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 Trib. Milano, 18 febbraio 1988 (dec.) - Pres. Purcaro - Rel. Chindemi - Sanna e D’angelo (avv. Mangili) c. Arbia (avv. Pilato)

 Danno dei congiunti della vittima rimasta in vita – Danno alla serenità famigliare - Risarcibilità

 Gli stretti congiunti della persona gravemente lesa in un incidente stradale hanno titolo per ottenere dal colpevole il ristoro del danno da essi subito, costituito dalla violazione del diritto alla c.d. serenità familiare, nei casi in cui la serenità sia notevolmente compromessa in conseguenza delle lesioni subite dal congiunto e vi siano effettivi e permanenti legami di comunanza di vita. Il diritto alla serenità familiare trova fondamento negli artt. 29 Cost., 1 e 2 della l. 1 dicembre 1970, n. 879, interpretati a contrariis, 8, comma 1, della l. 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Fatto. - Sanna Silvia, Sanna Pietro Paolo e D’Angelo Teresa convenivano in giudizio, con atto di citazione notificato il 5 novembre 1982, Arbia Antonio chiedendone la condanna, previa declaratoria di responsabilità dello stesso, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 16 giugno 1979 in via Chiesa Rossa di Milano tra la ciclista Sanna Silvia e l’autovettura Volkswagen 1300 tg. MI P29284 condotta dal proprietario Arbia Antonio.

Si costituiva in giudizio Arbia Antonio contestando ogni responsabilità nella produzione del sinistro e chiedendo il rigetto della domanda.

Respinta la richiesta di provvisionale ex art. 24 L. 990/69, acquisiti il rapporto dei Vigili Urbani di Milano relativo all’incidente e gli atti del procedimento penale promosso contro l’Arbia dinanzi al Pretore di Milano, ammessa ed espletata prova testimoniale la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

Diritto. - Le risultanze del rapporto dei Vigili Urbani di Milano e gli allegati rilievi foto planimetrici consentono di ravvisare un concorso di colpa nella produzione del sinistro nella percentuale dell’80% a carico di Sanna Silvia e del 20% a carico di Arbia Antonio.  Il convenuto, percorrendo a bordo della propria Volkswagen, via Chiesa Rossa in direzione Pavia investiva con la parte angolare destra del veicolo il ciclista che procedeva nella medesima direzione di marcia ed aveva iniziato manovra di conversione a sinistra per portarsi, presumibilmente, nella parte destra della carreggiata al numero civico 163 di via Chiesa rossa, a poche decine di metri dal luogo in cui abitava (v. residenza Sanna indicata nel frontespizio del rapporto).

Che l’incidente si sia verificato secondo le modalità descritte si evince chiaramente dai rispettivi danni subiti dai veicoli ed, in particolare, dal piegamento del telaio della bicicletta da sinistra verso destra che, in corrispondenza con l’ammaccatura nella parte anteriore dell’autovettura, lascia ragionevolmente ritenere che la bici sia stata urtata nella parte anteriore sinistra mentre effettuava manovra di conversione a sinistra.

Non appare pertanto attendibile la deposizione del teste Lombardi, smentito dai rilievi obiettivi riscontrati, il quale ha affermato che l’autovettura aveva investito da tergo il ciclista; tale teste, inoltre, non risulta, dal rapporto dei vigili, essere stato presente sul luogo al momento del sinistro.

Appare, invece, attendibile nella modalità del sinistro il teste Gaggero che sia nell’immediatezza del fatto che in istruttoria ha dichiarato di aver visto la Sanna operare una deviazione verso il centro della strada venendo così investita dall’autovettura che sopraggiungeva da tergo in fase di sorpasso.

Non è stato invece possibile accertare se la manovra dell’istante fosse stata o meno segnalata con il braccio in mancanza di alcun riscontro probatorio al riguardo.  Si deve pertanto ritenere che la prevalente responsabilità nella produzione del sinistro, nella percentuale indicata, sia ascrivibile alla Sanna che aveva comunque omesso di verificare, prima di effettuare la deviazione nella sinistra, che da tergo non sopraggiungessero altre autovetture, essendo obbligata a concedere dovuta precedenza.

