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Corte
d’Appello di Milano, sez. I, 6 febbraio 2002 - Pres. Trombetti - Rel. Lamanna - Marylouise Mc Grath
c. Azienda Ospedaliera "Ospedale San Gerardo Dei Tintori", Fabio
Landoni, Bruno D’Orso e RAS Assicurazioni S.p.A.
Svolgimento del processo
Prescrizione dell’azione risarcitoria
e responsabilità medica: termine decennale
Con atto di
citazione notificato tra il 20 ed il 24 maggio 1996 la sig.ra Marylouise Mc Grath
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza l'Ospedale S. Gerardo di
Monza, il dott. Fabio Landoni e il dott. Bruno D'Orso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la
loro solidale, o parziaria, o alternativa responsabilità per aver determinato
il decesso endouterino del figlio da lei partorito
(feto estratto morto) presso la convenuta azienda ospedaliera in data 16
gennaio 1988, alle ore 9,12 della mattina, allorchè,
alla trentaduesima settimana di gravidanza, fu sottoposta ad un taglio cesareo
(assertivamente con un inammissibile ritardo, avendo
potuto i sanitari monitorare sin dalla sera precedente, in cui l'attrice era
stata ricoverata, e soprattutto nelle ultime ore prima del parto a mezzo di cardiotocografia, le precarie condizioni in cui versavano
sia lei che il feto), con la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento
del danno nella misura indicativamente esposta in complessive L. 250.000.000. A sostegno della domanda l'attrice
produceva una perizia di parte, redatta dal Prof.
Gianfranco Velati, la quale evidenziava che vi era stato "un chiaro
quadro di imprudenza da parte dei sanitari nel
rimandare sia pure di 12 ore l’intervento. Dodici ore peraltro determinanti per la morte del neonato" .
Si
costituivano ritualmente in giudizio i convenuti con
atti separati, concludendo nel merito per il rigetto
della domanda proposta nei loro confronti. I medici convenuti, inoltre, dottori
D'Orso e Landoni, sollevavano
un'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto azionato
dall'attrice.
Su istanza del convenuto D'Orso - che intendeva esserne manlevato - il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata
in giudizio della sua compagnia assicuratrice RAS ASSICURAZIONI, che si
costituiva facendo sue nel merito le difese del proprio assicurato ed eccependo
peraltro la sua parziale carenza di legittimazione passiva, avendo assunto in coassicurazione il rischio professionale del predetto
medico solo per il 40% dell'importo garantito nella polizza.
Con sentenza
n. 3200/2000 pronunciata in data 23 ottobre 2000 e depositata in data 26
ottobre 2000, il Tribunale di Monza (in composizione monocratica)
rigettava la domanda attorea, compensando interamente
tra le parti le spese di lite. Riteneva il giudicante
che l'azione proposta non si fosse prescritta; che
inoltre
Per la riforma
di tale sentenza ha interposto gravame avanti a questa Corte d’Appello la
sig.ra Marylouise Mc Grath con atto di citazione notificato tra il 31 maggio ed
il 1° giugno 2001, esplicitamente dichiarando l'intenzione di impugnarla solo
verso l'appellata Azienda Ospedaliera "OSPEDALE SAN GERARDO DEI
TINTORI", nei cui soli confronti ha riproposto la
sua azione risarcitoria.
Si sono
peraltro costituiti in giudizio resistendo all’impugnazione, non solo la
predetta Azienda OSPEDALIERA, ma anche il dott. Landoni
e
Il dott.
D'Orso, invece, non si è in questa sede costituito ed è stato quindi dichiarato
contumace.
Precisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti
introduttivi – nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, la causa è stata infine
trattenuta in decisione da questa Corte all'udienza del 27 novembre 2001,
previa concessione alle parti dei termini rispettivamente di cinquanta e di
venti giorni ex artt.190 e
Motivi
della decisione
1.Deve in primo luogo
esaminarsi, per il suo carattere preliminare, l'eccezione di prescrizione
dell'azione risarcitoria proposta dall'appellante,
così come sollevata dall'Ospedale San Gerardo e dal dott. Landoni,
secondo i quali la predetta azione, dovendo reputarsi di natura
extracontrattuale, sarebbe stata soggetta al termine di prescrizione breve di
durata quinquennale, non efficacemente interrotto, in asserto, da un idoneo
atto di messo in mora stragiudiziale, tale non potendo considerarsi il telegramma
solo apparentemente inviato dalla sig.ra Mac Grath all'Ospedale in data 14 gennaio
L'appellante
ha replicato a tale eccezione sia controdeducendone
la inammissibilità per la sua tardività e/o novità
e/o perché non proposta con appello incidentale condizionato, sia per la sua
incongruenza ed irrilevanza, dovendo a suo dire computarsi quale termine
prescrizionale quello ordinario decennale, stante la natura contrattuale
dell'azione da lei esperita.
Rileva questa
Corte che, siccome ciascuno del motivi di replica
prospettati dall'appellante sarebbe astrattamente idoneo al rigetto
dell'eccezione di prescrizione, è superfluo valutare se tutti siano idonei in
concreto a produrre tale effetto, essendo sufficiente che anche solo uno di
essi presenti quest'attitudine.
E non è dubbio
che, a tale stregua, avrebbe rilievo assorbente già la semplice qualificazione
contrattuale dell'azione risarcitoria proposta, in
quanto implicante la estensione decennale del termine
prescrizionale, palesemente non consumatosi - come tale - nel periodo
intercorrente tra la data dell'evento dannoso (16 gennaio 1988) e la data in
cui si è verificata l'interruzione della prescrizione, nemmeno se tale data
volesse farsi coincidere, per maggior sicurezza (anziché con quella di invio
del contestato telegramma in data 14.1.1993), con quella più lontana nel tempo,
ma di innegabile efficacia al fine interruttivo, in
cui è stata notificata la citazione introduttiva del giudizio di primo grado
(fine maggio 1996).
È il caso
allora di rammentare, quanto alla natura della responsabilità del medico e
dell'ente ospedaliero, che la giurisprudenza non ha mai dubitato che
l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una
visita ambulatoriale, comporti ex se la conclusione di un contratto tra
il paziente e l'ente ospedaliero (prospettandosi in giurisprudenza la nozione
di contratto di "spedalità atipica"), con conseguente natura
contrattuale della responsabilità di quest'ultimo.
Controversa è
stata invece per lungo tempo la natura della responsabilità del medico inserito
nella struttura ospedaliera. Tuttavia l'opinione prevalente è
andata progressivamente specificandosi nel senso di ritenere che entrambe le
responsabilità, quella dell'ospedale e quella del medico, siano di natura
contrattuale, orientamento questo che (traendo origine da Cass. 1.3.1988, n.
2144, poi seguita da Cass.11.4.1995, n. 4152;
Cass.27.5.1993, n. 5939; Cass. 1.2.1991, n. 977) è
ormai giunto alla sua più raffinata elaborazione (operata da Cass. 22 gennaio
1999, n. 589).
Basandosi infatti sugli approfondimenti dottrinali compiuti in tema
di "rapporti contrattuali di fatto",
In effetti, la
qualificazione in termini contrattuali del rapporto fra paziente ed operatore
medico inserito nella struttura sanitaria è - come ha esattamente osservato il
Giudice di prime cure - davvero inoppugnabile, essendo fondata sull'obiettivo
significato sociale della relazione "diretta" che
effettivamente si instaura fra i due soggetti (attesa la
"personalità" dell’obbligazione); peraltro essa trova una sua
necessità logica anche nel carattere "speciale" della
prestazione tipica del sanitario, cui la coscienza sociale non si limita a
chiedere un non facere, e cioè il puro
rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua
professionalità, ma quello specifico facere
nel quale si manifesta la "perizia", che ne deve sempre
contrassegnare l'attività, tanto più perché essa è svolta nell'ambito di una
professione "protetta", si esplica in un servizio di pubblica
necessità ed ha ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come quello della
salute, tutelato dall'art. 32 Cost.
