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Cass., sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166 - Pres. Carbone - Rel. Segreto - P.M. Fuzio (diff.) - ANAS c. Tosini ed altro

Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - Perché il fatto non costituisce reato - Efficacia vincolante per il giudice civile - Esclusione.

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Insidia stradale - Responsabilità dell'ente gestore - Sussistenza - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

(c.c. art. 2043; c.p.p. art. 652)

In tema di rapporti fra giudicato penale e giudizio civile di danno, la sentenza di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p. ha effetto di giudicato solo relativamente al punto che il fatto non sussiste (quando questa sia la formula assolutoria) e non che il fatto sussiste (quando l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato). Ne consegue che la sussistenza di una insidia stradale, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. per l'ente gestore, non può essere affermata sul presupposto della decisione assolutoria resa sul punto dal giudice penale sulla base della seconda delle sopra riportate formule, ma deve essere oggetto di apposito accertamento in sede civile; accertamento che, se vi sia stato e sia sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie la Suprema Corte ha, fra l'altro, ritenuto immune da vizi logici l'iter argomentativo in base al quale il giudice di merito aveva affermato la sussistenza di un'insidia stradale e la responsabilità dell'ente gestore nel caso di una piazzola di sosta e di un adiacente sentiero di proprietà privata, terminante con uno strapiombo, non segnalato dall'Anas al fine di impedirne l'accesso ai pedoni).

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 1995 T. E., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori B. M. e B. T., conveniva davanti al tribunale di Genova l'Anas per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali, e morali, conseguenti all'incidente verificatosi nella notte tra il 5 ed il 6 agosto 1989 ai margini di una piazzola sita lungo la S.S. 586 della Val d'Aveto, nei pressi del comune di Borzonasca, a seguito della caduta sia della tredicenne B. T. che del padre B. A., in una scarpata contigua alla piazzola; che la ragazza aveva riportato lesioni, mentre il padre era deceduto, precipitando nel sottostante torrente.

Resisteva l'Anas, assumendo che non esisteva una sua responsabilità in quanto la scarpata non si trovava in sua proprietà, ma ad una certa distanza dalla piazzola, in proprietà di terzi.

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 17 settembre 1998 accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di Lire 258.847.000.

Proponeva appello l'Anas. Gli attori proponevano appello incidentale.

La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 12.7.2000, rigettava gli appelli.

Riteneva la corte di merito che la sentenza emessa dalla corte di appello in sede penale, con cui il cantoniere R. A. era stato assolto dal reato di omicidio e lesioni colposi con la formula "perché il fatto non costituisce reato", aveva accertato con efficacia di giudicato la presenza di un pericolo imprevedibile ed inevitabile; che, in ogni caso, nella fattispecie esisteva l'insidia stradale, poiché non era rilevante la proprietà del terreno in cui si verificò la caduta, non potendosi escludere una responsabilità concorrente dell'Anas, la quale era tenuta a segnalare che oltre la piazzola di sua proprietà vi era un insidia, al fine di evitare che i pedoni ci si potessero avventurare, tenuto conto che vi era un avvallamento del terrapieno, che aveva l'apparenza di un sentiero e presentava anche un cippo con immagine religiosa, mentre subito dopo vi era uno strapiombo; che nella fattispecie sussisteva la colpa in concreto dell'Anas che non aveva avvertito i pedoni di tale insidia né aveva impedito l'accesso dei pedoni nella zona oltre la piazzola.

In merito al quantum, e quindi, all'appello incidentale, la corte di merito riteneva che esso fosse stato determinato sulla base di quanto richiesto nel corso del giudizio dagli stessi attori, per cui non poteva tenersi conto del fatto che nell'atto di citazione gli stessi si fossero rimessi alla liquidazione del tribunale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Anas.

Resistono con controricorso gli attori, che hanno proposto ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.p. .

Va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dai resistenti, per violazione degli artt. 365 e 366 c.p.p., in quanto sottoscritto da difensore privo di valida procura, essendo stata trasformata l'Anas in Ente pubblico Economico con d.lgs n. 143/1994, cessando quindi la sua appartenenza alla p.a., mentre veniva patrocinata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, in assenza di speciale procura.

Infatti, come statuito dalle S.U. 7 agosto 2001, n. 10894, anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non e, necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacché, a norma dell'art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).