È invece ascrivibile all’Arbia un comportamento genericamente imprudente e una condotta di guida disattenta, procedendo in località abitata (vi erano varie abitazioni sulla sinistra, tra cui quella della Sanna - v. planimetria) ad una velocità non moderata, certamente superiore ai 60 km/orari (v. dichiarazioni dello stesso Arbia e lunghezza delle tracce di frenata) ed omettendo di moderarla nell’accingersi ad effettuare il sorpasso della ciclista, essendo pur sempre prevedibile un possibile scarto o deviazione di tale velocipede.

Essendo avvenuto l’urto allorché il ciclista aveva deviato dalla propria direttrice di marcia, iniziando la manovra di conversione di solo mezzo metro (v. deposizione teste Gaggero) è anche ascrivibile all’Arbia non aver lasciato tra la propria autovettura ed il ciclista un apprezzabile margine di sicurezza.

Tale comportamento negligente ed imprudente del convenuto, in rapporto, anche se non esclusivo, di connessione causale col verificarsi del sinistro è idoneo ad attribuire allo stesso un concorso di colpa nella percentuale già indicata del 20%.  Sul quantum la perizia espletata in sede penale, non contestata nel presente giudizio, ha evidenziato che la Sanna a seguito del sinistro ha riportato contusioni multiple croniche temporali e frontali con conseguente decadimento psichico, importanti disturbi della fasia, emianopsia sinistra, ipoacusia destra con la possibile futura comparsa di crisi epilettiche che costringono la Sanna ad attuare una terapia antiepilettica per via orale a tempo indeterminato.

Devesi, inoltre, rilevare la presenza di un’ampia plastica in rete metallica nell’emicranio sinistro che, per la sua stessa natura, può presentare anche notevoli inconvenienti quali una possibile infezione con gravi conseguenze (asportazione della plastica, comparsa di cefalee gravi).

La durata della malattia è risultata essere di 550 giorni anche se la Sanna è sempre soggetta a crisi alternate di convulsioni epilettiche ed assenze ideative con una attuale incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni tuttora in corso, con conseguente inabilità al lavoro.

La lesione cerebrale ha alterato infatti permanentemente le funzioni psico-somatiche della Sanna provocando le conseguenze già descritte (epilessia post traumatica, afasia, incapacità ad ideare, incontinenza saltuaria) mentre è modestamente autosufficiente nelle funzioni fisiologiche e nella deambulazione dovendo, comunque, essere sempre accompagnata.  La incapacità lavorativa fisica può pertanto essere stimata nell’85% della totale.  La Sanna (nata il 22 agosto 1963) all’epoca del sinistro aveva 19 anni ed era studentessa.  Si ritiene, pertanto, in mancanza di prova di percezione di reddito, di effettuare il calcolo della permanente sulla base del triplo della pensione sociale che ammonta a L. 3.195.000.  Quale risarcimento da invalidità permanente, decurtato dell’80% pari alla percentuale di responsabilità attribuita all’istante, la Sanna ha diritto alla somma già rivalutata L. 25.549.000 (L. 9.586.000 triplo pensione sociale 1988) x85 (percentuale di invalidità) x19,598 (coefficiente tabellare) : 100 L. 159.686.460 - 20% (scarto tra vita fisica e lavorativa) L. 127.749.160 - 80  (percentuale di responsabilità della Sanna) L. 25.549.832).  valutata la gravità delle lesioni subite dalla Sanna, che hanno notevolmente e irreparabilmente compromesso la propria integrità psico-fisica appare equo valutare il danno morale in lire 225.000.000 e il danno biologico in l. 200.000.000; entrambe le predette somme devono intendersi in moneta attuale già rivalutata.

Operata la detrazione dell’80% all’istante spetta la somma di L. 45.000.000 (L. 225.000.000 - L. 180.000.000) per danno morale e L 40.000.000 (L.200.000.000 - L. 160.000.000) per danno biologico, comprensivo anche del danno da invalidità temporanea in mancanza di prova di produzione di reddito e di conseguente mancato guadagno.

