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App. Genova, sez. I, 15 febbraio 2002, n. 130 - Pres. Ferro - Rel. Delucchi - Zanitzer c. Comune di Imperia

Svolgimento del processo

Nel maggio del 1996 Maria Pia Zanitzer convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia l'Amministrazione municipale di quella località. Dedusse che il 10 luglio 1993, mentre percorreva in bicicletta la via T. Schiva, era caduta a terra all'altezza dei civici nn. 40-42 a causa di "un profondo avvallamento del sedime stradale" mascherato dalle profonde incisioni nella sede stradale per le vecchie rotaie del tram; che, nello stesso punto, nel periodo di tempo intercorso tra il proprio incidente e l'arrivo dell'ambulanza, erano cadute altre 8 persone; che, in conseguenza della caduta, aveva riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, tale da aver richiesto un successivo intervento chirurgico di meniscectomia del corno posteriore del menisco mediale in artroscopia, con cure protratte e danno biologico del 6-7%, spese mediche e mancato esercizio dell'attività artigianale di lavanderia per un mese.

Chiese quindi dichiararsi il Comune responsabile del sinistro, sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c., per omessa manutenzione della strada e condannarsi lo stesso a risarcirle tutti i danni, patrimoniali e non, conseguenti all'incidente.

Costituitosi il contraddittorio, il Comune convenuto resistette alla domanda, contestando l'esistenza dell'insidia.

In esito ad istruzione orale e documentale nel corso della quale era stata espletata c.t.u. medico-legale, il giudice unico presso il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda della Zanitzer dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.

Osservò il primo giudice che dall'istruttoria esperita (e soprattutto dall'esame delle cinque fotografie raffiguranti i luoghi, prodotte dalla stessa attrice) era emersa l'insussistenza della lamentata insidia. Nella tarda mattinata in cui si era verificato l'incidente, infatti, l'esistenza dei binari e lo stato del manto stradale in corrispondenza del punto in cui era avvenuto l'incidente dovevano essere ben visibili e facilmente avvistabili, talché la responsabilità dell'incidente non poteva che essere attribuibile alla condotta di guida imprudente o negligente dell'attrice; la quale non solo non avrebbe dovuto viaggiare troppo accosto al binario, ma avrebbe dovuto e potuto, procedendo con l'attenzione e la cautela che lo stato dei luoghi consigliava, evitare di infilare la ruota della sua bicicletta nella fessura esistente tra il binario e l'asfalto.

La testimonianza del marito - aggiunse il primo giudice - aveva infatti chiarito che l'attrice non era caduta a causa dell'avvallamento del manto stradale (circostanza addotta dalla Zanitzer quale causa del proprio incidente) ma perché la ruota della bicicletta era andata ad infilarsi nello spazio tra asfalto e binario, come del resto fatto constare nelle fotografie in atti.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la Zanitzer denunciandone l'erroneità ed instando, della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata Amministrazione comunale, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure.

Quindi la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 10 ottobre 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

Si duole la Zanitzer che il primo giudice, nel rigettare la propria domanda risarcitoria, non abbia ravvisato nello stato dei luoghi, quale risultante all'epoca del sinistro, la caratteristica dell'insidia o del trabocchetto, comprovato dalla deposizione del teste Carraro e dalle fotografie in atti.

Da tale materiale probatorio - osserva - era infatti emersa la prova:

- che la buca nella quale essa aveva infilato la ruota della propria bicicletta si trovava a fianco delle rotaie e da questa nascosta;

- che il colore del manto stradale circostante era nero, come nero era il colore del fondo della buca;

- che la buca si era erosa e formata nel tempo all'interno di un appezzamento del manto stradale che appariva regolarmente riparato; riparazione che poteva ingenerare affidamento sulla sua percorribilità, mentre la buca formatasi all'interno di detta riparazione non era assolutamente avvistabile a causa di tale mimetizzazione;

- che nello stesso punto in giorni precedenti erano avvenuti analoghi incidenti; e, nel breve spazio di tempo di attesa dell'arrivo dell'autoambulanza che avrebbe dovuto soccorrerla, erano cadute sette-otto persone;

- che il proprio spostamento al centro strada era stato provocato dalla necessità di superare un autoveicolo parcheggiato sulla destra.

E deduce in caso di bisogno ulteriori capitoli di prova tendenti a dimostrare: a) che alla distanza di meno di due metri dal punto dell'incidente la strada appariva senza alcun ostacolo; b) che la buca al momento dell'incidente si trovava completamente in ombra; e c) che la mattina dell'incidente il cielo era coperto dalle nuvole.

L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione nei limiti di cui in appresso.

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 27 gennaio 1988, n. 723) nel caso taluno incorra in incidenti conseguiti a causa della negligente custodia o a causa della negligente manutenzione della strada pubblica.