2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 651 c.p.p. e 112 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume la ricorrente che erroneamente è stata affermata la sua responsabilità, pur essendo proprietaria della sola strada e della relativa piazzola, esenti da ogni anomalia, per la continuità topografica con un terreno di terzi, su cui sono precipitati il B. e la figlia; che tale responsabilità è stata affermata sulla presunta vincolatività di alcune affermazioni contenute nella sentenza penale, ritenendo che esse avessero efficacia di giudicato e che esse stabilissero l'esistenza di un pericolo imprevedibile ed inevitabile, ascrivibile a colpa concreta di dipendenti dell'Anas, non individuati.

Ritiene la ricorrente che, contrariamente a quanto assunto dal giudice civile, il giudice penale non aveva accertato alcuna insidia o trabocchetto e che, in ogni caso, nessun giudicato si era formato sul punto.

Secondo la ricorrente l'incidente non poteva ascriversi a violazione del principio del neminem laedere per inadeguatezza del tratto stradale, in quanto l'incidente si era verificato in una zona di cui lei non era proprietaria, e che erratamente la corte di merito riteneva che potesse aversi insidia stradale, non solo allorché essa fosse oggettivamente a carico del proprietario della strada pubblica, ma anche allorché essa dipendesse da un'errata percezione soggettiva dell'esistenza di una strada pubblica. Ritiene la ricorrente che è grave opinare che l'Anas, pur non essendo proprietaria della zona, avesse l'obbligo di segnalare lo strapiombo.

3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato, per quanto vada corretta la motivazione, nei termini seguenti, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Va, anzitutto, escluso che nella fattispecie già in astratto potesse esistere un giudicato penale sull'esistenza di un'insidia stradale ascrivibile all'Anas.

Infatti la Corte di appello di Genova, con sentenza penale emessa il 9 ottobre 1991, aveva assolto R. A. dal reato di omicidio colposo di B. A. perché il fatto non costituiva reato, per mancanza di colpa penalmente rilevante, in quanto, nella qualità di capocantoniere, non era tenuto a segnalare ai superiori la particolare configurazione del suolo adiacente alla piazzola dell'Anas, preesistente al momento in cui egli iniziò ad esplicare l'attività.

3.2. Osserva questa Corte preliminarmente che, in conformità dei criteri miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato, contenuti nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (art. 2 nn. 22 - 25 e 53) ed anche in conseguenza dei reiterati interventi della Corte Costituzionale sugli art. 25, 27 e 28 c.p.p. del 1930, il legislatore ha delineato una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale.

Dalla configurazione unitaria della giurisdizione, nella quale ciascun ordine si rapporta come species a genus, il sistema inquisitorio, adottato dal c.p.p. 1930, ritraeva il principio della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità sugli altri processi.

Dalla stessa premessa di unitarietà della giurisdizione, che si ritrova nel sistema costituzionale (artt. 101-113 Cost.), il vigente c.p.p., ispirato al principio accusatorio, deduce la parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e la sostanziale autonomia e separazione dei giudizi.

Questa scelta di fondo è attenuata dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna, dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nel giudizio civile ed amministrativo di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare, dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi.

Queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, ad una interpretazione restrittiva.

3.3. Ne consegue che nella fattispecie, poiché si verte in ipotesi di giudizio civile di risarcimento del danno, non può anzitutto trovare applicazione l'art. 654 c.p.p., come pure ritenuto dalla sentenza impugnata.

Infatti esattamente la dottrina ha posto in rilievo come la formulazione letterale escluda che l'art. 654 c.p.p. possa dar luogo a contrasti interpretativi analoghi a quelli emersi con riguardo all'art. 28 c.p.p. 1930, in ordine alla sua operatività anche nei giudizi civili o amministrativi di danno, qualora non fossero applicabili le disposizioni di cui agli artt. 25 e 27 di quel codice. La mancata riproduzione dell'inciso iniziale dell'art. 28 ("fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente") - che la Relazione al progetto preliminare (p. 143) spiega con la necessità di rendere "chiaro che l'efficacia vincolante del giudicato penale opera al di fuori sia degli effetti di condanna e di assoluzione del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno sia degli effetti del giudicato di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare....." e "di prevenire ogni qualificazione dell'art. 654 in termini di complementarietà rispetto agli artt. 651 e 652 ....." - ed il suo inserimento in un sistema di norme che ribaltano i principi ispiratori di quello previgente non consentono dubbi in ordine alla sua applicabilità soltanto "agli altri giudizi", diversi da quelli civili ed amministrativi di danno e disciplinari, contemplati negli articoli precedenti.