I genitori della Sanna hanno, inoltre, richiesto il risarcimento dei danni per il mancato aiuto materiale della figlia, per i disagi derivati dalla continua assistenza di cui necessita e per i patemi d’animo conseguenti alle gravi lesioni subite.

Non essendo stati lesi direttamente dal sinistro, ma avendone subito solamente conseguenze riflesse, occorre accertare, preliminarmente, la sussistenza o meno di tale diritto, riconoscerne, eventualmente, il fondamento e qualificarne la natura.

Osta all’inquadramento di tale diritto sotto la voce danno morale la difficile giustificazione, sotto il profilo giuridico, del ristoro del patema d’animo e delle sofferenze sofferte da chi non sia stato vittima del reato, ma ne abbia subito soltanto le conseguenze.  Anche se i giudici di merito e la S.C. hanno costantemente affermato che, i prossimi congiunti della vittima deceduta in un incidente stradale o altro fatto illecito costituente reato hanno diritto al risarcimento dei danni iure proprio per il pregiudizio morale sofferto in conseguenza dell’evento reato che li ha colpiti (Cass. sez. III, 7 ottobre 1968, n. 3137; Cass. sez. III 13 aprile 1973, n. 1056), la estensione del diritto al risarcimento del danno morale non è stata, invece, riconosciuta nei confronti dei parenti di colui che abbia subito lesioni corporali da reato non mortali (Cass. sez. III, 15 ottobre 1971, n. 2915).

Non è mancata, peraltro, qualche pronuncia tendente ad estendere il danno morale anche ai prossimi congiunti della persona gravemente lesa, ma non deceduta, a seguito di fatto-reato, con uno sforzo interpretativo dettato da motivi di equità per evitare disparità di trattamento in casi che, seppure oggettivamente diversi, presentavano analogie relativamente all’afflizione subita, che anzi, nell’ipotesi di lesioni gravissime (es. paralisi totale), è destinata a perdurare nel tempo legittimando, quantomeno sotto il profilo dell’equità, il risarcimento del pretium doloris.

Si deve invece, ritenere che gli stretti congiunti della vittima di sinistro stradale che abbia subito rilavanti lesioni abbiano un titolo autonomo, svincolato dalla figura del danno morale, da far valere in giudizio per ottenere il ristoro del danno subito costituito dalla violazione del diritto alla c.d. “serenità familiare” nei casi in cui la stessa sia notevolmente compromessa in conseguenze delle gravi lesioni subite dal congiunto, qualora vi siano effettivi e permanenti legami di comunanza di vita.

Trattasi, pertanto, non di danno riflesso ma di danno diretto ed immediato che trova la propria causa nella rilevante menomazione subita dal congiunto.

Appare, comunque, opportuno restringere la possibilità di ottenere il risarcimento di tale danno limitandola alle ipotesi di lesioni di lieve entità che, pur potendo causare dispiacere, non provocano generalmente accentuati stati di sofferenza, angoscia e rilevante patema d’animo, soli stati emotivi che si ritiene, anche per evitare eccessive speculazioni, di dover tutelare.

Si ritiene anche di dovere restringere la sfera degli aventi diritto a tale risarcimento limitandola a coloro i quali, per gli stretti vincoli di parentela con l’infortunato abbiano effettivamente sofferto gravi disagi a causa delle lesioni da questi subite.

Non vi sono comunque ostacoli ad estendere nel prossimo futuro tale diritto anche nell’ambito della famiglia c.d. “di fatto” essendo già pendenti in Parlamento progetti di legge tendenti a riconoscere alla stessa, dopo tre anni di convivenza, diritti analoghi a quelli nascenti dal matrimonio.

La configurazione del diritto alla serenità familiare è dettata dalle esigenze innovatrici che hanno portato ad una progressiva tutela di valori personali per lo più garantiti dalla Costituzione (es. diritto all’ambiente, alla vita, alla riservatezza, alla integrità fisica, alla reputazione, alla libertà sessuale, alla salute, ai rapporti sessuali coniugali ecc.) tra i quali può inserirsi anche tale diritto, tutelato dall’art. 29 Cost. che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Trattasi, invero, di norma in bianco che tutela i diritti della famiglia positivamente individuati e specificati.

