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Tribunale di Orvieto, 7 novembre 1997, febbraio c. Soc. Toro Assicuraz.

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno biologico – Danno psichico temporaneo - Configurabilità

Qualora i congiunti di persona defunta in un sinistro stradale, in seguito all'evento mortale abbiano risentito a livello psichico di limitazioni temporanee di entità tali da esulare dalle mere sofferenze insite nella condizione di lutto e tali da non determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche, queste limitazioni vanno valutate e considerate come danno biologico di natura psichica. (Nella fattispecie, i genitori del defunto avevano subito una effettiva compromissione - seppur parziale e temporanea - della loro vita di relazione, sia intra che extra familiare, arrivando al punto di interrompere la loro reciproca convivenza coniugale vivendo in due località diverse). (C.c., art. 2043).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata in data 25 e 26 marzo 1996 i signori Febbraro Flavio, De Peruta Concetta (genitori del defunto Febbraro Andrea) e Febbraro Alessia (sorella del defunto) convenivano in giudizio la compagnia Toro Assicurazioni Spa, con sede in Torino ed in persona del suo legale rappresentante, la signora Centoscudi Annunziata in Febbraro, residente in Sermugnano (VT) e la signora Febbraro Anna, residente in Bagnoregio (VT), per sentirli condannare tutti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte del loro congiunto e per quelli patiti in proprio quali danni patrimoniali e extra patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione. E con vittoria delle spese.

Gli attori esponevano, al riguardo, che il giorno 15 ottobre 1994, alle ore 22,00 circa all'altezza del chilometro 3+584 della strada provinciale n. 98 in territorio di Orvieto, località Tordimonte, Febbraro Ivano, alla guida dell'auto Fiat Uno targata VT 399891, a causa della velocità sostenuta o per momentanea distrazione nella guida, perdeva il controllo dell'auto che si ribaltava sulla sede stradale. In conseguenza del sinistro perdeva la vita il predetto guidatore nonché il trasportato Febbraro Andrea oltre al signor Mordecchia Emiliano (altro trasportato), mentre rimaneva ferita l'attrice Febbraro Alessia pure essa occupante dell'auto incidentata.

Che, archiviato il procedimento penale per la morte del reo, e rilevata la indubbia responsabilità del sinistro a carico del conducente dell'autovettura Fiat Uno, gli attori avevano proceduto ad avanzare, a diverso titolo, richieste di risarcimento alla Toro Assicurazioni Spa quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura incidentata senza pervenire ad una soluzione bonaria.

Ciò premesso, ed esposte le proprie ragioni creditorie verso i convenuti con particolare riferimento ai danni patrimoniali e morali subiti (ivi compreso il c.d. danno biologico vantato jure proprio dai genitori del defunto) - concludevano per la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle somme che sarebbero risultate all'esito del giudizio.

In giudizio si costituiva la sola convenuta Toro Assicurazioni Spa per contestare la domanda proposta dagli attori deducendone l'infondatezza perché l'importo preteso era superiore a quello effettivamente spettante dovendosi ritenere non dovuta alcuna somma a titolo di danno biologico iure proprio in favore dei genitori della vittima; sull'an la convenuta contestava che la responsabilità potesse essere considerata sicura a carico del conducente.

Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.

Rimaste contumaci le convenute Centoscudi Annunziata e Febbraro Anna, il G.I. ne dichiarava la contumacia.

In sede istruttoria - espletato il libero interrogatorio delle parti attrici - veniva effettuata consulenza medico legale collegiale affidata ai dott. Guglielmina e Luigi Bordoni al fine di accertare e determinare i danni fisici e morali patiti dalle parti attrici; venivano escussi, poi, i testi dedotti dagli attori e prodotti documenti; in seguito all'ud. del 16 giugno 1997 le parti concludevano così come in epigrafe trascritto.

Quindi il G.I. tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda proposta dagli attori è fondata e va accolta per quanto di ragione.

