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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2000, Il Fusillo S.a.s. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli le Nuova MAA Assicurazioni S.p.A., per sentirla condannare al pagamento della somma di £. 34.220.000, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda deduceva:
che era proprietaria di un esercizio commerciale adibito a minimarket, sito in Qualiano alla via S. Maria a Cubito n. 12:
che in data 25 settembre 1997 aveva stipulato con la convenuta una polizza globale del commerciante, comprensiva della garanzia per furto e rapina, con un massimale di 50.000.000, e con uno scoperto del 10 % a carico dell’assicurato;
che durante l’operatività della polizza aveva subito in data 21 e 29 luglio 1998 due furti ad opera di ignoti;
che la compagnia al fine di accertare e liquidare amichevolmente i danni, nominò un proprio perito di fiducia nella persona del geom. Mariniello;
che vennero redatti e sottoscritti in data 9 giugno 1999 due atti di amichevole liquidazione del danno, per l’importo rispettivamente di £. 16.350.000 e di £. 17.870.000;
che tuttavia il pagamento non è intervenuto e che la convenuta sollecitata a tanto ha eccepito la prescrizione annuale dei diritti dell’attrice.
Integratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto atto valere dall’istante, e concludeva per ilo rigetto della domanda.
Prodotti documenti, articolati mezzi istruttori, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza del 21 febbraio 2002 veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta così come precisato nella motivazione che segue.
Pacifica tra le parti in causa è l’esistenza del contratto di assicurazione volto a coprire il rischio di furti e rapine suscettibili di verificarsi nell’esercizio commerciale dell’attrice, così come appare altrettanto pacifico che, una volta avvenuti i furti in data 21 e 27 luglio 1998 (per i quali è stata disposta l’archiviazione da parte dell’A.G. procedente), la legale rappresentante della società attrice ed il geom. Mariniello, per conto della convenuta, provvidero a redigere due distinti atti di amichevole liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 43 della c.g. di polizza.
Tali atti, redatti in data 9 giugno 1999, prevedevano altresì che l’indennizzo sarebbe stato versato previa esibizione da parte dell’assicurato del provvedimento di chiusura dell’istruttoria da parte dell’autorità competente (id est il provvedimento di archiviazione), assumendosi che il danno restava definito, sotto espressa riserva di ratifica ed approvazione da parte della direzione della compagnia.
Successivamente, e solo in data 30 gennaio 2000, l’attrice reiterava nei confronti della convenuta la richiesta di pagamento dell’indennizzo ed a fronte di tale richiesta la Nuova MAA eccepiva l’intervenuta prescrizione annuale del diritto fatto valere, essendo decorso oltre un anno dalla data del sinistro a quella della richiesta de qua.
Tale eccezione di prescrizione è stata sostanzialmente reiterata anche nel corso del presente giudizio, assumendosi l’inidoneità degli intervenuti atti di liquidazione amichevole del danno a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Tale inidoneità viene poi argomentata per il principio della tassatività delle ipotesi di interruzione della prescrizione, con la conseguenza che le trattative intercorse con il perito per la liquidazione del danno non equivarrebbero ad un riconoscimento del diritto altrui, atteso che il predetto perito non aveva anche il potere di rinunziare alla prescrizione maturata.
Orbene quanto alla possibilità per il perito di potere rinunziare all’eccezione di prescrizione, trattasi di un argomento che non può trovare applicazione nella fattispecie, atteso che alla data degli accordi di cui sopra la prescrizione non era ancora maturata, e pertanto alcun problema di rinunzia ad essa si pone.
Quanto però all’efficacia interruttiva o meno di siffatti accordi, occorre ricordare come anche di recente la giurisprudenza abbia avuto modo di affermare che le trattative di bonario componimento di una vertenza (nella specie, tra un privato ed una compagnia di assicurazione) possono integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto (così da ultimo Cass., sez. III, 6 agosto 1999, n. 8477, in Giust. civ. Mass., 1999,1778).
Tale generale affermazione di principio ha poi trovato un’interessante specificazione in una recente vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte, che presenta notevoli analogie con quella all’esame di questo Tribunale.
Si è, infatti, affermato che in tema di assicurazione contro il furto, la pattuizione dell'ammontare dell'indennizzo tra l'assicuratore e l'assicurato vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione, escludendosi il diritto della compagnia ad eccepire la prescrizione nel caso in cui l'assicurato, dopo aver definito l'indennizzo, abbia inviato, oltre un anno dopo la richiesta del risarcimento, alla compagnia stessa l'estratto del pubblico registro automobilistico (vedi Cass., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642, in Foro it., 2001, I, 634).
