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Danni da uccisione - Danno biologico iure succesionis – Morte immediata - Risarcibilità
Il danno biologico da lesioni mortali è risarcibile "jure hereditatis" anche qualora la morte sia stata istantanea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 20 e 21 giugno 1991 i sigg. Salvetti Ines, Palma Giuseppino, Palma Pietrino e Palma Gianni convenivano in giudizio davanti a questo tribunale l’Ina - Le Assicurazioni d’Italia - e Bernardini Antonio esponendo e deducendo a specifici capitoli di prova per interrogatorio e per testi le seguenti testuali circostanze:
«1) Verso le ore 19,40 del 23 marzo 1985, il sig. Palma Andrea, pensionato di anni 66 (marito di Salvetti Ines e padre di Giuseppino, Pietrino e Gianni Palma), stava percorrendo la via Rinchiosa, in Marina di Carrara, a bordo del proprio velocipede, allorché si scontrava con il motociclista Bernardini Antonio che, alla guida della motocicletta Cagiva 125, tg. MS 41181, procedeva in senso contrario;
2) le gravissime ferite riportate dal Palma nell’occorso ne determinarono il decesso, avvenuto nella clinica neurochirurgica di Pisa, alle ore 13,10 del successivo 24 marzo 1985;
3) il Bernardini Antonio, tratto a giudizio davanti al Tribunale di Pisa sotto l’imputazione di omicidio colposo in danno del Palma, veniva assolto dal giudice di primo grado, con sentenza del 17 maggio 1989, con la formula dubitativa.
Sul gravame, proposto dalla procura generale presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza tribunalizia testè citata, il giudice dell’impugnazione, in data 14 febbraio 1991 condannava il Bernardini, con individuazione della responsabilità dell’imputato nella causazione dell’evento in ragione del 30%, alla pena di mesi 4 di reclusione, con tutte le pronunzie accessorie, come da dispositivo;
4) ad onta di tutto ciò, e nonostante la rituale messa in mora dell’Ina - Le Ass.ni d’Italia, garante per responsabilità civile la Cagiva 125 di proprietà e condotta dal Bernardini Antonio, la Compagnia non avanzava apprezzabili proposte transattive, di tal che gli attori si vedono costretti ad agire giudizialmente per la miglior tutela dei propri diritti». Su tali premesse gli attori concludevano come da stesso atto di citazione.
Si costituivano in giudizio i predetti convenuti i quali contestavano le domande attrici chiedendone il rigetto con vittoria delle spese processuali.
Al termine della breve istruttoria le parti precisavano le rispettive finali conclusioni in epigrafe riportate e quindi, la causa, all’udienza collegiale dell’11 novembre 1997, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Collegio osserva che sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi che l’incidente stradale dedotto in giudizio si verificò a seguito del concorso causale colposo dei conducenti dei due veicoli venuti a collisione e precisamente per il prevalente (70%) apporto causale della vittima Palma Andrea (ciclista) e del restante contributo causale (30%) del convenuto Bernardini Antonio (motociclista). Ed invero quel giorno (23 marzo 1985 verso le ore 19,40) detto ciclista, che percorreva la via Rinchiosa di Marina di Carrara nella direzione mare-monti ebbe con grave sua colpa a spostarsi dalla sua destra obliquamente verso sinistra (verosimilmente per dirigersi sulla via Bassagrande e quindi raggiungere la sua abitazione sita sulla laterale via Vaccà) e ad invadere (attraversando la linea continua di mezzeria che si interrompe solo più avanti verso monti in prossimità dell’incrocio) la corsia opposta senza dare la dovuta precedenza al motociclista che stava sopraggiungendo dalla opposta direzione (monti-mare). La colpa di quest’ultimo è ravvisabile innanzitutto nella velocità sicuramente non moderata in relazione alla situazione in cui egli si trovava (esistenza di un quadrivio con impianto semaforico funzionante a luce gialla intermittente, passaggio pedonale, cartello di limitazione di velocità di 30 km/h) come si evince dalla distanza di oltre 6 metri dal punto d’urto (ravvisabile nella planimetria allegata al rapporto 19 aprile 1985 della Polizia Stradale di Massa Carrara in atti sub n. 3) al punto in cui è stato proiettato il velocipede (sub n. 5) e alla chiazza di sangue (sub n. 6) più oltre lasciata dal ciclista. Il motociclista ha dichiarato agli agenti in particolare: a) che viaggiava alla velocità di 30-40 km/h; b) che aveva la terza marcia inserita; c) che il proiettore della sua moto Cagiva era acceso nella fase anabbagliante; d) che