportava il coordinamento di circa 40 tecnici, inoltre egli doveva presenziare alle prove degli attori.

Tali compiti, che sicuramente rientrano tra le mansioni del direttore tecnico, peraltro responsabile totalmente del buon andamento degli allestimenti teatrali stessi, sono stati svolti dal ricorrente, peraltro come riconosciuto dall’X, con grande professionalità e competenza, in tempi assai ristretti, facendo fronte a notevoli carenze organizzative e disservizi, si pensi che la grande struttura tecnica fu consegnata il 10.5.96 e la prova completa del suo integrale funzionamento fu effettuata solo il giorno prima della rappresentazione iniziale avvenuta il 16 maggio 1996.

Tutti i testi escussi hanno confermato una presenza quotidiana del ricorrente sulle scene dalla mattina presto fino a tarda sera, senza intervalli per i pasti o i riposi anche settimanali.

Il datore di lavoro, di converso, non ha dimostrato di avere adottato un comportamento volto a predisporre tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico fisica del lavoratore.

Sono perciò ravvisabili nel comportamento omissivo tenuto dall’istituto gli estremi della colpa, in quanto non ha adottato le misure necessarie ad evitare che il ricorrente prestasse attività lavorativa per intere giornate senza pause per i pasti o per i riposi.

Non è, infatti, stata fornita alcune prova da parte della società convenuta dell’adozione di adeguate ed idonee misure volte a garantire al ricorrente un ambiente di lavoro meno nocivo.

Non vale ad esimere il datore di lavoro da responsabilità la circostanza che il lavoro del ricorrente è stato svolto in breve lasso di tempo, pari a meno di due mesi, ne’ che allo stesso non fu mai richiesta la effettuazione di lavoro straordinario.

Come sostenuto dalla stessa parte convenuta il ricorrente fu scelto per la sua competenza e professionalità e sicuramente l’istituto faceva affidamento su tali caratteristiche per il buon andamento degli spettacoli.

Pertanto, la circostanza che al ricorrente non furono mai espressamente richieste ore di lavoro straordinario o la rinuncia ai pasti ed al riposo notturno e settimanale, non esclude la colpa dei datore di lavoro, in quanto al ricorrente era richiesta una prestazione di risultato, ossia la buona messinscena degli spettacoli nei tempi previsti. Né vale ad escludere la responsabilità dell’istituto la considerazione che tali pretese e condizioni di lavoro sono connaturate al tipo di attività svolta delle quali il ricorrente era perfettamente a conoscenza, avendo messo in scena numerosi spettacoli.

Sia il ricorrente che i testi escussi, hanno infatti, ricordato che in considerazione dei tempi ristretti in cui sono stati costretti ad operare e delle obiettive difficoltà tecniche insorte e comunque prevedibili connesse alla complessità delle strutture sceniche, le rappresentazioni suddette si presentavano come eccezionali.

In conclusione la società convenuta non ha dimostrato, come era suo onere trattandosi di responsabilità contrattuale nascente dagli obblighi inerenti alla qualità di datore di lavoro, di avere ottemperato all’obbligo di protezione nei confronti del ricorrente nascente dalla previsione specifica di cui all’art. 2087 c.c.

L’obbligo di protezione, infatti, non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende anche all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la salute del lavoratore.

Ne consegue che la mancata adozione di misure idonee a fronteggiare la eccezionalità e la particolare difficoltà della messinscena dei due spettacoli da cui é conseguito il mancato impedimento di un superlavoro eccedente quantitativamente e qualitativamente i limiti di normale tollerabilità, nonché la mancata predisposizione di idonee ed adeguate misure volte a garantire condizioni di lavoro non eccessivamente stressanti ovvero un ambiente di lavoro "salubre" e, quindi, non pericoloso per la salute, configurano sicuramente un’ipotesi di responsabilità della società convenuta per il danno causato al ricorrente. Il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato il danno biologico sofferto dal ricorrente nella percentuale del 5%. La valutazione del consulente deve essere condivisa perché adeguatamente motivata ed esente da vizi logici. La percentuale di invalidità riconosciuta appare infatti idonea a ristorare il ricorrente delle conseguenze subite dal comportamento colposo del datore di lavoro.