L'aspetto dell'affermazione della responsabilità del sinistro stradale per cui è causa appare scontato; il sinistro si verificò per fatto e colpa esclusivi del conducente della Fiat Uno T.D. targata VT 399891 sig. Febbraro Ivano. Sul punto la convenuta, a parte l'iniziale contestazione meramente formale, in comparsa conclusionale ha aderito alla domanda attrice.

Può passarsi all'esame delle conseguenze dannose derivate dal sinistro a carico degli attori.

Danni patrimoniali.

Non v'è dubbio che agli attori vadano risarciti i danni materiali relativi alle spese per onoranze funebri sostenute per il congiunto defunto; danni che si liquidano (in favore del solo padre Febbraro Flavio che ne ha fatto richiesta) come da fatture e documenti prodotti (non contestati) in lire 5.450.000; pure dovuto, alla signora Febbraro Alessia, è il rimborso della somma di lire 496.000 rappresentante spese sanitarie sostenute e ritenute congrue dal C.T.U. dott. Luigi Bordoni (importo non contestato).

Danni alla persona.

L'attrice Febbraro Alessia, in esito all'incidente stradale per cui è giudizio, risulta aver subito delle lesioni personali; il C.T.U. ha determinato ed accertato detti danni specificando trattarsi di trauma cranico senza lesioni fratturative; trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma toracico, contusione spalla sinistra ed escoriazioni multiple; con un iter riparativo considerato clinicamente e obiettivamente «nei limiti della norma», concludendo per un permanere di danno biologico determinato dal trauma distorsivo della colonna cervicale, dalla contusione alla spalle e dal trauma cranico, con esiti permanenti determinati nella percentuale del 7% quale solo danno alla salute; con inabilità temporanea di 40 giorni totale e 40 parziale.In applicazione dei notori principi in tema di danno biologico per le c.d. micro permanenti (entro il limite del 10%), intese quali lesioni che hanno minore incidenza invalidante e minore afflittività futura per il soggetto danneggiato, si reputa in via equitativa di poter liquidare all'attrice la somma di lire 14.000.000, avuto riguardo ad un valore di punto di lire 1.500.000, aumentato di un terzo (sino a lire 2.000.000 x 7 di percentuale) tenuto conto del tipo di lesioni subite (con particolare riguardo alla ricorrenza di un trauma cranico le cui reali conseguenze possono anche manifestarsi a distanza di tempo dal sinistro), dell'età del danneggiato (anni 23), delle condizioni di vita (socio-familiari) del medesimo e delle varie parti del corpo interessate, non esclusa la considerazione della compromissione temporanea della salute psichica della ragazza (come è dato evincersi dalla consulenza del dott. Luigi Bordoni). Ciò consente di tener conto, nella liquidazione del danno biologico, della menomazione dell'integrità psicofisica nella sua interezza (Cass. 28 maggio 1996 n. 4909).

Trattandosi di un soggetto ancora in età di studi e valutata l'entità del periodo di invalidità temporanea, reputasi equo ricomprendere il periodo di invalidità temporanea nella liquidazione del danno biologico testè liquidato onde farne discendere una valutazione globale delle lesioni fisiche subite dalla attrice; l'importo sopra indicato pare congruamente aumentato sino a lire 15.000.000 totali.

Tutti gli attori hanno chiesto, inoltre, il risarcimento del danno biologico conseguente alla morte del proprio congiunto (figlio-fratello); danno afferente non tanto alla lesione del bene primario della salute del defunto stesso (che gli eredi potrebbero far valere come diritto del de cuius a loro trasmesso iure successionis) ma come danno incidente direttamente sulla propria sfera psico-fisica.

A tal proposito reputa il giudicante opportuno richiamare i concetti sottesi alla figura giuridica del c.d. danno biologico, la quale è una categoria autonoma di danno che va ricompresa nel più ampio concetto di risarcimento del danno dovuto per la lesione del bene primario della salute, considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed alla esplicazione della propria personalità, morale ed intellettuale, e non esaurendosi nella sola attitudine a produrre ricchezza.

Il danno de quo incide, quindi, sulla condizione economico-sociale del leso, con conseguenti riflessi negativi di natura patrimoniale che vanno tenuti nettamente distinti dai danni patrimoniali attinenti la compromissione della capacità di guadagno propria di ogni essere umano, e ciò proprio perché il danno biologico è costituito dalla lesione in sè e per sè considerata che va risarcita in modo indipendente ed autonomo dalle eventuali conseguenze negative di ordine patrimoniale (conf. tra le prime Cass. 11 febbraio 1985 n. 1130).

Per effetto del fatto dannoso incidente sul bene-salute il soggetto leso viene a risentire di riflessi negativi - di tipo fisico o psicologico - che incideranno sulle sue future condizioni di vita nell'ambito familiare e sociale; riflessi e conseguenze negative che per questo motivo devono essergli risarciti per effetto della natura sanzionatoria del risarcimento previsto dall'art. 2043 c.c. in relazione alla lesione del diritto previsto dall'art. 32 Cost.

Quest'ultima considerazione porta il giudicante a fare un'ultima riflessione sull'argomento in trattazione; il diritto al risarcimento che nasce dalla lesione del diritto alla salute non può prescindere da una valutazione completa delle conseguenze lesive derivate al danneggiato per effetto dell'evento dannoso, sia quando il leso sia colui il quale abbia subito direttamente l'impatto dell'azione dannosa altrui, sia quando il danneggiato si presenti come parte lesa in via mediata.

In altre parole, nella determinazione del risarcimento deve sempre tenersi conto della qualità e quantità delle menomazioni psico-fisiche, e della durata delle restrizioni che la salute della persona offesa viene a subire, con proiezione verso la futura vita di quello specifico soggetto che pretende il risarcimento.

È dato di comune esperienza giurisprudenziale quello in base al quale la liquidazione dei danni da invalidità permanente o del danno biologico vada fatta con riferimento all'entità delle conseguenze patite, all'età del soggetto leso e con valutazione proiettata verso il presumibile tempo di durata dello stato menomativo (al minore con forte invalidità permanente viene liquidata una somma maggiore di quella liquidata ad un anziano in considerazione del fatto che il primo risentirà, appunto, per maggior tempo delle conseguenze negative derivatigli dalla compromissione della salute, si pensi al ragazzo che dovrà portare per tutto il resto della sua vita una protesi ad una gamba).

Correttamente si è affermato in giurisprudenza che «l'accertamento dell'entità del pregiudizio, e la sua conseguente liquidazione, non possono prescindere dalla valutazione delle potenzialità vitali lese, anzi vanno prevalentemente, se non esclusivamente, riferite proprio a queste. Il risarcimento in discorso costituisce, quindi, il ristoro per il deterioramento o la riduzione di tali potenzialità in rapporto alla durata della menomazione (se temporanea) o della vita del leso, successivamente al sinistro» (così Trib. Milano 13 aprile 1989 n. 5737).

Tenuto conto di tutto ciò va evidenziato, al contempo, come rimanga molto labile il confine tra le ipotesi di danno alla salute (incidenti in particolar modo sulla psiche umana) ed il c.d. danno morale (rappresentato da turbamenti dell'animo e sofferenze morali comunque incidenti sulla salute psicofisica del soggetto). Per cui, onde evitare ingiuste duplicazioni, occorre valutare attentamente ogni singola ipotesi al fine di accertare se l'evento dannoso abbia prodotto effettivamente anche danni ulteriori rispetto al danno per le sofferenze ed i patemi collegati con la morte di un congiunto (che per sua natura è un danno transeunte in quanto destinato a attenuarsi col tempo sino a scomparire, sebbene la sua durata non sia facilmente determinabile).

Valutazione in concreto su cui la stessa Cassazione ha avuto modo di richiamare l'attenzione dei giudici di merito al fine di ottenere una considerazione che tenesse conto di tutti i requisiti ed attributi biologici lesi nella singola fattispecie (Cass. 13 gennaio 1993 n. 357, in Foro it. 1993, I, 1897).

Per la puntuale e specifica descrizione delle lesioni in trattazione soccorre, in particolare per la posizione dei due genitori del ragazzo, la consulenza medica espletata dagli specialisti dott. Luigi e Guglielmina Bordoni che, dopo la disamina medico-legale e neurologica del caso, hanno escluso che i genitori del giovane Andrea presentassero una condizione psico-fisica tipica di una malattia patologica e, quindi, che si fosse riscontrato un danno alla salute (sub species di disturbo depressivo maggiore), pur dando atto della intensa sofferenza patita dai periziandi in conseguenza della perdita del caro figliolo, ma concludendo per l'esistenza di una mera «sofferenza soggettiva substrato del danno morale» (così testualmente i C.T.U.).A fronte di tale conclusione i signori Febbraro Flavio e De Peruta Concetta, in comparsa conclusionale, hanno insistito perché venisse comunque effettuata una valutazione più ampia del caso onde non confinare la condizione soggettiva evidenziata dai consulenti nel ristretto ambito delle sole sofferenze morali; a ciò si è opposta la convenuta compagnia di assicurazioni che fa proprie le conclusioni dei C.T.U.

Ciò esposto, non va trascurato che la valutazione dei danni patiti da soggetti diversi dalla persona che abbia materialmente subito il fatto dannoso deve essere condotto con criterio restrittivo per l'estrema difficoltà di poter collegare, in modo diretto ed immediato, il fatto-dannoso con soggetti estranei al danneggiato (soggetto passivo del fatto); ed infatti, come evidenziato da Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 372, non inerisce «necessariamente all'estinzione dei rapporti di coniugio o di parentela della persona deceduta una lesione della salute del coniuge e dei parenti superstiti»; tuttavia, la stessa Corte cost. osservava che se qualcuno tra i congiunti - particolarmente sensibile - abbia subito per l'evento morte un trauma tale da non risolversi in un patema d'animo transeunte, ma da degenerare in patologia psichica, allora costui ha diritto al risarcimento del danno patito secondo i parametri di cui all'art. 2059 c.c. in quanto lo specifico danno subito dai familiari trae origine dalla somatizzazione del patema d'animo che deve essere risarcito in base alla predetta norma.

Pur esprimendosi qualche sommessa perplessità sul richiamo fatto all'art. 2059 c.c. in una situazione che non può essere così facilmente allontanata dallo schema classico della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (a tal fine è utile il richiamo alla recente Cass. 21 maggio 1996 n. 4671 che chiarisce la portata dell'articolo testè citato), deve considerarsi come in realtà la situazione che si presenta nel caso in questione è alquanto particolare; tuttavia la stessa può essere correttamente risolta verificando attentamente la situazione che emerge dalle chiare note illustrative della consulenza medico-legale più volte citata.

Da quest'ultima emerge, infatti, che i signori Febbraro Flavio e De Peruta Concetta (padre e madre del defunto Andrea) dopo l'evento mortale si trovarono ad attraversare una situazione che, senza arrivare a determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche, si manifestò con modalità che andavano ben oltre il semplice «lutto», posto che i soggetti in questione subirono una effettiva compromissione - seppur parziale e temporanea - della loro vita di relazione, sia intra che extra familiare, arrivando al punto di interrompere la loro reciproca convivenza coniugale vivendo in due località diverse (in Roma la donna e in Semugnano - VT il marito; vedi in proposito le testimonianze escusse).

Non occorrono troppe parole o argomentazioni scientifiche per individuare in ciò un qualche cosa di più e di diverso della mera condizione psicologica soggettiva di lutto o sofferenza interiore tipicamente momentanea e transeunte. E ciò deve costituire voce di danno risarcibile ex art. 2043 c.c. in quanto il diritto ingiustamente danneggiato è la condizione psico fisica del titolare di quel diritto (alla salute) che in via immediata e diretta si collega con l'evento lesivo morte del congiunto.

«La norma di cui all'art. 2043 c.c., ponendo il principio della risarcibilità del danno ingiusto, senza alcun riferimento alla natura patrimoniale dello stesso, stabilisce in via immediata la risarcibilità del complessivo "valore" della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva, e, quindi, della lesione di diritti primari, in quanto inerenti alla persona umana» (così Cass. 21 maggio 1996 n. 4671, Boniello c. Pappacena, in Mass. 1996).

Ciò premesso e tornando al caso in trattazione, va senza dubbio escluso che i genitori del giovane Andrea Febbraro (oltre alle tipiche sofferenze d'animo proprie del danno morale) abbiano subito un vero e proprio trauma alla propria salute con conseguenze di natura permanente; tuttavia la consulenza espletata ha consentito di acquisire elementi utili ad una più esatta, e meno emozionale, valutazione anche di quello che è già stato definito (nella dottrina medico-legale e specialistica) danno psichico (a carattere) temporaneo differente dal semplice danno morale.

In altre parole, appare corretto valutare e considerare anche il danno psichico - quale parte del più generale danno alla salute umana - così come avviene per il danno all'integrità fisica con invalidità temporanea.

Ove vi sia la prova che il danneggiato abbia risentito, a livello psichico, di limitazioni temporanee di entità tali da esulare dalle mere sofferenze e dai dispiaceri insiti nella condizione di lutto, non v'è ragione alcuna per non dover considerare tali limitazioni come ulteriori effetti negativi dell'illecito civile commesso in danno del congiunto; a tal proposito Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 372 aveva posto in evidenza il discrimine tra danno morale e biologico indicando come solo quest'ultimo incida sull'attitudine del soggetto a svolgere normalmente le attività extralavorative realizzatrici della persona umana.

A ben vedere, infatti, non si tratta di stabilire soltanto se sussista una malattia che limiti in modo permanente l'integrità psico-fisica del danneggiato, ma anche di accertare se concretamente quel soggetto abbia avuto delle limitazioni temporanee afferenti la sua sfera fisica e/o psichica posto che - è evidente - le perdite e le compromissioni della vita sociale o familiare di una persona derivano non solo da danni fisici (la frattura di una gamba impedisce all'atleta di partecipare ad una gara o agli allenamenti) ma anche, e molto spesso, da danni alla sfera soggettiva del leso che - a differenza dei danni fisici - richiedono molto tempo per essere pienamente assorbiti e superati (l'interruzione delle relazioni sociali o la partecipazione a competizioni sportive può risultare più difficoltosa per un soggetto che ha maturato paure e sensi di colpa ovvero sensazioni di inutilità del proprio essere).

Ritiene il giudicante, pertanto, che non possa essere esclusa a priori ogni rilevanza a danni di tipo temporaneo afferenti la psiche umana; restando inteso che è sempre necessario accertare in concreto se sussista tale danno, evitando di duplicare le voci risarcibili per il solo fatto dell'intervenuta morte di un congiunto.

A tal proposito è necessario esaminare ciò che i consulenti dell'ufficio hanno evidenziato nel loro elaborato.

Febbraro Flavio.

Esclusa la presenza di un disturbo depressivo maggiore tale da compromettere l'integrità psichica del soggetto, i C.T.U. - in base ai criteri del DSM-IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 1996) - danno atto che il numero e la misura dei disturbi o sintomi che presentava in concreto il Febbraro non raggiungevano il limite minimo di cinque. Tuttavia sintomi di disagio e sofferenze mentali erano state riscontrate, tant'è vero che i C.T.U. parlano di «sintomatologia depressiva» insorta dopo il trauma familiare chiedendosi se tale sintomatologia (di origine endogena) «possa essere ricondotta a tali cause (trauma, frustrazione, insuccesso...) o se non sia stato piuttosto solamente riattivata da queste».I C.T.U. pur giungendo sul punto ad una risposta negativa per la sussistenza della malattia, concludono il loro elaborato peritale esponendo che «il modello psicoanalitico considera la depressione come una reazione alla perdita di un oggetto reale (persone care, benessere fisico) o fantasmatico (inerente a fantasie inconsce). In ciò si differenzia dal dolore conseguente ad un lutto perché mentre in questo prevale il dolore per la perdita subita, nella depressione sono più frequenti i sensi di colpa originati da una precedente ostilità inconscia».