il traffico era nullo. Ebbene se si considerano i sopra evidenziati dati oggettivi risultanti dal rapporto e dalla allegata planimetria deve fondatamente ritenersi che la velocità impressa al motociclo fosse superiore ai consentiti 30 Km/h e che quindi la condotta del Bernardini fosse antidoverosa con indubbio nesso causale nella determinazione del sinistro. Il motociclista doveva inoltre essere disattento alla guida: infatti se, come egli stesso ha detto, «il traffico nei due sensi di marcia era nullo» e se, come risulta accertato dai verbalizzanti, «la zona era illuminata da due lampioni allo iodio collocati sugli angoli di destra e di sinistra del quadrivio» (vedasi rapporto a pag. 3), egli aveva la possibilità di avvistare per tempo la manovra improvvida del ciclista sia perché il tratto di strada è rettilineo sia perché doveva essere necessariamente lento lo spostamento a sinistra del Palma Andrea il quale, data l’età (aveva al momento del sinistro 66 anni) e dato il tipo di veicolo utilizzato (bicicletta) non poteva certo imprimere alla manovra il carattere della repentinità e imprevedibilità (sole esimenti in ordine alla residua responsabilità del motociclista) per l’attraversamento di quasi tutta la carreggiata larga più di sette metri.A questo punto deve procedersi all’esame del quantum debeatur e al riguardo ritiene il Collegio che la effettiva (e non meramente declamatoria) tutela dei valori della persona umana, garantiti dal nostro ordinamento (normativa costituzionale e ordinaria), sia resa possibile dalla interpretazione del sistema normativo vigente data da questo tribunale con la sentenza 30 maggio 1983 (in Giur. it. 1984, 1, 2, 3) sulla risarcibilità del danno biologico in generale e con le sentenze 20 gennaio 1990 n. 22 (in Giur. civ., 1990, 221) e 19 dicembre 1996 n. 762 (in Riv. Danno e resp. Ipsoa, maggio- giugno 1997, 354 ss.) sulla trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico da lesioni mortali.
Tale giurisprudenza trova sostegno oltre che nel nostro diritto positivo, interpretato sistematicamente, anche in quella significativa parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene necessaria la piena tutela del bene della vita costituente il «sommo bene fisico», tutela che non può essere negata senza negare sostanzialmente proprio la tutela del bene della salute come avverrebbe se si escludesse un diritto al risarcimento nell’ipotesi di maggiore gravità della lesione della salute che si realizza con la completa distruzione del bene-vita.
Una parte della dottrina e della giurisprudenza offre invece una interpretazione della vigente normativa radicalmente opposta in quanto nega, in caso di morte del leso, la risarcibilità del danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (menomazione di valori inerenti al «patrimonio» fisio-psichico del soggetto al di fuori di ogni ripercussione di ordine patrimoniale in senso stretto) che presuppone la prosecuzione della vita.
Una interpretazione «compromissoria» è data invece da quella parte della dottrina e della giurisprudenza che riconosce sì la risarcibilità iure hereditatis del danno biologico, ma limitatamente al periodo più o meno breve (deve trattarsi di «un apprezzabile arco di tempo»: v. massima Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997 n. 1704 in Riv. giur. circ. e trasp. 1997, 657 ss.), tra l’evento lesivo (rectius azione lesiva perché l’evento è costituito dall’exitus) e la morte.
Nel riportarsi interamente alla parte motiva della predetta sentenza 19 dicembre 1996 n. 762 ritiene questo Collegio opportuno sintetizzare i relativi punti salienti con ulteriori considerazioni: 1) la Corte costituzionale con la nota sentenza 14 luglio 1986 n. 184: a) ha affermato che l’ambito di applicazione dell’art. 2059 c.c. è limitato al danno morale puro concretantesi nella transitoria sofferenza fisica o psichica; b) ha dato una lettura «costituzionale» dell’art. 2043 c.c. nel senso che questa norma comprende il risarcimento in ogni caso del danno biologico in quanto l’ingiustizia di questo tipo di danno e la sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento dell’art. 32 primo comma Cost. con l’art. 2043 c.c., più precisamente dall’integrazione di quest’ultima disposizione con la prima; c) ha stabilito che questa disposizione di carattere generale consente la risarcibilità del danno biologico «senza alcuna limitazione» e quindi implicitamente ha ammesso (non avendo formulato alcuna riserva) la risarcibilità del danno biologico iure hereditatis.