In merito occorre evidenziare che la C.T.U. ha evidenziato che i fatti lavorativi hanno agito sicuramente come fattore concausale nel prodursi della patologia psicopatologica sofferta dai ricorrente: infatti," la derivazione etiologica della nevrosi dai fatti lavorativi (ancorché particolarmente stressanti) é dotata nella fattispecie di modesta significatività, trovando nella preesistenza psichica il fattore preponderante nella produzione dell’evento stesso.

Quanto detto giustifica pienamente il riconoscimento in capo al ricorrente di una percentuale pari aI 5% di danno biologico non ostante la gravità della patologia riscontrata e delle conseguenze in merito alla attività lavorativa e alla vita di relazione.La valutazione tiene, infatti, conto della struttura di personalità preesistente del soggetto, senz’altro predisponente alla insorgenza, di fronte a stimoli particolarmente frustranti, della sindrome stessa.

In merito alla liquidazione del danno subito occorre osservare che la liquidazione del danno biologico deve essere fondata su tutte le concrete circostanze individuali in modo da adeguare l’indennizzo al grado di inabilità

accertato mediante l’adozione di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell’equivalente patrimoniale dei valore umano perduto.

A tal fine la liquidazione del danno può essere effettuata facendo ricorso al metodo equitativo, utilizzando come valido criterio di quantificazione del risarcimento quello che assume a parametro il c.d. punto di invalidità determinato sulla base di un valore medio. Il danno biologico come tale comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione dei bene alla salute ha provocato e non è perciò concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione che rispettivamente rappresentano, l’uno, una delle possibili lesioni dell’integrità fisica e, l’altro, uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto.

Entrambi entrano a far parte della liquidazione dei danno alla salute complessivamente considerato e non possono perciò essere considerati separatamente come voci di danno non patrimoniale autonomamente e ulteriormente risarcibili.

La quantificazione del danno biologico patito dal ricorrente può quindi essere valutata in L. 5.022.000 somma che appare equa tenuto conto delle tabelle di liquidazione del danno alla persona applicate da questo Ufficio (1.674, valore del punto, x 5 x 0,60, demoltiplicatore relativo all’età).

La consulenza tecnica d’ufficio ha infine escluso che al ricorrente siano residuati esiti invalidanti incidenti sulla sua capacità lavorativa specifica.

Nessuna conseguenza dannosa è perciò risarcibile con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa del ricorrente che peraltro chiede il risarcimento del danno patrimoniale subito.

In proposito occorre osservare che il risarcimento dovuto per la lesione al bene della salute comprende anche le conseguenze che incidono sulla idoneità a produrre reddito.

Come detto la capacità lavorativa del ricorrente non è stata menomata, nessun danno è perciò risarcibile secondo la responsabilità contrattuale del datore di lavoro fatta eccezione per i periodi di inabilità assoluta di 30 giorni e di inabilità parziale di 30 giorni riconosciuti in sede di C.T.U. per i quali spetta al ricorrente la somma complessiva di L. 3.015.000.

Occorre, quindi, verificare se sussiste una responsabilità aquiliana della società convenuta e se dal fatto costitutivo di tale responsabilità sia derivato il danno patrimoniale lamentato dal ricorrente.

Sul datore di lavoro grava oltre che lo specifico dovere di protezione di cui aIl’art. 2087 c.c. anche il generale obbligo di neminem laedere espresso dall’art. 2043 c.c. la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. può, perciò, concorrere con la responsabilità extracontrattuale se dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione di diritti dei lavoratore indipendenti dal rapporto di lavoro.li danno patrimoniale dedotto dai ricorrente non può trovare la sua fonte nella responsabilità aquiliana della società convenuta i cui elementi costitutivi non sono stati dimostrati dai ricorrente.

Il ricorrente, ha dato piena prova della colpa della società convenuta, ma non ha dimostrato i fatti costitutivi delle richieste a titolo di perdita di chances né ha dimostrato di avere subito conseguenze dannose maggiori rispetto a quelle liquidate tenuto conto delle risultanze della c.t.u. quanto a inabilità permanente.