Terminando il loro giudizio peritale col sostenere che «in altri termini il disturbo dolore pure intenso presente nel Febbraro non è a nostro avviso da inquadrare come disturbo depressivo maggiore con conseguente permanente compromissione della integrità psichica e perciò danno biologico ma come sofferenza soggettiva substrato del danno morale».

Ebbene, pur dovendosi prendere atto dell'assenza di danni permanenti di tipo psichico, ritiene il giudicante come non possa escludersi che l'attore abbia subito dei danni alla propria salute psichica a carattere temporaneo differenti dalle sole sofferenze e patemi d'animo; ciò può essere desunto in modo tranquillante dall'emergenza anamnestica di cui danno atto i C.T.U. quando espongono che nel periziando «come conseguenza dell'evento luttuoso subito dopo il trauma psichico si è manifestata una sindrome depressiva reattiva tenuta sotto controllo con terapia specifica». Ciò non può non equivalere che ad un accertamento di compromissione temporanea dello stato di benessere psico fisico del Febbraro (danneggiato moralmente per la morte del figlio), il quale a distanza di oltre due anni dalla morte (la visita medico legale è infatti del 22 gennaio 1997 a fronte del sinistro avvenuto il 15 ottobre 1994) presentava ancora vivi i sintomi di depressione ed ansietà descritti dai consulenti a dimostrazione della loro persistenza ben oltre il temporaneo e transeunte periodo del lutto.

De Peruta Concetta.

Diverso appare il discorso per la signora De Peruta Concetta che, in esito alle risultanze della C.T.U., risulta trovarsi in una situazione che è tipica della persona fortemente colpita moralmente per la perdita di una persona cara, senza alcuna specifica compromissione - seppur temporanea - della propria psiche per l'assenza di sintomatologie specifiche dei disturbi mentali. La donna viene bene descritta dai C.T.U. come «ripiegata su sè stessa e si alimenta del suo dolore».

Quanto poi, alla valutazione del danno psichico temporaneo ritiene il giudicante di dover fare prudente uso della liquidazione equitativa in assenza di parametri oggettivi utilizzabili; tuttavia un dato certo è rappresentato dalla durata dello stato psichico descritto dai C.T.U. e dai testimoni, nonché dalla durata della terapia farmacologica (antidepressivi triciclici e ansiolitici) che, all'atto della visita medico legale, risultava oramai sospesa (su consiglio del medico specialista).

La quantificazione del danno può essere, poi, condotta utilizzando come parametro di riferimento il c.d. reddito figurativo da pensione sociale (ex art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39) che per gli anni 1995/96 ammontava a lire 38.675 giornaliere (1995) e a lire 53.425 giornaliere (1996).

Reputasi, quindi, equo liquidare all'attore a tale titolo la somma totale di lire 25.000.000 tenuto conto di una inabilità totale per la durata di anni uno, e parziale al 50% per un altro anno; con liquidazione di giorni 365 x lire 38.000 + 182 x lire 53.0000 = lire 23.516.000, aumentata a lire 25.000.000 per l'ulteriore periodo tra il decesso e il 31 dicembre 1994 (peraltro di maggiore impatto emotivo).

Danno morale.

Il fatto illecito per cui è causa integra senza ombra di dubbio una ipotesi di reato - omicidio colposo - di cui avrebbe dovuto rispondere il conducente dell'autovettura (Febbraro Ivano, deceduto).

Valutata l'entità delle sofferenze patite in concreto dai due genitori, anche alla luce delle testimonianze escusse, deve pervenirsi ad un giudizio di notevole entità del patema d'animo e delle sofferenze morali patite dai due soggetti in esame; a ciò va aggiunta anche la circostanza della convivenza del ragazzo con i genitori e la sua ancor giovane età (appena 18 anni) all'atto del sinistro, elementi che fanno salire di molto il giudizio di gravità delle sofferenze perché in tale contesto i genitori potevano far affidamento su un ancor lungo rapporto di affetti e di reciproci aiuti morali e materiali (a titolo di esempio va rammentata la gioia che ogni genitore prova nel momento delle affermazioni lavorative del figlio, o del consolidarsi di affetti coniugali propri con relative nascite di nipoti, e via discorrendo).

