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A.I.D.A.P.
Associazione Italiana sul Danno alla Persona
e
I.P.S.E.G.
Proposta di legge
Aprile 2003
Premessa
L’AIDAP (www.dannoallapersona.it) e l’IPSEG (www.ipseg.it) ritengono di sicuro interesse la presente proposta di legge, in quanto, al di là dei suoi contenuti tecnici e dell’attenzione riposta nella sua redazione, essa risulta pienamente in linea con la valorizzazione della tutela risarcitoria della persona, sostenuta in questi anni da molti studiosi della materia. Infatti, la proposta in questione risponde alle molteplici esigenze che in più occasioni sono state indicate come cardini del sistema risarcitorio: l’esigenza di un intervento organico e razionale per il risarcimento del danno alla persona, senza discriminazioni a seconda del tipo di incidenti o lesioni; la necessità di una tutela piena delle vittime di ingiustizie e, in primo luogo, delle vittime di lesioni personali; l’opportunità di individuare regole certe ed uniformi per tutti i cittadini, lasciando tuttavia ai giudici la possibilità di “personalizzare” i risarcimenti a seconda dei singoli casi concreti; la necessità di vedere recepiti gli ordinamenti giurisprudenziali, frutto di un’esperienza ormai trentennale e largamente condivisi anche dalla dottrina, anche al fine di favorire una veloce applicazione della legge, senza contrasti tra corti ed indesiderato aumento del contenzioso. La proposta di legge rispecchia inoltre le istanze che sono portate avanti dagli avvocati che sono attualmente impegnati nell’Associazione Europea degli Avvocati Esperti in Danno alla Persona (Pan- European Association of Personal Injury Lawyers), rappresentando così una risposta del mondo professionale forense al tentativo delle assicurazioni di sottrarre agli avvocati ed ai magistrati, tramite la standardizzazione del danno, la possibilità di prestare piena tutela alle vittime. Questa proposta di legge non rappresenta, infatti, solo una giusta battaglia per le vittime, ma anche per tutti quegli avvocati che ogni giorno sostengono, con il loro lavoro a difesa dei danneggiati, il principio del risarcimento integrale del danno, sancito già da tempo anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Risoluzione n. 7-75) e largamente condiviso, sia pure con notevoli differenze, nei vari sistemi risarcitori europei.
Art.1
1. L’art. 1223 del codice civile è così modificato:
«Art. 1223. Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo comprende i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali subiti dal creditore in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
2. L’art. 2043 del codice civile è così modificato:
«Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali».
3. Dopo l’art. 1223 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 1223-bis – Danno biologico. Il danno biologico è il pregiudizio, di natura non patrimoniale, derivante dalla violazione dell’integrità fisica o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di valutazione medica.
Il danno biologico prescinde dall’incidenza sulla capacità del danneggiato di produrre reddito».
«Art.1223 ter. Criteri per la liquidazione del danno biologico. Nella valutazione del danno biologico il giudice tiene conto sia della violazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata e sia delle alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato.
Per la liquidazione del danno biologico occorre fare riferimento ai valori monetari di base riportati nella Tabella Indicativa Nazionale, i quali sono suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della imprescindibile personalizzazione del danno»
«Art. 1223 quater. Diritti degli eredi del danneggiato. Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi il danno biologico ed il danno morale, si trasmette agli eredi.
Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza del fatto lesivo, agli eredi spetta altresì il risarcimento del danno da perdita della vita.
Al fine della valutazione dei danni previsti dal presente articolo, il giudice è tenuto a considerare in via equitativa l’età e le aspettative di vita della vittima, la durata ed entità delle sofferenze intercorse tra l'evento lesivo ed il decesso».
«Art. 1223 quinquies. Danni personali dei prossimi congiunti. Nel caso in cui il danneggiato deceda in conseguenza dell’evento dannoso, oppure subisca, anche solo temporaneamente, gravi alterazioni anatomiche o psichiche, la perdita dell'uso di organi o la perdita di funzioni essenziali per la vita quotidiana, oppure grave pericolo di vita, i prossimi congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il diritto al risarcimento, di cui al primo comma, riguarda anche l’ipotesi della perdita del concepito.
Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono:
a) il coniuge non separato;
b) i genitori;
c) i figli, anche adottivi;
d) i figli già concepiti, nati successivamente all’evento dannoso;
e) i parenti entro il secondo grado conviventi.
E' equiparata ai prossimi congiunti, di cui al precedente comma, la persona unita al danneggiato da un intenso, stabile e duraturo rapporto affettivo».
«Art. 1223 sexies. Lesioni ante-natali. Il diritto della persona al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali si estende anche alle lesioni subite prima della sua nascita».
«Art. 2059. Circostanze aggravanti la misura del risarcimento. Nei casi di dolo o di colpa grave o di condotta, in astratto o in concreto, integrante una fattispecie di reato [art. 185 c.p.] e fatti i salvi gli altri casi previsti dalla legge [art. 196 c.p.c.], il giudice, su istanza del danneggiato, può condannare l’autore della condotta lesiva o il responsabile civile al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle liquidazioni operate per i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ai fini della liquidazione di cui al comma precedente, il giudice tiene conto in via equitativa delle seguenti circostanze:
a) natura del diritto leso;
b) natura ed entità del danno cagionato;
c) natura ed entità del vantaggio conseguito dal danneggiante o dal responsabile civile;
d) rilevanza sociale o economica dell’attività esercitata dal danneggiante o dal responsabile civile;
e) grado di prevedibilità del danno e possibilità di adottare misure idonee ad evitare il danno;
f) precedenti condanne dell’autore del danno o del responsabile civile per fatti analoghi.
In ogni caso la liquidazione del danno, di cui al presente articolo, dovrà tenere conto della capacità di produrre reddito del danneggiante persona fisica e per le persone giuridiche non potrà superare il 3% del loro fatturato complessivo».
5. L’art. 2056 del codice civile , comma 1 è così modificato:
«Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1223 bis, 1223 ter, 1223 quater, 1223 quinqies, 1223 sexies, 1226, 1227 e 2059».
6. I commi 2,3,4,5,6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 sono abrogati.
1. I valori di riferimento di base per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente di cui all'articolo 1223- ter del codice civile, sono riportati nella Tabella Indicativa Nazionale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Il danno biologico da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore di riferimento di base è di € 52,00 al giorno.
3. Per il risarcimento del danno morale soggettivo derivante da violazione dell’integrità fisica e psichica opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra un mezzo ed un quarto, tra lo stesso ed il danno biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico.
4. l valore di riferimento indicativo per la liquidazione del danno da perdita della vita subita dalla vittima primaria, di cui all’art. 1223- quater, 4 comma, è individuato in € 100.000,00, suscettibile di modificazioni in considerazione dell’età e delle aspettative di vita della vittima.
5. I valori di riferimento di base per la liquidazione dei danni non patrimoniali di un congiunto di cui all’art. 1223 – quinquies del codice civile sono indicati nella Tabella Indicativa Nazionale di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
Art. 3
1. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiorna, con proprio decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni biologici e non patrimoniali riportati nelle tabelle indicative nazionali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 2, sulla base della media del tasso di inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento delle medesime tabelle, tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e di danno morale.
2. L'aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.
Art. 4
Tabella indicativa per la valutazione medico legale del danno biologico
1. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, il Governo, con apposito regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone una Tabella Indicativa Nazionale medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 100 punti.
2. La Tabella, di cui al comma precedente, individua i diversi tipi di menomazioni psicofisiche con le rispettive percentuali di invalidità, anche espresse in fasce.
3. In attesa dell’approvazione della Tabella di cui al primo comma, si applica , in via indicativa la Tabella delle menomazioni di cui al comma 2 lettera a e comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
4. E’ abrogato il comma 4 dell’art. 23 della legge 12 dicembre 2002 n. 273.
5. La tabella, di cui al presente comma, sostituirà quella di cui al comma 2 lettera a e comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
Art. 5
1. Dopo l’art. 2935 del codice civile viene inserito il seguente articolo.
«Art. 2935 bis. Decorrenza della prescrizione del diritto di risarcimento del danno alla persona. Nel caso di violazione dell’integrità psicofisica, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato o i suoi eredi o i prossimi congiunti sono venuti a conoscenza dell’entità delle lesioni subite, della causa del danno e dell’identità del danneggiante, oppure dal giorno in cui questi dati risultano conoscibili secondo l’ordinaria diligenza.
Ai fini del precedente comma sono ritenuti conoscibili dal danneggiato o dai suoi eredi o dai prossimi congiunti anche i fatti per la cui conoscenza è necessario l’ausilio di consulenti tecnici, fatta salva l’ipotesi in cui il danneggiato, gli eredi od i prossimi congiunti si siano diligentemente attivati per il conseguimento di detta conoscenza.
Se il danneggiato, al momento dell’evento dannoso, è un minore non emancipato o se si ricade nell’ipotesi di lesioni ante-natali, la prescrizione decorre dal compimento della maggiore età, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma prima.
Se il danneggiato, al momento dell’evento dannoso, si trova in uno stato di infermità mentale oppure, anche per cause indipendenti, viene successivamente a trovarsi in tale condizione, la prescrizione è sospesa fino alla cessazione di detto stato, ma l’azione per il risarcimento dei danni è comunque prescritta in dieci anni dall’evento dannoso o dal verificarsi dello stato di infermità, qualora, con riferimento al rappresentante legale diverso dal responsabile del danno, ricorrano i presupposti di cui al comma primo.
Il giudice, ad istanza di parte, può rimettere in termini il danneggiato o i suoi eredi o i prossimi congiunti, qualora il responsabile del danno, con dolo o con colpa, abbia ritardato od impedito la conoscenza dell’entità delle lesioni, della causa del danno o delle condotte effettivamente tenute o della sua identità, ovvero qualora delle obiettive difficoltà, anche di natura economica, abbiano impedito al danneggiato l’individuazione tempestiva del responsabile.
L’instaurazione delle trattative stragiudiziali da parte del danneggiato anche con il terzo indicato dal danneggiante o dal responsabile civile sospende il decorso della prescrizione fino alla loro conclusione».
2. Al primo comma dell’articolo 2947 del codice civile, dopo l’inciso “ in cui il fatto si è verificato” è aggiunto l’inciso “ salvo quando stabilito all’articolo 2935 ed all’articolo 2935 bis”.
3. Alla fine dell’art. 2942, n. 1, del codice civile è aggiunto l’inciso “fatto salvo quanto disposto all’art. 2935 bis”.
Art.6
La presente legge non si applica alle controversie instaurate anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Allegati
Tabella Indicativa Nazionale per la quantificazione
del danno biologico da invalidità permanente
(tabella del Tribunale di Milano gennaio 2002)
Allegato 2
Tabella Indicativa Nazionale per la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti in caso di morte del danneggiato
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SUPERSTITE |
VALORI DI RIFERIMENTO IN € | |
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Al coniuge |
90.000,00 | |
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Al figlio minorenne |
110.000,00 | |
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Al figlio maggiorenne convivente |
60.000,00 | |
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Al figlio maggiorenne non convivente |
30.000,00 | |
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Al genitore |
90.000,00 | |
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Al fratello convivente |
40.000,00 | |
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Al fratello non convivente |
20.000,00 | |
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Alle persone equiparate ai prossimi congiunti |
10.000,00 | |
Relazione illustrativa
La proposta elaborata dall’Associazione Italiana sul Danno alla Persona (AIDAP) e dall’Istituto Piemontese di Studi Economici e Giuridici (IPSEG) mira all’introduzione di una riforma organica del danno alla persona e, più in generale, dei danni non patrimoniali, la quale sia rispettosa dei diritti delle vittime ed al contempo contribuisca a fare chiarezza, eliminando una serie di fattori che al momento creano non poche disparità da corte a corte.
In particolare, la nuova proposta assume posizione critica rispetto all’impostazione settoriale degli interventi della precedente legislatura (art. 5, legge 5 marzo 2001, n. 57; art. 13, decreto legislativo, 23 febbraio 2000, n. 38) e di quella attuale (art. 23, legge 12 dicembre 2002, n. 273), e cerca quindi di porre un rimedio alle difficoltà che gli stessi stanno creando agli operatori del settore, soprattutto sul versante della razionalità del sistema risarcitorio, che non può tollerare che il danno alla persona venga valutato a livello medico legale e quindi risarcito in modo diverso a seconda del tipo di incidente occorso alla vittima: la tutela risarcitoria della persona non può cioè in alcun modo venire frantumata in diversi interventi settoriali atteso che i valori della persona non mutano a seconda del tipo di evento dannoso; ciò, in primis, in conformità con l’art. 3 della Costituzione. Per queste ragioni si contempla al 5 comma dell’art. 1 del presente progetto l’abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (così come modificato dall’art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), che si limita a disciplinare il risarcimento delle c.d. «lesioni di lieve entità» derivanti da incidenti stradali, introducendo così elementi di disparità tra vittime. Si rileva del resto che questi provvedimenti sono stati recentemente rimessi al vaglio della Corte costituzionale da parte del Giudice di Pace di Roma, il quale ha osservato, tra l’altro, come non si possa prescindere da un trattamento unitario del danno alla persona.
Si osservi poi che il presente progetto ritiene opportuno recepire, per quanto riguarda il risarcimento del danno, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in tema di danno alla persona, che sono il frutto di un’evoluzione trentennale e di un costante confronto con i principi generali che governano il nostro ordinamento, a partire dalle norme fondamentali contenute nella Costituzione. E’ infatti necessario che la disciplina organica sul danno alla persona non si ponga in contrasto con i principi ormai consolidati nella nostra giurisprudenza, essendo evidente che una diversa soluzione ostacolerebbe il raggiungimento dello scopo di contribuire alla certezza del diritto, aprendo nuovi contrasti interpretativi nelle nostre corti. In altri termini, fatte salve le novità che si verranno a delineare e che prendono le mosse dall’esperienza di altri sistemi risarcitori europei, non si desidera introdurre principi diversi da quelli accolti dalla giurisprudenza, perché ciò comporterebbe, in attesa di pronunciamenti delle corti superiori e della Consulta, disorientare gli operatori, con un incremento della litigiosità in questo settore, anche in sede stragiudiziale. Si osservi del resto che il principio della restituito in integrum e l’esigenza di garantire una certa flessibilità nella liquidazione del danno alla persona sono concetti accolti negli altri ordinamenti europei ed anche nella Risoluzione 7-75 del Consiglio d’Europa. Flessibilità non significa tuttavia lasciare irrisolte le istanze di certezza che in questi anni sono state più volte riproposte. Infatti, il presente progetto fornisce parametri uniformi di riferimento sia per la quantificazione dei diversi tipi di danno e sia per la valutazione medico legale del danno biologico, nel pieno rispetto delle linee guida fissate dalla lettura costituzionale delle norme sul risarcimento del danno alla persona.
Rispetto ad altri progetti in materia, la presente proposta si caratterizza inoltre per l’introduzione di una disciplina ad hoc per l’individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla persona: ciò per adeguare la legge alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza ed ormai consolidate, peraltro in linea con altri ordinamenti europei.
Ciò premesso, si esamineranno ora in dettaglio gli aspetti più peculiari della proposta in esame.
1) Collocazione nel Codice civile della nuova disciplina dei danni non patrimoniali
La presente proposta mira a superare definitivamente lo schema delineato a suo tempo dal legislatore del ’42: in particolare, si intende archiviare la dicotomia tra art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c., che, malgrado l’evoluzione giurisprudenziale e, da ultimo, il successo del danno esistenziale, continua a caratterizzare il nostro sistema risarcitorio.
A questo riguardo va osservato che diverse possono essere le soluzioni sul piano sistematico nell’introdurre una nuova disciplina sul risarcimento dei danni non patrimoniali. In particolare, si può o ricondurre la nuova disciplina sui danni non patrimoniali entro una nuova formulazione degli articoli 2043 c.c. e 2059 c.c., oppure collocare le nuove norme entro gli articoli 1223 e ss. c.c. In questa proposta si opta per la seconda soluzione: ciò per superare definitivamente – come già avvenuto in buona sostanza in giurisprudenza – la distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.
A differenza del Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Fassone, Maconi, Ayala, Brutti, Calvi, Maritati (AS n. 981/2001) e del Progetto di legge d’iniziativa dell’Onorevole Martinat (AC 680/2001; si segnala, peraltro, che questo progetto ebbe ad ispirarsi ad una predente proposta elaborata dall’IPSEG), la presente proposta colloca la nuova disciplina in tema di danni non patrimoniali di seguito all’art. 1223 c.c. Questa via sembra decisamente più corretta sotto il profilo sistematico. La prima sostanziale differenza tra la presente proposta e gli altri progetti si gioca quindi sul piano sistematico. L'unica differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo da parte dell'articolo 2056 del codice civile all'articolo 1225 del medesimo codice (prevedibilità del danno).
