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Pretura L’Aquila, 10 maggio 1991, Est. Patarnello; Verini (Avv. Cotto, Dell'Olio) c. Provincia de L'Aquila (Avv. Cochetti, De Felice)

Licenziamento illegittimo – Danno biologico – Qualificazione come danno esistenziale risarcibilità

Il danno biologico (danno all'integrità fisio-psichica e all'equilibrio della persona, inteso in senso lato ed inquadrabile nel danno esistenziale), causato dall'illegittimo licenziamento di un pubblico dipendente, è risarcibile (e da liquidarsi in via equitativa, facendo riferimento alla retribuzione di un lavoratore di pari anzianità e qualifica) in forza di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro.
 

                                         & nbsp;                                   Motivi della decisione


(Omissis).

Nel procedere alla trattazione del merito può rilevarsi che sebbene le tematiche e problematiche coinvolte possano apparire particolarmente complesse, in effetti, risolti alcuni aspetti essenziali, non vi sono ragioni per trattare la questione in modo difforme da quelli che sono i principi generali relativi al rapporto di lavoro ed al risarcimento dei danni.
Non pare sussistente la dedotta inammissibilità del ricorso per genericità della domanda. A parte la questione se la genericità della domanda cagioni l'inammissibilità del ricorso ovvero la nullità dello stesso, a ben guardare gli elementi essenziali del ricorso sono sussistenti, benché succintamente esposti.
In particolare, appare indicato il tipo di danno che si assume subìto - salvo qualificarlo diversamente - nel senso che è espressa la lesione di cui il ricorrente si duole, nonché le ragioni che l'hanno provocata e dunque in ciò è espresso il fatto costitutivo; qualche perplessità potrebbe aversi in ordine alla quantificazione del petitum, indicato in una cifra complessiva senza indicazioni circa il tipo di calcolo effettuato.
Non può sottacersi, però, che in tale materia la quantificazione del danno, e quindi del richiesto risarcimento, appare estremamente difficoltosa o meglio ancora impossibile, al punto che solo una valutazione equitativa del giudicante potrebbe consentirne l'individuazione; non si vedrebbe il senso dell'art. 432 c.p.c., ove non fosse ipotizzabile una domanda nei termini di quella espressa dal Verini.
Viene a questo punto in rilievo la necessità di individuare la posizione soggettiva vantata dal ricorrente Verini in relazione al licenziamento comminatogli dalla provincia di L'Aquila. Ai fini, infatti, di una corretta delibazione della domanda circa il risarcimento del danno subìto, è necessario in primo luogo verificare la sussistenza di una posizione risarcibile e cioè la sussistenza di un diritto soggettivo. A tal proposito occorre preliminarmente sgombrare il campo da alcune confusioni. In nessun modo la situazione soggettiva del ricorrente dipende dal tipo di sentenza - o meglio ancora di motivazione - adottata dal giudice amministrativo nell'annullare la destituzione-licenziamento del Verini.
Il fatto che l'annullamento dell'atto sia avvenuto o meno per un vizio procedimentale non modifica la posizione del privato. Essa non solo non va valutata in relazione alla sentenza, ma va addirittura valutata quale appariva prima dell'adozione dello stesso atto amministrativo. In questo senso reputa il giudicante che la posizione del pubblico dipendente in relazione alla conservazione del posto di lavoro debba essere qualificata di diritto soggettivo perfetto, in ciò non differenziandosi da quella del lavoratore privato.
In effetti, se il tipo di posizione vantata dipende dalla relazione che intercorre tra il soggetto e la norma, non vi è ragione di differenziare, sotto tale profilo, il lavoratore subordinato ed il dipendente pubblico; anche per il dipendente privato si distingue tra licenziamento legittimo ed illegittimo e nessuno dubita che il lavoratore sia titolare di un diritto soggettivo. Ciò anche in linea con la tendenza ad equiparare vieppiù il rapporto di impiego privato e pubblico. Anche il titolare di un diritto di proprietà può vedersi legittimamente sottrarre il bene senza che si dubiti della natura giuridica della posizione. La stessa Costituzione, all'art. 4, sancisce il diritto al lavoro di cui il diritto alla conservazione del posto di lavoro appare l'inevitabile corollario.
Ha il potere, la pubblica amministrazione, di comprimere, attraverso l'atto amministrativo, il diritto del dipendente, così degrandandolo in interesse legittimo; una volta, però, venuto meno l'atto degradante, il diritto si riespande, legittimando - in linea di principio - la tutela risarcitoria. Tale teoria della "degradazione", sebbene oggi superata, appare estremamente chiara nella sua suggestiva capacità esplicativa e può essere, per l'aspetto che ci interessa, pacificamente riproposta.
Il fatto che di recente si tenda a costruire tale problematiche in termini di giustapposizione di un diritto ed un interesse e non più di degradazione, sebbene più corretto, non sposta minimamente i termini della questione da quelli più sopra indicati.
Se, dunque, la posizione del pubblico dipendente prima dell'atto di licenziamentodestituzione risulta essere quella di diritto soggettivo perfetto, l'eliminazione dell'atto amministrativo apre la strada alla possibilità, quanto meno astratta, che la lesione del diritto stesso venga risarcita. Tali appaiono, infatti, le "questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento amministrativo", così come individuate nell'art. 30 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e nell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e devolute, dalle medesime norme, alla cognizione di questo giudice, in combinato con l'art. 409, n. 5, c.p.c.
Viene a questo punto in rilievo la necessità di individuare e verificare la sussistenza del danno identificandone la natura ed al contempo verificare la sussistenza e la natura della responsabilità della pubblica amministrazione.
Deve innanzitutto chiarirsi che, benché in ricorso, a fronte di una certa prospettazione del danno, vi sia la qualificazione dello stesso come "danno morale", non appare in alcun modo esser tale la natura del danno prospettato. In sostanza il Verini ha esposto che in ragione della privazione delle retribuzioni, fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia, è stato costretto ad un regime di vita particolarmente gravoso, di mero sostentamento, pregiudizievole per l'integrità psico-fisica e per l'equilibrio esistenziale, tale da recare un grave pregiudizio a lui ed alla sua famiglia.
Tale danno non può essere qualificato come danno morale ed in ciò appare inesatta la qualificazione giuridica operata in ricorso. A ragione parte resistente osserva che il danno morale è risarcibile solo negli specifici casi determinati dalla legge, così come stabilito dall'art. 2059 c.c. (ad es., danni da reato).
Viene in rilievo, però, a tal proposito, oltre all'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui temi della risarcibilità del danno non patrimoniale - ovvero sul concetto di danno patrimoniale - la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1986 (Foro it., 1986, I, 2053); in seguito a tale sentenza può oggi considerarsi acquisito come solo il danno morale in senso stretto, inteso come praetium doloris, non sia risarcibile - se non nei casi determinati della legge - così rientrando nella previsione dell'art. 2059 citato.
Vi è altresì tutta una serie di danni non direttamente patrimoniali, i quali, non rientrando nell'indicata limitazione, appaiono pacificamente risarcibili, ove effettivamente sussistenti. Fra essi l'ormai famosissimo "danno biologico" nelle sue accezioni più o meno ampie a seconda che si faccia o meno riferimento alla lesione all'integrità fisica ovvero anche all'integrità psichica ed all'equilibrio dell'individuo. A ben guardare, competendo al giudice la qualificazione giuridica del fatto, il danno prospettato dal Verini appare rientrare in tale categoria da ultimo indicata ovvero in una sorta di ampia accezione del danno biologico, qualificabile, ad esempio, come "danno esistenziale".
A tale sorta di danno astrattamente ipotizzabile si viene ad affiancare il danno patrimoniale in senso stretto, indicato nel necessario ricorso al credito operato dal Verini nel periodo di illegittima sospensione del rapporto di impiego.
Vi è in atti la prova della sussistenza di tali tipi di danno. Attraverso la documentazione esibita è possibile ricostruire il tipo di vita, condotto dal ricorrente e dalla sua famiglia, che ha caratterizzato il periodo relativo alla destituzionelicenziamento. Dall'esame di tale documentazione emerge un quadro piuttosto penoso in cui la famiglia del Verini ed il Verini stesso hanno vissuto: da un lato in condizioni di per sé inadeguate, abitazione umida, priva di riscaldamento, ecc., dall'altro in modo tale da non poter far fronte sia alle normali difficoltà della vita, sia alle difficoltà riconducibili in modo diretto alla mancanza di una fonte di sostentamento (si pensi agli ovvi problemi di alimentazione e abbigliamento). Da qui la necessità di far ricorso all'aiuto dei parenti, ma anche al credito delle banche, al fine di limitare il danno. Tutto ciò ha inciso gravemente da un lato sulla vita della famiglia Verini, ma dall'altro vistosamente sull'equilibrio psico-fisico del ricorrente, il quale tutto ad un tratto si vedeva incapace di offrire ai propri congiunti anche il minimo necessario per far fronte alle esigenze primarie. Da qui la diagnosi ed i certificati medici in cui al ricorrente viene attribuito l'esaurimento nervoso.