Quanto ai concreti legami affettivi tra padre e figlio i testimoni escussi ed i C.T.U. hanno posto in chiaro il considerevole attaccamento del signor Febbraro Flavio verso il figlio nel quale aveva riposto molte delle sue speranze di vita futura extra familiare; non meno intensi i rapporti del defunto con la madre sebbene gli stessi possano apparire di diverso tenore dalla lettura della consulenza medico-legale.

Occorre procedere alla liquidazione del danno in esame; liquidazione che deve senz'altro materializzarsi in una valutazione di ordine equitativo tenuto conto che la valutazione del danno morale, in virtù del suo contenuto etico, sfugge ad una precisa quantificazione.

Nella valutazione di questo particolare danno non può, peraltro, prescindersi dalla specificità dei singoli rapporti intercorrenti con la persona deceduta al momento del fatto, ciò in quanto deve risarcirsi un danno che trova origine e causa nel legame affettivo che univa il deceduto alle persone che chiedono di essere risarcite per tale titolo.

Occorre, a tal fine, tenere presenti molteplici aspetti che possono essere anche ricavati dal notorio, oltre che dalle indicazioni fornite dalle parti; in particolare nella valutazione delle sofferenze patite non può dimenticarsi che più è stretto il vincolo di sangue e più è forte la sofferenza ed il dolore subito per effetto della mancanza del congiunto; così come non va sottovalutata l'eventuale coabitazione con la vittima, o il costante scambio di incontri o di frequentazioni tra le parti.

Tutto ciò premesso, nel caso in esame il giudicante ritiene equo liquidare il danno morale in favore dei genitori in lire 250.000.000 (125.000.000 ciascuno), richiamate qui le considerazioni già fatte in precedenza e tenuto conto di quanto posto in evidenza dal C.T.U. in sede di analisi dei due genitori.

Equa appare la liquidazione di tale danno in lire 55.000.000 nei confronti della sorella del defunto (tenuto conto che gli importi vanno rapportati ad una cifra che va da 1/3 alla metà di quanto liquidato ai genitori) valutato che, data la giovane età della stessa e la propensione alla vita extra familiare (tipica nei rapporti tra fratelli di sesso diverso), appare molto più breve il lasso temporale necessario a farle superare (o attenuare) il trauma psichico subito per la perdita del congiunto con lei convivente, e pur tenuto conto del forte impatto emotivo che il lutto ebbe per la ragazza (v. relazione del dott. Bordoni).Complessivamente, quindi, agli attori spetta un risarcimento di lire 345.000.000, oltre a lire 5.946.000 per danni patrimoniali; suddivisi tra le parti secondo quanto in precedenza esposto.

Considerato che il risarcimento è stato determinato e liquidato equitativamente (fatta eccezione della somma di lire 5.946.000), non spetta la rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi legali dal giorno del sinistro (15 ottobre 1995) al soddisfo; sulla somma di lire 5.946.000, trattandosi di rimborso per spese e quindi di debito pecuniario, spettano solo gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.

Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento di quanto sopra indicato, oltre che delle spese di causa (ivi comprese le somme anticipate per compenso ai C.T.U. per totali lire 1.534.000); spese che seguono la soccombenza.

A tal ultimo proposito appare indubbia la sostanziale soccombenza della convenuta compagnia di assicurazioni Toro la quale nel costituirsi ha contestato in toto le richieste di parte attrice senza avanzare alcuna proposta di risarcimento e rimettendosi, in definitiva, alle risultanze del giudizio. In siffatto comportamento non può essere riscontrato alcun valido motivo per compensare, anche solo parzialmente, le spese.

Le spese vengono liquidate, in base a notula e tariffa, come da dispositivo e tenuto conto dell'importo del risarcimento determinato all'esito del giudizio ex art. 6 tariffa forense e delle più persone assistite dal difensore.

La presente sentenza è per disposto di legge provvisoriamente esecutiva (Omissis).