2) Danni non patrimoniali
La formulazione dell’art. 2059 c.c. viene definitivamente soppiantata in favore di un sistema risarcitorio unico per i danni non patrimoniali. Si chiude dunque definitivamente il lungo dibattito che tale norma ha suscitato sin dalla sua introduzione e si accolgono al contempo gli auspici della dottrina e della giurisprudenza, che più volte hanno manifestato la necessità di superare in toto la norma in questione (del resto presente solo in Italia).
Si noti che si è deciso di fare riferimento ai “danni non patrimoniali” e non già al solo “danno morale”. Questa scelta è stata operata sulla base dell’opportunità di non circoscrivere l’ambito del nuovo articolo 1223 c.c. alle sole sofferenze e perturbamenti dell’animo. In altri termini, anche a fronte del recente successo conseguito dal danno esistenziale, si è voluto comprendere nella nuova norma tutti i pregiudizi non patrimoniali, inclusi il danno esistenziale, il danno morale e il danno biologico, che hanno senza dubbio natura non patrimoniale e che possono incidere su posizioni tutelate dal nostro ordinamento. Questo è anche il motivo per cui si è preferito fare riferimento ai “danni non patrimoniali” e non già al “danno non patrimoniale”.
3) Danno biologico
Per quanto riguarda il danno biologico, tale categoria viene inserita all'articolo 1223-bis del codice civile, con una definizione, che si richiama parzialmente a quella di cui all’art. 13, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Questo danno è definito come il pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica e/o psichica, temporanea e/o permanente, suscettibile di valutazione medica. Pertanto, la prova e valutazione del danno biologico comporta essenzialmente il ricorso ai criteri della medicina legale. Si noti tuttavia che, nella definizione, si è fatto riferimento alla possibilità di apprezzare il danno biologico da un punto di vista “medico” e non già “medico legale”: ciò in quanto circoscrivere la definizione del danno alla sola valutazione medico legale implicherebbe spostare le condizioni della sua prova a considerazioni che riguardano invece l’entità del pregiudizio.
La liquidazione del danno biologico non potrà in alcun modo essere limitata ad un'applicazione automatica della percentuale della menomazione per il valore del punto indicato nella tabella indicativa nazionale: al contrario, le conseguenze negative della lesione fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività culturali, attività sociali, eccetera), quando provate con tutti gli strumenti probatori del caso (anche presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del danno, senza restrizioni all'intervento equitativo del giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente proposta di legge all'aspetto dinamico del danno biologico trova riscontro nell'articolo 1223-ter del codice civile, laddove si precisa che i valori uniformi di base sono "sempre" suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno.
In conclusione non si condividono le impostazioni restrittive del potere discrezionale dei giudici che si possono cogliere all’art. 23, comma 4, della legge 12 dicembre 2002 n. 273: del resto, i magistrati hanno dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un certo autocontrollo, senza giungere a liquidazioni manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.
4) Tabella Indicativa Nazionale per la liquidazione del danno biologico
L'assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona costituisce una delle questioni principali che si pongono in questo settore. La presente proposta di legge, che condivide pienamente la necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi di base per l'intero territorio nazionale, non rinvia la redazione della tabella indicativa nazionale ad una fase successiva, ma ha il pregio di risolvere sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli operatori del settore che non dovranno attendere fasi ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento. Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in merito al quantum dei risarcimenti, che senz'altro costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella, che è stata scelta come modello (articolo 2, comma 1), è quella del Tribunale di Milano, aggiornata nel 2002, non già in quanto migliore di altre, ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale (richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque alla stessa molti tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti, Biella, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza, Teramo, Trapani, Udine e Varese). La tabella del tribunale milanese è stata inoltre preferita alla tabella indicativa nazionale elaborata a suo tempo dal gruppo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sul danno alla salute, in quanto da un lato comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100 per cento e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per tutti i tipi di invalidità, dall'altro lato in quanto da un confronto tra le due tabelle è emerso che la tabella indicativa nazionale elaborata dal CNR comporterebbe per molti fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto, con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo mutamento in peius del sistema risarcitorio a sfavore delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la riforma sul danno alla persona. Peraltro la tabella elaborata dal gruppo del CNR si regge su un numero esiguo di sentenze di merito (circa 700), selezionate sulla base di criteri arbitrari e non scientifici. Si noti del resto che le corti, chiamate ad esprimersi, nella scorsa legislatura, sulla costituzionalità del decreto legge n. 70/2000, ha indicato come modello da seguire la Tabella del Tribunale di Milano (Tribunale di Genova, Giudice di Pace di Roma). Per il danno biologico da invalidità temporanea (articolo 2, comma 2) si è scelto di indicare solo il valore minimo indicativo per la invalidità temporanea, individuato, sulla base dei vari orientamenti giurisprudenziali, in lire 100.000.
5) Baréme indicativo medico legale
Il presente progetto affronta anche la questione, essenziale ai fini del raggiungimento di un trattamento uniforme di tutte le vittime, dell’accertamento e della valutazione medico legale del danno biologico. Non si ritiene infatti sufficiente la predisposizione della Tabella Indicativa Nazionale per raggiungere lo scopo prefisso di valori uniformi di base validi per tutte le corti. A questo proposito si ricorda che è ben noto che la disparità di trattamento discende altresì dall’applicazione di diversi barème medico legali. Anzi, in molti casi allo stato attuale è proprio l’applicazione di diversi criteri di valutazione medico legale a determinare le differenze tra risarcimenti da foro a foro. Il richiamo alla tabella delle menomazioni prevista nell’ambito della riforma del sistema indennizzatorio INAIL è tesa a rendere sin da subito applicabile e operativa la nuova disciplina sul danno alla persona, ma non si dubita che sarà necessario addivenire ad una revisione della stessa, che tenga meglio conto delle indicazioni provenienti dalla dottrina medico legale. Si ritiene inoltre che il baréme medico legale redigendo debba, rispetto alla tabella INAIL, meglio descrivere i riflessi sulla vita della vittima che possono discendere, in astratto, dai diversi tipi di menomazione dell’integrità psicofisica: ciò al fine di permettere un confronto tra i valori tabellari e quelli attribuiti nel caso concreto, rendendo dunque più comprensibile il ragionamento posto alla base dell’operato dei consulenti tecnici che intervengono nel processo.
La nuova redigenda tabella medico legale dovrà necessariamente trovare applicazione anche in sede INAIL, non potendo il danno biologico tollerare disparità di trattamento (cfr. comma 5, art. 4 della presente proposta).
6) Liquidazione del danno morale da violazione dell’integrità psicofisica
All'articolo 2, comma 3 della presente proposta di legge, si prevedono dei criteri particolari per la liquidazione del danno morale, quando esso sia collegato ad una violazione dell'integrità fisica e/o psichica. Per facilitare anche il raggiungimento di accordi transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione tra danno biologico ed il danno morale nella misura tra un quarto e un mezzo: tale correlazione è stata tuttavia posta solo come mera presunzione, "superabile" dal giudice senza limitazioni, avendo riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione del danno morale più elevata della misura del 50 per cento del danno biologico, con la conseguente possibilità di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto, la stessa esperienza medico legale dimostra come sia arbitrario legare in modo inscindibile danno morale e danno biologico. La presente proposta di legge intende dunque anche per il danno morale affermare come principio guida la necessità di procedere alla personalizzazione del risarcimento.
Si rileva che il danno morale è risarcibile sia in relazione alla invalidità temporanea sia in relazione all'invalidità temporanea.
7) Questione delle «micropermanenti»
In relazione alle invalidità micropermanenti la presente proposta di legge non prevede alcun tipo di abbattimento da applicare in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il problema della valutazione delle invalidità micropermanenti sia soltanto di ordine medico legale: una volta effettuata la valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si vede per quali motivi vi debba essere per queste un trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente penalizzante.
8) Danni non patrimoniali trasmissibili agli eredi: il risarcimento iure successionis del danno da perdita della vita
La scelta operata nella presente proposta di legge è di chiarire che, nel caso di morte del danneggiato, il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita subito dal danneggiato si trasmette agli eredi. L'impostazione qui seguita è stata quindi quella di attribuire al bene vita, senza dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria, che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di compromissione dell'integrità psicofisica. Riconoscere tutela risarcitoria al bene vita è l'unica via coerente con il nostro sistema che collega il risarcimento dei danni alla lesione di beni costituzionalmente garantiti. La stessa Corte di Cassazione ha recentemente auspicato de iure condendo l’accoglimento di questa soluzione da parte del legislatore.
Per quanto riguarda il quantum di detta voce di danno, al fine di garantire il raggiungimento di soluzioni transattive e di evitare eccessivi aggravi per le compagnie assicuratrici, si è voluto indicare un valore di riferimento per il risarcimento del danno da perdita della vita in € 100.000,00, somma che risulta peraltro inferiore a quanto liquidato dalle corti che hanno riconosciuto tale voce di danno. Detta somma potrà essere soggetta a decrementi od incrementi in via equitativa in considerazione dell’età della vittima e delle sue aspettative di vita e quindi del suo stato di salute precedente all’evento dannoso che ha determinato la morte.
9) Sui danni non patrimoniali dei prossimi congiunti
Sui danni riflessi la presente proposta di legge si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale più recente e ormai largamente condiviso. Si ammette quindi la risarcibilità sia dei danni riflessi da uccisione e sia quelli nelle ipotesi di lesioni del congiunto, ancorché per quest’ultima fattispecie vengono individuate delle condizioni al fine di selezionare le pretese risarcitorie. Ai prossimi congiunti viene equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto nella presente proposta di legge, di non disciplinare, neppure a livello presuntivo, la convivenza more uxorio, essendo la questione inerente tale figura ancora aperta e richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta di fondo ha portato a spostare così l'oggetto della protezione dal mero legame formale a quello sostanziale dell'intensità e della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già concepito al momento dell'evento lesivo, ma nato successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con l'importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendo questa la soluzione da ultimo sposata anche dalla Suprema corte.
In relazione alla liquidazione di questi danni, come si è sopra già posto in luce, vengono indicati, per garantire sin da subito l'operatività della riforma, i valori di riferimento di base per il risarcimento (articolo 2, comma 5). I parametri monetari di riferimento, individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie tabelle attualmente in uso, sono suddivisi, come già le tabelle prese in considerazione, sulla base del tipo del grado di parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice potrà superare tali "graduatorie degli affetti", fondate su criteri prettamente presuntivi, giungendo dunque a superare, ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita del genitore.
Non sono individuate somme di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso a caso: del resto, la via di una standardizzazione del danno in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare tale risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è meglio lasciare alla discrezionalità ed al libero apprezzamento dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto rilievo alla protezione della famiglia.
10) Circostanze aggravanti la misura del risarcimento
Il progetto prevede una novità decisamente importante: l’introduzione della possibilità per il magistrato di attribuire il giusto rilievo alla condotta particolarmente riprovevole tenuta dal danneggiante. Siffatta possibilità viene collocata al posto dell’attuale formulazione del 2059 c.c. (e dunque nell’ambito dei soli fatti illeciti, ben potendo tuttavia coesistere con fattispecie di responsabilità contrattuale laddove operi il cumulo di responsabilità). L’obiettivo di questa disposizione non è tanto quello di sanzionare il danneggiante o il responsabile civile, ma di segnalare ai consociati, tramite la responsabilità civile, fatti di particolare gravità: ciò allo scopo di disincentivare determinate condotte e favorire una più pregnante politica di investimenti nella prevenzione dei danni, soprattutto con riguardo a norme che riguardano l’adozione di misure di sicurezza da parte di soggetti tenuti ad investire a livello di prevenzione dei danni ed a contatto con categorie di soggetti deboli (ad esempio, l’art. 2087 c.c. concernente la tutela della salute dei lavoratori, oppure l’art. 2050 c.c. che si applica a chi svolge attività pericolose). Si rileva peraltro che la finalità preventiva o sanzionatoria della responsabilità civile non costituisce una novità nel nostro sistema e dunque questo progetto non stravolge l’impianto attuale della responsabilità civile. Questo progetto contribuisce più semplicemente a fare maggiore chiarezza, separando nettamente i danni compensativi da quelli che mirano a realizzare altri scopi. Del resto questa è l’impostazione seguita anche in altri Stati membri dell’Unione Europea, tra cui in primo luogo l’Inghilterra.
L’operatività della norma in questione è circoscritta tuttavia sotto due profili al fine di evitare un eccessivo ed incontrollato utilizzo di tale figura di danno: sul piano dell’elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa grave o condotta, in astratto o i concreto, configurante fattispecie di reato) e sotto il profilo della liquidazione, affidata a criteri di valutazione ben precisi e limitati nel quantum a standard rigorosi che individuano la misura massima di quantificazione.
Si aggiunga che si è volutamente inteso qualificare siffatta possibilità facendo ricorso all’espressione “circostanze aggravanti” e non già ad una precisa ed autonoma categoria di danno (ad esempio, il danno punitivo o aggravato o esemplare): per questa via si è voluto infatti lasciare al giudice la decisione se liquidare autonomamente tale ulteriore risarcimento (ad esempio, etichettandola come “danno aggravato” o “danno esemplare” o “danno punitivo”) oppure sommarla ad altre voci di danno.
11) Prescrizione dell’azione risarcitoria nel campo dei danni alla persona
Nell’ambito di una riforma organica del danno alla persona si è ritenuto altresì opportuno contemplare alcune modifiche al Codice civile in relazione alla decorrenza della prescrizione: ciò al fine di adeguare il testo normativo, ormai datato e superato, all’orientamento consolidato della giurisprudenza, che non solo ha spostato, a partire dagli anni settanta, l’individuazione del dies a quo dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso al momento in cui l’evento lesivo della salute si è rivelato in tutte le sue componenti e cioè da quanto il danno si è esteriorizzato diventando quindi conoscibile, ma in tempi recenti ha aggiunto il requisito della conoscibilità della causa e dell’identità del responsabile del danno. Questa soluzione risulta del resto in linea con altri sistemi giuridici europei, tra cui si può richiamare ad esempio la disciplina inglese contenuta nel Limitation Act 1980.
In particolare, sul versante dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, la conoscenza/conoscibilità del diritto ad esperire un’azione risarcitoria è stata riferita nel nuovo articolo a tre distinti dati: 1) l’entità del danno, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima è nella possibilità di conoscere ed apprezzare nella loro interezza le conseguenze permanenti del fatto lesivo sulle sue attività future; non è dunque sufficiente che si manifesti un’alterazione della salute affinché sia soddisfatto il requisito della conoscibilità, ma è richiesto che le principali conseguenze lesive di carattere permanente si siano stabilizzate; 2) la causa che ha cagionato la modificazione in peius dell’integrità psicofisica della vittima: è quindi richiesto che il danneggiato sia in grado di ricondurre il danno subito al fatto che lo ha cagionato e cioè la vittima deve trovarsi nelle condizioni di rapportare, sul piano della causalità materiale, il suo danno al fatto lesivo che lo ha originato; 3) l’identità dell’autore del danno. Successivi aggravamenti del danno, non prevedibili al momento della stabilizzazione e che non rientrano nel normale sviluppo peggiorativo del danno conoscibile, configurano una entità nuova ed autonoma di danno, il cui diritto al risarcimento soggiace agli stessi criteri tracciati nel nuovo articolo. Si osservi poi che la prescrizione decorre da quanto la vittima sia nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi in questione.
Si è inoltre aggiunta, sulla scorta del modello inglese, la possibilità per il magistrato di rimettere nei termini l’azione sulla scorta di considerazioni relative ad eventuali comportamenti che il danneggiante o il responsabile civile abbiano tenuto nei confronti del danneggiato e che abbiano avuto come effetto di impedire alla vittima di giungere ad una tempestiva conoscenza dei suoi diritti. E’ sembrato altresì opportuno precisare come il giudice, nell’esercizio di tale potere discrezionale, debba pure tenere in considerazione le eventuali difficoltà oggettive della vittima nell’individuazione del soggetto legittimato passivo. Si tratta di una disposizione piuttosto innovativa, ma che può permettere al giudicante di apprestare concreta tutela per quelle vittime cui non è possibile imputare il ritardo nella proposizione dell’azione risarcitoria.
Si osservi poi che la norma in esame inserisce specifiche previsioni a protezione di determinati “soggetti deboli”, minori ed infermi di mente. Anche queste previsioni costituiscono una significativa novità rispetto all’attuale sistema prescrizionale: la vittima, infatti, non dipende più dalle eventuali scelte operate dai suoi rappresentanti legali oppure dalla nomina di un tutore ad hoc. Del resto, in più occasioni è emerso come la presenza formale di un legale rappresentante non sia sempre garanzia di esercizio in concreto della cura degli interessi del minore.
Infine, la norma proposta suggerisce l’introduzione di una previsione legale di sospensione della prescrizione in presenza di trattative stragiudiziali per il risarcimento: ciò dovrebbe contribuire a risolvere le annose dispute in materia, con indubbi benefici di tipo pratico.