Poiché nella fattispecie trattasi appunto di giudizio di danno, è errata, già in astratto, la considerazione della sentenza impugnata (pag.8), secondo cui la sentenza penale avrebbe efficacia di giudicato a norma dell'art. 654 c.p.p..

3.4. Occorre ora esaminare se la sentenza penale in questione possa svolgere efficacia di giudicato a norma degli artt. 651 o 652 c.p.p., che, appunto attengono all'efficacia extrapenale della sentenza, nei giudizi di danno.

Nella fattispecie va subito esclusa l'applicabilità dell'art. 651 c.p.p., poiché esso riguarda le sentenze penali irrevocabili di condanna.

Neppure la sentenza penale di assoluzione del R., "perché il fatto non costituisce reato", può avere a norma dell'art. 652 c.p.p. l'invocata efficacia di giudicato sull'esistenza di un'insidia stradale ascrivibile all'Anas (citata e costituita come responsabile civile nel procedimento penale).

Infatti la sentenza irrevocabile di assoluzione che fa stato nel giudizio civile o amministrativo di danno, secondo la dottrina prevalente condivisibile è solo quella in cui la formula assolutoria sia di insussistenza del fatto, ovvero perché l'imputato non l'abbia commesso, ovvero perché sia stato commesso nell'adempimento di un diritto o nell'esercizio di una facoltà legittima (peraltro pronunziata a norma del I c. dell'art. 530 c.p.p. e non del secondo comma, e cioè per mancanza o insufficienza della prova di colpevolezza).

Nella fattispecie la sentenza irrevocabile di assoluzione è stata pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" (e cioè per mancanza dell'elemento psicologico quanto meno colposo) e quindi essa non è idonea a far produrre al giudicato penale effetti extrapenali (pur dovendosi segnalare che, a fronte di detto orientamento prevalente, ve ne è uno minoritario contrastante).

3.5. In ogni caso, la sentenza di assoluzione di cui all'art. 652 c.p.p. ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, solo relativamente al punto che il fatto non sussiste (quando questa sia la formula assolutoria) e non, come ritenuto nella fattispecie, che il fatto sussiste (e cioè che sussista un'insidia stradale).

Va, quindi, escluso che la sentenza penale, emessa dalla corte di appello di Genova nei confronti del R., possa avere, già in astratto, effetti di giudicato in merito all'esistenza di un'insidia stradale ascrivibile all'Anas, costituita parte civile in quel processo.

4. In ogni caso va osservato che la sentenza penale di cui agli artt. 651 - 652 - 654 c.p.p. costituisce rispetto ai giudizi civili ed amministrativi di qualunque natura un giudicato esterno. Il giudicato esterno, giusto il più recente orientamento di questa corte (S.U. 25.5.2001, n. 226), che ha rivisitato il precedente contrario orientamento, può essere rilevato ed accertato anche dal giudice di legittimità, come il giudicato interno.

Nella fattispecie, dall'esame della sentenza penale della corte di appello di Genova del 9.10.1991, emessa nei confronti del R. A., va escluso che vi sia stata una statuizione certa della sussistenza di insidia stradale ascrivibile all'Anas.

Infatti la sentenza penale (pag. 92 - 94) si limita a ritenere in termini probabilistici, facendo salva ogni più approfondita valutazione, che l'avvallamento in questione potrebbe costituire un'insidia e trabocchetto, per quanto posto in proprietà privata, essendo a confine con la piazzola dell'Anas.

Ne consegue che, a parte l'inidoneità in astratto della sentenza in questione a costituire - nel presente giudizio di danni - giudicato in merito all'esistenza di un'insidia stradale ascrivibile all'Anas, detto giudizio in termini di certezza (in grado da dar luogo - ove possibile - a giudicato) neppure veniva espresso dalla sentenza impugnata.

5.1. Corretta, invece, è la sentenza impugnata allorché ritiene che, attesa la conformazione del terreno e la presenza di un sentiero e di un cippo con immagini religiose attigui all'asfalto della piazzola di sosta, doveva ravvisarsi un'insidia o trabocchetto, integrante la colpa concorrente (con i proprietari del terreno) dell'Anas, che, per quanto non proprietaria del terreno in cui si trovava questo avvallamento e successivamente lo strapiombo, doveva segnalare l'insidia ed impedire l'accesso ai pedoni che si incamminassero per detto sentiero, terminante con lo strapiombo.

Va anzitutto premesso che, essendo stata la questione introdotta e trattata nelle fasi di merito sempre sotto il profilo della norma di cui all'art. 2043 c.c., negli stessi termini deve continuarsi ad esaminare in sede di legittimità (cfr. S.U. 7 agosto 2001, n. 10893).

Il punto su cui si fonda la suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata è che la situazione dei luoghi, per la presenza di un sentiero, che terminava con lo strapiombo, e di un cippo religioso e la loro contiguità alla piazzola era tale da far apparire l'appartenenza all'Anas anche della zona in questione, non consentendo un'agevole distinzione tra proprietà dell'Azienda e quella privata.

Stante detta ricostruzione fattuale, correttamente la corte di merito ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'Anas a norma dell'art. 2043 c.c., sotto il profilo dell'insidia stradale.

5.2. Come infatti è stato notato, l'insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

La norma di riferimento rimane pur sempre l'art. 2043 c.c. e la colpa dell'ente gestore consiste nell'aver creato un affidamento nell'utente della strada (o delle sue pertinenze), sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà.

In effetti, quindi, l'essenza dell'insidia stradale o trabocchetto è appunto la lesione dell'affidamento incolpevole creato nell'utente stradale sulla apparente non esistenza di pericolo.

Proprio perché la responsabilità della p.a. per insidia stradale, non è una regola sostanziale, ma una figura sintomatica della colpa, ove l'affidamento sia creato per comportamento colpevole tenuto dalla p.a. anche in relazione all'estensione spaziale della strada e delle sue pertinenze (nella specie l'area di sosta), indipendentemente dal punto se poi dette zone appartengano effettivamente alla p.a., e cioè ove detto affidamento sia stato creato per così dire "a monte", egualmente l'ente gestore della strada è tenuto ad evitare che in dette zone non sussistano situazioni di pericolo occulto per l'utente (salvo - ovviamente - che non preferisca recidere in radice detto affidamento, delimitando con chiarezza la pertinenza della zona stradale).

Opinare diversamente comporterebbe che l'utente stradale debba non affidarsi a quanto gli appare incolpevolmente, ma debba di volta in volta accertarsi documentalmente se una determinata zona rientri nel demanio stradale.

5.3. Nella fattispecie la corte di merito ha ritenuto, con motivazione immune da censure in questa sede di legittimità, che l'esistenza di una piazzola e di un sentiero - che da essa si dipartiva (terminante con uno strapiombo) - faceva apparire che anche questa zona appartenesse all'Anas, e che, poiché l'Anas agevolmente poteva prevedere che gli utenti stradali, che si fermavano in detta piazzola, si allontanassero da essa di qualche passo per bisogni fisiologici o altro, conseguentemente doveva segnalare l'insidia o impedire che dalla piazzola si potesse accedere al sentiero.

La Corte di merito ha altresì accertato, che tale situazione insidiosa dei luoghi ben poteva essere rilevata dall'ente gestore o in sede di presa in consegna della strada e relative adiacenze con doverosa ispezione dei luoghi o che avrebbe dovuto essere segnalata dai sorveglianti obbligati a rilevare situazioni anomale come quelle in esame, ai sensi dell'art. 8 del regolamento di manutenzione stradale.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Con il ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte di appello respinto l'appello incidentale avverso la sentenza del tribunale che, pur avendo quantificato il danno nella misura di 357.790.000, aveva poi condannato la convenuta al pagamento della somma di Lire 258.847.900, ritenendo che in questi termini era stata limitata la domanda.

7. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Infatti la corte territoriale ha ritenuto che, per quanto nell'atto introduttivo gli attori si fossero riferiti in alternativa all'eventuale determinazione del danno operata dal tribunale o alla misura dello stesso da essi determinato, successivamente gli attori specificavano l'entità delle loro richieste, con ciò evidentemente rinunciando a rimettersi alla determinazione del danno da parte del tribunale.

Trattasi di un'interpretazione della domanda, che rientra nei compiti del giudice di merito e che è incensurabile in questa sede di legittimità, essendo adeguatamente motivata.

Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.