La “società naturale” deve essere ricompresa tra le “formazioni sociali” ove si esplica, nell’ambito della vita familiare, la personalità dei coniugi e degli altri componenti i cui diritti sono considerati “inviolabili” dall’art. 2 Cost..

Tali diritti trovano, quindi, tutela, non solo nei rapporti interni alla famiglia, tra i vari componenti di essa, ma anche nei confronti di terzi che devono rispettare la famiglia, quale formazione sociale, evitando di ledere i diritti inviolabili, nell’ambito familiare, dei suoi appartenenti.  Infatti il matrimonio e, quindi la famiglia, sono fondati sulla comunione materiale e spirituale dei coniugi, così come desumibile con interpretazione a contrariis dagli art. 1 e 2 L. 1 dicembre 1970, n. 898 che disciplinano, rispettivamente lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando venga meno o non possa essere ricostituita la “comunione materiale e spirituale tra i coniugi”.

Qualunque fatto proveniente da terzi, lesivo o alteranti tale comunione materiale e spirituale, lede i diritti inviolabili dei coniugi e, quindi, della famiglia, alla cui base, proprio per realizzare la comunione anzidetta, deve regnare l’armonia e la serenità.

Chiunque alteri in misura rilevante tali equilibri familiari lede, pertanto, un diritto soggettivo riconosciuto come tale a ciascun componente della “formazione sociale” familiare.

Tuttavia oltre la famiglia ce. tradizionale va anche riconosciuta la tutela dei diritti inviolabili di altre formazioni sociali che, pur ricomprese nel generico ambito familiare, siano strutturate diversamente (es. famiglia composta da due fratelli o altri parenti) cioè senza la presenza dei coniugi, fino a ricomprendere la famiglia di fatto, caratterizzata dalla convivenza, purché legalmente riconosciuta.  La stessa “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, prevede il diritto di ciascun individuo al rispetto della vita privata e familiare (art. 8, comma 1) tutelando i diritti di ciascun componente della famiglia la cui primaria aggressione esterna da parte di terzi consiste, indipendentemente da tutti gli ulteriori possibili effetti e conseguenze riflessi, nell’alterare la armonia e serenità domestica che costituiscono diritto di ciascun componente nell’ambito familiare, con conseguente responsabilità aquiliana da parte degli autori del fatto lesivo.

Passando all’esame del diritto alla serenità familiare, occorre, preliminarmente, qualificarne la natura patrimoniale o non patrimoniale essendo diverse le conseguenze e l’estensione della tutela a seconda dell’inquadramento in una oppure nell’altra categoria.  Se per danno patrimoniale si intende un danno suscettibile di valutazione economica secondo criteri oggettivi e uniformi si deve osservare che, per taluni limitati aspetti, la lesione del diritto alla serenità familiare, è risarcibile in base a parametri che potranno essere determinati; così, ad esempio, nel caso del riesame, essendosi i genitori della Sanna offerti di prestare personalmente l’assistenza necessaria alla figlia, potrebbe capitalizzarsi la somma mensile occorrente per provvedere a tale assistenza con personale paramedico.

Tale criterio di valutazione oggettivo è, però, limitato ad un solo aspetto del danno o non ne esaurisce il contenuto; appare, infatti, difficilmente quantificabile, in base a parametri oggettivi, la reale connotazione della lesione del diritto alla serenità familiare, consistente nel grave disagio, nelle sofferenze e nel patema d’animo dei familiari, che si riflette direttamente nella vita familiare conseguenti alla quasi totale inabilità fisica del congiunto; tali stati psichici appaiono difficilmente patrimoniazzabili in base a criteri prestabiliti essendo diverse e variegate le singole realtà familiari a volte inserite in contesti sociali profondamente diversi.

Osterebbe, però alla qualificazione di tale danno come non patrimoniale la costante identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale, desunta dai lavori preparatori al codice civile e la attuale insufficienza dell’art. 2059 c.c., nella arcaica chiave di lettura, a soddisfare le mutate esigenze.