A tal fine deve infatti tenersi conto della circostanza che il ricorrente era vincolato ad un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza giugno 1996, che dal maggio egli si trovava in malattia e che non ha dimostrato di non avere percepito durante la malattia la regolare retribuzione.

In conclusione la parte convenuta deve essere condannata a risarcire ai ricorrente, per il danno subito, la complessiva somma di L. 8.037.000 oltre interessi e rivalutazione.

Deve, infine essere rigettata la domanda relativa al pagamento della somma richiesta a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario.

Al ricorrente che, come già detto era vincolato da un contratto a tempo determinato devono essere applicate le condizioni previste dal contratto stesso che prevede una retribuzione in misura forfetaria ossia già comprensiva del lavoro straordinario.

La stessa disciplina collettiva invocata prevede che nel caso in cui il compenso sia stabilito in misura forfetaria, non spettino le maggiorazioni per lavoro straordinario. Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, il citato c.c.n.l. prevede un orario di lavoro di massima coincidente con l’orario normale osservato nella unità produttiva che il c.c.n.l. stabilisce in 36 ore settimanali.

Non sono, perciò, applicabili al ricorrente ai fini della configurabilità del lavoro straordinario i limiti orari contrattualmente previsti. Deve, infatti, ritenersi, che la maggiore presenza sia già compensata dalla retribuzione pattuita. L’unica limitazione all’orario di lavoro potrebbe essere costituita dalla ragionevolezza della durata della prestazione lavorativa. Nessuna specifica dimostrazione è stata però data dal ricorrente in ordine all’effettuazione di una prestazione lavorativa oltre il limite di ragionevolezza.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Le spese di C.T.U. separatamente liquidate devono essere poste a carico della parte soccombente.

Tali i motivi della decisione in epigrafe

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, condanna X al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma di Lit. 8.037.000 oltre interessi e rivalutazione e spese di lite liquidate in complessive Lit. 2.500.000 da distrarsi e spese di C.T.U. separatamente liquidate.

Sentenza n. 9009 del 3 luglio 2001

LAVORO PRESTATO OLTRE IL SESTO GIORNO CONSECUTIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE - ONERE DELLA PROVA DEL DANNO

(Sezione Lavoro - Presidente E. Mercurio - Relatore P. Picone)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18 ottobre 1994, L. D. ha convenuto in giudizio dinanzi il Pretore di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda (omissis) -, chiedendone la condanna al pagamento delle somme richieste per avere prestato attività lavorativa anche nelle giornate destinate al riposo settimanale, fatto dal quale gli era derivato un danno da usura. Costituitasi in giudizio, l'Azienda contestava la fondatezza della domanda, deducendo che il C.C.N.L. (art. 16 e 17) prevedeva già un congruo ristoro per il lavoro svolto durante il giorno destinato al riposo settimanale e che, in ogni caso, il trattamento riservato ai dipendenti per il mancato godimento di detto riposo era più favorevole anche rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale; eccepiva altresì, in subordine, la prescrizione quinquennale.

Il Pretore ha accolto integralmente la domanda.

Il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'appello dell'azienda, ha condannato quest'ultima a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento dei danni, il 30% delle somme determinate dal Pretore con riferimento - alla retribuzione di una giornata di lavoro. Nel giudizio di appello aveva spiegato intervento volontario la Regione Puglia, nell'assunto di essere succeduta all'(omissis) nel diritto controverso, ma il Tribunale ne ha disposto l'estromissione in quanto soggetto privo di legittimazione a contraddire.