L'utilizzo al pubblico transito di una strada, in particolare, fa sorgere per ciò solo (ed a prescindere dalla proprietà di essa) a carico dell'ente deputato al relativo controllo l'obbligo di assicurare che l'utenza si svolga senza pericoli con la conseguente responsabilità verso i terzi danneggiati dall'inosservanza di tale obbligo.

Il principio ha trovato, in tempi recenti, un definito assestamento con l'affermazione che la presunzione ex art. 2051 c.c. è operante solo per i beni demaniali di limitate dimensioni (quali ad esempio le strade interne, i cimiteri comunali), non invece per i beni demaniali di notevoli dimensioni (quali le autostrade, le coste, gli acquedotti, etc.) essendo inconcepibile un continuo ed effettivo controllo su tali cose. Per queste ultime vale invece il più generale principio del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c. qualora il danneggiato dimostri l'insidia o trabocchetto e quindi l'assenza di qualunque sua colpa.

Ciò premesso, dato atto che la domanda della Zanitzer individua la responsabilità del Comune sia ex art. 2043 c.c. (presenza di una insidia o trabocchetto) che ex art. 2051 c.c. (violazione degli obblighi di custodia di una cosa), nel caso di specie (trattasi di una strada interna all'abitato e soggetta a notevole traffico di varia utenza, per la quale un controllo del Comune appariva non solo possibile ma pure doveroso) dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, prodotte dalla difesa dell'appellante, è da escludere l'esistenza di una insidia o trabocchetto; concetto, come è noto, individuato, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata della S.C. (cfr. tra le tante e le ultime Cass. 14 gennaio 2000, n. 366; Cass. 25 giugno 1997, n. 5670; Cass. 24 maggio 1997, n. 4632; Cass. 28 aprile 1997,n. 3630) da una situazione di un pericolo occulto, caratterizzato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo).

Premesso che, per quanto attiene in particolare la viabilità, non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A. se si verifica un incidente, occorrendo sempre l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo da dimostrare a cura del danneggiato (cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2850), nello specifico il manto della strada percorsa dall'appellante appariva nondimeno profondamente danneggiato, corrugato e in più punti rappezzato, specie in corrispondenza delle rotaie ferroviarie che attraversavano longitudinalmente la sede viaria e ne costituivano una ulteriore irregolarità.

Ma si trattava di anomalie viarie sufficientemente visibili, la cui indubbia pericolosità poteva essere apprezzata da un utente che vi si fosse avventurato; ciò che se da un lato esclude la sussistenza dell'insidia (e, conseguentemente, la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c.), non elimina l'ipotesi - la quale deve essere verificata, in quanto denunciata dalla Zanitzer cumulativamente a quella dianzi ritenuta insussistenza ex art. 2043 c.c. - di responsabilità ex art. 2051 c.c. per la quale è sufficiente al danneggiato provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva o commissiva del custode, produttrice del danno, salvo a questi l'onere della prova del caso fortuito.

Riprendendo il discorso avviato in precedenza, se le irregolarità del fondo stradale non apparivano tali da poter essere ritenute un vero e proprio trabocchetto sì da far scattare la generale responsabilità del neminem ledere in capo al proprietario, nondimeno costituivano un serio pericolo quantomeno per una particolare utenza, costituita dai ciclisti, la cui circolazione mal sopporta, per le dimensioni ridotte delle ruote del mezzo utilizzato e per la condizione di delicato equilibrio in cui è soggetta la combinazione dinamica uomo/mezzo, una cattiva manutenzione del fondo stradale; specie se detta irregolarità sia presente sotto forma di connessure e interstizi adiacenti a rotaie.

Una adeguata manutenzione, specie in prossimità di tali strutture viarie, si imponeva come doverosa in quanto la relativa omissione consentiva che la cosa detenuta in custodia dal Comune (la via Schiva) producesse effetti pericolosi per la circolazione; e se manutenzione si fosse resa impossibile per varie cause, la responsabilità da custodia avrebbe dovuto suggerire all'Amministrazione di rendere edotti i terzi, i quali sulla cosa custodita per avventura avessero a transitare, della situazione di pericolo insita nel transito, ad esempio allestendo cartelli segnaletici descrittivi della particolare pericolosità se non, in caso di pregiudizio grave (sulla strada in questione risultano essere caduti numerosi utenti, sia in passato che nell'immediato lasso temporale successivo all'incidente occorso alla Zanitzer a dimostrazione della oggettiva insicurezza dell'arteria) inibendo la circolazione stessa se non a tutti i veicoli, a quelli che dalle irregolarità del manto stradale maggiormente avrebbero potuto risentire particolare nocumento.