Le molte difficoltà incontrate dai familiari e documentate in atti (certificati medici dei figli, ecc.), incidevano sul suo equilibrio, non potendo ad esse fare adeguatamente fronte con le necessarie disponibilità economiche. In ciò certamente rileva l'esposizione in ricorso relativa allo stress ed al disagio dei familiari del ricorrente; reputa, infatti, il giudicante, non senza qualche perplessità, che non sia ipotizzabile l'azione, in capo al ricorrente, per gli obblighi che egli abbia eventualmente assunto nei confronti dei familiari, i quali restano estranei alla vicenda de qua. Non può il Verini agire per il danno da essi subìto. Solo dunque nel senso più sopra indicato assume rilevanza il disagio dei familiari.
Sussiste dunque un danno astrattamente risarcibile in quanto lesione di un diritto soggettivo.
Conseguenza quasi implicita nelle considerazioni più sopra indicate è la sussistenza del nesso causale tra la lesione al diritto all'integrità esistenziale e biologica e più in generale del diritto alla salute, nonché del diritto patrimoniale leso dal ricorso al credito bancario ed il licenziamento-destituzione del ricorrente. Appare infatti adeguato ad un criterio di normalità sociale che l'esaurimento nervoso e lo stress indicato siano riconducibili alla causa-licenziamento. Ancor più se si pensa che in occasione della dimostrazione del danno emergente - quale è quello di cui si discute - la prova del nesso causale può essere pacificamente meno rigorosa ed agganciata al criterio di normalità più sopra citato.
Occorre a questo punto verificare in che rapporto si trova quanto più sopra indicato con il comportamento della pubblica amministrazione. Potrebbe agevolmente chiudersi il cerchio di questa problematica verificando in termini di sufficiente certezza la sussistenza dell'elemento psicologico nelle forme della colpa.
Sotto tale profilo può, in effetti, venire in rilievo la decisione del Tar e del Consiglio di Stato. Infatti, se da un lato erra il resistente nell'attribuire alle due sentenze amministrative la idoneità ad identificare l'interesse leso al Verini e quindi la posizione dello stesso, dall'altro sembra potersi fare correttamente riferimento alle stesse sentenze nell'individuare l'elemento psicologico che sostanzia il comportamento della pubblica amministrazione.
Sotto tale profilo reputa il giudicante che dalla lettura delle indicate sentenze possa ricavarsi il convincimento della sussistenza della colpa, necessaria per l'integrazione dell'illecito; i giudici amministrativi avevano, infatti, qualificato le contestazioni mosse al Verini come generiche, insufficienti a configurare una responsabilità del Verini nel disservizio dell'ufficio (che aveva dato causa alla destituzione) ed avevano affermato che in base agli atti che avevano sostanziato il provvedimento di destituzione era da escludere che le deficenze rilevate potessero essere attribuite al Verini o quantomeno al solo Verini. Non è chi non veda come ciò integri l'elemento della colpa nell'adozione dell'atto indicato.
E con ciò sarebbe conclusa l'indagine sull'obbligo al risarcimento del danno, a parte le problematiche relative alla valutazione dello stesso di cui diremo più avanti.
Il discorso deve però essere trattato anche in termini diversi. Tutta la tematica del danno biologico e del risarcimento del danno non patrimoniale è venuta in rilievo e si è affinata esclusivamente in relazione al risarcimento da fatto illecito, ex art. 2043 s.s. c.c.
A ben guardare non vi sono, però, ragioni che escludano la configurabilità del medesimo discorso in termini di responsabilità contrattuale; laddove, cioè, a causare il danno più sopra indicato sia, non il fatto illecito, bensì l'inadempimento. E' immediato il riferimento, ancor più che alla disciplina generale di cui agli art. 1218 s.s. c.c., all'art. 18 l. 300/70, in cui si prescrive l'obbligo al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento illegittimo. Proprio la giurisprudenza formatasi in riferimento a tale norma ha parlato di danno all'immagine, danno alla professionalità per la forzata inattività, svantaggi per la vita di relazione; tali danni pacificamente si sommano, o meglio possono sommarsi, al risarcimento per la perdita della retribuzione reintegrabile con le retribuzioni maturate; la stessa condanna al pagamento delle famose cinque retribuzioni quale limite minimo, altro non è che una valutazione forfetizzata di un danno di tale genere, considerato così normale e ricorrente da essere stabilito con presunzione assoluta minima.
Lo stesso legislatore ha dunque ritenuto che in occasione di un licenziamento illegittimo il lavoratore abbia conseguito certamente un danno non reintegrabile con le sole retribuzioni. Tale considerazione, oltre a sostanziare di ulteriore forza logica le considerazioni più sopra operate in riferimento alla sussistenza del danno subìto dal Verini, può fare riflettere sulla domanda se le evidenti analogie fra le situazioni relative agli indicati rapporti di lavoro non giustifichino un identico trattamento, consentendo l'applicazione sul punto dello statuto dei lavoratori, attraverso un'interpretazione dell'art. 37 la quale, nel rispetto della Costituzione, consideri il concetto di "materia", di cui all'ultima parte dell'articolo citato, in riferimento al singolo istituto. Non è utile né possibile in questa sede affrontare tale tematica, sebbene una rivisitazione della materia potrebbe forse eliminare alcune anacronistiche differenze.