Successivamente la Corte, dietro considerazioni di carattere probatorio, ha compiuto un revirement (il danno alla salute è un danno non patrimoniale cui è applicabile per analogia iuris l’art. 2043 c.c.) con la sentenza 27 ottobre 1994 n. 372 che, pur autorevole, è solo vincolante nei confronti del giudice remittente trattandosi di sentenza interpretativa di rigetto.
2) Nel campo della responsabilità civile, a differenza del campo penale, vale il principio della atipicità dell’illecito per cui è sufficiente per il risarcimento del danno che sussistano i requisiti stabiliti dall’art. 2043 c.c.: qualunque «fatto» (nel senso di azione commissiva od omissiva: cfr. art. 40 c.p.) doloso o colposo che cagiona (nesso di causalità) ad altri (alterità del soggetto leso) un danno (deminutio di un patrimonio inteso in senso generale e cioè comprendente sia i beni personali non trasmissibili per civiltà giuridica ma convertibili in crediti risarcitori sia i beni in commercio aventi un prezzo di mercato), ingiusto (non iure per assenza di cause giustificative dell’evento dannoso e contra ius perché tale evento incide su posizione soggettiva attiva tutelata). La Corte di cassazione ha giustamente stabilito che la risarcibilità del danno biologico «deriva direttamente e immediatamente dalla previsione dell’art. 2043 c.c. che, imponendo il riconoscimento del danno ingiusto, ha riguardo ad un genus caratterizzato non dal contenuto del danno, ma dall’ingiustizia di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico costituisce una species, al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale ristretto quest’ultimo alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell’art. 2059 c.c. (Cass., sent. 6 aprile 1983 n. 2396).
3) Il bene della salute costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) non è distinto dal bene della vita (art. 2 Cost.), ma costituisce un modo di essere della vita stessa. Non vi può essere salute senza vita, ma vi può essere vita senza salute (soggetto leso ridotto in modo irreversibile ad una vita comatosa e vegetativa). Ogni uomo geneticamente ha una potenza vitale che si risolve in un programma di vita il quale può essere incrementato da un ambiente naturale e sociale favorevole o può essere deteriorato, ridotto o azzerato da cause esterne (traumi e altri fattori lesivi o patologici) o endogene (malattie o altri fattori negativi interni). La perdita della vita significa perdita del massimo e insostituibile bene che comprende la salute la quale consiste nello stato di benessere dato dall’armonioso sviluppo (attualizzazione) della vita in un ambiente naturale, sociale e culturale il più confacente possibile alla persona umana. Non si tratta di beni giuridici diversi, oggetto di distinti diritti, ma del bene giuridico «vita» oggetto del correlativo diritto che comprende a sua volta il diritto alla salute. La lesione personale è dunque un danno primario, immancabile e sempre risarcibile in quanto la prova di esso è in re ipsa.
4) La perdita della vita lungi dall’impedire - come si afferma nella sentenza n. 4991/96 e come si ribadisce nella citata sentenza n. 1704/97 - che la lesione si rifletta in una perdita è essa stessa un perdita, la massima perdita per una persona la quale viene privata anche di quelle residue «utilità» esistenziali che, pur rimanendo gravemente menomata, avrebbe potuto ricevere dal mondo: questo viene rilevato in linea di stretto diritto senza alcuna interferenza della «sensibilità» umana che sarebbe pur sempre un valore (solidarietà) a tutti noto e peraltro riconosciuto dalla normativa costituzionale e ordinaria.5) Una stessa azione a seconda della sua forza lesiva e della resistenza alla morte offerta dall’organismo umano nonché della eventuale prontezza e capacità professionale dei medici che intervengono su tale organismo, può avere come evento finale la sua menomazione o la sua disgregazione (morte): si tratta di una medesima situazione giuridica in cui come in un drammatico film i singoli eventi (fotogrammi) in sequenza progressiva (il principio di continuità in natura è un dato scientifico non seriamente contestabile) degradano a presupposti dell’evento finale. Il «fatto illecito» ha una sua unitarietà per cui il danno biologico è un danno evento come lo è il danno morale e il danno patrimoniale in senso stretto essendo in diretta dipendenza causale con l’azione commissiva (od omissiva) dolosa (o colposa) dell’autore dell’ingiusto danno ad un terzo. L’organismo umano quale programma di vita ha in sè in potenza anche la capacità di benessere (salute) per cui l’annientamento della vita annienta anche la salute. Trattasi di danno attuale perché si annienta in un dato momento presente una vita in pieno svolgimento con proiezione verso il futuro. Non è necessario che il leso viva perché si abbia danno alla salute essendo questa solo una qualità della vita o meglio l’in sè della vita, cioè di quella forza vitale che tende per virtù propria ad espandersi nel mondo esterno in una continua e incessante ricerca delle condizioni più favorevoli in un continuo e costante sviluppo degli adattamenti più consoni alla conservazione della vita stessa. Non sono quindi comprensibili sul piano naturalistico ed anche sul piano giuridico (nessuna norma distingue ontologicamente la salute e la vita come due entità giuridiche autonome) le argomentazioni che conducono ad affermare che la perdita della vita impedisce che la lesione si rifletta in una perdita e in definitiva in un danno alla persona. Non può avere rilievo ex positivo iure il fatto contingente ed occasionale che il leso abbia resistito alla morte per uno spazio temporale misurabile in frazioni di secondo o in giorni, mesi oppure in periodi più lunghi, ma solo la constatazione che il bene vita sia stato ingiustamente da altri distrutto o solo depauperato.
Il danno alla vita comprendente tutti i vari aspetti di essa (salute, relazioni intersoggettive sociali, affettive, culturali, sportive ed altri vari profili) è attuale (annientamento di un uomo) e si proietta nel futuro (mancata realizzazione del programma di vita) ed è irreversibile (non rientra nelle possibilità della scienza umana la restitutio in vitam). Nel momento in cui viene esercitata l’azione lesiva sull’organismo umano vi è già in nuce tutto quanto il danno che è attuale, ma si sviluppa nel futuro più o meno prossimo secondo le leggi fisiche e organiche sicché nella stessa frazione di tempo in cui viene negativamente e ingiustamente incisa la sfera giuridica di una persona si verifica il fenomeno giuridico della conversione cioè il diritto alla vita con i suoi vari aspetti tra cui il diritto alla salute si converte immediatamente (si ricorda ancora che nessuna norma stabilisce un tempo per il verificarsi di questo fenomeno giuridico di conversione) e progressivamente in credito risarcitorio che entra nel patrimonio in senso stretto del leso e in caso di morte si trasmette agli eredi (art. 456 ss. c.c.).
Il tempo come lo spazio è una categoria che nessuno, nemmeno il legislatore, può ignorare: questi infatti quando costruisce le fattispecie normative presuppone il fattore tempo considerandolo come un «carattere-categoria», ma se lo vuole elevare a «requisito» allora ne specifica la misura.
Basti considerare a titolo meramente esemplificativo che, in materia civile, occorre il decorso di 20 anni ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) e occorre il decorso di 10 anni perché i diritti - salvi i casi in cui la legge dispone diversamente - si estinguono per prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).
Nel settore penale con riferimento ai delitti contro la persona (tema che qui interessa più da vicino): a) il reato di lesione personale è punibile a querela della persona offesa «se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’art. 577» (art. 582 c.p.); b) si configura il delitto di lesione personale grave ex art. 583 n. 1 c.p. «se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni». Scorrendo a caso il codice penale il requisito- tempo lo si rinviene, ad esempio, nella fattispecie della «omessa consegna di monete riconosciute contraffatte» prevista all’art. 694 c.p. che sottopone a sanzione amministrativa «chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce».
Il tempo è invece implicitamente presupposto come «categoria» e non previsto come «requisito» nella fattispecie acquisitiva del possesso (art. 1140 c.c.) non essendo stabilito uno spazio temporale minimo perché si instauri «il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale».
Anche nella fattispecie penale dell’omicidio il tempo è solo tacitamente presupposto come categoria non essendo prescritta una misura minima di spazio temporale, ma solo l’attività umana causatrice della morte di un uomo: l’art. 575 c.p. stabilisce infatti che «chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».
In tema di risarcimento per fatto illecito il tempo funziona pure come categoria e non come elemento costitutivo della fattispecie non figurando tra i requisiti previsti dall’art. 2043 c.c. che sono stati più sopra ricordati.Non vi è dubbio che tra l’azione e l’evento vi debba essere uno spazio temporale sia pure infinitesimo (nanosecondo) altrimenti vi sarebbe coincidenza tra causa ed effetto: il che è logicamente e scientificamente escluso. Il legislatore ovviamente e giustamente come per l’illecito penale «omicidio» anche per l’illecito civile extracontrattuale non ha ritenuto di assumere a requisito una determinata misura temporale per cui è sufficiente un comportamento umano e un danno ingiusto legato al primo dal nesso di causalità, perché sorga istantaneamente l’obbligazione risarcitoria (art. 1173 c.c.). La ratio è di tutta evidenza in quanto ciò che rileva è l’ingiusto evento dannoso finale e non il tempo necessario al suo prodursi. Nel caso di morte di un uomo rileva ai fini penali (art. 575 c.p.) e ai fini risarcitori civili (art. 2043 c.c.) l’exitus, la cessazione della vita e non già il tempo necessario (infinitesimo di secondo, minuti, ore, giorni, mesi o anni) al suo prodursi. Il tempo è invece assunto dal legislatore a requisito per avere la prova certa che la vita in un uomo sia effettivamente cessata cioè si sia senza ombra di dubbio irreversibilmente spenta. Ed invero in base al Regolamento di polizia mortuaria il medico può procedere alla visita «non prima di quindici ore dal decesso» e il cadavere non può essere «esumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso (artt. 4 e 8 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803). Quando il cadavere è destinato al prelievo di organi allo scopo di un successivo trapianto terapeutico, il suddetto accertamento c.d. tradizionale viene sostituito dall’accertamento c.d. precoce in cui il minimo tempo-requisito (criterio del decorso del tempo) viene sostituito dal criterio della collegialità (la morte di un uomo viene accertata da un collegio di tre medici e si torna così al tempo-categoria).
Ritornando al tempo come elemento costitutivo della fattispecie possono citarsi i seguenti casi rinvenibili nel nostro diritto positivo: 1) per la dichiarazione di assenza di una persona occorre, ex art. 49 c.c., il decorso di un biennio dalla sua scomparsa; 2) per la dichiarazione di morte presunta è necessario, ex art. 58 c.c., il decorso di dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente oppure un decorso minore di tempo nei casi previsti dall’art. 60 c.c.
Conclusivamente sul punto può affermarsi che il nostro diritto positivo (normativa ordinaria interpretata anche alla luce di quella costituzionale) non consente: a) la esclusione della risarcibilità del danno biologico da morte sulla premessa non dimostrata (e comunque giuridicamente irrilevante per le ragioni più sopra dette) che la morte sia stata istantanea. Giova ribadire la necessità di uno spazio temporale che distingue la causa (azione lesiva) e l’evento finale (morte) ed è opportuno inoltre ricordare che secondo autorevole dottrina medica «tanto l’arresto irreversibile delle attività dei centri nervosi, quanto il primo inizio della nuova vita stanno a rappresentare il momento conclusivo di un processo che, soprattutto negli organismi superiori, sfugge ad una diretta analisi e si sottrae, pertanto, di regola, ad una valutazione immediata e sicura». La morte è dunque un processo per «gradi»: alcuni di essi sono reversibili (morte apparente) altri irreversibili con estinzione del sistema nervoso o di quello della respirazione o di quello della circolazione: c.d. tripode vitale (morte reale). La morte clinica (reale) viene obiettivamente accertata dal medico constatando l’assenza delle manifestazioni vitali e la impossibilità della loro ripresa: questo momento coincide con la morte legale la quale segna l’atto di estinzione della persona fisica nei riguardi del diritto.
Nel passare all’esame del quantum ritiene questo Collegio di confermare i parametri liquidatori specificati nella suddetta sentenza 19 dicembre 1996 n. 762 e ricorda che nel profilo statico del danno biologico il valore medio minimo per le macropermanenti dall’11% al 100% ha una oscillazione tra un valore medio minimo del punto di lire 4.000.000 ad un valore massimo di lire 8.000.000». Quanto al danno morale ai superstiti per la morte di un congiunto, avuto anche riguardo alla giurisprudenza degli altri tribunali, è stato ritenuto equo stabilire i seguenti parametri (in migliaia di lire) nel minimo e nel massimo:
1) al coniuge superstite: 100.000/250.000;
2) a ciascuno dei genitori per la morte di un figlio: unico, celibe, convivente: 130.000/250.000; unico, celibe, non convivente: 100.000/250.000; unico, sposato, convivente: 100.000/220.000; unico, sposato, non convivente: 85.000/220.000; celibe, convivente: 100.000/220.000; celibe, non convivente: 85.000/220.000; sposato, convivente: 90.000/220.000; sposato, non convivente: 70.000/150.000;
3) a ciascuno dei figli per la morte del genitore: genitore convivente con figlio minorenne: 100.000/250.000; genitore convivente con figlio maggiorenne: 80.000/200.000; genitore non convivente: 70.000/180.000;
4) a ciascuno dei fratelli o sorelle convivente: 60.000/100.000; non convivente: 50.000/75.000.
Quanto alla categoria dei «prossimi congiunti» si è osservato che essa non può avere la medesima estensione che ha nel diritto penale (v. art. 307 c.p.) essendo diversi i criteri informatori in sede civile. Deve infatti trattarsi di quei soggetti uniti fra loro da vincolo affettivo giuridico che si fondi su rapporti (ad esempio quelli di cui agli artt. 143 ss. c.c.) che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri e legittimano quindi il risarcimento in caso di perdita di un congiunto (v. Cass. sentenza n. 1845 del 1976). Rientrano in tale categoria: a) indubbiamente i figli, anche in tenera età, i genitori, i fratelli e le sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare (famiglia nucleare). La pregressa cessazione, rispetto alla morte del congiunto, della convivenza rileva solo ai fini del quantum debeatur non costituendo di per sè elemento tale da far ritenere venuta meno la comunione spirituale fra i congiunti con riduzione della sofferenza dei superstiti ad un grado giuridicamente irrilevante;
b) altri parenti e affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati) purché, come ha giustamente precisato la Suprema Corte, concorrano «ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima» (Cass. 23 giugno 1993, 6938);
c) altri soggetti che dimostrino in concreto che la perdita del familiare, ancorché non prossimo congiunto, l’abbia privato di un reale, effettivo e valido sostegno morale.
I suddetti «prossimi congiunti» sono legittimati a chiedere il risarcimento iure proprio dei danni morali soggettivi (art. 2059 c.c.) e dell’eventuale danno psichico (art. 2043 c.c.). In caso di morte del leso il credito risarcitorio, entrato nel suo patrimonio in senso stretto per il danno biologico subito, si trasmette a quei prossimi congiunti che hanno la qualità di eredi ex art. 456 ss. c.c.In definitiva, l’offesa al modo di essere della persona nell’ambito familiare ancorché determinata dal fatto subito materialmente da un altro componente della famiglia obbliga il danneggiante a risarcire i danni ai prossimi congiunti nei sensi e limiti sopra precisati. Il bene leso è proprio tale modo di essere della persona non la serenità familiare che ne costituisce solo un aspetto, un carattere e non già un bene autonomo giuridico (questo non condiviso orientamento venne inaugurato dal Tribunale di Milano con la sentenza 18 febbraio 1988, in Resp. civ. prev., 1988, 454).
Da tutto quanto sin qui detto e ritenuto consegue che gli attori hanno diritto nelle loro rispettive qualità al risarcimento dei danni che vengono qui di seguito specificati e liquidati:
1) Danno biologico iure hereditatis. Il Collegio osserva innanzitutto che a parte la risarcibilità anche se la morte fosse stata «istantanea», nel caso di specie essa è sopravvenuta alle ore 13,10 del giorno successivo presso la Clinica Neurochirurgica dell’Università di Pisa e deve ritenersi superata ogni discussione al riguardo per le ragioni sopra esposte. Considerato che si tratta di un uomo di 66 anni e mezzo (era nato il 5 novembre 1918) che aveva quindi una normale probabile attesa di vita di alcuni lustri (è notorio che la vita media è oggi aumentata) con tutte le utilità che questa gli avrebbe potuto ancora dare (gioia di vivere da pensionato, gioia di pensare, gioia di rendersi utile ai propri familiari), ritiene questo Collegio di valutare in oggi il danno biologico (convertitosi - prima che la vita del Palma Andrea si spegnesse e con essa il soggetto giuridico - in credito risarcitorio entrato integralmente nel suo patrimonio in senso stretto trasmissibile ai suoi eredi stretti congiunti) in via equitativa in lire 3.170.000 al punto e di liquidare in favore degli attori-eredi ai valori attuali la somma di lire 317.000.000 (la cifra di lire 235.408.909 che si legge nella comparsa conclusionale attrice del 31 ottobre 1997 appare enunciata a solo titolo indicativo con riferimento alle tabelle liguri come si evince dal contesto della stessa comparsa conclusionale e dalla memoria di replica 3 novembre 1997 dove invece si richiama la giurisprudenza di questo tribunale per cui, data l’ampia domanda risarcitoria in atto di citazione e in sede di precisazione delle conclusioni, non vi è stata riduzione del petitum). Competono rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo/vita dalla data della presente sentenza al saldo effettivo e interessi di legge sul capitale originario (cioè il capitale del giorno dell’evento morte - 24 marzo 1985 - calcolabile facendo ricorso ai suddetti indici) rivalutato di anno in anno da tale data al saldo.
2) Danno morale soggettivo iure proprio. In considerazione sia dell’intensità del dolore che li ha colpiti per la violenta improvvisa scomparsa del familiare cui erano legati da strettissimi vincoli di sangue, di affetto e di solidarietà sia del conseguente turbamento del loro spirito, della loro anima e della loro mente, ritiene questo Collegio di liquidare equitativamente ai valori attuali le seguenti somme: alla vedova convivente lire 100.000.000 al figlio convivente Gianni Palma lire 80.000.000, ai figli non conviventi Giuseppino e Pietrino Palma lire 70.000.000 ciascuno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo/vita dalla data della presente pronuncia al saldo e interessi legali sul capitale originario (determinabile sulla base di detti indici) rivalutato di anno in anno dal giorno del fatto al saldo.
3) Rimborso spese. Tenuto conto delle risultanze processuali si ritiene di dover liquidare la complessiva somma di lire 1.340.000 per spese funerarie e documentate (v. doc. 11 e 12) e peraltro non contestate oltre rivalutazione monetaria secondo i noti indici Istat costo/vita sulle somme rivalutate di anno in anno dalle date delle singole voci di danno al saldo. Quanto al danno morale iure hereditatis deve rilevarsi che non vi è domanda al riguardo e quindi non vi è luogo a provvedere al riguardo e comunque trattasi di un giorno di sofferenza e quindi sarebbe stato modesto l’importo riconoscibile per tale voce di danno.
Va dato atto che risulta documentato e comunque pacifico che gli attori hanno ricevuto un acconto dalla convenuta INA - Le Assicurazioni d’Italia spa in data 13 maggio 1994. Non può detrarsi puramente e semplicemente il suddetto acconto di lire 30.000.000 per accertare il residuo dovuto in quanto il raffronto deve operarsi tra termini omogenei. Occorre pertanto effettuare la rivalutazione monetaria secondo gli indici costo/vita dalla data della presente sentenza al saldo e interessi legali sul capitale originario (determinabile sulla base di detti indici) rivalutato di anno in anno dalla data del versamento dell’acconto (13 maggio 1994) al saldo.
Concludendo, convenuti devono essere condannati in solido a pagare agli attori, a titolo risarcimento danni, il 30% delle somme come sopra per l’intero loro rispettivamente liquidate.
Considerato l’esito della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti due terzi delle spese processuali e di porre a carico solidale dei convenuti il restante terzo di tali spese che vengono liquidate come da dispositivo.
La presente sentenza deve essere dichiarata di diritto provvisoriamente esecutiva. (Omissis).