Da tutto ciò
consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e
quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non
diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente
accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi. In forza di
tali principi, la prescrittibilità nell'ordinario termine decennale dell'azione
verso l'AZIENDA OSPEDALIERA in causa non potrebbe negarsi in ogni caso, e
siccome l'appellante ha esplicitamente dichiarato il suo interesse ad impugnare
la pronuncia del Tribunale solo verso tale Azienda per ottenere il richiesto
risarcimento solo da essa, non può esservi dubbio
alcuno sulla circostanza che il termine di prescrizione da applicare sia solo e
comunque, oggi, quello decennale, non decorso, come si è già detto, tra la data
dell'evento dannoso e l'instaurarsi del presente giudizio in primo grado.
2. Può quindi procedersi ad esaminare nel merito l'appello principale
proposto dalla sig.ra Mc Grath.
Quest'ultima assume l'incongruenza della valutazione espressa dal Tribunale
in punto di ritenuta carenza di prova (ridondante in
danno di essa appellante, che aveva l'onere di fornirla) sul nesso di causalità
tra la condotta dei sanitari convenuti in causa e l'evento lesivo mortale. A
detta della deducente il Giudicante avrebbe dovuto
invece non soltanto dare adeguato risalto al fatto che, nella specie,
l'intervento operatorio era di carattere routinario e
che dunque i sanitari avrebbero ben potuto accorgersi
della necessità di intervenire con maggiore tempestività, ma anche del fatto
che il non aver evitato che l'evento dannoso si verificasse equivaleva ad
averlo cagionato, conclusione da tener ferma anche ove non fosse stato
dimostrabile che l'evento non si sarebbe verificato se essi fossero intervenuti
prima, in quanto la loro condotta avrebbe dovuto comunque considerarsi
determinante sul piano eziologico.
In tal modo
l'appellante prospetta un'interpretazione del tutto opposta a quella propugnata
con ampia ed articolata motivazione dal Giudice di prime cure.
Ha osservato infatti il Tribunale:
a) che dove il
contesto operativo ed il livello conoscitivo
professionale è scarso, l’inferenza probatoria in materia di nesso di causalità
non potrebbe prescindere dall’apprezzamento delle probabilità che la condotta
del sanitario, attiva od omissiva, abbia provocato il danno, giudizio da
effettuarsi su base statistica;
b) a questa
stregua non potrebbe darsi risalto alla mera possibilità di verificazione
dell’evento (ossia alla cd. occasione),
ma occorrerebbe che la relazione eziologica sia
qualificata, giacchè altrimenti il danno verrebbe
allocato sui sanitari secondo una prospettiva di "rischio", e non di
responsabilità, ottica estranea al nostro attuale ordinamento;
c) nel caso di
specie, che sarebbe connotato da un basso livello conoscitivo del settore (come
si ricaverebbe, oltre che dal notorio, dallo stesso elaborato peritale), i c.t.u. hanno escluso motivatamente e risolutamente la
possibilità scientifica di approdare ad una valutazione di imputabilità
della morte del feto alla condotta dei sanitari, pur non potendosi escludere
(ma si resta così nell’alveo della mera possibilità) che un’estrazione
tempestiva del feto, conforme al modello di condotta astrattamente
"idoneo", avrebbe evitato il danno.
Il Tribunale
ha preso dunque atto delle conclusioni cui è prevenuto il collegio peritale
nominato in istruttoria, conclusioni che, peraltro, non sono state contestate
dall'appellante (ma semmai dagli appellati, nella parte in cui il collegio
peritale ha ritenuto enucleabile una colpa in astratto dei sanitari operanti),
che si è limitata a darne una diversa interpretazione in
relazione al profilo afferente al nesso di causalità.
Nell’elaborato
peritale si osserva che la sig.ra Mc Grath fu ricoverata nella sera del giorno 15.1.1988; ella si era recata in ospedale accusando dolori epigrastici; riferì di non avere più il rene destro e di
avere un rene sinistro multicistico; le furono
riscontrati segni di ipertensione arteriosa, e progressivamente segni di
sofferenza renale e di eclampsia gravidica.
Quindi i
sanitari che ebbero in cura la sig.ra Mc Grath al momento del ricovero si
trovarono, come testualmente afferma il Collegio peritale nell’elaborato da
esso redatto, "di fronte ad una situazione così sintetizzabile: una
gravidanza alla 32a settimana con segni clinici che vennero correttamente
considerati meritevoli di controllo assiduo e costante proprio per le possibili
influenze sul benessere fetale; una situazione del feto non ancora maturo (in
particolare per organi ad estrema dignità funzionale) che era stato trattato
con farmaci per accelerare la maturazione stessa in vista di una prospettabile
necessità di interrompere anzi tempo la gravidanza con un parto chirurgico;
segni di uno stato di benessere del feto che, a un certo punto, si modificano
in modo sostanzialmente peggiorativo e si manifestano, per oltre due ore, con
aspetti cardiotocografici di reattività fetale
differenti dai precedenti (…) e i sanitari presero l’unica decisione
clinicamente fondata che ci si attende sulla scorta delle informazioni cliniche
sin qui acquisite: scelsero cioè di intervenire mediante un taglio cesareo. Ciò
è comprovato dalla sospensione della registrazione cardiotocografica
(dalla quale, peraltro, dopo due ore e mezza di segni costantemente ripetitivi
non vi era più sostanziale motivo di attendersi
qualcosa di diverso) nonchè dalla relazione della
stessa con i restanti dati clinici della madre indicativi di condizioni
influenti negativamente sulle condizioni fetali (ipertensione controllata farmacologicamente, proteinuria, iperuricemia). Sin qui, stanti le annotazioni tecniche
disponibili, non vi sono dubbi che l’impostazione decisionale dei sanitari che
ebbero in osservazione la sig.ra Mc Grath fu conforme a quanto ci si
attende in casi consimili. E’ evidente che la tempestività di
azione in questi casi trova ragione negli stessi motivi che hanno
indotto a prendere una decisione di parto per via chirurgica. Infatti, decisa
la necessità di intervenire per il manifestarsi di segni
interpretati come patologici per il feto così da anticiparne la sua estrazione (scelta del tutto motivata
in questo caso, come detto), non vi è dubbio che la precocità
dell’estrazione, se i segni cardiotocografici sono
espressione effettiva di sofferenza fetale, rende più probabile la prospettiva
di estrarre un feto vivo. In questo caso tra la sospensione della registrazione
cardiotocografica (ore 8.00) e il taglio cesareo (il
feto fu estratto alle 9,12) vi fu la morte fetale; ciò
è comprovato dalla estrazione di un feto morto del quale era registrata
attività cardiaca sino al momento dell’interruzione della registrazione."
E tuttavia: "non vi e alcun elemento tecnico di giudizio per sapere
quando, in questo lasso di tempo, avvenne precisamente il decesso; si è già
detto, infatti, che in questo intervallo cronologico non fu eseguita alcuna
rilevazione clinica indirizzata a verificare lo stato fetale. Come già detto,
la morte fetale, alla luce dei risultati delle osservazioni cardiotocografiche
sin alle ore 8.00, rende ragionevolmente fondata la probabilità che i segni cardiotocografici giudicati patologici lo fossero effettivamente; in secondo luogo rende ragione di
ritenere come altamente probabile che il decesso sia intervenuto come
conseguenza dello stato di sofferenza fetale espresso dalla patologica
reattività del feto. Certo, come detto in precedenza, la dilatazione dei tempi di azione è da ritenersi riduttiva delle prospettive di
estrazione di un neonato vivo del quale, come pure già detto, non e possibile
tecnicamente prospettare le eventuali condizioni cliniche alla nascita".
Sentiti poi a
chiarimenti dottori Pifarotti e Zoia, componenti del Collegio peritale, hanno dichiarato: Dott. Pifarotti: "non
possiamo affermare con giudizi di validità scientifica quali probabilità ci
fossero che un intervento immediato, secondo i tempi appena evidenziati,
potesse evitare l'evento letale; senza considerare le condizioni in cui
eventualmente potesse trovarsi il feto se estratto ancora vivo; non sono
nemmeno in grado di affermare se le probabilità fossero serie o apprezzabili,
vista fra l'altro la situazione complessiva del feto. La malformazione della
madre, peraltro non sconosciuta dai sanitari, potrebbe sicuramente aver
influito sul decorso causale aggravandolo (…) ritengo che alle ore 8.00 fosse
soprattutto fonte di preoccupazione la situazione clinica della madre, che
aveva subito un peggioramento repentino; a tale stato poteva ovviarsi con un
taglio cesareo, che avrebbe risolto la situazione; i sanitari, come già detto
nella relazione, erano preoccupati, anche se in misura minore, pure per il
feto (tant’è vero che fecero un monitoraggio di tre
ore); il problema nasce per l'assenza di controllo successivo, che ci impedisce di sapere cosa davvero è successo; mi pare che
tale assenza di controllo denoti una concentrazione dell’attenzione dei
sanitari sullo stato della madre; forse anche l’induzione farmacologica
con l’anestesia può darsi che abbia dato causa alla morte; ma non è possibile
determinarlo".
Alla luce
delle osservazioni svolte dai Ctu era ed è quindi
davvero manifesta l’impossibilità di datare con precisione il momento in cui la
situazione patologica in atto scaturì nell’evento letale (e ciò - come osservato
dal Tribunale - proprio a causa dell'insuperabile deficit conoscitivo
evidenziato dagli stessi CTU), vale a dire, in sostanza, quando il feto cessò
di vivere (in senso naturalistico, e non necessariamente in senso giuridico),
né per quale specifica causa ebbe luogo il decesso.
I CTU
affermano che i sanitari operanti avrebbero potuto
effettuare un rapido taglio cesareo entro le ore 8,20, ma appunto non si sa se
il feto sia morto entro questo stesso periodo di tempo (nel qual caso,
evidentemente, qualunque ritardo successivo sarebbe stato del tutto
irrilevante), oppure successivamente, come anche se morì per effetto
dell'anestesia (eventualità che i CtU non escludono),
o per una preesistente patologia cronica o per il repentino aggravarsi delle
condizioni materne anche in concorso con tale preesistente stato patologico del
feto, comunque immaturo al momento del parto.
Da qui in effetti la mancanza di un adeguato riscontro sul nesso
di causalità tra il ritardo con cui fu assertivamente
compiuto il taglio cesareo e la morte, con conseguente irrilevanza del fatto
che i sanitari operanti fossero stati negligenti per aver operato tardivamente
(o non del tutto tempestivamente).
L'appellante
sostiene tuttavia che il fatto del ritardo dovrebbe comunque
considerarsi come causa efficiente dell'evento lesivo, dovendo darsi credito ad
alcune pronunce della S. Corte rivolte (in asserto) ad equiparare l'omissione di attività doverose da parte dei sanitari, o comunque
l'omissione di tentativi di salvataggio terapeutico, agli altri concorrenti
elementi incidenti sul verificarsi dell'evento lesivo (citate Cass. civ. 13 settembre 2000, n.12103; 13 maggio
1982, n.3013; Cass. pen. 7 gennaio 1983; 12 maggio 1983;18 ottobre 1990;
13 giugno 1990; 7 marzo 1989).
Il richiamo a tali
pronunce non appare però calzante, poiché, anche a voler ammettere, sia pure
solo per inconcessum, che l'ipotesi teorica
sia valida, e sia stata perdippiù espressa dalla S.
Corte nei termini in cui è stata riformulata qui dalla difesa dell'appellante (il
che, tuttavia, non pare del tutto esatto), essa potrebbe trovare applicazione solo quando si potesse dimostrare che il ritardo
nell'intervento operatorio sia una possibile, ed anzi una probabile, causa o
concausa dell'evento, laddove invece, come si è detto, nel caso di specie tale
affermazione di incidenza causale non è possibile, semplicemente perché non si
sa, né può sapersi, in base alle conoscenze scientifiche attuali (come hanno
riferito i CTU), per quale motivo il feto non sia nato vivo, se le sue funzioni
vitali si siano interrotte quando comunque l'intervento sarebbe stato
considerabile come tempestivo (ossia tra le ore 8 e le ore 8,20/8,30), se esso
sia dipeso da cause intrinseche preesistenti, o se sia stato determinato dal
progressivo peggioramento delle condizioni nefropatiche
della madre o dalla stessa anestesia praticatale in una situazione già
compromessa.
È poi appena
il caso di ricordare che per la prevalente giurisprudenza, sebbene sul piano
naturalistico un evento dannoso possa considerarsi causato da un altro quando, ferme restando le altre condizioni, il primo
non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. Teoria della condicio sine qua non),
non è però sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità
giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali
così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si
produce l'evento causante, non appaiano inverosimili (cd. Teoria della causalità
adeguata o della regolarità causale).
Una
semplificazione probatoria a questa stregua viene
peraltro ammessa nei casi (fra i quali non sembra in effetti rientrare quello
di specie, tenuto conto di quanto riferito dai CTU in ordine all'impossibilità
scientifica di individuare causa ed orario della morte del feto) in cui il
livello alto delle informazioni disponibili possa agevolare l’inferenza
statistica, laddove emerga "un’evidenza circostanziale" idonea
a determinare una deduzione sia di negligenza, come anche di determinismo
causale.
Deve
aggiungersi che, secondo il più recente orientamento della S. Corte penale in materia di causalità scientifica e statistica
(Cass. pen. 28
settembre 2000, n. 1688; 29 novembre 2000, n. 2139; 28 novembre 2000, n. 2123),
il procedimento utilizzato per stabilire se l’omissione è
condizione necessaria dell'evento non è diverso, ma identico, nella sua
struttura, sotto il profilo dell’accertamento, a quello cui si ricorre per
giustificare la causalità dell’azione, ossia il giudice, avvalendosi del
modello della sussunzione sotto leggi statistiche —
ove non disponga di leggi universali — dice che è probabile che la condotta
dell’agente costituisca, coeteris paribus, una condizione necessaria dell’evento. Una
spiegazione statistica adeguata del singolo evento lesivo presuppone però una
legge statistica con un coefficiente percentualistico
vicino a cento e deve sfociare in un giudizio controfattuale
sul nesso di condizionamento di alta probabilità
logica o di elevata credibilità razionale, dove "alta" ed "elevata"
stanno ad indicare un giudizio che si vicina al massimo, alla certezza.
Si tratta di
un orientamento particolarmente rigoroso che sembra però
del tutto conforme all'analogo orientamento espresso finora dalla Cassazione
civile, per la quale l'inferenza statistica deve comunque basarsi su
coefficienti probabilistici di elevata apprezzabilità.
Alla luce di
tali principi perfettamente si giustifica, dunque, la conclusione assunta dal
Tribunale in ordine all'impossibilità di considerare
provata una relazione causale rilevante tra il presunto ritardo nell'esecuzione
del taglio cesareo e la morte del feto, non potendo configurarsi quell'elevatissima probabilità statistica - cui fa cenno
Ciò senza poi
considerare che i CTU hanno anche evidenziato che lo
scopo del monitoraggio instaurato nel caso di specie fu quello di tenere sotto
controllo sia le condizioni precarie della madre, che quelle del feto, in modo
da intervenire quando fosse stato possibile apportare un’eguale o equilibrata
utilità terapeutica ad entrambi, in una situazione di apparente contrasto di
esigenze operatorie. Infatti per il feto sarebbe stato
opportuno rinviare il più possibile l'intervento per consentire che
raggiungesse un livello adeguato di maturazione anche e soprattutto polmonare,
onde aumentarne le chances di sopravvivenza in
prospettiva di un parto prematuro (e gli furono somministrate infatti sostanze farmacologiche atte ad accelerare tale maturazione,
soprattutto per scongiurare il rischio di insorgenza della patologia nota come
"membrane ialine"); per la madre sarebbe stato invece più utile
un intervento immediato, in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni.
Ne deriva sinanche l'impossibilità di apprezzare fino a che punto potesse nella specie configurarsi una colpa in astratto,
ipoteticamente derivante dal ritardo nell'effettuazione del taglio cesareo,
considerato che nel contemperare le due opposte esigenze, di anticipare e di
ritardare l'intervento, sarebbe stato alquanto arduo individuare un preciso
momento a partire dal quale si imponeva in modo prevalente l'esigenza di
intervenire praticando il taglio cesareo (ed appare peraltro in un cero senso
anche contraddittorio supporre che vi sia stato un ritardo incidente
negativamente sulla sopravvivenza del feto, in presenza della predicata
opportunità di procrastinare il parto proprio per consentire allo stesso -
ancora patologicamente prematuro - qualche maggior probabilità di sopravvivenza).
Tanto più che
il ritardo dei sanitari è stato prospettato dai CTU solo dopo aver desunto in
via meramente deduttiva, ma non in modo certo in fatto, che i sanitari medesimi
avessero deciso di eseguire l'intervento operatorio alle ore 8,00
(talchè avrebbero poi "perso tempo" nell'estrarre
il feto solo alle ore 9,12), e non sulla base di una individuazione "scientifica"
(e proveniente dagli stessi CTU) sul preciso momento in cui doveva reputarsi -
oggettivamente - necessario e doveroso intervenire con la massima urgenza: se
si esclude dunque la premessa posta in via ipotetica o presuntiva (cioè che
davvero la decisione fu assunta alle ore 8,00, fatto che in realtà non trova
conferma né documentale, nè testimoniale) cade anche
la conseguenza che ne è stata tratta, ossia che il ritardo ci fu per il tempo -
assertivamente non breve - decorso tra il momento
dalla decisione di operare ed il momento in cui fu attuata l'estrazione del
feto ed ancor meno può apprezzarsi la pretesa sussistenza del nesso eziologico.
È innegabile, comunque, che nessun elemento di riscontro oggettivo può
giustificare la conclusione che il ritardo, quand'anche avesse potuto evitarsi,
abbia determinato o concorso a determinare l'evento mortale, non emergendo da
alcun elemento effettuale che la morte del feto fosse derivata dal, o in
qualche misura fosse ricollegabile al, ritardo stesso.
Alla luce di
tale conclusione, la sentenza del Tribunale - che l'ha correttamente
prospettata - resiste alle censure formulate con il proposto mezzo d'impugnativa,
che va pertanto respinto (con il conseguente assorbimento anche di ogni istanza istruttoria relativa alla prova del quantum
dei danni assertivamente subiti dall'appellante).
Quanto,
tuttavia, alle spese di lite, reputa questa Corte che la natura del procedimento
e l'obbiettiva incertezza che nel suo corso ha contrassegnato la enucleazione delle eventuali responsabilità dei sanitari
operanti (in una con la sostanziale inutilità delle attività meramente
difensive svolte in questa sede dalle parti appellate diverse dall'Ospedale,
verso cui l'appellante non ha riproposto alcuna domanda) ne giustifichino
l'integrale compensazione anche in questo grado (sul punto rigettandosi anche
l'appello incidentale proposto dal dott. Landoni con
riferimento all'analoga e condivisibile pronuncia assunta in primo grado dal
Tribunale).
P.Q.M.
1) respinge
l'appello principale e l'appello incidentale e per
l’effetto conferma integralmente l’impugnata sentenza n. 3200/2000 pronunciata
dal Tribunale di Monza in data 23 ottobre 2000 e depositata in data 26 ottobre
2000;
2) dichiara
compensate interamente fra le parti le spese di lite.