Deve comunque osservarsi che, in tema di licenziamento illegittimo, al quale appare sostanzialmente assimilabile il caso che occupa, il tipo di responsabilità più adeguata appare quella contrattuale, anziché quella aquiliana (o, eventualmente, entrambe).
Con ogni più congrua considerazione soprattutto in tema di prova dell'elemento psicologico dell'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. Del resto, la circostanza che la cognizione ex art. 409, n. 5, c.p.c. competa a questo pretore, in qualità di giudice del lavoro in relazione agli art. 30 r.d. 1054/24 e 7 l. 1034/71, sottolinea come, trattandosi di cognizione sul rapporto di lavoro come prescritto dalla norma indicata, il provvedimento illegittimo di destituzione-licenziamento sia in tutto equiparabile al licenziamento illegittimo e quindi assimilabile all'inadempimento. Anche sotto tale profilo pare sussistente l'obbligo del risarcimento del danno. Nessun rilievo assume il limite di cui all'art. 1225 c.c., dal momento che l'imprevedibilità del danno dovrebbe comunque essere provata dal debitore.
Tornando alle conclusioni più sopra indicate sussiste, dunque, un danno e sussiste l'obbligo giuridico di risarcirlo. Appare, del resto, un dato oramai acquisito la configurabilità del concorso del doppio titolo di responsabilità.
Particolarmente difficoltosa appare la quantificazione del danno. Sembra necessario fare riferimento ai canoni di equità, non potendosi in alcun modo provare da parte del ricorrente l'ammontare dello stesso. In ciò il giudice è facoltizzato sia dall'art. 432 c.p.c., sia dall'art. 1226; entrambe le norme sono infatti applicabili al caso che occupa; in particolare la seconda è applicabile in ogni tipo di responsabilità, sia essa per inadempimento che per fatto illecito.
In relazione alla concreta valutazione di questo danno pare opportuno richiamare la circostanza che il Verini è rimasto senza retribuzione per ben due anni. La situazione di disagio è dunque durata a lungo, circa ventiquattro mesi.
Sebbene sia estremamente ardua l'identificazione di un criterio cui agganciare una valutazione equitativa, deve certamente osservarsi che appare assolutamente inaccettabile e quasi propagandistica la richiesta di oltre un miliardo di lire operata in ricorso; ciò pur nella consapevolezza che un ristoro della situazione di esaurimento nervoso e di stress esistenziale, laddove non debba essere puramente nominale, assume inevitabilmente una certa congruità.
Reputa il giudicante che, in mancanza di altri riferimenti, possa quantificarsi il danno subìto dal Verini in una somma corrispondente, grosso modo, all'ammontare di ventiquattro retribuzioni, commisurate orientativamente all'ammontare di un lavoratore con qualifica e anzianità del Verini. Appare sufficientemente cauto stimare tale retribuzione in circa lire duemilioniduecentomila, per complessivi 53 milioni circa. Va chiarito che tale quantificazione utilizza le retribuzioni come mero parametro di riferimento, in assenza di altri criteri, e non come qualificazione del danno, come risulta evidente per il fatto che il Verini ha già ottenuto il pagamento delle retribuzioni dalla provincia; tutto ciò con una sorta di analogia - anche sul punto - con il parametro utilizzato nell'art. 18 statuto lavoratori, relativamente al danno da licenziamento valutato presuntivamente nelle cinque retribuzioni a prescindere dal numero delle mensilità non corrisposte.
Al proposito deve osservarsi che, dopo circa quattro mesi dalla destituzione del ricorrente, la provincia de L'Aquila deliberò di attribuire allo stesso, a titolo di anticipo di pensione, la somma di lire 655.000 mensili lorde.
Sebbene in occasione della discussione della causa sia emerso che il Verini rifiutò di accettare tale somma sul presupposto di essere stato ingiustamente allontanato, è necessario diminuire la cifra di 53 milioni, sopra indicata, dell'importo di lire 13.000.000, quanto risulta l'ammontare delle mensilità di pensione non riscosse. Infatti, anche a prescindere se sia meno vero che il ricorrente rifiutò i ratei di pensione, egli era comunque tenuto ad accettarli per contribuire, secondo l'ordinaria diligenza, alla limitazione del danno risarcibile, secondo quanto previsto dall'art. 1227, 2° comma, c.c.
Competono quindi al Verini Adriano lire 40.000.000 quale risarcimento dei danni più sopra indicati, valutati equitativamente.