Né sussistono ostacoli per una interpretazione dell’art. 2059 c.c. diversa da quella tradizionale, ampliando ed estendendo la portata della norma con la possibilità di comprendere altri tipi di danno, data la generica dizione adoperata dal legislatore stesso.  Appare possibile, infatti, superare lo schema e la “ratio” dei lavori preparatori al codice civile, e la stessa interpretazione “storica” della norma, per giungere ad una diversa lettura dell’articolo, comunque non in contrasto con la dizione letterale, considerando il danno non patrimoniale una categoria generale e non più specifica, idonea a ricomprendere ulteriori figure di danno non patrimoniale, oltre a quella del tradizionale danno morale, pervenendo così ad una interpretazione della norma più aderente alla realtà sociale.

In base a tale interpretazione dell’art. 2059 c.c. il diritto alla serenità familiare ben potrebbe essere inquadrato come danno non patrimoniale disciplinato da tale norma.

Qualora tale impostazione fosse accettata potrebbe anche trovare inquadramento sotto l’art. 2059 c.c. la lesione del diritto ai rapporti sessuali ed essere ricompresa nel danno conseguente alla lesione del diritto alla serenità familiare anche la lesione, ad opera di terzi, del diritto ai rapporti sessuali coniugali che la Corte di Cassazione, pur riconoscendolo (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607), ha equiparato al diritto alla salute e, proprio per la difficoltà di inquadramento del danno conseguente alla violazione del diritto ai rapporti sessuali sub art. 2043 c.c..

Superate le difficoltà concettuali connesse con l’ampliamento a categoria generale dell’art. 2059 c.c., si ritiene che il danno conseguente alla lesione della serenità familiare possa essere disciplinato da tale norma.

Tuttavia la qualificazione del danno alla serenità familiare come danno patrimoniale, pur apparendo una forzatura logica, è, in astratto, pur sempre possibile in base all’art. 2043 c.c., in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost..

Infatti l’art. 2043 c.c. può trovare applicazione in tutte le ipotesi di danno comunque valutabili e suscettibili di quantificazione patrimoniale, prevedendo l’obbligazione risarcitoria a seguito di fatto doloso o colposo altrui e qualificando la illiceità del fatto mediante la ingiustizia del danno prodotto.  Gli artt. 2 e 29 Cost., richiamate le considerazioni già svolte al riguardo, integrano l’art. 2043 c.c. completandone il precetto.  Operato il collegamento tra le predette norme si giunge nello schema già adoperato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1986, n. 184 sul c.d. danno biologico, ad una lettura costituzionale dell’art. 2043 c.c. ricomprendendovi anche il risarcimento del danno a seguito di lesione del diritto alla serenità domestica.

Una tale qualificazione del diritto in questione ne consentirebbe una maggiore tutela ricevendo protezione anche nelle ipotesi di lesione provocate da illecito civile non costituente reato.  A tale, comunque, forzata interpretazione dovrebbe giungersi per esclusione, solamente qualora non si ritenga di ampliare la categoria del danno non patrimoniale, non potendosi negare che la vera essenza del danno alla serenità domestica è riconducibile a valori di difficile uniforme ed oggettiva valutazione patrimoniale.

Appare, infatti, idoneo alla quantificazione di tale danno il criterio equitativo elastico e flessibile, per adeguare la monetizzazione del danno alla effettiva incidenza della stessa nell’equilibrio della vita quotidiana familiare, alterata a seguito dell’evento dannoso.  Inquadrato tale diritto sub art. 2059 c.c. potrebbero sorgere problemi di costituzionalità per la tutela parziale di tale diritto limitata alle sole ipotesi di violazione costituenti reato, ma a tali obiezioni potrebbe replicarsi che è pur sempre possibile porre dei limiti alla tutela del diritto, riconosciuta, in ipotesi, solo qualora le modalità commissive del fatto, costituente violazione del diritto, configurino un illecito penale e raggiungano una soglia qualificata di gravità, ben potendo essere adottati trattamenti differenziati in relazione a situazioni differenti ed essendo già predeterminati e previsti i limiti della tutela di cui all’art. 2059 c.c.. Lo stesso legislatore ha attuato una tutela differenziata, anche in campo penale, di un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., prevedendo, nell’ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime con la sola eccezione dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, la punibilità a querela di parte con conseguenti possibilità che fattispecie simili, comportanti anche alterazioni gravi della integrità fisica, vengano sottoposte a trattamenti differenziati a seconda della presentazione o meno della querela.  In tale ipotesi la tutela di un diritto fondamentale garantito costituzionalmente viene rimessa all’arbitrio o alla mera volontà della parte lesa senza che la giurisprudenza ravvisi problemi di costituzionalità in riferimento all’art. 3 della Costituzione, salvo qualche raro caso (es. eccezioni d’incostituzionalità sollevate con ordinanza in data 20 maggio 1983 e 3 febbraio 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Modena e rigettate dalla Corte Costituzionale con ordinanza 204 del 10 aprile 1988).  La tutela risarcitoria della violazione al diritto alla serenità familiare, inoltre, non si aggiunge ai danni sofferti dal soggetto leso dal fatto-reato e non ingenera duplicazioni risarcitorie in capo alla stessa, bensì incide su un soggetto diverso dalla vittima del reato pur essendo riconducibile, in rapporto di connessione causale, al fatto illecito originario.  Nel caso di specie, trattandosi comunque di fatto illecito costituente reato non sussistono incertezze sulla risarcibilità di tale danno.  Valutati, pertanto l’entità e gravità delle lesioni subite dalla Sanna, il rilevante grado di inabilità temporanea, la necessità di continua assistenza, il disagio familiare conseguente a tale mutata situazione, l’angoscia ed il patema d’animo dei genitori, il minor tempo che gli stessi possono dedicare alla loro vita di coppia e sociale, appare equo riconoscere a Sanna Pietro Paolo e D’Angelo Teresa, genitori di Sanna Silvia, a titolo di risarcimento per la violazione del diritto alla serenità familiare la somma di L. 50.000.000 ciascuno, di cui va, però liquidata solo il 20% pari alla percentuale di responsabilità dell’Arbia e cioè L. 10.000.000 (L. 50.000.000 - L. 40.000.000 (80%)) in moneta già rivalutata, per ciascuno.  Complessivamente pertanto l’Arbia deve essere condannato a pagare a Sanna Silvia la somma di L. 110.549.832 (L. 25.549.832 L. 45.000.000 L. 40.000.000) e a Sanna Pietro Paolo e D’Angelo Teresa la somma di L. 10.000.000 ciascuno.  Tutti gli importi sono stati liquidati in moneta attuale già rivalutata e pertanto sulle predette somme sono solo dovuti gli interessi legali dal sinistro al saldo.

Nel presente giudizio è in causa il solo conducente proprietario della Volkswagen e non la propria compagnia assicurativa (C.E.P.) di cui era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa.  Nelle more risulta prodotta comunicazione da parte della Uni Ass Assicurazioni s.p.a. con la quale si portava a conoscenza degli attori che essa impresa assicurativa era cessionaria del portafoglio italiano ramo danni della C.E.P., per cui il risarcimento causato dal sinistro de quo è a carico del Fondo di Garanzia nei limiti di legge.  La Uni Ass non è comunque in causa non essendo stata chiesta la chiamata in causa della stessa, non trattandosi di litisconsorzio necessario, ed essendo stato promosso il giudizio unicamente nei confronti dello Arbia.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate per metà le spese processuali ponendo da residua metà a carico dell’Arbia.  Nessuna pronuncia può essere emessa relativamente alle spese del procedimento penale non essendo state richiese specificamente nelle conclusioni.

P.q.m. - Il Tribunale, definitivamente pronunciando.

Dichiara il concorso di colpa nella produzione del sinistro nella percentuale dello 80% a carico di Sanna Silvia e del 20% a carico di Arbia Antonio.

Condanna Arbia Antonio a pagare a Sanna Silvia la somma di L. 110.549.832, a Sanna Pietro Paolo e D’Angelo Teresa la somma di L. 10.000.000 ciascuno oltre interessi legali su tutti i predetti importi del sinistro al saldo.

Dichiara compensate per metà tra le parti le spese processuali e condanna Arbia Antonio al pagamento della residua metà in favore degli attori che liquida in L. 5.730.000, di cui L. 130.000 per spese, L. 60.000 per diritti, L. 5.000.000 per onorario, già operata la riduzione di 1/2.