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Trib.Vibo Valentia, sez. dist. Di Tropea, 17 maggio 2001

Motivi della decisione: 

Omissis

Le voci di danno da considerare sono diverse ed hanno una diversa disciplina.

Innanzitutto va considerato che i congiunti della vittima di un incidente possono sicuramente agire iure proprio  per il risarcimento dei danni, che si pongano per i superstiti come conseguenze negative nella loro sfera giuridica: la morte di un parente, infatti, provoca dolore, ripercussioni morali e biologici oppure esistenziali nella vita dei congiunti. E queste conseguenze, in quanto subite personalmente, attribuiscono ai congiunti il diritto ad agire per il risarcimento del danno in proprio, non quali eredi della vittima. Il punto è praticamente pacifico (per esempio Cass. 24 aprile 1997, n. 3592).

C’è una certa discordanza sul novero dei congiunti legittimati ad agire per il risarcimento del danno, ma nel caso presente la disputa è ininfluente in quanto è pacifico che vi rientrino i genitori ed i fratelli del soggetto ucciso dall’incidente.

Come stimare allora il danno subito  iure proprio  dai genitori del ragazzo e dai suoi fratellini? Va da sé che un fatto lesivo può produrre in chi lo subisce conseguenze di natura diversa; e non si può ulteriormente (anche a considerare semplicemente il diritto vivente) prendere per buona la tesi che un danno non patrimoniale scaturisce dalla lesione di un interesse non patrimoniale e viceversa per quello patrimoniale. La lesione di un bene morale quale la reputazione, oltre che un turbamento d’animo (quindi un danno non patrimoniale), può certamente avere ripercussioni sulle capacità di guadagno, solo per fare un esempio.

La questione va dunque riferita solo alla natura delle conseguenze dell’atto dannoso. La perdita di un congiunto, qualunque natura abbia, può provocare un pregiudizio patrimoniale, quale è quello relativo alle spese subite, o ai mancati guadagni (alimenti ecc.); ma quella stessa perdita può avere (e normalmente ha) delle ripercussioni di tipo diverso, come quelle incidenti sulla salute e sullo stato d’animo oppure sulle condizioni dell’esistenza futura.

Ognuna di tali conseguenze va provata, secondo la regola generale, anche se per alcuni tipi di danno la prova è praticamente in re ipsa  (e si giustifica pertanto la giurisprudenza che segue questa regola: Trib. Torino 18 maggio 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 460, ma già Cass. 8 aprile 1959, n. 1041). Certamente non si può negare che i genitori subiscano un patema d’animo (e dunque un danno morale) a seguito della morte del figlio: per questo tipo di danno non si tratta di eludere il criterio generale dell’onere della prova, ma di sostenerlo con una presunzione semplice, nonché attraverso l’elemento indiziario della convivenza tra vittima dell’illecito ed attore (Cass. 6 maggio 1983, n. 3100).

Allo stesso modo potrebbe dirsi per il danno alla salute, ossia per quella ripercussione biologica dovuta alla morte del figlio. Se il patema d’animo subito per quella perdita è praticamente nella realtà delle cose, altrettanto dovrebbe stimarsi per la lesione della integrità psicofisica, la cui diminuzione in casi così drammatici è statisticamente fondata. Ad ogni modo, che gli attori abbiano subito una diminuzione anche permanente della loro integrità psico-fisica è stato provato attraverso la consulenza tecnica affidata ad un neurologo e condotta con metodo del tutto corretto quanto alla discussione medico-legale dei quesiti. La consulenza è basata sulla osservazione di dati certamente sintomatici di un disturbo della salute conseguente alla perdita del figlio: senso di colpa, alterazione del rapporto con il cibo, difficoltà di sonno, rifiuto di guidare, ecc. Il c.t.u. ha stimato una invalidità permanente del 23% per ciascuno dei genitori.

La compagnia di assicurazione contesta questo dato, con una perizia depositata alla udienza di precisazione delle conclusioni, la quale, perciò stesso, non può essere presa in considerazione, essendo tardivamente depositata, ma anche irritualmente tale, dal momento che la convenuta aveva chiesto ed ottenuto di nominare un proprio c.t.p. nell’ambito della consulenza di ufficio.

Peraltro, se anche si volesse ritenere quella produzione alla stregua di una mera osservazione difensiva, come tale non soggetta a preclusioni, va da sé che il suo valore è quello di una osservazione svolta, non solo e non tanto al di fuori del contraddittorio con i consulenti dell’altra parte, ma soprattutto non basata su una visita o un qualche esame dei periziandi, e solamente frutto della analisi formale (cioè della coerenza logica) della c.t.u.