Detto ciò, va osservato che nella produzione dell'evento dannoso, sicuramente avviata dalla strada in custodia del Comune, non pare da escludere il concorso del fatto colposo della Zanitzer; concorso che una parte, anche autorevole, della giurisprudenza ammette pur nell'ipotesi di responsabilità della P.A. derivante da cattiva manutenzione delle strade (cfr. Cass. 24 maggio 1997, n. 4632; App. Roma 30 settembre 1987, in Foro it., 1988, 262; contra App. Milano 28 ottobre 1980, in Foro it. Rep., 1981, voce Strade, n. 25; Cass. 6 dicembre 1972, n. 3529, in Foro it. Rep., 1973, voce Responsabilità civile, n. 81).

Costei, infatti, allertata dalla presenza delle rotaie - che è notorio costituire una delle peggiori insidie alla circolazione dei ciclisti - avrebbe potuto adottare una condotta di guida privilegiando una traiettoria che la tenesse sufficientemente lontana da esse; perché in tal modo essa si sarebbe tenuta lontana anche dagli avvallamenti presenti dell'immediata prossimità.

Valutati i rispettivi comportamenti, tenuto conto della maggior incidenza causale dell'onere di manutenzione gravante sul custode, è opinione del Collegio che il concorso di responsabilità nell'occorso debba essere stimato nel 70% a carico del Comune e del 30% a carico dell'infortunata.

Ciò precisato, può così procedersi alla liquidazione del danno sofferto dalla Zanitzer sulla base dei criteri di liquidazione del danno biologico in uso dal gennaio 1996 presso il Tribunale di Genova, basati sul sistema a punto di invalidità, fatti propri dal Collegio in casi consimili.

Il danno sofferto dall'appellante si determina, quindi, come in appresso, tenuto conto:

a) delle risultanze della relazione del c.t.u. incaricato dr. Vincenzo Puleo, che ha accertato a carico della infortunata una invalidità temporanea totale di giorni 40, una invalidità parziale al 50% di giorni 20 ed una invalidità permanente del 4% (valore del singolo punto lire 1.900.000);

b) del fatto che l'appellante al momento del sinistro aveva 40 anni (cui corrisponde il demoltiplicatore 0,805);

c) della circostanza che le spese mediche documentate sono risultate pari a complessive lire 100.000 per l'esecuzione della T.A.C.

Inv. temp. tot. L. 50.000 x gg 40 L. 2.000.000

Inv. temp. parz. L. 50.000 : 2 x gg 20 L. 500.000

Inv. permanente L. 1.900.000 x 4 x 0,805 L. 6.118.000

spese mediche L. 100.000

Totale L. 8.718.000

Il danno da risarcire ammonta pertanto a L. 8.718.000 lorde. Detratta la percentuale di responsabilità riconosciuta all'interessata (30% pari a L. 2.615.400), alla Zanitzer va liquidata la differenza pari a L. 6.102.600 (pari a Euro 3.151,73) in moneta del 1996; con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno a decorrere dal luglio del 1993 (sulla somma capitale dell'epoca, detratti quindi i coefficienti rivalutativi del periodo 1993/1996) e sino al saldo.

Tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, le spese possono essere compensate per un terzo, i restanti due terzi seguendo invece la soccombenza del Comune appellato.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:

In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Imperia in data 21 aprile 2000, n. 60 dichiara il Comune di Imperia responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incidente di cui parte motiva occorso a Maria Pia Zanitzer e, riconosciuto il concorso nella produzione dell'evento dannoso ad opera della danneggiata nella misura del 30%, dichiara tenuto e condanna il Comune anzidetto al risarcimento dei danni liquidati in misura di L. 6.102.600 (pari a Euro 3.151,73) in moneta del 1996; con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno a decorrere dal luglio del 1993 (e sulla capital somma dell'epoca, detratti dall'ammontare di L. 6.102.600 i coefficienti rivalutativi del periodo 1993/1996) sino al saldo;

Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura di un terzo;

Condanna il Comune appellato alla rifusione dei restanti due terzi delle spese di giudizio sostenute dalla Zanitzer, liquidate:

- quanto al primo grado in complessive Euro 1.729,51 (esborsi Euro 195,63, diritti di procuratore Euro 500,96, onorari di avvocato Euro 1.032,91) pari a complessive L. 3.348.800 (esborsi L. 378.800, diritti di procuratore L. 970.000, onorari di avvocato L. 2.000.000) oltre accessori di legge;

- quanto al presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.011,60 (esborsi Euro 67,14, diritti di procuratore Euro 741,12, onorari di avvocato Euro 1.203,34) pari a complessive L. 3.895.000 (esborsi L. 130.000, diritti di procuratore L. 1.435.000, onorari di avvocato L. 2.330.000), oltre accessori di legge.

Pone a definitivo carico delle parti, per due terzi al Comune e per un terzo alla Zanitzer, le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria.