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Cass., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15704 - Pres. Giuliano - Rel. Amatucci - P.M. Maccarone (diff.) - Rutigliano ed altro c. Comune di Triggiano

Responsabilità civile - Causalità (nesso di) - Comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato - Causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso - Interruzione del nesso causale - Configurabilità.

(c.c. artt. 2043, 1227; c.p. artt. 40, 41)

In materia di responsabilità civile, per il disposto degli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche all'illecito civile, il comportamento successivo del danneggiato esclude la responsabilità del danneggiante solamente ove costituisca causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso, elidendo ogni rapporto causale con il fatto precedente che rimane così degradato al rango di mera occasione dell'evento.

Svolgimento del processo

Con la sentenza del 31 agosto 1998 il tribunale di Bari rigettò le domande di N. e N.R. nei confronti del comune di Triggiano, quale proprietario di una strada urbana, volte al risarcimento dei danni loro derivati dalla caduta (verificatasi alle 20,45 del 27 giugno 1994) del ciclomotore Piaggio "Zip", di proprietà del primo e condotto dal secondo, la cui ruota era finita in una buca, costituita da un chiusino infossato dell'acquedotto, di diametro inferiore ai venti centimetri e profonda meno di dieci. Il tribunale ritenne che la stessa esistenza della buca non fosse stata adeguatamente provata e che, comunque, l'infossamento non costituisse un'insidia.

La Corte d'appello di Bari, decidendo con sentenza n. 21/2002 sul gravame degli attori cui aveva resistito il comune, lo ha respinto sul sostanziale rilievo che la buca senz'altro esisteva ma che la consulenza tecnica d'ufficio aveva "consentito di accertare che il chiusino dell'acquedotto non aveva caratteristiche di insidia, almeno per chi avesse percorso via Armellini a velocità adeguata ed in condizioni di assetto di guida normali".

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione N. e N.R. affidandosi ad un unico motivo, cui il comune di Treggiano resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. E' dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Si dolgono i ricorrenti che la corte territoriale, dopo aver ritenuto che era certa sia l'esistenza della buca sia la caduta del ciclomotorista (che subì l'asportazione del rene destro per le lesioni riportate), abbia tuttavia affermato essere rimasto accertato che la "buca non era tale da indurre di per sé lo sbandamento e la caduta del ciclomotore", così facendo propria, senza peraltro specificare quale, una delle due possibili ricostruzioni della cinematica del sinistro ipotizzate dal consulente tecnico d'ufficio e relative: la prima, ad una caduta all'indietro del ciclomotorista per perdita dell'equilibrio a causa di una sua possibile posizione non baricentrica sul mezzo; la seconda alla proiezione del corpo in avanti, con una sua rotazione contro il fianco dell'auto parcheggiata a destra a causa di una velocità particolarmente sostenuta. Sennonché - affermano - il c.t.u. aveva avuto cura di chiarire, alle pagine 12 e 15 della relazione, che si trattava solo di ipotesi, per quanto plausibili.

Ancora, a pagina 6 della sentenza, si legge: "ne consegue, come osservava il c.t.u., che il dislivello che la ruota si trovò ad affrontare ... non era tale da influenzare l'assetto di marcia del ciclomotore". Ma la corte d'appello - sostengono - si era così arbitrariamente discostata, senza alcuna motivazione al riguardo, dalle conclusioni del consulente, il quale a pagina 13 della relazione aveva diversamente concluso che, "quindi, se la buca, per effetto di un contraccolpo pur sempre presente, può aver causato l'incidente, è verosimile che altre cause abbiano concorso a determinarlo", in tal modo semplicemente ipotizzando la ricorrenza di concause e non anche escludendo che la buca potesse aver causato il sinistro. Sicché il giudice del gravame avrebbe piuttosto dovuto determinare l'incidenza di ciascuna delle ipotetiche concause nella produzione dell'evento dannoso, e non già concludere, senza alcuna motivazione al riguardo, che unico responsabile del sinistro era stato lo stesso conducente del ciclomotore.

Si dolgono poi che, anche sul punto della visibilità, la corte di merito sia incorsa in analogo contrasto tra il dichiarato recepimento delle conclusioni del consulente e l'effettivo discostamento delle stesse là dove, a pagina 5, ha affermato che il consulente aveva accertato che all'ora del sinistro "c'era la luce del sole" e l'illuminazione pubblica era idonea, mentre invece quegli aveva scritto di un impianto di illuminazione artificiale "assolutamente irrisorio" (a pagina 6, rigo 6, della relazione), concludendo nel senso che "una buca è da considerare un ostacolo improprio" (pagina 11), le cui reali dimensioni possono non percepirsi in tempo pur in presenza di un accettabile valore di illuminamento.

2. L'iter argomentativo della sentenza impugnata è connotato dalle seguenti, salienti scansioni:

a) il consulente ha accertato che, in relazione all'ampiezza della buca e al diametro della ruota del ciclomotore, il dislivello che la ruota si trovò ad affrontare era pari a non più di quattro centimetri, dunque non tale da influenzare l'assetto di marcia del ciclomotore;

b) è pertanto "verosimile che altre cause abbiano concorso all'incidente";

c) le possibili concause (posizione non baricentrica ovvero velocità eccessiva) ipotizzate dal consulente sono entrambe compatibili con la accertata circostanza che il ciclomotorista fu visto "quasi volare via dal ciclomotore";

d) se il ciclomotorista avesse proceduto a velocità moderata e in assetto di marcia regolare la caduta non si sarebbe verificata;

e) va dunque escluso che il chiusino dell'acquedotto (id est: la buca) costituisse un'insidia.

Deve in contrasto osservarsi che la qualificazione come "insidia" di una situazione di pericolo su una pubblica strada è logicamente antecedente e non conseguente alla individuazione del comportamento dell'utente che, ove abbia concorso a cagionare il danno da lui stesso patito, subisce una decurtazione del risarcimento in misura proporzionale all'apporto causale della propria condotta colposa, ex art. 1227, comma 1, c.c.

L'efficienza causale del comportamento del danneggiato può bensì interrompere il nesso eziologico tra il fatto del terzo (nella specie: colposa omissione nella manutenzione della strada) e l'evento dannoso, ma ciò in quanto integri una causa da sola sufficiente a determinarlo, secondo il principio generale posto dall'art. 41, comma 2, c.p. applicabile anche in campo civile, valendo in ogni altro caso quello dell'equivalenza causale di cui al primo comma della norma citata.

Se, dunque, il comportamento del danneggiato non si atteggi come di assoluta anormalità, eccezionalità ed atipicità, tale da essere appunto qualificabile causa unica efficiente dell'evento, rispetto al quale l'altra concausa (nella specie: la buca) sia suscettibile di essere svilita al rango di mera occasione, non sussistono i presupposti per l'esclusione del rapporto di derivazione eziologia tra il fatto del terzo ed evento dannoso.

Conclusione alla quale, invece, la corte di merito è in sostanza addivenuta sulla scorta del rilievo - del tutto inadeguato - che l'incidente non si sarebbe verificato se il conducente del ciclomotore avesse proceduto a velocità moderata ed in assetto di marcia regolare, così illogicamente conferendo esclusiva efficienza eziologia ad una delle possibili concause, senza alcuna motivazione in ordine all'esclusione dell'incidenza causale di quella posta dagli attori a fondamento delle rispettive domande.

Costituisce, infatti, null'altro che una petizione di principio affermare che, senza una concausa (nella specie: posizione non baricentrica ovvero velocità eccessiva), un evento non si sarebbe verificato, posto che una concausa è tale solo in quanto concorre a determinare l'accadimento, ma tanto non esclude affatto che altra causa (buca), se appunto concausa, abbia a sua volta una rilevante efficienza causale.

3. Accolto il ricorso per quanto di ragione (gli altri profili di doglianza sono inammissibili in quanto si risolvono nella prospettazione di un errore percettivo del giudice e, dunque, di un vizio revocatorio), la sentenza va conclusivamente cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari, che rinnoverà l'apprezzamento del merito e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte d'appello di Bari.