Una invalidità del 23% comporta, secondo le tabelle di questo giudice, un danno di lire 94.990.000 per ogni genitore, somma che, demoltiplicata per 0.750 in ragione dell’età dei danneggiati, rende una cifra di lire 71.242.500 per ognuno degli attori. Il danno morale è un terzo, e dunque 23.747.500 ciascuno. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, sebbene sia emerso dalle prove raccolte che il Calello ha ridotto la sua attività lavorativa a causa della perdita del figlio, non è stato dimostrato né quali fossero i suoi precedenti guadagni, né di quanto siano stati contratti. Né una tale carenza può essere supplita da un giudizio di stima equitativa, trattandosi per l’appunto di una circostanza che avrebbe potuto essere dimostrata.

Quanto alla richiesta avanzata nell’interesse dei due figli minori, va considerato che, da un lato, non v’è alcuna prova circa il danno biologico che i due possano aver subito, dall’altro che il danno morale è soggetto, in questo caso, ad una regola propria. Va considerato che, al momento del sinistro, il figlio maggiore aveva 11 anni, e dunque pur ammettendo che si tratta di un’età in cui il minore non è capace di percepire dolore per la perdita del fratellino, è regola ammessa che il dolore si manifesterà quando il minore avrà raggiunto una maggiore maturità, ed è costante l’opinione che in tal caso il danno morale si presenta come danno futuro, attraverso una dissociazione tra il momento della lesione e quello della ripercussione (Cass. 19 aprile 1974, n. 1079; Cass. 30 luglio 1968, n. 2731; Cass. 5 ottobre 1967, n. 2266; Trib. Firenze 10 dicembre 1994, in Resp. civ. prev., 1995, 159; Trib. Roma 8 marzo 1991, in Assicurazioni, 1991, 41). Lo stesso criterio può presiedere al riconoscimento del danno futuro del nascituro, poiché la dissociazione tra illecito e danno dal punto di vista temporale non può che valere anche in tal caso (contra Cass. 28 dicembre 1973, n. 3467), come le Corti di merito hanno riconosciuto (App. Torino 8 febbraio 1988, in Giur. It., 1989, I, 2, 690; Trib. Napoli 18 maggio 1988, in Arch. giur. circ. sin. str., 1989, 789; App. Genova 5 marzo 1988, in Arch. civ., 1988, 1330). La stessa Corte cost. (sent. 18 febbraio 1975, n. 27) ha stabilito che tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. rientra, sotto certi aspetti, la situazione giuridica del concepito.

Ovviamente la stima del danno morale, in tal caso, proprio perché si tratta di un danno che si proietta nel futuro e che non è percepito nell’immediatezza, non può seguire i criteri ordinari, in quanto la sofferenza immediata dovuta alla percezione dell’evento lesivo è sicuramente maggiore di quella avvertita a tempo di distanza, e dunque può stimarsi nella metà di quanto attribuibile ai genitori, vale a dire 11.873.750 per ogni figlio.

Fin qui il danno che i due genitori e i due figli possono lamentare iure proprio. Ma, potrebbe anche prospettarsi un danno che essi ereditano dal figlio, e cioè un diritto al risarcimento che, essendo proprio del defunto, entra nella loro sfera giuridica al momento della morte di quello.

Va premesso che il diritto al risarcimento iure proprio non è affatto incompatibile con quello eventualmente rivendicabile iure hereditatis,  con il quale è invece cumulabile (Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704).

Ma su questo punto c’è da fare una chiosa all’orientamento dominante. Sembra essere regola diffusa che la perdita della vita vada risarcita agli eredi soltanto se la vittima non è morta immediatamente, ma solo quando tra l’atto illecito e la morte sia decorso un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 2 aprile 2001, n. 4783).

Gli argomenti a sostegno di questa tesi sono diversi: (a) se il soggetto non sopravvive all’evento lesivo non subisce alcuna sofferenza e dunque non acquista alcun diritto a vedersela risarcita. Un danno alla salute, come un danno morale, presuppongono che il soggetto leso rimanga in vita per un tempo apprezzabile, utile al prodursi ed al perdurare di quei pregiudizi; (b) la lesione del bene vita non è risarcibile in quanto quel bene non può essere reintegrato nemmeno per equivalente (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1633). Le voci dissenzienti partono esclusivamente da alcuni giudici di merito (v. per esempio App. Roma 5 giugno 1992, in Resp. civ. prev., 1992, 597).

Ora, poiché nel caso presente, a quanto emerge dalla istruzione svolta, il bambino è deceduto immediatamente a seguito dell’incidente, dovremmo concludere che non spetta ai genitori alcunché per la perdita della vita del loro figlio se non nei limiti del danno  iure proprio

E tuttavia l’orientamento della Corte di cassazione, ormai diventato autoreferenziale, non può essere condiviso. Innanzitutto esso comporta la conseguenza inaccettabile che la perdita della vita non sia risarcibile in alcun modo, a fronte invece della risarcibilità di una qualsivoglia lesione fisica: tanto per intendersi, se Tizio viene ucciso non si produce alcun diritto al risarcimento che in genere varia a seconda del tempo di sopravvivenza (Cass. 29 maggio 1996, n. 4991, per esempio, ha liquidato 375 milioni di danno biologico per una sola ora di sopravvivenza).

Già quest’ultimo aspetto è di per sé significativo della indifferenza dommatica e delle suggestioni che animano certi orientamenti: se il soggetto alla fine muore, quale rilevanza giuridica può avere il fatto che abbia sofferto un danno alla salute per 1 ora anziché per 10 giorni?

In realtà il punto è un altro. Il danno alla salute ha assunto, nel corso degli ultimi tempi, il ruolo di modello di stima dei danni alla persona, e la tendenza è quella di andare alla ricerca di un danno alla salute ogni volta che si lede la persona in quanto tale. Su questo comportamento ha influito una errata interpretazione della sentenza della Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184 ed una visione dei danni alla persona quali danni conseguenza del danno alla salute, erroneamente inteso come danno evento. Prova ne sia Cass. 20 giugno 1997, n. 5530 che, dovendosi occupare dei danni morali conseguenti ad un disastro ambientale, ha stabilito che: « il danno morale soggettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico è ... danno conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica dell’offeso». In altri termini, il danno alla salute è il modello dominante di valutazione dei danni alla persona, che condiziona il risarcimento di ogni altro pregiudizio personale, compreso, come nella sentenza citata, quello alla sfera morale.

Questa suggestione agisce anche nel caso di perdita della vita: in caso di morte, infatti, come si è visto, le Corti si domandano se si sia stata una lesione del bene salute, un danno biologico in capo al soggetto passivo dell’illecito, e solo in caso positivo ammettono il risarcimento. Il ragionamento che spinge le Corti ad adottare la soluzione di cui si è detto è che in realtà se la vittima muore immediatamente non subisce alcun danno di tipo biologico, a differenza di quanto accade nel caso in cui sopravvive, sia pure per un breve lasso di tempo, patendo una diminuzione della propria integrità psico-fisica. Il paradosso è che se la vittima non patisce un danno alla salute non lucra il diritto al risarcimento per il danno alla vita.

Si comprende chiaramente come la preoccupazione delle Corti sia non già quella di stabilire se sia risarcibile la perdita della vita in sé e per sé, ma quella di stabilire se in caso di perdita della vita si produca un danno alla salute, ed in che termini. Chiarissima è infatti Cass. 24 aprile 1997, n. 3592: « Se dal fatto illecito altrui deriva la morte immediata di una persona, ad essa non spetta alcun risarcimento per danno biologico, ... perché la lesione dell’integrità psico-fisica, e cioè il bene della salute - rileva ed è risarcibile in quanto si ripercuote sulla vita della persona menomata, il che implica che essa resti in vita.

Il che, se si trattasse di risarcire il danno alla salute, sarebbe pure corretto; in realtà, il problema è se in quel caso, indipendentemente da una eventuale lesione della salute, debba pensarsi anche al risarcimento per la perdita della vita.

Si tratta di vedere cioè se la vita sia un bene autonomo rispetto alla salute, e se vi sia un interesse a questo bene, distinto dall’interesse alla integrità psico-fisica, che sia giuridicamente rilevante.

È noto che l’ingiustizia del danno consiste nella lesione di un interesse cui l’ordinamento accorda protezione: la regola è ricca di contributi dottrinali, e sembra avere un riconoscimento giurisprudenziale ormai certo (si veda la nota Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 sulla risarcibilità degli interessi legittimi). Il che vuol dire che l’obbligazione risarcitoria presuppone che sia stata provocata la lesione di un interesse giuridicamente rilevante.

Si può discutere su quale debba essere il grado di protezione di un interesse, ma non v’è dubbio, qualunque sia la soluzione, che se la norma riconosce espressamente l’interesse verso quel bene e se lo protegge dalle possibili violazioni attraverso la predisposizione di sanzioni, quell’interesse è certamente da ritenersi giuridicamente protetto.

Da questo punto di vista, non si può negare che l’interesse alla vita, alla sua conservazione, sia protetto nella forma del diritto soggettivo assoluto. Se ve ne fosse bisogno, esso trova riconoscimento espresso nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ratificata dall’Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848, il cui art. 3 stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».

La violazione della vita è altresì penalmente sanzionata, il che vuol dire chiaramente che l’ordinamento garantisce l’interesse alla sua conservazione con la massima delle sanzioni. E se proprio si vogliono ricercare fondamenti costituzionali, non v’è dubbio che l’art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo tutela per ciò stesso la vita.

D’altro canto, occorrerebbe prendere atto che il danno non si identifica con la lesione di un bene ma con le conseguenze che ne derivano. La lesione della persona può produrre un danno biologico, come anche un danno morale ed uno di natura patrimoniale, ciascuno dei quali risarcibile secondo la propria disciplina.

Ciò posto, e ritenuto che il diritto alla vita è un diritto inalienabile, il problema di una sua risarcibilità in quanto tale, cioè in quanto bene vita, non può essere eluso rimettendosi alla tutela penale (come ritiene Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704). È noto come la Corte costituzionale con sentenza 26 luglio 1979, n. 87 ha stabilito che non possano esservi limiti alla tutela risarcitoria dei diritti fondamentali.

L’uccisione di una persona, quindi, non va vista soltanto in termini di perdita della salute di quest’ultima, ma soprattutto (se non soltanto) in termini di perdita del bene vita, che dal bene salute si distingue chiaramente, e che, in quanto bene fondamentale ed inviolabile, non può rimanere senza risarcimento.

Non del tutto irresistibile è poi l’obiezione che dal momento che il soggetto titolare del bene leso viene a mancare immediatamente il risarcimento non svolgerebbe la sua funzione satisfattoria, né sarebbe possibile una reintegrazione del bene per equivalente (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1633). L’esperienza storica e la comparazione dimostrano che non è mai esistito un modello di responsabilità civile rispondente ad una sola funzione, e che invece le regole di responsabilità seguono scopi contemporaneamente diversi o comunque giustificabili in base ad esigenze diverse. Nessuno può dubitare che la riparazione della perdita di una vita possa seriamente rispondere ad una funzione preventiva, costituendo disincentivo alla lesione, e non è senza senso ricordare che paradossalmente sul piano della prevenzione, se la vita non fosse risarcibile, sarebbe più conveniente che la vittima morisse piuttosto che rimanere in vita gravemente offesa.

D’altro canto se si nega la risarcibilità della perdita della vita sulla base del fatto che, trattandosi di un valore inestimabile (o difficilmente stimabile) nonché definitivamente perduto, non è dato reintegrarlo nemmeno per equivalente, allora la medesima difficoltà dovrebbe valere per ogni genere di danno alla persona. Tutto sommato neanche la perdita della vista o di un arto è una lesione reintegrabile, eppure è pacificamente risarcita.

Oltre che a scopi di prevenzione, che spingano i soggetti a tenere un livello di precauzioni ottimale, il risarcimento per la lesione della vita si può giustificare altresì in base ad una funzione sanzionatoria per un comportamento gravemente lesivo di un bene primario. E d’altro canto l’esistenza di danni punitivi, come nel caso del risarcimento del danno morale da reato, dimostra come sia infondata l’idea per la quale la funzione risarcitoria è l’unica ad essere consentita dai limiti strutturali della responsabilità civile.

Piuttosto il vero problema, ammessa la risarcibilità della lesione della vita, è quello della stima del relativo danno, che sicuramente si presenta difficile, ma che è complicata ancor di più se si pretende di applicare per analogia criteri utilizzati per danni diversi. Alcune Corti di merito infatti si orientano ragionando nel senso che la perdita della vita equivale ad una invalidità del 100% e dunque liquidano una somma pari a quella percentuale.

In realtà la diversità tra le due ipotesi di danno rende inverosimile quel procedimento di liquidazione, anche se i parametri dell’invalidità potrebbero tenersi in considerazione tenuto conto della natura del danno inferto con la perdita della vita e delle funzioni del relativo risarcimento.

Non c’è nulla di codificato, e ciò può comportare, come è accaduto in altre ipotesi, che vi sia una difformità di vedute tra le diverse Corti, con somme di risarcimento assai diverse tra loro, ma questo non può impedire la liquidazione in sé e per sé per la lesione di un bene, che essendo inviolabile, non può non essere risarcito.

Considerato allora che funzione di tale risarcimento è essenzialmente preventiva e punitiva, si può considerare adeguata una somma che sia certamente inferiore rispetto a quella corrispondente ad una invalidità del 100%, la quale serve a compensare una sofferenza permanente del soggetto leso. Nel caso di perdita della vita si tratta di sanzionare un illecito e di indurre a livelli di comportamento precauzionale rivolti ad evitare incidenti mortali. Si può allora convenire un risarcimento che sia circa la metà di quanto a livello nazionale si liquida per il 100% di invalidità, vale a dire una somma di 500.000.000 di lire, che ovviamente spetta ai superstiti iure hereditatis.

E questa somma si può giustificare anche ritenendo la perdita alla vita alla stregua di un danno esistenziale, ossia di un danno prodotto alla esistenza di un soggetto, distruggendola del tutto.

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