Le argomentazioni che sorreggono la statuizione del Tribunale sono, in sintesi, le seguenti:

a) il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto alla salute, lesione che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il cd. danno biologico, con la conseguenza che nessuna prova deve essere fornita e in ordine al pregiudizio - di natura non patrimoniale - subito;

b) ne segue che, nel caso di prestazione di attività lavorativa in giornate destinate al riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha diritto - oltre che alla retribuzione ed eventualmente alla maggiorazione - al risarcimento del danno (contrattuale), per la mancata fruizione del riposo settimanale, previsto, a tutela del prestatore, dagli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.

c) il diritto al risarcimento non può essere escluso o ridotto per il fatto che il lavoratore abbia aderito spontaneamente alla proposta di lavorare nei giorni destinati al riposo (a causa dell'irrinunciabilità che caratterizza un diritto di natura fondamentale), mentre, ai fini della liquidazione, deve essere considerata la gravosità delle prestazioni rese, potendosi utilizzare gli strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva e ritenere integralmente risarcito il danno ove il contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo in misura tale da costituire idonea riparazione;

c) nella specie, l'art. 17 del contratto collettivo del settore nulla disponeva in i ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo, non più goduto, avendo previsto soltanto una percentuale di maggiorazione sulla i paga ordinaria per il lavoro festivo e notturno, mentre l'art. 16 del medesimo contratto, nel determinare la retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, ove essi coincidessero con il giorno di riposo (domenicale o periodico), contemplava solo la possibilità di godimento di una giornata in più di ferie, ovvero, se ciò non fosse stato possibile, il diritto ad una giornata di retribuzione i normale;

d) non prevedendo, dunque, la normativa contrattuale collettiva alcuna indennità particolare risarcitoria per l'usura psicofisica derivante dal mancato godimento del riposo, senza il relativo recupero, il danno doveva essere equitativamente liquidato nella misura del 30% della retribuzione dovuta per il lavoro normale, e ciò in considerazione della gravosità di tipo medio delle prestazioni lavorative, secondo turni ragionevolmente programmati, e dell'adesione spontanea del lavoratore, elementi che consentivano di valutare in misura modesta l'usura sofferta.

e) non sussisteva legittimazione passiva in capo alla Regione Puglia perché, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 37 del 1995, la gestione stralcio dell'ente regione era investita del compito di definire le sole partite debitorie maturate dopo il 31 dicembre 1993 e, nella specie, il credito azionato era insorto in epoca anteriore, a nulla rilevando la data dell'accertamento giudiziale.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'(omissis) per sei motivi, anche nei confronti della Regione Puglia. Resiste il lavoratore con controricorso notificato soltanto alla parte ricorrente. Non si è costituita la Regione Puglia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 3 della legge regionale Puglia n. 37 del 1995, per avere il Tribunale erroneamente disposto l'estromissione dal giudizio della Regione Puglia, nell'assunto che fosse subentrata nei soli rapporti obbligatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1993, senza considerare il tempo della certezza e liquidità della partita debitoria.

1.1. Il motivo è infondato.

La questione è stata già sottoposta alla vaglio della Corte e risolta del senso che la disciplina posta dalla legge Regione Puglia 31 ottobre 1995, n. 37, con la prevista cessazione delle gestioni in affidamento precario del servizio pubblico di trasporto su linee extra-urbane e l'istituzione di apposite gestioni stralcio per la definizione e la liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993, non ha determinano l'estinzione dell'azienda, precedentemente concessionaria del servizio, con la conseguenza che l'(omissis), è rimasta parte dei rapporti obbligatori inerenti al periodo precedente alla data predetta (cfr. Cass. 3702/1999 e 8409/2000; in particolare, Cass. 8697/2000, alla cui motivazione si rinvia per più ampi riferimenti).

Né la legge, in relazione agli anzidetti rapporti obbligatori, autorizza a ritenere aggiunta la Regione all'originario debitore, poiché il riferimento alla "maturazione" esprime chiaramente il concetto dell'estraneità della Regione stessa ai rapporti obbligatori perfezionatisi negli elementi costitutivi prima della data indicata.

2. Con il secondo motivo, l'Azienda ricorrente - nel denunciare falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 cod. civ., nonché violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il dipendente aveva fruito di 14 giorni di riposo convenzionale, che si aggiungevano ai cinquantadue garantiti dal precetto costituzionale, ed operare, conseguentemente, la detrazione, anno per anno, dei riposi convenzionali da quelli non goduti.