Nella sentenza ora citata, la Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto prescritto a norma dell'art. 2952 c.c. il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione per il furto di un’autovettura, escludendo l'esistenza di atti interrottivi, sul presupposto che, conformemente ad un principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, non potessero consistere in un riconoscimento del diritto dell'assicurato le trattative eventualmente condotte dalla società assicuratrice per comporre in via bonaria la controversia.
Hanno osservato i giudici di legittimità che se nei suoi termini generali e' esatta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella medesima non si era, peraltro, considerato che il principio indicato trova ulteriore specificazione e concretezza in altre sentenze che, nel delineare la fattispecie "dell'interruzione per effetto del riconoscimento" di cui all'art. 2944 c.c., hanno dato risalto alle circostanze di fatto e alle modalita' nella quali si svolgono le trattative, affermando che "anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, di tale diritto" (Cass. 12 agosto 1992, n. 9539; 21 febbraio 1995, n. 1882; 26 settembre 1978, n. 4322). Le conclusioni alle quali perviene l'indirizzo da ultimo indicato consentono di evitare quell'indiscriminata generalizzazione del principio piu' sopra enunciato che, altrimenti, porterebbe ad escludere l'efficacia interruttiva anche in quei comportamenti "che, nella buona fede e nell'affidamento, sono socialmente e civilmente espressivi proprio di riconoscimento....del diritto altrui" (Cass. 12 agosto 1992, n. 9539, in motiv.).
Nella vicenda all’esame della Corte, così come nella nostra era intervenuta la conclusione di un accordo per definire la controversia con il versamento di una certa somma, restandosi solamente in attesa dell'estratto cronologico del P.R.A. - e nel nostro caso del provvedimento di chiusura dell’istruzione.
Ora, se anche non si volesse ravvisare, un riconoscimento dell'altrui diritto nelle trattative per addivenire ad un bonario componimento, non puo’negarsi tale efficacia alla conclusione di un accordo siffatto, ancorche' l'efficacia del negozio non si sia ancora verificata o sia subordinata ad una condizione.
Ritiene chi scrive di poter condividere appieno tali argomentazioni, con la conseguenza che, anche nella fattispecie, tenuto conto che il mandato del perito nominato dalla convenuta, era appunto quello di provvedere alla liquidazione del danno, e che tale valutazione sarebbe risultata, a termini delle condizioni di polizza (art. 44) vincolante per entrambe le parti, con la sola possibilità di sollevare eccezioni in merito all’indennizzabilità del sinistro, deve ritenersi interrotta la prescrizione ex art. 2944 c.c., risultando quindi infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta.
Gli importi di cui ai suddetti accordi di amichevole liquidazione vanno pertanto riconosciuti alla società attrice, per un ammontare complessivo di £. 34.220.000, pari ad € 17673,16.
Assume poi l’attrice che tale somma debba essere rivalutata, trattandosi di un’obbligazione di valore.
Secondo al giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni e' un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli art. 1905 e 1908 c.c. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed e' pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria ( Cassazione civile sez. III, 30 marzo 2001, n. 4753 in Giust. civ. Mass. 2001, 641; Cassazione civile sez. II, 2 giugno 2000, n. 7420 in Giur. it. 2001, 242).
Tuttavia laddove le parti abbiano devoluto a dei periti a stima del danno, a seguito di detta stima si ha la conversione dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, ed all'assicurato spettano unicamente gli interessi legali ( Tribunale Napoli, 28 maggio 1999 in Riv. giur. circol. trasp. 1999,1043; Cassazione civile sez. III, 29 novembre 1999, n. 13342 in Danno e resp. 2000, 151; Tribunale Napoli, 16 marzo 1999 in Riv. giur. circol. trasp. 1999, 767; Pretura Napoli, 11 luglio 1997 in Assicurazioni 1998, II, 86).
Pertanto alla luce dei su richiamati principi, all’attrice spettano unicamente gli interessi legali a far data dal 9 giugno 1999, sino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo la nota spese, decurtata delle voci eccessive o non dovute, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - Seconda Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Il Fusillo S.a.s. nei confronti della Nuova MAA Assicurazioni S.p.A., con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2000, così provvede: