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Cass. civ. sez. III 21 febbraio 2003 n. 2645 - Pres. Carbone, Rel. Manzo - Menozzi Roberta (ricorrente) - Ministero della Sanità (controticorrente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberta Menozzi conveniva davanti al Tribunale di Milano il Ministero della Sanità esponendo di aver contratto, neonata, la poliomielite dai cuginetti che erano stati sottoposti a vaccinazione contro questa malattia. La Menozzi individuava la colpa del Ministero convenuto nel non aver prescritto alcuna precauzione contro il rischio di contagio da contatto con soggetti vaccinati. Chiedeva quindi la condanna in suo favore ala risarcimento dei danni nella misura di Lire 500 milioni. In via subordinata chiedeva la condanna del Ministero al pagamento della somma di Lire 350 milioni a titolo di responsabilità oggettiva. Costituitosi il contraddittorio, l’amministrazione convenuta ecceipiva l’imporponibilità della domanda per non essere stata esperita la procedure amministrativa di cui alla legge n. 2120 del 1992. il tribunale respingeva le domande. Proposto appello, la Corte d’Appello di Milano lo rigettava. La corte territoriale ritenva prescritto il diritto al risarcimento del danno. Riteneva inoltre inammissibile l’impugnazione per ciò che concerneva la domanda condizionata a norma della legge n. 210 del 1992.

Avverso questa sentenza Roberta Mozzi propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il ministero della Sanità ha depositato un controricorso con il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per essere stato notificato presso la sede distrettuale dell’Avvocatura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. l’Avvocatura Generale dello Stato, con il controricorso, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso per violazione degli artt. 25 e 144 c.p.c., per essere stato effettuata la notificazione al Ministero della Sanità presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel luogo in cui si trova il Giudice competente, cioè la Corte di Cassazione. Nel controricorso è ulteriormente specificato che “il resistente Ministero della Sanità dichiara, ad ogni effetto, che non intende accettare come in realtà non accetta il contraddittorio sui motivi dedotti dalla controparte”. L’eccezione pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso è infondata. La Corte Costituzionale con sent. N. 97 del 1967, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 11 del R.G.30 ottobre 1933, n.1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di notificazione. La corte ha specificato che la nullità di atti del processo civile (nella specie nullità della notificazione non avvenuta presso la competente Avvocatura dello Stato), non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato e che la costituzione del convenuto sana ogni vizio, come risulta in generale dagli artt. 156 e 164 c.p.c. Avuto dunque riguardo alla norma quale risultante dalla Sent. Della Corte Costituzionale n. 97 del 1967, deve ritenersi che la nullità della notificazione non eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato sia stata sanata dalla notificazione del controricorso (Cass. 5 febbraio 2002, n. 1548; Cass. 16 ottobre 2001, n.12596; Cass. 24 marzo 2000, n. 3540; Cass. 3 marzo 1999, n. 1774), pur se con esso si sia fatta valere esclusivamente la nullità della notificazione (Cass. 16 ottobre 2001, n. 12596), atteso che il controricorso è l’atto con il quale la parte è posta dalla legge in grado di contraddire.
  2. con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c. n relazione alle sentenza della Corte Costituzionale 22.06.1990 n.307 e in particolare 18.04.1996 n. 118”. La ricorrente, richiamate la due sentenze della Corte Costituzionale sopra indicate, ha osservato che il Giudice delle leggi aveva affermato che il diritto all’equo indennizzo non conteneva alcuna limitazione temporale. Ad analoga conclusione doveva pervenirsi per l’azione ex art. 2043 c.c.. E sotto questo profilo la sentenza impugnata nel dichiarare prescritta l’azione di risarcimento del danno si poneva in contrasto con la norma conseguente agli interventi della Corte Costituzionale. Il motivo è privo di fondamento. La limitazione temporale che la Corte Costituzionale (sent. N.118 del 1996) ha ritenuto no conforme alla costituzione è quella (che era) contenuta nell’art. 2, comma 3 della L. 25 febbraio 1992, 210, relativa alla decorrenza per l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di derivati. La limitazione temporale in contrasto con la costituzione non ha, dunque, nulla a che vedere con la prescrizione del diritto al risarcimento a norma dell’art. 2043 c.c. Anzi dalle sentenza della Corte Costituzionale sopra indicate risulta espressamente che la pronunzia riguarda materia estranea all’azione di danni.
  3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, n.3 e 5 sempre in tema di prescrizione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno, facendo applicazione, in tema di decorrenza della prescrizione, del principio secondo cui quando non vi sia coincidenza cronologica tra il comportamento illecito e il verificarsi del danno, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui danno si è verificato e, più specificamente, dal momento in cui il danneggiato ha avuto l’effettiva percezione dell’esistenza e della gravità del fatto, ovvero sarebbe potuto pervenire a tale percezione con l’uso della normale diligenza. La ricorrente deduce che l’errore nel quale era incorsa la Corte di Appello consisteva nel non aver considerato che solo a seguito della Consulenza tecnica d’ufficio esperita in corso di causa la ricorrente aveva scoperto il nesso di causalità tra la vaccinazione e le conseguenze morbose e aveva potuto addebitare il fatto ad un terzo determinato. In precedenza la ricorrente aveva avuto solamente avvisaglie sull’origine della menomazione attraverso notizie di stampa del caso Oprando. In altri termini la Corte aveva fatto erronea applicazione del principio di conoscibilità dell’evento dannoso, che presuppone anche il riferimento del fatto ad un terzo determinato, come ritenuto dalla Cassazione con la sentenza n.6857 del 1982. Il motivo è fondato. La decorrenza della prescrizione è regolata in via generale dall’art. 2935 c.c. e, per  cio che concerne la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall’art.2947 I comma c.c. Secondo l’art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Dalla disposizione si desume la chiara direttiva che il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui risulta violato, ma dal momento in cui se ne può sperimentare la tutela. Come osservato in dottrina, l’art. 2935 c.c. fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui, pur essendo attuale l’interesse del titolare del diritto, questi non si sia attivato per ottenere la realizzazione.

L’art. 2947, comma primo c.c. dispone specificamente che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. La norma, che nella sua portata letterale appare dare rilievo al dato oggettivo della verificazione del fatto, viene normalmente interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. 9 maggio 2000, n..5913; Cass. 20 luglio 2000, n. 9927). Il dato rilevante di questa giurisprudenza è quello di interpretare il “fatto” di cui all’art. 2947, primo comma comprensivo non solo del comportamento doloso o colposo, ma anche dell’evento dannoso. In tal modo la prescrizione decorre non dalla cessione della condotta generatrice del danno, ma dell’esteriorizzazione del danno stesso.

Alla direttiva enunciata in generale dall’art. 2935 c.c. è ispirata la disciplina di legge in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danno derivanti dall’impiego di energia nucleare e prodotti difettosi.

L’art. 23, primo comma della L. 21.12.1962, n. 1860 “Impiego pacifico dell’energia nucleare”, nel testo novellato dal d.P.R. 10 maggio 1975, n.519 dispone che “le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di 3 anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell’identità dell’esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza”. L’art. 13, primo e secondo comma del d.P.R.  24 maggio 1998, n.224 (recante “attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizione legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n.183”) prescrive che “1. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di una azione giudiziaria”.

Le disposizioni riportate fanno riferimento, dunque, in tema di risarcimento del danno e con riferimento ai due settori indicati, al criterio della ragionevole conoscibilità del danno e dell’autore dello stesso, dando piena e specifica attuazione al criterio dell’attualità dell’interesse previsto in via generale dall’art. 2935 c.c. Benché trattasi di norme speciali in tema di risarcimento del danno, il principio da esse desumibile, conferendo rilevanza alla direttiva generale contenuta nell’art. 2135, non può non considerarsi nell’interpretazione del primo comma dell’art. 2947 c.c. e della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Un riferimento della conoscenza del danno e della sua addebitabilità ad un terzo è contenuto nella sentenza di questa Corte del 6 febbraio 1982, n. 685. In un caso in cui il danno consisteva nella lesione ad un immobile, la Corte ha affermato che “se gli articoli 2043 e ss. non parlano espressamente di “scoperta” del danno, non par dubbio che in tutti quei casi in cui la manifestazione del danno stesso non sia immediata ed evidente agli occhi di un profano possa apparire quanto meno dubbia la sua ricollegabilità con nesso causa all’azione di un terzo, il momento iniziale della prescrizione dell’azione risarcitoria non può essere ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale conoscenza e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno stesso, e della sua addebitabilità ad un determinato terzo ovvero al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto pervenire alla percezione stessa usando della normale diligenza”.

Questo essendo, per quanto qui interessa, il quadro giuridico di riferimento ed avuto riguardo al particolare caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte, possono farsi ulteriori precisazioni sul concetto di verificazione del fatto illecito, che l’art. 2947, primo comma pone quale exordium praescriptionis.

Già si è detto che è ormai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio per cui per “fatto” a norma dell’art.2947 primo comma deve intendersi sia la condotta dell’agente che l’evento dannoso, il cui manifestarsi all’esterno segno l’inizio della decorrenza della prescrizione. Va ulteriormente precisato che perché il “fatto” al quale fa riferimento la norma indicata possa fungere da esordio della prescrizione occorre che sia precepito o possa esserlo usando l’ordinaria diligenza, non nella sua realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, ma – secondo la previsione dell’art.2043 c.c. – in tutte le sue circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento, doloso o colposo di un terzo (o comunque imputabile ad un terzo).

Nel caso di specie è stato prospettato un danno per malattia da contagio da persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (vaccinazione antipolio). In questo caso, la decorrenza della prescrizione non può essere fissata dalla percezione della malattia in se, ma dalla conoscenza o dalla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza, e secondo la diffusione delle conoscenze scientifiche dell’epoca, che la malattia potesse essere stata indotta da contagio da persona sottposta a vaccinazione. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in se a concretizzare il “fatto” che l’art. 2947, primo comma individua quale esordio della prescrizione.

In conclusione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art.2947 primo comma c.c., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza è tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

A questo principio non si è attenuta la sentenza impugnata che ha fatto decorrere prescrizione dall’evento danno verificatosi nel 1968.

Il terzo motivo relativo ad una domanda prospetta in via subordinata, resta assorbitonell’accogliemento del secondo.

In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata con un rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che sulla base del principio indicato provvederà ad un nuovo esame ed alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del  giudizio di cassazione.

 Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002

Depositata il 21 febbario 2003