2.1. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova della lesione e del danno (artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 2727, 2729 cod. civ.), nonché dell'art. 36 Cost. ed il vizio di insufficiente motivazione, l'(omissis) assume che il danno subito avrebbe dovuto essere concretamente provato dal lavoratore, non trattandosi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di danno presunto o in re ipsa.

2.2. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 1223 e 1227, primo e secondo comma, cod. civ. e dell'art. 36 Cost., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che la prestazione del lavoro nel settimo giorno era stata una libera scelta dei lavoratori, i quali, in tal modo, avrebbero attivamente concorso alla produzione del preteso danno.

2.3. Con il quinto motivo l'(omissis) denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 1223, 1227 e 2126 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre che il vizio di insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha applicato il principio della compensano lucri cum danno, il quale comportava non solo di tenere conto, comunque, di quanto corrisposto per il mancato riposo, ma anche di ritenere nella specie il danno interamente risarcito.

2.4. Con il sesto motivo, si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 1193, 1223 e seg., 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 1 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo contemplassero una maggiorazione della paga ordinaria non riferibile all'ipotesi di risarcimento del danno. Invece, la normativa contrattuale prevedeva un'aggiunta di retribuzione, oltre il complemento costituito dal 50% della paga conglobata per le ore non lavorate, proprio per compensare il mancato riposo.

3. Sulla premessa che la controversia ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento di ciò che il Tribunale definisce "danno alla salute", cagionato dal mancato rispetto da parte del datore di lavoro della regola inderogabile del diritto del prestatore d'opera al riposo settimanale, il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui denuncia (particolarmente, con il terzo motivo, ma anche, in una certa misura, con il quarto) l'errore dì diritto consistito nel ritenere che l'inadempimento in questione abbia prodotto il pregiudizio di un diritto fondamentale della persona, pregiudizio risarcibile, secondo la sentenza impugnata, senza bisogno di darne dimostrazione alcuna.

4. Per la ricognizione degli orientamenti espressi dalla Corte sulla questione, è opportuno prendere le mosse dal riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato ad un supplemento di retribuzione diretto a compensare la "penosità" del lavoro svolto nel giorno di domenica (con riposo compensativo in altro giorno della settimana), all'interno di una prospettiva esclusivamente retributiva che si fonda sul rilievo che l'art. 36 Cost. commisura la retribuzione anche alla "qualità" del lavoro, da valutare con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente (Cass. 5416/1988; 1085/1989; 22 55/1999 ed altre numerose conformi). Trattandosi di retribuzione, evidentemente, nessuna prova '* del "disagio" patito in concreto deve essere fornita dal lavoratore.

5. A partire da Cass., s.u., 1607/1989, si è consolidato l'indirizzo secondo il quale, nel caso di lavoro prestato nel settimo giorno senza riposo compensativo, oltre alla retribuzione (con le relative maggiorazioni connesse alla maggiore penosità della prestazione), al lavoratore spetta anche il risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, e ciò, naturalmente, ad un titolo del tutto autonomo rispetto a quello del compenso per la maggiore "penosità" del lavoro.

La sentenza non si occupa specificamente della necessità di dimostrare in concreto l'usura psico-fisica, ancorché sembri ritenerla un effetto costante della gravosità della prestazione.

6. A seguito dell'intervento delle sezioni unite, sono numerose le sentenze che enunciano espressamente il principio che dall'inadempimento del datore di lavoro discende automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa all'usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, Cass., 12334/1997; 867/1998; 704/1999; 2455/2000).

7. E tuttavia vi sono non poche decisioni di segno opposto, sia con riguardo alla questione specifica posta dalla controversia (Cass. 2004/1996), sia in relazione a inadempimenti del datore di lavoro assunti come incidenti sulla salute dei dipendenti (Cass., 8835/1991, per il caso di un dirigente lasciato per lungo tempo

inattivo; Cass. 7905/1998, per l'ipotesi del pregiudizio professionale derivante da "dequalificazione"; Cass. 143/2000, con riguardo a molestie sessuali sul luogo di lavoro; Cass. 1307/2000, con riguardo alla lesione all'integrità fisio-psichica derivante dalla mancata fruizione di ferie), decisioni che richiedono tutte, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione di altro diritto fondamentale della persona) venga provato nella sua esistenza e nel nesso di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, giacché non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro.

8. Non esiste, quindi, per quanto riferito, uniformità degli indirizzi giurisprudenziali sulla questione e la Corte, rimeditata la questione, ritiene di dover sottoporre a revisione i propri precedenti orientamenti espressi, in buona parte, proprio in relazione a controversie con l'(omissis) di contenuto analogo, orientamenti ai quali si è attenuta la sentenza impugnata.

9. La lettura conforme alla Costituzione delle norme che disciplinano la responsabilità civile impone di interpretarle nel senso che, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, il rimedio del risarcimento del danno non possa essere negato per il fatto che il pregiudizio sofferto non sia di natura patrimoniale, e ciò in via generale e non alla stregua della circoscritta previsione dell'art. 2059 c.c.

Tale principio si è consolidato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1984, recante l'interpretazione in senso costituzionalmente orientato dell'art. 2043 c.c., norma che tutela anche e soprattutto i diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute, ed impone di risarcire il danno per il fatto stesso della lesione, indipendentemente dal verificarsi anche di pregiudizi di ordine patrimoniale, in termini di danno emergente o di lucro cessante.

10. Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha successivamente chiarito (sentenza n. 372 del 1994) che il danno biologico non è presunto, siccome identificabile col fatto illecito lesivo della salute, giacché, se è indiscutibile che la prova della lesione è, in re ipsa, anche prova dell'esistenza del danno, è pur sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

11. Nella controversia vengono in considerazione i diritti inderogabili e indisponibili attribuiti dall'art. 36 Cost. ai lavoratori subordinati.

Si tratta, però, - ed è questo l'elemento centrale che deve presiedere alla soluzione del problema - di diritti pur sempre di natura econornica, (sono compresi del Titolo III della Carta fondamentale, concernente i "Rapporti economici"), discendenti indefettibilmente dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ma tuttavia posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali (esistenza libera e dignitosa, necessità che sia garantito il recupero delle energie ed in definitiva tutelato anche il bene della salute e del benessere in senso ampio del lavoratore dipendente).

12. In particolare, il divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni consecutivi (o, per le eccezioni previste dalla legge, per un arco di tempo eccedente quello desumibile dal precetto costituzionale: si veda l'art. 5 L. 370/1934 e C. Cost. n. 105/1972), comporta la nullità di ogni patto contrario; a norma, poi, dell'art. 2126, comma secondo, cod. civ., se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (indipendentemente, quindi, dalle sanzioni - cfr. art 27 e 28 della legge del 1934 - previste per detta violazione).

Orbene, la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Co st.), e, secondo quanto precisato dagli indirizzi giurisprudenziali richiamati ai nn. 4 e 5, il lavoro prestato oltre il sesto giorno i consecutivo è più gravoso di quello scandito dalle prescritte pause settimanali, con l'effetto che deve essere corrisposta una maggiore remunerazione, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui la penosità risulti parzialmente compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi. 13. Nessun dubbio che le violazioni del contratto potrebbero anche tradursi in lesione di diritti personali, originando sia responsabilità contrattuale (si veda l'art. 2087 c.c.), sia responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. In particolare, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva potrebbe ledere la dignità, come la mancata concessione delle ferie e di riposi potrebbero pregiudicare la salute e la vita di relazione in senso più comprensivo.

Evidentemente, la pretesa al risarcimento di pregiudizi siffatti si colloca î completamente fuori dall'area della corrispettività (retribuzione in senso ampio) del contratto e, con specifico riguardo al mancato godimento del riposo settimanale, non ha ad oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro. 14. Tale danno, come osservato, può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè nel danno alla salute o danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si designa come "danno esistenziale", al fine di coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (es. impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa).

Secondo alcune opinioni, invero, la nozione di danno alla salute si presterebbe a comprendere anche i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, ma proprio il discorso in ordine alla prova dell'esistenza del danno induce a distinguere nettamente la lesione dell'integrità fisica o psichica (cioè, la presenza di una patologia oggettiva, che si accerta secondo precisi parametri medico-legali), dal pregiudizio esistenziale, che, senza ridursi al mero patema di animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo.

Ciò non vale ad escludere il cd. "danno esistenziale" dall'ambito dei diritti inviolabili, poiché non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell'art. 32, ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione costituzionale ai sensi degli art. 2 e 29.

15. Pertanto, tanto i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale, sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla scorta una lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile (cfr. Cass. 7713/2000, in tema di pregiudizi di ordine non patrimoniale subiti dal figlio naturale per il fatto della mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte del genitore).

In conclusione, secondo i risultati già acquisiti in tema di danno alla salute, poiché la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni, il rango della posizione soggettiva inviolabile - con esclusione, quindi, dei meri disagi che trovano origine nella personale sensibilità del soggetto - impone di ritenere inoperanti i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti dall'art. 2059 c.c.

16. Orbene, l'art. 36 Cost., come si è già avvertito, non tutela diritti fondamentali della persona, ma diritti economici derivanti dal contratto di lavoro, ancorché le disposizioni (in tema di retribuzione sufficiente, come di ferie e di riposo settimanale) abbiano lo scopo di garantire il benessere in senso ampio dei lavoratori dipendenti.

Il comportamento antigiuridico del datore di lavoro, in quanto tenuto in violazione dei precetti dell'art. 36 Cost. (ma non solo), non vi è dubbio che possa ledere non solo i diritti economici ma anche diritti fondamentali.

Ma proprio per questo il pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve essere da colui che lo invoca allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle presunzioni, allorché non si versi nell'ambito del pregiudizio della salute in senso stretto, in relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è oggettivamente accertabile), nei suoi caratteri naturalistici (incidenza su di una concreta attività, pur non reddituale, e non mero patema d'animo interiore) e nel nesso di causalità dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost.

Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il cd. danno evento (cioè il pregiudizio del diritto fondamentale), si colloca la valutazione del cd. danno-conseguenza, cioè dell'entità del sacrificio sofferto, ai fini di una liquidazione naturaliter equitativa.

17. Sotto il profilo della prova della lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, inoltre, può assumere adeguata rilevanza il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo, consenso che, esattamente ritenuto irrilevante dalla giurisprudenza della Corte per ridurre l'ambito dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro - stante l'indisponibilità del diritto al riposo - può nondimeno offrire elementi indiziari per la verifica della sussistenza in concreto della lesione (anche) di un diritto di natura non patrimoniale.

18. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata è affetta da errore di diritto nella parte in cui ha affermato che il risarcimento - che ha liquidato equitativamente - del danno da usura spetta automaticamente al lavoratore in conseguenza della violazione del diritto al riposo settimanale, senza che occorra neppure allegare il pregiudizio concreto subito in conseguenza del lavoro prestato nel giorno di riposo. In altri termini, ha giudicato nel presupposto erroneo che la violazione di un diritto costituzionalmente garantito, ancorché di natura patrimoniale, comporti in ogni caso lesione anche di un diritto della persona, cioè di un diritto suscettibile di essere sanzionato con il rimedio della responsabilità civile a prescindere da pregiudizi di ordine patrimoniale.

L'accoglimento del ricorso sotto il -suddetto profilo comporta l'assorbimento dell'esame delle altre censure e, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con la decisione di merito del rigetto della domanda, in quanto - come con evidenza si desume dai contenuti della sentenza impugnata e del controricorso, che sviluppano esclusivamente la tesi della lesione in re ipsa del diritto fondamentale della persona - non vi sono da compiere ulteriori accertamenti di fatto.

19. Sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese dei gradi dì merito e del giudizio di cassazione. Nulla da provvedere nei riguardi della Regione Puglia, non costituita.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti dell'(omissis); compensa interamente fra le parti costituite le spese dei giudizi di merito e di cassazione; nulla da provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei riguardi della Regione Puglia.